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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/10/2025, n. 9920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9920 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 30053/2022 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dr.ssa Roberta Guardasole, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 30053/2022 r.g.a.c. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(cf e per (cf Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rapp.te e difese dagli avv.ti Alice Russo e Cesare Buongiovanni presso il cui C.F._2 studio in Roma, via di Ripetta, 22 sono domiciliate, giusta procura alle liti in atti
- OPPONENTI
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria Simoncelli ed presso il cui studio in Napoli CP_1 via G Porzio n.4 è elettivamente domiciliato giusta procura alle liti in atti
- OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
chiedeva ed otteneva, dal Tribunale di Napoli, l'emissione del decreto ingiuntivo CP_1 immediatamente esecutivo n. 4717/2021 nei confronti di al fine di ottenere la condanna di Parte_3 quest'ultima al pagamento della somma di € 200.000,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, portata dall'assegno n.8249527207-06 emesso dalla in Roma in data 22.08.2014 e non Pt_3 incassato.
Deceduta in data 24.08.2022 la debitrice, e in qualità di sue eredi (per Parte_1 Parte_2 rappresentazione in luogo della premorienza in data 13.06.2020 del proprio padre figlio della Per_1
– cfr. all. 22 produzione opponenti), venute improvvisamente a conoscenza solo in data 5.12.2022 Pt_3 della emissione del D.I. 4717/2021, proponevano opposizione ex art 645 c.p.c., eccependo in primis
l'incompetenza territoriale del giudice del monitorio in favore del Tribunale di Roma e nel merito 1)
l'illegittimità ed invalidità della notificazione e conseguente inefficacia del D.I.; 2) l'inesistenza del credito rivendicato con relativo disconoscimento dell'autenticità della scrittura e\o sottoscrizione da parte della
1 dell'assegno posto a corredo del monitorio. Concludevano per l'accoglimento della spiegata Parte_3 opposizione con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Resisteva all'opposizione , il quale in via preliminare eccepiva l'inammissibilità della CP_1 opposizione qualificata ai sensi dell'art 650 cpc per tardività del rimedio e l'infondatezza della formulata eccezione di incompetenza territoriale (da ritenersi incompleta sotto il profilo di tutti i fori potenzialmente competenti, compresi quelli facoltativi) e nel merito la carenza di legittimazione attiva delle opponenti.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese di lite.
Nel corso del giudizio, verificata la ritualità delle costituzioni, sospesa l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto, concessi i termini ex art. 183 co.6 c.p.c., il giudice alla udienza del 27.06.2025 riservava la causa in decisione con i termini di legge ex art 190 c.p.c.
Ebbene in via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità della spiegata opposizione formulata dal convenuto.
Sul punto occorre precisare che agli atti del presente giudizio non risulta depositata la notifica del decreto ingiuntivo de quo né alla ingiunta né alle odierne opponenti.
Analogamente dalla disamina del fascicolo del monitorio collegato, non emerge che il precitato decreto ingiuntivo n.4717\2022 emesso in data 24.06.2022 e concesso immediatamente esecutivo, sia mai stato notificato vuoi alle odierne opponenti in qualità di eredi della vuoi alla stessa quale obbligata Pt_3 Pt_3 in virtù del titolo esecutivo.
Agli atti emerge unicamente il deposito di un atto di intervento a cura di nell'ambito della CP_1 procedura esecutiva presso terzi pendente presso il Tribunale di Roma in danno di (nata Parte_1 nel 1964) altra coerede di . Parte_3
Tale intervento è privo dell'allegato contente la notificazione del titolo esecutivo, ovvero il decreto ingiuntivo odiernamente opposto, onde anche per tale via non vi è prova che lo stesso sia mai stato notificato.
