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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 24/01/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4122/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Angiola Arancio Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 09/01/2025, promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dal proc. dom. avv. DIDONA PASQUALE del Foro di Como, giusta procura in atti
– RICORRENTE;
nei confronti di
, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 dal proc. dom. avv. GHISLENI FRANCESCO VIRGILIO del Foro di Bergamo, giusta procura in atti – CONVENUTO;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui
è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Divorzio – Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Villa
d'Adda, in data 21.12.2013, con il signor , iscritto nel Registro degli Controparte_1
pagina 1 di 7 atti di Matrimonio del predetto Comune all'Anno 2013, N. 8, Parte 1, Ufficio 1; - ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Villa d'Adda perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di Legge;
- dichiarare la carenza di giurisdizione del giudice italiano sulle domande del resistente sig. in Controparte_1
ordine alla modifica del diritto di visita con il minore e del contributo del padre al mantenimento del figlio minore, oltre che sui provvedimenti chiesti in via incidentale, per essere competente il Tribunale del luogo ove il minore ha la sua stabile residenza. Con vittoria di spese, diritti ed onorari a carico della parte resistente, in considerazione del comportamento processuale e delle domande ingiustamente svolte”.
Per parte convenuta: “si associa alla domanda di scioglimento del matrimonio e non insiste nelle ulteriori domande formulate in atti stante l'incompetenza sollevata d'ufficio da questo Tribunale;
quanto alla domanda avversaria di condanna alle spese di lite rileva come le deduzioni e le istanze di parte convenuta non abbiano gravato il procedimento e che, in ogni caso, il mancato raggiungimento di un accordo prima dell'instaurazione e giudizio è dipeso dalle diverse posizioni assunte dalle parti”.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/07/2024, – premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio civile con il giorno 21/12/2013 in Villa d'Adda Controparte_1
(BG), dalla cui unione nasceva, già prima del matrimonio, (n. in Ponte San Persona_1
Pietro il 27/11/2013) – chiedeva all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto inter partes, riservandosi di agire innanzi al giudice competente per ottenere una modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione consensuale, inerenti ai diritti di visita del figlio minore e alla misura dell'assegno periodico posto a carico dell'odierno convenuto a titolo di mantenimento ordinario di deducendo, a tal ER proposito, che nell'ottobre 2017, con il consenso del marito, ella si trasferiva con il figlio minore in Germania, dove tuttora madre e figlio risiedono stabilmente ed frequenta ER la scuola elementare;
che, nell'anno 2022, i coniugi addivenivano ad una separazione consensuale e, in data 11/02/2022, la ricorrente diveniva anche madre di Persona_2 nato dalla relazione more uxorio con l'attuale compagno di cittadinanza albanese.
pagina 2 di 7 Con comparsa di risposta depositata in data 10/12/2024, si costituiva il convenuto, nulla opponendo alla domanda di scioglimento del matrimonio;
chiedeva tuttavia al Tribunale, in via principale, di confermare l'affidamento condiviso del minore e di ridurre il contributo economico per il mantenimento del figlio ad un importo non superiore ad euro 200,00 al mese;
chiedeva, inoltre, di stabilire tempi e modalità del diritto di visita tra il padre e il minore tenuto conto della residenza del figlio in Germania e delle sue abitudini e ER impegni, qualora non si fosse ritenuto più idoneo il collocamento del bambino presso il domicilio paterno;
chiedeva, inoltre, di stabilire che nulla era dovuto alla moglie a titolo di assegno divorzile. In via incidentale, parte convenuta chiedeva al Tribunale adito di adottare i provvedimenti ritenuti maggiormente opportuni al fine di garantire il pieno e corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento condiviso, anche ammonendo e condannando la madre, sia al pagamento di una sanzione pecuniaria da determinarsi in via equitativa, sia al versamento di una somma non inferiore ad euro 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno, in favore del figlio e del padre. A fondamento delle proprie domande, il convenuto contestava quanto ex adverso esposto, lamentando come egli, quando si recava in Germania per far visita al figlio nei giorni concordati, non trovava nessuno al domicilio, oppure si vedeva “sbattere” la porta in faccia dal nuovo compagno della moglie, senza poter vedere o trascorrere del tempo con che, quindi, la madre ER aveva di fatto ostacolato il rapporto padre-figlio, a volte, escludendo il padre dalla vita del minore e non permettendo una costante comunicazione tra loro, ad esempio, quando ostacolava le videochiamate e le conversazioni telefoniche, ovvero, in altre occasioni, negando alla figura paterna di trascorrere il weekend in compagnia del figlio o di portare il bambino in Italia, sostenendo che ciò non fosse corrispondente alla volontà di ER
Aggiungeva, quindi, come la ricorrente avrebbe preferito non affrontare tali argomenti nascondendosi dietro l'incompetenza dell'adito Tribunale.
