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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 06/03/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. 355-1/2024 R.G. P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione III Civile
Delle Procedure Concorsuali ed Individuali
Il Tribunale di Monza, Sezione III Civile, composto dai magistrati
TT.ssa Caterina Giovanetti Presidente
TT.ssa Patrizia Fantin Giudice
TT. Alessandro Longobardi Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 57 e 63 C.C.I.I. introdotto con istanza di omologa degli accordi di ristrutturazione pubblicati presso il registro delle imprese in data 6 dicembre 2024
PROPOSTA DA
(C.F. ), con sede legale in Monza, Via Gramsci 10, con il patrocinio CP_1 P.IVA_1 dell'Avv. Francesca Broussard e dell'Avv. Nello D'Agostino.
*****
Il Tribunale, letti gli atti;
udita la relazione del Giudice relatore delegato all'istruttoria dell'omologa; rilevato che:
• ha chiesto l'omologa degli accordi di ristrutturazione conclusi con i creditori ai CP_1
sensi degli artt. 57 e 63 C.C.I.I. (cfr. docc. 1, 2 e 3);
• sussiste la competenza di questo Tribunale, atteso che il Comune di Monza rientra nel circondario dell'Ufficio ed ivi è situata la sede legale risultante dal registro delle imprese;
• la ricorrente è soggetta alla disciplina di cui agli artt. 57 e ss. C.C.I.I. avendo requisiti dimensionali superiori a quelli indicati dall'art. 2, comma 1, lett. d) C.C.I.I; ed invero, dalla documentazione disponibile in atti, risultano nel solo esercizio 2023 un attivo patrimoniale di € 9.707.628,00 e ricavi lordi per € 3.679.891,00 (cfr. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023
– doc. 12);
• l'inserimento della notizia nel registro delle imprese è avvenuta in data 6 dicembre 2024 e da essa decorre il termine di legge di trenta giorni per proporre eventuali opposizioni;
• nel termine del 7 gennaio 2025 non sono intervenute opposizioni;
• lo stato di crisi della società, che legittima la presentazione e la successiva omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, trova riscontro nell'espresso riconoscimento fatto dalla medesima società istante ed è descritto nel ricorso (cfr. pagg. 3 e 4); in particolare, la crisi di impresa è riconducibile ai seguenti principali fattori: (i) il forte indebitamento maturato nei confronti delle banche e dell'Erario; (ii) la forte perdita di volumi di fatturato dovuta al crescente livello della competitività nel settore di riferimento, ossia quello dell'edilizia; (iii) la difficoltà della società di generare un EBITDA positivo per assenza di fatturato tale da coprire i costi di struttura e generare flussi al servizio del debito, seppur con una dimensione di costi fissi ridimensionata rispetto al passato;
(iv) la necessità di dare corso al rimborso del debito, sia bancario sia erariale, in assenza di flussi generati dalla gestione ordinaria. CP_1
si è, quindi, trovata a fronteggiare una crisi di liquidità che ha dato luogo ad uno squilibrio
[...]
economico e finanziario tale per cui i flussi di cassa rivenienti dalla propria attività di impresa non consentivano di onorare puntualmente le scadenze concordate con i terzi;
• risulta regolarmente depositata tutta la documentazione di cui all'art. 57, nonché dei richiamati artt. 39 e 56 C.C.I.I.; nello specifico, sono stati allegati all'istanza di omologa dell'accordo di ristrutturazione: la situazione finanziaria, patrimoniale ed economica aggiornata (doc. 9), le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA 2021, 2022 e 2023 per gli anni di imposta 2021, 2022 e 2023 (docc. 14, 13 e 15); i bilanci relativi agli esercizi 2021, 2022 e
2023 (doc. 12), l'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione (doc. 16);
• stante la rappresentata impossibilità di sostenere l'esposizione debitoria maturata, la società ha svolto trattative che hanno condotto alla stipula degli accordi di ristrutturazione con
[...]
con Agenzia delle Entrate e con TC SR;
Controparte_2
• in particolare, gli accordi di ristrutturazione in esame consistono:
a) nell'accordo sottoscritto in data 4 dicembre 2024 con Controparte_2
he consentirà ad di ristrutturare interamente il debito per la
[...] CP_1
quota privilegiata con dismissione del proprio patrimonio immobiliare e stralcio integrale della quota chirografaria, con le modalità indicate agli artt.
4.1 e 4.2 dell'accordo (doc. 1); b) nella transazione dei crediti tributari e contributivi ex art. 63 C.C.I.I. sottoscritta in data 7 novembre 2024 (doc. 2) che prevede la regolazione del debito verso l'Erario;
c) nell'accordo con il fornitore TC SR (creditore della somma complessiva di € 79.345,20) sottoscritto in data 21 dicembre 2022 che prevede il pagamento a saldo e stralcio della somma di € 15.869,04 entro 12 mesi dalla definitività del provvedimento di omologa dell'accordo (doc. 3);
• l'esposizione debitoria della società ricorrente è la seguente:
• l'esposizione debitoria nei confronti dei creditori che hanno sottoscritto gli accordi è la seguente:
• dai prospetti si evince che la percentuale dei creditori interessati e aderenti è pari all'88,87%
(quindi, ben oltre il 60% dei crediti richiesto dall'art. 57 C.C.I.I.) dell'intera esposizione debitoria di CP_1
• il piano di risanamento prevede le transazioni con Controparte_2
con Agenzia delle Entrate e con TC SR, la prosecuzione della attività aziendale e il
[...] regolare pagamento dei creditori estranei, in conformità a quanto disposto dall'art. 57, comma 3, C.C.I.I., il mantenimento dei posti di lavoro in essere e l'esecuzione dei contratti preliminari di compravendita sottoscritti;
• il ricorso è corredato dall'attestazione del professionista TT. , designato dal Persona_1
debitore, il quale ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e di essere iscritto all'albo dei TTori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Milano; il professionista ha attestato la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del Piano e ha dichiarato che gli accordi di ristrutturazione e il piano risultano idonei ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei agli accordi di ristrutturazione nel rispetto dei termini di cui all'art. 57, comma 3, C.C.I.I. (cfr. doc. 11 “ATTESTAZIONE EX ART. 57 e art. 63 CCII” e la successiva integrazione “Integrazione Conclusiva”, in particolare da pag.
10 a pag. 11 dell'integrazione: “… alla luce delle analisi condotte in totale libertà ed indipendenza con la firma della presente si rilascia pertanto integrazione alla attestazione da parte dello scrivente in ordine: - alla veridicità dei dati aziendali in quanto le scritture contabili , su cui è stata svolta attività di verifica, presentano un adeguato livello di CP_1
correttezza e sono utilizzabili per la verifica della fattibilità del piano. Il giudizio sulla veridicità dei dati aziendali viene formulato anche sulla base dell'opera di integrazione dei dati risultanti dalla contabilità aziendale, che ha portato ad acquisire un parere favorevole in merito alla veridicità dei dati aziendali riferibili alla data di riferimento, così come quelli relativi all'aggiornamento della Situazione Patrimoniale alla data del 30 Settembre 2024 sui quali si è concentrato il lavoro ai fini del rilascio del presente documento e, quindi, si
ESPRIME - giudizio di sostanziale veridicità ai fini del piano;
- alla fattibilità del piano: in quanto la proposta da presentare ai creditori ed il relativo piano 1) vista la documentazione messa a disposizione del sottoscritto;
2) valutato il contenuto del piano, anche sulla base delle scritture contabili esaminate per esprimere il giudizio di veridicità; 3) esaminata la fattibilità sotto l'aspetto economico e finanziario;
4) visti i risultati dell'analisi di sensitività; 5) valutata la convenienza per ed Amministrazione Finanziaria della proposta, ai sensi dell'art. CP_3
63 CCII, contenuta nel piano, rispetto all'alternativa liquidatoria;
6) tenuto conto degli aggiornamenti dei valori alla data del 30 settembre 2024 e così della attendibilità delle valutazioni e delle assumptions a fondamento della originaria versione del Piano riferibile a dicembre 2023; può risultare fattibile, nei tempi e alle condizioni indicate nel piano medesimo. Conclusivamente, l'Accordo ed il relativo Piano così come predisposti e integrati
e rappresentati all' prima ed ulteriormente assestati e rappresentati ora agli Controparte_4
altri creditori sociali sono ritenuti dal sottoscritto Professionista attendibili, sostenibili e coerenti in quanto rappresentano nel loro complesso la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'istante e si fondano su ipotesi realistiche, prevedendo risultati ragionevolmente conseguibili come in parte già dimostrato nello sviluppo di questi ultimi nove mesi trascorsi e pertanto idonei ed adeguati ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui al comma 3 dell'Art. 57 CCII ovvero: entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;
entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'attesa omologazione. Essendo previsto dal Piano una proposta di trattamento anche del debito riferito a tributi ed ai relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori, per alcuni dei quali si propone un pagamento parziale e/o anche solo dilazionato, lo scrivente conferma la propria espressione a supporto della proposta così come integrata e che risulta migliorativa in quanto non deteriore rispetto ai tempi di pagamento e, anzi, certamente migliorativa rispetto alla percentuale di soddisfazione altrimenti realizzabile in caso di liquidazione degli stessi per mezzo di una Liquidazione Giudiziale ex art. 121 e ss. CCII. Quanto al trattamento di altri creditori estranei all'ADR ed in particolare AI e Credit RI si attesta che - i mutui in corso risultano regolarmente onorati e che il Piano risulta compatibile con
l'esatto adempimento delle rate a scadere secondo normale piano di ammortamento;
per quanto attiene invece al debito Vs lo stesso non è stato incluso nella trattazione della CP_3
transazione fiscale conclusa con in quanto già oggetto di Rottamazione quater. Si CP_5
precisa, sul punto, che le rate della rottamazione cui la Società ha aderito risultano ad oggi regolarmente onorate ed i flussi del Piano tengono conto degli impegni attesi nei confronti di per i quali si attesta sussistere la provvista necessaria al regolare adempimento alle CP_6 scadenze previste secondo normale dilazione a suo tempo concessa”);
• come già precisato, alla scadenza del termine di trenta giorni dalla pubblicazione degli accordi presso il registro delle imprese non risultano presentate opposizioni agli accordi;
• poiché nella procedura prevista dall'art. 57, comma 3 C.C.I.I. i creditori estranei sono saldati integralmente non subendo alcuna compressione del loro diritto se non per i centoventi giorni di dilazione previsti dalla legge, la funzione di presidio del giudizio di omologazione serve ad accertare, oltre la regolarità formale ed alla legittimità dell'accordo, anche che quest'ultimo sia sostenuto da un piano congruo e logico, efficace ed adeguato, condizione che nella specie facendo riferimento alla relazione resa ai sensi dell'art. 57, comma 4 C.C.I.I. pare sussistere;
• in base a quanto sopra richiamato ed a quanto sul punto espressamente attestato dal professionista incaricato (il quale ha confermato il proprio giudizio circa la capacità dell'impresa di generare flussi finanziari sufficienti per il pagamento dei creditori non aderenti da effettuarsi nei termini di cui all'art. 57, comma 3, C.C.I.I.), il piano appare idoneo ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel termine di legge;
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 57 e 63 C.C.I.I.;
OMOLOGA gli accordi di ristrutturazione dei debiti di (C.F. ), con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Monza, Via Gramsci 10, pubblicati in data 6 dicembre 2024 nel registro delle imprese.
Si comunichi a cura della Cancelleria alla ricorrente ed al Pubblico Ministero.
Si comunichi al registro delle imprese.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
TT. Alessandro Longobardi TT.ssa Caterina Giovanetti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione III Civile
Delle Procedure Concorsuali ed Individuali
Il Tribunale di Monza, Sezione III Civile, composto dai magistrati
TT.ssa Caterina Giovanetti Presidente
TT.ssa Patrizia Fantin Giudice
TT. Alessandro Longobardi Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 57 e 63 C.C.I.I. introdotto con istanza di omologa degli accordi di ristrutturazione pubblicati presso il registro delle imprese in data 6 dicembre 2024
PROPOSTA DA
(C.F. ), con sede legale in Monza, Via Gramsci 10, con il patrocinio CP_1 P.IVA_1 dell'Avv. Francesca Broussard e dell'Avv. Nello D'Agostino.
*****
Il Tribunale, letti gli atti;
udita la relazione del Giudice relatore delegato all'istruttoria dell'omologa; rilevato che:
• ha chiesto l'omologa degli accordi di ristrutturazione conclusi con i creditori ai CP_1
sensi degli artt. 57 e 63 C.C.I.I. (cfr. docc. 1, 2 e 3);
• sussiste la competenza di questo Tribunale, atteso che il Comune di Monza rientra nel circondario dell'Ufficio ed ivi è situata la sede legale risultante dal registro delle imprese;
• la ricorrente è soggetta alla disciplina di cui agli artt. 57 e ss. C.C.I.I. avendo requisiti dimensionali superiori a quelli indicati dall'art. 2, comma 1, lett. d) C.C.I.I; ed invero, dalla documentazione disponibile in atti, risultano nel solo esercizio 2023 un attivo patrimoniale di € 9.707.628,00 e ricavi lordi per € 3.679.891,00 (cfr. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023
– doc. 12);
• l'inserimento della notizia nel registro delle imprese è avvenuta in data 6 dicembre 2024 e da essa decorre il termine di legge di trenta giorni per proporre eventuali opposizioni;
• nel termine del 7 gennaio 2025 non sono intervenute opposizioni;
• lo stato di crisi della società, che legittima la presentazione e la successiva omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, trova riscontro nell'espresso riconoscimento fatto dalla medesima società istante ed è descritto nel ricorso (cfr. pagg. 3 e 4); in particolare, la crisi di impresa è riconducibile ai seguenti principali fattori: (i) il forte indebitamento maturato nei confronti delle banche e dell'Erario; (ii) la forte perdita di volumi di fatturato dovuta al crescente livello della competitività nel settore di riferimento, ossia quello dell'edilizia; (iii) la difficoltà della società di generare un EBITDA positivo per assenza di fatturato tale da coprire i costi di struttura e generare flussi al servizio del debito, seppur con una dimensione di costi fissi ridimensionata rispetto al passato;
(iv) la necessità di dare corso al rimborso del debito, sia bancario sia erariale, in assenza di flussi generati dalla gestione ordinaria. CP_1
si è, quindi, trovata a fronteggiare una crisi di liquidità che ha dato luogo ad uno squilibrio
[...]
economico e finanziario tale per cui i flussi di cassa rivenienti dalla propria attività di impresa non consentivano di onorare puntualmente le scadenze concordate con i terzi;
• risulta regolarmente depositata tutta la documentazione di cui all'art. 57, nonché dei richiamati artt. 39 e 56 C.C.I.I.; nello specifico, sono stati allegati all'istanza di omologa dell'accordo di ristrutturazione: la situazione finanziaria, patrimoniale ed economica aggiornata (doc. 9), le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA 2021, 2022 e 2023 per gli anni di imposta 2021, 2022 e 2023 (docc. 14, 13 e 15); i bilanci relativi agli esercizi 2021, 2022 e
2023 (doc. 12), l'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione (doc. 16);
• stante la rappresentata impossibilità di sostenere l'esposizione debitoria maturata, la società ha svolto trattative che hanno condotto alla stipula degli accordi di ristrutturazione con
[...]
con Agenzia delle Entrate e con TC SR;
Controparte_2
• in particolare, gli accordi di ristrutturazione in esame consistono:
a) nell'accordo sottoscritto in data 4 dicembre 2024 con Controparte_2
he consentirà ad di ristrutturare interamente il debito per la
[...] CP_1
quota privilegiata con dismissione del proprio patrimonio immobiliare e stralcio integrale della quota chirografaria, con le modalità indicate agli artt.
4.1 e 4.2 dell'accordo (doc. 1); b) nella transazione dei crediti tributari e contributivi ex art. 63 C.C.I.I. sottoscritta in data 7 novembre 2024 (doc. 2) che prevede la regolazione del debito verso l'Erario;
c) nell'accordo con il fornitore TC SR (creditore della somma complessiva di € 79.345,20) sottoscritto in data 21 dicembre 2022 che prevede il pagamento a saldo e stralcio della somma di € 15.869,04 entro 12 mesi dalla definitività del provvedimento di omologa dell'accordo (doc. 3);
• l'esposizione debitoria della società ricorrente è la seguente:
• l'esposizione debitoria nei confronti dei creditori che hanno sottoscritto gli accordi è la seguente:
• dai prospetti si evince che la percentuale dei creditori interessati e aderenti è pari all'88,87%
(quindi, ben oltre il 60% dei crediti richiesto dall'art. 57 C.C.I.I.) dell'intera esposizione debitoria di CP_1
• il piano di risanamento prevede le transazioni con Controparte_2
con Agenzia delle Entrate e con TC SR, la prosecuzione della attività aziendale e il
[...] regolare pagamento dei creditori estranei, in conformità a quanto disposto dall'art. 57, comma 3, C.C.I.I., il mantenimento dei posti di lavoro in essere e l'esecuzione dei contratti preliminari di compravendita sottoscritti;
• il ricorso è corredato dall'attestazione del professionista TT. , designato dal Persona_1
debitore, il quale ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e di essere iscritto all'albo dei TTori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Milano; il professionista ha attestato la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del Piano e ha dichiarato che gli accordi di ristrutturazione e il piano risultano idonei ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei agli accordi di ristrutturazione nel rispetto dei termini di cui all'art. 57, comma 3, C.C.I.I. (cfr. doc. 11 “ATTESTAZIONE EX ART. 57 e art. 63 CCII” e la successiva integrazione “Integrazione Conclusiva”, in particolare da pag.
10 a pag. 11 dell'integrazione: “… alla luce delle analisi condotte in totale libertà ed indipendenza con la firma della presente si rilascia pertanto integrazione alla attestazione da parte dello scrivente in ordine: - alla veridicità dei dati aziendali in quanto le scritture contabili , su cui è stata svolta attività di verifica, presentano un adeguato livello di CP_1
correttezza e sono utilizzabili per la verifica della fattibilità del piano. Il giudizio sulla veridicità dei dati aziendali viene formulato anche sulla base dell'opera di integrazione dei dati risultanti dalla contabilità aziendale, che ha portato ad acquisire un parere favorevole in merito alla veridicità dei dati aziendali riferibili alla data di riferimento, così come quelli relativi all'aggiornamento della Situazione Patrimoniale alla data del 30 Settembre 2024 sui quali si è concentrato il lavoro ai fini del rilascio del presente documento e, quindi, si
ESPRIME - giudizio di sostanziale veridicità ai fini del piano;
- alla fattibilità del piano: in quanto la proposta da presentare ai creditori ed il relativo piano 1) vista la documentazione messa a disposizione del sottoscritto;
2) valutato il contenuto del piano, anche sulla base delle scritture contabili esaminate per esprimere il giudizio di veridicità; 3) esaminata la fattibilità sotto l'aspetto economico e finanziario;
4) visti i risultati dell'analisi di sensitività; 5) valutata la convenienza per ed Amministrazione Finanziaria della proposta, ai sensi dell'art. CP_3
63 CCII, contenuta nel piano, rispetto all'alternativa liquidatoria;
6) tenuto conto degli aggiornamenti dei valori alla data del 30 settembre 2024 e così della attendibilità delle valutazioni e delle assumptions a fondamento della originaria versione del Piano riferibile a dicembre 2023; può risultare fattibile, nei tempi e alle condizioni indicate nel piano medesimo. Conclusivamente, l'Accordo ed il relativo Piano così come predisposti e integrati
