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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/07/2025, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo al n. 3401/2022 R.G., promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Silla Grava (C.F. ) e Monica Fanton (C.F. C.F._2
) C.F._3
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._4
Martino De Marchi (C.F. C.F._5
CONVENUTO
Oggetto: Pagamento compensi professionali.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attore, Geom. come da foglio di precisazione delle conclusioni: Parte_1
"NEL MERITO: accertato sia nell'an che nel quantum il credito professionale vantato dal geom. condannarsi il signor a pagare all'odierno attore la Parte_1 Controparte_1 somma di € 13.668,55 a titolo di compensi professionali per l'attività svolta dal
Professionista o quella diversa somma, maggiore e/o minore, che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria di causa oltre agli interessi al tasso legale maturati e maturandi dal di del dovuto fino al saldo effettivo;
accertato l'ulteriore danno emergente patito dall'odierno attore per le spese che lo stesso ha sostenuto a causa dell'inadempimento del convenuto, condannarsi il signor a pagare al geom. la somma di € Controparte_1 Parte_1
600,00 come meglio dettagliata in atti, oltre agli interessi al tasso legale dal di della domanda fino al saldo effettivo. In ogni caso, con compensi professionali e spese di lite interamente rifusi."
Per il convenuto, SI. , come da foglio di precisazione delle conclusioni: Controparte_1
"In via principale: per i motivi tutti di cui in narrativa della comparsa di costituzione e risposta, accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto ed in diritto di ogni richiesta avversaria, respingersi le domande tutte formulate. In via subordinata: dato atto del pagamento effettuato ante causam dal sig. all'ATTORE per la somma di € 2.000,00, Controparte_1
da rivalutarsi alla data dell'emananda sentenza, respingere le domande attore in quanto infondate ed in denegata ipotesi di riconoscimento, anche parziale, della pretesa avversaria, disporsi la detrazione delle predetta somma. In via ulteriormente subordinata: si contesta l'an ed il quantum delle singole voci richieste in pagamento dall'ATTORE chiedendosi, in ogni caso, la loro riduzione, anche secondo equità. In tutti i casi: compensi professionali e spese di lite del presente giudizio integralmente rifusi."
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 24.05.2022, il Geom. conveniva in Parte_1
giudizio il SI. per ottenere il pagamento dei compensi professionali Controparte_1
maturati per l'attività di progettazione relativa alla ristrutturazione di un immobile di proprietà del convenuto. Si costituiva in giudizio il SI. , il quale contestava CP_1
integralmente le pretese attoree, eccependo di essere egli stesso l'autore della progettazione e lamentando l'inadempimento del professionista a specifici e limitati incarichi.
La causa veniva istruita mediante la concessione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c.,
l'escussione dei testi di entrambe le parti ( , , e Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
) e l'interrogatorio libero delle parti. Veniva altresì disposta una Testimone_4
Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) al fine di accertare l'entità e il valore delle prestazioni professionali svolte dall'attore, affidata alla Geom. . All'esito dell'istruttoria, Persona_1
la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e merita integrale accoglimento.
L'istruttoria processuale, sia documentale che testimoniale, e in modo particolare le risultanze della Consulenza Tecnica d'Ufficio, hanno fornito un quadro probatorio solido e convergente a sostegno della pretesa del Geom. superando le contestazioni sollevate Pt_1
dal convenuto.
Il fulcro della controversia risiede nell'effettiva esecuzione e paternità delle prestazioni professionali per le quali è richiesto il compenso. Se da un lato il convenuto ha tentato di sminuire l'apporto del professionista, sostenendo di aver curato personalmente la progettazione, dall'altro lato emergono plurimi e inequivocabili elementi che dimostrano non solo l'avvenuto espletamento dell'incarico da parte del Geom. ma anche la piena Pt_1
accettazione e l'utilizzo concreto dei suoi elaborati da parte del SI. . CP_1
L'utilizzo del computo metrico come prova regina.
