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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/05/2025, n. 2239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2239 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11642 /2024
Segue verbale di udienza del 29/05/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dott.ssa Claudia Tanzarella, udita la discussione orale e le conclusioni rassegnate dalle parti, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 11642/2024 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. AVALLONE GIOVANNI Parte_1
Ricorrente
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore, con il procuratore avv. PATARNELLO ANDREA CP_1
Resistente
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito;
***
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 24.09.2024, l'istante in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 314 2024 00016632 34 000, del 09.07.2024, notificato in data 15.08.2024, con il quale l' ha preteso il pagamento della somma di € 6.519,69, a titolo di recupero contributivo per il CP_1 periodo dal 03/2021 al 07/2023, in relazione ad "Inadempienza3002 –Accertamento da Vig. Doc. – CP_ Morosità. Diffida Prot. 0900.01/10/2023.0709895 notificata il 1.10.2023”, in conseguenza della
1 ritenuta illegittima fruizione da parte dell'opponente dell'agevolazione contributiva cd.
“Decontribuzione Sud” di cui al D.L. 104/2020.
A sostegno della domanda, ha eccepito la nullità dell'atto impugnato per carenza di motivazione, per mancanza dei requisiti essenziali dell'atto prescritti dall'art. 30, commi 2 e 4, d.l. n. 78/2010, convertito in l. n. 122/2010; ha, in ogni caso, contestato la fondatezza della pretesa creditoria, esponendo che il presunto credito trae fondamento dalla ritenuta indebita fruizione da parte dell'opponente dell'agevolazione contributiva cd. “Decontribuzione Sud” introdotta dal D.L. 104/2020 a favore dei datori di lavoro privati consistente nello sconto del 30 % dei contributi a carico datoriale per le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Ha evidenziato come la normativa nazionale, nell'introdurre la “Decontribuzione Sud”, non preveda alcuna esclusione espressa degli enti creditizi e finanziari, limitandosi a subordinare il regime agevolativo al rispetto delle condizioni del Quadro Temporaneo di cui alla Comunicazione 19 marzo 2020 C (2020) 1863 della Commissione europea, la quale contempla l'esclusione degli enti creditizi e finanziari (punto 20 bis); ha aggiunto, in particolare, “che la base legale sottesa all'esclusione degli Agenti di assicurazione dalla misura di agevolazione contributiva, denominata “Decontribuzione Sud”, sia da rinvenirsi nella decisione C(2020) 6959 della Commissione europea, ove, al punto 17, si prevede che la misura sia esclusa per il settore finanziario, da identificarsi, secondo il provvedimento, nei settori economici ricompresi nella lettera K della classificazione NACE (equivalente Europeo dei codici Ateco), a cui appartengono gli agenti di assicurazione” (cfr. pagg. 7 e 8 del ricorso); di conseguenza, ha segnalato che l' con Circolare n. 33/2021 ha provveduto ad CP_1 escludere dall'incentivo i datori di lavoro rientranti nel codice “K” della classificazione NACE (attività finanziarie e assicurative) al quale fanno riferimento anche le Agenzie di assicurazione.
Ha lamentato come la decisione della Commissione europea “oltre ad escludere, in forma immotivata, l'intero settore K dall'aiuto di stato, non effettua alcuna distinzione tra le differenti attività operanti nel macro settore, variabili da grandi istituti finanziari e bancari, aventi una solidità tale da resistere alle avversità economiche a piccole e medie imprese, come le agenzie di assicurazione, colpite dagli eventi che hanno originato le richieste di aiuto di stato, come le restanti PMI, aventi, invece, accesso alla decontribuzione” (cfr. pag. 8 del ricorso).
