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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 14/02/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
In persona del Giudice dr.ssa Giovanna Golinelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa, iscritte al n. R.G. 2343/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato in Napoli, in Via L. Parte_1
Giordano, n. 15, presso e nello studio dell'Avv. Guido Marone, che lo rappresenta e difende, per mandato depositato nel fascicolo telematico;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del in persona Controparte_1 del Ministro in carica;
-convenuto contumace-
Conclusioni per il ricorrente: “Il ricorrente Parte_1 rappresentato e difeso come in epigrafe, ricorre innanzi a codesto on.le Tribunale, affinché, contrariis rejectis, in accoglimento del presente ricorso e previa fissazione dell'udienza di discussione ex art. 415 cod. proc. civ., voglia così provvedere: A) per
l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente, quale docente precario siccome destinatario di incarichi continuativi di supplenza per gli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024, ad ottenere la cd.
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107, con conseguente accredito dell'importo pari ad € 500,00 per ciascuna annualità di servizio;
B) per l'effetto, per la condanna dell'Amministrazione resistente ad erogare le somme di cui all'art.
1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 per ciascuna annualità effettivamente svolta con contratti a tempo determinato, per un importo complessivo pari ad € 1.000,00, mediante rilascio della
Carta elettronica con le modalità previste per il personale docente di ruolo ovvero con modalità e funzionalità analoghe, e relativo accredito delle suddette somme;
C) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullare o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs.
30 marzo 2001 n. 165 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi:
a) il DPCM 23 settembre 2015, recante «Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
b) la nota dirigenziale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n. .AOODGRUF.0015219 del 15 ottobre 2015, CP_2 recante indicazioni operative;
c) la nota dirigenziale del
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. .AOODIPT.000035 del 7 gennaio 2016, recante CP_2 indicazioni per la definizione del piano triennale per la formazione del personale;
d) il DPCM 29 novembre 2016, recante
«Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
e) qualsiasi ulteriore atto premesso, connesso
e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente. Con condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento dei diritti, degli onorari, delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Guido Marone, da liquidarsi anche facendo applicazione del contenuto di cui all'art. 4 comma 8 del D.M
55/2014.” Conclusioni per il MIM: nessuna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato telematicamente il
10.05.2024, il ricorrente ha convenuto in giudizio il
[...]
(di seguito, per brevità, anche solo Controparte_1
Cont
“ ”), nonché l' di Controparte_4
Genova, esponendo di aver prestato servizio alle dipendenze del
Cont
, in forza di una serie di contratti a tempo determinato, specificamente indicati in ricorso, relativi per quanto qui rileva:
- a.s. 2022/2023: dal 30.9.2022 al 30.6.2023, Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche;
- a.s. 2023/2024: dal 1.9.2023 al 30.6.2024, Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche;
Il ricorrente, sostiene di avere svolto, in esecuzione dei menzionati contratti a termine, mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato;
ciò
Cont nonostante, il , violando il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non gli ha corrisposto la somma di euro 500,00, da erogarsi ai docenti in ragione d'anno scolastico, finalizzata (e vincolata) all'acquisto di beni e servizi formativi, in vista dello sviluppo delle competenze professionali (si tratta la c.d. carta elettronica del docente – nel seguito per brevità anche solo “carta docente” o
“carta” - e dei “fondi” da accreditarsi su di essa); somma prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Poste tali premesse, parte ricorrente ha chiesto la condanna del
Cont
alla creazione della carta elettronica e ad accreditarvi l'importo di euro 500,00 per ogni anno scolastico sopra indicato, nel corso del quale ha reso la propria attività lavorativa di docente a tempo determinato.
Cont Il , benché raggiunto da regolare notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituito, onde si è proceduto in sua contumacia.
La causa, istruita documentalmente e per la quale è stata disposta la trattazione scritta, scaduti i termini per il deposito delle note scritte, viene ora in decisione.
È opportuno indicare, innanzitutto, i fatti essenziali ai fini del decidere, da ritenersi pacifici o comunque documentalmente provati.
È pacifico ed inoltre documentalmente provato, che il ricorrente abbia prestato attività lavorativa, con contratti a termine, negli aa.ss. e con le modalità sopra indicate.
E', altresì, pacifico che il lavoratore non abbia percepito il beneficio della carta docente, in relazione ai detti periodi di lavoro.
D'altra parte, a fronte dell'allegazione dei ricorrenti, di non
Cont avere percepito la carta, sarebbe spettato al fornire la prova contraria, alla luce delle previsioni generali di cui agli artt.
1218 ss. e 2697 c.c.
Inoltre, alla luce della delineata disciplina nazionale non vi è motivo di dubitare che l'Amministrazione abbia erogato la carta docenti ai soli dipendenti a tempo indeterminato, quale il ricorrente non era, nel periodo oggetto di causa.
E' pacifico, infine, che il ricorrente non sia “uscito dal sistema scolastico”, atteso che il medesimo ha sottoscritto un altro contratto per una supplenza sino al termine delle attività didattiche, con decorrenza dal 3.10.2024 al 30.06.2025, come da relativo contratto depositato dal difensore unitamente alle note di trattazione scritta in data 29.01.2025.
Tanto premesso e venendo al merito del ricorso, si osserva che le stesse questioni oggetto di causa sono già state ampiamente esaminate e decise da questo Tribunale in precedenti pronunce ai cui iter argomentativi ci si richiama a fondamento della presente decisione (v. tra le altre, le la sentenza n. 163/2024 pubbl. il
06/02/2024 RG n. 2412/2023 richiamata di seguito per ampli stralci)
1. Con recente decisione su rinvio pregiudiziale (sent. n.
29961/2023), la Suprema Corte di Cassazione, ha poi chiarito, nella materia de qua, quanto segue:
- la carta docente e la relativa disciplina hanno precipuamente riguardo [v. ricognizione normativa di cui supra] al piano formativo e dell'aggiornamento professionale, piuttosto che a quello delle “dotazioni lavorative individuali in senso stretto”;
- la “taratura” dell'importo della carta “in una misura 'annua'
e per 'anno scolastico' evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima”;
- si tratta, dunque, di istituto di “sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale”, rispondente ad una “scelta di discrezionalità normativa”; non è, peraltro, quello in discorso,
l'“unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico”;
Cont
- l'obbligazione del , relativa alla carta docente, è una obbligazione di pagamento a scopo vincolato e la sua fruizione è in “obiettivo collegamento… con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico”; in effetti, ai sensi del d.P.C.M. 28.11.2016, il diritto del lavoratore alla carta si estingue al momento della cessazione dal servizio;
- la carta è normativamente destinata al solo personale di ruolo, facendo eccezione, per l'anno 2023, la previsione di cui al d.l. n. 69/2023 (v. supra), relativa alle supplenze annuali, su organico di diritto;
- il riferimento, nella disciplina della carta, all'“anno scolastico”, non consente, anche alla luce della normativa UE e della decisione della CGUE sopra menzionata, di escludere “da un'identica percezione” [dunque, si esclude qui l'attribuzione pro quota] “quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”; si tratta del resto di
“lavoratori che rendono una prestazione lavorativa pienamente comparabile a quella dei lavoratori a tempo indeterminato”;
- non può incidere sul diritto al beneficio, a fronte di tali supplenze (di durata commisurata all'anno scolastico), l'eventuale orario part time (orario comunque “tarato sull'intero anno scolastico”); - la carta spetta in misura piena, dunque, ai supplenti annuali su vacanze dell'organico di diritto, al 31 agosto, e su vacanze dell'organico di fatto, al 30 giugno, di cui all'art. 4, commi 1 e
2, della L. 124/1999, previa disapplicazione della disciplina nazionale in contrasto con l'art. 4, punto 1, dell'Accordo quadro;
- irrilevante è la precedente assegnazione, in corso di a.s., di supplenze brevi, se comunque venga poi conferita una supplenza
“annuale” (al 30 giugno o al 31 agosto), perché tale circostanza è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla carta del docente.
Cont
2. Una volta accertato l'inadempimento del debbono esaminarsi i rimedi esperibili dai lavoratori a termine.
Ha chiarito la S.C., al riguardo, che:
- l'azione consentita al lavoratore, in generale, è l'“azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della
Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”; “oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”;
- la carta è attribuita ed utilizzabile secondo le modalità previste in via generale, senza che vi ostino la mancanza di tempestiva domanda e la decadenza biennale generalmente prevista;
- ai fini dell'adempimento, non osta il fatto che la carta sia richiesta per periodi precedenti d'insegnamento, dovendo comunque l'Amministrazione “dare accesso al portale” agli aventi diritto, al fine di provvedere al “pagamento”;
- il diritto alla prestazione si converte in diritto al risarcimento del danno, secondo i principi generali, solo in caso d'impossibilità della prestazione o di carenza d'interesse in capo alle parti del rapporto;
- l'interesse all'adempimento del lavoratore permane finché
“sia ancora interno al sistema educativo scolastico”; del pari
Cont permane, in tali casi, l'interesse del all'adempimento con modalità specifiche;
- la cessazione dal servizio comporta l'estinzione del diritto alla carta “per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione 'di scopo'”,
- “… rispetto al personale precario, la nozione di 'cessazione' va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio. Così però non è… poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore. Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico”;
- “[a]nalogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso. Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione. Tale nesso, se, per
i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico”; con venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione;
- “[q]uindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica
l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo
l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico”; - l'uscita deve essere valutata al momento della pronuncia, trattandosi di “distinguo [che] attiene al merito”.
Nel caso di specie, come sopra evidenziato, il ricorrente risulta ad oggi inserito nel sistema scolastico, stante la nuova supplenza affidatagli per l'anno scolastico in corso, con durata dal
3.10.2024 al 30.06.2025, come da documento depositato in data
29.01.2025.
3.Conclusivamente, la domanda di cui al ricorso, di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della carta docente, deve essere accolta in relazione agli aa.ss. 2022/2023 e
2023/2024, per un totale di 2 annualità.
Cont Con riguardo a detti aa.ss., il va condannato, dunque, all'attribuzione al ricorrente della carta stessa e all'accredito su di essa, della somma di euro 500,00 per ciascun a.s., oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dei diritti di accredito al saldo.
Non vi sono motivi ostativi al riconoscimento, a beneficio del ricorrente della carta docente per l'a.s. 2023/2024. Infatti, alla data della domanda giudiziale, il medesimo aveva già intrapreso la
“supplenza”, conferita al 30.6.2024 e non si può certamente dubitare della sussistenza dell'interesse ad agire anche in relazione a detto a.s.
Quanto alle spese di giudizio, debbono essere liquidate come in dispositivo (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4
DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, in considerazione delle limitate questioni giuridiche e di fatto trattate, da ritenersi tali anche alla luce della serialità del contenzioso, e della
Cont modestissima attività processuale) e poste a carico del in base alla soccombenza;
con distrazione a favore del difensore del ricorrente, antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione, - dichiara il diritto del ricorrente, sig. ad Parte_1 usufruire della prestazione di cui all'art. 1, comma 121, legge n.
107 del 2015 (“carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”), del valore di euro 500,00 per ogni anno scolastico, in relazione agli aa.ss.: 2022/2023 e 2023/2024 per un totale di 2 aa.ss. e, quindi, per complessivi euro 1.000,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo;
- conseguentemente condanna il Controparte_1
, in persona del pro-tempore, ad assegnare al
[...] CP_5 ricorrente sopraindicato la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” e ad accreditare su di essa gli importi indicati oltre i menzionati accessori;
- condanna, infine, il , Controparte_1 in persona del Ministro pro-tempore a rifondere al ricorrente le spese del giudizio, spese che liquida complessivamente nella somma di euro 260,00 per onorari, oltre rimborso C.U., oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge;
con distrazione a favore dell'avv. Guido Marone, antistatario.