Assume un valore probatorio dirimente la circostanza, documentalmente provata, che il
2 convenuto si sia avvalso del computo metrico datato 01.02.2020, pacificamente redatto dal
Geom. per richiedere offerte economiche a diverse imprese costruttrici. Come Pt_1
correttamente evidenziato dalla difesa attorea, i preventivi formulati dalle ditte
[...]
e sono stati materialmente redatti integrando il file del Parte_2 Parte_3
professionista, che riporta l'intestazione del suo studio. Addirittura, l' Parte_2
ha apposto a penna i propri importi sul computo dell'attore, timbrandolo e
[...]
firmandolo.
Tale condotta del SI. costituisce una palese forma di facta concludentia: CP_1
l'utilizzo di un elaborato professionale per finalità così cruciali come la richiesta di preventivi implica necessariamente il suo recepimento e la sua validazione. Non è logicamente sostenibile, come tenta di fare il convenuto, definire l'operato del professionista come nullo o inutile per poi, di fatto, utilizzarlo come base per le proprie trattative commerciali. Questa circostanza, da sola, è sufficiente a smontare la tesi difensiva principale del convenuto.
Le risultanze della Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU).
Le conclusioni a cui è giunta la CTU, affidata a un ausiliario del Giudice e dunque immune da interessi di parte, corroborano in maniera definitiva la posizione attorea. La
Geom. ha analiticamente individuato e descritto le prestazioni effettuate dal Per_1
Geom. suddividendole correttamente nelle due fasi progettuali descritte nell'atto di Pt_1
citazione:
1. La prima, relativa a una "Bozza di studio per ristrutturazione" e al "Computo metrico completo" del 2020.
2. La seconda, ben più elaborata, relativa al "Progetto di demolizione e ricostruzione totale del fabbricato" e alla redazione di molteplici computi metrici estimativi per l'accesso al c.d. Superbonus 110%.
Elemento di ancor maggior peso è la valutazione economica effettuata dalla CTU. Il consulente, applicando i parametri ministeriali di riferimento (D.M. 140/2012 e D.M. 17 giugno 2016), ha liquidato per le prestazioni svolte dal Geom. un compenso Pt_1
complessivo significativamente superiore a quello richiesto con il preavviso di fattura azionato in giudizio. Ciò non solo conferma la congruità della richiesta attorea, ma la fa apparire addirittura prudente e moderata. Le obiezioni del convenuto sulla paternità dei disegni sono state superate dalla CTU, la quale ha riconosciuto che la documentazione prodotta dall'attore dimostra la conclusione della progettazione, rimasta in attesa solo di una scelta definitiva da parte del committente.
La convergenza delle prove testimoniali.
3 Anche l'istruttoria orale ha fornito riscontri decisivi a favore della tesi attorea. La deposizione del teste perito industriale, ha fatto luce sulla causa effettiva dello Tes_3
stallo progettuale. Egli ha confermato che il SI. "ha chiesto delle varianti rispetto CP_1
al progetto iniziale" e che "non è mai stata fatta una scelta per una delle 4 proposte", aggiungendo che nell'ultima riunione il convenuto espresse "perplessità sull'impegno economico". Tali dichiarazioni delineano un quadro di costante indecisione del committente, il quale, con continue richieste di modifiche, ha di fatto impedito la finalizzazione dell'iter, e non un'inerzia del professionista. Anche la testimonianza del Geom. ha Testimone_1
confermato lo svolgimento di numerosi incontri e lo sviluppo di un "nuovo progetto di ristrutturazione che tenesse conto del superbonus" su richiesta del SI. , smentendo CP_1
la narrazione di un incarico limitato e mai evoluto. Persino la teste di parte convenuta, SI.ra
, ha confermato il conferimento dell'incarico iniziale, dichiarando che il SI. Tes_2
"si è rivolto al geom. per un computo metrico", attestando così CP_1 Pt_1
l'incontestabile esistenza del rapporto professionale fin dall'origine.
Ulteriori elementi probatori.
La fitta corrispondenza email intercorsa tra le parti dimostra un rapporto professionale continuativo, caratterizzato da incontri, discussioni e continue richieste di modifiche da parte del SI. , che mal si concilia con la tesi di un incarico limitato e marginale. Le mail CP_1
prodotte dall'attore evidenziano inoltre i suoi tentativi di sollecitare il convenuto a prendere le decisioni necessarie per la prosecuzione dell'iter, rimasti senza riscontro.
