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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 11/03/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 20/01/2023 al n. 37 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o
Assistenza Obbligatorie per l'anno 2023, discussa all'udienza del giorno 11/03/2025
PROMOSSA DA
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Parte_1
Popesso Claudio
RICORRENTE
CONTRO
, con l'avv. Leonardi David Controparte_1
RESISTENTE
OGGETTO: “Opposizione L. 92/2012 cd. Legge Fornero”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “A - Nel merito in via principale: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in totale riforma e previa revoca dell'ordinanza decisoria emessa dal Tribunale di Udine, Giudice del Lavoro dott.ssa
Marina Vitulli in data 03.01.2023, depositata e comunicata in data 05.01.2023 (RG
243/2022), accertare la legittimità e/o la validità e/o l'efficacia del licenziamento intimato con lettera dd. 22.07.2021, per i motivi tutti evidenziati in narrativa e, per l'effetto, rigettare tutte le domande formulate dal volte Controparte_1 all'accertamento dell'illegittimità del licenziamento in quanto infondate in fatto e diritto, condannando il a restituire quanto medio tempore Controparte_1 corrisposto da in forza dell'ordinanza opposta. B - Nel merito, in via Parte_1
subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito ritenesse di convertire il licenziamento intimato per giusta causa, in licenziamento per giustificato motivo soggettivo dovuto a grave inadempimento ex art. 3 legge
604/1966, revocarsi/riformarsi l'ordinanza opposta e disporre il pagamento da parte della della sola indennità sostitutiva del preavviso, condannando il Parte_1
a restituire le maggiori somme medio tempore corrisposte da Controparte_1 in forza dell'ordinanza opposta. C - ancora, nel merito, in via Parte_1
subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere illegittimo il licenziamento, alla luce della sussistenza materiale dei fatti contestati, revocarsi/riformarsi l'ordinanza opposta e limitarsi in ogni caso per i motivi di cui in narrativa la condanna ex art. 18 commi 5 e 6 L. 300/1970 della resistente ad un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata nella misura minima non superiore alle 6 mensilità, qualora il licenziamento fosse ritenuto viziato sotto il profilo formale, e alle 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, qualora il licenziamento fosse ritenuto viziato sotto il profilo sostanziale, con condanna del Sig.
, se del caso, alla restituzione di quanto nelle more Controparte_1 Parte_1
fosse costretta a corrispondere in più per ottemperare all'ordinanza oggi opposta. D.
Nel merito, in via ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito ritenesse illegittimo il licenziamento intimato, ravvisando gli estremi per l'applicazione dell'art. 18 comma 4 della L. 300/1970 dedursi dall'eventuale risarcimento del danno da licenziamento illegittimo ex art. 18 L. n.
300/70 quanto percepito a qualsiasi titolo dal lavoratore nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione e comunque limitando l'indennità risarcitoria dovuta dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione entro le dodici mensilità, con condanna del Sig. CP_1
, se del caso, alla restituzione di quanto nelle more fosse
[...] Parte_1
costretta a corrispondere in più per ottemperare all'ordinanza oggi opposta. E - In ogni caso: condannarsi il ricorrente alla rifusione di spese e competenze professionali, di causa con IVA e CNA, oltre al 15% rimborso spese forfettario ex art. 2, D.M. 147/2022. In via istruttoria: come nelle note conclusive”.
Per la parte resistente: “Nel merito, in via principale: - rigettarsi il ricorso in opposizione della resistente perchè infondato in fatto e in diritto, - accogliersi il presente ricorso in opposizione incidentale all'ordinanza e per l'effetto, ai sensi dell'art. 18, 1° comma, L. 300/1970 accertata e/o dichiarata la nullità del licenziamento comminato al ricorrente condannarsi la resistente, in persona CP_2
del legale rappresentante, ad accertare il diritto del ricorrente alla reintegrazione ed a risarcirgli i danni subiti in ragione del licenziamento intimatogli in misura corrispondente alla retribuzione globale di fatto (pari ad euro mensili) dal giorno del licenziamento al 01.2.2023 (o in quella diversa che parrà di giustizia, comunque non inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto, pari ad euro 3.064,10) ed a corrispondergli l'indennità sostitutiva della reintegrazione, in misura pari a quindici mensilità della retribuzione globale di fatto pari ad euro 3.064,10, con liquidazione in sentenza dei danni verificatisi fino alla data dell'emananda sentenza, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali anche ex art. 1284 c.c. dal dì dovuto al saldo;
- condannarsi la società resistente, in persona del legale rappresentante, al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'opzione per l'indennità sostitutiva della reintegrazione;
- spese e competenze di lite rifuse. Nel merito, in via subordinata e salvo gravame: - rigettarsi il ricorso in opposizione della resistente perchè infondato in fatto e in diritto, confermarsi l'ordinanza opposta ed ai sensi dell'art. 18, 4° comma,
l. 300/1970 annullarsi il licenziamento adottato nei confronti del ricorrente, accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente alla reintegrazione nel posto di lavoro e condannarsi la società resistente, in persona del legale rappresentante, a pagargli un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad euro 3.064,10 mensili) dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nei limiti di dodici mensilità della retribuzione globale di fatto e a corrispondere al ricorrente l'indennità sostitutiva della reintegrazione nella misura di quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto pari ad euro 3.064,10, con liquidazione in sentenza dei danni verificatisi fino alla data dell'emananda sentenza, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali, anche ex art. 1284 c.c., dal dì dovuto al saldo;
- condannarsi la società resistente, in persona del legale rappresentante, al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'opzione per l'indennità sostitutiva della reintegrazone;
- spese e competenze di lite rifuse. Nel merito, in via ulteriormente subordinata e salvo gravame: - ai sensi dell'art. 18, 5° comma, l. 300/1970, accertato che non ricorrono gli estremi della giusta causa del licenziamento del ricorrente, condannarsi la società resistente, in persona del legale rappresentante, a corrispondere al ricorrente un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, pari ad euro 3.064,10 oltre rivalutazione e interessi anche ex art. 1284
c.c., - spese e competenze di lite rifuse. Nel merito, in via ulteriormente subordinata e salvo gravame: - ai sensi dell'art. 18, 6° comma, l. 300/1970, accertata l'inefficacia del licenziamento, condannarsi la società resistente, in persona del legale rappresentante, a corrispondere al ricorrente un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, pari ad euro 3.064,10, oltre rivalutazione e interessi anche ex art. 1284 c.c.,, - spese e competenze di lite rifuse. Nel merito in via ulteriormente subordinata e salvo gravame: - accertata la illegittimità del licenziamento condannarsi la resistente, in persona del legale rappresentante, a riassumere il ricorrente entro 3 giorni o, in alternativa alla riassunzione, a corrispondere al ricorrente un indennità pari a sei mensilità della retribuzione globale di fatto (o nella diversa misura ritenuta di giustizia, comunque non inferiore a 2,5 mensilità della retribuzione globale di fatto, pari ad euro 3.064,10), con rivalutazione monetaria e interessi legali anche ex art. 1284 c.c., dal dovuto al saldo;
- spese e competenze di lite rifuse”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19/01/2023 la società ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza dd. 03.01.23 con la quale il Giudice del Lavoro del
Tribunale di Udine aveva annullato il licenziamento adottato dalla società nei confronti del dipendente . Controparte_1
Davanti al giudice della prima fase del procedimento aveva dedotto di aver CP_1
lavorato alle dipendenze della dal 03.10.1989 al 22.07.2021, Parte_1
ricoprendo il ruolo di amministratore delegato dal 2016 al 2019 e con mansioni di impiegato di concetto inquadrato al livello A5 secondo il CCNL Legno Industria a partire da gennaio 2020; aveva anche esposto di essere stato collocato in cassa integrazione da marzo a giugno 2020 e in smart working dal termine della cassa integrazione sino al 7 agosto 2020 e, successivamente, dal 28 ottobre al 22 dicembre
2020.
