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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 25/03/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2723/2024 Ruolo Generale
Tribunale Ordinario di Udine
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr.ssa Annamaria Antonini Presidente dr.ssa Marta Diamante Giudice dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da:
) con l'avv. PREVIDE PRATO Parte_1 C.F._1
SIMONETTA ricorrente contro
( ) con l'avv. PITTONI ANDREA e l'avv. CP_1 C.F._2
ZULIANI ALBERTO resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
Oggetto: divorzio contenzioso.
Conclusioni di parte ricorrente: pronunciarsi sentenza parziale di divorzio con successiva rimessione della causa in istruttoria;
Conclusioni di parte resistente: pronunciarsi sentenza parziale di divorzio con successiva rimessione della causa in istruttoria;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 24.10.2024 e regolarmente notificato, Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio civile il 30/08/2017 con che CP_1 dall'unione erano nati due figli, e (rispettivamente in data 16.07.2015 e in CP_2 CP_3
data 16.03.2020) e che, infine, il Tribunale di Udine con decreto dd. 19.12.2022 aveva
1 omologato la separazione consensuale tra i coniugi, ha chiesto la dichiarazione di scioglimento del vincolo matrimoniale, alle condizioni meglio indicate in atto introduttivo.
Si è costituito aderendo alla pronuncia di divorzio, ma a condizioni CP_1
parzialmente diverse rispetto a quelle richieste dalla controparte.
Le parti hanno depositato le memorie di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c.
Alla prima udienza di comparizione avanti al giudice istruttore, tenutasi in data
28.01.2025, le parti sono riuscite a raggiungere degli accordi parziali e provvisori, confluiti quindi nell'adozione dei provvedimenti ex art. 473-bis.22 c.p.c.
Alla successiva udienza del 17.03.2025, le parti hanno chiesto di essere autorizzate a precisare le conclusioni in ordine al proprio status, rimettendo al prosieguo del procedimento ogni altra questione;
la causa è stata pertanto immediatamente rimessa al
Collegio per la decisione, con rinuncia da parte dei procuratori ai termini per gli scritti conclusivi.
Osserva il Collegio, quanto alla domanda di divorzio, che ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n. 55 e dal d.lgs. n. 149/2022 come modificato dalla L. n. 197/2022, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio possono essere pronunciati qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra
i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto ..”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da
“almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti.
Infatti, dalla copia degli atti del giudizio di separazione, risulta che, con decreto dd.
19.12.2022, il Tribunale di Udine ha omologato l'accordo di separazione personale dei
2 coniugi, sicché alla data del deposito del ricorso di divorzio (23/10/2024) erano certamente trascorsi oltre 6 mesi dall'udienza presidenziale.
Inoltre, è da escludere qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerato il fatto che le parti hanno ora stabilito residenze distinte senza più alcuna comunanza di vita.
Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio civile.
Le spese di lite, unitamente ad ogni altra questione non esaminata in questa sede, vengono rimesse alla definitiva decisione della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- visti gli artt. 4 e 5 l. 898/1970, pronuncia lo scioglimento del matrimonio, contratto in data 30/08/2017, in Mortegliano e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del
Comune di MORTEGLIANO dell'anno 2017 al n. 10 parte I, da ata a Parte_1
UDINE (UD) il 08/08/1989, e nato a [...] il [...]; CP_1
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mortegliano (UD) di procedere all'annotazione della sentenza (atto n. 10 parte 1 anno 2017);
- manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza;
- rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per la prosecuzione del procedimento;
- spese di lite al definitivo.
Udine, così deciso nella camera di consiglio del 20.03.2025.
Il Presidente dr.ssa Annamaria Antonini il Giudice rel. dr.ssa Elisabetta Sartor
3
Tribunale Ordinario di Udine
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr.ssa Annamaria Antonini Presidente dr.ssa Marta Diamante Giudice dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da:
) con l'avv. PREVIDE PRATO Parte_1 C.F._1
SIMONETTA ricorrente contro
( ) con l'avv. PITTONI ANDREA e l'avv. CP_1 C.F._2
ZULIANI ALBERTO resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
Oggetto: divorzio contenzioso.
Conclusioni di parte ricorrente: pronunciarsi sentenza parziale di divorzio con successiva rimessione della causa in istruttoria;
Conclusioni di parte resistente: pronunciarsi sentenza parziale di divorzio con successiva rimessione della causa in istruttoria;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 24.10.2024 e regolarmente notificato, Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio civile il 30/08/2017 con che CP_1 dall'unione erano nati due figli, e (rispettivamente in data 16.07.2015 e in CP_2 CP_3
data 16.03.2020) e che, infine, il Tribunale di Udine con decreto dd. 19.12.2022 aveva
1 omologato la separazione consensuale tra i coniugi, ha chiesto la dichiarazione di scioglimento del vincolo matrimoniale, alle condizioni meglio indicate in atto introduttivo.
Si è costituito aderendo alla pronuncia di divorzio, ma a condizioni CP_1
parzialmente diverse rispetto a quelle richieste dalla controparte.
Le parti hanno depositato le memorie di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c.
Alla prima udienza di comparizione avanti al giudice istruttore, tenutasi in data
28.01.2025, le parti sono riuscite a raggiungere degli accordi parziali e provvisori, confluiti quindi nell'adozione dei provvedimenti ex art. 473-bis.22 c.p.c.
Alla successiva udienza del 17.03.2025, le parti hanno chiesto di essere autorizzate a precisare le conclusioni in ordine al proprio status, rimettendo al prosieguo del procedimento ogni altra questione;
la causa è stata pertanto immediatamente rimessa al
Collegio per la decisione, con rinuncia da parte dei procuratori ai termini per gli scritti conclusivi.
Osserva il Collegio, quanto alla domanda di divorzio, che ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n. 55 e dal d.lgs. n. 149/2022 come modificato dalla L. n. 197/2022, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio possono essere pronunciati qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra
i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto ..”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da
“almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti.
Infatti, dalla copia degli atti del giudizio di separazione, risulta che, con decreto dd.
19.12.2022, il Tribunale di Udine ha omologato l'accordo di separazione personale dei
2 coniugi, sicché alla data del deposito del ricorso di divorzio (23/10/2024) erano certamente trascorsi oltre 6 mesi dall'udienza presidenziale.
Inoltre, è da escludere qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerato il fatto che le parti hanno ora stabilito residenze distinte senza più alcuna comunanza di vita.
Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio civile.
Le spese di lite, unitamente ad ogni altra questione non esaminata in questa sede, vengono rimesse alla definitiva decisione della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- visti gli artt. 4 e 5 l. 898/1970, pronuncia lo scioglimento del matrimonio, contratto in data 30/08/2017, in Mortegliano e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del
Comune di MORTEGLIANO dell'anno 2017 al n. 10 parte I, da ata a Parte_1
UDINE (UD) il 08/08/1989, e nato a [...] il [...]; CP_1
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mortegliano (UD) di procedere all'annotazione della sentenza (atto n. 10 parte 1 anno 2017);
- manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza;
- rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per la prosecuzione del procedimento;
- spese di lite al definitivo.
Udine, così deciso nella camera di consiglio del 20.03.2025.
Il Presidente dr.ssa Annamaria Antonini il Giudice rel. dr.ssa Elisabetta Sartor
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