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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/10/2025, n. 1865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1865 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2942/2018 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 18 settembre 2025, alla quale è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., promossa da
(C.F.: , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Maurizio Abbagnato, giusta procura in atti, opponente contro
((C.F./P.IVA n. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Marco Pesenti, giusta procura in atti, opposto aventi ad oggetto: Altri contratti atipici;
opposizione a decreto ingiuntivo;
In fatto e in diritto
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n.423/2018 del 26.02.2018 con il quale il Tribunale di Messina gli ha ingiunto il pagamento della somma di € 35.908,61 oltre interessi e spese della procedura, a titolo di capitale e interessi impagati derivanti dai contratti di apertura di credito utilizzabile mediante carta revolving n. 01100605502, intrattenuti con Controparte_2
A fondamento dell'opposizione svolta, ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta del credito azionato, il difetto di legittimazione attiva dell'istituto di credito per mancata notifica dell'atto di cessione del credito, la prescrizione del credito, l'avvenuta sottoscrizione di una polizza assicurativa al momento della stipula del contratto. Ha convenuto, pertanto, in giudizio chiedendo la declaratoria di nullità del Controparte_1
d.i. opposto, di prescrizione del credito vantato dalla formulando altresì CP_1 domanda ai sensi dell'art. 210 c.p.c. volta all'esibizione della polizza assicurativa e di chiamata in causa della Compagnia assicuratrice risultante dagli atti. , costituendosi, ha contestato le domande avversarie Controparte_1 chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rigettata la chiamata in causa del terzo, in assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha pronunciato la seguente sentenza. L'opposizione spiegata è infondata e va rigettata per i motivi che seguono. Nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale (ossia il creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto), con la conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c., che, in costanza di azione per inadempimento contrattuale, postula che sia il creditore opposto a dover provare l'esistenza del contratto, oltre che allegare l'inadempimento del debitore, incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare e di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione posta a suo carico. In tema di responsabilità contrattuale è, infatti, pacifico l'orientamento giurisprudenziale per il quale colui che agisce per l'adempimento ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, potendo anche solamente allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte mentre è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533; Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015 n. 826; Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328). In particolare, nell'ambito delle controversie bancarie inerenti il contratto di finanziamento, la giurisprudenza è costante nell'affermare che, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, l'attore che chiede la restituzione di somme è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna della somma di denaro, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della pretesa restituzione (Cass. Civ., sez. II, 08.01.2018, n. 180). Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che l'istituto di credito, ricorrente in monitorio e attore in senso sostanziale, abbia assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante, allegando il contratto di finanziamento, l'estratto conto, gli atti di cessione su cui si fonda la pretesa monitoria, sicchè, non può dubitarsi dell'esistenza del credito vantato da parte della banca. È, infatti, incontestato il rapporto di finanziamento, l'avvenuta erogazione delle somme e il mancato pagamento delle rate oggetto di ingiunzione, avendo l'opponente censurato solo vizi di illegittimità contrattuale, non negando il proprio inadempimento.
2 Il credito dell'opposta può, quindi, ritenersi fondato, non avendo parte opponente allegato e fornito prova della sussistenza di fatti estintivi, ovvero dell'effettuazione di pagamenti non conteggiati. Sul punto, infatti, non merita accoglimento l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta del credito. Invero, l'istituto di credito opposto ha prodotto in giudizio copia fotostatica leggibile, completa e riferibile alle parti del contratto di finanziamento, dalle quali risultano chiaramente l'identità dei contraenti, le condizioni economiche, la data e la sottoscrizione. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che, in mancanza di formale disconoscimento ai sensi dell'art. 2719 c.c., la copia fotostatica di un documento produce gli stessi effetti probatori dell'originale. (“ In mancanza di disconoscimento, la copia fotostatica semplice ha piena efficacia probatoria” Cass.civ., sez.III, 3 agosto 2017,n.19335; “in difetto di disconoscimento specifico, la copia assume pieno valore documentale anche se non autenticata” Cass. Civ. sez.I, 21 gennaio 2015, n.928). Nel caso di specie, la parte opponente non ha formulato alcun disconoscimento della copia depositata dalla opposto, né ha allegato CP_1 alcuna concreta divergenza tra la copia e un ipotetico originale, né ha dedotto profili di incompletezza, illeggibilità o non riferibilità. Deve quindi ritenersi che la documentazione prodotta sia idonea a fondare la prova del credito azionato.
Parimenti da rigettare è l'eccezione di difetto di notifica dell'atto di cessione del credito operata dalla alla perché Controparte_3 Controparte_1 notificata ad un indirizzo diverso da quello di residenza. Parte opposta ha allegato in sede monitoria la notifica della cessione del credito menzionata, dalla quale emerge che la stessa è stata effettuata in Messina, Via Catena n.11 e si è perfezionata per compiuta giacenza. Secondo il costante orientamento del giudice di legittimità (Cass. Civ. n. 6101/06; 15200/05; 19132/04; 10107/14; 14388/04) al fine di dimostrare la sussistenza della nullità di una notificazione, in quanto eseguita in luogo diverso dalla residenza effettiva del destinatario, non costituisce prova idonea la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza difforme rispetto al luogo in cui è stata effettuata la notificazione. Nell'ipotesi in cui la notifica venga eseguita, nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica, secondo le forme previste dall'art. 140 cod. proc. civ., è da presumere che in quel luogo si trovi la dimora del destinatario e, qualora quest'ultimo intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di far dichiarare la nullità della notificazione stessa, ha l'onere di fornirne la prova. Le indagini esperite in luogo dall'ufficiale giudiziario, circa la (meramente) temporanea assenza del destinatario nel luogo di recapito, dà luogo, infatti, a delle presunzioni semplici, superabili offrendo idonea prova contraria. Questa, tuttavia, non può essere costituita dalla mera variazione anagrafica, che come
3 atto proveniente dalla stessa parte, dà luogo, a sua volta, a presunzione semplice di pari grado (Cass. 19 luglio 2005 n. 15200). A ciò si aggiunga che l'indirizzo di Messina, Via Catania n.11 risulta dal contratto di prestito, il quale, al punto 3.3 delle condizioni generali, sottoscritte dall'opponente, prevede: “il cliente/titolare si impegna a comunicare a eventuali cambiamenti di residenza e/o domicilio e CP_2 variazioni delle proprie coordinate bancarie. Le comunicazioni effettuate da
verranno inviate, con piena validità, all'ultimo indirizzo reso noto dal CP_2
Cliente/titolare”. L'eccezione in ogni caso non può essere condivisa, essendo costante la giurisprudenza nell'affermare che “il disposto dell'art. 1264 c.c., secondo cui la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata, o quando gli è stata notificata, è dettato con riguardo all'interesse del debitore stesso, al fine di ammettere od escludere la portata liberatoria del pagamento fatto al cedente, anziché al cessionario, nonché per determinare la prevalenza fra più cessioni, ma non toglie che la cessione medesima, perfezionatasi con l'accordo fra cedente e cessionario, operi il trasferimento della titolarità del diritto ceduto, e, conseguentemente, attribuisca al solo cessionario la legittimazione ad agire contro il debitore, per conseguire la prestazione dovuta” (Cass. Civ., sez. II, 30.04.2021, n. 11436), con la precisazione che “ai fini tanto dell'art. 1264 c.c., che dell'art. 1265 c.c. e art. 2914 c.c., n. 2, la notificazione della cessione (così come il correlativo atto di accettazione), non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità” (Cass. Civ., sez. II, 20.08.2021, n. 23257; conf. Cass. Civ., sez. I, 22.06.2018, n. 16566).
