Sentenza 2 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00098/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00427/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 427 del 2025, proposto da
ST MO, rappresentato e difeso dagli Avvocati Fabrizio Ferri, Ornela Zykollari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Reggio Emilia, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Alessandro Merlo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento di non superamento da parte del ricorrente della prova scritta relativa all’esame per il conseguimento dell’idoneità professionale per gestore dell'attività di trasporto su strada di merci per conto terzi nel settore dei trasporti nazionali e internazionali, conosciuto in data 22/05/2025 quando il risultato è pubblicato nell’apposito sito della Provincia di Reggio Emilia;
- del bando pubblicato in data 10/01/2025 indetto dalla Provincia di Reggio Emilia – Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio per il conseguimento dell’idoneità professionale a gestore dell’attività di trasportatore su strada di merci per conto di terzi nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali;
- del verbale n. 35/2025 della Commissione giudicatrice e dei relativi allegati;
- del decreto dirigenziale n. 79 datato 08/07/2013;
- di ogni altro atto connesso, consequenziale o comunque collegato, anche ove allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Reggio Emilia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa TE RT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con determinazione del Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio della Provincia di Reggio Emilia n. 4 del 10 gennaio 2025 è stato approvato il Bando pubblico per il conseguimento dell'abilitazione professionale per l'attività di gestore dei trasporti su strada di merci e di viaggiatori in ambito nazionale ed internazionale.
Ai sensi dell’art. 6 del Bando, l’esame per il conseguimento dell’idoneità consiste in due distinte prove scritte, la prima prova articolata in 60 quesiti con risposta multipla che si intende superata con un punteggio minimo di 30 punti, la seconda prova consistente in un’esercitazione su un caso pratico che si intende superata con un punteggio minimo di 16 punti, con la precisazione che “ L’esame per il conseguimento dell'idoneità professionale è superato se la somma dei punteggi delle due prove è di almeno 60 punti ”.
Il sig. ST MO ha partecipato all’esame in questione, superando la prima prova con il punteggio pari a 35 e la seconda prova con il punteggio pari a 23, ma non conseguendo l’idoneità professionale in quanto la somma dei punteggi riportati è risultata inferiore ai 60 punti previsti dall’art. 6 del Bando.
Con ricorso proposto come in rito, quindi, egli ha impugnato, con richiesta di sospensiva, i) l’esito dell’esame per il conseguimento dell’idoneità professionale a gestore dell'attività di trasporto su strada di merci per conto terzi nel settore dei trasporti nazionali e internazionali, pubblicato sul sito web della Provincia di Reggio Emilia, ove egli è risultato “non idoneo”, ii) il relativo Bando pubblico approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio della Provincia di Reggio Emilia n. 4 del 10 gennaio 2025, iii) il verbale della Commissione giudicatrice n. 35/2025 con i relativi allegati, iiii) il decreto dirigenziale n. 79 datato 8 luglio 2013 ( rectius il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 8 luglio 2013 n. 79, recante “ Attuazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) 1071/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, e dell'articolo 8, commi 8 e 9, del decreto del Capo Dipartimento per i trasporti 25 novembre 2011, concernente le prove d'esame per il conseguimento del titolo per l'esercizio dell’attività di autotrasporto ”).
Si è costituita in giudizio la Provincia di Reggio Emilia, eccependo in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso, per omessa notifica del gravame al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti presso l’Avvocatura dello Stato, a fronte dell’intervenuta impugnazione in via principale del decreto dirigenziale n. 79/2013; nel merito ha richiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.
Con ordinanza n. 130 del 4 settembre 2025, questo Tribunale ha ritenuto le esigenze di parte ricorrente adeguatamente tutelabili con la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., fissandone la discussione alla pubblica udienza del giorno 11 febbraio 2026.
Alla pubblica udienza del giorno 11 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
In limine litis , deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa notifica dello stesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, risultando invece corretta detta eccezione ove riferita al solo secondo motivo di ricorso, per come si illustrerà nel prosieguo.
