TAR Palermo, sez. IV, sentenza 13/03/2026, n. 648
TAR
Ordinanza cautelare 27 maggio 2024
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TAR
Sentenza 13 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Eccesso di potere per travisamento dei fatti, insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione anche per difetto di istruttoria

    Il Tribunale ha ritenuto fondata la censura, evidenziando che la Questura non ha fornito elementi individuali specifici e concreti per dimostrare la partecipazione attiva del ricorrente ai fatti di violenza, basandosi su una relazione che riportava informazioni della polizia olandese non ritenute sufficienti dalla Procura olandese per formulare un'accusa. La motivazione era genericamente riconducibile a tutti i soggetti coinvolti senza distinzioni individuali.

  • Altro
    Violazione di legge ex art. 6 L. 377/01 ed eccesso di potere per difetto ed indeterminatezza dei presupposti, in merito ai luoghi d’accesso/transito/trasporto da e per gli impianti sportivi

    Non esaminato a seguito dell'accoglimento del primo motivo di ricorso.

  • Altro
    Violazione dell’art. 3 L. n. 241/90 per difetto di motivazione; eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa e di gradualità della sanzione

    Non esaminato a seguito dell'accoglimento del primo motivo di ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. IV, sentenza 13/03/2026, n. 648
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 648
    Data del deposito : 13 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo