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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 13/02/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA SICILIA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, composto da:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Giudice delegato
3) Ing. Maurizio Onofrio Sciortino Giudice tecnico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1103/2022 R.G. di questo Tribunale Regionale delle Acque
Pubbliche, vertente
TRA
, con sede in Parte_1
Partanna, via Palermo n°76/b, P.IVA , in persona del socio amministratore P.IVA_1
nato a [...], il [...], cf. , CP_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Grazia Cannata, giusto mandato in atti;
ricorrente
CONTRO
Controparte_2
(c.f. , rappresentata e
[...] P.IVA_2
difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato;
resistente
E NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] il [...], cf. Controparte_3
, assistito e difeso dall'Avv. Maria Grazia Cannata;
C.F._2
terzo chiamato
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 24 maggio 2022 la società Parte_1
in persona del socio amministratore premettendo di
[...] CP_1
avere la proprietà o la detenzione qualificata di alcuni appezzamenti di terreno, estesi complessivamente Ha 15.54.22, ubicati nel territorio del Comune di Partanna (TP),
meglio identificati nel prosieguo, coltivati a vigneto e a oliveto, rappresentava che, in occasione delle piogge cadute nelle giornate tra l'8 e 11 novembre 2021, tali fondi erano stati interessati dalla esondazione del confinante fiume , le cui acque avevano Pt_2
interamente sommerso le colture praticate, arrecando ingenti danni, descritti nella perizia di parte versata in atti. Chiedeva, pertanto, la condanna della Autorità di Bacino del
Distretto Idrografico della Sicilia - dipartimento della Presidenza della Regione Sicilia –
ai sensi dell'art.2051 c.c., quale ente responsabile della gestione del prefato corso d'acqua, al relativo risarcimento, nell'ammontare quantificato in € 304.535,91, o nella 3
diversa misura da accertarsi in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
Con comparsa depositata in data 18 luglio 2022 si costituiva in giudizio l'Autorità di
Bacino del presso la Presidenza della Regione Sicilia Controparte_2
(nel prosieguo indicata semplicemente Autorità di Bacino), che contestava la propria responsabilità per i danni lamentati, adducendo il carattere eccezionale dell'evento meteorico che li aveva determinati, il c.d. “ciclone ”, in relazione ai cui effetti Pt_3
devastanti era stato infatti dichiarato lo stato di calamità naturale, invocando, piuttosto,
quella dei proprietari frontisti, di cui lamentava la condotta omissiva, per mancata effettuazione degli interventi manutentivi posti dalla legge a loro carico, e quella commissiva, per avere impiantato coltivazioni nella fascia di pertinenza fluviale;
invocava l'applicazione anche del disposto degli 915, 916 e 917 c.c. e rimarcava la inclusione dei fondi della società ricorrente nelle aree ad alta pericolosità idraulica censite nel vigente Piano per l'Assetto Idrologico (P.A.I.), come tali, soggette alle limitazioni nell'uso e nella risarcibilità dei danni indicate nelle correlate Norme di Attuazione;
in subordine, chiedeva la riduzione del risarcimento deducendo un concorso di colpa della ricorrente, in applicazione delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art 1127 c.c..
In ottemperanza alla chiamata disposta su ordine del giudice, con comparsa depositata in data 25 novembre 2023 si costituiva, con l'assistenza del medesimo difensore della ricorrente, , nella qualità di proprietario di alcuni dei fondi oggetto di Controparte_3
causa, il quale, aderendo alle premesse del ricorso introduttivo, chiedeva che la condanna al risarcimento della Autorità di Bacino venisse pronunciata congiuntamente in favore proprio e della società ricorrente. 4
Con provvedimento dell'8 gennaio 2023 il Tribunale disponeva l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, conferendo apposito incarico all'Ing. e al Per_1
Pers Dott. Per_3
Dopo il deposito dell'elaborato peritale la causa, trattata in modalità scritta, è stata posta in decisione con ordinanza acquisita dalla cancellaria in data 6.11.2024.
***
La società ricorrente evoca, quale fattore causale del danno, l'esondazione del Fiume
Belice, avutasi in occasione degli eventi meteorici verificatisi nelle giornate tra l'8 e l'11
novembre 2021, addebitandola allo stato di abbandono, foriero di una condizione di insufficienza idraulica, nel quale versava il tratto del corso d'acqua limitrofo ai terreni da essa coltivati, mantenuto colpevolmente dalla P.A. malgrado già nel novembre 2018 si fosse verificato un analogo evento che la aveva già costretta a promuovere azione risarcitoria innanzi a questo Tribunale.