Il ricorso è affidato ad un primo motivo, recante “ Sulla violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione (artt. 3 e 97 Cost., artt. 1 e 3 L. 241/1990) e difetto di motivazione ”, con cui parte ricorrente lamenta che la Commissione giudicatrice non ha provveduto ad approvare la griglia di valutazione delle prove scritte, limitandosi ad attribuire il voto numerico. Deduce, quindi, il difetto di motivazione della non idoneità all’esame, non potendo ritenersi intellegibile il giudizio formulato in mancanza della predeterminazione dei criteri di valutazione sulla scorta dei quali parametrare il voto numerico.
Il motivo è fondato.
Dalla documentazione agli atti del giudizio non risulta che la Commissione giudicatrice abbia provveduto alla predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove e alla relativa parametrazione della votazione numerica, né alcun riferimento ai criteri di valutazione sulla base dei quali conferire il punteggio numerico risulta contenuto nel Bando pubblico.
Per consolidata giurisprudenza, nell’ambito delle procedure selettive o concorsuali il voto numerico costituisce una modalità sufficiente di espressione della valutazione di una prova e, in mancanza di una disposizione contraria, esprime e sintetizza l’apprezzamento tecnico compiuto dalla commissione esaminatrice recando in sé la motivazione senza bisogno di ulteriori spiegazioni, a condizione però che la commissione stessa abbia preventivamente fissato i criteri di massima della valutazione che sovrintendono all’assegnazione del voto, in modo tale da consentire a posteriori l’omogeneità delle valutazioni effettuate e la gradualità dei giudizi espressi mediante l’indicazione della cifra numerica, e ciò per la ragione che, ove i criteri di massima siano stati predeterminati in modo analitico, il candidato dispone di un adeguato parametro di riscontro del voto numerico, tale da consentirgli di comprendere, in modo esaustivo, le valutazioni riferite alla propria prova, sì che detti criteri assolvono una precisa funzione di trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa, rappresentando un adeguato canone di esplicazione e verifica della coerenza delle scelte operate dalla commissione, tradottesi nell’assegnazione del voto numerico o nella mera valutazione di inidoneità, che consente al candidato di comprendere appieno i motivi e al giudice di ricostruire l’ iter logico che ha condotto la commissione ad attribuire quel voto (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 ottobre 2025, n. 8036). Quindi, la motivazione tramite punteggio numerico o giudizio sintetico è ammissibile in presenza di criteri di valutazione predeterminati e sufficientemente specifici, che consentano di ricostruire ab externo il fondamento di tale giudizio, a condizione che ogni voto, aggettivo o giudizio sia giustificato attraverso la descrizione dettagliata del livello di prova o titolo valutato, specificando per ogni criterio la scala di valutazione: a) tramite l'assegnazione di un punteggio (o di un giudizio sintetico come "ottimo", "buono", "molto buono", "discreto", etc.) con riferimento a criteri e indicatori precisi che chiariscano a quale livello corrisponda il voto o il giudizio assegnato; b) oppure attraverso la spiegazione retrospettiva di un giudizio che motivi, per ciascun criterio, le ragioni dietro al voto o al giudizio sintetico assegnato (cfr. T.A.R. Umbria 26 maggio 2025, n. 518, che richiama T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, 4 settembre 2024, n. 385; T.A.R. Toscana, sez. II , 10 ottobre 2024, n. 1148; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, 09 luglio 2024, n. 2176; T.A.R. Marche, sez. I, 02 agosto 2021, n. 636; T.A.R. Piemonte, sez. I, 21 gennaio 2021, n. 69, T.A.R. Umbria, 20 marzo 2025, n. 320).
Orbene, siffatto vizio risulta sussistere nel caso di specie, ove è mancata la necessaria predeterminazione da parte della lex specialis e della Commissione giudicatrice dei parametri in base ai quali graduare l’attribuzione della votazione numerica, con ciò risultando non sorretta da adeguata e intellegibile motivazione l’attribuzione del voto numerico.
Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “ Sull'illegittimità dei punteggi per l’attribuzione della idoneità. Eccesso di potere per manifesta contraddittorietà, irragionevolezza e illogicità. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 8, commi 8 e 9, del Decreto del Capo Dipartimento per i trasporti 25 novembre 2011 n. 291 ”, il ricorrente contesta la previsione di cui all’art. 6 del Bando laddove, pur prevedendo la sufficienza della prima prova con un punteggio minimo di 30 punti e della seconda prova con un punteggio minimo di 16 punti, richiede per il superamento dell’esame di idoneità professionale il punteggio complessivo pari a 60 punti, prevedendo che “ L’esame per il conseguimento dell'idoneità professionale è superato se la somma dei punteggi delle due prove è di almeno 60 punti ”.