Va, altresì, rigettata l'eccezione sollevata dall'opponente in ordine all'intervenuta estinzione per prescrizione del diritto di credito. Per costante orientamento giurisprudenza, nel caso di contratto di finanziamento trova applicazione l'ordinaria prescrizione decennale e non quella quinquennale, atteso che la prestazione che il beneficiario si impegna ad eseguire è unitaria, seppur eseguibile in maniera frazionata nel tempo e la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (cfr. Cassazione civile, sez. I, 8 agosto 2013, n. 18951, per la quale “la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve
4 escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, c.c. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti”). Come condivisibilmente evidenziato dalla giurisprudenza nel caso di concessione di credito rotativo, in cui l'utilizzo della carta di credito comporta l'ottenimento di un credito al consumo con conseguente assunzione dell'obbligazione restitutoria da parte del cliente tramite rimborso rateale del capitale (nonché dell'obbligazione accessoria del pagamento degli interessi sul capitale erogato), il cui pagamento ricostituisce la disponibilità (il plafond) della carta, la quale dunque può essere nuovamente utilizzata per ottenere credito (cfr. Tribunale La Spezia, sez. I, 04/02/2022, n. 81, per la quale, anche in tal caso, infatti, “a ciascun utilizzo della carta di credito corrisponde un'unica operazione di erogazione di capitale e dunque l'assunzione di un'unica obbligazione di rimborso rateale del capitale e dei relativi interessi convenuti”; v. anche Corte appello Palermo sez. II, 05/09/2023, n. 1513; Tribunale Nola sez. I, 11/09/2023, n. 2317; Tribunale Prato, sez. I, 15/01/2022, n. 13; Tribunale Cuneo, sez. I, 16/11/2021, n. 966; Tribunale Cosenza, sez. I, 27/07/2021, n. 1690) la decorrenza del termine di prescrizione deve essere individuata con riferimento all'ultima attività posta in essere dal debitore: il dies a quo della prescrizione decorre pertanto dal momento dell'ultimo pagamento effettuato o altra attività rilevante registrata sul conto. Ebbene, nel caso di specie, con il contratto n. 01100605502, l'opponente, si è obbligato a restituire l'importo finanziato tramite l'apertura di credito revolving, la cui ultima operazione contabile, dall'estratto conto depositato dall'istituto di credito, risulta essere stata disposta in data 12 luglio 2012. Pertanto, al momento della notificazione del decreto ingiuntivo opposto (18 aprile 2018), il diritto del creditore non poteva ritenersi prescritto, e ciò a prescindere dall'eventuale comunicazione di decadenza dal beneficio del termine interruttiva del termine prescrizionale. Si evince in ogni caso, la presenza in atti della stessa, inviata al debitore, in data 04.01.16, mediante la lettera di comunicazione di cessione del credito. Per quanto esposto, deve, pertanto, rigettarsi la domanda di parte opponente, considerato anche che, lo stesso non ha allegato la sussistenza di ulteriori elementi a sostegno della eccezione di prescrizione, non avendo fornito prova contraria della effettiva cessazione del rapporto a una data diversa e anteriore. Occorre solo precisare che andava rigettata la richiesta di esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c. della polizza assicurativa. Tale istanza, infatti, non è ammissibile perché esplorativa, atteso che l'art. 210 c.p.c. impone che siano esattamente indicati i documenti di cui si chiede l'esibizione e che si tratti di documenti che il soggetto istante non poteva altrimenti procurarsi. Nella specie invece la ricorrente avrebbe potuto procurarsi i documenti suddetti
5 nella fase ante causam, o quanto meno avrebbe dovuto fornire prova di aver effettuato una richiesta preventiva alla banca e di essersi visto rigettare detta richiesta ai sensi dell'art. 119 T.U.B. (onere che non risulta adempiuto). A ciò si aggiunga che, all'appendice del contratto di finanziamento “adesione al programma assicurativo”, l'odierno opponente ha sottoscritto il ricevimento di una copia delle condizioni di assicurazione di cui oggi chiede l'esibizione. In carenza poi di indicazioni in ordine alla compagnia assicuratrice alcuna chiamata in causa poteva esser disposta. Per le ragioni esposte, la domanda non poteva essere accolta e, in conseguenza del rigetto dell'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo. Ogni altra questione resta assorbita. Le spese seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte resistente ed in favore di parte ricorrente e liquidate, tenuto conto del valore della controversia e della semplicità dell'attività difensiva spiegata, applicando parametri di cui al D.M. 55/14 relativi alle controversie di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2942/18 R.G., così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara definitamente esecutivo;
2. condanna al pagamento delle spese di lite nei Parte_1 confronti di parte opposta, liquidate in € 2.540,00 per compensi, oltre accessori di legge. Si comunichi. Così deciso in Messina il 17 ottobre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
6
(C.F.: , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Maurizio Abbagnato, giusta procura in atti, opponente contro