Ha denunziato l'illogicità ed illegittimità dell'esclusione - pur deliberata nel solco tracciato dalla Commissione Europea - dai benefici degli agenti assicurativi, in quanto le agenzie di assicurazione non sarebbero assimilabili, in base a criteri dimensionali e reddituali, agli istituti finanziari ed assicurativi, non assumendo alcun rilievo, in tal senso, la classificazione TE e NACE;
inoltre, scriminare le agenzie assicurative dalla macrocategoria delle PMI (ammesse invece al beneficio) rappresenterebbe una palese violazione di norme di rango costituzionale (artt. 2, 3 e 41 Cost.). Ha censurato, dunque, l'interpretazione della decisione della Commissione europea da parte dell' . CP_1
Pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto, ha chiesto annullarsi l'avviso di addebito impugnato per infondatezza nel merito della pretesa e dichiararsi non dovute le somme con esso richieste, con vittoria di spese di lite, da distrarsi.
L' , costituendosi, ha eccepito la tardività dell'opposizione; in ogni caso, ha sostenuto la CP_1 correttezza del proprio operato, ribadendo l'insussistenza dei presupposti per il godimento delle agevolazioni contributive.
* L'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi di seguito esposti.
2 In via pregiudiziale, deve dirsi tempestiva l'opposizione odiernamente proposta, avuto riguardo alla data di notifica dell'avviso di addebito del 15.08.2024 e alla data di deposito del ricorso del 24.09.2024.
Ancora, in via pregiudiziale, vanno dichiarate inammissibili le eccezioni di carattere formale prospettate dall'opponente in ordine ai requisiti dell'avviso di addebito impugnato, alla regolarità del procedimento di iscrizione a ruolo (compresa l'eccezione di decadenza ex art. 25 del D. Lgs. 46/99), che avrebbero dovuto essere dedotte nel rispetto del termine perentorio richiesto dall'art. 617 c.p.c. di venti giorni dalla notificazione dello stesso avviso;
termine che, nel caso di specie, è inutilmente decorso, in quanto il ricorso è stato depositato in data 24.09.2024, mentre la notificazione dell'atto oggetto di opposizione risulta perfezionata il 15.08.2024.
In ogni caso, le evidenziate censure formali devono essere disattese.
Con riferimento alla pretesa violazione dell'art. 7 della legge 212/2000, vale osservare che la Suprema Corte ha già avuto occasione di chiarire in più occasioni (cfr. ex plurimis Cass. Sez. lav. n. 6672 del
3/5/2012) che, ai fini del contenuto minimo della cartella di pagamento, il D.M. n. 321 del 1999, agli artt. 1 e 6, richiede l'indicazione "sintetica" degli elementi di iscrizione a ruolo, non occorrendo quindi, per la regolarità del documento esattoriale, una indicazione "analitica" di quegli elementi.
Pure infondata è l'eccezione di nullità dell'avviso di addebito per genericità, indeterminatezza e difetto di motivazione, contenendo esso tutti gli elementi prescritti dall'art. 30 d.l. 78/2010.
Dalla semplice lettura dell'avviso di addebito emerge infatti che in esso sono stati indicati: la causale del pagamento (inadempienze), il periodo cui si riferisce l'omissione contributiva, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni ex l. 388/2000, somme aggiuntive, compensi di riscossione e spese di notifica.
Del resto, la stessa parte ricorrente ha chiarito che “La pretesa contributiva da parte dell' trae CP_1 fondamento dal contestato diritto della ricorrente a beneficiare dell'agevolazione contributiva cd.
“Decontribuzione Sud” introdotta dal D.L. 104/2020a favore dei datori di lavoro privati consistente nello sconto del 30 % dei contributi a carico datoriale per le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia” (cfr. pag. 7 del ricorso), avendo, di conseguenza, svolto compiute difese nell'atto introduttivo del giudizio.
