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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 06/06/2025, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4748/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Margherita Longhi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4748/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIOLATO CRISTIANO Parte_1 P.IVA_1
e, elettivamente domiciliato in VIA GERMANIA N. 7/11 35010 VIGONZA presso il difensore avv. VIOLATO CRISTIANO
Appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
, elettivamente domiciliato in VIA OSPEDALE 27/33 30174 Controparte_1
MESTRE presso il difensore avv. Controparte_1
Appellato
Conclusioni delle parti
Conclusioni per parte appellante : CP_2 come da note di trattazione ex art 127ter c.p.c del 14.5.2025:
“Nel merito in via principale per i motivi di cui in narrativa, rigettare le domande avverse perché infondate in fatto e in diritto e, oltretutto, non provate e per l'effetto accogliere l'appello proposto e parimenti, in riforma della sentenza impugnata, accogliere le conclusioni dimesse da Controparte_3 nel primo grado di giudizio che qui si ritrascrivono:
- Rigettare tutte le domande e conclusioni ex adverso formulate in quanto integralmente infondate, sia in fatto che in diritto, e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto,
pagina 1 di 7 ed in ogni caso accertare e dichiarare che va creditrice nei Controparte_3 confronti dell'avv. della somma pari in linea capitale ad € 3.234,00, oltre Controparte_1 interessi di mora, e condannare , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a pagare a in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, la somma pari in linea capitale ad € 3.234,00 o la maggiore o minore somma che risulterà accertata in corso di causa o ritenuta di Giustizia, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo
- in via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento delle argomentazioni avversarie, accertare e dichiarare che va creditrice nei confronti di Controparte_3
della somma pari in linea capitale ad € 3.234,00, oltre interessi di mora, e Controparte_1 condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a Controparte_1
n persona del legale rappresentante pro tempore, la somma pari Controparte_3 in linea capitale ad € 3.234,00 o la maggiore o minore somma che risulterà accertata in corso di causa o ritenuta di Giustizia, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo;
In ogni caso:
- condannare alla rifusione delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore dello scrivente avvocato che si dichiara antistatario;
In via Istruttoria
Si rinnovano e si domanda l'ammissione delle richieste istruttorie avanzate in primo grado:
• ordine di esibizione ex art. 210 C.p.c. del contratto originale in possesso dell'avv. CP_1
;
[...]
• istanza di verificazione della firma e della scrittura a partire dall'originale del contratto, qualora reperito, ovvero della sua copia non disconosciuta in atti da comparare con la firma autografa che il Tribunale ordini di apporre innanzi a sé”.
Conclusioni per parte appellata Avv. Controparte_1
Come da note di trattazione ex art 127ter c.p.c depositate in data 13.5.2025
“Nel merito: rigettare l'appello avversario perché inammissibile ed infondato e confermarsi la sentenza del Giudice di Prime Cure. Con vittoria di spese”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. ho ottenuto dal Giudice di Pace di Padova il decreto ingiuntivo n. CP_2
2016/2022 per complessivi € 3.234,00 a titolo di canone annuo dal 2016 al 2022 previsto dal contratto di manutenzione e assistenza stipulato tra l'avv. e P&L Sistemi S.r.l., la CP_1 quale aveva poi affittato a , con contratto del 7.1.2015, un ramo d'azienda. CP_3
L'Avv. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo eccependo che il CP_1 contratto era privo di data, disconoscendo la sottoscrizione apposta ai sensi dell'art 214 c.p.c,
e rilevando la conseguente incompetenza territoriale del giudice adito, la carenza di pagina 2 di 7 legittimazione attiva in capo all'opposta e il mancato svolgimento di alcuna attività contrattuale da parte della convenuta nel periodo oggetto delle fatture azionate.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione con conseguente CP_3 conferma del decreto ingiuntivo. In particolare, l'opposta eccepiva l'inammissibilità del disconoscimento effettuato e, in subordine, formulava istanza di verificazione del contratto.
Il Giudice di Pace, con sentenza n. 623/2023, ha accolto l'opposizione dell'avv. , CP_1 revocando il decreto ingiuntivo opposto e condannando al pagamento delle spese CP_3 di lite.