Risulta depositato agli atti solo la notifica di pignoramento presso terzi ad opera di altro soggetto ovvero nel corpo del quale si richiama altro e diverso decreto ingiuntivo. Parte_4
Solo dalla disamina della ordinanza di rigetto del reclamo proposto da avverso l'ordinanza CP_1 di sospensione ex art 624 c.p.c. emessa dal g.e. del tribunale di Roma a seguito della opposizione di terzo spiegata dalle odierne opponenti nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi in danno di
[...] nata nel 1964 dallo stesso presuntivamente intrapresa (cfr. pag 1 ordinanza di reclamo ” Con Parte_1 atto di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. e in qualità rispettivamente di creditore CP_1 Controparte_2 procedente e creditori intervenuto e parti opposte nel giudizio di opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. promosso da
[...]
(nata nel 1982) e avverso la procedura di pignoramento pressi terzi avviata da Parte_1 Parte_2 CP_1 nei confronti di (nata nel 1964) quale erede di ”) - può desumersi che il decreto Parte_1 Parte_3
2 ingiuntivo oggi opposto sia stato notificato alla sig.ra “ ex art. 143 c.p.c. alla parte personalmente e la Pt_3 notifica risulta perfezionata (20 giorno dopo la data di avvento deposito del 10.08.2023) in data 30.08.20222, quando la parte era già deceduta ( decesso 24.08.2022)- ” cfr pag 1 ordinanza di reclamo.
Dunque anche a volere ritenere che il decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio sia stato notificato alla de cuius, facendo applicazione del principio della non contestazione ex art 115 c.p.c. ( atteso che sono le odierne opponenti ad avere depositato la ordinanza di reclamo che di tale evento da rappresentazione) tale notifica è da ritenersi inesistente condividendosi quanto articolato dal Collegio nella ordinanza di reclamo ovvero “Anche sotto questo profilo la notifica del titolo è inesistente giuridicamente, come da consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14360 del 06/06/2013, Sez. 6 2, Ordinanza n. 11506 del
08/04/2022, Sez. 2, Sentenza n. 4894 del 01/04/2003,Sez. 1, Sentenza n. 11688 del 18/09/2001) posto che la capacità giuridica si acquista dal momento della nascita e si estingue con la morte e che, pertanto, nella fase di consegna è stato impossibile il raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita (Sez. 3, Ordinanza n. 26511 del 08/09/2022).
Nessuna notifica del decreto ingiuntivo risulta poi essere stata eseguita nei confronti delle opponenti.
Ebbene come precisato dalla giurisprudenza di legittimità a fronte di una notifica materialmente ovvero giuridicamente inesistente come nel caso di specie il debitore è legittimato a proporre opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo inesistente perché non notificato nel termine perentorio di sessanta giorni dalla sua pronuncia, anziché promuovere il ricorso di cui all'art. 188 disp. att. c.p.c. affinché ne sia dichiarata l'inefficacia, purché abbia un interesse giuridicamente rilevante all'accertamento dell'insussistenza della pretesa creditoria azionata nei suoi confronti ( cfr cass. Civ. Sez I n. 5361\2025) interesse che nel caso di specie è chiaramente enunciato dalle opponenti nel diritto alla conservazione della massa ereditaria e dalla procedura esecutiva medio tempore intrapresa.
Ne consegue che nel caso di specie non trovano ingresso le preclusioni processuali di cui all'invocato art
650 c.p.c. non venendo in rilievo una opposizione tardiva bensì l'opposizione ordinaria ex art 645 c.p.c.
.
Ebbene essendo mancata la notifica del decreto ingiuntivo il termine di cui all'art 645 c.p.c. per proporre opposizione, al fine di fare accertare l'inefficacia del decreto mai notificato, decorrerà dalla conoscenza di fatto del decreto.
Conoscenza che nel caso di specie a tutto voler concedere potrà ritenersi decorrente non dalla richiesta di visibilità in data 04.11.2022 formulata dalle opponenti nella procedura di pignoramento presso terzi in danno di FO NC 1964 ma dalla concessa visibilità ad opera della cancelleria ovvero “dal
07.11.2022 sino alle 24.00 del 14.11.2022”( Cfr comunicazione di cancelleria doc. 18), atteso che solo da questo momento le opponenti hanno avuto conoscenza di fatto del decreto ingiuntivo opposto con conseguente tempestività dell'azione notificata il 16.12.2022 (al 39°giorno a decorrere dal 07.11.2022).
3 Posta la ammissibilità della spiegata opposizione va poi rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva delle opponenti Parte_5
La questione può dirsi ampiamente accertata non solo attraverso il citato provvedimento di rigetto n.
593/2024 depositato dal Tribunale di Roma il 23.04.2024, al termine del reclamo ivi incardinato con Rg
n. 30214/2023 (cfr. produzione di parte opponente depositata il 20.03.2025), circostanza nell'ambito della quale le odierne opponenti si erano già dichiarate eredi della (status incontestato e confermato già Pt_3 in quella sede), ma anche dall'atto di notorietà del 21.10.2022 autenticato da pubblico ufficiale presso il
IV Municipio Roma Capitale (cfr. all.2 produzione opponenti).
Per completezza di motivazione avendo le opponenti sollevato tempestiva e fondata eccezione di incompetenza del Tribunale di Napoli si osserva.
In primis e per inciso va evidenziata la natura interlocutoria e non decisoria della ordinanza emessa dal precedente magistrato in data 31.03.2023 con la quale veniva disattesa implicitamente l'eccezione di incompetenza avendo lo stesso disposto la prosecuzione del giudizio e non la remissione della causa in decisione invitando le stesse a precisare le conclusioni sulla questione di incompetenza.
Pertanto, il magistrato non si è spogliato della questione, ma il proprio convincimento è rimasto oggetto di discussione nel corso del giudizio.
Sul punto giova richiamare l'indirizzo della Suprema Corte che con ord. n.12069 del 31.07.2025 (cfr. tra le altre ord. nn.14423\2017 e 20608\2016) ha affermato che un'ordinanza è considerata non definitiva quando il Giudice non rimette la causa in decisione sulla sola questione di incompetenza, ma prosegue con l'istruttoria del merito, ad esempio concedendo i termini dell'art. 183 co.6 c.p.c. (come nel caso de quo), ciò dimostrando che la decisione non ha ancora carattere di “definitiva sottrazione della questione” al
Giudice che l'ha adottata.
Ciò premesso, occorre ora analizzare nello specifico e alla luce della ulteriore documentazione prodotta dalle parti, i vari profili che investono l'eccezione di incompetenza.
L'eccezione di incompetenza territoriale così come proposta dalla parte opponente, al contrario di quanto dedotto dalla opposta, risulta formulata in maniera completa considerato che è stato correttamente indicato il Foro sia in relazione alla persona fisica debitrice e destinataria dell'ingiunzione di pagamento
(art. 18 e 22 comma 1 n. 3) cpc, che alla natura della pretesa (diritti di obbligazione art. 20 cpc Foro facoltativo), nonché rispetto al fatto costitutivo della stessa (contratto), al luogo della sua esecuzione (art. 26 bis cpc) ed infine, al domicilio eletto (art. 30 cpc).
Ebbene, ai sensi dell'art. 18 c.p.c., in tema di cd. foro generale delle persone fisiche, è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio: la risulta dagli atti avente dimora Pt_3 alla data di richiesta ed emissione del decreto ingiuntivo opposto presso la casa di riposo Giardino del
Salice in Roma, Via Giovanni Bottesini n. 14 dove viveva di fatto fin dal 07.01.2015 e comunque residente
4 in Roma dal 24.10.1981 sino alla morte, giusto certificato storico di residenza in atti (doc. 4 parte opponente).
Quanto al foro facoltativo ex art.20 c.p.c. per le cause relative a diritti di obbligazione, letto in combinato disposto con l'art. 2 R.D. 1736/1933 in materia di assegni bancari, è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio, che coincide con il luogo indicato accanto al nome del trattario - luogo del pagamento - ed in mancanza di questa indicazione, con il luogo in cui l'assegno bancario è stato emesso.
Dalla disamina dell'assegno, fonte del decreto ingiuntivo opposto (doc.7 parte opponente), emerge inequivocabilmente che la banca trattaria ha sede\filiale in Roma e l'assegno stesso è stato emesso in
Roma.
In limine, seppur nel caso de quo si volesse ritenere che il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita
è individuato e determinato e, dunque, non possa trovare applicazione l'art.1182 c.c., giova in ogni caso evidenziare che ove anche venisse in considerazione il domicilio del creditore ingiungente, certamente lo stesso non può individuarsi nel domicilio eletto presso il difensore per l'azione monitoria, ma nel proprio domicilio che dagli atti risulta essere Roma Via Nicola Pellati n.45 ove il ha CP_1 ricevuto personalmente la convocazione in mediazione obbligatoria inerente la successione ereditaria di
( doc.24 parte opponente.) Parte_3
Alla luce della disamina di tutta la documentazione depositata in atti in relazione ai diversi fori alternativamente competenti, non può negarsi che la competenza territoriale esclusiva nella presente vicenda vada attribuita al Tribunale civile di Roma, con conseguente accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli ad emettere il decreto ingiuntivo de quo .
Alla luce di tutte le considerazioni sopra evidenziate stante la legittimazione attiva delle attrici opponenti,
l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo e dunque l'inefficacia dello stesso ex art 644 c.p.c. nonché
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli l'opposizione non può che essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 4717/2021 emesso in data 24.06.2021 dal Tribunale di
Napoli.
Le spese del presente giudizio si liquidano in ossequio al principio della soccombenza e al valore della causa, con applicazione dei valori medi, di cui al DM 55/2014 come aggiornati dal DM 147/2022 avuto riguardo alle fasi effettivamente espletate.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e , ogni Parte_1 Parte_2 contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione per le motivazioni di cui in parte motiva e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 4717\2021 emesso in data 24.06.2021 dal Tribunale di Napoli.
5 2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore delle attrici che si liquidano in CP_1 euro 8.433,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Napoli 30.10.2025
Il Giudice
Dr.ssa Roberta Guardasole
6
TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dr.ssa Roberta Guardasole, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 30053/2022 r.g.a.c. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(cf e per (cf Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rapp.te e difese dagli avv.ti Alice Russo e Cesare Buongiovanni presso il cui C.F._2 studio in Roma, via di Ripetta, 22 sono domiciliate, giusta procura alle liti in atti
- OPPONENTI
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria Simoncelli ed presso il cui studio in Napoli CP_1 via G Porzio n.4 è elettivamente domiciliato giusta procura alle liti in atti
- OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
chiedeva ed otteneva, dal Tribunale di Napoli, l'emissione del decreto ingiuntivo CP_1 immediatamente esecutivo n. 4717/2021 nei confronti di al fine di ottenere la condanna di Parte_3 quest'ultima al pagamento della somma di € 200.000,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, portata dall'assegno n.8249527207-06 emesso dalla in Roma in data 22.08.2014 e non Pt_3 incassato.
Deceduta in data 24.08.2022 la debitrice, e in qualità di sue eredi (per Parte_1 Parte_2 rappresentazione in luogo della premorienza in data 13.06.2020 del proprio padre figlio della Per_1
– cfr. all. 22 produzione opponenti), venute improvvisamente a conoscenza solo in data 5.12.2022 Pt_3 della emissione del D.I. 4717/2021, proponevano opposizione ex art 645 c.p.c., eccependo in primis
l'incompetenza territoriale del giudice del monitorio in favore del Tribunale di Roma e nel merito 1)
l'illegittimità ed invalidità della notificazione e conseguente inefficacia del D.I.; 2) l'inesistenza del credito rivendicato con relativo disconoscimento dell'autenticità della scrittura e\o sottoscrizione da parte della
1 dell'assegno posto a corredo del monitorio. Concludevano per l'accoglimento della spiegata Parte_3 opposizione con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Resisteva all'opposizione , il quale in via preliminare eccepiva l'inammissibilità della CP_1 opposizione qualificata ai sensi dell'art 650 cpc per tardività del rimedio e l'infondatezza della formulata eccezione di incompetenza territoriale (da ritenersi incompleta sotto il profilo di tutti i fori potenzialmente competenti, compresi quelli facoltativi) e nel merito la carenza di legittimazione attiva delle opponenti.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese di lite.
Nel corso del giudizio, verificata la ritualità delle costituzioni, sospesa l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto, concessi i termini ex art. 183 co.6 c.p.c., il giudice alla udienza del 27.06.2025 riservava la causa in decisione con i termini di legge ex art 190 c.p.c.
Ebbene in via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità della spiegata opposizione formulata dal convenuto.
Sul punto occorre precisare che agli atti del presente giudizio non risulta depositata la notifica del decreto ingiuntivo de quo né alla ingiunta né alle odierne opponenti.
Analogamente dalla disamina del fascicolo del monitorio collegato, non emerge che il precitato decreto ingiuntivo n.4717\2022 emesso in data 24.06.2022 e concesso immediatamente esecutivo, sia mai stato notificato vuoi alle odierne opponenti in qualità di eredi della vuoi alla stessa quale obbligata Pt_3 Pt_3 in virtù del titolo esecutivo.
Agli atti emerge unicamente il deposito di un atto di intervento a cura di nell'ambito della CP_1 procedura esecutiva presso terzi pendente presso il Tribunale di Roma in danno di (nata Parte_1 nel 1964) altra coerede di . Parte_3
Tale intervento è privo dell'allegato contente la notificazione del titolo esecutivo, ovvero il decreto ingiuntivo odiernamente opposto, onde anche per tale via non vi è prova che lo stesso sia mai stato notificato.
Risulta depositato agli atti solo la notifica di pignoramento presso terzi ad opera di altro soggetto ovvero nel corpo del quale si richiama altro e diverso decreto ingiuntivo. Parte_4
Solo dalla disamina della ordinanza di rigetto del reclamo proposto da avverso l'ordinanza CP_1 di sospensione ex art 624 c.p.c. emessa dal g.e. del tribunale di Roma a seguito della opposizione di terzo spiegata dalle odierne opponenti nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi in danno di
[...] nata nel 1964 dallo stesso presuntivamente intrapresa (cfr. pag 1 ordinanza di reclamo ” Con Parte_1 atto di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. e in qualità rispettivamente di creditore CP_1 Controparte_2 procedente e creditori intervenuto e parti opposte nel giudizio di opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. promosso da
[...]
(nata nel 1982) e avverso la procedura di pignoramento pressi terzi avviata da Parte_1 Parte_2 CP_1 nei confronti di (nata nel 1964) quale erede di ”) - può desumersi che il decreto Parte_1 Parte_3
2 ingiuntivo oggi opposto sia stato notificato alla sig.ra “ ex art. 143 c.p.c. alla parte personalmente e la Pt_3 notifica risulta perfezionata (20 giorno dopo la data di avvento deposito del 10.08.2023) in data 30.08.20222, quando la parte era già deceduta ( decesso 24.08.2022)- ” cfr pag 1 ordinanza di reclamo.
Dunque anche a volere ritenere che il decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio sia stato notificato alla de cuius, facendo applicazione del principio della non contestazione ex art 115 c.p.c. ( atteso che sono le odierne opponenti ad avere depositato la ordinanza di reclamo che di tale evento da rappresentazione) tale notifica è da ritenersi inesistente condividendosi quanto articolato dal Collegio nella ordinanza di reclamo ovvero “Anche sotto questo profilo la notifica del titolo è inesistente giuridicamente, come da consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14360 del 06/06/2013, Sez. 6 2, Ordinanza n. 11506 del
08/04/2022, Sez. 2, Sentenza n. 4894 del 01/04/2003,Sez. 1, Sentenza n. 11688 del 18/09/2001) posto che la capacità giuridica si acquista dal momento della nascita e si estingue con la morte e che, pertanto, nella fase di consegna è stato impossibile il raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita (Sez. 3, Ordinanza n. 26511 del 08/09/2022).
Nessuna notifica del decreto ingiuntivo risulta poi essere stata eseguita nei confronti delle opponenti.
Ebbene come precisato dalla giurisprudenza di legittimità a fronte di una notifica materialmente ovvero giuridicamente inesistente come nel caso di specie il debitore è legittimato a proporre opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo inesistente perché non notificato nel termine perentorio di sessanta giorni dalla sua pronuncia, anziché promuovere il ricorso di cui all'art. 188 disp. att. c.p.c. affinché ne sia dichiarata l'inefficacia, purché abbia un interesse giuridicamente rilevante all'accertamento dell'insussistenza della pretesa creditoria azionata nei suoi confronti ( cfr cass. Civ. Sez I n. 5361\2025) interesse che nel caso di specie è chiaramente enunciato dalle opponenti nel diritto alla conservazione della massa ereditaria e dalla procedura esecutiva medio tempore intrapresa.
Ne consegue che nel caso di specie non trovano ingresso le preclusioni processuali di cui all'invocato art
650 c.p.c. non venendo in rilievo una opposizione tardiva bensì l'opposizione ordinaria ex art 645 c.p.c.
.
Ebbene essendo mancata la notifica del decreto ingiuntivo il termine di cui all'art 645 c.p.c. per proporre opposizione, al fine di fare accertare l'inefficacia del decreto mai notificato, decorrerà dalla conoscenza di fatto del decreto.
Conoscenza che nel caso di specie a tutto voler concedere potrà ritenersi decorrente non dalla richiesta di visibilità in data 04.11.2022 formulata dalle opponenti nella procedura di pignoramento presso terzi in danno di FO NC 1964 ma dalla concessa visibilità ad opera della cancelleria ovvero “dal
07.11.2022 sino alle 24.00 del 14.11.2022”( Cfr comunicazione di cancelleria doc. 18), atteso che solo da questo momento le opponenti hanno avuto conoscenza di fatto del decreto ingiuntivo opposto con conseguente tempestività dell'azione notificata il 16.12.2022 (al 39°giorno a decorrere dal 07.11.2022).
3 Posta la ammissibilità della spiegata opposizione va poi rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva delle opponenti Parte_5
La questione può dirsi ampiamente accertata non solo attraverso il citato provvedimento di rigetto n.
593/2024 depositato dal Tribunale di Roma il 23.04.2024, al termine del reclamo ivi incardinato con Rg
n. 30214/2023 (cfr. produzione di parte opponente depositata il 20.03.2025), circostanza nell'ambito della quale le odierne opponenti si erano già dichiarate eredi della (status incontestato e confermato già Pt_3 in quella sede), ma anche dall'atto di notorietà del 21.10.2022 autenticato da pubblico ufficiale presso il
IV Municipio Roma Capitale (cfr. all.2 produzione opponenti).
Per completezza di motivazione avendo le opponenti sollevato tempestiva e fondata eccezione di incompetenza del Tribunale di Napoli si osserva.
In primis e per inciso va evidenziata la natura interlocutoria e non decisoria della ordinanza emessa dal precedente magistrato in data 31.03.2023 con la quale veniva disattesa implicitamente l'eccezione di incompetenza avendo lo stesso disposto la prosecuzione del giudizio e non la remissione della causa in decisione invitando le stesse a precisare le conclusioni sulla questione di incompetenza.
Pertanto, il magistrato non si è spogliato della questione, ma il proprio convincimento è rimasto oggetto di discussione nel corso del giudizio.
Sul punto giova richiamare l'indirizzo della Suprema Corte che con ord. n.12069 del 31.07.2025 (cfr. tra le altre ord. nn.14423\2017 e 20608\2016) ha affermato che un'ordinanza è considerata non definitiva quando il Giudice non rimette la causa in decisione sulla sola questione di incompetenza, ma prosegue con l'istruttoria del merito, ad esempio concedendo i termini dell'art. 183 co.6 c.p.c. (come nel caso de quo), ciò dimostrando che la decisione non ha ancora carattere di “definitiva sottrazione della questione” al
Giudice che l'ha adottata.
Ciò premesso, occorre ora analizzare nello specifico e alla luce della ulteriore documentazione prodotta dalle parti, i vari profili che investono l'eccezione di incompetenza.
L'eccezione di incompetenza territoriale così come proposta dalla parte opponente, al contrario di quanto dedotto dalla opposta, risulta formulata in maniera completa considerato che è stato correttamente indicato il Foro sia in relazione alla persona fisica debitrice e destinataria dell'ingiunzione di pagamento
(art. 18 e 22 comma 1 n. 3) cpc, che alla natura della pretesa (diritti di obbligazione art. 20 cpc Foro facoltativo), nonché rispetto al fatto costitutivo della stessa (contratto), al luogo della sua esecuzione (art. 26 bis cpc) ed infine, al domicilio eletto (art. 30 cpc).
Ebbene, ai sensi dell'art. 18 c.p.c., in tema di cd. foro generale delle persone fisiche, è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio: la risulta dagli atti avente dimora Pt_3 alla data di richiesta ed emissione del decreto ingiuntivo opposto presso la casa di riposo Giardino del
Salice in Roma, Via Giovanni Bottesini n. 14 dove viveva di fatto fin dal 07.01.2015 e comunque residente
4 in Roma dal 24.10.1981 sino alla morte, giusto certificato storico di residenza in atti (doc. 4 parte opponente).
Quanto al foro facoltativo ex art.20 c.p.c. per le cause relative a diritti di obbligazione, letto in combinato disposto con l'art. 2 R.D. 1736/1933 in materia di assegni bancari, è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio, che coincide con il luogo indicato accanto al nome del trattario - luogo del pagamento - ed in mancanza di questa indicazione, con il luogo in cui l'assegno bancario è stato emesso.
Dalla disamina dell'assegno, fonte del decreto ingiuntivo opposto (doc.7 parte opponente), emerge inequivocabilmente che la banca trattaria ha sede\filiale in Roma e l'assegno stesso è stato emesso in
Roma.
In limine, seppur nel caso de quo si volesse ritenere che il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita
è individuato e determinato e, dunque, non possa trovare applicazione l'art.1182 c.c., giova in ogni caso evidenziare che ove anche venisse in considerazione il domicilio del creditore ingiungente, certamente lo stesso non può individuarsi nel domicilio eletto presso il difensore per l'azione monitoria, ma nel proprio domicilio che dagli atti risulta essere Roma Via Nicola Pellati n.45 ove il ha CP_1 ricevuto personalmente la convocazione in mediazione obbligatoria inerente la successione ereditaria di
( doc.24 parte opponente.) Parte_3
Alla luce della disamina di tutta la documentazione depositata in atti in relazione ai diversi fori alternativamente competenti, non può negarsi che la competenza territoriale esclusiva nella presente vicenda vada attribuita al Tribunale civile di Roma, con conseguente accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli ad emettere il decreto ingiuntivo de quo .
Alla luce di tutte le considerazioni sopra evidenziate stante la legittimazione attiva delle attrici opponenti,
l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo e dunque l'inefficacia dello stesso ex art 644 c.p.c. nonché
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli l'opposizione non può che essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 4717/2021 emesso in data 24.06.2021 dal Tribunale di
Napoli.
Le spese del presente giudizio si liquidano in ossequio al principio della soccombenza e al valore della causa, con applicazione dei valori medi, di cui al DM 55/2014 come aggiornati dal DM 147/2022 avuto riguardo alle fasi effettivamente espletate.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e , ogni Parte_1 Parte_2 contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione per le motivazioni di cui in parte motiva e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 4717\2021 emesso in data 24.06.2021 dal Tribunale di Napoli.
5 2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore delle attrici che si liquidano in CP_1 euro 8.433,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Napoli 30.10.2025
Il Giudice
Dr.ssa Roberta Guardasole
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