si era lamentato di aver subito un demansionamento, nonché di essere CP_1
stato sottoposto a plurime condotte vessatorie da parte della società dopo il proprio rientro al lavoro al termine dell'aspettativa quale amministratore delegato ed aveva, inoltre, dedotto di aver ricevuto una serie di ravvicinate contestazioni e conseguenti provvedimenti disciplinari, a suo dire infondati e pretestuosi. Il ricorrente aveva, poi, riferito di soffrire di uno stato ansioso reattivo, certificato dal
Centro Salute Mentale ASUFC di Tarcento, in relazione al quale gli era stato prescritto un periodo di astensione dal lavoro.
Con provvedimento disciplinare dd 22.07.2021 il ricorrente, tuttavia, era stato licenziato per giusta causa per aver svolto, durante la propria assenza dal lavoro per malattia, un'altra attività, a dire della società, incompatibile con la patologia dichiarata.
Al ricorrente, infatti, era stato contestato in data 13.07.2021 di aver svolto prestazioni di lavoro presso il pubblico esercizio “March Ball” di RE (Ud) nelle serate del 2,
6 e 11 luglio 2021 e in particolare di aver preparato “le bevande per i clienti, recandosi anche in cucina a ritirare piatti che ha servito ai tavoli, sia all'interno che all'esterno del locale (si è occupato anche dello spostamento dei tavoli per agevolare la visione della partita di calcio a tutti gli avventori), provvedendo a rifornire di quanto consumato, entrando nel magazzino posto vicino ai servizi in cui è presente il cartello
"privato". Altresì, ha raccolto le comande ai vari tavoli sia memorizzando l'ordine, sia scrivendole su un piccolo notes;
ha portato vassoi contenenti caraffe di birra, bottiglie
e bibite senza mostrare alcun disagio nei movimenti. Ha portato ai tavoli i menù ma
è parso conoscere molto bene l'offerta del locale, suggerendo birre e vari tipi di pizza.
Si è mosso in maniera molto agile, affrontando i tre scalini che separano il locale dalla parte esterna con balzi che le hanno permesso superare due gradini per volta. Ha utilizzato il registratore di cassa per emettere gli scontrini relativi alle consumazioni e si è occupato anche personalmente degli incassi. Lei ha altresì assunto sostanze alcoliche (birra)”.
Il ricorrente aveva, quindi, impugnato il licenziamento, eccependone la nullità, inefficacia o illegittimità, essendo stato a suo dire il provvedimento disciplinare adottato per ragioni ritorsive o, comunque, per motivo illecito determinante.
La società resistente si era costituita in giudizio, eccependo in via preliminare l'inefficacia e/o improcedibilità e/o inammissibilità delle domande di parte ricorrente per decadenza dei termini di impugnazione.
Nel merito, la società aveva contestato tutte le allegazioni avversarie ed in particolare la sussistenza di un demansionamento, richiamando sul punto la situazione di emergenza sanitaria da Covid-19, che aveva imposto una riorganizzazione aziendale e una modificazione delle mansioni di tutto il proprio personale. La società resistente aveva anche sostenuto la legittimità del licenziamento irrogato al ricorrente, ritenendo sussistente il fatto contestato e aveva chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 03.01.23 il Giudice del lavoro aveva accolto il ricorso, annullando il licenziamento adottato nei confronti del ricorrente e condannando la società resistente a reintegrarlo nel posto di lavoro e a pagare un'indennità di risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto pari euro 3.064,10 dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nel limite di 12 mensilità, oltre a rivalutazione monetaria interessi legali dal dovuto al saldo ed oltre alla rifusione delle spese legali.
2. Proponendo opposizione avverso tale ordinanza la società evidenziava Pt_1
che la contestazione effettuata nei confronti del lavoratore non poteva affatto ritenersi contraddittoria e generica, come reputato dal giudice di prime cure e rimarcava l'incompatibilità delle attività esercitate dal lavoratore con il suo stato di malattia.
La parte opponente riteneva anche che il licenziamento fosse sanzione perfettamente proporzionata rispetto ai fatti addebitati al dipendente ed in via subordinata chiedeva l'applicazione dell'articolo 18 co. 5 dello Statuto dei Lavoratori, ritenendo che, nella fattispecie in esame, non potesse trovare applicazione la tutela reintegratoria, ma solo quella di carattere risarcitorio, con detrazione comunque dell'aliunde perceptum vel percipiendum.
Anche il lavoratore proponeva opposizione incidentale avverso l'ordinanza, sostenendo la natura ritorsiva del licenziamento e l'inesistenza del motivo formalmente adottato dal datore di lavoro a sostegno dello stesso.
La difesa di evidenziava il demansionamento del lavoratore e censurava il CP_1
comportamento processuale della controparte, che aveva ingiustamente cercato di dipingere il ricorrente come una persona gravemente instabile, affetta da mania di persecuzione e alcolista da lunghissimo periodo di tempo.
La difesa dell'opposto spiegava che quest'ultimo aveva optato per l'indennità sostitutiva del licenziamento, risolvendo il rapporto in data 1° Febbraio 2023 ed ottenendo - in virtù dell'ordinanza emessa dal primo giudice - il risarcimento nella misura massima consentita di 12 mensilità. Chiedeva, pertanto, che una volta accertata la natura ritorsiva del licenziamento, a fossero corrisposte le ulteriori competenze retributive dal 27 luglio 2022 al CP_1
1° Febbraio 2023.
