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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 21/08/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1381/2023
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
26.06.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Marco Canapicchi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Mariantonietta Rizzuti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Riconoscimento di malattia professionale
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “Voglia il Giudice del lavoro adito, previo Parte_1 eventuale ordine all' di esibizione integrale della documentazione relativa CP_1 all'infortunio/malattia professionale, accertata la sussistenza della malattia professionale “meniscopatie bilaterali”, ovvero altra che comporti il corrispondente quadro menomativo denunciato, contratta in ambiente di lavoro ed a causa dell'attività lavorativa svolta, invalidante in misura superiore al minimo indennizzabile, condannare l' a liquidare al ricorrente, previa unificazione con le patologie CP_1 già riconosciute le indennità di legge ovvero la rendita in dipendenza del danno accertato nonché a rimborsare le spese sostenute, con decorrenza di legge. Con condanna, infine, alla refusione di spese ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
Per la parte resistente “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice Monocratico del Lavoro, CP_1 contrariis reiectis, rigettare la domanda del ricorrente;
con vittoria di spese e compensi ed oneri riflessi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25.10.2023, il ricorrente chiedeva di accertare che la malattia professionale “meniscopatie bilaterali”, di cui il risultava Parte_1 affetto, aveva origine dall'attività professionale svolta e conseguentemente domandava di valutare i postumi invalidanti, in aggiunta a quelli già riconosciuti.
2. In particolare, il ricorrente riferiva di avere svolto attività lavorativa di trasportatore e montatore di arredamenti (dal 1996 in qualità di dipendente di imprese di autotrasporti, successivamente in proprio quale socio lavoratore della società . Controparte_2
3. Il ricorrente spiegava che nel corso della giornata lavorativa si occupava del carico e dello scarico degli imballaggi contenenti mobili (da montare o già montati), salendo e scendendo ripetutamente dal piano di carico del mezzo di trasporto, inginocchiandosi per sistemare i colli da trasportare e sollevandoli al momento dello scarico. Il aggiungeva che i colli movimentati pesavano Parte_1 oltre 30 kg, venendo trasportati al piano salendo rampe di scale. Inoltre, egli
Pag. 2 di 5 precisava che, anche durante il montaggio dei mobili, sollecitava continuamente le articolazioni degli arti inferiori.
4. Il ricorrente, pertanto, che aveva visto già riconosciuta una invalidità del 23% (per patologia degenerativa della colonna, patologia degenerativa delle spalle, STC bilaterale ed epicondilite bilaterale), chiedeva il riconoscimento dell'ulteriore malattia (meniscopatie bilaterali) e dell'ulteriore percentuale di invalidità.
5. Il ricorrente precisava che la domanda di riconoscimento della malattia professionale veniva rigettata dall' ritenendo insussistente il nesso CP_1 causale fra la malattia professionale e l'attività lavorativa svolta. Il Parte_1 contestava tale valutazione, rifacendosi alle conclusioni della relazione tecnica depositata del proprio CT (dott.ssa . Persona_1
6. In data 11.10.2024 si costituiva in giudizio la parte resistente, che CP_1 contestava le argomentazioni esposte dal ricorrente e chiedeva il rigetto della domanda proposta.
7. La resistente preliminarmente precisava che al ricorrente era stata riconosciuta una rendita unificata del 21% e non del 23%, come erroneamente indicato nel ricorso. Nel merito della domanda, l'ente previdenziale confermava la valutazione circa l'assenza di nesso eziologico fra l'attività lavorativa svolta dal ricorrente e la malattia accertata, sostenendo che si trattava di patologia comune non riconducibile alle mansioni svolte per anni dal Parte_1
8. In data 12.12.2024 veniva disposta CTU medico-legale. Il dott. depositava Per_2 il suo elaborato peritale in data 16.05.2025.
9. All'udienza del 26.06.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
10. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
11. Nel presente giudizio non è controversa, in quanto non è contestata dalla parte
Pag. 3 di 5 resistente, la sussistenza della malattia professionale (“meniscopatie bilaterali”) lamentata dal ricorrente.
