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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/09/2025, n. 2075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2075 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. 6891/21 + N. 4226/22 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Musi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 6891/2021 promossa da
Parte_1
(C.F. , in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore
[...] P.IVA_1
, con sede in alla via S. Aspreno n. 2, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_2 Pt_1
Raffaele Sinno (C.F. ) e Giulia Devoti, (C.F. ), con C.F._1 C.F._2
i quali elettivamente domicilia in Gragnano (NA) alla via Nuova San Leone n. 60 presso lo studio dell'Avv. Roberto Ingenito, in virtù della determinazione del Segretario Generale f.f. della
Camera di Commercio n. 301 del 28.7.2021, e giusta procura in atti della procedura esecutiva n.
RGE 88/2021
- OPPONENTE - OPPOSTA contro
(C.F , con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
Roma alla via Pietro Castellino 24i, in persona del legale rappresentante pro tempore dott.ssa rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Mario Controparte_2
pagina 1 di 14 Lupacchini (C.F. ) e dall'Avv. Pietro Martorano (C.F. C.F._3
), tutti elettivamente domiciliati presso lo studio del primo sito in C.F._4
Castellammare di Stabia (NA) alla via Regina
Margherita 119, giusta procura speciale allegata agli atti
- OPPOSTA – OPPONENTE
e
(C.F , in Controparte_3 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, sig. , con sede legale in Controparte_4
alla via Porta Rufina n. 44 rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Gattuso (C.F. CP_3
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Castellammare di C.F._5
Stabia alla via Annunziatella n. 23, giusta procura agli atti
- OPPOSTA nonchè in persona del suo Controparte_5
Presidente e legale rappresentante con sede in Torre del Greco al Corso CP_6
Vittorio Emanuele 99/100 "Palazzo Vallelonga", rappresentata e difesa dall'Avv. Falanga
Francesco (C.F. ), con studio in Torre del Greco alla via dello Sport n.13 C.F._6 tutti elettivamente ivi domiciliati, giusta procura agli atti
- TERZA PIGNORATA
Oggetto: opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare - fase di merito.
Conclusioni: in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il presente contenzioso deriva dalla riunione, per connessione soggettiva e oggettiva, dei procedimenti recanti numero di RG. 6891/2021 e 4226/2022, che costituiscono le fasi di merito delle opposizioni esecutive proposte nell'ambito della procedura iscritta al RGE n. 88/2021.
Si impone una preliminare ricostruzione della vicenda sostanziale e processuale sulla quale il
Tribunale è chiamato a pronunciarsi. pagina 2 di 14 In forza della sentenza della Corte dei Conti n. 304/2020, con la quale
[...]
veniva condannata al pagamento della complessiva somma di Euro Controparte_7
933.198,21, oltre gli ulteriori interessi e spese, ed è stata disposta la conversione in pignoramento del sequestro conservativo in danno della medesima
[...]
di (da ora indicata come Controparte_8 Pt_1
); nell'ambito della procedura esecutiva così instaurata la creditrice chiedeva CP_9
l'assegnazione delle somme oggetto di sequestro.
La procedura assumeva il n. R.G.E. 88/2021 e veniva assegnata al G.E. Dott. Michele Di
Martino.
La CCIAA depositava anche l'ordinanza n. 95/2016 del G.D. della Corte dei Conti – sezione giurisdizionale della Campania, nell'ambito della quale, a seguito della “dichiarazione positiva per c/c intestato a con saldo di euro 102.406,21” resa dalla si CP_1 Controparte_5 disponeva, la convalida del “sequestro conservativo nei confronti di: 1.
[...]
in persona del suo legale rappresentante p.t. …sino Parte_3 alla concorrenza della somma di € 374.475,37”.
Con un primo provvedimento del 20.07.2021, il G.E. denegava l'assegnazione della somma pignorata c/o la di € 102.406,21 in favore della , sostenendo Controparte_5 CP_9
“il non luogo a provvedere in ordine all'istanza di assegnazione delle somme oggetto di sequestro”, per motivi di improcedibilità derivanti dall'inesistenza della dichiarazione del terzo ex art.547 in fase successiva al pignoramento cautelare e della mancata notifica del titolo esecutivo al terzo pignorato, nonché dell'atto di precetto allo stesso e al debitore.
Avverso il detto provvedimento la proponeva ricorso ex art. 617 c.p.c., depositato in CP_9 data 29.7.2021, eccependo che: “il sequestro conservativo in relazione al quale è stato effettuato il deposito è stato disposto nell'ambito di un processo contabile, disciplinato, ratione temporis, interamente dal D.L. 15/11/1993 n. 453 convertito in L. 14/1/1994 n. 19 (poi sostituito, a decorrere dal 7.10.2016, dal codice della giustizia contabile di cui al D.Lgs. n. 174/2016, pubblicato in G.U. 07/09/2016). Nell'ambito del procedimento contabile la procedura di sequestro era (ed è) disciplinata in maniera peculiare e non sovrapponibile alla procedura disciplinata dal codice di procedura civile;
trattandosi di sequestro disposto su iniziativa del PM, non trova applicazione l'art 678 c.p.c. e deve essere senz'altro disposta l'assegnazione della somma oggetto di sequestro in favore della di come da dichiarazione del terzo CP_9 Pt_1 pagina 3 di 14 Banca di Credito Popolare s.c. a r.l., della cui esistenza v'è prova certa tratta dal contenuto del provvedimento di convalida del sequestro, già in atti della procedura”.
Pertanto chiedeva di accogliere l'opposizione e, fermo l'effetto della disposta conversione, revocare ovvero riformare il provvedimento impugnato, fissando l'udienza ex art. 553 c.p.c. e disponendo l'assegnazione delle somme oggetto di sequestro e di cui alla dichiarazione del terzo
Banca di credito Popolare di Torre del Greco s.c. a r.l. riportata nella ordinanza n. 95/2016 del
01.03.2016, depositata il 13.04.2016, del G.D. della sezione Giurisdizionale della Campania della Corte dei Conti, in conseguenza della conversione del sequestro in pignoramento disposto dalla sentenza della Corte dei Conti, seconda sezione giurisdizionale d'Appello, n. 304/2020.
Si costituiva, con comparsa depositata in data 17.9.2021, Controparte_1 la quale oltre a resistere avverso il ricorso proposto dalla , contestualmente
[...] CP_9 proponeva opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi ex art. 615 e 617 c.p.c.. chiedendo il rigetto dell'opposizione, eccependo l'indeterminatezza dello strumento di impugnazione attivato da e proponeva in via riconvenzionale, opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., CP_9 evidenziando che la giacenza di € 102.406,21 rinvenuta presso la sul Controparte_5 conto corrente n.101570051081, perché non di proprietà di non costituisce fondo CP_1 comune ex art. 37 c.c dell'associazione; pertanto, la stessa non è pignorabile o assegnabile a terzi, ma può e deve solo essere trasferita da alle strutture territoriali, in quanto in fatto e CP_1 diritto legittimi proprietari.
Inoltre, eccepiva che la per il danno erariale di € 748.950,70 oltre interessi e spese, in CP_9
virtù del titolo esecutivo azionato, attivava l'azione esecutiva nei confronti di _1
, e l'assegnazione diretta della somma di € 102.406,21 depositata c/o
[...] Controparte_11 la oggetto di pignoramento non preceduta da alcun atto di pretesa creditizia;
la CP_5 mancata notificazione a della sentenza della Corte dei conti n.304/2020 e del CP_1
precetto e degli atti propedeutici all'esecuzione mobiliare, non hanno consentito alla stessa nessuna azione di possibile opposizione. Concludeva chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “la nullità e/o inammissibilità del ricorso proposto dalla per CP_9
l'indeterminatezza dell'iniziativa processuale instaurata, o in via gradata e salvo gravame pronunciare l'inammissibilità dello stesso nella forma del reclamo e, per l'effetto procedere all'instaurazione del giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c.. In via principale rigettare il ricorso proposto dalla per la infondatezza dello stesso attesa la mancata applicazione delle CP_9 pagina 4 di 14 norme relative alla procedura esecutiva, e per l'effetto dichiarare in via definitiva l'estinzione della procedura esecutiva senza assegnazione delle somme pignorate. In via riconvenzionale accogliere l'opposizione ex art 615 e 617 proposta d . CP_1
In data 27.09.2021 si costituiva con comparsa di intervento volontario l'
[...]