Genova, il 14.02.2025
IL GIUDICE
Giovanna Golinelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
In persona del Giudice dr.ssa Giovanna Golinelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa, iscritte al n. R.G. 2343/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato in Napoli, in Via L. Parte_1
Giordano, n. 15, presso e nello studio dell'Avv. Guido Marone, che lo rappresenta e difende, per mandato depositato nel fascicolo telematico;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del in persona Controparte_1 del Ministro in carica;
-convenuto contumace-
Conclusioni per il ricorrente: “Il ricorrente Parte_1 rappresentato e difeso come in epigrafe, ricorre innanzi a codesto on.le Tribunale, affinché, contrariis rejectis, in accoglimento del presente ricorso e previa fissazione dell'udienza di discussione ex art. 415 cod. proc. civ., voglia così provvedere: A) per
l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente, quale docente precario siccome destinatario di incarichi continuativi di supplenza per gli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024, ad ottenere la cd.
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107, con conseguente accredito dell'importo pari ad € 500,00 per ciascuna annualità di servizio;
B) per l'effetto, per la condanna dell'Amministrazione resistente ad erogare le somme di cui all'art.
1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 per ciascuna annualità effettivamente svolta con contratti a tempo determinato, per un importo complessivo pari ad € 1.000,00, mediante rilascio della
Carta elettronica con le modalità previste per il personale docente di ruolo ovvero con modalità e funzionalità analoghe, e relativo accredito delle suddette somme;
C) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullare o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs.
30 marzo 2001 n. 165 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi:
a) il DPCM 23 settembre 2015, recante «Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
b) la nota dirigenziale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n. .AOODGRUF.0015219 del 15 ottobre 2015, CP_2 recante indicazioni operative;
c) la nota dirigenziale del
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. .AOODIPT.000035 del 7 gennaio 2016, recante CP_2 indicazioni per la definizione del piano triennale per la formazione del personale;
d) il DPCM 29 novembre 2016, recante
«Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
e) qualsiasi ulteriore atto premesso, connesso
e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente. Con condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento dei diritti, degli onorari, delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Guido Marone, da liquidarsi anche facendo applicazione del contenuto di cui all'art. 4 comma 8 del D.M
55/2014.” Conclusioni per il MIM: nessuna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato telematicamente il
10.05.2024, il ricorrente ha convenuto in giudizio il
[...]
(di seguito, per brevità, anche solo Controparte_1
Cont
“ ”), nonché l' di Controparte_4
Genova, esponendo di aver prestato servizio alle dipendenze del
Cont
, in forza di una serie di contratti a tempo determinato, specificamente indicati in ricorso, relativi per quanto qui rileva:
- a.s. 2022/2023: dal 30.9.2022 al 30.6.2023, Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche;
- a.s. 2023/2024: dal 1.9.2023 al 30.6.2024, Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche;
Il ricorrente, sostiene di avere svolto, in esecuzione dei menzionati contratti a termine, mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato;
ciò
Cont nonostante, il , violando il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non gli ha corrisposto la somma di euro 500,00, da erogarsi ai docenti in ragione d'anno scolastico, finalizzata (e vincolata) all'acquisto di beni e servizi formativi, in vista dello sviluppo delle competenze professionali (si tratta la c.d. carta elettronica del docente – nel seguito per brevità anche solo “carta docente” o
“carta” - e dei “fondi” da accreditarsi su di essa); somma prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Poste tali premesse, parte ricorrente ha chiesto la condanna del
Cont
alla creazione della carta elettronica e ad accreditarvi l'importo di euro 500,00 per ogni anno scolastico sopra indicato, nel corso del quale ha reso la propria attività lavorativa di docente a tempo determinato.
Cont Il , benché raggiunto da regolare notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituito, onde si è proceduto in sua contumacia.
La causa, istruita documentalmente e per la quale è stata disposta la trattazione scritta, scaduti i termini per il deposito delle note scritte, viene ora in decisione.
È opportuno indicare, innanzitutto, i fatti essenziali ai fini del decidere, da ritenersi pacifici o comunque documentalmente provati.
