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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 03/12/2025, n. 2602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2602 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione Terza Civile
Il Giudice, dott.ssa Stefania Abbate ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4374/2022 R.G. promossa da
(C.F. Parte_1 P.IVA_1
e per essa, a seguito di fusione per incorporazione con atto Notaio dott.ssa Persona_1
di Legnago Rep. n. 1868, Rac. n. 1493 di data 20.12.2023, la società incorporante CP_1
(C.F.
[...] P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Piron e Paolo Biasin del Foro di Milano in virtù di mandato in allegato all'atto di citazione, elettivamente domiciliata presso il loro studio
ATTORE contro
(C.F. Controparte_2 P.IVA_3
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio D'Alesio del Foro di Treviso in virtù di mandato in allegato alla memoria difensiva depositata il 22.06.2023, elettivamente domiciliato presso il suo studio
CONVENUTO avente ad oggetto: altri contratti atipici
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
1 Voglia l'Ill.mo Tribunale di Verona, in accoglimento del su esteso atto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa tutte impugnate:
• In via principale, accertare e dichiarare la fondatezza del diritto di a Parte_1
ricevere il rimborso dei costi e degli investimenti sostenuti per la realizzazione del progetto relativo alla Centrale Acquisti, anche in conformità a quanto disposto dall'art. 5 (ii) della
Convenzione stipulata tra le parti il 25 luglio 2014;
• per l'effetto, condannare , in persona del proprio legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, il pagamento in favore di della somma Parte_1
complessiva di Euro € 1.777.320,73 o nella diversa anche maggiore o minor somma accertata dal Giudice, oltre interessi di legge per le causali tutte di cui in narrativa;
• in ogni caso, accertare e dichiarare l'avvenuto riconoscimento di debito da parte del in favore di della somma di euro Controparte_2 Parte_1
320.000 (trecentoventimila/00) oltre interessi di legge, a titolo di investimenti sostenuti da e, per l'effetto, condannare Controparte_3
, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, al Controparte_2
pagamento in favore di di tale importo;
Parte_1
• in via subordinata, nella denegata ipotesi di nullità della convenzione stipulata tra le parti il
25 luglio 2014, accertare e dichiarare l'avvenuto indebito arricchimento di per l'aver usufruito delle attività svolte da in forza di tale rapporto e, per Parte_1
l'effetto, condannare , in persona del proprio legale Controparte_2
rappresentante pro tempore al pagamento in favore di della somma Parte_1
di Euro € 1.777.320,73 o nella diversa anche maggiore o minor somma accertata dal Giudice, oltre interessi di legge.
• in via ulteriormente subordinata, in ogni caso, accertare e dichiarare la responsabilità del per le causali di cui in narrativa anche ai sensi dell'art. 1338 C.c. ovvero, più in generale, ai
2 sensi dell'art. 2043 C.c. e per l'effetto condannare , in persona Controparte_2
del proprio legale rappresentante pro tempore al risarcimento di tutti i danni patiti da per i fatti di causa e pertanto condannare al pagamento in favore Controparte_3
di della somma di Euro € 1.777.320,73 o nella diversa anche maggiore o minor somma accertata dal Giudice, oltre interessi di legge, pari ai costi dalla stessa sostenuti per lo sviluppo e la realizzazione delle attività di cui in narrativa.
• Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre spese generali, IVA e CPA.
• Con ogni più ampia riserva, eventualmente, anche in via istruttoria e testimoniale nei termini di legge.
Per il convenuto: CP_2
in via preliminare: previa rimessione della causa in istruttoria, re melius perpensa, ex art. 153
II comma c.p.c. rimettere in termini la parte convenuta affinché la stessa possa depositare le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 1, 2 e 3; nel merito: previo accertamento dell'infondatezza delle domande svolte dalla parte attrice, sia in via principale che in via subordinata, respingere le stesse con vittoria di spese ed onorari di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio tra origine dalle domande formulate dalla società Parte_1
(successivamente incorporata nella società nei confronti del al Controparte_1 CP_2
fine di ottenere il pagamento della somma di € 1.777.320,73, quale rimborso di investimenti anticipati in adempimento di un rapporto contrattuale svoltosi fino al 2016, a partire dal settembre 2012 - allorchè il comunicava a di voler realizzare un progetto di centralizzazione degli acquisti in favore dei Comuni, suoi consorziati, nel contesto del d.l.
95/2012, c.d. “Spending Review 2” - o, in subordine, il pagamento della medesima somma a
3 titolo di indebito arricchimento ovvero, in ulteriore subordine, a titolo di risarcimento da responsabilità extracontrattuale o precontrattuale.
In particolare, secondo la prospettazione contenuta nell'atto introduttivo:
- nel settembre 2012, il - costituito come consorzio privatistico con attività esterna ai sensi dell'art. 2612 c.c. nel 2002, specializzato nel fornire soluzioni innovative per le attività delle pubbliche amministrazioni che vogliono attuare modelli di gestione improntati all'efficienza e al risparmio energetico, e divenuto dal 31.12.2014 a totale partecipazione pubblica - chiedeva la collaborazione di nella definizione della suindicata Parte_1
ipotesi progettuale e nell'avvio di un'organizzazione che permettesse al medesimo di affrontare la fase di start up di questa nuova attività (la “ ) avvalendosi della Controparte_3
struttura messa a disposizione da , mentre quest'ultima avrebbe dovuto Parte_1
recuperare costi e compensi per l'attività prestata mediante il riconoscimento di una quota dei proventi (fee) ricavati dalle successive gare indette dal stesso;
- successivamente, avendo apprezzato l'attività svolta da per la realizzazione Parte_1
della fase di start up della centrale acquisti, il CEV le conferiva l'incarico di procedere alla fase esecutiva, e dunque all'avvio del progetto, addivenendo alla stipula della Convenzione in data
25.07.2014, affidando a , che si rendeva disponibile ad assumere in proprio gli Parte_1
investimenti necessari, lo svolgimento dei seguenti incarichi:
(i) studio dello sviluppo dell'attività di centrale di committenza mediante strumenti elettronici;
ii) acquisizione delle licenze d'uso e dei contratti di servizio necessari all'impiego dei software;
(iii) messa a disposizione della struttura hardware e delle dotazioni di comunicazione necessarie;
4 (iv) definizione e pianificazione sotto tutti i profili di tutti i servizi di supporto per l'espletamento delle gare e degli acquisiti sul mercato elettronico;
(v) definizione di tutte le contrattualistiche e regolamenti necessari a disciplinare i rapporti tra il Committente, i Fornitori e i Consorziati;
(vi) formazione di una struttura organizzata composta da competenze specifiche, idonee alla gestione di tali attività e servizi;
(vii) messa a disposizione degli spazi e delle dotazioni logistiche necessarie;
(viii) svolgimento di tutte le eventuali conseguenti ulteriori attività necessarie o utili al raggiungimento degli obiettivi relativi allo sviluppo per conto del Committente dell'attività della centralizzazione acquisti;
- l'articolo 5 della Convenzione del 2014 prevedeva in favore di un corrispettivo commisurato agli investimenti sostenuti e che sarebbe stato riconosciuto in parte, a seguito del recupero delle somme da parte del attraverso le commissioni (fee) che sarebbero state richieste ai fornitori in percentuale sulle forniture transitate dagli strumenti di acquisto previsti dalla Convenzione 2014; in parte, attraverso il recupero delle spese/investimenti che si impegnava a prevedere nello svolgimento di una gara che individuerà il prestatore futuro di servizi, dopo l'avvio delle attività previste dalla Convenzione;
- la Convenzione del 2014 estendeva, poi, la propria competenza a tutte le attività già svolte precedentemente da relative alla centrale acquisti, sulla base delle intese Parte_1
condivise con il;
inoltre, avrebbe avuto validità sino all'inizio della validità del contratto che il CEV avrebbe stipulato con l'aggiudicatario della gara da indire per individuare il futuro gestore del servizio di Centrale Acquisti e, in ogni caso, pari a quella di una precedente
Convenzione di servizi sottoscritta nel 2010 (dunque, sino al 31.12.2015), salvo proroga;
- con comunicazione del 21.12.2015, il CEV rendeva noto a che, per Parte_1
problematiche legate alla sospensione del dall'elenco dei soggetti aggregatori, CP_2
5 l'attivazione del procedimento di selezione del soggetto cui affidare la gestione della centrale acquisti avrebbe subito un forte ritardo, chiedendo una proroga della Convenzione sino al 30 giugno 2016, riconoscendo espressamente che “gli investimenti sostenuti per l'avvio della
Centrale di Committenza quantificati in euro 320.000 al 30 giugno 2015, saranno riconosciuti ad attraverso l'espletamento della gara per l'affidamento del contratto da Parte_1
parte del nuovo soggetto affidatario” (doc. 14);
- con successiva comunicazione del 25.01.2016, in occasione dell'approvazione della proposta di Project financing preparata da nel dicembre 2015, il CEV ribadiva e Parte_1
riconosceva la spettanza di tale predetto importo, chiedendo ad di fornire il dettaglio
“degli investimenti già realizzati per euro 320.000 dovuti a quale attuale Parte_1
prestatore del servizio da porre a carico dell'aggiudicatario della nuova gara da corrispondere all'avvio del servizio” (doc. 16);
- senonché, da un lato il CEV non aveva mai bandito la gara per l'affidamento della gestione della centrale acquisti, avendo assunto direttamente la gestione dell'attività di centrale di committenza, né, dall'altro, aveva mai rimborsato a le spese e gli investimenti Parte_1
sostenuti per lo sviluppo del progetto.
Con ordinanza pronunciata all'esito del deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. questo giudice ha sottoposto alle parti, ai sensi dell'art. 101 c.p.c., la questione evidenziata nella missiva trasmessa dal CEV di cui al doc. 44 prodotto dall'attrice, relativa alla nullità del contratto oggetto di causa per contrarietà con le norme imperative del codice dei contratti pubblici, in quanto l'affidamento del servizio non era stato preceduto da procedura di evidenza pubblica.
Il , inizialmente contumace, si è costituito successivamente, interloquendo sulla CP_2
questione di cui all'ordinanza sopra indicata, nonché chiedendo rimessione in termini ai fini del deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
6 Sulla questione sollevata ex art. 101 c.p.c. ha depositato altresì memoria l'attrice, negando l'integrazione dei presupposti per dichiarare, sia pure incidentalmente, nullo il contratto.
Respinta l'istanza formulata ai sensi dell'art. 294 c.p.c. dal CEV, respinte anche le istanze istruttorie avanzate dall'attrice, la causa viene ora in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti come in epigrafe.
Preliminarmente va ribadita l'infondatezza dell'istanza del di rimessione in CP_2
termini da questo proposta, in difetto dei presupposti di cui all'art. 294 c.p.c., dovendo al riguardo osservarsi che la ricezione di un cospicuo numero di comunicazioni PEC nello stesso mese della notifica dell'atto di citazione non configura la causa non imputabile del mancato deposito delle memorie per cui è istanza e che, inoltre, il conflitto tra i sistemi operativi appare meramente ipotizzato dalla parte convenuta, che lo descrive come una mera eventualità (“possibile conflitto”, cfr. istanza del 28.06.2023).
Nel merito, le domande attoree devono essere respinte.
Il rapporto contrattuale di cui è causa, secondo la prospettazione dell'atto introduttivo, è nato dalla necessità del di garantirsi idonea continuità operativa a fronte degli CP_2
aggiornamenti normativi in ambito di approvvigionamenti della pubblica amministrazione, intervenuti in particolare a decorrere dal 2012, che avevano modificato il sistema dell'acquisto di prodotti energetici, ambito rispetto al quale forniva già in precedenza appositi servizi in favore del . Cosicché “ decideva appunto di implementare il rapporto con al fine di poter fornire ai consorziati formazione, supporto operativo e, laddove necessario, anche gli adeguati strumenti tecnici (soprattutto ai comuni di medio-piccole dimensioni) per accedere alla centrale di committenza per regolare i propri acquisti. Sotto tale profilo, risultava il soggetto ideale per le finalità del CEV, poiché dotato della struttura, del personale e delle competenze tecniche e di know how specifico, che sono quindi state messe a disposizione del soprattutto dal 2014/2015. A partire da tale periodo, infatti, CEV veniva
7 ammesso quale soggetto aggregatore, trovandosi a quel punto a “concorrere” con altri rilevanti soggetti aggregatori dotati di una propria consolidata struttura operativa”.
Già da tale premessa si evince che la struttura e le competenze della società attrice sarebbero state messe a disposizione del convenuto “soprattutto dal 2014/2015”, dopo che il CP_2
CEV era stato ammesso alla lista dei soggetti aggregatori di cui all'art. 9 d.l. n. 66/2014 e, quindi, dopo la stipula della Convenzione del 25.07.2014.
Per il periodo pregresso sono state prodotte una serie di missive, a partire dalla comunicazione del 25.09.2012, avente ad oggetto la “Nuova iniziativa per la centralizzazione degli acquisiti del CEV” e la richiesta di una collaborazione della che Parte_1
“consisterà" nella definizione di un'ipotesi progettuale di massima e nell'avvio di un'organizzazione destinata a permettere al di affrontare lo start up di questa CP_2
nuova attività. La missiva, peraltro, chiarisce che avrebbe dovuto tenere Parte_1
un'adeguata rendicontazione aggiornata degli investimenti e informare non appena possibile il delle previsioni di spesa “in modo che si possa definire l'eventuale necessità di uno CP_2
specifico riconoscimento economico - quando il progetto entrerà nella fase attuativa – ulteriore rispetto a quanto già previsto nell'attuale contratto di servizio” (doc. 3).
Dalla lettura di tale comunicazione emerge chiaramente che, per il periodo anteriore alla fase attuativa, il non aveva assunto alcun impegno economico, né per il versamento di CP_2
un corrispettivo dell'attività prestata, nè per la copertura di costi che l'attività stessa avrebbe potuto generare, come confermato anche dalla risposta di del 01.12.2012, Parte_1
con la quale tale società acconsente a collaborare “per una definizione di massima degli obiettivi, nonché degli impegni da sostenere”, chiarendo che quella fase sarebbe rimasta nell'ambito di quanto previsto dal contratto in essere, ovvero la Convenzione del 2010,
Convenzione che non risulta in alcun modo azionata, avendo la stessa attrice precisato nell'atto di citazione che “ ha regolarmente svolto i servizi di cui alla Convenzione 2010,
8 ricevendo il relativo corrispettivo (…)”. La stessa comunicazione di , ancor più Parte_1
chiaramente, riserva a futuri accordi specifici la definizione del suo eventuale impegno per
“possibili ulteriori sviluppi” e, in particolare, per l'inizio della fase attuativa (doc. 4).
Né d'altra parte risultano prodotti rendiconti o previsioni di spesa trasmessi al CEV, da cui possa desumersi che tale organismo abbia in qualche modo avuto contezza di impegni economici che l'attrice abbia assunto nella prima fase, come obiettato dallo stesso , CP_2
il quale, allorchè costituito, ha contestato con riguardo ad entrambe le fasi che “non è stata condivisa con il CEV alcuna spesa fatta da per l'attivazione della Centrale di
Committenza”.
Nella medesima prospettiva si pone la successiva comunicazione del CEV del 22.07.2013, ove il si rende “disponibile a valutare e concordare le modalità di riconoscimento degli CP_2
investimenti straordinari in attrezzature, impianti e personale”, specificando che “tali investimenti non sono al momento prevedibili (…) tenuto conto altresì del continuo cambiamento dello scenario normativo” (doc. 5).
Le rispettive comunicazioni del 20.02.2014 e del 02.04.2014, poi, preannunciano il passaggio alla fase attuativa e l'intenzione di stipulare un accordo specifico, che, invero, verrà sottoscritto dalle parti solo il 25.07.2014 (doc. 8, 9 e 10).
Venendo, dunque, alla Convenzione relativa alla fase attuativa in data 25.07.2014, va accolta l'eccezione d'inammissibilità delle produzioni documentali operate dal quando CP_2
ormai erano maturate tutte le preclusioni istruttorie, essendo sufficiente al riguardo richiamare la giurisprudenza consolidata, secondo cui “la nullità del negozio per violazione di norme imperative, in quanto oggetto di un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, a patto che i relativi presupposti di fatto, siano stati acquisiti nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie” (v. Cass., Sez. 3, 23/02/2024, n. 4867).
9 Nella memoria predetta, peraltro, il , onde dar conto delle contestazioni sollevate in CP_2
fase stragiudiziale e sollecitare il rilievo d'ufficio della nullità del contratto ex art. 1418 c.c., in difetto dell'osservanza delle regole del codice dei contratti pubblici per l'affidamento del servizio in questione, ha addotto il proprio status di organismo di diritto pubblico o addirittura di ente pubblico.
Sennonché, posto che secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 26, d. lgs. n. 163/2006, poi riprodotta nell'art. 3, lett. d), d. lgs. n. 50/2016, costituisce organismo di diritto pubblico,
"qualsiasi organismo, anche in forma societaria:- istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
- dotato di personalità giuridica;
- la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico" e che i suddetti requisiti devono intendersi come cumulativi (v. Corte di Giustizia 15 gennaio 1998, in C- 44/96, caso
), appare evidente che la concreta verifica sull'effettiva natura rivestita dal CEV Per_2
al tempo della sottoscrizione della Convenzione del 2014 è nella presente causa preclusa dalla mancanza di qualsivoglia elemento necessario per valutare l'integrazione dell'ultimo dei requisiti citati, non disponendosi neppure di un elenco dei consorziati riportato a quell'epoca.
Per le stesse ragioni deve rilevarsi come sia rimasta a livello di mera asserzione l'ipotesi che il
CEV costituisse ente pubblico, avendo la parte convenuta fondato tale assunto sul presupposto che un siffatto ente sia configurabile, a prescindere dalla vigenza dell'art. 4 l. 20 marzo 1975 n. 70, quando, “per vincoli di carattere organizzativo (ad esempio per il potere di nomina degli amministratori, per il sovvenzionamento finanziario, per la sottoposizione ai controlli), si trovi in una relazione di dipendenza rispetto allo Stato o ad altro Ente Pubblico”.
10 Né la sussistenza della veste pubblicistica è di per sé desumibile dall'inserimento del CEV nell'elenco dei soggetti aggregatori, risultando incontestato che, in realtà, l'iscrizione inizialmente conseguita era stata poi sospesa dall' con deliberazione in data CP_5
15.10.2015.
A prescindere da ogni rilievo sulla validità della Convenzione, in ogni caso, le domande dell'attrice si palesano infondate.
In proposito è dirimente osservare che, malgrado l'art. 5 della Convenzione parametrasse il corrispettivo agli investimenti sostenuti e lo subordinasse ad una previa condivisione, stabilendo che “per l'esecuzione del presente contratto il prestatore avrà diritto ad un corrispettivo economico commisurato agli investimenti sostenuti che dovranno essere condivisi tra le parti durante la fase di sviluppo delle attività …”, le comunicazioni prodotte in atti non documentano in alcun modo l'esistenza di un piano di investimenti condiviso, destinato all'attuazione dello scopo indicato nello stesso negozio e rappresentato dall'attivazione di una centrale acquisti nell'interesse di , da realizzarsi, in estrema sintesi, attraverso la fornitura di “attività (…) relative allo start up dell'attività generalista e telematica di centrale acquisti”, tra cui lo studio dello sviluppo di detta attività, la predisposizione della contrattualistica,
l'acquisizione delle licenze d'uso e dei contratti di servizio necessari all'uso del software, la formazione di una struttura organizzata dotata di competenze specifiche, la messa a disposizione degli spazi e delle logistiche necessarie e delle strutture hardware.
Non solo le missive prodotte da non recano alcuna indicazione degli importi addebitati per l'invio dei modelli di contratto, la ricerca del fornitore della piattaforma, la partecipazione ad incontri o altro, né risultano corredate degli allegati con i prospetti di rendicontazione in esse menzionati (doc. 11 e 13), ma non v'è neppure prova che il – che nega di aver mai condiviso alcun investimento – abbia poi in qualche modo interloquito sulla materia degli impegni economici correlati all'attività del .
11 Lo stesso contegno tenuto dall'attrice dopo la cessazione del rapporto, d'altra parte, denota l'assoluta indeterminatezza della pretesa economica vantata, dato che nella diffida trasmessa al CEV il 06.02.2018, nel cui oggetto è indicata la Convenzione del 2014, si è limitata a richiedere il pagamento, non già del rilevante importo di cui alle conclusioni dell'atto di citazione, ma bensì la limitata somma di € 320.000,00, pari al quantum del preteso riconoscimento di debito, e null'altro (doc. 43).
Neppure tale ultima cifra può peraltro dirsi spettante, risultando che la scrittura indicata quale ricognizione di debito sia in realtà priva di sottoscrizione (v. doc. 14) e che, quanto alla successiva missiva del 25.01.2016, la stessa richieda il dettaglio relativo agli investimenti la cui debenza, per lo stesso importo, aveva indicato come dovuto nel c.d. project Parte_1
financing, a dimostrazione che di quel dettaglio il CEV non era stato ancora munito e a definitiva esclusione di una pregressa condivisione.
A quanto sopra si aggiunge comunque che: a) la Convenzione prevedeva che Parte_1
avrebbe formato una struttura dotata di competenze specifiche, e non già che avrebbe assunto alle proprie dipendenze personale per poi riversarne i costi sul;
b) non costituiscono, documentati dotati di idoneità probatoria i prospetti relativi a “costi collaboratori dipendenti amministratori” e i mastrini contabili in atti, in virtù del consolidato principio per cui “un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio, nel caso in cui la parte contro la quale esso è prodotto contesti la pretesa azionata (v. Cass., Sez. 3, ord.
n. 21288 del 25/07/2025; Sez. 6-2, ord. 27/04/2016, n. 8290); c) i capitoli di prova orale intesi a dimostrare l'impegno del personale di nelle attività previste dalla Parte_1
Convenzione si palesano generici, inidonei a dar conto dell'entità del relativo apporto per la realizzazione del progetto (indicato in percentuali nei prospetti formati dalla stessa attrice); d) non risultano prodotte fatture e contabili bancarie in ordine al pagamento di compensi in
12 favore dei professionisti;
e) non appaiono riconducibili alla Convenzione del 2014 gli oneri sostenuti in dipendenza di un contratto di canone service che aveva stipulato Parte_1
ancor prima dell'avvio della collaborazione di cui è causa, il 23.02.2012, con la società che l'avrebbe in seguito incorporata (doc. 19), né gli oneri relativi al contratto con che CP_6
risulta sottoscritto in nome proprio da , alla quale sono pure intestate tutte le Parte_1
fatture, in contrasto con le pattuizioni della Convenzione, che le rimetteva di procurare invece al CEV l'acquisizione delle licenze d'uso e dei contratti di servizio necessari all'uso del software;
f) l'affermazione secondo cui la vigenza della Convenzione del 2014 sarebbe stata prorogata oltre il 31.12.2015 non è comprovata dalle missive in tema di proroga della
Convenzione del 2010, contenenti l'esclusivo richiamo all'art. 7 di tale negozio, e, comunque, si pone in termini incompatibili con la prospettazione circa l'avvenuta condivisione, nel gennaio 2016, di un nuovo e diverso progetto, ovvero di un progetto di partenariato (il project financing ex art. 278 d.P.R. n. 207/2010 per la prestazione di servizi in outsourcing da parte della stessa di cui alla proposta dell'agosto 2015 dell'attrice, v. doc. 33 e 16), Parte_1
del tutto estraneo al contenuto degli accordi assunti nel 2014.
Per le ragioni esposte, la domanda principale esercitata dall'attrice non può essere accolta, mentre la domanda di ingiustificato arricchimento deve intendersi preclusa in virtù della regola della sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c. (per tutte, nel senso che “l'azione di arricchimento può essere proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale proposta in via principale soltanto per l'ipotesi che quest'ultima venga rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non allorquando sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all'accoglimento”, v. Cass., Sez. 3,
11/05/2022, n.14944), fermo che, anche nel merito, è mancato ogni puntuale riscontro in ordine all'entità dell'impoverimento sofferto da e del correlato arricchimento Parte_1
di cui si sarebbe giovato il convenuto. CP_2
13 Infine, va respinta la domanda risarcitoria, fondata su una pretesa responsabilità extracontrattuale o anche precontrattuale, ai sensi dell'art. 1338 c.c., della parte convenuta, non avendo l'attrice prospettato profili diversi e ulteriori rispetto a quelli già innanzi esaminati, essendosi limitata a ripetere che la parte convenuta, assumendo direttamente la gestione del servizio dopo averla indotta a cospicui investimenti, aveva precluso la possibilità per di recuperare i costi sostenuti, con ciò ribadendo, in ultima analisi, Parte_1
l'inadempimento del CP_2
Ogni altra istanza ed eccezione s'intenda respinta;
in particolare, s'intendano respinte le istanze di prova orale articolate dall'attrice, per i motivi indicati nell'ordinanza del 09.02.2024, da intendersi qui ricettiziamente richiamati.
Attesa l'evidente complessità delle questioni in fatto e in diritto sottese alla vicenda di cui è causa, si ravvisano i presupposti per la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile la domanda di indebito arricchimento dell'attrice;
2. rigetta tutte le altre domande formulate dall'attrice;
3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Verona, 3 dicembre 2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Abbate
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione Terza Civile
Il Giudice, dott.ssa Stefania Abbate ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4374/2022 R.G. promossa da
(C.F. Parte_1 P.IVA_1
e per essa, a seguito di fusione per incorporazione con atto Notaio dott.ssa Persona_1
di Legnago Rep. n. 1868, Rac. n. 1493 di data 20.12.2023, la società incorporante CP_1
(C.F.
[...] P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Piron e Paolo Biasin del Foro di Milano in virtù di mandato in allegato all'atto di citazione, elettivamente domiciliata presso il loro studio
ATTORE contro
(C.F. Controparte_2 P.IVA_3
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio D'Alesio del Foro di Treviso in virtù di mandato in allegato alla memoria difensiva depositata il 22.06.2023, elettivamente domiciliato presso il suo studio
CONVENUTO avente ad oggetto: altri contratti atipici
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
1 Voglia l'Ill.mo Tribunale di Verona, in accoglimento del su esteso atto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa tutte impugnate:
• In via principale, accertare e dichiarare la fondatezza del diritto di a Parte_1
ricevere il rimborso dei costi e degli investimenti sostenuti per la realizzazione del progetto relativo alla Centrale Acquisti, anche in conformità a quanto disposto dall'art. 5 (ii) della
Convenzione stipulata tra le parti il 25 luglio 2014;
• per l'effetto, condannare , in persona del proprio legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, il pagamento in favore di della somma Parte_1
complessiva di Euro € 1.777.320,73 o nella diversa anche maggiore o minor somma accertata dal Giudice, oltre interessi di legge per le causali tutte di cui in narrativa;
• in ogni caso, accertare e dichiarare l'avvenuto riconoscimento di debito da parte del in favore di della somma di euro Controparte_2 Parte_1
320.000 (trecentoventimila/00) oltre interessi di legge, a titolo di investimenti sostenuti da e, per l'effetto, condannare Controparte_3
, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, al Controparte_2
pagamento in favore di di tale importo;
Parte_1
• in via subordinata, nella denegata ipotesi di nullità della convenzione stipulata tra le parti il
25 luglio 2014, accertare e dichiarare l'avvenuto indebito arricchimento di per l'aver usufruito delle attività svolte da in forza di tale rapporto e, per Parte_1
l'effetto, condannare , in persona del proprio legale Controparte_2
rappresentante pro tempore al pagamento in favore di della somma Parte_1
di Euro € 1.777.320,73 o nella diversa anche maggiore o minor somma accertata dal Giudice, oltre interessi di legge.
• in via ulteriormente subordinata, in ogni caso, accertare e dichiarare la responsabilità del per le causali di cui in narrativa anche ai sensi dell'art. 1338 C.c. ovvero, più in generale, ai
2 sensi dell'art. 2043 C.c. e per l'effetto condannare , in persona Controparte_2
del proprio legale rappresentante pro tempore al risarcimento di tutti i danni patiti da per i fatti di causa e pertanto condannare al pagamento in favore Controparte_3
di della somma di Euro € 1.777.320,73 o nella diversa anche maggiore o minor somma accertata dal Giudice, oltre interessi di legge, pari ai costi dalla stessa sostenuti per lo sviluppo e la realizzazione delle attività di cui in narrativa.
• Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre spese generali, IVA e CPA.
• Con ogni più ampia riserva, eventualmente, anche in via istruttoria e testimoniale nei termini di legge.
Per il convenuto: CP_2
in via preliminare: previa rimessione della causa in istruttoria, re melius perpensa, ex art. 153
II comma c.p.c. rimettere in termini la parte convenuta affinché la stessa possa depositare le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 1, 2 e 3; nel merito: previo accertamento dell'infondatezza delle domande svolte dalla parte attrice, sia in via principale che in via subordinata, respingere le stesse con vittoria di spese ed onorari di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio tra origine dalle domande formulate dalla società Parte_1
(successivamente incorporata nella società nei confronti del al Controparte_1 CP_2
fine di ottenere il pagamento della somma di € 1.777.320,73, quale rimborso di investimenti anticipati in adempimento di un rapporto contrattuale svoltosi fino al 2016, a partire dal settembre 2012 - allorchè il comunicava a di voler realizzare un progetto di centralizzazione degli acquisti in favore dei Comuni, suoi consorziati, nel contesto del d.l.
95/2012, c.d. “Spending Review 2” - o, in subordine, il pagamento della medesima somma a
3 titolo di indebito arricchimento ovvero, in ulteriore subordine, a titolo di risarcimento da responsabilità extracontrattuale o precontrattuale.
In particolare, secondo la prospettazione contenuta nell'atto introduttivo:
- nel settembre 2012, il - costituito come consorzio privatistico con attività esterna ai sensi dell'art. 2612 c.c. nel 2002, specializzato nel fornire soluzioni innovative per le attività delle pubbliche amministrazioni che vogliono attuare modelli di gestione improntati all'efficienza e al risparmio energetico, e divenuto dal 31.12.2014 a totale partecipazione pubblica - chiedeva la collaborazione di nella definizione della suindicata Parte_1
ipotesi progettuale e nell'avvio di un'organizzazione che permettesse al medesimo di affrontare la fase di start up di questa nuova attività (la “ ) avvalendosi della Controparte_3
struttura messa a disposizione da , mentre quest'ultima avrebbe dovuto Parte_1
recuperare costi e compensi per l'attività prestata mediante il riconoscimento di una quota dei proventi (fee) ricavati dalle successive gare indette dal stesso;
- successivamente, avendo apprezzato l'attività svolta da per la realizzazione Parte_1
della fase di start up della centrale acquisti, il CEV le conferiva l'incarico di procedere alla fase esecutiva, e dunque all'avvio del progetto, addivenendo alla stipula della Convenzione in data
25.07.2014, affidando a , che si rendeva disponibile ad assumere in proprio gli Parte_1
investimenti necessari, lo svolgimento dei seguenti incarichi:
(i) studio dello sviluppo dell'attività di centrale di committenza mediante strumenti elettronici;
ii) acquisizione delle licenze d'uso e dei contratti di servizio necessari all'impiego dei software;
(iii) messa a disposizione della struttura hardware e delle dotazioni di comunicazione necessarie;
4 (iv) definizione e pianificazione sotto tutti i profili di tutti i servizi di supporto per l'espletamento delle gare e degli acquisiti sul mercato elettronico;
(v) definizione di tutte le contrattualistiche e regolamenti necessari a disciplinare i rapporti tra il Committente, i Fornitori e i Consorziati;
(vi) formazione di una struttura organizzata composta da competenze specifiche, idonee alla gestione di tali attività e servizi;
(vii) messa a disposizione degli spazi e delle dotazioni logistiche necessarie;
(viii) svolgimento di tutte le eventuali conseguenti ulteriori attività necessarie o utili al raggiungimento degli obiettivi relativi allo sviluppo per conto del Committente dell'attività della centralizzazione acquisti;
- l'articolo 5 della Convenzione del 2014 prevedeva in favore di un corrispettivo commisurato agli investimenti sostenuti e che sarebbe stato riconosciuto in parte, a seguito del recupero delle somme da parte del attraverso le commissioni (fee) che sarebbero state richieste ai fornitori in percentuale sulle forniture transitate dagli strumenti di acquisto previsti dalla Convenzione 2014; in parte, attraverso il recupero delle spese/investimenti che si impegnava a prevedere nello svolgimento di una gara che individuerà il prestatore futuro di servizi, dopo l'avvio delle attività previste dalla Convenzione;
- la Convenzione del 2014 estendeva, poi, la propria competenza a tutte le attività già svolte precedentemente da relative alla centrale acquisti, sulla base delle intese Parte_1
condivise con il;
inoltre, avrebbe avuto validità sino all'inizio della validità del contratto che il CEV avrebbe stipulato con l'aggiudicatario della gara da indire per individuare il futuro gestore del servizio di Centrale Acquisti e, in ogni caso, pari a quella di una precedente
Convenzione di servizi sottoscritta nel 2010 (dunque, sino al 31.12.2015), salvo proroga;
- con comunicazione del 21.12.2015, il CEV rendeva noto a che, per Parte_1
problematiche legate alla sospensione del dall'elenco dei soggetti aggregatori, CP_2
5 l'attivazione del procedimento di selezione del soggetto cui affidare la gestione della centrale acquisti avrebbe subito un forte ritardo, chiedendo una proroga della Convenzione sino al 30 giugno 2016, riconoscendo espressamente che “gli investimenti sostenuti per l'avvio della
Centrale di Committenza quantificati in euro 320.000 al 30 giugno 2015, saranno riconosciuti ad attraverso l'espletamento della gara per l'affidamento del contratto da Parte_1
parte del nuovo soggetto affidatario” (doc. 14);
- con successiva comunicazione del 25.01.2016, in occasione dell'approvazione della proposta di Project financing preparata da nel dicembre 2015, il CEV ribadiva e Parte_1
riconosceva la spettanza di tale predetto importo, chiedendo ad di fornire il dettaglio
“degli investimenti già realizzati per euro 320.000 dovuti a quale attuale Parte_1
prestatore del servizio da porre a carico dell'aggiudicatario della nuova gara da corrispondere all'avvio del servizio” (doc. 16);
- senonché, da un lato il CEV non aveva mai bandito la gara per l'affidamento della gestione della centrale acquisti, avendo assunto direttamente la gestione dell'attività di centrale di committenza, né, dall'altro, aveva mai rimborsato a le spese e gli investimenti Parte_1
sostenuti per lo sviluppo del progetto.
Con ordinanza pronunciata all'esito del deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. questo giudice ha sottoposto alle parti, ai sensi dell'art. 101 c.p.c., la questione evidenziata nella missiva trasmessa dal CEV di cui al doc. 44 prodotto dall'attrice, relativa alla nullità del contratto oggetto di causa per contrarietà con le norme imperative del codice dei contratti pubblici, in quanto l'affidamento del servizio non era stato preceduto da procedura di evidenza pubblica.
Il , inizialmente contumace, si è costituito successivamente, interloquendo sulla CP_2
questione di cui all'ordinanza sopra indicata, nonché chiedendo rimessione in termini ai fini del deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
6 Sulla questione sollevata ex art. 101 c.p.c. ha depositato altresì memoria l'attrice, negando l'integrazione dei presupposti per dichiarare, sia pure incidentalmente, nullo il contratto.
Respinta l'istanza formulata ai sensi dell'art. 294 c.p.c. dal CEV, respinte anche le istanze istruttorie avanzate dall'attrice, la causa viene ora in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti come in epigrafe.
Preliminarmente va ribadita l'infondatezza dell'istanza del di rimessione in CP_2
termini da questo proposta, in difetto dei presupposti di cui all'art. 294 c.p.c., dovendo al riguardo osservarsi che la ricezione di un cospicuo numero di comunicazioni PEC nello stesso mese della notifica dell'atto di citazione non configura la causa non imputabile del mancato deposito delle memorie per cui è istanza e che, inoltre, il conflitto tra i sistemi operativi appare meramente ipotizzato dalla parte convenuta, che lo descrive come una mera eventualità (“possibile conflitto”, cfr. istanza del 28.06.2023).
Nel merito, le domande attoree devono essere respinte.
Il rapporto contrattuale di cui è causa, secondo la prospettazione dell'atto introduttivo, è nato dalla necessità del di garantirsi idonea continuità operativa a fronte degli CP_2
aggiornamenti normativi in ambito di approvvigionamenti della pubblica amministrazione, intervenuti in particolare a decorrere dal 2012, che avevano modificato il sistema dell'acquisto di prodotti energetici, ambito rispetto al quale forniva già in precedenza appositi servizi in favore del . Cosicché “ decideva appunto di implementare il rapporto con al fine di poter fornire ai consorziati formazione, supporto operativo e, laddove necessario, anche gli adeguati strumenti tecnici (soprattutto ai comuni di medio-piccole dimensioni) per accedere alla centrale di committenza per regolare i propri acquisti. Sotto tale profilo, risultava il soggetto ideale per le finalità del CEV, poiché dotato della struttura, del personale e delle competenze tecniche e di know how specifico, che sono quindi state messe a disposizione del soprattutto dal 2014/2015. A partire da tale periodo, infatti, CEV veniva
7 ammesso quale soggetto aggregatore, trovandosi a quel punto a “concorrere” con altri rilevanti soggetti aggregatori dotati di una propria consolidata struttura operativa”.
Già da tale premessa si evince che la struttura e le competenze della società attrice sarebbero state messe a disposizione del convenuto “soprattutto dal 2014/2015”, dopo che il CP_2
CEV era stato ammesso alla lista dei soggetti aggregatori di cui all'art. 9 d.l. n. 66/2014 e, quindi, dopo la stipula della Convenzione del 25.07.2014.
Per il periodo pregresso sono state prodotte una serie di missive, a partire dalla comunicazione del 25.09.2012, avente ad oggetto la “Nuova iniziativa per la centralizzazione degli acquisiti del CEV” e la richiesta di una collaborazione della che Parte_1
“consisterà" nella definizione di un'ipotesi progettuale di massima e nell'avvio di un'organizzazione destinata a permettere al di affrontare lo start up di questa CP_2
nuova attività. La missiva, peraltro, chiarisce che avrebbe dovuto tenere Parte_1
un'adeguata rendicontazione aggiornata degli investimenti e informare non appena possibile il delle previsioni di spesa “in modo che si possa definire l'eventuale necessità di uno CP_2
specifico riconoscimento economico - quando il progetto entrerà nella fase attuativa – ulteriore rispetto a quanto già previsto nell'attuale contratto di servizio” (doc. 3).
Dalla lettura di tale comunicazione emerge chiaramente che, per il periodo anteriore alla fase attuativa, il non aveva assunto alcun impegno economico, né per il versamento di CP_2
un corrispettivo dell'attività prestata, nè per la copertura di costi che l'attività stessa avrebbe potuto generare, come confermato anche dalla risposta di del 01.12.2012, Parte_1
con la quale tale società acconsente a collaborare “per una definizione di massima degli obiettivi, nonché degli impegni da sostenere”, chiarendo che quella fase sarebbe rimasta nell'ambito di quanto previsto dal contratto in essere, ovvero la Convenzione del 2010,
Convenzione che non risulta in alcun modo azionata, avendo la stessa attrice precisato nell'atto di citazione che “ ha regolarmente svolto i servizi di cui alla Convenzione 2010,
8 ricevendo il relativo corrispettivo (…)”. La stessa comunicazione di , ancor più Parte_1
chiaramente, riserva a futuri accordi specifici la definizione del suo eventuale impegno per
“possibili ulteriori sviluppi” e, in particolare, per l'inizio della fase attuativa (doc. 4).
Né d'altra parte risultano prodotti rendiconti o previsioni di spesa trasmessi al CEV, da cui possa desumersi che tale organismo abbia in qualche modo avuto contezza di impegni economici che l'attrice abbia assunto nella prima fase, come obiettato dallo stesso , CP_2
il quale, allorchè costituito, ha contestato con riguardo ad entrambe le fasi che “non è stata condivisa con il CEV alcuna spesa fatta da per l'attivazione della Centrale di
Committenza”.
Nella medesima prospettiva si pone la successiva comunicazione del CEV del 22.07.2013, ove il si rende “disponibile a valutare e concordare le modalità di riconoscimento degli CP_2
investimenti straordinari in attrezzature, impianti e personale”, specificando che “tali investimenti non sono al momento prevedibili (…) tenuto conto altresì del continuo cambiamento dello scenario normativo” (doc. 5).
Le rispettive comunicazioni del 20.02.2014 e del 02.04.2014, poi, preannunciano il passaggio alla fase attuativa e l'intenzione di stipulare un accordo specifico, che, invero, verrà sottoscritto dalle parti solo il 25.07.2014 (doc. 8, 9 e 10).
Venendo, dunque, alla Convenzione relativa alla fase attuativa in data 25.07.2014, va accolta l'eccezione d'inammissibilità delle produzioni documentali operate dal quando CP_2
ormai erano maturate tutte le preclusioni istruttorie, essendo sufficiente al riguardo richiamare la giurisprudenza consolidata, secondo cui “la nullità del negozio per violazione di norme imperative, in quanto oggetto di un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, a patto che i relativi presupposti di fatto, siano stati acquisiti nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie” (v. Cass., Sez. 3, 23/02/2024, n. 4867).
9 Nella memoria predetta, peraltro, il , onde dar conto delle contestazioni sollevate in CP_2
fase stragiudiziale e sollecitare il rilievo d'ufficio della nullità del contratto ex art. 1418 c.c., in difetto dell'osservanza delle regole del codice dei contratti pubblici per l'affidamento del servizio in questione, ha addotto il proprio status di organismo di diritto pubblico o addirittura di ente pubblico.
Sennonché, posto che secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 26, d. lgs. n. 163/2006, poi riprodotta nell'art. 3, lett. d), d. lgs. n. 50/2016, costituisce organismo di diritto pubblico,
"qualsiasi organismo, anche in forma societaria:- istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
- dotato di personalità giuridica;
- la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico" e che i suddetti requisiti devono intendersi come cumulativi (v. Corte di Giustizia 15 gennaio 1998, in C- 44/96, caso
), appare evidente che la concreta verifica sull'effettiva natura rivestita dal CEV Per_2
al tempo della sottoscrizione della Convenzione del 2014 è nella presente causa preclusa dalla mancanza di qualsivoglia elemento necessario per valutare l'integrazione dell'ultimo dei requisiti citati, non disponendosi neppure di un elenco dei consorziati riportato a quell'epoca.
Per le stesse ragioni deve rilevarsi come sia rimasta a livello di mera asserzione l'ipotesi che il
CEV costituisse ente pubblico, avendo la parte convenuta fondato tale assunto sul presupposto che un siffatto ente sia configurabile, a prescindere dalla vigenza dell'art. 4 l. 20 marzo 1975 n. 70, quando, “per vincoli di carattere organizzativo (ad esempio per il potere di nomina degli amministratori, per il sovvenzionamento finanziario, per la sottoposizione ai controlli), si trovi in una relazione di dipendenza rispetto allo Stato o ad altro Ente Pubblico”.
10 Né la sussistenza della veste pubblicistica è di per sé desumibile dall'inserimento del CEV nell'elenco dei soggetti aggregatori, risultando incontestato che, in realtà, l'iscrizione inizialmente conseguita era stata poi sospesa dall' con deliberazione in data CP_5
15.10.2015.
A prescindere da ogni rilievo sulla validità della Convenzione, in ogni caso, le domande dell'attrice si palesano infondate.
