Articolo 2 della Legge 22 maggio 1964, n. 459
Articolo 1Articolo 3
Versione
19 luglio 1964
Art. 2.
Per i versamenti relativi all'aumento della quota di cui alla presente legge, il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia con facolta' di concedere agli istituti finanziari italiani medesimi le garanzie per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da essi effettuati o che venissero effettuati, a valere sulle proprie disponibilita', a nome e per conto dello Stato.
Entrata in vigore il 19 luglio 1964