Quest'ultima ha proposto appello avverso detta sentenza chiedendone la riforma, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, per le seguenti ragioni: a) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il GdP erroneamente inteso il disconoscimento del contratto effettuato dall'avv.
ai sensi dell'art. 2719 c.c., omettendo altresì di accertare mediante presunzioni la CP_1 conformità del contratto prodotto all'originale; b) errata valutazione delle prove, avendo il
GdP erroneamente ravvisato una carenza documentale in assenza della verificazione della sottoscrizione ex art. 216 c.p.c. tempestivamente richiesta dall'appellante e senza pronunciare l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. del contratto in originale, parimenti richiesto. Per il resto, ha richiamato le difese già svolte in primo grado.
Si è costituito in giudizio l'Avv chiedendo il rigetto dell'appello in quanto CP_1 inammissibile e infondato.
Con ordinanza del 21.9.2023 è stata respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Fissata udienza per la rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. , in data 5.3.2025 la causa veniva assegnata al ruolo di questo Giudice e quindi trattenuta in decisione all'udienza del 15.5.2025, sostituita dal deposito di note di udienza ai sensi dell'art 127ter c.p.c.
2.
In sede di cosituzione, l'appellato ha genericamente eccepito l'inammissibilità dell'appello, precisando poi la contestazione solo con la comparsa conclusionale.
L'eccezione va comunque respinta. All'esito della riforma del 2012, si ritiene che “in materia di appello, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, è necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico; tanto presuppone che sia trascritta o riportata con precisione la pertinente parte motiva della sentenza di primo grado, il cui contenuto costituisce l'imprescindibile termine di riferimento per la verifica in concreto del paradigma delineato dagli artt. 342 e 343 c.p.c. e, in particolare, per apprezzare la specificità delle censure articolate” (Cass. Civ. n. 3194/2019). L'atto di citazione in appello contiene il riferimento alle parti della sentenza di primo grado che si contestano, nonché le ragioni per le quali queste non sono ritenute condivisibili.
pagina 3 di 7 Pertanto, l'appello proposto supera quella 'soglia di specificità' minima richiesta per l'ammissibilità dello stesso, la quale è evidentemente stata posta dal legislatore per consentire alla parte appellata di potersi difendere compiutamente, ed al giudicante di poter giungere ad una decisione che dia compiuta risposta alle questioni sollevate.
3.
Con il primo motivo l'appellante ha censurato l'erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui ha inteso il disconoscimento dell'avv. come effettuato ai sensi dell'art. CP_1
2719 c.c..
Il motivo è fondato.
Nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo si legge: “l'opponente esclude di aver ricevuto, formato e firmato tale documento e per l'effetto lo disconosce ai sensi dell'art. 214 c.p.c., sia per quanto attiene la parte scritta a mano che per le sigle ove allo stesso riferite” (v. pag. 1 dell'opposizione). Trattasi senza dubbio di disconoscimento della sottoscrizione effettuato ai sensi dell'art. 214 c.p.c. e non della conformità all'originale ai sensi dell'art. 2719 c.c., che, peraltro, avrebbe dovuto essere espresso, specifico e circostanziato (Cass. n. 27633/2018).
Pertanto, la motivazione resa sul punto dal Giudice di Pace si presenta inconferente.
Così qualificato il disconoscimento effettuato, va accolta l'eccezione di di CP_3 inammissibilità dello stesso.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è infatti precluso il disconoscimento del contratto che prima del giudizio sia stato riconosciuto, anche solo implicitamente, poiché il riconoscimento, espresso o tacito, effettuato fuori dal processo si inquadra nella dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c., ovvero della condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento nel giudizio (cfr. Cass. n. 22460/2017 “Ne consegue che il sottoscrittore, che abbia, anche implicitamente, compiuto il riconoscimento in sede extragiudiziale, non può disconoscere la scrittura privata prodotta nel successivo giudizio e fatta valere contro di lui, ostando a ciò limiti, di cui all'art. 2732 c.c., alla revoca della confessione”; Cass. n. 10849/2012).
Nel caso di specie, il riconoscimento implicito deriva, come documentato da , CP_3 dall'esecuzione del contratto da parte dell'Avv. mediante i pagamenti eseguiti sia alla CP_1 contraente originaria P&L, che, successivamente all'affitto di azienda, alla stessa appellante
(docc. 16-18 del fascicolo di primo grado di parte appellante).