Tale ricostruzione eziologica ha trovato sostanziale conferma nei risultati delle indagini peritali.
Gli esperti hanno premesso che il fondo della società ricorrente è costituito da quattro distinti appezzamenti situati nel territorio del Comune di Partanna (TP), tra le località
Frassino e Ponticello, lambiti in destra idraulica dal fiume e ricadenti in un aerale Pt_2
vallivo a giacitura sub pianeggiante, contornato da rilievi collinari. Dal punto di vista catastale, il primo appezzamento è composto dalle particelle 116 e 201 del foglio 73; il secondo dalla particella 1 del medesimo foglio (particella che, pur non essendo espressamente menzionata nel ricorso introduttivo, è proprio quella coltivata ad oliveto e fa da “raccordo” tra il primo appezzamento e gli altri due); il terzo dalle particelle 5
144,151,149,150,169,152 sempre del foglio 73; il quarto ricade nel foglio 87, particelle
1,2,3,5,6,8,10; il tutto con estensione catastale complessiva di Ha 15.54.22 per come indicato in ricorso. La superficie complessivamente danneggiata, all'esito degli accertamenti di cui ora si dirà, è stata però circoscritta a circa Ha 10,945, anche al netto delle aree illegittimamente coltivate su terreno demaniale e/o sulla fascia di pertinenza fluviale.
I c.t.u. hanno altresì evidenziato che il tratto del fiume confinante con i terreni in Pt_2
questione presenta un andamento meandriforme, con sponde poco elevate. All'atto del sopralluogo veniva riscontrata la presenza in alveo di fitta vegetazione infestante ed un profondo processo di interrimento che aveva consentito il formarsi all'interno dell'alveo di affioramenti di terreno e di un isolotto, così riducendo la capacità di deflusso ed aumentando i moti vorticosi della corrente idrica (pag.24-24 della c.t.u.).
Al fine di accertare l'eventuale carattere eccezionale dell'evento piovoso, i consulenti hanno raccolto i dati registrati dalle stazioni pluviografiche di Roccamena, Santa
Margerita Belice, a Ponte Belice e le serie storiche delle stazioni di Roccamena e Pt_2
Santa Margherita Belice e, all'esito della attività di elaborazione, hanno accertato un
“tempo di ritorno” non superiore a 20 anni.
Dopo aver preventivamente circoscritto il bacino idrografico oggetto di studio e proceduto, quindi, con riferimento alle stazioni pluviometriche poc'anzi menzionate, al tracciamento dei topoieti, i periti hanno effettato le simulazioni idrauliche, giungendo a confermare il lamentato allagamento, documentato anche dai rilievi fotografici prodotti dalla parte ricorrente (pag. 21 c.t.u.) e dai segni del passaggio delle acque ancora presenti all'atto del sopralluogo (v. pag.21 e 27 della c.t.u.). 6
Secondo i consulenti di ufficio, l'inondazione dei terreni coltivati dalla società ricorrente
è da addebitare ai progressivi processi di interrimento dell'alveo del fiume che Pt_2
avevano generato un rialzo del fondo, riducendo conseguentemente l'altezza della sponda;
i consistenti depositi alluvionali, in particolare, erano stati causati da fenomeni erosivi delle sponde dovuti alle caratteristiche dei materiali che le costituiscono ed alle geometrie dell'alveo che ne influenzano i parametri di deflusso;
le portate di piena, che dovevano defluire nel fiume, erano incompatibili con la capacità di convogliamento dello stesso, nelle condizioni in cui si trovava alla data dell'evento.
In altre parole, la causa dell'allagamento è stata ricondotta alla insufficienza idraulica di quel tratto della sezione del fiume , causata da processi di interrimento, laddove Pt_2
una attenta, costante e perdurante manutenzione dell'alveo e delle sponde – non sostanziata dagli sporadici “lavori straordinari” disposti nel tempo dal Genio Civile di
Trapani e di cui si dà atto nell'elaborato peritale, finalizzati solo alla pulizia dell'alveo e non anche ad interrompere o mitigare i fenomeni di erosione delle sponde e di trasporto e deposito dei detriti alluvionali (ibidem, pag.35) - avrebbe certamente consentito il recupero della capacità di deflusso.