chiedendo “1) in via preliminare e pregiudiziale: la pronuncia di nullità Controparte_3
e/o inammissibilità del ricorso del 29/07/2021 proposto dalla per l'indeterminatezza e CP_9
l'illegittimità procedurale dell'iniziativa processuale instaurata;
2) sempre in via preliminare e pregiudiziale: la pronuncia di nullità e/o inammissibilità del ricorso del 29/07/2021 proposto dalla , in quanto conseguente ad atto introduttivo del giudizio esecutivo n.88/2021 CP_9 illegittimo perchè privo della delibera dell'organo deputato a formare la volontà dell'Ente ad instaurare un giudizio nonchè ad incaricare dei professionisti per la difesa;
3) in via principale di rigettare il ricorso proposto dalla per infondatezza dello stesso, in ragione CP_9
dell'impignorabilità di somme, non di proprietà del soggetto debitore terzo ( CP_1
; 4) in via principale gradata, nell'ipotesi che si dovesse ritenere pignorabile e
[...] assegnabile la somma depositata sul conto corrente n. 101570051081 banca , Controparte_5 di essere destinatario della somma di € 16.994,60”.
Il G.E. dott. Di Martino, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.09.2021, pronunciava, in data 30.09.2021, due diverse ordinanze: con l'una accoglieva l'opposizione proposta dalla , revocando il provvedimento di non luogo a provvedere del 20.07.2021 e CP_9 fissando, altresì, i termini per l'instaurazione del giudizio di merito”, (successivamente incardinato dalla , e rubricato con il n. di R.G. 6891/2021) e con l'altra assegnava i termini CP_9 per la notifica dell'opposizione riconvenzionale all'opposta CCIIA onde consentirle le difese.
Il giudizio (ovvero la fase cautelare dell'opposizione riconvenzionale proposta da CP_1 proseguiva innanzi al G.E. dott.ssa Diana, in sostituzione del G.E. dott. Di Martino, che con ordinanza del 27.05.2022 rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione, fissava il termine perentorio di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione della causa a ruolo e condannava al pagamento delle spese della fase a cognizione sommaria CP_1 dell'opposizione all'esecuzione.
Con separata ordinanza del 30.5.2022 il G.E. assegnava poi le somme oggetto di esecuzione, tale provvedimento non veniva impugnato.
pagina 5 di 14 In data 01.08.2022 introduceva la fase di merito dell'opposizione presentata in fase CP_1 esecutiva in data 17.09.2021 chiedendo: “In via principale: accertare e dichiarare, l'annullamento, per i motivi d'illegittimità della procedura esecutiva posta in essere dalla Controparte_12
allo stato concretizzatasi con l'assegnazione delle somme oggetto di
[...]
pignoramento. In via subordinata: disporre che dell'eventuale incasso di € 102.406,21, euro
72.708,00 venga versato alla per pagamento delle spese di giustizia disposte con CP_13 sentenza della Corte dei Conti n.304/2021. Con riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni, modificazioni e deduzioni istruttorie nei termini previsti dall'art. 183, sesto comma, c.p.c..”.
Pertanto, nello specifico si esaminano le due opposizioni proposte nel procedimento esecutivo
R.G.E.88/2021.
Il giudizio recante numero di Rg. 6891/2021 introdotto dalla CCIIA traeva origine dalla necessità di vedere confermato il provvedimento reso in data 30.09.2021, dal Tribunale di Torre
Annunziata, G.E. Dott. Di Martino, che disponeva la “revoca dell'ordinanza con cui in data
20/07/2021 è stato dichiarato il non luogo a provvedere in ordine alla istanza di assegnazione delle somme oggetto di sequestro”.
La CCIIA, sul presupposto che il sequestro conservativo veniva disposto nell'ambito di un processo contabile, disciplinato, ratione temporis, interamente dal D.L. 15/11/1993 n. 453 convertito in L. 14/1/1994 n. 19 (poi sostituito, a decorrere dal 7.10.2016, dal codice della giustizia contabile di cui al D.Lgs. n. 174/2016, pubblicato in G.U. 07/09/2016) e che nella specie, non v'è alcuna fase di attuazione del sequestro di cui all'art. 678 c.p.c (norma, peraltro, neanche richiamata nell'ambito della normativa vigente ratione temporis, giacché la dichiarazione del terzo avviene nella fase compresa tra il decreto presidenziale di sequestro inaudita altera parte e l'udienza di convalida dinanzi al G.D.) concludeva chiedendo: “previa conferma del provvedimento reso in data 30/09/2021 dal G.E. dott. Di Martino, che ha disposto “la revoca dell'ordinanza con cui in data 20.07.2021 è stato dichiarato il non luogo a provvedere in ordine all'istanza di assegnazione delle somme oggetto di sequestro”, accogliere l'opposizione e, fermo l'effetto della disposta conversione, revocare ovvero riformare il provvedimento reso dallo stesso
G.E. Di Martino in data 20.7.2021, comunicato in pari data, disponendo, o comunque confermando, l'assegnazione in favore della Camera di Commercio di delle somme Pt_1 oggetto di sequestro e di cui alla dichiarazione del terzo Banca di Credito Popolare di Torre del
Greco s.c. a r.l. riportata nella ordinanza n. 95/2016 del 1°.3.2016, depositata il 13.4.2016, del pagina 6 di 14 G.D. della sezione Giurisdizionale della Campania della Corte dei Conti, in conseguenza della conversione del sequestro in pignoramento disposto dalla sentenza della Corte dei Conti, seconda sezione giurisdizionale d'Appello, n. 304/2020. Condannare, in ogni caso, la convenuta, alla refusione delle spese e dei compensi del presente giudizio”.
Si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione ed eccependo: a) in via preliminare e pregiudiziale la nullità e/o inammissibilità del ricorso proposto dalla per l'indeterminatezza dell'iniziativa processuale instaurata;
b) CP_9 in via principale, l'infondatezza del ricorso CCIAA in ragione dell'errata applicazione delle norme relative alla procedura esecutiva. La notifica al debitore ( ed al terzo ( CP_1 CP_5 del titolo esecutivo è stata fatta solo dopo il provvedimento del 20.07.2021 emesso dal G.E. Dott.
Michele Di Martino (ad il 09.08.2021) e il consequenziale precetto per l'assegnazione CP_1
delle somme non è mai stato notificato;
c) nel merito, la non pignorabilità della somma in questione in quanto non di proprietà di ma di terzi. Le somme depositate sul cc CP_1
101570051081 aperto c/o la , oggetto della richiesta di assegnazione Controparte_5 da parte della , non sono di proprietà di che ha solo la funzione di CP_9 Controparte_1 intermediaria/depositaria di somme da trasferire ai reali proprietari - singole imprese raggruppate in associazioni territoriali - per la realizzazione di servizi formativi e informativi;
l'assenza del titolo di proprietà da parte della convenuta della somma depositata sulla Controparte_1
rende la stessa impignorabile;
d) la mancata indicazione della Controparte_5 destinazione della somma di € 102.406,21 di cui si chiede l'assegnazione - Spese di giustizia. La
CCIAA non ha precisato se la somma pignorata della quale chiede l'assegnazione è destinata prioritariamente al rimborso delle spese di giustizia di € 72.760.00, oppure a rimborsare unicamente il danno erariale in favore della . CP_9
Concludeva chiedendo in via principale di respingere la domanda avversaria, di merito e di rito, non procedendo all'assegnazione in favore della della somma depositata sul cc n. CP_9
101570051081 c/o la in quanto non di proprietà di Controparte_5 CP_1
; in via secondaria nella denegata ipotesi in cui fossero assegnate alla le somme
[...] CP_9 pignorate e che si ritenesse la stessa legittimata attiva per i procedimenti giudiziari di riscossione delle spese di giustizia, anche in assenza di qualsiasi specifica autorizzazione e in sostituzione dell'
Agenzia delle Entrate, disporre che detto ente prioritariamente utilizzi le stesse per il rimborso delle spese di giustizia, fino alla concorrenza di € 72.760,00. pagina 7 di 14 Si costituiva il terzo pignorato rilevando di non Controparte_14 aver alcun interesse diretto circa il merito del giudizio, se non quello dell'obbligo di dare esecuzione a tutti gli eventuali provvedimenti del Tribunale di Torre Annunziata quale depositari della somma oggetto del sequestro presso la Filiale di Castellammare di Stabia (NA).
Pertanto concludeva rimettendosi alle decisioni del Tribunale salvo eventuale gravame, opponendosi alla richiesta di condanna alle spese a suo carico, con vittoria, invece, di spese e competenze di causa.
Si costituiva, con comparsa di intervento volontario, l' Controparte_3
rivendicando la spettanza della somma di € 16.994,60 costituita da quote di proprietà
[...] dei soci dell'associazione provinciale, quindi, vincolate in favore della stessa e non pignorabili per qualsiasi debito ascrivibile a soggetti terzi. è associata da Controparte_3
oltre un decennio ad ma ha una propria autonomia fiscale, gestionale, Controparte_1
patrimoniale ed organizzativa, la stessa realizza le proprie attività istituzionali di natura sociale in favore delle PMI socie, con le quote versate dalle stesse con F24 all' (quote ART COM e CP_15
DM10) e, poi accreditatele attraverso che, pertanto, ha solo un ruolo Controparte_1
d'intermediazione e coordinamento;
tale associazione nazionale, dunque, non è proprietaria delle quote ricevute dall' che sono vincolate con obbligo di trasferimento, al netto delle CP_15 spese sostenute, ai legittimi proprietari, cioè alla PMI associate all'associazione provinciale;
nonostante i propri soci abbiano versato all' le quote per l'anno 2015, per un totale di € CP_15
16.994,60, e l' abbia accreditato la somma a sul conto corrente n. CP_16 Controparte_1
101570051081 c/o la Banca di Credito Popolare di Torre del Greco, ad oggi nulla è stato trasferito all' associazione provinciale, con grave danni per gli associati privati dei servizi sociali da loro stessi finanziati.
Concludeva quindi chiedendo in via principale il rigetto della domanda proposta dalla CP_9
per infondatezza della stessa, in ragione dell'impignorabilità di somme, non di proprietà del soggetto debitore terzo ( ; in via principale gradata, nell'ipotesi che si Controparte_1 dovesse ritenere pignorabile e assegnabile la somma depositata sul conto corrente n.
101570051081 banca di , di essere destinatario della somma di € 16.994,60; Controparte_5
con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
pagina 8 di 14 Il giudizio riunito recante Rg. 4226/2022 costituisce, invece, la fase di merito dell'opposizione proposta in primo grado da con la quale chiedeva: “In via principale l'annullamento CP_1 della procedura esecutiva posta in essere dalla Camera di Commercio di (CCIAA)ed in Pt_1
via subordinata disporre che la somma pignorata di € 102.406,21 venisse utilizzata in parte per il pagamento alla Corte dei Conti delle spese di giustizia, fissate di € 72.708,00, in conformità a quanto prescritto dalla legge in merito alla priorità del pagamento dei debiti”.
Si costituiva la eccependo: l'inammissibilità della domanda nuova proposta nel giudizio CP_9
di merito. richiedeva per la prima volta che l'eventuale incasso di € 102.406,21 € CP_1
72.708,00 venisse versato alla per il pagamento delle spese di giustizia disposte con CP_13 sentenza della Corte dei Conti n. 304/2021; l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione per mancata impugnazione del provvedimento di assegnazione delle somme pignorate, in quanto con ordinanza del 30.5.2022 è stata disposta l'assegnazione delle somme già oggetto di sequestro e convertite in pignoramento. Il detto provvedimento è stato comunicato dalla cancelleria in data
31.5.2022 e non impugnato;
l'inammissibilità dell'opposizione per tardività; l'infondatezza nel merito dell'opposizione.
Concludeva per la declaratoria di inammissibilità e per il rigetto dell'opposizione e di tutte le domande formulate da con ogni conseguenza in Controparte_7 ordine alle spese di giudizio e condanna degli opponenti per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
Nel giudizio recante numero di rg. 6891/2021 nel verbale di udienza del 07.02.2022 e negli atti successivi la evidenziava che le somme (così come assegnate con ordinanza del CP_9
31.05.2022) sono state incassate;
nel mentre all'udienza del 13.04.2023 nel giudizio recante numero di Rg. 4226/2022 ribadiva che era intervenuto il pagamento delle spese di giustizia da parte di altro condebitore solidale e pertanto la questione circa il riparto delle spese di giustizia, -
e le relative eccezioni -, non è più rilevante, essendo state le stesse integralmente versate da altro condebitore solidale e conseguentemente non più richieste.
All'udienza del 13.03.2025 Il G.I. disposta la riunione del giudizio Rg. 6891/2021 con quello recante R.G 4226/2022, assegnava la causa a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
In diritto si osserva.
pagina 9 di 14 Premesso che ciascuna procedura riunita conserva la propria autonomia, per precedenza cronologica va analizzata dapprima la procedura avente numero di Rg. 6891/2021 introdotta dal creditore . CP_9
L'opposizione promossa dalla CCIAA (Rg. 6891/2021) tendente ad ottenere la conferma dell'ordinanza del G.E a se favorevole attualmente non appare più attuale, sia perché le questioni sollevate sono state risolte già dal G.E. a favore dell'opponente con la revoca della precedente ordinanza del 20.07.2021 e, sia perché le somme contestate sono state assegnare e incassate.
Il procedimento esecutivo n. 88/2021 R.G.E si è concluso con l'ordinanza di assegnazione resa dal Tribunale in funzione di Giudice dell'Esecuzione, in data 30.05.2022, con relativo pagamento delle somme, determinando il venir meno della materia del contendere.
Tale controversia allo stato non è più attuale, essendo state assegnate e incassate le somme contestate.
Infatti con ordinanza del 27.05.2022 il G.E Dott.ssa Diana, letta l'opposizione depositata dalla nella fase cautelare dello stesso giudizio RGE 88/2021, rigettava la richiesta di CP_1 sospensione dell'esecuzione e con successiva ordinanza del 30.05.2022, assegnava le somme, in favore della CCIAA. Le somme sono state incassate dalla , come dichiarato dalle parti sia CP_9
nei verbali di udienza che nelle memorie difensive.
Tuttavia, non v'è stata né conciliazione – giudiziale o stragiudiziale -, né cancellazione della causa per mancata comparizione delle parti ovvero una formale rinuncia agli atti del giudizio: è, invece, sopravvenuta una situazione, riconosciuta ed ammessa dalle parti, che ha eliminato l'originaria posizione di contrasto ed ha fatto venir meno, oggettivamente, la necessità di una pronuncia del
Giudice su quanto costituiva l'oggetto della controversia. Ciò consente al Tribunale, anche in mancanza di una concorde richiesta delle parti in tal senso, di dichiarare cessata la materia del contendere (cfr. Cass. 11 aprile 1995 n. 4151; conf. Cass. 7 settembre 1993 n. 9401; Cass. 30 maggio 1988 n. 3690; Cass. 16 gennaio 1987 n. 332 ).
La cessazione della materia del contendere è una pronuncia dichiarativa che ha la funzione di porre fine al processo ed è divenuta, grazie all'opera ricostruttiva dei giudici di legittimità, un istituto processuale vero e proprio. Essa consiste in un'obiettiva situazione creatasi per sopravvenute ragioni fattuali che estinguono la materia su cui la controversia si è innestata.
Con il termine di cessazione della materia del contendere infatti ci si riferisce ad un istituto giuridico, di stretta elaborazione giurisprudenziale, che si fonda sul venir meno all'interesse delle pagina 10 di 14 parti a una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta a evolversi nel corso del giudizio, sulla scorta di circostanze poste in essere dalla medesime parti, per le più svariate ragioni, venir meno dell'interesse che non può che portare che alla definizione del giudizio (cfr. argomentando da Cassazione civ., sez. VI, 31.7.2018,n. 20182). Sul punto si osserva che la cd. cessazione della materia del contendere, pur non essendo espressamente prevista da alcuna norma del diritto processuale civile (a differenza che nel giudizio amministrativo e nel processo innanzi alle commissioni tributarie), è un istituto di carattere generale affermatosi nella prassi giudiziaria e che trova applicazione anche d'ufficio ogni qualvolta, nel corso del processo, sopravvengano fatti o eventi che, modificando dal punto di vista oggettivo o soggettivo la situazione sostanziale controversa, determinino il venir meno della necessità di una pronuncia sul merito, la quale non risponderebbe più ad alcuno scopo pratico. Presupposto per la declaratoria della cessazione della materia del contendere è che il fatto sopravvenuto sia incontestato tra le parti ed idoneo ad esaurire senza residui la controversia dedotta in giudizio.