Non merita infatti accoglimento la ricostruzione dell'appellato secondo cui i pagamenti documentati non proverebbero un riconoscimento implicito del contratto, in quanto rivolti ad un soggetto diverso dall'appellante (ossia alla cessionaria d'azienda P&L) o provenienti a da un terzo soggetto. CP_3
Rispetto a quest'ultimo pagamento, va osservato che il bonifico in discussione, eseguito da
(il figlio dell'Avv. ), è stato disposto con causale esplicita di Parte_2 CP_1 pagamento della fattura n. 288/15 (cfr. doc. 18 del fascicolo di primo grado di parte appellante) e tale fattura risulta a sua volta intestata all'odierno appellato e specificamente pagina 4 di 7 emessa per il rinnovo del contratto di assistenza 28/11, che è, appunto, il contratto per cui è causa. Né peraltro l'appellato ha dedotto che il figlio fosse a sua volta titolare di un contratto con la a cui poter ricondurre il pagamento. CP_3
Anche i pagamenti effettuati direttamente dall'appellato per gli anni 2013 e 2014 indicano la fattura di riferimento, la quale, a sua volta, indica il contratto per cui è causa.
La circostanza che questi siano stati effettuati nei confronti della P&L non è rilevante, essendo sempre lo stesso contratto poi azionato in via monitoria.
Non risultano, inoltre, fondate le difese dell'odierno appellato sull'intervenuto affitto di azienda tra la P&L e : non trattandosi di contratto a carattere personale, lo stesso è CP_3 oggetto di automatico trasferimento in capo al cessionario dell'azienda ai sensi dell'art. 2558
c.c., norma applicabile al caso di specie in luogo della disciplina prevista in generale per la cessione del contratto (artt. 1406 s.s. c.c.).
Non era quindi necessaria una comunicazione dell'intervenuta cessione.
Stante l'inammissibilità del disconoscimento effettuato, non occorre procedere con l'istanza di verificazione formulata.
Quanto alla doglianza relativa alla mancanza di data, questa risulta superata dalla produzione del contratto sub doc. 14 di parte , mentre resta assorbita ogni questione circa CP_3
l'incompetenza territoriale (peraltro non riproposta da parte dell'Avv. ). CP_1
Va allora osservato che l'appellante creditore ha dimostrato la fondatezza della propria pretesa e soddisfatto l'onere probatorio posto a suo carico che gli imponeva la dimostrazione del contratto da cui trae origine il credito e di allegare l'inadempimento di controparte (Cass.
SSUU n. 13533/2001).
Il canone annuo di € 459,00 oltre iva previsto è dovuto indipendentemente da effettive prestazioni di manutenzione e assistenza rese da parte di . Tale costo è infatti CP_3 indicato in contratto al netto dei costi fissi per gli interventi - esplicitati sempre nel documento contrattuale sotto alla previsione del canone annuale (€ 65 + Iva comprensivo della prima ora di manodopera ed € 33 + Iva per ogni ora di manodopera) - che configurano come prestazioni aggiuntive e meramente eventuali.
Il canone annuale, allora, non è previsto quale corrispettivo di prestazioni di assistenza, con l'onere per il creditore di dimostrarne anche l'effettivo svolgimento, ma piuttosto della mera disponibilità di ad intervenire in assistenza. CP_3
Peraltro, la clausola n. 1 del contratto definisce chiaramente la prestazione a carico di P&L
(ora di ) nel senso che l'impegno di quest'ultima consiste “nel garantire il CP_3 ripristino del corretto funzionamento dell'impianto ogni qual volta esso presenti anomalie, guasti e difetti di funzionamento” aggiungendo che se sottoscritto nella formula
“omnicomprensivo assicurativo”, come è nel caso di specie (ciò risulta dalla pag. 1 del doc. 2 appellante), il contratto copre anche i danni derivanti da alcune tipologie di sinistri (“incendio, allagamenti, sovratensioni, fulmini, acqua o liquidi (..)”; cosicchè il canone svolge anche funzione latamente assicurativa.
Coerentemente alla ricostruzione offerta dall'appellante, tutte le fatture azionate in via monitoria portano solamente il costo del rinnovo annuale del contratto fino al 2022 (cfr. docc.
pagina 5 di 7 da 2-05 a 2-11), vista l'assenza di ulteriori prestazioni di intervento svolte a favore dell'avv.