Sulla base delle risultanze espresse dagli ausiliari, basate su un corretto approccio tecnico-scientifico e non contestate, il Tribunale ritiene di dover concludere che la responsabilità per gli allagamenti e per i danni da questi derivanti ai fondi oggetto di causa vada ascritta alla P.A. convenuta avuto riguardo ai compiti ad essa attribuiti dalla
L.R. n. 8 dell'8 maggio 2018.
Prive di pregio appaiono le allegazioni della Autorità di Bacino circa la eccezionalità
dell'evento meteorico. 7
Al riguardo va premesso che la verifica in ordine al carattere straordinario dell'evento, al fine di ravvisare il caso fortuito, va effettuata con riferimento al singolo bacino idrografico e che la eccezionalità non può ritenersi provata per il solo fatto che sia stato successivamente dichiarato lo stato di emergenza o di calamità naturale poiché, come anche affermato dalla giurisprudenza di legittimità, le leggi sulla protezione civile fanno riferimento al danno e alla straordinarietà dei mezzi destinati a farvi fronte ma non anche alle caratteristiche intrinseche degli eventi che di quel danno siano causa o concausa, le quali vanno accertate sulla base di elementi di prova concreti e specifici (v. Cass.
2482/18, 14681/19).
Nel caso in esame i consulenti di ufficio, alla luce del su indicato “tempo di ritorno”,
hanno qualificato come ordinario l'evento di pioggia al quale ha fatto seguito la esondazione del corso d'acqua oggetto di giudizio, peraltro in reiterazione di quella verificatasi nell'anno 2018.
Infondato risulta altresì, il richiamo operato dalla difesa erariale alle disposizioni di cui agli 9 e 12 del R.D. 523/1904 e, in particolare alla asserita violazione, ad opera della controparte, degli obblighi su di essa incombenti in qualità di “frontista”. Deve infatti escludersi l'operatività nel caso in esame delle citate norme poiché riferibili solo ad interventi di sistemazione dell'alveo di corsi d'acqua minori, come fossati, rivi, colatori pubblici, diversi da fiumi e torrenti, per i quali, invece, vige l'art 2 del predetto Regio
Decreto a mente del quale spetta alla Pubblica Amministrazione l'onere di provvedere alla gestione, comprensiva di interventi all'evidenza assai difficilmente attuabili, anche sotto il profilo dei costi, dal singolo privato confinante. 8
Inconferente si presenta pure il richiamo alle previsioni degli artt. 915, 916 e 917 c.c., le quali sono ormai destinate a disciplinare solo il regime delle acque private (Cass. Civ.
Sent. pubbl. il 20.5.2015, n. 10287).
Va infine esclusa nel caso in esame l'applicabilità del dettato di cui all'art 1127 commi 1
e 2 c.c. avendo i periti, a riscontro di specifico quesito, espressamente escluso la sussistenza di condotte ascrivibili ai ricorrenti idonee a concorrere a provocare il danno o ad incidere sulla entità del risarcimento (v. pag.36, 39 e 47 della c.t.u.), risarcimento dalla cui stima hanno comunque escluso, come detto, quello afferente alle zone di pertinenza fluviale e/o di proprietà demaniale (v. pag.14 e 18 della c.t.u.).
Quanto all'assunto della Autorità di Bacino, peraltro non corroborato da alcun supporto rispetto a quanto solo labialmente affermato dal suo c.t.p. nel corso del sopralluogo peritale, secondo cui alcuni fondi oggetto di causa rientrerebbero nell'area classificata ad alta pericolosità idraulica (P3) in base al P.A.I. regionale vigente (approvato con decreto del Presidente della n.9 del 6.5.2021), che in questi casi consente la Controparte_2
prosecuzione delle coltivazioni ma esclude la facoltà di ottenere un risarcimento in caso di allagamento, va osservato – in disparte ogni valutazione in ordine alla idoneità di una norma secondaria ad incidere su diritti soggettivi perfetti - che deve comunque ribadirsi la responsabilità della P.A. in tutti i casi di inosservanza massima e protratta degli obblighi di manutenzione del corpo idrico, situazione ravvisabile nel caso in esame (v. sentenze del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n.ri 59/2019 e 84/2022).