Anche il versamento di un acconto di € 2.000,00 va interpretato come un riconoscimento del rapporto professionale in essere. La quietanza, prodotta dallo stesso convenuto, che descrive tale somma come "acconto e fondo spese da consegnare ai tecnici", avvalora la tesi dell'attore circa la corretta imputazione di soli € 700,00 sul proprio preavviso di fattura, avendo egli ripartito l'importo con gli altri professionisti coinvolti.
Infine, le eccezioni procedurali sollevate dal convenuto, come la mancata redazione di un preventivo scritto, pur denotando una prassi non impeccabile, non sono idonee, alla luce del quadro probatorio descritto, a elidere il diritto al compenso per un'attività che si è dimostrata essere stata non solo svolta, ma anche ricevuta e proficuamente utilizzata dal committente.
Per tutte le ragioni sopra esposte, la domanda del Geom. deve essere integralmente Pt_1 accolta. Anche la richiesta di rimborso delle spese stragiudiziali per € 600,00 è fondata, trattandosi di un esborso documentato e resosi necessario a causa dell'inadempimento del convenuto, configurandosi quale danno emergente risarcibile.
Le spese di lite, comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. ACCERTA E DICHIARA il diritto del Geom. a percepire i compensi Parte_1
professionali per l'attività svolta in favore del SI. . Controparte_1
2. CONDANNA il SI. a versare in favore del Geom. la Controparte_1 Parte_1 somma di € 13.668,55 a titolo di compensi professionali, oltre interessi legali dalla data del dovuto al saldo effettivo.
3. CONDANNA il SI. a versare in favore del Geom. la Controparte_1 Parte_1 somma di € 600,00 a titolo di danno emergente per spese stragiudiziali, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
4. CONDANNA il SI. alla refusione delle spese di lite in favore Controparte_1
dell'attore, che si liquidano in 3900,00 per compensi professionali oltre contributo unificato, spese generali , iva e cpa .
5. PONE definitivamente a carico del convenuto SI. le spese della Controparte_1
Consulenza Tecnica d'Ufficio.
Il Giudice
dott. Deli Luca
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo al n. 3401/2022 R.G., promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Silla Grava (C.F. ) e Monica Fanton (C.F. C.F._2
) C.F._3
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._4
Martino De Marchi (C.F. C.F._5
CONVENUTO
Oggetto: Pagamento compensi professionali.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attore, Geom. come da foglio di precisazione delle conclusioni: Parte_1
"NEL MERITO: accertato sia nell'an che nel quantum il credito professionale vantato dal geom. condannarsi il signor a pagare all'odierno attore la Parte_1 Controparte_1 somma di € 13.668,55 a titolo di compensi professionali per l'attività svolta dal
Professionista o quella diversa somma, maggiore e/o minore, che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria di causa oltre agli interessi al tasso legale maturati e maturandi dal di del dovuto fino al saldo effettivo;
accertato l'ulteriore danno emergente patito dall'odierno attore per le spese che lo stesso ha sostenuto a causa dell'inadempimento del convenuto, condannarsi il signor a pagare al geom. la somma di € Controparte_1 Parte_1
600,00 come meglio dettagliata in atti, oltre agli interessi al tasso legale dal di della domanda fino al saldo effettivo. In ogni caso, con compensi professionali e spese di lite interamente rifusi."
Per il convenuto, SI. , come da foglio di precisazione delle conclusioni: Controparte_1
"In via principale: per i motivi tutti di cui in narrativa della comparsa di costituzione e risposta, accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto ed in diritto di ogni richiesta avversaria, respingersi le domande tutte formulate. In via subordinata: dato atto del pagamento effettuato ante causam dal sig. all'ATTORE per la somma di € 2.000,00, Controparte_1
da rivalutarsi alla data dell'emananda sentenza, respingere le domande attore in quanto infondate ed in denegata ipotesi di riconoscimento, anche parziale, della pretesa avversaria, disporsi la detrazione delle predetta somma. In via ulteriormente subordinata: si contesta l'an ed il quantum delle singole voci richieste in pagamento dall'ATTORE chiedendosi, in ogni caso, la loro riduzione, anche secondo equità. In tutti i casi: compensi professionali e spese di lite del presente giudizio integralmente rifusi."