In via transattiva il ricorrente si dichiarava disponibile a rinunciare al ricorso incidentale, ferma l'ordinanza conclusiva della prima fase di giudizio.
Tale proposta veniva, tuttavia, respinta in sede di prima udienza dalla Parte_1
Il procedimento di opposizione veniva istruito sia documentalmente, sia mediante l'assunzione di testimoni, sia tramite CTU medicolegale.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 11/03/2025.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
3. Reputa questo giudice che tanto l'opposizione principale quanto quella incidentale debbano essere rigettate e, per l'effetto, vada confermata integralmente l'ordinanza opposta.
4. Circa l'opposizione principale si osserva che il licenziamento per giusta causa era fondato sulla incompatibilità tra lo stato di malattia e le attività extralavorative svolte da . CP_1
È principio ormai consolidato che “… in materia di licenziamento disciplinare intimato per lo svolgimento di altra attività, lavorativa o extralavorativa, durante l'assenza per malattia del dipendente, grava sul datore di lavoro la prova che la malattia in questione sia simulata ovvero che la predetta attività sia potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio del dipendente medesimo, atteso che l'art. 5 della l. n. 604 del 1966 pone a carico del datore di lavoro l'onere della prova di tutti gli elementi di fatto che integrano la fattispecie che giustifica il licenziamento e, dunque, di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, idonee a connotare l'illecito disciplinare contestato e … lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente, durante lo stato di malattia, configura la violazione degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà nonché dei doveri generali di correttezza e buona fede, oltre che nell'ipotesi in cui tale attività esterna sia, di per sé, sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, anche nel caso in cui la medesima attività, valutata con giudizio "ex ante" in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio”.
Ne consegue che il lavoratore assente per malattia non per questo deve astenersi da ogni altra attività, quale in ipotesi un'attività ludica o di intrattenimento, anche espressione dei diritti della persona, purché compatibile con lo stato di malattia e in conformità all'obbligo di correttezza e buona fede, gravante sul lavoratore, di adottare le idonee cautele perché cessi lo stato di malattia.
Nella fattispecie concreta in esame l'assenza dal lavoro per malattia del lavoratore nel periodo dal 14.6.21 al 6.8.21 è stata determinata esclusivamente da uno stato ansioso-reattivo, attestato da diverse strutture sanitarie, mai smentito nel corso del giudizio e comprovato da certificazioni non contestate.
La verifica della compatibilità (o meno) delle attività svolte dal lavoratore nel periodo di malattia va, pertanto, effettuata in relazione alla patologia che risulta certificata e alle relative prescrizioni mediche.
La compatibilità delle attività svolte dal lavoratore con queste patologie sono già state confermate nella prima fase del giudizio dalla dott.ssa . Persona_1
, infatti, ha sin da subito dato correttamente atto in causa di essersi CP_1
effettivamente recato presso il locale Match Ball in occasione delle partite dell'Italia agli Europei di calcio 2021, esclusivamente per svagarsi in ragione dei rapporti di amicizia che lo legano al titolare e che l'attività svolta, a titolo di cortesia, CP_3
dentro quel locale, così come il tempo passato con la propria figlia, potevano solo migliorare il suo stato di stress ansioso-reattivo e nulla aveva a che vedere con l'attività lavorativa che il ricorrente avrebbe dovuto svolgere presso la Parte_1
Tali conclusioni sono state ulteriormente confortate dalla consulenza tecnica che è stata disposta nella fase di opposizione del giudizio con quesito deliberatamente ampio per consentire ai periti (che sono tra i massimi esperti in questo tribunale di medicina legale, ortopedia e psichiatria) di valutare la complessiva situazione sanitaria del lavoratore in relazione a tutte le specifiche attività svolte nelle giornate contestategli.
I CTU con motivazione articolata e priva di contraddizioni hanno concluso che: “Le attività svolte da , esplicitate nel quesito non hanno influito Controparte_1
rallentando o mettendo a rischio la guarigione delle patologie dalle quali il medesimo, nelle giornate precisamente indicate, risultava essere affetto e che restano confinate nello stato ansioso, apparendo in quella fase evidentemente risolto lo stato algico- disfunzionale della colonna vertebrale lombare precedentemente manifestatosi”.
L'istruttoria complessivamente svolta ha, quindi, consentito di escludere la giusta causa del licenziamento.
5. Quanto alle conseguenze dell'illegittimità del licenziamento, si osserva che anche di recente (Cass. sent. n. 23747/24) è stato affermato che: “è un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 13383/2017; Cass. n. 29062/2017; Cass.
n. 3655/2019) quello secondo cui la "insussistenza del fatto contestato", di cui all'art. 18, comma 4, St. lav., come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. b), della l. n. 92 del
2012, fattispecie cui si applica la tutela reintegratoria cd. attenuata, comprende sia l'ipotesi del fatto materiale che si riveli insussistente, sia quella del fatto che, pur esistente, non presenti profili di illiceità”.
La Suprema Corte con la pronuncia n. 23858/24 ha poi chiarito che: “in tema di licenziamento individuale per giusta causa, l'insussistenza del fatto contestato, che rende applicabile la tutela reintegratoria ai sensi dell'art. 18, comma 4, St. lav., come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. b), della legge n. 92 del 2012, comprende anche l'ipotesi del fatto sussistente, ma privo del carattere di illiceità (anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo); ed è stato precisato che la tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4, St. lav. novellato, applicabile ove sia ravvisata l' "insussistenza del fatto contestato", comprende l'ipotesi di assenza ontologica del fatto e quella di fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità (cfr. Cass. n.3655/2019, n. 3076/2020,
n. 4316/2023); il dictum oggetto di critica, si colloca, dunque, nel solco del consolidato orientamento espresso, nel senso che il fatto contestato insussistente comprende anche l'ipotesi del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità, senza che rilevi la diversa questione della proporzionalità tra sanzione espulsiva e fatto di modesta illiceità (Cass. n. 3655/2019 in fattispecie analoga;
v. anche Cass. n. 29062/2017, n.
9647/2021)”.