. CP_1
Il credito avanzato dall'appellante risulta dunque provato. In conclusione, l'appello è fondato con conseguente riforma della sentenza di primo grado. L'Avv. deve essere condannato al pagamento dell'importo di € 3234 (cfr Cass. CP_1
20868/2017 “l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello – anche ove impropriamente conclusa con un dispositivo con il quale si “conferma” lo stesso - non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato, che, pertanto, non può costituire titolo per iniziare o proseguire l'esecuzione forzata). Su detta somma spettano altresì gli interessi richiesti al saggio di cui all'art. 1284/IV
c.c. dal giorno della domanda giudiziale (il ricorso monitorio è stato depositato il 14.9.2022) al saldo effettivo.
4.
Le spese di lite di primo e secondo grado seguono la soccombenza (cfr Cass 1775/2017 “in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c,, la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese”) e vanno poste a carico dell'appellato.
Queste vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia
(scaglione da € 1100 ad € 5200), della trattazione esperita (causa istruita documentalmente) e dei parametri di cui al DM 55/2014 secondo i valori medi ridotti del 30% per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, vista la semplicità della questione giuridica controversa. Quanto alla fase istruttoria per il giudizio di primo grado, questa può essere liquidata secondo i valori minimi stante il solo deposito delle memorie ex art 320 c.p.c.
Infine, le spese liquidate vanno distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione respinte o assorbite, così provvede:
ACCOGLIE l'appello proposto da e per l'effetto, in riforma della sentenza CP_2 del Giudice di Pace di Padova n. 623/2023,
CONDANNA al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di € Controparte_1
3.234,00 oltre interessi ex art. 1284/IV c.c. dal 14.9.2022 al saldo effettivo;
CONDANNA al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese di lite Controparte_1 che liquida in € 815,10 per compensi oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA
pagina 6 di 7 come per legge per quanto riguarda il primo grado, ed in € 174 per spese ed € 1190,70 per compensi oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge per quanto riguarda il secondo grado, spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Padova 5 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Longhi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Margherita Longhi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4748/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIOLATO CRISTIANO Parte_1 P.IVA_1
e, elettivamente domiciliato in VIA GERMANIA N. 7/11 35010 VIGONZA presso il difensore avv. VIOLATO CRISTIANO
Appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
, elettivamente domiciliato in VIA OSPEDALE 27/33 30174 Controparte_1
MESTRE presso il difensore avv. Controparte_1
Appellato
Conclusioni delle parti
Conclusioni per parte appellante : CP_2 come da note di trattazione ex art 127ter c.p.c del 14.5.2025:
“Nel merito in via principale per i motivi di cui in narrativa, rigettare le domande avverse perché infondate in fatto e in diritto e, oltretutto, non provate e per l'effetto accogliere l'appello proposto e parimenti, in riforma della sentenza impugnata, accogliere le conclusioni dimesse da Controparte_3 nel primo grado di giudizio che qui si ritrascrivono:
- Rigettare tutte le domande e conclusioni ex adverso formulate in quanto integralmente infondate, sia in fatto che in diritto, e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto,
pagina 1 di 7 ed in ogni caso accertare e dichiarare che va creditrice nei Controparte_3 confronti dell'avv. della somma pari in linea capitale ad € 3.234,00, oltre Controparte_1 interessi di mora, e condannare , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a pagare a in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, la somma pari in linea capitale ad € 3.234,00 o la maggiore o minore somma che risulterà accertata in corso di causa o ritenuta di Giustizia, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo
- in via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento delle argomentazioni avversarie, accertare e dichiarare che va creditrice nei confronti di Controparte_3
della somma pari in linea capitale ad € 3.234,00, oltre interessi di mora, e Controparte_1 condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a Controparte_1
n persona del legale rappresentante pro tempore, la somma pari Controparte_3 in linea capitale ad € 3.234,00 o la maggiore o minore somma che risulterà accertata in corso di causa o ritenuta di Giustizia, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo;
In ogni caso:
- condannare alla rifusione delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore dello scrivente avvocato che si dichiara antistatario;
In via Istruttoria
Si rinnovano e si domanda l'ammissione delle richieste istruttorie avanzate in primo grado:
• ordine di esibizione ex art. 210 C.p.c. del contratto originale in possesso dell'avv. CP_1
;
[...]
