Articolo 215 del Codice dell'ordinamento militare
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Art. 215. Ordinamento e funzionamento degli istituti militari 1. Le disposizioni relative alle sedi all'ordinamento e al funzionamento generale degli istituti militari di cui al presente titolo sono emanate:
a) dal Capo di stato maggiore della difesa, per gli istituti interforze; b) dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto di rispettiva competenza. 1-bis. Le disposizioni relative a ordinamento e funzionamento dei programmi scolastici delle scuole militari sono adottate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. ((1-ter. Con uno o piu' decreti del Ministro della difesa, adottati di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, coerentemente con la disciplina del sistema nazionale di istruzione e formazione e con le specificita' dell'ordinamento militare, sono adottate le disposizioni necessarie ad assicurare il piu' efficace funzionamento dei licei militari in materia di ordinamento dei corsi, di svolgimento delle funzioni connesse alla dirigenza scolastica nonche' di modalita' di selezione e assegnazione del personale docente di ruolo e supplente))
Entrata in vigore il 17 agosto 2023
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