Così instaurato il contraddittorio, seguiva il deposito da parte dei rispettivi procuratori delle memorie integrative di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c.
All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 09/01/2025, il Giudice delegato, benché già eccepita dalla ricorrente, sollevava d'ufficio la questione di incompetenza giurisdizionale di questo Tribunale quanto alle domande inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale e al mantenimento del minore stabilmente convivente con ER la madre in Germania, in ossequio all'art. 17 Regolamento CE n. 2201/2003, laddove prevede che “L'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, investita di una controversia pagina 3 di 7 per la quale il presente regolamento non prevede la sua competenza e per la quale, in base al presente regolamento, è competente un'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, dichiara d'ufficio la propria incompetenza”. Il Giudice delegato, pertanto, senza adottare provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 20 Reg. CE n. 2201/2003, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava i procuratori delle parti a precisare le proprie conclusioni e a discutere oralmente la causa. Il difensore di parte ricorrente insisteva nella richiesta di scioglimento del matrimonio e nella domanda di condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite, stante la temerarietà delle richieste avversarie e il fallimento del tentativo di risolvere consensualmente la causa, prima di instaurare la presente procedura contenziosa. Il difensore di parte convenuta, associandosi alla domanda di scioglimento del matrimonio, dichiarava a quel punto di non voler insistere nelle ulteriori domande formulate in atti, stante l'incompetenza sollevata d'ufficio da questo Tribunale;
in ogni caso, si opponeva alla avversaria domanda di condanna alle spese di lite.
Precisate le conclusioni come sopra riportate, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Tutto ciò premesso, la domanda di divorzio è fondata e deve essere accolta.
Preliminarmente, il Collegio osserva che la giurisdizione del giudice italiano deve ritenersi sussistente quanto alla pronuncia di status, considerato che in Italia i coniugi avevano fissato la loro ultima residenza abituale e il marito vi risiede ancora, così come sancito dall'art. 3 Reg. UE 2019/1111 del Consiglio del 25/06/2019, entrato in vigore il 1° agosto
2022. Nella presente procedura, inoltre, deve ritenersi applicabile la legge italiana, in quanto legge dello Stato in cui è adita l'Autorità Giurisdizionale, come stabilito dall'art. 8
Reg. UE n. 1259/2010.
Ebbene, dalla documentazione versata in atti risulta che le parti contraevano matrimonio con rito civile in data 21/12/2013 in Villa d'Adda e che si separavano consensualmente alle condizioni omologate da questo Tribunale con decreto reso in data 09/06/2022, all'esito dell'udienza presidenziale, celebrata in trattazione scritta, il giorno 19/05/2022.
Stante l'esito negativo del tentativo di riconciliazione esperito all'udienza del 09/01/2025, deve ritenersi accertato che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, sussistendo così i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898.
Rispetto alle questioni inerenti all'affidamento, al collocamento, ai tempi di visita del pagina 4 di 7 minore con il genitore non collocatario e alle connesse istanze di natura risarcitoria e sanzionatoria - come correttamente rilevato dal Giudice, oltre che tempestivamente dalla difesa di parte ricorrente - risiedendo il minore in Germania, deve trovare ER applicazione l'art. 8 Reg. CE n.2201/2003, per cui “le Autorità Giurisdizionale di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono aditi”. Anche rispetto alle questioni attinenti al mantenimento del figlio minore non sussiste la giurisdizione italiana, posto che l'art. 3 lett. d) del Reg. CE n. 4/2009 prevede che è competente a pronunciarsi “l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti”.
Ciò detto, va ora affrontata la questione relativa alla regolamentazione delle spese di lite, posto che, pur avendo il convenuto aderito all'eccezione di incompetenza all'udienza tenutasi avanti al Giudice delegato, la difesa della ricorrente ne ha chiesto la condanna alla rifusione delle spese processuali, a fronte della condotta serbata in corso di causa.
In punto di diritto, va premesso che l'art. 92, comma 1 c.p.c. prevede che “Il giudice… può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'articolo 88, essa ha causato all'altra parte”. Pertanto, il giudice di merito può valutare, alla luce delle specifiche circostanze del caso, se il comportamento di una parte – anche di quella vittoriosa – sia stato o meno contrario al dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità ex art. 88
c.p.c., ed, in caso di esito positivo di tale valutazione, trattandosi di un comportamento processuale idoneo a pregiudicare il diritto fondamentale della parte ad una ragionevole durata del processo ai sensi dell'art. 111 Cost., può tenerne conto nella regolamentazione delle spese di lite (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 21/2/2022, n. 5624; anche, Cass. civ., sez. III,
n.7182 del 30/05/2000).). Inoltre, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono giunte ad affermare che costituisce violazione del dovere di lealtà e probità la condotta processuale di una parte caratterizzata dalla ripetuta contestazione della giurisdizione del giudice adito in simmetrica opposizione alle scelte di controparte, trattandosi di un comportamento processuale idoneo a pregiudicare il diritto fondamentale della parte ad una ragionevole durata del processo ai sensi dell'art. 111 Cost., il quale impone in primo luogo al giudice
(ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano pagina 5 di 7 di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso (Cass. sez. Unite 03-11-2008, n. 26373) ma è idoneo anche a concretizzare la clausola generale del cit. art. 88 c.p.c., vietando alle parti comportamenti di carattere puramente defatigatorio (cfr. Cass. civ. Sez. Un.,
20/08/2010, n.18810).
Ebbene, in applicazione dei principi sopra richiamati, questo Collegio ritiene che parte convenuta debba essere condannata alla rifusione delle spese di lite inerenti alla fase di trattazione della causa, consistita nel deposito delle memorie di cui all'art. 473-bis.17
c.p.c., di cui non si sarebbe ravvisata alcuna necessità se solo il convenuto avesse prontamente aderito all'eccezione di incompetenza giurisdizionale senza avanzare ripetute contestazioni con argomenti non corrispondenti a diritto.
Del resto, non può fare a meno di osservarsi che, in sede di comparsa di costituzione, il convenuto sosteneva che la parte ricorrente non volesse affrontare la questione nascondendosi dietro l'incompetenza dell'adito Tribunale, con ciò dimostrando di aver compreso il tenore del ricorso e le richieste ivi contenute, limitate alla pronuncia sullo status. A fronte di tale affermazione e delle domande avanzate in via riconvenzionale dalla parte convenuta, la difesa attorea, nella prima memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c. eccepiva – nuovamente – il difetto di giurisdizione del giudice italiano con riferimento a qualunque domanda inerente la responsabilità genitoriale ed il mantenimento del figlio minore
[...]
, residente in [...]. Ciononostante, la difesa del convenuto, ancora nella ER seconda memoria, replicava che se era vero che l'art. 8 attribuiva la competenza al giudice dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente, era altrettanto vero che la norma faceva salve le eccezioni di cui agli articoli successivi, richiamando la lettera dell'art. 12 del predetto Regolamento CE, ed aggiungendo che, avendo la ricorrente radicato il giudizio di divorzio avanti al giudice italiano, ne aveva anche riconosciuto l'autorità in modo univoco.