In proposito è dirimente osservare che, malgrado l'art. 5 della Convenzione parametrasse il corrispettivo agli investimenti sostenuti e lo subordinasse ad una previa condivisione, stabilendo che “per l'esecuzione del presente contratto il prestatore avrà diritto ad un corrispettivo economico commisurato agli investimenti sostenuti che dovranno essere condivisi tra le parti durante la fase di sviluppo delle attività …”, le comunicazioni prodotte in atti non documentano in alcun modo l'esistenza di un piano di investimenti condiviso, destinato all'attuazione dello scopo indicato nello stesso negozio e rappresentato dall'attivazione di una centrale acquisti nell'interesse di , da realizzarsi, in estrema sintesi, attraverso la fornitura di “attività (…) relative allo start up dell'attività generalista e telematica di centrale acquisti”, tra cui lo studio dello sviluppo di detta attività, la predisposizione della contrattualistica,
l'acquisizione delle licenze d'uso e dei contratti di servizio necessari all'uso del software, la formazione di una struttura organizzata dotata di competenze specifiche, la messa a disposizione degli spazi e delle logistiche necessarie e delle strutture hardware.
Non solo le missive prodotte da non recano alcuna indicazione degli importi addebitati per l'invio dei modelli di contratto, la ricerca del fornitore della piattaforma, la partecipazione ad incontri o altro, né risultano corredate degli allegati con i prospetti di rendicontazione in esse menzionati (doc. 11 e 13), ma non v'è neppure prova che il – che nega di aver mai condiviso alcun investimento – abbia poi in qualche modo interloquito sulla materia degli impegni economici correlati all'attività del .
11 Lo stesso contegno tenuto dall'attrice dopo la cessazione del rapporto, d'altra parte, denota l'assoluta indeterminatezza della pretesa economica vantata, dato che nella diffida trasmessa al CEV il 06.02.2018, nel cui oggetto è indicata la Convenzione del 2014, si è limitata a richiedere il pagamento, non già del rilevante importo di cui alle conclusioni dell'atto di citazione, ma bensì la limitata somma di € 320.000,00, pari al quantum del preteso riconoscimento di debito, e null'altro (doc. 43).
Neppure tale ultima cifra può peraltro dirsi spettante, risultando che la scrittura indicata quale ricognizione di debito sia in realtà priva di sottoscrizione (v. doc. 14) e che, quanto alla successiva missiva del 25.01.2016, la stessa richieda il dettaglio relativo agli investimenti la cui debenza, per lo stesso importo, aveva indicato come dovuto nel c.d. project Parte_1
financing, a dimostrazione che di quel dettaglio il CEV non era stato ancora munito e a definitiva esclusione di una pregressa condivisione.
A quanto sopra si aggiunge comunque che: a) la Convenzione prevedeva che Parte_1
avrebbe formato una struttura dotata di competenze specifiche, e non già che avrebbe assunto alle proprie dipendenze personale per poi riversarne i costi sul;
b) non costituiscono, documentati dotati di idoneità probatoria i prospetti relativi a “costi collaboratori dipendenti amministratori” e i mastrini contabili in atti, in virtù del consolidato principio per cui “un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio, nel caso in cui la parte contro la quale esso è prodotto contesti la pretesa azionata (v. Cass., Sez. 3, ord.
n. 21288 del 25/07/2025; Sez. 6-2, ord. 27/04/2016, n. 8290); c) i capitoli di prova orale intesi a dimostrare l'impegno del personale di nelle attività previste dalla Parte_1
Convenzione si palesano generici, inidonei a dar conto dell'entità del relativo apporto per la realizzazione del progetto (indicato in percentuali nei prospetti formati dalla stessa attrice); d) non risultano prodotte fatture e contabili bancarie in ordine al pagamento di compensi in
12 favore dei professionisti;
e) non appaiono riconducibili alla Convenzione del 2014 gli oneri sostenuti in dipendenza di un contratto di canone service che aveva stipulato Parte_1
ancor prima dell'avvio della collaborazione di cui è causa, il 23.02.2012, con la società che l'avrebbe in seguito incorporata (doc. 19), né gli oneri relativi al contratto con che CP_6
risulta sottoscritto in nome proprio da , alla quale sono pure intestate tutte le Parte_1
fatture, in contrasto con le pattuizioni della Convenzione, che le rimetteva di procurare invece al CEV l'acquisizione delle licenze d'uso e dei contratti di servizio necessari all'uso del software;
f) l'affermazione secondo cui la vigenza della Convenzione del 2014 sarebbe stata prorogata oltre il 31.12.2015 non è comprovata dalle missive in tema di proroga della
Convenzione del 2010, contenenti l'esclusivo richiamo all'art. 7 di tale negozio, e, comunque, si pone in termini incompatibili con la prospettazione circa l'avvenuta condivisione, nel gennaio 2016, di un nuovo e diverso progetto, ovvero di un progetto di partenariato (il project financing ex art. 278 d.P.R. n. 207/2010 per la prestazione di servizi in outsourcing da parte della stessa di cui alla proposta dell'agosto 2015 dell'attrice, v. doc. 33 e 16), Parte_1
del tutto estraneo al contenuto degli accordi assunti nel 2014.
Per le ragioni esposte, la domanda principale esercitata dall'attrice non può essere accolta, mentre la domanda di ingiustificato arricchimento deve intendersi preclusa in virtù della regola della sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c. (per tutte, nel senso che “l'azione di arricchimento può essere proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale proposta in via principale soltanto per l'ipotesi che quest'ultima venga rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non allorquando sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all'accoglimento”, v. Cass., Sez. 3,
11/05/2022, n.14944), fermo che, anche nel merito, è mancato ogni puntuale riscontro in ordine all'entità dell'impoverimento sofferto da e del correlato arricchimento Parte_1
di cui si sarebbe giovato il convenuto. CP_2
13 Infine, va respinta la domanda risarcitoria, fondata su una pretesa responsabilità extracontrattuale o anche precontrattuale, ai sensi dell'art. 1338 c.c., della parte convenuta, non avendo l'attrice prospettato profili diversi e ulteriori rispetto a quelli già innanzi esaminati, essendosi limitata a ripetere che la parte convenuta, assumendo direttamente la gestione del servizio dopo averla indotta a cospicui investimenti, aveva precluso la possibilità per di recuperare i costi sostenuti, con ciò ribadendo, in ultima analisi, Parte_1
l'inadempimento del CP_2
Ogni altra istanza ed eccezione s'intenda respinta;
in particolare, s'intendano respinte le istanze di prova orale articolate dall'attrice, per i motivi indicati nell'ordinanza del 09.02.2024, da intendersi qui ricettiziamente richiamati.
Attesa l'evidente complessità delle questioni in fatto e in diritto sottese alla vicenda di cui è causa, si ravvisano i presupposti per la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile la domanda di indebito arricchimento dell'attrice;
2. rigetta tutte le altre domande formulate dall'attrice;
3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Verona, 3 dicembre 2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Abbate
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