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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/12/2025, n. 5777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5777 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 710/2024
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide Rocco, nel procedimento iscritto al n.r.g. 710/2024, promosso da:
nata in [...] il [...]; Parte_1
nato in [...] il [...]; Parte_2 tutti con il patrocinio dell'avv. Giuseppe PINELLI RICORRENTI contro
; Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
a scioglimento della riserva assunta in data 27.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
Rilevato in fatto
1. Con atto depositato il 18.01.2024, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, conv., con mod., dalla l. 13 aprile 2017, n. 46 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»), dell'art. 4, comma 5, secondo periodo, d.l. cit., introdotto dalla l. 26 novembre 2021, n. 206, a decorrere dal 22.6.2022 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre
o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione»).
2. A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno rivendicato la discendenza da Persona_1 nato a [...] il [...], ed esposto quanto segue.
nasceva a Bariano (BG) il 17.4.1848 (doc. 1). Emigrato in Brasile (senza essersi mai Persona_1 naturalizzato cittadino brasiliano o aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana: v. doc. 2), il 25.7.1875 contraeva matrimonio con (doc. 3), generando il 18.7.1893 (doc. 4). Persona_2 Persona_3
Costui l'8.11.1913 contraeva matrimonio con (doc. 5), procreando il 19.11.1920 Persona_4 Pt_3
(doc. 6) e il 10.11.1926 (doc. 7). contraeva matrimonio con
[...] Parte_4 Parte_3
generando il 3.12.1946 (doc. 8). Egli contraeva matrimonio con Persona_5 Persona_6 [...]
procreando il 26.11.1981 (doc. 9). Persona_7 Parte_1 contraeva matrimonio con , generando il 17.4.1964 Parte_5 Persona_8 Pt_6
(doc. 10). Ella contraeva matrimonio con passando a chiamarsi
[...] Persona_9 [...]
e procreando il 9.9.1983 (doc. 11). Dall'unione tra Persona_10 Persona_11
e nasceva il 2.6.2000 Persona_11 Persona_12 Parte_2
(doc. 12).
[...]
3. Il , tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, si è costituito in giudizio il Controparte_1
21.1.2025, chiedendo di valutare nel merito la domanda previo accertamento di eventuali cause estintive del diritto.
4. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 22.7.2024, si è limitato a prenderne visione.
5. Il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 2.10.2025, sostituendola ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. In data 28.7.2025 parte ricorrente depositato nota scritta, con cui si è riportata al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento.
Il Giudice, rilevato che le procure speciali alle liti rilasciate dai ricorrenti al difensore erano invalide, in quanto – pur non essendo apposte in calce o a margine del ricorso – risultavano prive di qualsiasi riferimento all'oggetto della causa per la quale erano state conferite o anche solo al Tribunale competente, fissava nuova udienza per il giorno 27.11.2025, concedendo termine perentorio sino al 14.11.2025 al difensore di parte ricorrente per farsi rilasciare valida procura alle liti dai suoi assistiti e produrla in atti. In data 24.11.2025 il difensore di parte ricorrente depositava nota scritta insistendo per il suo accoglimento, allegata alla quale produceva nuove procure alle liti rilasciate dai suoi assistiti in data 21.11.2025.
La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
Ritenuto in diritto
1. L'art. 182 co. 2 c.p.c. dispone che quando il Giudice “rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza” assegna alle parti un termine perentorio per il rilascio di valida procura alle liti. Come detto, rilevata la nullità delle procure speciali originariamente rilasciata in quanto – pur non essendo apposte in calce o a margine del ricorso – le stesse risultavano prive di qualsiasi riferimento all'oggetto della causa per la quale erano state conferite o anche solo al Tribunale competente, veniva concesso termine perentorio sino al giorno 14.11.2025 per il rilascio di nuove valide procure. Tale termine appare spirato, posto che le procure depositate con nota scritta del 24.11.2025 risultano rilasciate solo in data 21.11.2025.
2. Di tal ché, il ricorso appare improcedibile.
3. Circa le spese di lite, visti gli artt. 91 co. 1 e 94 c.p.c., deve evidenziarsi come non sia stato osservato il termine perentorio per farsi rilasciare valida procura alle liti assegnato al difensore, sul quale, in esclusiva, ricade l'onere di tale inosservanza. Pertanto, deve condannarsi l'avv. Giuseppe Pinelli del Foro di Palermo al pagamento delle spese processuali in favore della controparte, spese che vanno liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, novellato dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147, entrato in vigore il 23 ottobre 2022, in applicazione la tabella relativa ai procedimenti contenziosi di valore indeterminabile basso. Sono liquidabili esclusivamente le fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendo liquidabile la fase istruttoria in quanto non in concreto svolta. Tenuto conto che la causa è stata decisa in rito, con conseguente ridotto impegno per il difensore, devono essere applicati i parametri minimi. Ne consegue che debba essere liquidata la somma di euro 2.906,00 a titolo di onorario, oltre alle spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso condanna l'avv. Giuseppe Pinelli del Foro di Palermo al pagamento delle spese processuali in favore della controparte, spese che liquida in euro 2.906,00 a titolo di onorario, oltre alle spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Brescia, il 22.12.2025.
Il Giudice Dott. Davide Rocco