Ora, l'aver sostenuto che la parte ricorrente avrebbe riconosciuto in modo univoco la competenza giurisdizionale in capo al giudice italiano per aver promosso il giudizio di divorzio avanti questo Tribunale, quando, come se sopra illustrato, già in sede di ricorso e poi anche nella prima memoria, la ricorrente aveva dichiarato espressamente di non voler accettare il contraddittorio sulle domande inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore, appare un comportamento oltremodo contrario ai doveri di lealtà, e che ha comportato, nei fatti, l'espletamento di attività difensiva e la stesura di atti processuali con spirito puramente defatigatorio. pagina 6 di 7 Per quanto sopra esposto e argomentato, pur avendo aderito in udienza all'eccezione di incompetenza del giudice adito con riguardo alle domande accessorie inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale e agli obblighi di mantenimento del figlio e, quindi, pur in assenza di formale soccombenza, si ravvisano le condizioni ex art. 92, comma 1 c.p.c. per condannare a rifondere, in favore di le spese di lite Controparte_1 Parte_1 relative alla fase di trattazione che, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, si liquidano in euro 1.000,00, a titolo di compensi professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, rigettata, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, così decide:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1 [...] il 21/12/2013 in Villa d'Adda (BG) (iscritto nei registri dello Stato CP_1
Civile del medesimo Comune, anno 2013, n.8, parte I);
2. dichiara l'incompetenza giurisdizionale del giudice italiano in favore del giudice della Repubblica Federale di Germania, luogo di residenza abituale del minore, ex artt. 8 Reg. CE n. 2201/2003 e 3, lett. d) Reg. CE n. 4/2009, sulle domande inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale e al mantenimento del figlio minore
Persona_1
3. condanna a rifondere, in favore di le spese di Controparte_1 Parte_1
lite liquidate in euro 1.000,00, oltre al 15% di rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Manda alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VILLA D'ADDA, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 09/01/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Angiola Arancio Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 09/01/2025, promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dal proc. dom. avv. DIDONA PASQUALE del Foro di Como, giusta procura in atti
– RICORRENTE;
nei confronti di
, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 dal proc. dom. avv. GHISLENI FRANCESCO VIRGILIO del Foro di Bergamo, giusta procura in atti – CONVENUTO;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui
è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Divorzio – Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Villa
d'Adda, in data 21.12.2013, con il signor , iscritto nel Registro degli Controparte_1
pagina 1 di 7 atti di Matrimonio del predetto Comune all'Anno 2013, N. 8, Parte 1, Ufficio 1; - ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Villa d'Adda perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di Legge;
- dichiarare la carenza di giurisdizione del giudice italiano sulle domande del resistente sig. in Controparte_1
ordine alla modifica del diritto di visita con il minore e del contributo del padre al mantenimento del figlio minore, oltre che sui provvedimenti chiesti in via incidentale, per essere competente il Tribunale del luogo ove il minore ha la sua stabile residenza. Con vittoria di spese, diritti ed onorari a carico della parte resistente, in considerazione del comportamento processuale e delle domande ingiustamente svolte”.
Per parte convenuta: “si associa alla domanda di scioglimento del matrimonio e non insiste nelle ulteriori domande formulate in atti stante l'incompetenza sollevata d'ufficio da questo Tribunale;
quanto alla domanda avversaria di condanna alle spese di lite rileva come le deduzioni e le istanze di parte convenuta non abbiano gravato il procedimento e che, in ogni caso, il mancato raggiungimento di un accordo prima dell'instaurazione e giudizio è dipeso dalle diverse posizioni assunte dalle parti”.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/07/2024, – premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio civile con il giorno 21/12/2013 in Villa d'Adda Controparte_1
(BG), dalla cui unione nasceva, già prima del matrimonio, (n. in Ponte San Persona_1
Pietro il 27/11/2013) – chiedeva all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto inter partes, riservandosi di agire innanzi al giudice competente per ottenere una modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione consensuale, inerenti ai diritti di visita del figlio minore e alla misura dell'assegno periodico posto a carico dell'odierno convenuto a titolo di mantenimento ordinario di deducendo, a tal ER proposito, che nell'ottobre 2017, con il consenso del marito, ella si trasferiva con il figlio minore in Germania, dove tuttora madre e figlio risiedono stabilmente ed frequenta ER la scuola elementare;
che, nell'anno 2022, i coniugi addivenivano ad una separazione consensuale e, in data 11/02/2022, la ricorrente diveniva anche madre di Persona_2 nato dalla relazione more uxorio con l'attuale compagno di cittadinanza albanese.