• istanza di verificazione della firma e della scrittura a partire dall'originale del contratto, qualora reperito, ovvero della sua copia non disconosciuta in atti da comparare con la firma autografa che il Tribunale ordini di apporre innanzi a sé”.
Conclusioni per parte appellata Avv. Controparte_1
Come da note di trattazione ex art 127ter c.p.c depositate in data 13.5.2025
“Nel merito: rigettare l'appello avversario perché inammissibile ed infondato e confermarsi la sentenza del Giudice di Prime Cure. Con vittoria di spese”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. ho ottenuto dal Giudice di Pace di Padova il decreto ingiuntivo n. CP_2
2016/2022 per complessivi € 3.234,00 a titolo di canone annuo dal 2016 al 2022 previsto dal contratto di manutenzione e assistenza stipulato tra l'avv. e P&L Sistemi S.r.l., la CP_1 quale aveva poi affittato a , con contratto del 7.1.2015, un ramo d'azienda. CP_3
L'Avv. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo eccependo che il CP_1 contratto era privo di data, disconoscendo la sottoscrizione apposta ai sensi dell'art 214 c.p.c,
e rilevando la conseguente incompetenza territoriale del giudice adito, la carenza di pagina 2 di 7 legittimazione attiva in capo all'opposta e il mancato svolgimento di alcuna attività contrattuale da parte della convenuta nel periodo oggetto delle fatture azionate.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione con conseguente CP_3 conferma del decreto ingiuntivo. In particolare, l'opposta eccepiva l'inammissibilità del disconoscimento effettuato e, in subordine, formulava istanza di verificazione del contratto.
Il Giudice di Pace, con sentenza n. 623/2023, ha accolto l'opposizione dell'avv. , CP_1 revocando il decreto ingiuntivo opposto e condannando al pagamento delle spese CP_3 di lite.
Quest'ultima ha proposto appello avverso detta sentenza chiedendone la riforma, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, per le seguenti ragioni: a) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il GdP erroneamente inteso il disconoscimento del contratto effettuato dall'avv.
ai sensi dell'art. 2719 c.c., omettendo altresì di accertare mediante presunzioni la CP_1 conformità del contratto prodotto all'originale; b) errata valutazione delle prove, avendo il
GdP erroneamente ravvisato una carenza documentale in assenza della verificazione della sottoscrizione ex art. 216 c.p.c. tempestivamente richiesta dall'appellante e senza pronunciare l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. del contratto in originale, parimenti richiesto. Per il resto, ha richiamato le difese già svolte in primo grado.
Si è costituito in giudizio l'Avv chiedendo il rigetto dell'appello in quanto CP_1 inammissibile e infondato.
Con ordinanza del 21.9.2023 è stata respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Fissata udienza per la rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. , in data 5.3.2025 la causa veniva assegnata al ruolo di questo Giudice e quindi trattenuta in decisione all'udienza del 15.5.2025, sostituita dal deposito di note di udienza ai sensi dell'art 127ter c.p.c.
2.
In sede di cosituzione, l'appellato ha genericamente eccepito l'inammissibilità dell'appello, precisando poi la contestazione solo con la comparsa conclusionale.
L'eccezione va comunque respinta. All'esito della riforma del 2012, si ritiene che “in materia di appello, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, è necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico; tanto presuppone che sia trascritta o riportata con precisione la pertinente parte motiva della sentenza di primo grado, il cui contenuto costituisce l'imprescindibile termine di riferimento per la verifica in concreto del paradigma delineato dagli artt. 342 e 343 c.p.c. e, in particolare, per apprezzare la specificità delle censure articolate” (Cass. Civ. n. 3194/2019). L'atto di citazione in appello contiene il riferimento alle parti della sentenza di primo grado che si contestano, nonché le ragioni per le quali queste non sono ritenute condivisibili.
pagina 3 di 7 Pertanto, l'appello proposto supera quella 'soglia di specificità' minima richiesta per l'ammissibilità dello stesso, la quale è evidentemente stata posta dal legislatore per consentire alla parte appellata di potersi difendere compiutamente, ed al giudicante di poter giungere ad una decisione che dia compiuta risposta alle questioni sollevate.