Ciò premesso, attesa la cessazione della materia del contendere, che viene con questa sentenza accertata, la causa viene in decisione al solo fine di stabilire la imputazione delle spese del giudizio.
Quanto alle spese nel caso di cessazione della materia del contendere, si ritiene pacificamente che non si possano utilizzare i criteri della parte “vittoriosa” o “soccombente” e che, di conseguenza, non possano in alcun modo applicarsi i principi di cui agli artt. 91 e ss. A tal fine e per predisporre una regolamentazione delle spese, la giurisprudenza ha elaborato il criterio della cd. soccombenza virtuale. Ad es., di recente, si è precisato che il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente, bensì anche ad una compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge, in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni (Cass. civ., 29 novembre 2016, n. 24234).
Ne consegue che, nel caso in analisi, è necessario valutare il merito della controversia, dovendosi regolare le spese in applicazione del principio della soccombenza virtuale. pagina 11 di 14 Si evidenzia, pertanto che, nel merito, la domanda – ove non fosse cessata la materia del contendere – sarebbe stata accolta con compensazione delle spese per i motivi che seguono.
Dal complesso emergono con chiarezza motivi sufficienti a ritenere la presumibile fondatezza dell'opposizione spiegata dalla CCIAA. Il sequestro conservativo in relazione al quale è stata iniziata la procedura che ci occupa è stato disposto nell'ambito di un processo contabile, disciplinato, ratione temporis, interamente dal D.L. 15/11/1993 n. 453 convertito in L.
14/1/1994 n. 19 (poi sostituito, a decorrere dal 7.10.2016, dal codice della giustizia contabile di cui al D.Lgs. n. 174/2016, pubblicato in G.U. 07/09/2016). Nella specie, non v'è alcuna fase di attuazione del sequestro di cui all'art. 678 c.p.c (norma, peraltro, neanche richiamata nell'ambito della disciplina vigente ratione temporis, giacché la dichiarazione del terzo avviene nella fase compresa tra il decreto presidenziale di sequestro inaudita altera parte e l'udienza di convalida dinanzi al G.D.). Nell'ambito del procedimento contabile la procedura di sequestro è disciplinata in maniera peculiare e non sovrapponibile alla procedura disciplinata dal codice di procedura civile, per cui nella specie, non v'è alcuna fase di attuazione del sequestro di cui all'art. 678 c.p.c.
Pertanto le doglianze sollevate da sono nel merito infondate, atteso che lo stesso G.E CP_1 ha revocato il provvedimento del 20.7.2021 e rigettato le eccezioni della stessa.
Quanto alla eccezione di impignorabilità delle somme in quanto costituenti non “fondo comune ex art. 37 c.c. dell'associazione” ma somme ricevute dall' e giacenti sul conto per essere CP_15 ritrasferite alle strutture territoriali, va osservato che l'eccezione andava sollevata dal terzo e, comunque, nell'ambito del procedimento svoltosi dinanzi alla Corte dei Conti.
Né risulta accoglibile l'istanza di , che rivendica la spettanza della somma Controparte_3 di € 16.994,60, atteso che tale richiesta doveva essere fatta valere nell'ambito del giudizio preordinato alla formazione del titolo esecutivo giudiziale azionato, non potendosi proporre, in tale contesto processuale, questioni in contrasto con il titolo giudiziale (Cass. civ. 29.9.2007 n.
20594; Cass. civ. 23.3.1999 n. 2742; conf. Cass. civ. 29.11.1996 n. 10650; 28.1.1988 n. 766).
Tuttavia nonostante l'opposizione promossa dalla CCIAA tendente ad ottenere la conferma dell'ordinanza del G.E a se favorevole si sia rivelata fondata, le questioni sollevate erano state risolte già dal G.E. a favore dell'opponente con la revoca della precedente ordinanza del
20.07.2021 e, quindi, è apparsa superflua l'introduzione del giudizio di merito, anche considerando che la stessa ha proposto a sua volta opposizione, in via CP_1
pagina 12 di 14 riconvenzionale, in data 17.9.2021, della quale la CCIIA ha chiesto il rigetto, con comparsa del
30.11.2021.
In riferimento al giudizio recante numero di Rg. 4226/2022 promosso da con atto di CP_1
citazione notificato in data 26/07/2022 si osserva.
Il procedimento esecutivo presso terzi di pignoramento è stato definito con l'ordinanza di assegnazione delle somme del 30/05/2022, avverso la quale non è stata proposta impugnazione ed è divenuta, pertanto, definitiva. Ed invero, è consolidato l'orientamento che afferma che avverso l'ordinanza di cui all'art. 533 c.p.c. l'unico rimedio esperibile è dato dall'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ciò in quanto il provvedimento di assegnazione del credito - costituendo l'atto conclusivo del procedimento di esecuzione forzata per espropriazione dei crediti - ha natura di atto esecutivo (cfr. Cass. Sez. III, sentenza n. 5489 del 26 febbraio 2019;
Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 15822 del 06/06/2023). Evidenzia, infatti, la Suprema Corte che “La contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata, peraltro, può essere svolta fintanto che tale diritto è minacciato o viene esercitato dal creditore, e non dopo che il processo esecutivo si è definitivamente concluso con l'assegnazione del credito pignorato. Il rimedio dell'opposizione all'esecuzione non può, dunque, esperirsi contro l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ., la quale chiude il processo di espropriazione presso terzi, cosicché il debitore non può più avvalersi del predetto strumento, perché la procedura è ormai esaurita (in tema, Cass. 24/02/2011, n. 4505, in motiv.; più recentemente, cfr. Cass. 20/09/2022, n. 27478, non mass.)” (cfr. Cass. Ordinanza n. 15822 del 06/06/2023). Applicando tali principi al caso di specie, è di tutta evidenza che le eccezioni sollevate dovevano essere reiterate dall' CP_1 mediante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione e non come motivi di opposizione all'esecuzione nel presente giudizio di merito, in quanto inerenti alla impignorabilità del credito e pertanto inammissibili, perché preclusi dalla definitività dell'ordinanza di assegnazione delle somme pignorate non impugnate.
In ogni caso deve rilevarsi che – anche laddove si volesse qualificare l'atto introduttivo del giudizio di merito quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. – questa è in ogni caso inammissibile in quanto esperita oltre il termine previsto dalla citata norma. Deve rammentarsi, infatti, che “l'opposizione agli atti esecutivi del terzo pignorato avverso l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., quale atto conclusivo del relativo procedimento, va proposta ai sensi dell'art. 617, comma 2, c.p.c., con ricorso al giudice dell'esecuzione e va notificato al difensore della parte pagina 13 di 14 opposta, costituito nella fase esecutiva, nel termine perentorio di venti giorni, decorrenti dalla pronuncia dell'ordinanza in udienza alla presenza del terzo pignorato, ovvero dal momento in cui il terzo ne abbia avuto legale conoscenza” (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 21081 del 19 ottobre 2015).
Conclusivamente l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile, con conseguente assorbimento di ogni altra questione.
Alla luce di una valutazione complessiva degli interessi coinvolti e del comportamento tenuto dalle parti sia nel corso del presente giudizio che nel processo sommario, nonché in ragione della natura delle questioni formulate nell'atto di opposizione, reputa il Tribunale che sussistono i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara cessata la materia del contendere del procedimento recante numero di Rg.
6891/2021;
2. dichiara inammissibile la domanda proposta da nel procedimento recante CP_1
numero di Rg. 4226/2022;
3. compensa le spese di giudizio di entrambi i gradi di giudizio e tra tutte le parti costituite.
Torre Annunziata, 18.09.2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Musi
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Musi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 6891/2021 promossa da
Parte_1
(C.F. , in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore
[...] P.IVA_1
, con sede in alla via S. Aspreno n. 2, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_2 Pt_1
Raffaele Sinno (C.F. ) e Giulia Devoti, (C.F. ), con C.F._1 C.F._2
i quali elettivamente domicilia in Gragnano (NA) alla via Nuova San Leone n. 60 presso lo studio dell'Avv. Roberto Ingenito, in virtù della determinazione del Segretario Generale f.f. della
Camera di Commercio n. 301 del 28.7.2021, e giusta procura in atti della procedura esecutiva n.
RGE 88/2021
- OPPONENTE - OPPOSTA contro
(C.F , con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
Roma alla via Pietro Castellino 24i, in persona del legale rappresentante pro tempore dott.ssa rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Mario Controparte_2
pagina 1 di 14 Lupacchini (C.F. ) e dall'Avv. Pietro Martorano (C.F. C.F._3
), tutti elettivamente domiciliati presso lo studio del primo sito in C.F._4
Castellammare di Stabia (NA) alla via Regina
Margherita 119, giusta procura speciale allegata agli atti
- OPPOSTA – OPPONENTE
e
(C.F , in Controparte_3 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, sig. , con sede legale in Controparte_4
alla via Porta Rufina n. 44 rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Gattuso (C.F. CP_3
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Castellammare di C.F._5
Stabia alla via Annunziatella n. 23, giusta procura agli atti
- OPPOSTA nonchè in persona del suo Controparte_5
Presidente e legale rappresentante con sede in Torre del Greco al Corso CP_6
Vittorio Emanuele 99/100 "Palazzo Vallelonga", rappresentata e difesa dall'Avv. Falanga
Francesco (C.F. ), con studio in Torre del Greco alla via dello Sport n.13 C.F._6 tutti elettivamente ivi domiciliati, giusta procura agli atti
- TERZA PIGNORATA
Oggetto: opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare - fase di merito.
Conclusioni: in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il presente contenzioso deriva dalla riunione, per connessione soggettiva e oggettiva, dei procedimenti recanti numero di RG. 6891/2021 e 4226/2022, che costituiscono le fasi di merito delle opposizioni esecutive proposte nell'ambito della procedura iscritta al RGE n. 88/2021.
Si impone una preliminare ricostruzione della vicenda sostanziale e processuale sulla quale il
Tribunale è chiamato a pronunciarsi. pagina 2 di 14 In forza della sentenza della Corte dei Conti n. 304/2020, con la quale
[...]
veniva condannata al pagamento della complessiva somma di Euro Controparte_7
933.198,21, oltre gli ulteriori interessi e spese, ed è stata disposta la conversione in pignoramento del sequestro conservativo in danno della medesima
[...]
di (da ora indicata come Controparte_8 Pt_1
); nell'ambito della procedura esecutiva così instaurata la creditrice chiedeva CP_9
l'assegnazione delle somme oggetto di sequestro.
La procedura assumeva il n. R.G.E. 88/2021 e veniva assegnata al G.E. Dott. Michele Di
Martino.
La CCIAA depositava anche l'ordinanza n. 95/2016 del G.D. della Corte dei Conti – sezione giurisdizionale della Campania, nell'ambito della quale, a seguito della “dichiarazione positiva per c/c intestato a con saldo di euro 102.406,21” resa dalla si CP_1 Controparte_5 disponeva, la convalida del “sequestro conservativo nei confronti di: 1.
[...]
in persona del suo legale rappresentante p.t. …sino Parte_3 alla concorrenza della somma di € 374.475,37”.
Con un primo provvedimento del 20.07.2021, il G.E. denegava l'assegnazione della somma pignorata c/o la di € 102.406,21 in favore della , sostenendo Controparte_5 CP_9
“il non luogo a provvedere in ordine all'istanza di assegnazione delle somme oggetto di sequestro”, per motivi di improcedibilità derivanti dall'inesistenza della dichiarazione del terzo ex art.547 in fase successiva al pignoramento cautelare e della mancata notifica del titolo esecutivo al terzo pignorato, nonché dell'atto di precetto allo stesso e al debitore.
Avverso il detto provvedimento la proponeva ricorso ex art. 617 c.p.c., depositato in CP_9 data 29.7.2021, eccependo che: “il sequestro conservativo in relazione al quale è stato effettuato il deposito è stato disposto nell'ambito di un processo contabile, disciplinato, ratione temporis, interamente dal D.L. 15/11/1993 n. 453 convertito in L. 14/1/1994 n. 19 (poi sostituito, a decorrere dal 7.10.2016, dal codice della giustizia contabile di cui al D.Lgs. n. 174/2016, pubblicato in G.U. 07/09/2016). Nell'ambito del procedimento contabile la procedura di sequestro era (ed è) disciplinata in maniera peculiare e non sovrapponibile alla procedura disciplinata dal codice di procedura civile;
trattandosi di sequestro disposto su iniziativa del PM, non trova applicazione l'art 678 c.p.c. e deve essere senz'altro disposta l'assegnazione della somma oggetto di sequestro in favore della di come da dichiarazione del terzo CP_9 Pt_1 pagina 3 di 14 Banca di Credito Popolare s.c. a r.l., della cui esistenza v'è prova certa tratta dal contenuto del provvedimento di convalida del sequestro, già in atti della procedura”.
Pertanto chiedeva di accogliere l'opposizione e, fermo l'effetto della disposta conversione, revocare ovvero riformare il provvedimento impugnato, fissando l'udienza ex art. 553 c.p.c. e disponendo l'assegnazione delle somme oggetto di sequestro e di cui alla dichiarazione del terzo
Banca di credito Popolare di Torre del Greco s.c. a r.l. riportata nella ordinanza n. 95/2016 del
01.03.2016, depositata il 13.04.2016, del G.D. della sezione Giurisdizionale della Campania della Corte dei Conti, in conseguenza della conversione del sequestro in pignoramento disposto dalla sentenza della Corte dei Conti, seconda sezione giurisdizionale d'Appello, n. 304/2020.
Si costituiva, con comparsa depositata in data 17.9.2021, Controparte_1 la quale oltre a resistere avverso il ricorso proposto dalla , contestualmente
[...] CP_9 proponeva opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi ex art. 615 e 617 c.p.c.. chiedendo il rigetto dell'opposizione, eccependo l'indeterminatezza dello strumento di impugnazione attivato da e proponeva in via riconvenzionale, opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., CP_9 evidenziando che la giacenza di € 102.406,21 rinvenuta presso la sul Controparte_5 conto corrente n.101570051081, perché non di proprietà di non costituisce fondo CP_1 comune ex art. 37 c.c dell'associazione; pertanto, la stessa non è pignorabile o assegnabile a terzi, ma può e deve solo essere trasferita da alle strutture territoriali, in quanto in fatto e CP_1 diritto legittimi proprietari.
Inoltre, eccepiva che la per il danno erariale di € 748.950,70 oltre interessi e spese, in CP_9
virtù del titolo esecutivo azionato, attivava l'azione esecutiva nei confronti di _1
, e l'assegnazione diretta della somma di € 102.406,21 depositata c/o
[...] Controparte_11 la oggetto di pignoramento non preceduta da alcun atto di pretesa creditizia;
la CP_5 mancata notificazione a della sentenza della Corte dei conti n.304/2020 e del CP_1
precetto e degli atti propedeutici all'esecuzione mobiliare, non hanno consentito alla stessa nessuna azione di possibile opposizione. Concludeva chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “la nullità e/o inammissibilità del ricorso proposto dalla per CP_9
l'indeterminatezza dell'iniziativa processuale instaurata, o in via gradata e salvo gravame pronunciare l'inammissibilità dello stesso nella forma del reclamo e, per l'effetto procedere all'instaurazione del giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c.. In via principale rigettare il ricorso proposto dalla per la infondatezza dello stesso attesa la mancata applicazione delle CP_9 pagina 4 di 14 norme relative alla procedura esecutiva, e per l'effetto dichiarare in via definitiva l'estinzione della procedura esecutiva senza assegnazione delle somme pignorate. In via riconvenzionale accogliere l'opposizione ex art 615 e 617 proposta d . CP_1
In data 27.09.2021 si costituiva con comparsa di intervento volontario l'
[...]