Venendo alla liquidazione dei danni, gli ausiliari hanno quantificato le seguenti voci di spesa: ripristino del fondo danneggiato, mancati redditi e supplementi di costo culturali.
Rinviando alla relazione di consulenza per i dettagli, il totale dei danni riconosciuti 9
ammonta a complessivi € 300.108,99. Da tale importo dovrà essere decurtata la somma di
€ 6.600,00, riconosciuta da questo Tribunale con sentenza n. 1229/2022 resa nell'ambito del giudizio 848/2019 R.G. a titolo di risarcimento di una specifica voce di danno in seguito al precedente evento verificatosi nell'anno 2018, così pervenendosi ad un totale di
€ 293.508,99.
Va a questo punto rilevato che la richiesta del chiamato di ottenere Controparte_3
anche in proprio favore il risarcimento si presenta inammissibile, in quanto domanda nuova e autonoma. In ogni caso, il risarcimento va riconosciuto integralmente alla azienda agricola ricorrente, che all'epoca del sinistro conduceva le particelle interessate dall'allagamento, in parte a titolo di affitto (salvo poi rendersi acquirente di tali terreni) e in parte a titolo di comodato, e ciò tenuto conto che i consulenti hanno escluso (pag.42
c.t.u.) che, per effetto del sinistro, fossero scaturiti danni di tipo permanente, tali da comportare un deprezzamento del valore capitale dei fondi, al cui ristoro avrebbero potuto avere diritto i titolari del diritto dominicale.
L'importo indicato dai c.t.u, frutto della stima effettuata nel maggio del 2023, costituisce l'ammontare del risarcimento a quella data e, trattandosi di voce risarcitoria, dovrà essere rivalutato – mediante applicazione degli indici ISTAT nella misura del 75% della variazione dell'indice dei prezzi al consumo - alla data di questa decisione, onde assicurare al danneggiato il valore attuale del danno precedentemente sofferto. Su tale cifra, devalutata alla data dell'illecito (novembre 2021), vanno calcolati anche gli interessi sulla somma capitale rivalutata di anno in anno, in conformità al principio enunciato dalle S.U. della Cassazione già a far data della sentenza n. 1712 del 17.2.1995. 10
All'esito di tali calcoli, l'Autorità di Bacino va, in conclusione, condannata a pagare alla società ricorrente la somma di euro 313.562,98 (di cui euro 25.089,68 per interessi),
nonché a rifonderle i costi per l'espletamento della c.t.u., pari all'importo complessivo di euro 7.459,01 (v. i bonifici di pagamento e le fatture rilasciate dai due ausiliari, prodotti in allegato alle note depositate dalla ricorrente l'8.9.2024), somme su cui decorreranno gli interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo.
Per ciò che attiene alle ulteriori spese di giudizio, anch'esse seguono la soccombenza e,
pertanto, l'Autorità di Bacino deve essere condannata a rifonderle. Le stesse, tenuto anche conto delle notule prodotte, si liquidano in base al decisum e secondo tariffa (nei valori minimi, attesa la semplicità della causa, per le fasi “studio”, “introduttiva” e
“decisionale”; medi per la fase “istruttoria”) nella misura complessiva di euro 13.000,00
per onorari, oltre euro 1.241,00 per esborsi, su cui spese generali, CPA e IVA come per legge. Di esse si dispone la distrazione a favore dell'avv. Maria Grazia Cannata ai sensi dell'art.93 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando, disattesa ogni ulteriore domanda:
condanna l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia al pagamento in favore della della Parte_1
somma di euro 313.562,98 (di cui euro 25.089,68 per interessi) a titolo risarcitorio nonché
di euro 7.459,01 a titolo di rimborso dei costi della espletata c.t.u., su cui interessi legali dalla data di questa sentenza al saldo;
condanna l'Autorità di Bacino predetta alla refusione delle spese afferenti alla partecipazione al giudizio delle altre parti, che liquida nell'importo complessivo euro 11
13.000,00, oltre rimborso spese generali ex art.2 D.M. n.55/2014, c.p.a. e I.V.A. come per legge, disponendone la distrazione a favore dell'avv. Maria Grazia Cannata.
Palermo, 16.1.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo