Ordinanza cautelare 27 maggio 2024
Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 13/03/2026, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00648/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00615/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 615 del 2024, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Adami, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno – Questura di Caltanissetta, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile 182;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento di DASPO emesso dal Questore di Caltanissetta, notificato l’8/03/24, con il quale è stato imposto divieto, ex art. 6 della l.401/89, di accedere in Italia ed Unione Europea ai luoghi ove si svolgono incontri di calcio maschili e femminili di calcio e calcio a 5, di serie A, B, C, LND, relativi a campionati professionistici e dilettantistici, ai tornei internazionali e nazionali, relativi alla Champions League, Europa League, Coppa Intertoto, Mondiale per Club, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, per la durata di anni 6 dalla data di notifica del provvedimento;
di tutti gli atti conseguenti, presupposti e collegati allo stesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio, i documenti e la memoria depositati dal Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa LI NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con l’odierno ricorso il sig. -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento di DASPO del Questore della Provincia di Caltanissetta del 28.02.24, notificato il giorno 08.03.24, con il quale è stato fatto divieto, ex art. 6 della l. 401/89, di accedere in Italia ed Unione Europea ai luoghi ove si svolgono incontri di calcio maschili e femminili di calcio e calcio a 5, di serie A, B, C, LND, relativi a campionati professionistici e dilettantistici, ai tornei internazionali e nazionali, relativi alla Champions League, Europa League, Coppa Intertoto, Mondiale per Club, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, per la durata di anni 6 dalla data di notifica del provvedimento.
2. Il ricorrente premette, in punto di fatto, che al termine della partita giocata il 15/6/23 in Olanda tra Italia e Spagna, 23 tifosi italiani furono condotti per accertamenti presso il locale posto di polizia e, poi, presso il carcere di Borne; sarebbero stati tutti liberati all’interno delle 48 ore; solo alcuni rinviati a giudizio. Alcuni procedimenti sarebbero stati archiviati, tra cui quello del ricorrente.
3. Il provvedimento specifica come, con riferimento all’incontro del 15 giugno 2023, “ durante le fasi di deflusso dallo stadio, unitamente ad un gruppo di tifosi, tutti appartenenti al sodalizio di estrema destra Ultras Italia ” il ricorrente si sia reso “ responsabile di condotte violente nei confronti degli stewards impiegati per agevolare l’uscita degli spettatori dall’impianto sportivo, colpendoli con pugni, aste e cinture, nonché lanciando loro oggetti contundenti e che, a seguito dei tafferugli, due stewards hanno fatto ricorso a cure mediche avendo riportato diverse ferite anche al volto a seguito del lancio ravvicinato e violento di lattine ed altri contenitori in loro possesso….al fine di isolare e bloccare i responsabili è stato necessario l’intervento dei reparti antisommossa ”.
Il provvedimento richiama inoltre alcuni precedenti a carico del ricorrente per reati commessi in occasioni di manifestazioni sportive, una condanna con sentenza divenuta irrevocabile per guida sotto l’influenza di alcool e l’inflizione di un precedente DASPO nel 2015, per la durata di 1 anno.
4. Il provvedimento di DASPO è stato impugnato con il ricorso in epigrafe con il quale si denunciano i seguenti vizi:
A) ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, NONCHÉ INSUFFICIENZA, ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE ANCHE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA.
Il provvedimento emesso dal Questore sarebbe generico e non fornirebbe un’idonea motivazione circa l' iter che ha portato a considerare provate le specifiche condotte ascritte al ricorrente.
La Questura avrebbe unicamente ricevuto una generica segnalazione dal Ministero degli Interni senza allegazione di foto, video, annotazioni alcuna. Sembrerebbe mancare la prova della partecipazione ai fatti; la mera presenza fisica sul luogo dei fatti non potrebbe determinare l’applicazione del provvedimento impugnato
B) VIOLAZIONE DI LEGGE EX ART. 6 L. 377/01 ED ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ED INDETERMINATEZZA DEI PRESUPPOSTI, IN MERITO AI LUOGHI D’ACCESSO/TRANSITO/TRASPORTO DA E PER GLI IMPIANTI SPORTIVI.