chiedendo “1) in via preliminare e pregiudiziale: la pronuncia di nullità Controparte_3
e/o inammissibilità del ricorso del 29/07/2021 proposto dalla per l'indeterminatezza e CP_9
l'illegittimità procedurale dell'iniziativa processuale instaurata;
2) sempre in via preliminare e pregiudiziale: la pronuncia di nullità e/o inammissibilità del ricorso del 29/07/2021 proposto dalla , in quanto conseguente ad atto introduttivo del giudizio esecutivo n.88/2021 CP_9 illegittimo perchè privo della delibera dell'organo deputato a formare la volontà dell'Ente ad instaurare un giudizio nonchè ad incaricare dei professionisti per la difesa;
3) in via principale di rigettare il ricorso proposto dalla per infondatezza dello stesso, in ragione CP_9
dell'impignorabilità di somme, non di proprietà del soggetto debitore terzo ( CP_1
; 4) in via principale gradata, nell'ipotesi che si dovesse ritenere pignorabile e
[...] assegnabile la somma depositata sul conto corrente n. 101570051081 banca , Controparte_5 di essere destinatario della somma di € 16.994,60”.
Il G.E. dott. Di Martino, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.09.2021, pronunciava, in data 30.09.2021, due diverse ordinanze: con l'una accoglieva l'opposizione proposta dalla , revocando il provvedimento di non luogo a provvedere del 20.07.2021 e CP_9 fissando, altresì, i termini per l'instaurazione del giudizio di merito”, (successivamente incardinato dalla , e rubricato con il n. di R.G. 6891/2021) e con l'altra assegnava i termini CP_9 per la notifica dell'opposizione riconvenzionale all'opposta CCIIA onde consentirle le difese.
Il giudizio (ovvero la fase cautelare dell'opposizione riconvenzionale proposta da CP_1 proseguiva innanzi al G.E. dott.ssa Diana, in sostituzione del G.E. dott. Di Martino, che con ordinanza del 27.05.2022 rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione, fissava il termine perentorio di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione della causa a ruolo e condannava al pagamento delle spese della fase a cognizione sommaria CP_1 dell'opposizione all'esecuzione.
Con separata ordinanza del 30.5.2022 il G.E. assegnava poi le somme oggetto di esecuzione, tale provvedimento non veniva impugnato.
pagina 5 di 14 In data 01.08.2022 introduceva la fase di merito dell'opposizione presentata in fase CP_1 esecutiva in data 17.09.2021 chiedendo: “In via principale: accertare e dichiarare, l'annullamento, per i motivi d'illegittimità della procedura esecutiva posta in essere dalla Controparte_12
allo stato concretizzatasi con l'assegnazione delle somme oggetto di
[...]
pignoramento. In via subordinata: disporre che dell'eventuale incasso di € 102.406,21, euro
72.708,00 venga versato alla per pagamento delle spese di giustizia disposte con CP_13 sentenza della Corte dei Conti n.304/2021. Con riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni, modificazioni e deduzioni istruttorie nei termini previsti dall'art. 183, sesto comma, c.p.c..”.
Pertanto, nello specifico si esaminano le due opposizioni proposte nel procedimento esecutivo
R.G.E.88/2021.
Il giudizio recante numero di Rg. 6891/2021 introdotto dalla CCIIA traeva origine dalla necessità di vedere confermato il provvedimento reso in data 30.09.2021, dal Tribunale di Torre
Annunziata, G.E. Dott. Di Martino, che disponeva la “revoca dell'ordinanza con cui in data
20/07/2021 è stato dichiarato il non luogo a provvedere in ordine alla istanza di assegnazione delle somme oggetto di sequestro”.
La CCIIA, sul presupposto che il sequestro conservativo veniva disposto nell'ambito di un processo contabile, disciplinato, ratione temporis, interamente dal D.L. 15/11/1993 n. 453 convertito in L. 14/1/1994 n. 19 (poi sostituito, a decorrere dal 7.10.2016, dal codice della giustizia contabile di cui al D.Lgs. n. 174/2016, pubblicato in G.U. 07/09/2016) e che nella specie, non v'è alcuna fase di attuazione del sequestro di cui all'art. 678 c.p.c (norma, peraltro, neanche richiamata nell'ambito della normativa vigente ratione temporis, giacché la dichiarazione del terzo avviene nella fase compresa tra il decreto presidenziale di sequestro inaudita altera parte e l'udienza di convalida dinanzi al G.D.) concludeva chiedendo: “previa conferma del provvedimento reso in data 30/09/2021 dal G.E. dott. Di Martino, che ha disposto “la revoca dell'ordinanza con cui in data 20.07.2021 è stato dichiarato il non luogo a provvedere in ordine all'istanza di assegnazione delle somme oggetto di sequestro”, accogliere l'opposizione e, fermo l'effetto della disposta conversione, revocare ovvero riformare il provvedimento reso dallo stesso
G.E. Di Martino in data 20.7.2021, comunicato in pari data, disponendo, o comunque confermando, l'assegnazione in favore della Camera di Commercio di delle somme Pt_1 oggetto di sequestro e di cui alla dichiarazione del terzo Banca di Credito Popolare di Torre del
Greco s.c. a r.l. riportata nella ordinanza n. 95/2016 del 1°.3.2016, depositata il 13.4.2016, del pagina 6 di 14 G.D. della sezione Giurisdizionale della Campania della Corte dei Conti, in conseguenza della conversione del sequestro in pignoramento disposto dalla sentenza della Corte dei Conti, seconda sezione giurisdizionale d'Appello, n. 304/2020. Condannare, in ogni caso, la convenuta, alla refusione delle spese e dei compensi del presente giudizio”.
Si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione ed eccependo: a) in via preliminare e pregiudiziale la nullità e/o inammissibilità del ricorso proposto dalla per l'indeterminatezza dell'iniziativa processuale instaurata;
b) CP_9 in via principale, l'infondatezza del ricorso CCIAA in ragione dell'errata applicazione delle norme relative alla procedura esecutiva. La notifica al debitore ( ed al terzo ( CP_1 CP_5 del titolo esecutivo è stata fatta solo dopo il provvedimento del 20.07.2021 emesso dal G.E. Dott.
Michele Di Martino (ad il 09.08.2021) e il consequenziale precetto per l'assegnazione CP_1
delle somme non è mai stato notificato;
c) nel merito, la non pignorabilità della somma in questione in quanto non di proprietà di ma di terzi. Le somme depositate sul cc CP_1
101570051081 aperto c/o la , oggetto della richiesta di assegnazione Controparte_5 da parte della , non sono di proprietà di che ha solo la funzione di CP_9 Controparte_1 intermediaria/depositaria di somme da trasferire ai reali proprietari - singole imprese raggruppate in associazioni territoriali - per la realizzazione di servizi formativi e informativi;
l'assenza del titolo di proprietà da parte della convenuta della somma depositata sulla Controparte_1
rende la stessa impignorabile;
d) la mancata indicazione della Controparte_5 destinazione della somma di € 102.406,21 di cui si chiede l'assegnazione - Spese di giustizia. La
CCIAA non ha precisato se la somma pignorata della quale chiede l'assegnazione è destinata prioritariamente al rimborso delle spese di giustizia di € 72.760.00, oppure a rimborsare unicamente il danno erariale in favore della . CP_9
Concludeva chiedendo in via principale di respingere la domanda avversaria, di merito e di rito, non procedendo all'assegnazione in favore della della somma depositata sul cc n. CP_9
101570051081 c/o la in quanto non di proprietà di Controparte_5 CP_1
; in via secondaria nella denegata ipotesi in cui fossero assegnate alla le somme
[...] CP_9 pignorate e che si ritenesse la stessa legittimata attiva per i procedimenti giudiziari di riscossione delle spese di giustizia, anche in assenza di qualsiasi specifica autorizzazione e in sostituzione dell'
Agenzia delle Entrate, disporre che detto ente prioritariamente utilizzi le stesse per il rimborso delle spese di giustizia, fino alla concorrenza di € 72.760,00. pagina 7 di 14 Si costituiva il terzo pignorato rilevando di non Controparte_14 aver alcun interesse diretto circa il merito del giudizio, se non quello dell'obbligo di dare esecuzione a tutti gli eventuali provvedimenti del Tribunale di Torre Annunziata quale depositari della somma oggetto del sequestro presso la Filiale di Castellammare di Stabia (NA).