La Provincia di Reggio Emilia ha eccepito l’inammissibilità del motivo di impugnazione, in ragione della mancata notifica del ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, risultando la previsione del Bando di concorso replicare fedelmente quella di cui all’art. 6, comma 2, del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 8 luglio 2013 n. 79 (recante disposizioni di “ Attuazione dell’articolo 8 del regolamento (CE) 1071/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, e dell’articolo 8, commi 8 e 9, del decreto del Capo Dipartimento per i trasporti 25 novembre 2011, concernente le prove d’esame per il conseguimento del titolo per l’esercizio dell’attività di autotrasporto ”).
A giudizio del Collegio, l’eccezione sollevata dalla difesa provinciale è fondata.
L’art. 6 del bando di concorso, nel prevedere che “ L’esame per il conseguimento dell'idoneità professionale è superato se la somma dei punteggi delle due prove è di almeno 60 punti ”, recepisce integralmente la previsione di cui all’art. 6, comma 2, del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 79/2013, secondo cui “ La prova di esame si considera superata qualora il candidato ottenga almeno sessanta punti, sempre che siano soddisfatte le seguenti condizioni minime: si siano ottenuti almeno trenta punti nelle risposte ai quesiti e almeno sedici punti nell'esercitazione su un caso pratico ”.
Non risultando il ricorso notificato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il motivo di ricorso è pertanto inammissibile. Quando, infatti, si mira all’annullamento di un atto applicativo asseritamente viziato da invalidità derivata, occorre impugnare - secondo le modalità di legge - anche l’atto presupposto che si assume illegittimo, giacché non è consentita al giudice amministrativo la disapplicazione incidenter tantum di un atto non avente natura normativa.
Né è possibile, come vorrebbe parte ricorrente, disporre l’integrazione del contraddittorio, dal momento che, ai sensi dell’art. 49 cod. proc. amm., l’integrazione del contraddittorio può essere disposta solo nei confronti dei controinteressati e non anche delle Amministrazioni non evocate in giudizio mediante notifica del ricorso.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso è in parte inammissibile, con riferimento all’impugnazione del Bando pubblico e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 79/2013 (nella parte in cui, pur prevedendo la sufficienza della prima prova con un punteggio minimo di 30 punti e della seconda prova con un punteggio minimo di 16 punti, richiedono per il superamento dell’esame di idoneità professionale il punteggio complessivo pari a 60 punti), e in parte è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento dell’esito dell’esame per il conseguimento dell’idoneità professionale per gestore dell'attività di trasporto su strada di merci per conto terzi nel settore dei trasporti nazionali e internazionali e del verbale della Commissione giudicatrice (nella parte in cui il ricorrente è risultato “non idoneo”). Alla luce di ciò si condanna la Provincia di Reggio Emilia a procedere alla nomina di una Commissione giudicatrice in nuova composizione che, previa predeterminazione di idonei criteri valutativi, sottoponga nuovamente il ricorrente alle prove d’esame in conformità all’art. 6 del Bando pubblico.
La peculiarità delle questioni trattate e l’esito della controversia consentono la compensazione delle spese di lite, con obbligo della Provincia di Reggio Emilia di rifondere al ricorrente il contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
- lo dichiara in parte inammissibile, nei termini di cui in motivazione;
- lo accoglie in parte e, per l’effetto, annulla i provvedimenti indicati in parte motiva, con conseguente condanna della Provincia di Reggio Emilia a procedere alla nomina di una Commissione giudicatrice in nuova composizione che, previa predeterminazione di idonei criteri valutativi, sottoponga nuovamente il ricorrente alle prove d’esame in conformità all’art. 6 del Bando pubblico;
- compensa le spese di lite, salvo l’obbligo della Provincia di Reggio Emilia di rifondere al ricorrente il contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Italo CA, Presidente
TE RT, Referendario, Estensore
Paola Pozzani, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TE RT | Italo CA |
IL SEGRETARIO