Deve, quindi, concludersi anche per la correttezza della tutela accordata dal primo giudice, con l'ulteriore specificazione che né l'indennità di malattia, né quella di disoccupazione percepite dal lavoratore integrano l'aliunde perceptum (v. Cass. sent.
n. 12102/23 “non sono deducibili a titolo di aliunde perceptum dal risarcimento del danno per mancata costituzione del rapporto di lavoro le somme che traggono origine dal sistema di sicurezza sociale che appronta misure sostitutive al reddito in favore del lavoratore”), sicchè non appare convincente la tesi sostenuta dalla difesa della nelle note conclusive circa la loro detraibilità dal risarcimento accordato dal Pt_1
giudice di prime cure.
6. Da ultimo quanto all'opposizione incidentale proposta dal lavoratore si osserva che la condotta agita dal dipendente (ossia lo svolgimento di attività ludiche ed anche a carattere di collaborazione all'altrui attività lavorativa) durante il periodo di malattia seppure non integra, come si è visto, la giusta causa di licenziamento è, comunque, tale da incidere, ancorchè non irrimediabilmente, sul rapporto di fiducia tra le parti e ciò vale di per sé ad escludere che possa ravvisarsi un intento ritorsivo.
La giurisprudenza di merito in più occasioni ha affermato che: “l'esistenza del fatto posto a fondamento del licenziamento (cessazione dell'appalto) impedisce la configurazione del licenziamento come discriminatorio o ritorsivo, non coprendo la nozione di licenziamento discriminatorio tutte le ipotesi di fatti non rilevanti ai fini della sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso” (Trib. di Milano,
28.11.2012).
Si osserva, ancora, che come elementi fondanti l'eccepita ritorsività ha CP_1 indicato e ribadito anche all'udienza di discussione: a) la presenza di un totale mutamento societario in quella che era stata l'azienda di famiglia;
b) un demansionamento subito dal 2019; c) una proposta del 23.04.2021 di un incentivo all'esodo di € 500,00; d) il susseguirsi di provvedimenti disciplinari dopo che per 32 anni non ne aveva mai ricevuti.
I mutamenti della compagine sociale della nel corso degli anni di per Parte_1
sé non comportano un intento ritorsivo verso il ricorrente, specie ove si consideri che
è stato proprio , verso fine giugno 2019, a dare le proprie dimissioni da CP_1
amministratore della società ed anche i contatti per sondare se vi fosse interesse da parte sua ad una risoluzione del rapporto di lavoro si collocano in un contesto ben preciso.
Infatti dall'istruttoria svolta è emerso che ad aprile 2021 aveva aperto Parte_1 una trattativa per la stipulazione di un accordo collettivo di incentivazione all'esodo, perché durante il periodo “Covid” era vigente il divieto di licenziamento, mentre era temporaneamente consentita la conclusione di questo genere di accordi.
La teste , sentita all'udienza del 20.11.2023, ha riferito: “Ho Testimone_1
saputo che la era stata interessata dalla parte datoriale come sindacalista per Pt_2 la conclusione dell'accordo che poi è stato stipulato con riferimento ad alcune posizioni ed in particolare con riguardo alla dipendente che aveva CP_4
manifestato la volontà di andarsene per avere uno scivolo verso la pensione e mi risulta che la fosse stata incaricata di interessarsi anche con il se Pt_2 CP_1
questa soluzione potesse interessargli. Nulla so di come siano andati i loro colloqui, so che la si era comunque interessata con di trovare un accordo. Pt_2 CP_1
La poi fece un accordo individuale transattivo con transazione novativa che CP_4 prevedeva un'ulteriore somma rispetto a quella stabilita nell'accordo collettivo e a questa transazione ero presente … ADR aggiungo che in molte occasioni mi è capitato di vedere accordi collettivi ove veniva indicata una somma, poi i lavoratori che avevano comunque intenzione di andarsene la accettavano o accettavano somme di poco superiori, mentre i lavoratori che non avevano intenzione di andare via intavolavano una trattativa individuale che poi poteva portare ad importi anche consistentemente maggiori”).
Parimenti anche l'assenza di precedenti disciplinari a carico di è di per sé CP_1
poco significativa, ove si consideri che per lungo tempo la era una Parte_1
società che faceva capo alla famiglia , gestita inizialmente dal padre e dallo CP_1
zio del resistente, della quale lo stesso era stato amministratore Controparte_1
dal 2016 al 2019.
Ad analoghe conclusioni si deve pervenire anche per la collocazione in cassa integrazione durante il periodo “Covid” specie alla luce della particolarità della posizione lavorativa di (ex amministratore della società) e delle CP_1 dichiarazioni rese dalla teste , la quale ha riferito: “la cassa Testimone_1 integrazione da marzo 2020 fino a giugno 2020 l'hanno fata tutti i dipendenti della con un picco in aprile, in quanto quel periodo è stato veramente il più cupo. Pt_1
è rimasto in cassa integrazione da marzo fino a giugno, quasi tutti i CP_1
dipendenti a marzo avevano la cassa integrazione per la gran parte del loro orario;
alcuni degli operai erano stati richiamati per tenere unito il gruppo e hanno fatto per qualche ora del lavoro di sistemazione del capannone dove c'è la produzione”.
Nel contempo si è ritenuto di non dare sfogo alla richiesta attorea di esibizione del
LUL per accertare quale fosse l'inquadramento del dipendente essendo CP_5
irrilevante la circostanza che un altro lavoratore (che il afferma essere di CP_1
livello inferiore rispetto al proprio) gli abbia impartito ordini o direttive o solamente fornito informazioni e/o indicazioni. Il demansionamento, infatti, anche ove fosse stato sussistente, non può trovare spazio in seno a questo processo e non implica automaticamente un intento ritorsivo o discriminatorio.
7. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della parte opponente poiché la difesa di alla prima udienza aveva CP_1
dichiarato la disponibilità dello stesso a rinunciare la ricorso incidentale, ferma l'ordinanza conclusiva della prima fase del giudizio e tale proposta (che collima perfettamente con l'esito del processo) è stata rifiutata dalla Parte_1
Anche le spese della CTU vanno in via definitiva poste a carico della parte opponente
Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Ilaria Chiarelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
2) rigetta l'opposizione incidentale proposta da;
Controparte_1
3) conferma integralmente l'ordinanza del Giudice del Lavoro pronunciata tra le parti in data 03.01.23 e depositata in data 05.01.23;
4) pone in via definitiva integralmente a carico della le spese di CTU Parte_1
come già liquidate in corso di causa;
5) condanna la società all'integrale rifusione delle spese del presente Parte_1 procedimento, spese che liquida in € 4500,00 per compensi ed € 1220,00 per esborsi per il CTP dott. ltre al 15% dei compensi a titolo Persona_2
di rimborso forfetario ed oltre accessori come per legge.