Pertanto concludeva rimettendosi alle decisioni del Tribunale salvo eventuale gravame, opponendosi alla richiesta di condanna alle spese a suo carico, con vittoria, invece, di spese e competenze di causa.
Si costituiva, con comparsa di intervento volontario, l' Controparte_3
rivendicando la spettanza della somma di € 16.994,60 costituita da quote di proprietà
[...] dei soci dell'associazione provinciale, quindi, vincolate in favore della stessa e non pignorabili per qualsiasi debito ascrivibile a soggetti terzi. è associata da Controparte_3
oltre un decennio ad ma ha una propria autonomia fiscale, gestionale, Controparte_1
patrimoniale ed organizzativa, la stessa realizza le proprie attività istituzionali di natura sociale in favore delle PMI socie, con le quote versate dalle stesse con F24 all' (quote ART COM e CP_15
DM10) e, poi accreditatele attraverso che, pertanto, ha solo un ruolo Controparte_1
d'intermediazione e coordinamento;
tale associazione nazionale, dunque, non è proprietaria delle quote ricevute dall' che sono vincolate con obbligo di trasferimento, al netto delle CP_15 spese sostenute, ai legittimi proprietari, cioè alla PMI associate all'associazione provinciale;
nonostante i propri soci abbiano versato all' le quote per l'anno 2015, per un totale di € CP_15
16.994,60, e l' abbia accreditato la somma a sul conto corrente n. CP_16 Controparte_1
101570051081 c/o la Banca di Credito Popolare di Torre del Greco, ad oggi nulla è stato trasferito all' associazione provinciale, con grave danni per gli associati privati dei servizi sociali da loro stessi finanziati.
Concludeva quindi chiedendo in via principale il rigetto della domanda proposta dalla CP_9
per infondatezza della stessa, in ragione dell'impignorabilità di somme, non di proprietà del soggetto debitore terzo ( ; in via principale gradata, nell'ipotesi che si Controparte_1 dovesse ritenere pignorabile e assegnabile la somma depositata sul conto corrente n.
101570051081 banca di , di essere destinatario della somma di € 16.994,60; Controparte_5
con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
pagina 8 di 14 Il giudizio riunito recante Rg. 4226/2022 costituisce, invece, la fase di merito dell'opposizione proposta in primo grado da con la quale chiedeva: “In via principale l'annullamento CP_1 della procedura esecutiva posta in essere dalla Camera di Commercio di (CCIAA)ed in Pt_1
via subordinata disporre che la somma pignorata di € 102.406,21 venisse utilizzata in parte per il pagamento alla Corte dei Conti delle spese di giustizia, fissate di € 72.708,00, in conformità a quanto prescritto dalla legge in merito alla priorità del pagamento dei debiti”.
Si costituiva la eccependo: l'inammissibilità della domanda nuova proposta nel giudizio CP_9
di merito. richiedeva per la prima volta che l'eventuale incasso di € 102.406,21 € CP_1
72.708,00 venisse versato alla per il pagamento delle spese di giustizia disposte con CP_13 sentenza della Corte dei Conti n. 304/2021; l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione per mancata impugnazione del provvedimento di assegnazione delle somme pignorate, in quanto con ordinanza del 30.5.2022 è stata disposta l'assegnazione delle somme già oggetto di sequestro e convertite in pignoramento. Il detto provvedimento è stato comunicato dalla cancelleria in data
31.5.2022 e non impugnato;
l'inammissibilità dell'opposizione per tardività; l'infondatezza nel merito dell'opposizione.
Concludeva per la declaratoria di inammissibilità e per il rigetto dell'opposizione e di tutte le domande formulate da con ogni conseguenza in Controparte_7 ordine alle spese di giudizio e condanna degli opponenti per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
Nel giudizio recante numero di rg. 6891/2021 nel verbale di udienza del 07.02.2022 e negli atti successivi la evidenziava che le somme (così come assegnate con ordinanza del CP_9
31.05.2022) sono state incassate;
nel mentre all'udienza del 13.04.2023 nel giudizio recante numero di Rg. 4226/2022 ribadiva che era intervenuto il pagamento delle spese di giustizia da parte di altro condebitore solidale e pertanto la questione circa il riparto delle spese di giustizia, -
e le relative eccezioni -, non è più rilevante, essendo state le stesse integralmente versate da altro condebitore solidale e conseguentemente non più richieste.
All'udienza del 13.03.2025 Il G.I. disposta la riunione del giudizio Rg. 6891/2021 con quello recante R.G 4226/2022, assegnava la causa a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
In diritto si osserva.
pagina 9 di 14 Premesso che ciascuna procedura riunita conserva la propria autonomia, per precedenza cronologica va analizzata dapprima la procedura avente numero di Rg. 6891/2021 introdotta dal creditore . CP_9
L'opposizione promossa dalla CCIAA (Rg. 6891/2021) tendente ad ottenere la conferma dell'ordinanza del G.E a se favorevole attualmente non appare più attuale, sia perché le questioni sollevate sono state risolte già dal G.E. a favore dell'opponente con la revoca della precedente ordinanza del 20.07.2021 e, sia perché le somme contestate sono state assegnare e incassate.
Il procedimento esecutivo n. 88/2021 R.G.E si è concluso con l'ordinanza di assegnazione resa dal Tribunale in funzione di Giudice dell'Esecuzione, in data 30.05.2022, con relativo pagamento delle somme, determinando il venir meno della materia del contendere.
Tale controversia allo stato non è più attuale, essendo state assegnate e incassate le somme contestate.
Infatti con ordinanza del 27.05.2022 il G.E Dott.ssa Diana, letta l'opposizione depositata dalla nella fase cautelare dello stesso giudizio RGE 88/2021, rigettava la richiesta di CP_1 sospensione dell'esecuzione e con successiva ordinanza del 30.05.2022, assegnava le somme, in favore della CCIAA. Le somme sono state incassate dalla , come dichiarato dalle parti sia CP_9
nei verbali di udienza che nelle memorie difensive.
Tuttavia, non v'è stata né conciliazione – giudiziale o stragiudiziale -, né cancellazione della causa per mancata comparizione delle parti ovvero una formale rinuncia agli atti del giudizio: è, invece, sopravvenuta una situazione, riconosciuta ed ammessa dalle parti, che ha eliminato l'originaria posizione di contrasto ed ha fatto venir meno, oggettivamente, la necessità di una pronuncia del
Giudice su quanto costituiva l'oggetto della controversia. Ciò consente al Tribunale, anche in mancanza di una concorde richiesta delle parti in tal senso, di dichiarare cessata la materia del contendere (cfr. Cass. 11 aprile 1995 n. 4151; conf. Cass. 7 settembre 1993 n. 9401; Cass. 30 maggio 1988 n. 3690; Cass. 16 gennaio 1987 n. 332 ).
La cessazione della materia del contendere è una pronuncia dichiarativa che ha la funzione di porre fine al processo ed è divenuta, grazie all'opera ricostruttiva dei giudici di legittimità, un istituto processuale vero e proprio. Essa consiste in un'obiettiva situazione creatasi per sopravvenute ragioni fattuali che estinguono la materia su cui la controversia si è innestata.
Con il termine di cessazione della materia del contendere infatti ci si riferisce ad un istituto giuridico, di stretta elaborazione giurisprudenziale, che si fonda sul venir meno all'interesse delle pagina 10 di 14 parti a una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta a evolversi nel corso del giudizio, sulla scorta di circostanze poste in essere dalla medesime parti, per le più svariate ragioni, venir meno dell'interesse che non può che portare che alla definizione del giudizio (cfr. argomentando da Cassazione civ., sez. VI, 31.7.2018,n. 20182). Sul punto si osserva che la cd. cessazione della materia del contendere, pur non essendo espressamente prevista da alcuna norma del diritto processuale civile (a differenza che nel giudizio amministrativo e nel processo innanzi alle commissioni tributarie), è un istituto di carattere generale affermatosi nella prassi giudiziaria e che trova applicazione anche d'ufficio ogni qualvolta, nel corso del processo, sopravvengano fatti o eventi che, modificando dal punto di vista oggettivo o soggettivo la situazione sostanziale controversa, determinino il venir meno della necessità di una pronuncia sul merito, la quale non risponderebbe più ad alcuno scopo pratico. Presupposto per la declaratoria della cessazione della materia del contendere è che il fatto sopravvenuto sia incontestato tra le parti ed idoneo ad esaurire senza residui la controversia dedotta in giudizio.
Ciò premesso, attesa la cessazione della materia del contendere, che viene con questa sentenza accertata, la causa viene in decisione al solo fine di stabilire la imputazione delle spese del giudizio.
Quanto alle spese nel caso di cessazione della materia del contendere, si ritiene pacificamente che non si possano utilizzare i criteri della parte “vittoriosa” o “soccombente” e che, di conseguenza, non possano in alcun modo applicarsi i principi di cui agli artt. 91 e ss. A tal fine e per predisporre una regolamentazione delle spese, la giurisprudenza ha elaborato il criterio della cd. soccombenza virtuale. Ad es., di recente, si è precisato che il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente, bensì anche ad una compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge, in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni (Cass. civ., 29 novembre 2016, n. 24234).
Ne consegue che, nel caso in analisi, è necessario valutare il merito della controversia, dovendosi regolare le spese in applicazione del principio della soccombenza virtuale. pagina 11 di 14 Si evidenzia, pertanto che, nel merito, la domanda – ove non fosse cessata la materia del contendere – sarebbe stata accolta con compensazione delle spese per i motivi che seguono.
Dal complesso emergono con chiarezza motivi sufficienti a ritenere la presumibile fondatezza dell'opposizione spiegata dalla CCIAA. Il sequestro conservativo in relazione al quale è stata iniziata la procedura che ci occupa è stato disposto nell'ambito di un processo contabile, disciplinato, ratione temporis, interamente dal D.L. 15/11/1993 n. 453 convertito in L.
14/1/1994 n. 19 (poi sostituito, a decorrere dal 7.10.2016, dal codice della giustizia contabile di cui al D.Lgs. n. 174/2016, pubblicato in G.U. 07/09/2016). Nella specie, non v'è alcuna fase di attuazione del sequestro di cui all'art. 678 c.p.c (norma, peraltro, neanche richiamata nell'ambito della disciplina vigente ratione temporis, giacché la dichiarazione del terzo avviene nella fase compresa tra il decreto presidenziale di sequestro inaudita altera parte e l'udienza di convalida dinanzi al G.D.). Nell'ambito del procedimento contabile la procedura di sequestro è disciplinata in maniera peculiare e non sovrapponibile alla procedura disciplinata dal codice di procedura civile, per cui nella specie, non v'è alcuna fase di attuazione del sequestro di cui all'art. 678 c.p.c.
Pertanto le doglianze sollevate da sono nel merito infondate, atteso che lo stesso G.E CP_1 ha revocato il provvedimento del 20.7.2021 e rigettato le eccezioni della stessa.
Quanto alla eccezione di impignorabilità delle somme in quanto costituenti non “fondo comune ex art. 37 c.c. dell'associazione” ma somme ricevute dall' e giacenti sul conto per essere CP_15 ritrasferite alle strutture territoriali, va osservato che l'eccezione andava sollevata dal terzo e, comunque, nell'ambito del procedimento svoltosi dinanzi alla Corte dei Conti.
Né risulta accoglibile l'istanza di , che rivendica la spettanza della somma Controparte_3 di € 16.994,60, atteso che tale richiesta doveva essere fatta valere nell'ambito del giudizio preordinato alla formazione del titolo esecutivo giudiziale azionato, non potendosi proporre, in tale contesto processuale, questioni in contrasto con il titolo giudiziale (Cass. civ. 29.9.2007 n.
20594; Cass. civ. 23.3.1999 n. 2742; conf. Cass. civ. 29.11.1996 n. 10650; 28.1.1988 n. 766).
Tuttavia nonostante l'opposizione promossa dalla CCIAA tendente ad ottenere la conferma dell'ordinanza del G.E a se favorevole si sia rivelata fondata, le questioni sollevate erano state risolte già dal G.E. a favore dell'opponente con la revoca della precedente ordinanza del
20.07.2021 e, quindi, è apparsa superflua l'introduzione del giudizio di merito, anche considerando che la stessa ha proposto a sua volta opposizione, in via CP_1
pagina 12 di 14 riconvenzionale, in data 17.9.2021, della quale la CCIIA ha chiesto il rigetto, con comparsa del
30.11.2021.
In riferimento al giudizio recante numero di Rg. 4226/2022 promosso da con atto di CP_1
citazione notificato in data 26/07/2022 si osserva.
Il procedimento esecutivo presso terzi di pignoramento è stato definito con l'ordinanza di assegnazione delle somme del 30/05/2022, avverso la quale non è stata proposta impugnazione ed è divenuta, pertanto, definitiva. Ed invero, è consolidato l'orientamento che afferma che avverso l'ordinanza di cui all'art. 533 c.p.c. l'unico rimedio esperibile è dato dall'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ciò in quanto il provvedimento di assegnazione del credito - costituendo l'atto conclusivo del procedimento di esecuzione forzata per espropriazione dei crediti - ha natura di atto esecutivo (cfr. Cass. Sez. III, sentenza n. 5489 del 26 febbraio 2019;
Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 15822 del 06/06/2023). Evidenzia, infatti, la Suprema Corte che “La contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata, peraltro, può essere svolta fintanto che tale diritto è minacciato o viene esercitato dal creditore, e non dopo che il processo esecutivo si è definitivamente concluso con l'assegnazione del credito pignorato. Il rimedio dell'opposizione all'esecuzione non può, dunque, esperirsi contro l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ., la quale chiude il processo di espropriazione presso terzi, cosicché il debitore non può più avvalersi del predetto strumento, perché la procedura è ormai esaurita (in tema, Cass. 24/02/2011, n. 4505, in motiv.; più recentemente, cfr. Cass. 20/09/2022, n. 27478, non mass.)” (cfr. Cass. Ordinanza n. 15822 del 06/06/2023). Applicando tali principi al caso di specie, è di tutta evidenza che le eccezioni sollevate dovevano essere reiterate dall' CP_1 mediante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione e non come motivi di opposizione all'esecuzione nel presente giudizio di merito, in quanto inerenti alla impignorabilità del credito e pertanto inammissibili, perché preclusi dalla definitività dell'ordinanza di assegnazione delle somme pignorate non impugnate.
In ogni caso deve rilevarsi che – anche laddove si volesse qualificare l'atto introduttivo del giudizio di merito quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. – questa è in ogni caso inammissibile in quanto esperita oltre il termine previsto dalla citata norma. Deve rammentarsi, infatti, che “l'opposizione agli atti esecutivi del terzo pignorato avverso l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., quale atto conclusivo del relativo procedimento, va proposta ai sensi dell'art. 617, comma 2, c.p.c., con ricorso al giudice dell'esecuzione e va notificato al difensore della parte pagina 13 di 14 opposta, costituito nella fase esecutiva, nel termine perentorio di venti giorni, decorrenti dalla pronuncia dell'ordinanza in udienza alla presenza del terzo pignorato, ovvero dal momento in cui il terzo ne abbia avuto legale conoscenza” (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 21081 del 19 ottobre 2015).
Conclusivamente l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile, con conseguente assorbimento di ogni altra questione.
Alla luce di una valutazione complessiva degli interessi coinvolti e del comportamento tenuto dalle parti sia nel corso del presente giudizio che nel processo sommario, nonché in ragione della natura delle questioni formulate nell'atto di opposizione, reputa il Tribunale che sussistono i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara cessata la materia del contendere del procedimento recante numero di Rg.
6891/2021;
2. dichiara inammissibile la domanda proposta da nel procedimento recante CP_1
numero di Rg. 4226/2022;
3. compensa le spese di giudizio di entrambi i gradi di giudizio e tra tutte le parti costituite.
Torre Annunziata, 18.09.2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Musi
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