12. È invece contestata dall' la sussistenza del nesso causale con l'attività CP_1 lavorativa svolta. Sul punto, però, il CTU nominato ha dissipato qualsiasi dubbio, affermando, nelle conclusioni del suo elaborato peritale, che: “Sulla base dei quesiti posti dal Giudice (se il ricorrente sia affetto da malattia pro fessionale), in ragione dei riscontri evidenziati ed alla luce delle considerazioni sopra esposte, ritengo che le alterazioni morfo-funzionali a carico delle ginocchia possano essere ricollegabili all'attività professionale ed alle mansioni esercitate dal
Signor nell'arco di tempo lavorativo 1980/2022. Queste Parte_1 ultime avrebbero agito quantomeno con meccanismo concausale con un grado di probabi lità qualificata. A tal fine si fa riferimento: - al DM. 9 aprile 2008 "Nuove tabelle delle malattie professionali nell'indu stria e nell'agricoltura"-79 Malattie da sovraccarico biomeccanico del ginoc chio-Meniscopatia Degenerativa
(Lavorazioni svolte in modo non occasionale con movimenti ripetuti di estensione
o flessione del ginocchio e/o mantenimento di posture incongrue) quindi con presunzione legale di origine;
-in analogia, al cod-281 (Esiti di condropatie, a seconda del grado, non compren sivi del danno derivante dalla limitazione funzionale) di cui al D.L. 38/2000. La patologia ha avuto insorgenza progressiva
e il momento del consolidamento dei postumi in misura indennizzabile può essere fatto risalire alla data della domanda amministrativa. La percentuale di danno, considerata l'entità del danno funzionale rilevato e la bilateralità del quadro clinico è pari al valore numerico di quattro (4 punti percentuali). In relazione ai precedenti riconoscimenti da parte dell' (21 punti percentuali) la CP_1 valutazione complessiva dei postumi attualmente presenti è pari a ventiquattro
(24) punti percentuali”.
13. Pertanto, le valutazioni del C.T.U., pienamente da condividere in quanto non presentano vizi logici e argomentativi, danno piena conferma del legame eziologico fra le mansioni svolte dal e l'insorgenza della malattia Parte_1 professionale di cui si tratta.
Pag. 4 di 5 14. Nel merito della domanda la CTU effettuata, oltre a riconoscere, come già detto, la sussistenza della malattia e il nesso causale con l'attività lavorativa svolta, quantifica nel 4% la percentuale invalidante, che, sommata ai postumi invalidanti già riconosciuti dall' arriva al complessivo 24%, rendendo possibile e CP_1 rilevante l'accertamento richiesto in quanto indennizzabile nel suo complesso.
15. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche. Trattasi di causa dal valore riconducibile allo scaglione da 5.201 a 26.000 euro. .
P.Q.M.
1) accerta e dichiara che è affetto da malattia professionale Parte_1
“meniscopatie bilaterali”;
2) accerta e dichiara che la percentuale invalidante per tale malattia è del 4%, che, sommato ai postumi invalidanti già riconosciuti dall' arriva al CP_1 complessivo 24%;
3) accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla costituzione della rendita per malattia professionale nella misura sopra indicata;
4) condanna l' al pagamento delle relative somme, oltre interessi e CP_1 rivalutazione monetaria dalla data domanda fino al soddisfo;
5) condanna l' resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro CP_1
2.697,00 euro per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dell'avvocato Marco Canapicchi, dichiaratisi antistatario.
Pisa, 21.08.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1381/2023
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
26.06.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Marco Canapicchi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Mariantonietta Rizzuti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Riconoscimento di malattia professionale
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “Voglia il Giudice del lavoro adito, previo Parte_1 eventuale ordine all' di esibizione integrale della documentazione relativa CP_1 all'infortunio/malattia professionale, accertata la sussistenza della malattia professionale “meniscopatie bilaterali”, ovvero altra che comporti il corrispondente quadro menomativo denunciato, contratta in ambiente di lavoro ed a causa dell'attività lavorativa svolta, invalidante in misura superiore al minimo indennizzabile, condannare l' a liquidare al ricorrente, previa unificazione con le patologie CP_1 già riconosciute le indennità di legge ovvero la rendita in dipendenza del danno accertato nonché a rimborsare le spese sostenute, con decorrenza di legge. Con condanna, infine, alla refusione di spese ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
Per la parte resistente “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice Monocratico del Lavoro, CP_1 contrariis reiectis, rigettare la domanda del ricorrente;
con vittoria di spese e compensi ed oneri riflessi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25.10.2023, il ricorrente chiedeva di accertare che la malattia professionale “meniscopatie bilaterali”, di cui il risultava Parte_1 affetto, aveva origine dall'attività professionale svolta e conseguentemente domandava di valutare i postumi invalidanti, in aggiunta a quelli già riconosciuti.
2. In particolare, il ricorrente riferiva di avere svolto attività lavorativa di trasportatore e montatore di arredamenti (dal 1996 in qualità di dipendente di imprese di autotrasporti, successivamente in proprio quale socio lavoratore della società . Controparte_2
3. Il ricorrente spiegava che nel corso della giornata lavorativa si occupava del carico e dello scarico degli imballaggi contenenti mobili (da montare o già montati), salendo e scendendo ripetutamente dal piano di carico del mezzo di trasporto, inginocchiandosi per sistemare i colli da trasportare e sollevandoli al momento dello scarico. Il aggiungeva che i colli movimentati pesavano Parte_1 oltre 30 kg, venendo trasportati al piano salendo rampe di scale. Inoltre, egli
Pag. 2 di 5 precisava che, anche durante il montaggio dei mobili, sollecitava continuamente le articolazioni degli arti inferiori.
4. Il ricorrente, pertanto, che aveva visto già riconosciuta una invalidità del 23% (per patologia degenerativa della colonna, patologia degenerativa delle spalle, STC bilaterale ed epicondilite bilaterale), chiedeva il riconoscimento dell'ulteriore malattia (meniscopatie bilaterali) e dell'ulteriore percentuale di invalidità.
5. Il ricorrente precisava che la domanda di riconoscimento della malattia professionale veniva rigettata dall' ritenendo insussistente il nesso CP_1 causale fra la malattia professionale e l'attività lavorativa svolta. Il Parte_1 contestava tale valutazione, rifacendosi alle conclusioni della relazione tecnica depositata del proprio CT (dott.ssa . Persona_1
6. In data 11.10.2024 si costituiva in giudizio la parte resistente, che CP_1 contestava le argomentazioni esposte dal ricorrente e chiedeva il rigetto della domanda proposta.
7. La resistente preliminarmente precisava che al ricorrente era stata riconosciuta una rendita unificata del 21% e non del 23%, come erroneamente indicato nel ricorso. Nel merito della domanda, l'ente previdenziale confermava la valutazione circa l'assenza di nesso eziologico fra l'attività lavorativa svolta dal ricorrente e la malattia accertata, sostenendo che si trattava di patologia comune non riconducibile alle mansioni svolte per anni dal Parte_1
8. In data 12.12.2024 veniva disposta CTU medico-legale. Il dott. depositava Per_2 il suo elaborato peritale in data 16.05.2025.
9. All'udienza del 26.06.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
10. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
11. Nel presente giudizio non è controversa, in quanto non è contestata dalla parte
Pag. 3 di 5 resistente, la sussistenza della malattia professionale (“meniscopatie bilaterali”) lamentata dal ricorrente.
12. È invece contestata dall' la sussistenza del nesso causale con l'attività CP_1 lavorativa svolta. Sul punto, però, il CTU nominato ha dissipato qualsiasi dubbio, affermando, nelle conclusioni del suo elaborato peritale, che: “Sulla base dei quesiti posti dal Giudice (se il ricorrente sia affetto da malattia pro fessionale), in ragione dei riscontri evidenziati ed alla luce delle considerazioni sopra esposte, ritengo che le alterazioni morfo-funzionali a carico delle ginocchia possano essere ricollegabili all'attività professionale ed alle mansioni esercitate dal
Signor nell'arco di tempo lavorativo 1980/2022. Queste Parte_1 ultime avrebbero agito quantomeno con meccanismo concausale con un grado di probabi lità qualificata. A tal fine si fa riferimento: - al DM. 9 aprile 2008 "Nuove tabelle delle malattie professionali nell'indu stria e nell'agricoltura"-79 Malattie da sovraccarico biomeccanico del ginoc chio-Meniscopatia Degenerativa
(Lavorazioni svolte in modo non occasionale con movimenti ripetuti di estensione
o flessione del ginocchio e/o mantenimento di posture incongrue) quindi con presunzione legale di origine;
-in analogia, al cod-281 (Esiti di condropatie, a seconda del grado, non compren sivi del danno derivante dalla limitazione funzionale) di cui al D.L. 38/2000. La patologia ha avuto insorgenza progressiva
e il momento del consolidamento dei postumi in misura indennizzabile può essere fatto risalire alla data della domanda amministrativa. La percentuale di danno, considerata l'entità del danno funzionale rilevato e la bilateralità del quadro clinico è pari al valore numerico di quattro (4 punti percentuali). In relazione ai precedenti riconoscimenti da parte dell' (21 punti percentuali) la CP_1 valutazione complessiva dei postumi attualmente presenti è pari a ventiquattro
(24) punti percentuali”.
13. Pertanto, le valutazioni del C.T.U., pienamente da condividere in quanto non presentano vizi logici e argomentativi, danno piena conferma del legame eziologico fra le mansioni svolte dal e l'insorgenza della malattia Parte_1 professionale di cui si tratta.
Pag. 4 di 5 14. Nel merito della domanda la CTU effettuata, oltre a riconoscere, come già detto, la sussistenza della malattia e il nesso causale con l'attività lavorativa svolta, quantifica nel 4% la percentuale invalidante, che, sommata ai postumi invalidanti già riconosciuti dall' arriva al complessivo 24%, rendendo possibile e CP_1 rilevante l'accertamento richiesto in quanto indennizzabile nel suo complesso.
15. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche. Trattasi di causa dal valore riconducibile allo scaglione da 5.201 a 26.000 euro. .
P.Q.M.
1) accerta e dichiara che è affetto da malattia professionale Parte_1
“meniscopatie bilaterali”;
2) accerta e dichiara che la percentuale invalidante per tale malattia è del 4%, che, sommato ai postumi invalidanti già riconosciuti dall' arriva al CP_1 complessivo 24%;
3) accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla costituzione della rendita per malattia professionale nella misura sopra indicata;
4) condanna l' al pagamento delle relative somme, oltre interessi e CP_1 rivalutazione monetaria dalla data domanda fino al soddisfo;
5) condanna l' resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro CP_1
2.697,00 euro per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dell'avvocato Marco Canapicchi, dichiaratisi antistatario.
Pisa, 21.08.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
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