Udine, 11/03/2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria Chiarelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 20/01/2023 al n. 37 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o
Assistenza Obbligatorie per l'anno 2023, discussa all'udienza del giorno 11/03/2025
PROMOSSA DA
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Parte_1
Popesso Claudio
RICORRENTE
CONTRO
, con l'avv. Leonardi David Controparte_1
RESISTENTE
OGGETTO: “Opposizione L. 92/2012 cd. Legge Fornero”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “A - Nel merito in via principale: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in totale riforma e previa revoca dell'ordinanza decisoria emessa dal Tribunale di Udine, Giudice del Lavoro dott.ssa
Marina Vitulli in data 03.01.2023, depositata e comunicata in data 05.01.2023 (RG
243/2022), accertare la legittimità e/o la validità e/o l'efficacia del licenziamento intimato con lettera dd. 22.07.2021, per i motivi tutti evidenziati in narrativa e, per l'effetto, rigettare tutte le domande formulate dal volte Controparte_1 all'accertamento dell'illegittimità del licenziamento in quanto infondate in fatto e diritto, condannando il a restituire quanto medio tempore Controparte_1 corrisposto da in forza dell'ordinanza opposta. B - Nel merito, in via Parte_1
subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito ritenesse di convertire il licenziamento intimato per giusta causa, in licenziamento per giustificato motivo soggettivo dovuto a grave inadempimento ex art. 3 legge
604/1966, revocarsi/riformarsi l'ordinanza opposta e disporre il pagamento da parte della della sola indennità sostitutiva del preavviso, condannando il Parte_1
a restituire le maggiori somme medio tempore corrisposte da Controparte_1 in forza dell'ordinanza opposta. C - ancora, nel merito, in via Parte_1
subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere illegittimo il licenziamento, alla luce della sussistenza materiale dei fatti contestati, revocarsi/riformarsi l'ordinanza opposta e limitarsi in ogni caso per i motivi di cui in narrativa la condanna ex art. 18 commi 5 e 6 L. 300/1970 della resistente ad un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata nella misura minima non superiore alle 6 mensilità, qualora il licenziamento fosse ritenuto viziato sotto il profilo formale, e alle 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, qualora il licenziamento fosse ritenuto viziato sotto il profilo sostanziale, con condanna del Sig.
, se del caso, alla restituzione di quanto nelle more Controparte_1 Parte_1
fosse costretta a corrispondere in più per ottemperare all'ordinanza oggi opposta. D.
Nel merito, in via ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito ritenesse illegittimo il licenziamento intimato, ravvisando gli estremi per l'applicazione dell'art. 18 comma 4 della L. 300/1970 dedursi dall'eventuale risarcimento del danno da licenziamento illegittimo ex art. 18 L. n.
300/70 quanto percepito a qualsiasi titolo dal lavoratore nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione e comunque limitando l'indennità risarcitoria dovuta dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione entro le dodici mensilità, con condanna del Sig. CP_1
, se del caso, alla restituzione di quanto nelle more fosse
[...] Parte_1
costretta a corrispondere in più per ottemperare all'ordinanza oggi opposta. E - In ogni caso: condannarsi il ricorrente alla rifusione di spese e competenze professionali, di causa con IVA e CNA, oltre al 15% rimborso spese forfettario ex art. 2, D.M. 147/2022. In via istruttoria: come nelle note conclusive”.
Per la parte resistente: “Nel merito, in via principale: - rigettarsi il ricorso in opposizione della resistente perchè infondato in fatto e in diritto, - accogliersi il presente ricorso in opposizione incidentale all'ordinanza e per l'effetto, ai sensi dell'art. 18, 1° comma, L. 300/1970 accertata e/o dichiarata la nullità del licenziamento comminato al ricorrente condannarsi la resistente, in persona CP_2
del legale rappresentante, ad accertare il diritto del ricorrente alla reintegrazione ed a risarcirgli i danni subiti in ragione del licenziamento intimatogli in misura corrispondente alla retribuzione globale di fatto (pari ad euro mensili) dal giorno del licenziamento al 01.2.2023 (o in quella diversa che parrà di giustizia, comunque non inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto, pari ad euro 3.064,10) ed a corrispondergli l'indennità sostitutiva della reintegrazione, in misura pari a quindici mensilità della retribuzione globale di fatto pari ad euro 3.064,10, con liquidazione in sentenza dei danni verificatisi fino alla data dell'emananda sentenza, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali anche ex art. 1284 c.c. dal dì dovuto al saldo;
- condannarsi la società resistente, in persona del legale rappresentante, al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'opzione per l'indennità sostitutiva della reintegrazione;
- spese e competenze di lite rifuse. Nel merito, in via subordinata e salvo gravame: - rigettarsi il ricorso in opposizione della resistente perchè infondato in fatto e in diritto, confermarsi l'ordinanza opposta ed ai sensi dell'art. 18, 4° comma,
l. 300/1970 annullarsi il licenziamento adottato nei confronti del ricorrente, accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente alla reintegrazione nel posto di lavoro e condannarsi la società resistente, in persona del legale rappresentante, a pagargli un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad euro 3.064,10 mensili) dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nei limiti di dodici mensilità della retribuzione globale di fatto e a corrispondere al ricorrente l'indennità sostitutiva della reintegrazione nella misura di quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto pari ad euro 3.064,10, con liquidazione in sentenza dei danni verificatisi fino alla data dell'emananda sentenza, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali, anche ex art. 1284 c.c., dal dì dovuto al saldo;
- condannarsi la società resistente, in persona del legale rappresentante, al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'opzione per l'indennità sostitutiva della reintegrazone;
- spese e competenze di lite rifuse. Nel merito, in via ulteriormente subordinata e salvo gravame: - ai sensi dell'art. 18, 5° comma, l. 300/1970, accertato che non ricorrono gli estremi della giusta causa del licenziamento del ricorrente, condannarsi la società resistente, in persona del legale rappresentante, a corrispondere al ricorrente un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, pari ad euro 3.064,10 oltre rivalutazione e interessi anche ex art. 1284
c.c., - spese e competenze di lite rifuse. Nel merito, in via ulteriormente subordinata e salvo gravame: - ai sensi dell'art. 18, 6° comma, l. 300/1970, accertata l'inefficacia del licenziamento, condannarsi la società resistente, in persona del legale rappresentante, a corrispondere al ricorrente un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, pari ad euro 3.064,10, oltre rivalutazione e interessi anche ex art. 1284 c.c.,, - spese e competenze di lite rifuse. Nel merito in via ulteriormente subordinata e salvo gravame: - accertata la illegittimità del licenziamento condannarsi la resistente, in persona del legale rappresentante, a riassumere il ricorrente entro 3 giorni o, in alternativa alla riassunzione, a corrispondere al ricorrente un indennità pari a sei mensilità della retribuzione globale di fatto (o nella diversa misura ritenuta di giustizia, comunque non inferiore a 2,5 mensilità della retribuzione globale di fatto, pari ad euro 3.064,10), con rivalutazione monetaria e interessi legali anche ex art. 1284 c.c., dal dovuto al saldo;
- spese e competenze di lite rifuse”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19/01/2023 la società ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza dd. 03.01.23 con la quale il Giudice del Lavoro del
Tribunale di Udine aveva annullato il licenziamento adottato dalla società nei confronti del dipendente . Controparte_1
Davanti al giudice della prima fase del procedimento aveva dedotto di aver CP_1
lavorato alle dipendenze della dal 03.10.1989 al 22.07.2021, Parte_1
ricoprendo il ruolo di amministratore delegato dal 2016 al 2019 e con mansioni di impiegato di concetto inquadrato al livello A5 secondo il CCNL Legno Industria a partire da gennaio 2020; aveva anche esposto di essere stato collocato in cassa integrazione da marzo a giugno 2020 e in smart working dal termine della cassa integrazione sino al 7 agosto 2020 e, successivamente, dal 28 ottobre al 22 dicembre
2020.