((C.F./P.IVA n. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Marco Pesenti, giusta procura in atti, opposto aventi ad oggetto: Altri contratti atipici;
opposizione a decreto ingiuntivo;
In fatto e in diritto
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n.423/2018 del 26.02.2018 con il quale il Tribunale di Messina gli ha ingiunto il pagamento della somma di € 35.908,61 oltre interessi e spese della procedura, a titolo di capitale e interessi impagati derivanti dai contratti di apertura di credito utilizzabile mediante carta revolving n. 01100605502, intrattenuti con Controparte_2
A fondamento dell'opposizione svolta, ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta del credito azionato, il difetto di legittimazione attiva dell'istituto di credito per mancata notifica dell'atto di cessione del credito, la prescrizione del credito, l'avvenuta sottoscrizione di una polizza assicurativa al momento della stipula del contratto. Ha convenuto, pertanto, in giudizio chiedendo la declaratoria di nullità del Controparte_1
d.i. opposto, di prescrizione del credito vantato dalla formulando altresì CP_1 domanda ai sensi dell'art. 210 c.p.c. volta all'esibizione della polizza assicurativa e di chiamata in causa della Compagnia assicuratrice risultante dagli atti. , costituendosi, ha contestato le domande avversarie Controparte_1 chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rigettata la chiamata in causa del terzo, in assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha pronunciato la seguente sentenza. L'opposizione spiegata è infondata e va rigettata per i motivi che seguono. Nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale (ossia il creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto), con la conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c., che, in costanza di azione per inadempimento contrattuale, postula che sia il creditore opposto a dover provare l'esistenza del contratto, oltre che allegare l'inadempimento del debitore, incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare e di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione posta a suo carico. In tema di responsabilità contrattuale è, infatti, pacifico l'orientamento giurisprudenziale per il quale colui che agisce per l'adempimento ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, potendo anche solamente allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte mentre è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533; Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015 n. 826; Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328). In particolare, nell'ambito delle controversie bancarie inerenti il contratto di finanziamento, la giurisprudenza è costante nell'affermare che, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, l'attore che chiede la restituzione di somme è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna della somma di denaro, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della pretesa restituzione (Cass. Civ., sez. II, 08.01.2018, n. 180). Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che l'istituto di credito, ricorrente in monitorio e attore in senso sostanziale, abbia assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante, allegando il contratto di finanziamento, l'estratto conto, gli atti di cessione su cui si fonda la pretesa monitoria, sicchè, non può dubitarsi dell'esistenza del credito vantato da parte della banca. È, infatti, incontestato il rapporto di finanziamento, l'avvenuta erogazione delle somme e il mancato pagamento delle rate oggetto di ingiunzione, avendo l'opponente censurato solo vizi di illegittimità contrattuale, non negando il proprio inadempimento.
2 Il credito dell'opposta può, quindi, ritenersi fondato, non avendo parte opponente allegato e fornito prova della sussistenza di fatti estintivi, ovvero dell'effettuazione di pagamenti non conteggiati. Sul punto, infatti, non merita accoglimento l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta del credito. Invero, l'istituto di credito opposto ha prodotto in giudizio copia fotostatica leggibile, completa e riferibile alle parti del contratto di finanziamento, dalle quali risultano chiaramente l'identità dei contraenti, le condizioni economiche, la data e la sottoscrizione. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che, in mancanza di formale disconoscimento ai sensi dell'art. 2719 c.c., la copia fotostatica di un documento produce gli stessi effetti probatori dell'originale. (“ In mancanza di disconoscimento, la copia fotostatica semplice ha piena efficacia probatoria” Cass.civ., sez.III, 3 agosto 2017,n.19335; “in difetto di disconoscimento specifico, la copia assume pieno valore documentale anche se non autenticata” Cass. Civ. sez.I, 21 gennaio 2015, n.928). Nel caso di specie, la parte opponente non ha formulato alcun disconoscimento della copia depositata dalla opposto, né ha allegato CP_1 alcuna concreta divergenza tra la copia e un ipotetico originale, né ha dedotto profili di incompletezza, illeggibilità o non riferibilità. Deve quindi ritenersi che la documentazione prodotta sia idonea a fondare la prova del credito azionato.