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 24.05.2022, il Geom. conveniva in Parte_1
giudizio il SI. per ottenere il pagamento dei compensi professionali Controparte_1
maturati per l'attività di progettazione relativa alla ristrutturazione di un immobile di proprietà del convenuto. Si costituiva in giudizio il SI. , il quale contestava CP_1
integralmente le pretese attoree, eccependo di essere egli stesso l'autore della progettazione e lamentando l'inadempimento del professionista a specifici e limitati incarichi.
La causa veniva istruita mediante la concessione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c.,
l'escussione dei testi di entrambe le parti ( , , e Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
) e l'interrogatorio libero delle parti. Veniva altresì disposta una Testimone_4
Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) al fine di accertare l'entità e il valore delle prestazioni professionali svolte dall'attore, affidata alla Geom. . All'esito dell'istruttoria, Persona_1
la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e merita integrale accoglimento.
L'istruttoria processuale, sia documentale che testimoniale, e in modo particolare le risultanze della Consulenza Tecnica d'Ufficio, hanno fornito un quadro probatorio solido e convergente a sostegno della pretesa del Geom. superando le contestazioni sollevate Pt_1
dal convenuto.
Il fulcro della controversia risiede nell'effettiva esecuzione e paternità delle prestazioni professionali per le quali è richiesto il compenso. Se da un lato il convenuto ha tentato di sminuire l'apporto del professionista, sostenendo di aver curato personalmente la progettazione, dall'altro lato emergono plurimi e inequivocabili elementi che dimostrano non solo l'avvenuto espletamento dell'incarico da parte del Geom. ma anche la piena Pt_1
accettazione e l'utilizzo concreto dei suoi elaborati da parte del SI. . CP_1
L'utilizzo del computo metrico come prova regina.
Assume un valore probatorio dirimente la circostanza, documentalmente provata, che il
2 convenuto si sia avvalso del computo metrico datato 01.02.2020, pacificamente redatto dal
Geom. per richiedere offerte economiche a diverse imprese costruttrici. Come Pt_1
correttamente evidenziato dalla difesa attorea, i preventivi formulati dalle ditte
[...]
e sono stati materialmente redatti integrando il file del Parte_2 Parte_3
professionista, che riporta l'intestazione del suo studio. Addirittura, l' Parte_2
ha apposto a penna i propri importi sul computo dell'attore, timbrandolo e
[...]
firmandolo.
Tale condotta del SI. costituisce una palese forma di facta concludentia: CP_1
l'utilizzo di un elaborato professionale per finalità così cruciali come la richiesta di preventivi implica necessariamente il suo recepimento e la sua validazione. Non è logicamente sostenibile, come tenta di fare il convenuto, definire l'operato del professionista come nullo o inutile per poi, di fatto, utilizzarlo come base per le proprie trattative commerciali. Questa circostanza, da sola, è sufficiente a smontare la tesi difensiva principale del convenuto.
Le risultanze della Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU).
Le conclusioni a cui è giunta la CTU, affidata a un ausiliario del Giudice e dunque immune da interessi di parte, corroborano in maniera definitiva la posizione attorea. La
Geom. ha analiticamente individuato e descritto le prestazioni effettuate dal Per_1
Geom. suddividendole correttamente nelle due fasi progettuali descritte nell'atto di Pt_1
citazione:
1. La prima, relativa a una "Bozza di studio per ristrutturazione" e al "Computo metrico completo" del 2020.
2. La seconda, ben più elaborata, relativa al "Progetto di demolizione e ricostruzione totale del fabbricato" e alla redazione di molteplici computi metrici estimativi per l'accesso al c.d. Superbonus 110%.
Elemento di ancor maggior peso è la valutazione economica effettuata dalla CTU. Il consulente, applicando i parametri ministeriali di riferimento (D.M. 140/2012 e D.M. 17 giugno 2016), ha liquidato per le prestazioni svolte dal Geom. un compenso Pt_1
complessivo significativamente superiore a quello richiesto con il preavviso di fattura azionato in giudizio. Ciò non solo conferma la congruità della richiesta attorea, ma la fa apparire addirittura prudente e moderata. Le obiezioni del convenuto sulla paternità dei disegni sono state superate dalla CTU, la quale ha riconosciuto che la documentazione prodotta dall'attore dimostra la conclusione della progettazione, rimasta in attesa solo di una scelta definitiva da parte del committente.