si era lamentato di aver subito un demansionamento, nonché di essere CP_1
stato sottoposto a plurime condotte vessatorie da parte della società dopo il proprio rientro al lavoro al termine dell'aspettativa quale amministratore delegato ed aveva, inoltre, dedotto di aver ricevuto una serie di ravvicinate contestazioni e conseguenti provvedimenti disciplinari, a suo dire infondati e pretestuosi. Il ricorrente aveva, poi, riferito di soffrire di uno stato ansioso reattivo, certificato dal
Centro Salute Mentale ASUFC di Tarcento, in relazione al quale gli era stato prescritto un periodo di astensione dal lavoro.
Con provvedimento disciplinare dd 22.07.2021 il ricorrente, tuttavia, era stato licenziato per giusta causa per aver svolto, durante la propria assenza dal lavoro per malattia, un'altra attività, a dire della società, incompatibile con la patologia dichiarata.
Al ricorrente, infatti, era stato contestato in data 13.07.2021 di aver svolto prestazioni di lavoro presso il pubblico esercizio “March Ball” di RE (Ud) nelle serate del 2,
6 e 11 luglio 2021 e in particolare di aver preparato “le bevande per i clienti, recandosi anche in cucina a ritirare piatti che ha servito ai tavoli, sia all'interno che all'esterno del locale (si è occupato anche dello spostamento dei tavoli per agevolare la visione della partita di calcio a tutti gli avventori), provvedendo a rifornire di quanto consumato, entrando nel magazzino posto vicino ai servizi in cui è presente il cartello
"privato". Altresì, ha raccolto le comande ai vari tavoli sia memorizzando l'ordine, sia scrivendole su un piccolo notes;
ha portato vassoi contenenti caraffe di birra, bottiglie
e bibite senza mostrare alcun disagio nei movimenti. Ha portato ai tavoli i menù ma
è parso conoscere molto bene l'offerta del locale, suggerendo birre e vari tipi di pizza.
Si è mosso in maniera molto agile, affrontando i tre scalini che separano il locale dalla parte esterna con balzi che le hanno permesso superare due gradini per volta. Ha utilizzato il registratore di cassa per emettere gli scontrini relativi alle consumazioni e si è occupato anche personalmente degli incassi. Lei ha altresì assunto sostanze alcoliche (birra)”.
Il ricorrente aveva, quindi, impugnato il licenziamento, eccependone la nullità, inefficacia o illegittimità, essendo stato a suo dire il provvedimento disciplinare adottato per ragioni ritorsive o, comunque, per motivo illecito determinante.
La società resistente si era costituita in giudizio, eccependo in via preliminare l'inefficacia e/o improcedibilità e/o inammissibilità delle domande di parte ricorrente per decadenza dei termini di impugnazione.
Nel merito, la società aveva contestato tutte le allegazioni avversarie ed in particolare la sussistenza di un demansionamento, richiamando sul punto la situazione di emergenza sanitaria da Covid-19, che aveva imposto una riorganizzazione aziendale e una modificazione delle mansioni di tutto il proprio personale. La società resistente aveva anche sostenuto la legittimità del licenziamento irrogato al ricorrente, ritenendo sussistente il fatto contestato e aveva chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 03.01.23 il Giudice del lavoro aveva accolto il ricorso, annullando il licenziamento adottato nei confronti del ricorrente e condannando la società resistente a reintegrarlo nel posto di lavoro e a pagare un'indennità di risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto pari euro 3.064,10 dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nel limite di 12 mensilità, oltre a rivalutazione monetaria interessi legali dal dovuto al saldo ed oltre alla rifusione delle spese legali.
2. Proponendo opposizione avverso tale ordinanza la società evidenziava Pt_1
che la contestazione effettuata nei confronti del lavoratore non poteva affatto ritenersi contraddittoria e generica, come reputato dal giudice di prime cure e rimarcava l'incompatibilità delle attività esercitate dal lavoratore con il suo stato di malattia.
La parte opponente riteneva anche che il licenziamento fosse sanzione perfettamente proporzionata rispetto ai fatti addebitati al dipendente ed in via subordinata chiedeva l'applicazione dell'articolo 18 co. 5 dello Statuto dei Lavoratori, ritenendo che, nella fattispecie in esame, non potesse trovare applicazione la tutela reintegratoria, ma solo quella di carattere risarcitorio, con detrazione comunque dell'aliunde perceptum vel percipiendum.
Anche il lavoratore proponeva opposizione incidentale avverso l'ordinanza, sostenendo la natura ritorsiva del licenziamento e l'inesistenza del motivo formalmente adottato dal datore di lavoro a sostegno dello stesso.
La difesa di evidenziava il demansionamento del lavoratore e censurava il CP_1
comportamento processuale della controparte, che aveva ingiustamente cercato di dipingere il ricorrente come una persona gravemente instabile, affetta da mania di persecuzione e alcolista da lunghissimo periodo di tempo.
La difesa dell'opposto spiegava che quest'ultimo aveva optato per l'indennità sostitutiva del licenziamento, risolvendo il rapporto in data 1° Febbraio 2023 ed ottenendo - in virtù dell'ordinanza emessa dal primo giudice - il risarcimento nella misura massima consentita di 12 mensilità. Chiedeva, pertanto, che una volta accertata la natura ritorsiva del licenziamento, a fossero corrisposte le ulteriori competenze retributive dal 27 luglio 2022 al CP_1
1° Febbraio 2023.
In via transattiva il ricorrente si dichiarava disponibile a rinunciare al ricorso incidentale, ferma l'ordinanza conclusiva della prima fase di giudizio.
Tale proposta veniva, tuttavia, respinta in sede di prima udienza dalla Parte_1
Il procedimento di opposizione veniva istruito sia documentalmente, sia mediante l'assunzione di testimoni, sia tramite CTU medicolegale.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 11/03/2025.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
3. Reputa questo giudice che tanto l'opposizione principale quanto quella incidentale debbano essere rigettate e, per l'effetto, vada confermata integralmente l'ordinanza opposta.
4. Circa l'opposizione principale si osserva che il licenziamento per giusta causa era fondato sulla incompatibilità tra lo stato di malattia e le attività extralavorative svolte da . CP_1
È principio ormai consolidato che “… in materia di licenziamento disciplinare intimato per lo svolgimento di altra attività, lavorativa o extralavorativa, durante l'assenza per malattia del dipendente, grava sul datore di lavoro la prova che la malattia in questione sia simulata ovvero che la predetta attività sia potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio del dipendente medesimo, atteso che l'art. 5 della l. n. 604 del 1966 pone a carico del datore di lavoro l'onere della prova di tutti gli elementi di fatto che integrano la fattispecie che giustifica il licenziamento e, dunque, di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, idonee a connotare l'illecito disciplinare contestato e … lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente, durante lo stato di malattia, configura la violazione degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà nonché dei doveri generali di correttezza e buona fede, oltre che nell'ipotesi in cui tale attività esterna sia, di per sé, sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, anche nel caso in cui la medesima attività, valutata con giudizio "ex ante" in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio”.
Ne consegue che il lavoratore assente per malattia non per questo deve astenersi da ogni altra attività, quale in ipotesi un'attività ludica o di intrattenimento, anche espressione dei diritti della persona, purché compatibile con lo stato di malattia e in conformità all'obbligo di correttezza e buona fede, gravante sul lavoratore, di adottare le idonee cautele perché cessi lo stato di malattia.
Nella fattispecie concreta in esame l'assenza dal lavoro per malattia del lavoratore nel periodo dal 14.6.21 al 6.8.21 è stata determinata esclusivamente da uno stato ansioso-reattivo, attestato da diverse strutture sanitarie, mai smentito nel corso del giudizio e comprovato da certificazioni non contestate.
La verifica della compatibilità (o meno) delle attività svolte dal lavoratore nel periodo di malattia va, pertanto, effettuata in relazione alla patologia che risulta certificata e alle relative prescrizioni mediche.
La compatibilità delle attività svolte dal lavoratore con queste patologie sono già state confermate nella prima fase del giudizio dalla dott.ssa . Persona_1
, infatti, ha sin da subito dato correttamente atto in causa di essersi CP_1
effettivamente recato presso il locale Match Ball in occasione delle partite dell'Italia agli Europei di calcio 2021, esclusivamente per svagarsi in ragione dei rapporti di amicizia che lo legano al titolare e che l'attività svolta, a titolo di cortesia, CP_3
dentro quel locale, così come il tempo passato con la propria figlia, potevano solo migliorare il suo stato di stress ansioso-reattivo e nulla aveva a che vedere con l'attività lavorativa che il ricorrente avrebbe dovuto svolgere presso la Parte_1
Tali conclusioni sono state ulteriormente confortate dalla consulenza tecnica che è stata disposta nella fase di opposizione del giudizio con quesito deliberatamente ampio per consentire ai periti (che sono tra i massimi esperti in questo tribunale di medicina legale, ortopedia e psichiatria) di valutare la complessiva situazione sanitaria del lavoratore in relazione a tutte le specifiche attività svolte nelle giornate contestategli.
I CTU con motivazione articolata e priva di contraddizioni hanno concluso che: “Le attività svolte da , esplicitate nel quesito non hanno influito Controparte_1
rallentando o mettendo a rischio la guarigione delle patologie dalle quali il medesimo, nelle giornate precisamente indicate, risultava essere affetto e che restano confinate nello stato ansioso, apparendo in quella fase evidentemente risolto lo stato algico- disfunzionale della colonna vertebrale lombare precedentemente manifestatosi”.
L'istruttoria complessivamente svolta ha, quindi, consentito di escludere la giusta causa del licenziamento.
5. Quanto alle conseguenze dell'illegittimità del licenziamento, si osserva che anche di recente (Cass. sent. n. 23747/24) è stato affermato che: “è un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 13383/2017; Cass. n. 29062/2017; Cass.
n. 3655/2019) quello secondo cui la "insussistenza del fatto contestato", di cui all'art. 18, comma 4, St. lav., come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. b), della l. n. 92 del
2012, fattispecie cui si applica la tutela reintegratoria cd. attenuata, comprende sia l'ipotesi del fatto materiale che si riveli insussistente, sia quella del fatto che, pur esistente, non presenti profili di illiceità”.
La Suprema Corte con la pronuncia n. 23858/24 ha poi chiarito che: “in tema di licenziamento individuale per giusta causa, l'insussistenza del fatto contestato, che rende applicabile la tutela reintegratoria ai sensi dell'art. 18, comma 4, St. lav., come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. b), della legge n. 92 del 2012, comprende anche l'ipotesi del fatto sussistente, ma privo del carattere di illiceità (anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo); ed è stato precisato che la tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4, St. lav. novellato, applicabile ove sia ravvisata l' "insussistenza del fatto contestato", comprende l'ipotesi di assenza ontologica del fatto e quella di fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità (cfr. Cass. n.3655/2019, n. 3076/2020,
n. 4316/2023); il dictum oggetto di critica, si colloca, dunque, nel solco del consolidato orientamento espresso, nel senso che il fatto contestato insussistente comprende anche l'ipotesi del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità, senza che rilevi la diversa questione della proporzionalità tra sanzione espulsiva e fatto di modesta illiceità (Cass. n. 3655/2019 in fattispecie analoga;
v. anche Cass. n. 29062/2017, n.
9647/2021)”.
