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26 febbraio 2014
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17 agosto 2023
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Art. 215. Ordinamento e funzionamento degli istituti militari 1. Le disposizioni relative alle sedi all'ordinamento e al funzionamento generale degli istituti militari di cui al presente titolo sono emanate:
a) dal Capo di stato maggiore della difesa, per gli istituti interforze; b) dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto di rispettiva competenza. 1-bis. Le disposizioni relative a ordinamento e funzionamento dei programmi scolastici delle scuole militari sono adottate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. ((1-ter. Con uno o piu' decreti del Ministro della difesa, adottati di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, coerentemente con la disciplina del sistema nazionale di istruzione e formazione e con le specificita' dell'ordinamento militare, sono adottate le disposizioni necessarie ad assicurare il piu' efficace funzionamento dei licei militari in materia di ordinamento dei corsi, di svolgimento delle funzioni connesse alla dirigenza scolastica nonche' di modalita' di selezione e assegnazione del personale docente di ruolo e supplente))
a) dal Capo di stato maggiore della difesa, per gli istituti interforze; b) dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto di rispettiva competenza. 1-bis. Le disposizioni relative a ordinamento e funzionamento dei programmi scolastici delle scuole militari sono adottate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. ((1-ter. Con uno o piu' decreti del Ministro della difesa, adottati di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, coerentemente con la disciplina del sistema nazionale di istruzione e formazione e con le specificita' dell'ordinamento militare, sono adottate le disposizioni necessarie ad assicurare il piu' efficace funzionamento dei licei militari in materia di ordinamento dei corsi, di svolgimento delle funzioni connesse alla dirigenza scolastica nonche' di modalita' di selezione e assegnazione del personale docente di ruolo e supplente))
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- 1. D.Lgs. 211/2025 e diritto penale UEAccesso limitatoSalvatore Crimi · https://www.altalex.com/ · 23 gennaio 2026 · 1
Giurisprudenza • 14
- 1. TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 16/06/2023, n. 512Provvedimento: Pubblicato il 16/06/2023 N. 00512/2023 REG.PROV.COLL. N. 00082/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 82 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Colaci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza-Comando Interregionale Italia Sud Occidentale-Palermo, Guardia di Finanza-Comando Regionale Calabria-Catanzaro, Comando Provinciale Guardia di Finanza Vibo …Leggi di più...
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- art. 1392 D.lgs. 66/2010·
- sospensione dal servizio·
- violazione dei termini di procedimento·
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- art. 653 c.p.p.·
- eccesso di potere·
- diritto al contraddittorio·
- art. 270 c.p.p.