TRIB
Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 18/07/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
n. 1906/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 1906/2025 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: lavoratore subordinato reddito: 1.830,00 euro al mese in media con l'Avv. Samuel Lorenzetto presso cui ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: imprenditore commerciale con gli Avv.ti Andrea Merlin ed Elena Barbirato presso cui ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a RA (PD) il 29-6-2004 (anno 2004, Numero 3, Parte I)
in regime patrimoniale di comunione legale dei beni
1 e dalla cui unione sono nati i figli e , rispettivamente il 14-1-2006 e il Per_1 Per_2
21-6-2011.
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale, sita a RA (PD), in via Aldo Moro n, 101, di cui i coniugi sono comproprietari al 50%, verrà assegnata alla signora , Parte_2
3) Disporsi l'affidamento condiviso della figlia minorenne , nata in [...]_2
21.06.2011, ad entrambi i genitori, stabilendo che la medesima abbia la residenza prevalente presso la madre con facoltà per il padre di vederla il martedì e venerdì dalle ore 17.30 alle ore 21.30. Week-end alternati dal sabato al rientro dal lavoro alla domenica sera;
vacanze estive, Pasqua e Natale alternate. 4) Disporre a carico del signor un contributo nel mantenimento Parte_3 dei figli, entrambi studenti e pertanto economicamente non autosufficienti, Per_1
e di complessivi € 700,00 mensili, (€ 350,00 per ciascun figlio) da versarsi Per_2 entro il giorno 15 di ciascun mese (dal mese di giugno 2025) alle coordinate bancarie che la signora comunicherà al marito, accanto alla rifusione del Pt_2
50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ricreative affrontate nell'interesse dei figli e debitamente documentate, il tutto nel rispetto dei criteri individuati dal Protocollo del Tribunale di Vicenza che si richiama di seguito: Assegno di mantenimento ordinario. L'assegno di mantenimento ordinario è tendenzialmente volto a fare fronte alle esigenze basilari, continuative e prevedibili dei figli e ricomprende, salvo diversi accordi: vitto (ivi compresi i buoni pasto/mensa scolastica delle scuole pubbliche, il cui importo su base mensile è quindi bene specificamente considerare quando si quantifichi la misura del suddetto assegno), abbigliamento (inclusi i cambi di stagione), contributo per le spese di abitazione, materiale scolastico di cancelleria ad eccezione del corredo di inizio anno, medicinali da banco (senza prescrizione), ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero con costo unitario non superiore ai 10 euro. Spese non ricomprese nel contributo al mantenimento mensile che non necessitano di preventivo accordo tra i genitori. Spese non ricomprese nel contributo al mantenimento mensile che non necessitano di preventivo accordo tra i genitori sono anzitutto quelle – anche periodiche, ma non attinenti alle esigenze fondamentali cui fa fronte l'assegno di mantenimento ordinario -connesse ad esigenze dei figli che non possono essere pregiudicate dal mancato consenso di uno dei genitori (mediche, scolastiche, universitarie, di sostegno). Saranno poi suscettibili di rimborso senza preventivo accordo le spese non ricomprese nel contributo al mantenimento mensile che, rispetto ai redditi dei genitori, non comportino un impegno economico rilevante e siano volte a non modificare o completamente sopprimere, ove possibile, l'offerta formativa della quale i figli godevano in corso di convivenza genitoriale. Saranno infine rimborsabili senza preventivo accordo, qualora non sia possibile l'ausilio dell'altro genitore, i costi per il/la baby sitter in orario lavorativo del genitore collocatario prevalente, o, in difetto (vale a dire quando i tempi dei figli con ciascun genitore siano paritetici), del
2 genitore in turno di responsabilità, ovvero per il doposcuola, ovvero ancora per gli anticipi e posticipi rispetto all'orario scolastico che permettano al genitore collocatario prevalente o, in difetto, al genitore in turno di responsabilità, di gestire il proprio orario lavorativo. In via esemplificativa e non esaustiva: a) spese medico specialistiche, farmaceutiche, dentistiche, protesiche e terapeutiche non coperte da SSN, su prescrizione medica;
di sostegno su prescrizione (es. logopedia;
psicomotricità; supporto psicologico, fatta salva la necessità di ottenere in suo riguardo il consenso di entrambi i genitori, secondo le norme deontologiche dell'ordine degli psicologi);b) tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica;
rette e costi di iscrizione delle scuole private, sino alla fine del ciclo scolastico, se già frequentate dalla prole durante la convivenza genitoriale;
libri di testo anche usati;
equipaggiamento scolastico (es. corredo di cancelleria di inizio anno;
materiale per arte, tecnologia, computer e relativi accessori ed aggiornamenti); costo del trasporto per la scuola;
gite scolastiche che importino un costo non inferiore a 10 e non superiore a 150 euro;
lezioni di sostegno scolastico ove consigliate dall'insegnante; costi (iscrizione, libri;
trasporto pubblico) relativi alla frequenza universitaria in sedi che non comportino il soggiorno dello studente fuori casa;
c) qualora non sia possibile l'ausilio del genitore non collocatario prevalente (o, quando i tempi di permanenza dei figli siano paritetici, del genitore non in turno di responsabilità), baby sitter in orario lavorativo del genitore collocatario prevalente o, quando i tempi di permanenza dei figli siano paritetici, del genitore in turno di responsabilità; doposcuola;
anticipi e posticipi rispetto all'orario scolastico;
d) attività sportiva e scoutistica con relative attrezzature e spese accessorie (oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di categoria); e) centri estivi (sino ad una spesa complessiva settimanale di Euro 70,00), soggiorni estivi a iniziativa delle parrocchie o di altre associazioni;
f) spese affrontate per il mantenimento e le cure ordinarie degli animali domestici già presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli. Spese non ricomprese nel contributo al mantenimento mensile, che necessitano di preventivo accordo tra i genitori. Spese non ricomprese nel contributo al mantenimento mensile che necessitano di preventivo accordo tra i genitori sono invece quelle relative ad attività che i figli non praticavano in corso di convivenza familiare e/o che sono caratterizzate da particolare rilevanza economica rispetto alla situazione reddituale dei genitori. Anche in questo caso in via esemplificativa e non esaustiva: a) cure omeopatiche, ayurvediche e assimilate;
chirurgia a fini meramente estetici;
b) imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di asili e scuole private non frequentate dai figli in corso di convivenza tra i genitori;
c) corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci, scherma, nautica, golf, educazione musicale se costosa, corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
il genitore, che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti, non potrà sottrarsi dal partecipare a tutte le relative spese accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico delle relative attrezzature e strumenti musicali, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione e studio;
centri estivi che comportino una spesa complessiva settimanale superiore a Euro 70,00; d) patente di guida, acquisto e
3 manutenzione di moto e autoveicoli in uso alla prole: il consenso all'acquisto o all'uso del mezzo comporta l'obbligo di condivisione per entrambi i genitori, senza ulteriore preventivo accordo, di tutte le relative spese accessorie, quali multe per violazione del codice della strada, imposte di bollo, assicurazione dei mezzi e costi di funzionamento degli stessi, ivi compresa benzina e/o gasolio per autotrazione;
e) polizze vita/infortunio/danni civili a terzi o comunque intestate alla prole, fatta eccezione per le polizze a risparmio, il cui costo è a carico esclusivo del genitore che si è assunto il relativo onere;
f) soggiorni all'estero; gite scolastiche che importino una spesa superiore a €150,00; viaggi di istruzione e/o diporto, vacanze estive e/o invernali fuori dalle ipotesi di cui sub 2, lett. e); g) studi universitari e/o parauniversitari quando seguiti presso una sede universitaria che comporti il soggiorno dello studente fuori casa, in presenza di analogo corso di studi presso una sede universitaria che non lo renda necessario. h) i costi relativi a master di formazione e specializzazione post-universitaria. Resta inteso che le spese relative a scelte già effettuate ed attività in corso non necessitano di nuova concertazione. Modalità della richiesta di rimborso. Ferma restando la possibilità per entrambi i genitori di direttamente sostenere pro quota le spese, il genitore che debba anticiparle è invitato ad inviare con cadenza almeno bimestrale il relativo conto, con i relativi giustificativi, all'altro genitore, che procederà al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta. Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori sono invitati a tempestivamente richiedere e a mettere a disposizione dell'altro genitore documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi alle spese deducibili, così che entrambi possano utilizzarli per la percentuale corrispondente al rispettivo impegno di spesa. Preventivo accordo. Al fine della dimostrazione del preventivo accordo, al genitore che intende sostenere la spesa sarà utile provare, in caso di contestazione, di avere inoltrato all'altro appena possibile la relativa richiesta e l'eventuale documentazione a mezzo raccomandata, fax e-mail o altro mezzo, con indicazione di massima della spesa da sostenere e invito a che l'altro motivi il proprio eventuale dissenso senza ritardo”.
5) L'Assegno Unico per i figli verrà richiesto dai coniugi al 50% ciascuno. Stessa percentuale per ogni detrazione di legge.
6) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti. E di non aver altro reciprocamente a pretendere in ragione del rapporto di coniugio.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 6-6-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
4 Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli e , il Per_1 Per_2 primo maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale degli stessi, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n. 1906/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio a RA (PD) il 29-6- Parte_2
2004, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RA (PD), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo, il 18 luglio 2025
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 1906/2025 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: lavoratore subordinato reddito: 1.830,00 euro al mese in media con l'Avv. Samuel Lorenzetto presso cui ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: imprenditore commerciale con gli Avv.ti Andrea Merlin ed Elena Barbirato presso cui ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a RA (PD) il 29-6-2004 (anno 2004, Numero 3, Parte I)
in regime patrimoniale di comunione legale dei beni
1 e dalla cui unione sono nati i figli e , rispettivamente il 14-1-2006 e il Per_1 Per_2
21-6-2011.
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale, sita a RA (PD), in via Aldo Moro n, 101, di cui i coniugi sono comproprietari al 50%, verrà assegnata alla signora , Parte_2
3) Disporsi l'affidamento condiviso della figlia minorenne , nata in [...]_2
21.06.2011, ad entrambi i genitori, stabilendo che la medesima abbia la residenza prevalente presso la madre con facoltà per il padre di vederla il martedì e venerdì dalle ore 17.30 alle ore 21.30. Week-end alternati dal sabato al rientro dal lavoro alla domenica sera;
vacanze estive, Pasqua e Natale alternate. 4) Disporre a carico del signor un contributo nel mantenimento Parte_3 dei figli, entrambi studenti e pertanto economicamente non autosufficienti, Per_1
e di complessivi € 700,00 mensili, (€ 350,00 per ciascun figlio) da versarsi Per_2 entro il giorno 15 di ciascun mese (dal mese di giugno 2025) alle coordinate bancarie che la signora comunicherà al marito, accanto alla rifusione del Pt_2
50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ricreative affrontate nell'interesse dei figli e debitamente documentate, il tutto nel rispetto dei criteri individuati dal Protocollo del Tribunale di Vicenza che si richiama di seguito: Assegno di mantenimento ordinario. L'assegno di mantenimento ordinario è tendenzialmente volto a fare fronte alle esigenze basilari, continuative e prevedibili dei figli e ricomprende, salvo diversi accordi: vitto (ivi compresi i buoni pasto/mensa scolastica delle scuole pubbliche, il cui importo su base mensile è quindi bene specificamente considerare quando si quantifichi la misura del suddetto assegno), abbigliamento (inclusi i cambi di stagione), contributo per le spese di abitazione, materiale scolastico di cancelleria ad eccezione del corredo di inizio anno, medicinali da banco (senza prescrizione), ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero con costo unitario non superiore ai 10 euro. Spese non ricomprese nel contributo al mantenimento mensile che non necessitano di preventivo accordo tra i genitori. Spese non ricomprese nel contributo al mantenimento mensile che non necessitano di preventivo accordo tra i genitori sono anzitutto quelle – anche periodiche, ma non attinenti alle esigenze fondamentali cui fa fronte l'assegno di mantenimento ordinario -connesse ad esigenze dei figli che non possono essere pregiudicate dal mancato consenso di uno dei genitori (mediche, scolastiche, universitarie, di sostegno). Saranno poi suscettibili di rimborso senza preventivo accordo le spese non ricomprese nel contributo al mantenimento mensile che, rispetto ai redditi dei genitori, non comportino un impegno economico rilevante e siano volte a non modificare o completamente sopprimere, ove possibile, l'offerta formativa della quale i figli godevano in corso di convivenza genitoriale. Saranno infine rimborsabili senza preventivo accordo, qualora non sia possibile l'ausilio dell'altro genitore, i costi per il/la baby sitter in orario lavorativo del genitore collocatario prevalente, o, in difetto (vale a dire quando i tempi dei figli con ciascun genitore siano paritetici), del
2 genitore in turno di responsabilità, ovvero per il doposcuola, ovvero ancora per gli anticipi e posticipi rispetto all'orario scolastico che permettano al genitore collocatario prevalente o, in difetto, al genitore in turno di responsabilità, di gestire il proprio orario lavorativo. In via esemplificativa e non esaustiva: a) spese medico specialistiche, farmaceutiche, dentistiche, protesiche e terapeutiche non coperte da SSN, su prescrizione medica;
di sostegno su prescrizione (es. logopedia;
psicomotricità; supporto psicologico, fatta salva la necessità di ottenere in suo riguardo il consenso di entrambi i genitori, secondo le norme deontologiche dell'ordine degli psicologi);b) tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica;
rette e costi di iscrizione delle scuole private, sino alla fine del ciclo scolastico, se già frequentate dalla prole durante la convivenza genitoriale;
libri di testo anche usati;
equipaggiamento scolastico (es. corredo di cancelleria di inizio anno;
materiale per arte, tecnologia, computer e relativi accessori ed aggiornamenti); costo del trasporto per la scuola;
gite scolastiche che importino un costo non inferiore a 10 e non superiore a 150 euro;
lezioni di sostegno scolastico ove consigliate dall'insegnante; costi (iscrizione, libri;
trasporto pubblico) relativi alla frequenza universitaria in sedi che non comportino il soggiorno dello studente fuori casa;
c) qualora non sia possibile l'ausilio del genitore non collocatario prevalente (o, quando i tempi di permanenza dei figli siano paritetici, del genitore non in turno di responsabilità), baby sitter in orario lavorativo del genitore collocatario prevalente o, quando i tempi di permanenza dei figli siano paritetici, del genitore in turno di responsabilità; doposcuola;
anticipi e posticipi rispetto all'orario scolastico;
d) attività sportiva e scoutistica con relative attrezzature e spese accessorie (oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di categoria); e) centri estivi (sino ad una spesa complessiva settimanale di Euro 70,00), soggiorni estivi a iniziativa delle parrocchie o di altre associazioni;
f) spese affrontate per il mantenimento e le cure ordinarie degli animali domestici già presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli. Spese non ricomprese nel contributo al mantenimento mensile, che necessitano di preventivo accordo tra i genitori. Spese non ricomprese nel contributo al mantenimento mensile che necessitano di preventivo accordo tra i genitori sono invece quelle relative ad attività che i figli non praticavano in corso di convivenza familiare e/o che sono caratterizzate da particolare rilevanza economica rispetto alla situazione reddituale dei genitori. Anche in questo caso in via esemplificativa e non esaustiva: a) cure omeopatiche, ayurvediche e assimilate;
chirurgia a fini meramente estetici;
b) imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di asili e scuole private non frequentate dai figli in corso di convivenza tra i genitori;
c) corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci, scherma, nautica, golf, educazione musicale se costosa, corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
il genitore, che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti, non potrà sottrarsi dal partecipare a tutte le relative spese accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico delle relative attrezzature e strumenti musicali, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione e studio;
centri estivi che comportino una spesa complessiva settimanale superiore a Euro 70,00; d) patente di guida, acquisto e
3 manutenzione di moto e autoveicoli in uso alla prole: il consenso all'acquisto o all'uso del mezzo comporta l'obbligo di condivisione per entrambi i genitori, senza ulteriore preventivo accordo, di tutte le relative spese accessorie, quali multe per violazione del codice della strada, imposte di bollo, assicurazione dei mezzi e costi di funzionamento degli stessi, ivi compresa benzina e/o gasolio per autotrazione;
e) polizze vita/infortunio/danni civili a terzi o comunque intestate alla prole, fatta eccezione per le polizze a risparmio, il cui costo è a carico esclusivo del genitore che si è assunto il relativo onere;
f) soggiorni all'estero; gite scolastiche che importino una spesa superiore a €150,00; viaggi di istruzione e/o diporto, vacanze estive e/o invernali fuori dalle ipotesi di cui sub 2, lett. e); g) studi universitari e/o parauniversitari quando seguiti presso una sede universitaria che comporti il soggiorno dello studente fuori casa, in presenza di analogo corso di studi presso una sede universitaria che non lo renda necessario. h) i costi relativi a master di formazione e specializzazione post-universitaria. Resta inteso che le spese relative a scelte già effettuate ed attività in corso non necessitano di nuova concertazione. Modalità della richiesta di rimborso. Ferma restando la possibilità per entrambi i genitori di direttamente sostenere pro quota le spese, il genitore che debba anticiparle è invitato ad inviare con cadenza almeno bimestrale il relativo conto, con i relativi giustificativi, all'altro genitore, che procederà al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta. Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori sono invitati a tempestivamente richiedere e a mettere a disposizione dell'altro genitore documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi alle spese deducibili, così che entrambi possano utilizzarli per la percentuale corrispondente al rispettivo impegno di spesa. Preventivo accordo. Al fine della dimostrazione del preventivo accordo, al genitore che intende sostenere la spesa sarà utile provare, in caso di contestazione, di avere inoltrato all'altro appena possibile la relativa richiesta e l'eventuale documentazione a mezzo raccomandata, fax e-mail o altro mezzo, con indicazione di massima della spesa da sostenere e invito a che l'altro motivi il proprio eventuale dissenso senza ritardo”.
5) L'Assegno Unico per i figli verrà richiesto dai coniugi al 50% ciascuno. Stessa percentuale per ogni detrazione di legge.
6) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti. E di non aver altro reciprocamente a pretendere in ragione del rapporto di coniugio.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 6-6-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
4 Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli e , il Per_1 Per_2 primo maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale degli stessi, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n. 1906/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio a RA (PD) il 29-6- Parte_2
2004, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RA (PD), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo, il 18 luglio 2025
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
5