È pacifico ed inoltre documentalmente provato, che il ricorrente abbia prestato attività lavorativa, con contratti a termine, negli aa.ss. e con le modalità sopra indicate.
E', altresì, pacifico che il lavoratore non abbia percepito il beneficio della carta docente, in relazione ai detti periodi di lavoro.
D'altra parte, a fronte dell'allegazione dei ricorrenti, di non
Cont avere percepito la carta, sarebbe spettato al fornire la prova contraria, alla luce delle previsioni generali di cui agli artt.
1218 ss. e 2697 c.c.
Inoltre, alla luce della delineata disciplina nazionale non vi è motivo di dubitare che l'Amministrazione abbia erogato la carta docenti ai soli dipendenti a tempo indeterminato, quale il ricorrente non era, nel periodo oggetto di causa.
E' pacifico, infine, che il ricorrente non sia “uscito dal sistema scolastico”, atteso che il medesimo ha sottoscritto un altro contratto per una supplenza sino al termine delle attività didattiche, con decorrenza dal 3.10.2024 al 30.06.2025, come da relativo contratto depositato dal difensore unitamente alle note di trattazione scritta in data 29.01.2025.
Tanto premesso e venendo al merito del ricorso, si osserva che le stesse questioni oggetto di causa sono già state ampiamente esaminate e decise da questo Tribunale in precedenti pronunce ai cui iter argomentativi ci si richiama a fondamento della presente decisione (v. tra le altre, le la sentenza n. 163/2024 pubbl. il
06/02/2024 RG n. 2412/2023 richiamata di seguito per ampli stralci)
1. Con recente decisione su rinvio pregiudiziale (sent. n.
29961/2023), la Suprema Corte di Cassazione, ha poi chiarito, nella materia de qua, quanto segue:
- la carta docente e la relativa disciplina hanno precipuamente riguardo [v. ricognizione normativa di cui supra] al piano formativo e dell'aggiornamento professionale, piuttosto che a quello delle “dotazioni lavorative individuali in senso stretto”;
- la “taratura” dell'importo della carta “in una misura 'annua'
e per 'anno scolastico' evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima”;
- si tratta, dunque, di istituto di “sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale”, rispondente ad una “scelta di discrezionalità normativa”; non è, peraltro, quello in discorso,
l'“unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico”;
Cont
- l'obbligazione del , relativa alla carta docente, è una obbligazione di pagamento a scopo vincolato e la sua fruizione è in “obiettivo collegamento… con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico”; in effetti, ai sensi del d.P.C.M. 28.11.2016, il diritto del lavoratore alla carta si estingue al momento della cessazione dal servizio;
- la carta è normativamente destinata al solo personale di ruolo, facendo eccezione, per l'anno 2023, la previsione di cui al d.l. n. 69/2023 (v. supra), relativa alle supplenze annuali, su organico di diritto;
- il riferimento, nella disciplina della carta, all'“anno scolastico”, non consente, anche alla luce della normativa UE e della decisione della CGUE sopra menzionata, di escludere “da un'identica percezione” [dunque, si esclude qui l'attribuzione pro quota] “quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”; si tratta del resto di
“lavoratori che rendono una prestazione lavorativa pienamente comparabile a quella dei lavoratori a tempo indeterminato”;
- non può incidere sul diritto al beneficio, a fronte di tali supplenze (di durata commisurata all'anno scolastico), l'eventuale orario part time (orario comunque “tarato sull'intero anno scolastico”); - la carta spetta in misura piena, dunque, ai supplenti annuali su vacanze dell'organico di diritto, al 31 agosto, e su vacanze dell'organico di fatto, al 30 giugno, di cui all'art. 4, commi 1 e
2, della L. 124/1999, previa disapplicazione della disciplina nazionale in contrasto con l'art. 4, punto 1, dell'Accordo quadro;
- irrilevante è la precedente assegnazione, in corso di a.s., di supplenze brevi, se comunque venga poi conferita una supplenza
“annuale” (al 30 giugno o al 31 agosto), perché tale circostanza è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla carta del docente.
Cont
2. Una volta accertato l'inadempimento del debbono esaminarsi i rimedi esperibili dai lavoratori a termine.
Ha chiarito la S.C., al riguardo, che:
- l'azione consentita al lavoratore, in generale, è l'“azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della
Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”; “oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”;
- la carta è attribuita ed utilizzabile secondo le modalità previste in via generale, senza che vi ostino la mancanza di tempestiva domanda e la decadenza biennale generalmente prevista;
- ai fini dell'adempimento, non osta il fatto che la carta sia richiesta per periodi precedenti d'insegnamento, dovendo comunque l'Amministrazione “dare accesso al portale” agli aventi diritto, al fine di provvedere al “pagamento”;
- il diritto alla prestazione si converte in diritto al risarcimento del danno, secondo i principi generali, solo in caso d'impossibilità della prestazione o di carenza d'interesse in capo alle parti del rapporto;
- l'interesse all'adempimento del lavoratore permane finché
“sia ancora interno al sistema educativo scolastico”; del pari
Cont permane, in tali casi, l'interesse del all'adempimento con modalità specifiche;
- la cessazione dal servizio comporta l'estinzione del diritto alla carta “per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione 'di scopo'”,
- “… rispetto al personale precario, la nozione di 'cessazione' va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio. Così però non è… poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore. Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico”;
- “[a]nalogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso. Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione. Tale nesso, se, per
i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico”; con venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione;
- “[q]uindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica
l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo
l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico”; - l'uscita deve essere valutata al momento della pronuncia, trattandosi di “distinguo [che] attiene al merito”.
Nel caso di specie, come sopra evidenziato, il ricorrente risulta ad oggi inserito nel sistema scolastico, stante la nuova supplenza affidatagli per l'anno scolastico in corso, con durata dal
3.10.2024 al 30.06.2025, come da documento depositato in data
29.01.2025.
3.Conclusivamente, la domanda di cui al ricorso, di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della carta docente, deve essere accolta in relazione agli aa.ss. 2022/2023 e
2023/2024, per un totale di 2 annualità.
Cont Con riguardo a detti aa.ss., il va condannato, dunque, all'attribuzione al ricorrente della carta stessa e all'accredito su di essa, della somma di euro 500,00 per ciascun a.s., oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dei diritti di accredito al saldo.
Non vi sono motivi ostativi al riconoscimento, a beneficio del ricorrente della carta docente per l'a.s. 2023/2024. Infatti, alla data della domanda giudiziale, il medesimo aveva già intrapreso la
“supplenza”, conferita al 30.6.2024 e non si può certamente dubitare della sussistenza dell'interesse ad agire anche in relazione a detto a.s.
Quanto alle spese di giudizio, debbono essere liquidate come in dispositivo (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4
DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, in considerazione delle limitate questioni giuridiche e di fatto trattate, da ritenersi tali anche alla luce della serialità del contenzioso, e della
Cont modestissima attività processuale) e poste a carico del in base alla soccombenza;
con distrazione a favore del difensore del ricorrente, antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione, - dichiara il diritto del ricorrente, sig. ad Parte_1 usufruire della prestazione di cui all'art. 1, comma 121, legge n.
107 del 2015 (“carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”), del valore di euro 500,00 per ogni anno scolastico, in relazione agli aa.ss.: 2022/2023 e 2023/2024 per un totale di 2 aa.ss. e, quindi, per complessivi euro 1.000,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo;
- conseguentemente condanna il Controparte_1
, in persona del pro-tempore, ad assegnare al
[...] CP_5 ricorrente sopraindicato la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” e ad accreditare su di essa gli importi indicati oltre i menzionati accessori;
- condanna, infine, il , Controparte_1 in persona del Ministro pro-tempore a rifondere al ricorrente le spese del giudizio, spese che liquida complessivamente nella somma di euro 260,00 per onorari, oltre rimborso C.U., oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge;
con distrazione a favore dell'avv. Guido Marone, antistatario.
Genova, il 14.02.2025
IL GIUDICE
Giovanna Golinelli