Tanto chiarito sui rilievi formali, va detto che l'opposizione viene esperita avverso un titolo unilaterale di derivazione stragiudiziale e determina l'instaurazione di un giudizio in cui, per la prima volta, il titolo esecutivo è sottoposto al vaglio dell'autorità giudiziaria. Com'è noto, il processo relativo alle controversie per il pagamento di contributi previdenziali dà la stura ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo, in cui l'eventuale rigetto di censure di tipo formale relative all'iscrizione al ruolo non pregiudica l'accertamento di tale rapporto secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova. Da siffatte premesse discende che l'attore-opposto deve indicare, sin dall'atto iniziale della lite gli elementi di fatto e di diritto posti a base della domanda, laddove la mancata specificazione di tali elementi consente il ricorso, in chiave integrativa, all'esame complessivo dell'atto, anche in relazione al tenore della documentazione allo stesso allegata. Soltanto ove si siano compiutamente delineati gli oneri assertivi gravanti sulle parti processuali potrà operare il principio di non contestazione (cfr. SS.UU. della Corte di Cassazione n. 1353/04 e giurisprudenza successiva) che necessariamente postula che l'allegazione esaustiva dei requisiti costitutivi della pretesa azionata in giudizio, non potendosi negare la necessaria circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova;
di qui l'impossibilità di contestare
3 o richiedere prova su fatti non contestati nonché su circostanze che non siano state esplicitate in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio (cfr. Cass., Sent. n. 2802/03; Sent. n. 5526/02; Sent. n. 15820/00; nonché, in senso conforme, Cass., Sent. n. 1878/12). D'altro canto, a fronte di deduzioni puntuali ed esaustive, la contestazione non potrà essere generica, non potendo concretizzarsi in clausole di stile, in asserzioni apodittiche, ma dovrà essere puntuale, circostanziata, dettagliata ed onnicomprensiva di tutte le circostanze in relazione alle quali venga chiesta la prova.
Com'è pure noto, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni contributive l'onere di dimostrare l'esistenza dei presupposti di fatto richiesti dal legislatore è a carico del datore di lavoro. Secondo consolidata giurisprudenza in materia di sgravi e fiscalizzazioni, essendo il pagamento dei contributi un'obbligazione nascente dalla legge, spetta al debitore dimostrare il suo esatto adempimento e, quindi, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio contributivo l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata (Cass. Sez.un.n. 6489/12, Cass. n. 5137/06, Cass. n.13011717).
Tanto premesso, nella specie l'avviso di addebito opposto attiene al recupero delle somme - in tesi - indebitamente fruite dalla parte ricorrente per esonero contributivo articolo 27 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e successivo articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021) – c.d. decontribuzione sud.
CP_ Il recupero dell'esonero contributivo, sostiene l' ha interessato tutti i lavoratori per i quali è stato utilizzato indebitamente l'esonero contributivo relativamente agli anni 2021 e 2022. La parte ricorrente contesta il provvedimento impugnato, assumendo l'erroneità ed illogicità della ritenuta assimilabilità alla categoria delle imprese del settore finanziario e pertanto escluse dall'esonero in parola, poiché la propria attività di Agente di Assicurazioni, classificata con codice TE 66.22.02, rientrerebbe nell'alveo delle PMI, dolendosi che non verrebbe effettuata alcuna distinzione tra grandi istituti bancari e finanziari e le piccole medie industrie (PMI) come le agenzie di assicurazioni.
La tesi appare priva di fondamento.