e rappresentati all' prima ed ulteriormente assestati e rappresentati ora agli Controparte_4
altri creditori sociali sono ritenuti dal sottoscritto Professionista attendibili, sostenibili e coerenti in quanto rappresentano nel loro complesso la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'istante e si fondano su ipotesi realistiche, prevedendo risultati ragionevolmente conseguibili come in parte già dimostrato nello sviluppo di questi ultimi nove mesi trascorsi e pertanto idonei ed adeguati ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui al comma 3 dell'Art. 57 CCII ovvero: entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;
entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'attesa omologazione. Essendo previsto dal Piano una proposta di trattamento anche del debito riferito a tributi ed ai relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori, per alcuni dei quali si propone un pagamento parziale e/o anche solo dilazionato, lo scrivente conferma la propria espressione a supporto della proposta così come integrata e che risulta migliorativa in quanto non deteriore rispetto ai tempi di pagamento e, anzi, certamente migliorativa rispetto alla percentuale di soddisfazione altrimenti realizzabile in caso di liquidazione degli stessi per mezzo di una Liquidazione Giudiziale ex art. 121 e ss. CCII. Quanto al trattamento di altri creditori estranei all'ADR ed in particolare AI e Credit RI si attesta che - i mutui in corso risultano regolarmente onorati e che il Piano risulta compatibile con
l'esatto adempimento delle rate a scadere secondo normale piano di ammortamento;
per quanto attiene invece al debito Vs lo stesso non è stato incluso nella trattazione della CP_3
transazione fiscale conclusa con in quanto già oggetto di Rottamazione quater. Si CP_5
precisa, sul punto, che le rate della rottamazione cui la Società ha aderito risultano ad oggi regolarmente onorate ed i flussi del Piano tengono conto degli impegni attesi nei confronti di per i quali si attesta sussistere la provvista necessaria al regolare adempimento alle CP_6 scadenze previste secondo normale dilazione a suo tempo concessa”);
• come già precisato, alla scadenza del termine di trenta giorni dalla pubblicazione degli accordi presso il registro delle imprese non risultano presentate opposizioni agli accordi;
• poiché nella procedura prevista dall'art. 57, comma 3 C.C.I.I. i creditori estranei sono saldati integralmente non subendo alcuna compressione del loro diritto se non per i centoventi giorni di dilazione previsti dalla legge, la funzione di presidio del giudizio di omologazione serve ad accertare, oltre la regolarità formale ed alla legittimità dell'accordo, anche che quest'ultimo sia sostenuto da un piano congruo e logico, efficace ed adeguato, condizione che nella specie facendo riferimento alla relazione resa ai sensi dell'art. 57, comma 4 C.C.I.I. pare sussistere;
• in base a quanto sopra richiamato ed a quanto sul punto espressamente attestato dal professionista incaricato (il quale ha confermato il proprio giudizio circa la capacità dell'impresa di generare flussi finanziari sufficienti per il pagamento dei creditori non aderenti da effettuarsi nei termini di cui all'art. 57, comma 3, C.C.I.I.), il piano appare idoneo ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel termine di legge;
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 57 e 63 C.C.I.I.;
OMOLOGA gli accordi di ristrutturazione dei debiti di (C.F. ), con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Monza, Via Gramsci 10, pubblicati in data 6 dicembre 2024 nel registro delle imprese.
Si comunichi a cura della Cancelleria alla ricorrente ed al Pubblico Ministero.
Si comunichi al registro delle imprese.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
TT. Alessandro Longobardi TT.ssa Caterina Giovanetti