3.
Con il primo motivo l'appellante ha censurato l'erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui ha inteso il disconoscimento dell'avv. come effettuato ai sensi dell'art. CP_1
2719 c.c..
Il motivo è fondato.
Nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo si legge: “l'opponente esclude di aver ricevuto, formato e firmato tale documento e per l'effetto lo disconosce ai sensi dell'art. 214 c.p.c., sia per quanto attiene la parte scritta a mano che per le sigle ove allo stesso riferite” (v. pag. 1 dell'opposizione). Trattasi senza dubbio di disconoscimento della sottoscrizione effettuato ai sensi dell'art. 214 c.p.c. e non della conformità all'originale ai sensi dell'art. 2719 c.c., che, peraltro, avrebbe dovuto essere espresso, specifico e circostanziato (Cass. n. 27633/2018).
Pertanto, la motivazione resa sul punto dal Giudice di Pace si presenta inconferente.
Così qualificato il disconoscimento effettuato, va accolta l'eccezione di di CP_3 inammissibilità dello stesso.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è infatti precluso il disconoscimento del contratto che prima del giudizio sia stato riconosciuto, anche solo implicitamente, poiché il riconoscimento, espresso o tacito, effettuato fuori dal processo si inquadra nella dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c., ovvero della condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento nel giudizio (cfr. Cass. n. 22460/2017 “Ne consegue che il sottoscrittore, che abbia, anche implicitamente, compiuto il riconoscimento in sede extragiudiziale, non può disconoscere la scrittura privata prodotta nel successivo giudizio e fatta valere contro di lui, ostando a ciò limiti, di cui all'art. 2732 c.c., alla revoca della confessione”; Cass. n. 10849/2012).
Nel caso di specie, il riconoscimento implicito deriva, come documentato da , CP_3 dall'esecuzione del contratto da parte dell'Avv. mediante i pagamenti eseguiti sia alla CP_1 contraente originaria P&L, che, successivamente all'affitto di azienda, alla stessa appellante
(docc. 16-18 del fascicolo di primo grado di parte appellante).
Non merita infatti accoglimento la ricostruzione dell'appellato secondo cui i pagamenti documentati non proverebbero un riconoscimento implicito del contratto, in quanto rivolti ad un soggetto diverso dall'appellante (ossia alla cessionaria d'azienda P&L) o provenienti a da un terzo soggetto. CP_3
Rispetto a quest'ultimo pagamento, va osservato che il bonifico in discussione, eseguito da
(il figlio dell'Avv. ), è stato disposto con causale esplicita di Parte_2 CP_1 pagamento della fattura n. 288/15 (cfr. doc. 18 del fascicolo di primo grado di parte appellante) e tale fattura risulta a sua volta intestata all'odierno appellato e specificamente pagina 4 di 7 emessa per il rinnovo del contratto di assistenza 28/11, che è, appunto, il contratto per cui è causa. Né peraltro l'appellato ha dedotto che il figlio fosse a sua volta titolare di un contratto con la a cui poter ricondurre il pagamento. CP_3
Anche i pagamenti effettuati direttamente dall'appellato per gli anni 2013 e 2014 indicano la fattura di riferimento, la quale, a sua volta, indica il contratto per cui è causa.
La circostanza che questi siano stati effettuati nei confronti della P&L non è rilevante, essendo sempre lo stesso contratto poi azionato in via monitoria.
Non risultano, inoltre, fondate le difese dell'odierno appellato sull'intervenuto affitto di azienda tra la P&L e : non trattandosi di contratto a carattere personale, lo stesso è CP_3 oggetto di automatico trasferimento in capo al cessionario dell'azienda ai sensi dell'art. 2558
c.c., norma applicabile al caso di specie in luogo della disciplina prevista in generale per la cessione del contratto (artt. 1406 s.s. c.c.).
Non era quindi necessaria una comunicazione dell'intervenuta cessione.
Stante l'inammissibilità del disconoscimento effettuato, non occorre procedere con l'istanza di verificazione formulata.