Sul punto il Giudicante richiama quanto statuito da codesto Tribunale in caso analogo con sentenza del 21.1.2024 in causa n. R.G. 1898/2024 che di seguito si riporta. “Nel merito, il comma 1 dell'art. 27 specificava che la c.d. “decontribuzione sud” era erogabile “nel rispetto delle condizioni del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (Comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863”. La suddetta agevolazione veniva confermata dell'articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), ha esteso fino al 31 dicembre 2029 l'esonero contributivo di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126. L' con circolare n.33 del 22.02.2021 comunicava che “per effetto del CP_1 richiamo da parte della Decisione C (2021) 1220 final del 18 febbraio 2021 alle condizioni di concedibilità dell'aiuto previste dalla Decisione C(2020) 6959 final del 6 ottobre 2020, riferita all'articolo 27 del decreto-legge n. 104/2020, sono escluse dalla fruizione del beneficio anche le imprese operanti nel settore finanziario”. Le attività escluse erano considerate quelle indicate nella classificazione NACE al settore “K” – Financial and insurance activities con i codici Ateco di cui alle divisioni 64, 65 e 66, a cui appartiene parte opponente. In base all'interpretazione della Comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863 e successive, secondo l' dunque, il recupero CP_1 dei benefici, è stato avviato nel rispetto della espressa previsione normativa e dunque sarebbe del tutto legittimo. Al contrario, parte opponente sembra contestare l'interpretazione effettuata dall' al riguardo sostenendo che l'istituto opposto, ha ritenuto erroneamente “che la CP_1
4 Commissione Europea, apportando un generico riferimento al codice “K”, abbia inteso escludere a priori la categoria degli Agenti dal beneficio decontributivo” e che “Tale provvedimento europeo, al fine di indicare le categorie dei soggetti beneficiari degli aiuti di Stato, non effettua alcuna distinzione tra le differenti attività operanti nel macro settore “K”, variabili dai grandi istituti finanziari e bancari, aventi una solidità tale da resistere alle avversità economiche, e piccole e medie imprese, come le agenzie di assicurazione, colpite dagli eventi che hanno originato le richieste di aiuto di stato, come le restanti PMI, aventi, invece, accesso alla decontribuzione”. Tuttavia, come previsto dal “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, al punto 20-bis del paragrafo 2, introdotto dalla Comunicazione C(2020) 3156 final dell'8 maggio 2020, “gli aiuti agli enti creditizi e finanziari non devono essere valutati a norma della presente comunicazione, fatta eccezione per: i) i vantaggi indiretti accordati agli enti creditizi o finanziari che convogliano gli aiuti sotto forma di prestiti o garanzie in applicazione delle sezioni da 3.1 a 3.3, conformemente alle garanzie di cui alla sezione
3.4, e ii) gli aiuti di cui alla sezione 3.10 a condizione che il regime non sia destinato esclusivamente ai dipendenti del settore finanziario". Dunque, dal tenore letterale delle diverse comunicazioni dell'Unione Europea e dell' devono considerarsi escluse dalla possibilità di avvalersi CP_1 dell'esonero in trattazione le imprese operanti nel settore finanziario;
deve, altresì affermarsi che le attività escluse sono quelle indicate nella classificazione NACE al settore “K” – Financial and insurance activities. D'altronde, in assenza di specifica indicazione di segno contrario, non può accogliersi un'interpretazione estensiva della normativa europea”.
Pertanto, atteso che la parte opponente ha un codice TE , appartenente al macrosettore Numer_1 c.d. K del sistema di classificazione NACE e considerato corretto l'operato dell' in base alla CP_1 normativa soprarichiamata, l'opposizione deve essere rigettata.
Del resto, a tanto si aggiunga come la solo declamata non accostabilità delle agenzie di assicurazione, in base a criteri dimensionali e reddituali, agli istituti finanziari ed assicurativi, nell'ambito del marco- settore finanziario, al fine di ritenere l'illegittimità e/o illogicità dell'esclusione dai benefici degli agenti assicurativi, è rimasta una del tutto generica, indimostrata allegazione, priva di qualsivoglia concreto riferimento all'attività ed all'operatività dell'agenzia assicurativa odierna opponente.
In definitiva, sulla scorta di tutte le argomentazioni sin qui svolte, l'opposizione deve essere rigettata, restando assorbita ogni ulteriore questione.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, la novità e la controvertibilità delle questioni oggetto di causa suggeriscono di disporne la compensazione integrale fra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' , in persona del Presidente pro tempore, con ricorso depositato il 24.09.2024, così provvede: CP_1
1) Rigetta il ricorso.
2) Spese compensate.
Bari, lì 29.05.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
5
Segue verbale di udienza del 29/05/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dott.ssa Claudia Tanzarella, udita la discussione orale e le conclusioni rassegnate dalle parti, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 11642/2024 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. AVALLONE GIOVANNI Parte_1
Ricorrente
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore, con il procuratore avv. PATARNELLO ANDREA CP_1
Resistente
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito;
***
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 24.09.2024, l'istante in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 314 2024 00016632 34 000, del 09.07.2024, notificato in data 15.08.2024, con il quale l' ha preteso il pagamento della somma di € 6.519,69, a titolo di recupero contributivo per il CP_1 periodo dal 03/2021 al 07/2023, in relazione ad "Inadempienza3002 –Accertamento da Vig. Doc. – CP_ Morosità. Diffida Prot. 0900.01/10/2023.0709895 notificata il 1.10.2023”, in conseguenza della
1 ritenuta illegittima fruizione da parte dell'opponente dell'agevolazione contributiva cd.
“Decontribuzione Sud” di cui al D.L. 104/2020.
A sostegno della domanda, ha eccepito la nullità dell'atto impugnato per carenza di motivazione, per mancanza dei requisiti essenziali dell'atto prescritti dall'art. 30, commi 2 e 4, d.l. n. 78/2010, convertito in l. n. 122/2010; ha, in ogni caso, contestato la fondatezza della pretesa creditoria, esponendo che il presunto credito trae fondamento dalla ritenuta indebita fruizione da parte dell'opponente dell'agevolazione contributiva cd. “Decontribuzione Sud” introdotta dal D.L. 104/2020 a favore dei datori di lavoro privati consistente nello sconto del 30 % dei contributi a carico datoriale per le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Ha evidenziato come la normativa nazionale, nell'introdurre la “Decontribuzione Sud”, non preveda alcuna esclusione espressa degli enti creditizi e finanziari, limitandosi a subordinare il regime agevolativo al rispetto delle condizioni del Quadro Temporaneo di cui alla Comunicazione 19 marzo 2020 C (2020) 1863 della Commissione europea, la quale contempla l'esclusione degli enti creditizi e finanziari (punto 20 bis); ha aggiunto, in particolare, “che la base legale sottesa all'esclusione degli Agenti di assicurazione dalla misura di agevolazione contributiva, denominata “Decontribuzione Sud”, sia da rinvenirsi nella decisione C(2020) 6959 della Commissione europea, ove, al punto 17, si prevede che la misura sia esclusa per il settore finanziario, da identificarsi, secondo il provvedimento, nei settori economici ricompresi nella lettera K della classificazione NACE (equivalente Europeo dei codici Ateco), a cui appartengono gli agenti di assicurazione” (cfr. pagg. 7 e 8 del ricorso); di conseguenza, ha segnalato che l' con Circolare n. 33/2021 ha provveduto ad CP_1 escludere dall'incentivo i datori di lavoro rientranti nel codice “K” della classificazione NACE (attività finanziarie e assicurative) al quale fanno riferimento anche le Agenzie di assicurazione.
Ha lamentato come la decisione della Commissione europea “oltre ad escludere, in forma immotivata, l'intero settore K dall'aiuto di stato, non effettua alcuna distinzione tra le differenti attività operanti nel macro settore, variabili da grandi istituti finanziari e bancari, aventi una solidità tale da resistere alle avversità economiche a piccole e medie imprese, come le agenzie di assicurazione, colpite dagli eventi che hanno originato le richieste di aiuto di stato, come le restanti PMI, aventi, invece, accesso alla decontribuzione” (cfr. pag. 8 del ricorso).
