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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/11/2025, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R.g. Vg. 1765/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente;
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.;
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1765 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, riservata in decisione con provvedimento ex art 127 ter c.p.c. del 18.11.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. Giacomo Campanile, presso il cui studio, sito in Sant'Antimo (NA) alla Via
Cardinale Verde n. 8, elettivamente domicilia;
E
(c.f. rappresentato e difeso, giusta procura in atti Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Giacomo Campanile, presso il cui studio, sito in Sant'Antimo (NA) alla Via Cardinale Verde
n. 8, elettivamente domicilia;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05.05.2025 i ricorrenti, in atti generalizzati, chiedevano pronunziarsi, alle condizioni riportate in ricorso, lo scioglimento del matrimonio da loro contratto in Napoli in data
07.10.1993 e dal quale erano nati i figli (nato ad [...] il [...]), (nata a Per_1 Per_2
1 R.g. Vg. 1765/2025
Giugliano in Campania (NA) il 15.08.1997)
Il PM in data 23.07.2025 apponeva il suo visto.
Con le note depositate in data 13.10.2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. per l'udienza del 23.10.2025 ribadendo la volontà di divorziare alle condizioni indicate in atti.
Il Giudice relatore con provvedimento del 18.11.2025 riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi” dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli (avvenuta in data
01.03.2011) nel giudizio di separazione conclusosi con decreto di omologa del Tribunale di Napoli
n. 3157 del 2011 (depositato in Cancelleria il 10.03.2011); inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Va tuttavia precisato che, benchè venga richiesta dai ricorrenti la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, deve invece dichiararsi la cessazione del matrimonio intervenuto tra le parti atteso che dal certificato di matrimonio risulta che gli stessi abbiano contratto il matrimonio concordatario e non quello civile.
In ordine ai provvedimenti accessori, le parti hanno ribadito nelle note depositate ex art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione dei coniugi la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso, che qui di seguito si riportano:
“ 1) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1° dicembre 1970 n.
898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra e il Signor Parte_1
, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla Controparte_1 annotazione della sentenza;
2) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico – patrimoniale;
3) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento
e/o alimenti, divorzile in quanto entrambi percepiscono “adeguati redditi propri” ”.
Va, quindi, pronunciato il divorzio alle condizioni riportate in ricorso, verificato che esse non sono contrarie alla legge.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
2 R.g. Vg. 1765/2025
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Napoli il 07.10.1993
(ANNO 1993 P.II, S.A, N. 597) tra (nata a [...] il [...]) e Parte_1
(nato a [...] il [...]) alle condizioni indicate in parte motiva, Controparte_1 qui da intendersi integralmente riportate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
c) nulla dispone per le spese.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio del 18.11.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente;
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.;
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1765 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, riservata in decisione con provvedimento ex art 127 ter c.p.c. del 18.11.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. Giacomo Campanile, presso il cui studio, sito in Sant'Antimo (NA) alla Via
Cardinale Verde n. 8, elettivamente domicilia;
E
(c.f. rappresentato e difeso, giusta procura in atti Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Giacomo Campanile, presso il cui studio, sito in Sant'Antimo (NA) alla Via Cardinale Verde
n. 8, elettivamente domicilia;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05.05.2025 i ricorrenti, in atti generalizzati, chiedevano pronunziarsi, alle condizioni riportate in ricorso, lo scioglimento del matrimonio da loro contratto in Napoli in data
07.10.1993 e dal quale erano nati i figli (nato ad [...] il [...]), (nata a Per_1 Per_2
1 R.g. Vg. 1765/2025
Giugliano in Campania (NA) il 15.08.1997)
Il PM in data 23.07.2025 apponeva il suo visto.
Con le note depositate in data 13.10.2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. per l'udienza del 23.10.2025 ribadendo la volontà di divorziare alle condizioni indicate in atti.
Il Giudice relatore con provvedimento del 18.11.2025 riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi” dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli (avvenuta in data
01.03.2011) nel giudizio di separazione conclusosi con decreto di omologa del Tribunale di Napoli
n. 3157 del 2011 (depositato in Cancelleria il 10.03.2011); inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Va tuttavia precisato che, benchè venga richiesta dai ricorrenti la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, deve invece dichiararsi la cessazione del matrimonio intervenuto tra le parti atteso che dal certificato di matrimonio risulta che gli stessi abbiano contratto il matrimonio concordatario e non quello civile.
In ordine ai provvedimenti accessori, le parti hanno ribadito nelle note depositate ex art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione dei coniugi la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso, che qui di seguito si riportano:
“ 1) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1° dicembre 1970 n.
898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra e il Signor Parte_1
, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla Controparte_1 annotazione della sentenza;
2) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico – patrimoniale;
3) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento
e/o alimenti, divorzile in quanto entrambi percepiscono “adeguati redditi propri” ”.
Va, quindi, pronunciato il divorzio alle condizioni riportate in ricorso, verificato che esse non sono contrarie alla legge.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
2 R.g. Vg. 1765/2025
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Napoli il 07.10.1993
(ANNO 1993 P.II, S.A, N. 597) tra (nata a [...] il [...]) e Parte_1
(nato a [...] il [...]) alle condizioni indicate in parte motiva, Controparte_1 qui da intendersi integralmente riportate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
c) nulla dispone per le spese.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio del 18.11.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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