Quanto alla doglianza relativa alla mancanza di data, questa risulta superata dalla produzione del contratto sub doc. 14 di parte , mentre resta assorbita ogni questione circa CP_3
l'incompetenza territoriale (peraltro non riproposta da parte dell'Avv. ). CP_1
Va allora osservato che l'appellante creditore ha dimostrato la fondatezza della propria pretesa e soddisfatto l'onere probatorio posto a suo carico che gli imponeva la dimostrazione del contratto da cui trae origine il credito e di allegare l'inadempimento di controparte (Cass.
SSUU n. 13533/2001).
Il canone annuo di € 459,00 oltre iva previsto è dovuto indipendentemente da effettive prestazioni di manutenzione e assistenza rese da parte di . Tale costo è infatti CP_3 indicato in contratto al netto dei costi fissi per gli interventi - esplicitati sempre nel documento contrattuale sotto alla previsione del canone annuale (€ 65 + Iva comprensivo della prima ora di manodopera ed € 33 + Iva per ogni ora di manodopera) - che configurano come prestazioni aggiuntive e meramente eventuali.
Il canone annuale, allora, non è previsto quale corrispettivo di prestazioni di assistenza, con l'onere per il creditore di dimostrarne anche l'effettivo svolgimento, ma piuttosto della mera disponibilità di ad intervenire in assistenza. CP_3
Peraltro, la clausola n. 1 del contratto definisce chiaramente la prestazione a carico di P&L
(ora di ) nel senso che l'impegno di quest'ultima consiste “nel garantire il CP_3 ripristino del corretto funzionamento dell'impianto ogni qual volta esso presenti anomalie, guasti e difetti di funzionamento” aggiungendo che se sottoscritto nella formula
“omnicomprensivo assicurativo”, come è nel caso di specie (ciò risulta dalla pag. 1 del doc. 2 appellante), il contratto copre anche i danni derivanti da alcune tipologie di sinistri (“incendio, allagamenti, sovratensioni, fulmini, acqua o liquidi (..)”; cosicchè il canone svolge anche funzione latamente assicurativa.
Coerentemente alla ricostruzione offerta dall'appellante, tutte le fatture azionate in via monitoria portano solamente il costo del rinnovo annuale del contratto fino al 2022 (cfr. docc.
pagina 5 di 7 da 2-05 a 2-11), vista l'assenza di ulteriori prestazioni di intervento svolte a favore dell'avv.
. CP_1
Il credito avanzato dall'appellante risulta dunque provato. In conclusione, l'appello è fondato con conseguente riforma della sentenza di primo grado. L'Avv. deve essere condannato al pagamento dell'importo di € 3234 (cfr Cass. CP_1
20868/2017 “l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello – anche ove impropriamente conclusa con un dispositivo con il quale si “conferma” lo stesso - non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato, che, pertanto, non può costituire titolo per iniziare o proseguire l'esecuzione forzata). Su detta somma spettano altresì gli interessi richiesti al saggio di cui all'art. 1284/IV
c.c. dal giorno della domanda giudiziale (il ricorso monitorio è stato depositato il 14.9.2022) al saldo effettivo.
4.
Le spese di lite di primo e secondo grado seguono la soccombenza (cfr Cass 1775/2017 “in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c,, la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese”) e vanno poste a carico dell'appellato.
Queste vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia
(scaglione da € 1100 ad € 5200), della trattazione esperita (causa istruita documentalmente) e dei parametri di cui al DM 55/2014 secondo i valori medi ridotti del 30% per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, vista la semplicità della questione giuridica controversa. Quanto alla fase istruttoria per il giudizio di primo grado, questa può essere liquidata secondo i valori minimi stante il solo deposito delle memorie ex art 320 c.p.c.
Infine, le spese liquidate vanno distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione respinte o assorbite, così provvede:
ACCOGLIE l'appello proposto da e per l'effetto, in riforma della sentenza CP_2 del Giudice di Pace di Padova n. 623/2023,
CONDANNA al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di € Controparte_1
3.234,00 oltre interessi ex art. 1284/IV c.c. dal 14.9.2022 al saldo effettivo;
CONDANNA al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese di lite Controparte_1 che liquida in € 815,10 per compensi oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA
pagina 6 di 7 come per legge per quanto riguarda il primo grado, ed in € 174 per spese ed € 1190,70 per compensi oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge per quanto riguarda il secondo grado, spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Padova 5 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Longhi
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