Ha denunziato l'illogicità ed illegittimità dell'esclusione - pur deliberata nel solco tracciato dalla Commissione Europea - dai benefici degli agenti assicurativi, in quanto le agenzie di assicurazione non sarebbero assimilabili, in base a criteri dimensionali e reddituali, agli istituti finanziari ed assicurativi, non assumendo alcun rilievo, in tal senso, la classificazione TE e NACE;
inoltre, scriminare le agenzie assicurative dalla macrocategoria delle PMI (ammesse invece al beneficio) rappresenterebbe una palese violazione di norme di rango costituzionale (artt. 2, 3 e 41 Cost.). Ha censurato, dunque, l'interpretazione della decisione della Commissione europea da parte dell' . CP_1
Pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto, ha chiesto annullarsi l'avviso di addebito impugnato per infondatezza nel merito della pretesa e dichiararsi non dovute le somme con esso richieste, con vittoria di spese di lite, da distrarsi.
L' , costituendosi, ha eccepito la tardività dell'opposizione; in ogni caso, ha sostenuto la CP_1 correttezza del proprio operato, ribadendo l'insussistenza dei presupposti per il godimento delle agevolazioni contributive.
* L'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi di seguito esposti.
2 In via pregiudiziale, deve dirsi tempestiva l'opposizione odiernamente proposta, avuto riguardo alla data di notifica dell'avviso di addebito del 15.08.2024 e alla data di deposito del ricorso del 24.09.2024.
Ancora, in via pregiudiziale, vanno dichiarate inammissibili le eccezioni di carattere formale prospettate dall'opponente in ordine ai requisiti dell'avviso di addebito impugnato, alla regolarità del procedimento di iscrizione a ruolo (compresa l'eccezione di decadenza ex art. 25 del D. Lgs. 46/99), che avrebbero dovuto essere dedotte nel rispetto del termine perentorio richiesto dall'art. 617 c.p.c. di venti giorni dalla notificazione dello stesso avviso;
termine che, nel caso di specie, è inutilmente decorso, in quanto il ricorso è stato depositato in data 24.09.2024, mentre la notificazione dell'atto oggetto di opposizione risulta perfezionata il 15.08.2024.
In ogni caso, le evidenziate censure formali devono essere disattese.
Con riferimento alla pretesa violazione dell'art. 7 della legge 212/2000, vale osservare che la Suprema Corte ha già avuto occasione di chiarire in più occasioni (cfr. ex plurimis Cass. Sez. lav. n. 6672 del
3/5/2012) che, ai fini del contenuto minimo della cartella di pagamento, il D.M. n. 321 del 1999, agli artt. 1 e 6, richiede l'indicazione "sintetica" degli elementi di iscrizione a ruolo, non occorrendo quindi, per la regolarità del documento esattoriale, una indicazione "analitica" di quegli elementi.
Pure infondata è l'eccezione di nullità dell'avviso di addebito per genericità, indeterminatezza e difetto di motivazione, contenendo esso tutti gli elementi prescritti dall'art. 30 d.l. 78/2010.
Dalla semplice lettura dell'avviso di addebito emerge infatti che in esso sono stati indicati: la causale del pagamento (inadempienze), il periodo cui si riferisce l'omissione contributiva, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni ex l. 388/2000, somme aggiuntive, compensi di riscossione e spese di notifica.
Del resto, la stessa parte ricorrente ha chiarito che “La pretesa contributiva da parte dell' trae CP_1 fondamento dal contestato diritto della ricorrente a beneficiare dell'agevolazione contributiva cd.
“Decontribuzione Sud” introdotta dal D.L. 104/2020a favore dei datori di lavoro privati consistente nello sconto del 30 % dei contributi a carico datoriale per le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia” (cfr. pag. 7 del ricorso), avendo, di conseguenza, svolto compiute difese nell'atto introduttivo del giudizio.
Tanto chiarito sui rilievi formali, va detto che l'opposizione viene esperita avverso un titolo unilaterale di derivazione stragiudiziale e determina l'instaurazione di un giudizio in cui, per la prima volta, il titolo esecutivo è sottoposto al vaglio dell'autorità giudiziaria. Com'è noto, il processo relativo alle controversie per il pagamento di contributi previdenziali dà la stura ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo, in cui l'eventuale rigetto di censure di tipo formale relative all'iscrizione al ruolo non pregiudica l'accertamento di tale rapporto secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova. Da siffatte premesse discende che l'attore-opposto deve indicare, sin dall'atto iniziale della lite gli elementi di fatto e di diritto posti a base della domanda, laddove la mancata specificazione di tali elementi consente il ricorso, in chiave integrativa, all'esame complessivo dell'atto, anche in relazione al tenore della documentazione allo stesso allegata. Soltanto ove si siano compiutamente delineati gli oneri assertivi gravanti sulle parti processuali potrà operare il principio di non contestazione (cfr. SS.UU. della Corte di Cassazione n. 1353/04 e giurisprudenza successiva) che necessariamente postula che l'allegazione esaustiva dei requisiti costitutivi della pretesa azionata in giudizio, non potendosi negare la necessaria circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova;
di qui l'impossibilità di contestare
3 o richiedere prova su fatti non contestati nonché su circostanze che non siano state esplicitate in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio (cfr. Cass., Sent. n. 2802/03; Sent. n. 5526/02; Sent. n. 15820/00; nonché, in senso conforme, Cass., Sent. n. 1878/12). D'altro canto, a fronte di deduzioni puntuali ed esaustive, la contestazione non potrà essere generica, non potendo concretizzarsi in clausole di stile, in asserzioni apodittiche, ma dovrà essere puntuale, circostanziata, dettagliata ed onnicomprensiva di tutte le circostanze in relazione alle quali venga chiesta la prova.
Com'è pure noto, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni contributive l'onere di dimostrare l'esistenza dei presupposti di fatto richiesti dal legislatore è a carico del datore di lavoro. Secondo consolidata giurisprudenza in materia di sgravi e fiscalizzazioni, essendo il pagamento dei contributi un'obbligazione nascente dalla legge, spetta al debitore dimostrare il suo esatto adempimento e, quindi, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio contributivo l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata (Cass. Sez.un.n. 6489/12, Cass. n. 5137/06, Cass. n.13011717).
Tanto premesso, nella specie l'avviso di addebito opposto attiene al recupero delle somme - in tesi - indebitamente fruite dalla parte ricorrente per esonero contributivo articolo 27 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e successivo articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021) – c.d. decontribuzione sud.
CP_ Il recupero dell'esonero contributivo, sostiene l' ha interessato tutti i lavoratori per i quali è stato utilizzato indebitamente l'esonero contributivo relativamente agli anni 2021 e 2022. La parte ricorrente contesta il provvedimento impugnato, assumendo l'erroneità ed illogicità della ritenuta assimilabilità alla categoria delle imprese del settore finanziario e pertanto escluse dall'esonero in parola, poiché la propria attività di Agente di Assicurazioni, classificata con codice TE 66.22.02, rientrerebbe nell'alveo delle PMI, dolendosi che non verrebbe effettuata alcuna distinzione tra grandi istituti bancari e finanziari e le piccole medie industrie (PMI) come le agenzie di assicurazioni.
La tesi appare priva di fondamento.