Parimenti da rigettare è l'eccezione di difetto di notifica dell'atto di cessione del credito operata dalla alla perché Controparte_3 Controparte_1 notificata ad un indirizzo diverso da quello di residenza. Parte opposta ha allegato in sede monitoria la notifica della cessione del credito menzionata, dalla quale emerge che la stessa è stata effettuata in Messina, Via Catena n.11 e si è perfezionata per compiuta giacenza. Secondo il costante orientamento del giudice di legittimità (Cass. Civ. n. 6101/06; 15200/05; 19132/04; 10107/14; 14388/04) al fine di dimostrare la sussistenza della nullità di una notificazione, in quanto eseguita in luogo diverso dalla residenza effettiva del destinatario, non costituisce prova idonea la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza difforme rispetto al luogo in cui è stata effettuata la notificazione. Nell'ipotesi in cui la notifica venga eseguita, nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica, secondo le forme previste dall'art. 140 cod. proc. civ., è da presumere che in quel luogo si trovi la dimora del destinatario e, qualora quest'ultimo intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di far dichiarare la nullità della notificazione stessa, ha l'onere di fornirne la prova. Le indagini esperite in luogo dall'ufficiale giudiziario, circa la (meramente) temporanea assenza del destinatario nel luogo di recapito, dà luogo, infatti, a delle presunzioni semplici, superabili offrendo idonea prova contraria. Questa, tuttavia, non può essere costituita dalla mera variazione anagrafica, che come
3 atto proveniente dalla stessa parte, dà luogo, a sua volta, a presunzione semplice di pari grado (Cass. 19 luglio 2005 n. 15200). A ciò si aggiunga che l'indirizzo di Messina, Via Catania n.11 risulta dal contratto di prestito, il quale, al punto 3.3 delle condizioni generali, sottoscritte dall'opponente, prevede: “il cliente/titolare si impegna a comunicare a eventuali cambiamenti di residenza e/o domicilio e CP_2 variazioni delle proprie coordinate bancarie. Le comunicazioni effettuate da
verranno inviate, con piena validità, all'ultimo indirizzo reso noto dal CP_2
Cliente/titolare”. L'eccezione in ogni caso non può essere condivisa, essendo costante la giurisprudenza nell'affermare che “il disposto dell'art. 1264 c.c., secondo cui la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata, o quando gli è stata notificata, è dettato con riguardo all'interesse del debitore stesso, al fine di ammettere od escludere la portata liberatoria del pagamento fatto al cedente, anziché al cessionario, nonché per determinare la prevalenza fra più cessioni, ma non toglie che la cessione medesima, perfezionatasi con l'accordo fra cedente e cessionario, operi il trasferimento della titolarità del diritto ceduto, e, conseguentemente, attribuisca al solo cessionario la legittimazione ad agire contro il debitore, per conseguire la prestazione dovuta” (Cass. Civ., sez. II, 30.04.2021, n. 11436), con la precisazione che “ai fini tanto dell'art. 1264 c.c., che dell'art. 1265 c.c. e art. 2914 c.c., n. 2, la notificazione della cessione (così come il correlativo atto di accettazione), non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità” (Cass. Civ., sez. II, 20.08.2021, n. 23257; conf. Cass. Civ., sez. I, 22.06.2018, n. 16566).