Deve, quindi, concludersi anche per la correttezza della tutela accordata dal primo giudice, con l'ulteriore specificazione che né l'indennità di malattia, né quella di disoccupazione percepite dal lavoratore integrano l'aliunde perceptum (v. Cass. sent.
n. 12102/23 “non sono deducibili a titolo di aliunde perceptum dal risarcimento del danno per mancata costituzione del rapporto di lavoro le somme che traggono origine dal sistema di sicurezza sociale che appronta misure sostitutive al reddito in favore del lavoratore”), sicchè non appare convincente la tesi sostenuta dalla difesa della nelle note conclusive circa la loro detraibilità dal risarcimento accordato dal Pt_1
giudice di prime cure.
6. Da ultimo quanto all'opposizione incidentale proposta dal lavoratore si osserva che la condotta agita dal dipendente (ossia lo svolgimento di attività ludiche ed anche a carattere di collaborazione all'altrui attività lavorativa) durante il periodo di malattia seppure non integra, come si è visto, la giusta causa di licenziamento è, comunque, tale da incidere, ancorchè non irrimediabilmente, sul rapporto di fiducia tra le parti e ciò vale di per sé ad escludere che possa ravvisarsi un intento ritorsivo.
La giurisprudenza di merito in più occasioni ha affermato che: “l'esistenza del fatto posto a fondamento del licenziamento (cessazione dell'appalto) impedisce la configurazione del licenziamento come discriminatorio o ritorsivo, non coprendo la nozione di licenziamento discriminatorio tutte le ipotesi di fatti non rilevanti ai fini della sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso” (Trib. di Milano,
28.11.2012).
Si osserva, ancora, che come elementi fondanti l'eccepita ritorsività ha CP_1 indicato e ribadito anche all'udienza di discussione: a) la presenza di un totale mutamento societario in quella che era stata l'azienda di famiglia;
b) un demansionamento subito dal 2019; c) una proposta del 23.04.2021 di un incentivo all'esodo di € 500,00; d) il susseguirsi di provvedimenti disciplinari dopo che per 32 anni non ne aveva mai ricevuti.
I mutamenti della compagine sociale della nel corso degli anni di per Parte_1
sé non comportano un intento ritorsivo verso il ricorrente, specie ove si consideri che
è stato proprio , verso fine giugno 2019, a dare le proprie dimissioni da CP_1
amministratore della società ed anche i contatti per sondare se vi fosse interesse da parte sua ad una risoluzione del rapporto di lavoro si collocano in un contesto ben preciso.
Infatti dall'istruttoria svolta è emerso che ad aprile 2021 aveva aperto Parte_1 una trattativa per la stipulazione di un accordo collettivo di incentivazione all'esodo, perché durante il periodo “Covid” era vigente il divieto di licenziamento, mentre era temporaneamente consentita la conclusione di questo genere di accordi.
La teste , sentita all'udienza del 20.11.2023, ha riferito: “Ho Testimone_1
saputo che la era stata interessata dalla parte datoriale come sindacalista per Pt_2 la conclusione dell'accordo che poi è stato stipulato con riferimento ad alcune posizioni ed in particolare con riguardo alla dipendente che aveva CP_4
manifestato la volontà di andarsene per avere uno scivolo verso la pensione e mi risulta che la fosse stata incaricata di interessarsi anche con il se Pt_2 CP_1
questa soluzione potesse interessargli. Nulla so di come siano andati i loro colloqui, so che la si era comunque interessata con di trovare un accordo. Pt_2 CP_1
La poi fece un accordo individuale transattivo con transazione novativa che CP_4 prevedeva un'ulteriore somma rispetto a quella stabilita nell'accordo collettivo e a questa transazione ero presente … ADR aggiungo che in molte occasioni mi è capitato di vedere accordi collettivi ove veniva indicata una somma, poi i lavoratori che avevano comunque intenzione di andarsene la accettavano o accettavano somme di poco superiori, mentre i lavoratori che non avevano intenzione di andare via intavolavano una trattativa individuale che poi poteva portare ad importi anche consistentemente maggiori”).
Parimenti anche l'assenza di precedenti disciplinari a carico di è di per sé CP_1
poco significativa, ove si consideri che per lungo tempo la era una Parte_1
società che faceva capo alla famiglia , gestita inizialmente dal padre e dallo CP_1
zio del resistente, della quale lo stesso era stato amministratore Controparte_1
dal 2016 al 2019.
Ad analoghe conclusioni si deve pervenire anche per la collocazione in cassa integrazione durante il periodo “Covid” specie alla luce della particolarità della posizione lavorativa di (ex amministratore della società) e delle CP_1 dichiarazioni rese dalla teste , la quale ha riferito: “la cassa Testimone_1 integrazione da marzo 2020 fino a giugno 2020 l'hanno fata tutti i dipendenti della con un picco in aprile, in quanto quel periodo è stato veramente il più cupo. Pt_1
è rimasto in cassa integrazione da marzo fino a giugno, quasi tutti i CP_1
dipendenti a marzo avevano la cassa integrazione per la gran parte del loro orario;
alcuni degli operai erano stati richiamati per tenere unito il gruppo e hanno fatto per qualche ora del lavoro di sistemazione del capannone dove c'è la produzione”.
Nel contempo si è ritenuto di non dare sfogo alla richiesta attorea di esibizione del
LUL per accertare quale fosse l'inquadramento del dipendente essendo CP_5
irrilevante la circostanza che un altro lavoratore (che il afferma essere di CP_1
livello inferiore rispetto al proprio) gli abbia impartito ordini o direttive o solamente fornito informazioni e/o indicazioni. Il demansionamento, infatti, anche ove fosse stato sussistente, non può trovare spazio in seno a questo processo e non implica automaticamente un intento ritorsivo o discriminatorio.
7. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della parte opponente poiché la difesa di alla prima udienza aveva CP_1
dichiarato la disponibilità dello stesso a rinunciare la ricorso incidentale, ferma l'ordinanza conclusiva della prima fase del giudizio e tale proposta (che collima perfettamente con l'esito del processo) è stata rifiutata dalla Parte_1
Anche le spese della CTU vanno in via definitiva poste a carico della parte opponente
Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Ilaria Chiarelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
2) rigetta l'opposizione incidentale proposta da;
Controparte_1
3) conferma integralmente l'ordinanza del Giudice del Lavoro pronunciata tra le parti in data 03.01.23 e depositata in data 05.01.23;
4) pone in via definitiva integralmente a carico della le spese di CTU Parte_1
come già liquidate in corso di causa;
5) condanna la società all'integrale rifusione delle spese del presente Parte_1 procedimento, spese che liquida in € 4500,00 per compensi ed € 1220,00 per esborsi per il CTP dott. ltre al 15% dei compensi a titolo Persona_2
di rimborso forfetario ed oltre accessori come per legge.
Udine, 11/03/2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria Chiarelli