Il divieto sarebbe oltremodo generico poiché non prescriverebbe specificamente quali siano i luoghi a cui non si deve avvicinare il ricorrente.
C) Violazione dell’art. 3 L. n. 241/90 per difetto di motivazione; eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa e di gradualità della sanzione.
Nell'atto oggetto di gravame non verrebbe spiegato perché al ricorrente il divieto di accedere a manifestazioni sportive sia stato applicato non nella misura minima.
5. Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata difendendo la correttezza del proprio operato.
6. All’esito della camera di consiglio del 23 maggio 2024, con ordinanza n.-OMISSIS-, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare formulata da parte ricorrente, condannandola alle spese della relativa fase di giudizio.
7. In vista dell’udienza pubblica parte ricorrente ha depositato memoria.
8. All’udienza pubblica del 14 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Alla luce dell’approfondimento tipico della fase di merito, il ricorso è fondato con riferimento alla prima censura concernente i difetti di istruttoria e motivazione.
In via generale si rappresenta come l’art. 6, comma 1, della l.401/89, consente di sanzionare col DASPO anche chi, sulla base di elementi di fatto, risulti avere tenuto, anche all'estero, una condotta, sia singola che di gruppo, “ finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico ”.
Un comportamento di gruppo, pertanto, non esclude la possibilità di riscontrare e sanzionare col DASPO una somma di responsabilità individuali omogenee, qualora, tuttavia, queste siano supportate da elementi diretti o presuntivi che consentano di affermare la inequivoca e consapevole partecipazione dei singoli al comportamento di gruppo.
Nel caso di specie, la Questura, rispetto al gruppo, non ha operato alcuna distinzione limitandosi a riportare una motivazione genericamente riconducibile a tutti i soggetti coinvolti nell’episodio contestato, senza effettuare alcun riferimento individuale alla partecipazione del ricorrente, se non con un richiamo ad una annotazione del Ministero dell’Interno del 5 settembre 2023 a cui è allegata una relazione di servizio redatta da personale della Direzione centrale inviato nei Paesi Bassi in qualità di “ spotter ” al seguito dei tifosi italiani. La lettura della suddetta relazione – effettuata con l’approfondimento richiesto dal giudizio di merito – consente di affermare che il funzionario cd. spotter si è limitato a richiamare quanto appreso dalla polizia olandese, senza alcuna verifica diretta del coinvolgimento individuale del ricorrente; in particolare, infatti, in essa si riporta: “ secondo quanto appreso nell’immediatezza, gli ultras azzurri avrebbero aggredito gli steward…In tale contesto sono stati fermati alcuni dei facinorosi…Nel frattempo, anche il sottoscritto unitamente al personale DCPP è giunto sul posto ”.
Il DASPO stesso effettua un generico richiamo a “ immediati approfondimenti investigativi a cura delle autorità olandesi ”. Non risultano, tuttavia, approfondimenti istruttori volti ad accertare la partecipazione attiva del ricorrente ai fatti di violenza contestati.
Nel caso di specie, pertanto, è mancato un accertamento di quelle ragioni individuali, specifiche e concrete da cui dedurre la “pericolosità” del singolo ricorrente. Né queste possono ricavarsi indirettamente dal rapporto della polizia olandese, posto che quest’ultimo è stato ritenuto dalla Procura olandese non bastevole per formulare una ipotesi accusatoria.
In merito, tra l’altro, anche altri TAR in Italia, chiamati a pronunciarsi sugli stessi fatti relativi alla partita giocata il 15/6/23, sono giunti alla medesima conclusione di questo Tribunale ritenendo, nel caso di specie, carente l’istruttoria condotta (cfr. Tar Lazio 22512/2024; Tar Toscana 1275/2024).
L’accoglimento del primo motivo di ricorso, che assume una valenza tranchant , esime il Collegio dall’esame degli altri motivi, che concernono solo aspetti limitati e parziali del divieto di accesso.
10. In conclusione, il ricorso è fondato con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ferme restando quelle già liquidate nella differente fase del giudizio dedicata all’incidente cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’amministrazione resistente a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2.000 (euro duemila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente ed ogni altro soggetto interessato.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
FR RU, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
LI NE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LI NE | FR RU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.