pagina 2 di 7 Con comparsa di risposta depositata in data 10/12/2024, si costituiva il convenuto, nulla opponendo alla domanda di scioglimento del matrimonio;
chiedeva tuttavia al Tribunale, in via principale, di confermare l'affidamento condiviso del minore e di ridurre il contributo economico per il mantenimento del figlio ad un importo non superiore ad euro 200,00 al mese;
chiedeva, inoltre, di stabilire tempi e modalità del diritto di visita tra il padre e il minore tenuto conto della residenza del figlio in Germania e delle sue abitudini e ER impegni, qualora non si fosse ritenuto più idoneo il collocamento del bambino presso il domicilio paterno;
chiedeva, inoltre, di stabilire che nulla era dovuto alla moglie a titolo di assegno divorzile. In via incidentale, parte convenuta chiedeva al Tribunale adito di adottare i provvedimenti ritenuti maggiormente opportuni al fine di garantire il pieno e corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento condiviso, anche ammonendo e condannando la madre, sia al pagamento di una sanzione pecuniaria da determinarsi in via equitativa, sia al versamento di una somma non inferiore ad euro 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno, in favore del figlio e del padre. A fondamento delle proprie domande, il convenuto contestava quanto ex adverso esposto, lamentando come egli, quando si recava in Germania per far visita al figlio nei giorni concordati, non trovava nessuno al domicilio, oppure si vedeva “sbattere” la porta in faccia dal nuovo compagno della moglie, senza poter vedere o trascorrere del tempo con che, quindi, la madre ER aveva di fatto ostacolato il rapporto padre-figlio, a volte, escludendo il padre dalla vita del minore e non permettendo una costante comunicazione tra loro, ad esempio, quando ostacolava le videochiamate e le conversazioni telefoniche, ovvero, in altre occasioni, negando alla figura paterna di trascorrere il weekend in compagnia del figlio o di portare il bambino in Italia, sostenendo che ciò non fosse corrispondente alla volontà di ER
Aggiungeva, quindi, come la ricorrente avrebbe preferito non affrontare tali argomenti nascondendosi dietro l'incompetenza dell'adito Tribunale.
Così instaurato il contraddittorio, seguiva il deposito da parte dei rispettivi procuratori delle memorie integrative di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c.
All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 09/01/2025, il Giudice delegato, benché già eccepita dalla ricorrente, sollevava d'ufficio la questione di incompetenza giurisdizionale di questo Tribunale quanto alle domande inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale e al mantenimento del minore stabilmente convivente con ER la madre in Germania, in ossequio all'art. 17 Regolamento CE n. 2201/2003, laddove prevede che “L'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, investita di una controversia pagina 3 di 7 per la quale il presente regolamento non prevede la sua competenza e per la quale, in base al presente regolamento, è competente un'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, dichiara d'ufficio la propria incompetenza”. Il Giudice delegato, pertanto, senza adottare provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 20 Reg. CE n. 2201/2003, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava i procuratori delle parti a precisare le proprie conclusioni e a discutere oralmente la causa. Il difensore di parte ricorrente insisteva nella richiesta di scioglimento del matrimonio e nella domanda di condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite, stante la temerarietà delle richieste avversarie e il fallimento del tentativo di risolvere consensualmente la causa, prima di instaurare la presente procedura contenziosa. Il difensore di parte convenuta, associandosi alla domanda di scioglimento del matrimonio, dichiarava a quel punto di non voler insistere nelle ulteriori domande formulate in atti, stante l'incompetenza sollevata d'ufficio da questo Tribunale;
in ogni caso, si opponeva alla avversaria domanda di condanna alle spese di lite.
Precisate le conclusioni come sopra riportate, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Tutto ciò premesso, la domanda di divorzio è fondata e deve essere accolta.
Preliminarmente, il Collegio osserva che la giurisdizione del giudice italiano deve ritenersi sussistente quanto alla pronuncia di status, considerato che in Italia i coniugi avevano fissato la loro ultima residenza abituale e il marito vi risiede ancora, così come sancito dall'art. 3 Reg. UE 2019/1111 del Consiglio del 25/06/2019, entrato in vigore il 1° agosto
2022. Nella presente procedura, inoltre, deve ritenersi applicabile la legge italiana, in quanto legge dello Stato in cui è adita l'Autorità Giurisdizionale, come stabilito dall'art. 8
Reg. UE n. 1259/2010.
Ebbene, dalla documentazione versata in atti risulta che le parti contraevano matrimonio con rito civile in data 21/12/2013 in Villa d'Adda e che si separavano consensualmente alle condizioni omologate da questo Tribunale con decreto reso in data 09/06/2022, all'esito dell'udienza presidenziale, celebrata in trattazione scritta, il giorno 19/05/2022.
Stante l'esito negativo del tentativo di riconciliazione esperito all'udienza del 09/01/2025, deve ritenersi accertato che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, sussistendo così i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898.
Rispetto alle questioni inerenti all'affidamento, al collocamento, ai tempi di visita del pagina 4 di 7 minore con il genitore non collocatario e alle connesse istanze di natura risarcitoria e sanzionatoria - come correttamente rilevato dal Giudice, oltre che tempestivamente dalla difesa di parte ricorrente - risiedendo il minore in Germania, deve trovare ER applicazione l'art. 8 Reg. CE n.2201/2003, per cui “le Autorità Giurisdizionale di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono aditi”. Anche rispetto alle questioni attinenti al mantenimento del figlio minore non sussiste la giurisdizione italiana, posto che l'art. 3 lett. d) del Reg. CE n. 4/2009 prevede che è competente a pronunciarsi “l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti”.
Ciò detto, va ora affrontata la questione relativa alla regolamentazione delle spese di lite, posto che, pur avendo il convenuto aderito all'eccezione di incompetenza all'udienza tenutasi avanti al Giudice delegato, la difesa della ricorrente ne ha chiesto la condanna alla rifusione delle spese processuali, a fronte della condotta serbata in corso di causa.
In punto di diritto, va premesso che l'art. 92, comma 1 c.p.c. prevede che “Il giudice… può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'articolo 88, essa ha causato all'altra parte”. Pertanto, il giudice di merito può valutare, alla luce delle specifiche circostanze del caso, se il comportamento di una parte – anche di quella vittoriosa – sia stato o meno contrario al dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità ex art. 88
c.p.c., ed, in caso di esito positivo di tale valutazione, trattandosi di un comportamento processuale idoneo a pregiudicare il diritto fondamentale della parte ad una ragionevole durata del processo ai sensi dell'art. 111 Cost., può tenerne conto nella regolamentazione delle spese di lite (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 21/2/2022, n. 5624; anche, Cass. civ., sez. III,
n.7182 del 30/05/2000).). Inoltre, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono giunte ad affermare che costituisce violazione del dovere di lealtà e probità la condotta processuale di una parte caratterizzata dalla ripetuta contestazione della giurisdizione del giudice adito in simmetrica opposizione alle scelte di controparte, trattandosi di un comportamento processuale idoneo a pregiudicare il diritto fondamentale della parte ad una ragionevole durata del processo ai sensi dell'art. 111 Cost., il quale impone in primo luogo al giudice
(ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano pagina 5 di 7 di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso (Cass. sez. Unite 03-11-2008, n. 26373) ma è idoneo anche a concretizzare la clausola generale del cit. art. 88 c.p.c., vietando alle parti comportamenti di carattere puramente defatigatorio (cfr. Cass. civ. Sez. Un.,
20/08/2010, n.18810).