La convergenza delle prove testimoniali.
3 Anche l'istruttoria orale ha fornito riscontri decisivi a favore della tesi attorea. La deposizione del teste perito industriale, ha fatto luce sulla causa effettiva dello Tes_3
stallo progettuale. Egli ha confermato che il SI. "ha chiesto delle varianti rispetto CP_1
al progetto iniziale" e che "non è mai stata fatta una scelta per una delle 4 proposte", aggiungendo che nell'ultima riunione il convenuto espresse "perplessità sull'impegno economico". Tali dichiarazioni delineano un quadro di costante indecisione del committente, il quale, con continue richieste di modifiche, ha di fatto impedito la finalizzazione dell'iter, e non un'inerzia del professionista. Anche la testimonianza del Geom. ha Testimone_1
confermato lo svolgimento di numerosi incontri e lo sviluppo di un "nuovo progetto di ristrutturazione che tenesse conto del superbonus" su richiesta del SI. , smentendo CP_1
la narrazione di un incarico limitato e mai evoluto. Persino la teste di parte convenuta, SI.ra
, ha confermato il conferimento dell'incarico iniziale, dichiarando che il SI. Tes_2
"si è rivolto al geom. per un computo metrico", attestando così CP_1 Pt_1
l'incontestabile esistenza del rapporto professionale fin dall'origine.
Ulteriori elementi probatori.
La fitta corrispondenza email intercorsa tra le parti dimostra un rapporto professionale continuativo, caratterizzato da incontri, discussioni e continue richieste di modifiche da parte del SI. , che mal si concilia con la tesi di un incarico limitato e marginale. Le mail CP_1
prodotte dall'attore evidenziano inoltre i suoi tentativi di sollecitare il convenuto a prendere le decisioni necessarie per la prosecuzione dell'iter, rimasti senza riscontro.
Anche il versamento di un acconto di € 2.000,00 va interpretato come un riconoscimento del rapporto professionale in essere. La quietanza, prodotta dallo stesso convenuto, che descrive tale somma come "acconto e fondo spese da consegnare ai tecnici", avvalora la tesi dell'attore circa la corretta imputazione di soli € 700,00 sul proprio preavviso di fattura, avendo egli ripartito l'importo con gli altri professionisti coinvolti.
Infine, le eccezioni procedurali sollevate dal convenuto, come la mancata redazione di un preventivo scritto, pur denotando una prassi non impeccabile, non sono idonee, alla luce del quadro probatorio descritto, a elidere il diritto al compenso per un'attività che si è dimostrata essere stata non solo svolta, ma anche ricevuta e proficuamente utilizzata dal committente.
Per tutte le ragioni sopra esposte, la domanda del Geom. deve essere integralmente Pt_1 accolta. Anche la richiesta di rimborso delle spese stragiudiziali per € 600,00 è fondata, trattandosi di un esborso documentato e resosi necessario a causa dell'inadempimento del convenuto, configurandosi quale danno emergente risarcibile.
Le spese di lite, comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. ACCERTA E DICHIARA il diritto del Geom. a percepire i compensi Parte_1
professionali per l'attività svolta in favore del SI. . Controparte_1
2. CONDANNA il SI. a versare in favore del Geom. la Controparte_1 Parte_1 somma di € 13.668,55 a titolo di compensi professionali, oltre interessi legali dalla data del dovuto al saldo effettivo.
3. CONDANNA il SI. a versare in favore del Geom. la Controparte_1 Parte_1 somma di € 600,00 a titolo di danno emergente per spese stragiudiziali, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
4. CONDANNA il SI. alla refusione delle spese di lite in favore Controparte_1
dell'attore, che si liquidano in 3900,00 per compensi professionali oltre contributo unificato, spese generali , iva e cpa .
5. PONE definitivamente a carico del convenuto SI. le spese della Controparte_1
Consulenza Tecnica d'Ufficio.
Il Giudice
dott. Deli Luca
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