Va, altresì, rigettata l'eccezione sollevata dall'opponente in ordine all'intervenuta estinzione per prescrizione del diritto di credito. Per costante orientamento giurisprudenza, nel caso di contratto di finanziamento trova applicazione l'ordinaria prescrizione decennale e non quella quinquennale, atteso che la prestazione che il beneficiario si impegna ad eseguire è unitaria, seppur eseguibile in maniera frazionata nel tempo e la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (cfr. Cassazione civile, sez. I, 8 agosto 2013, n. 18951, per la quale “la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve
4 escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, c.c. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti”). Come condivisibilmente evidenziato dalla giurisprudenza nel caso di concessione di credito rotativo, in cui l'utilizzo della carta di credito comporta l'ottenimento di un credito al consumo con conseguente assunzione dell'obbligazione restitutoria da parte del cliente tramite rimborso rateale del capitale (nonché dell'obbligazione accessoria del pagamento degli interessi sul capitale erogato), il cui pagamento ricostituisce la disponibilità (il plafond) della carta, la quale dunque può essere nuovamente utilizzata per ottenere credito (cfr. Tribunale La Spezia, sez. I, 04/02/2022, n. 81, per la quale, anche in tal caso, infatti, “a ciascun utilizzo della carta di credito corrisponde un'unica operazione di erogazione di capitale e dunque l'assunzione di un'unica obbligazione di rimborso rateale del capitale e dei relativi interessi convenuti”; v. anche Corte appello Palermo sez. II, 05/09/2023, n. 1513; Tribunale Nola sez. I, 11/09/2023, n. 2317; Tribunale Prato, sez. I, 15/01/2022, n. 13; Tribunale Cuneo, sez. I, 16/11/2021, n. 966; Tribunale Cosenza, sez. I, 27/07/2021, n. 1690) la decorrenza del termine di prescrizione deve essere individuata con riferimento all'ultima attività posta in essere dal debitore: il dies a quo della prescrizione decorre pertanto dal momento dell'ultimo pagamento effettuato o altra attività rilevante registrata sul conto. Ebbene, nel caso di specie, con il contratto n. 01100605502, l'opponente, si è obbligato a restituire l'importo finanziato tramite l'apertura di credito revolving, la cui ultima operazione contabile, dall'estratto conto depositato dall'istituto di credito, risulta essere stata disposta in data 12 luglio 2012. Pertanto, al momento della notificazione del decreto ingiuntivo opposto (18 aprile 2018), il diritto del creditore non poteva ritenersi prescritto, e ciò a prescindere dall'eventuale comunicazione di decadenza dal beneficio del termine interruttiva del termine prescrizionale. Si evince in ogni caso, la presenza in atti della stessa, inviata al debitore, in data 04.01.16, mediante la lettera di comunicazione di cessione del credito. Per quanto esposto, deve, pertanto, rigettarsi la domanda di parte opponente, considerato anche che, lo stesso non ha allegato la sussistenza di ulteriori elementi a sostegno della eccezione di prescrizione, non avendo fornito prova contraria della effettiva cessazione del rapporto a una data diversa e anteriore. Occorre solo precisare che andava rigettata la richiesta di esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c. della polizza assicurativa. Tale istanza, infatti, non è ammissibile perché esplorativa, atteso che l'art. 210 c.p.c. impone che siano esattamente indicati i documenti di cui si chiede l'esibizione e che si tratti di documenti che il soggetto istante non poteva altrimenti procurarsi. Nella specie invece la ricorrente avrebbe potuto procurarsi i documenti suddetti
5 nella fase ante causam, o quanto meno avrebbe dovuto fornire prova di aver effettuato una richiesta preventiva alla banca e di essersi visto rigettare detta richiesta ai sensi dell'art. 119 T.U.B. (onere che non risulta adempiuto). A ciò si aggiunga che, all'appendice del contratto di finanziamento “adesione al programma assicurativo”, l'odierno opponente ha sottoscritto il ricevimento di una copia delle condizioni di assicurazione di cui oggi chiede l'esibizione. In carenza poi di indicazioni in ordine alla compagnia assicuratrice alcuna chiamata in causa poteva esser disposta. Per le ragioni esposte, la domanda non poteva essere accolta e, in conseguenza del rigetto dell'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo. Ogni altra questione resta assorbita. Le spese seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte resistente ed in favore di parte ricorrente e liquidate, tenuto conto del valore della controversia e della semplicità dell'attività difensiva spiegata, applicando parametri di cui al D.M. 55/14 relativi alle controversie di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2942/18 R.G., così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara definitamente esecutivo;
2. condanna al pagamento delle spese di lite nei Parte_1 confronti di parte opposta, liquidate in € 2.540,00 per compensi, oltre accessori di legge. Si comunichi. Così deciso in Messina il 17 ottobre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
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