Ebbene, in applicazione dei principi sopra richiamati, questo Collegio ritiene che parte convenuta debba essere condannata alla rifusione delle spese di lite inerenti alla fase di trattazione della causa, consistita nel deposito delle memorie di cui all'art. 473-bis.17
c.p.c., di cui non si sarebbe ravvisata alcuna necessità se solo il convenuto avesse prontamente aderito all'eccezione di incompetenza giurisdizionale senza avanzare ripetute contestazioni con argomenti non corrispondenti a diritto.
Del resto, non può fare a meno di osservarsi che, in sede di comparsa di costituzione, il convenuto sosteneva che la parte ricorrente non volesse affrontare la questione nascondendosi dietro l'incompetenza dell'adito Tribunale, con ciò dimostrando di aver compreso il tenore del ricorso e le richieste ivi contenute, limitate alla pronuncia sullo status. A fronte di tale affermazione e delle domande avanzate in via riconvenzionale dalla parte convenuta, la difesa attorea, nella prima memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c. eccepiva – nuovamente – il difetto di giurisdizione del giudice italiano con riferimento a qualunque domanda inerente la responsabilità genitoriale ed il mantenimento del figlio minore
[...]
, residente in [...]. Ciononostante, la difesa del convenuto, ancora nella ER seconda memoria, replicava che se era vero che l'art. 8 attribuiva la competenza al giudice dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente, era altrettanto vero che la norma faceva salve le eccezioni di cui agli articoli successivi, richiamando la lettera dell'art. 12 del predetto Regolamento CE, ed aggiungendo che, avendo la ricorrente radicato il giudizio di divorzio avanti al giudice italiano, ne aveva anche riconosciuto l'autorità in modo univoco.
Ora, l'aver sostenuto che la parte ricorrente avrebbe riconosciuto in modo univoco la competenza giurisdizionale in capo al giudice italiano per aver promosso il giudizio di divorzio avanti questo Tribunale, quando, come se sopra illustrato, già in sede di ricorso e poi anche nella prima memoria, la ricorrente aveva dichiarato espressamente di non voler accettare il contraddittorio sulle domande inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore, appare un comportamento oltremodo contrario ai doveri di lealtà, e che ha comportato, nei fatti, l'espletamento di attività difensiva e la stesura di atti processuali con spirito puramente defatigatorio. pagina 6 di 7 Per quanto sopra esposto e argomentato, pur avendo aderito in udienza all'eccezione di incompetenza del giudice adito con riguardo alle domande accessorie inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale e agli obblighi di mantenimento del figlio e, quindi, pur in assenza di formale soccombenza, si ravvisano le condizioni ex art. 92, comma 1 c.p.c. per condannare a rifondere, in favore di le spese di lite Controparte_1 Parte_1 relative alla fase di trattazione che, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, si liquidano in euro 1.000,00, a titolo di compensi professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, rigettata, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, così decide:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1 [...] il 21/12/2013 in Villa d'Adda (BG) (iscritto nei registri dello Stato CP_1
Civile del medesimo Comune, anno 2013, n.8, parte I);
2. dichiara l'incompetenza giurisdizionale del giudice italiano in favore del giudice della Repubblica Federale di Germania, luogo di residenza abituale del minore, ex artt. 8 Reg. CE n. 2201/2003 e 3, lett. d) Reg. CE n. 4/2009, sulle domande inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale e al mantenimento del figlio minore
Persona_1
3. condanna a rifondere, in favore di le spese di Controparte_1 Parte_1
lite liquidate in euro 1.000,00, oltre al 15% di rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Manda alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VILLA D'ADDA, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 09/01/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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