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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/11/2025, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11286/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' Avv. Chiara LODI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Castel Maggiore, via Gramsci, n. 302/F, e
nato a [...] il 1° maggio 1975 (C.F.: Parte_2
), rappresentato e difeso dall' Avv. Francesco BASSINI ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio a Bologna, via A. Murri, n. 1, RICORRENTI
* * * Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 20 novembre 2025.
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno presentato domanda congiunta e cumulativa di separazione consensuale e di scioglimento del matrimonio proposte con ricorso depositato il 6 agosto 2025. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 20 novembre 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a Bologna l'11 settembre 2010. Dall'unione sono nati il 2 febbraio 2009, e , il 2 giugno 2012. Per_1 Per_2
pagina 1 di 4 La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi -trascorsi sei mesi dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione delle parti- provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 15 settembre 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). La pronuncia in ordine alle spese di lite va differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo non definitivamente, A) dichiara la separazione personale tra nata a [...] il 29 Parte_1 novembre 1975 e nato a [...] il 1° maggio 1975, unitisi in Parte_2 matrimonio a Bologna l'11 settembre 2010, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune Atto N. 412, P. 1, anno 2010; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Bologna di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto: 1) autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
pagina 2 di 4 2) prende atto che il signor si è impegnato a trasferire altrove la Parte_2 propria residenza entro il 31 agosto 2025;
2) affida e a entrambi i genitori in via condivisa i quali Per_1 Per_2 assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dagli stessi, tenuto conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa;
3) dispone che i minori mantengano la propria residenza con la madre;
4) prende atto che le parti hanno concordato che la casa coniugale, sita a Bologna, in via Arnaud, n. 23, di proprietà della signora resti nella disponibilità della Pt_1 stessa;
5) colloca e presso entrambi i genitori in forma paritaria alternata Per_1 Per_2
e dispone che stiano presso ciascun genitore secondo le seguenti modalità:
- a fine settimane alternati dal venerdì al lunedì mattina, quando il padre o la madre li riaccompagneranno a scuola o presso l'altro genitore;
- il lunedì e il martedì con la madre, la quale li riaccompagnerà a scuola il mattino successivo o a casa del papà e il mercoledì e il giovedì col padre, il quale il venerdì mattina li riaccompagnerà a scuola o a casa della mamma;
- Natale, Capodanno e Pasqua ad anni alterni con ciascun genitore;
- in estate una settimana col padre e una con la madre, da concordarsi tra i genitori entro il 15 maggio di ogni anno;
6) a far data dalla domanda pone a carico del signor l'obbligo di Parte_2 corrisponde alla signora a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la Pt_1 somma mensile complessiva di 300,00 euro (150 euro per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei minori (vitto, alloggio, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona);
7) a far data dal deposito del ricorso dispone che le spese straordinarie nell'interesse di e siano sostenute dal padre e dalla madre rispettivamente nella Per_1 Per_2 misura del 60% e del 40% ciascuno i quali, entro il giorno 10 di ogni mese, le conguaglieranno. Dette spese, individuate come da Protocollo per il Tribunale di Bologna del 9 agosto 2017, ai fini del rimborso, dovranno essere previamente comunicate dal genitore anticipatario e approvate dall'altro, in entrambi i casi anche a mezzo messaggio telefonico;
8) prende atto che per intercorso accordo tra le parti le spese relative all'abbigliamento dei figli saranno suddivise al 50% tra i genitori;
9) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato di essere economicamente autonomi e pertanto di nulla avere a pretendere reciprocamente a titolo di contributo al mantenimento;
pagina 3 di 4 10) prende atto che le parti hanno dichiarato di aver regolamentato ogni rapporto di natura economica;
D) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
E) spese alla definizione del giudizio. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 26 novembre 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' Avv. Chiara LODI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Castel Maggiore, via Gramsci, n. 302/F, e
nato a [...] il 1° maggio 1975 (C.F.: Parte_2
), rappresentato e difeso dall' Avv. Francesco BASSINI ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio a Bologna, via A. Murri, n. 1, RICORRENTI
* * * Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 20 novembre 2025.
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno presentato domanda congiunta e cumulativa di separazione consensuale e di scioglimento del matrimonio proposte con ricorso depositato il 6 agosto 2025. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 20 novembre 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a Bologna l'11 settembre 2010. Dall'unione sono nati il 2 febbraio 2009, e , il 2 giugno 2012. Per_1 Per_2
pagina 1 di 4 La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi -trascorsi sei mesi dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione delle parti- provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 15 settembre 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). La pronuncia in ordine alle spese di lite va differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo non definitivamente, A) dichiara la separazione personale tra nata a [...] il 29 Parte_1 novembre 1975 e nato a [...] il 1° maggio 1975, unitisi in Parte_2 matrimonio a Bologna l'11 settembre 2010, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune Atto N. 412, P. 1, anno 2010; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Bologna di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto: 1) autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
pagina 2 di 4 2) prende atto che il signor si è impegnato a trasferire altrove la Parte_2 propria residenza entro il 31 agosto 2025;
2) affida e a entrambi i genitori in via condivisa i quali Per_1 Per_2 assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dagli stessi, tenuto conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa;
3) dispone che i minori mantengano la propria residenza con la madre;
4) prende atto che le parti hanno concordato che la casa coniugale, sita a Bologna, in via Arnaud, n. 23, di proprietà della signora resti nella disponibilità della Pt_1 stessa;
5) colloca e presso entrambi i genitori in forma paritaria alternata Per_1 Per_2
e dispone che stiano presso ciascun genitore secondo le seguenti modalità:
- a fine settimane alternati dal venerdì al lunedì mattina, quando il padre o la madre li riaccompagneranno a scuola o presso l'altro genitore;
- il lunedì e il martedì con la madre, la quale li riaccompagnerà a scuola il mattino successivo o a casa del papà e il mercoledì e il giovedì col padre, il quale il venerdì mattina li riaccompagnerà a scuola o a casa della mamma;
- Natale, Capodanno e Pasqua ad anni alterni con ciascun genitore;
- in estate una settimana col padre e una con la madre, da concordarsi tra i genitori entro il 15 maggio di ogni anno;
6) a far data dalla domanda pone a carico del signor l'obbligo di Parte_2 corrisponde alla signora a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la Pt_1 somma mensile complessiva di 300,00 euro (150 euro per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei minori (vitto, alloggio, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona);
7) a far data dal deposito del ricorso dispone che le spese straordinarie nell'interesse di e siano sostenute dal padre e dalla madre rispettivamente nella Per_1 Per_2 misura del 60% e del 40% ciascuno i quali, entro il giorno 10 di ogni mese, le conguaglieranno. Dette spese, individuate come da Protocollo per il Tribunale di Bologna del 9 agosto 2017, ai fini del rimborso, dovranno essere previamente comunicate dal genitore anticipatario e approvate dall'altro, in entrambi i casi anche a mezzo messaggio telefonico;
8) prende atto che per intercorso accordo tra le parti le spese relative all'abbigliamento dei figli saranno suddivise al 50% tra i genitori;
9) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato di essere economicamente autonomi e pertanto di nulla avere a pretendere reciprocamente a titolo di contributo al mantenimento;
pagina 3 di 4 10) prende atto che le parti hanno dichiarato di aver regolamentato ogni rapporto di natura economica;
D) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
E) spese alla definizione del giudizio. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 26 novembre 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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