Sul punto il Giudicante richiama quanto statuito da codesto Tribunale in caso analogo con sentenza del 21.1.2024 in causa n. R.G. 1898/2024 che di seguito si riporta. “Nel merito, il comma 1 dell'art. 27 specificava che la c.d. “decontribuzione sud” era erogabile “nel rispetto delle condizioni del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (Comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863”. La suddetta agevolazione veniva confermata dell'articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), ha esteso fino al 31 dicembre 2029 l'esonero contributivo di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126. L' con circolare n.33 del 22.02.2021 comunicava che “per effetto del CP_1 richiamo da parte della Decisione C (2021) 1220 final del 18 febbraio 2021 alle condizioni di concedibilità dell'aiuto previste dalla Decisione C(2020) 6959 final del 6 ottobre 2020, riferita all'articolo 27 del decreto-legge n. 104/2020, sono escluse dalla fruizione del beneficio anche le imprese operanti nel settore finanziario”. Le attività escluse erano considerate quelle indicate nella classificazione NACE al settore “K” – Financial and insurance activities con i codici Ateco di cui alle divisioni 64, 65 e 66, a cui appartiene parte opponente. In base all'interpretazione della Comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863 e successive, secondo l' dunque, il recupero CP_1 dei benefici, è stato avviato nel rispetto della espressa previsione normativa e dunque sarebbe del tutto legittimo. Al contrario, parte opponente sembra contestare l'interpretazione effettuata dall' al riguardo sostenendo che l'istituto opposto, ha ritenuto erroneamente “che la CP_1
4 Commissione Europea, apportando un generico riferimento al codice “K”, abbia inteso escludere a priori la categoria degli Agenti dal beneficio decontributivo” e che “Tale provvedimento europeo, al fine di indicare le categorie dei soggetti beneficiari degli aiuti di Stato, non effettua alcuna distinzione tra le differenti attività operanti nel macro settore “K”, variabili dai grandi istituti finanziari e bancari, aventi una solidità tale da resistere alle avversità economiche, e piccole e medie imprese, come le agenzie di assicurazione, colpite dagli eventi che hanno originato le richieste di aiuto di stato, come le restanti PMI, aventi, invece, accesso alla decontribuzione”. Tuttavia, come previsto dal “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, al punto 20-bis del paragrafo 2, introdotto dalla Comunicazione C(2020) 3156 final dell'8 maggio 2020, “gli aiuti agli enti creditizi e finanziari non devono essere valutati a norma della presente comunicazione, fatta eccezione per: i) i vantaggi indiretti accordati agli enti creditizi o finanziari che convogliano gli aiuti sotto forma di prestiti o garanzie in applicazione delle sezioni da 3.1 a 3.3, conformemente alle garanzie di cui alla sezione
3.4, e ii) gli aiuti di cui alla sezione 3.10 a condizione che il regime non sia destinato esclusivamente ai dipendenti del settore finanziario". Dunque, dal tenore letterale delle diverse comunicazioni dell'Unione Europea e dell' devono considerarsi escluse dalla possibilità di avvalersi CP_1 dell'esonero in trattazione le imprese operanti nel settore finanziario;
deve, altresì affermarsi che le attività escluse sono quelle indicate nella classificazione NACE al settore “K” – Financial and insurance activities. D'altronde, in assenza di specifica indicazione di segno contrario, non può accogliersi un'interpretazione estensiva della normativa europea”.
Pertanto, atteso che la parte opponente ha un codice TE , appartenente al macrosettore Numer_1 c.d. K del sistema di classificazione NACE e considerato corretto l'operato dell' in base alla CP_1 normativa soprarichiamata, l'opposizione deve essere rigettata.
Del resto, a tanto si aggiunga come la solo declamata non accostabilità delle agenzie di assicurazione, in base a criteri dimensionali e reddituali, agli istituti finanziari ed assicurativi, nell'ambito del marco- settore finanziario, al fine di ritenere l'illegittimità e/o illogicità dell'esclusione dai benefici degli agenti assicurativi, è rimasta una del tutto generica, indimostrata allegazione, priva di qualsivoglia concreto riferimento all'attività ed all'operatività dell'agenzia assicurativa odierna opponente.
In definitiva, sulla scorta di tutte le argomentazioni sin qui svolte, l'opposizione deve essere rigettata, restando assorbita ogni ulteriore questione.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, la novità e la controvertibilità delle questioni oggetto di causa suggeriscono di disporne la compensazione integrale fra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' , in persona del Presidente pro tempore, con ricorso depositato il 24.09.2024, così provvede: CP_1
1) Rigetta il ricorso.
2) Spese compensate.
Bari, lì 29.05.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
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