CA
Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 26/06/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dr. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. Ignazio Cammalleri Giudice Ausiliario Relatore dei quali il terzo relatore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel Giudizio di Appello iscritto al n.51/2020 R.G.C.A. avente ad oggetto:
Appello avverso la Ordinanza del 10.01.2020 emessa dal Tribunale di Enna
il 31.07.2019 a definizione del procedimento rubricato al n. 1220/2018 R.G.
TRA
(C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Piero Capizzi per procura in calce all'Atto
di citazione in appello
APPELLANTE
E
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(EN) il 07.05.1967, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Lo Vetri e
Angela Dantoni per procura in calce alla Comparsa di costituzione in appello
APPELLATO
E
1 (C.F. ), nata a [...] il Controparte_2 C.F._3
20.01.1999, rappresentata e difesa dall'Avv. Fulvio Eligio Di Franco per procura in calce alla Comparsa di costituzione a seguito di riassunzione
TERZA CHIAMATA-APPELLATA
Conclusioni delle parti.
Per l'appellante: “ Pt_2
all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, stante la fondatezza del gravame proposto
e in totale riforma dell'ordinanza impugnata:
- Preliminarmente ed in via istruttoria, ai sensi degli artt. 702 quater e 356 cpc, per le ragioni sopra meglio indicate, ammettere i mezzi di prova dedotti
e disporre la nomina di un consulente tecnico;
- Nel merito, ritenuta la fondatezza del motivo sub A), rigettare la domanda di rivendicazione proposta dall'attore ; Controparte_1
- Ritenuta la fondatezza del motivo sub B), accertare e dichiarare di essere intervenuto l'usucapione in favore della signora per possesso Parte_1
ultra-quarantennale uti dominus dei suoi danti causa ex art. 1146 co. 2 cc, della porzione di terreno censita alla particella 15 del foglio 67, in catasto terreni del Comune di Calascibetta, e per l'effetto dichiarare la nullità parziale dell'atto di compravendita del 27/4/2017 a rogito notaio di PE
NA (rep. 25125 – racc. 13225) nella parte in cui viene indicata la particella 15, di are 02 (200 mq), disponendone la trascrizione presso la
C.RR.II.;
- Accolto il motivo sub C), condannare e , Controparte_1 Parte_3
a pagare spese e compensi di lite in favore dell'odierna appellante per entrambi i gradi di giudizio.”.
Per l'appellato: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adìta, contrariis reiectis,
1) Pregiudizialmente, dichiarare l'appello proposto inammissibile e irricevibile ex art. 348 bis c.p.c.;
2 2) In ogni caso, nel merito, respingere l'appello, ivi compresa le domande riconvenzionali di usucapione e di nullità dell'atto AR ex adverso PE
formulate, e confermare l'ordinanza impugnata;
3) Con vittoria di spese e compensi di lite.”.
Per la terza chiamata: “CHIEDE
Che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia, contariis reiectis:
- Dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla sig.ra , a Parte_1 tenore dell'art. 348 bis c.p.c.;
In via gradatamente subordinata,
- Estromettere la sig.ra , n.q., dal presente giudizio, per Controparte_2
carenza di legittimazione passiva;
- Rigettare la domanda formulata nei suoi confronti per difetto di legittimazione attiva in capo alla sig.ra Pt_1
- Rigettare tutte le richieste istruttorie avanzate da parte appellante;
- Nella non temuta ipotesi di ammissione dei suddetti mezzi istruttori, assegnare termine per l'articolazione di prova diretta e contraria.
In ogni caso, rigettare l'appello proposto da e, con vittoria di Parte_1
spese, compensi ed onorari come per legge.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Lo svolgimento del processo e le difese svolte dalle parti nel giudizio di prime cure sono adeguatamente compendiati nella Ordinanza impugnata nei termini che di seguito si trascrivono: “…il signor ha Controparte_1
convenuto in giudizio la signora deducendo di essere Parte_1
proprietario dello spezzone di terreno ubicato in Calascibetta, C.da Piano
Longuillo, contraddistinto in catasto al fg. 67, part. 15, e chiedendo accertarsi l'inesistenza di alcun diritto sul predetto fondo da parte della convenuta, con conseguente condanna al rilascio, in proprio favore, dell'immobile.
3 A sostegno della pretesa, l'attore ha dedotto di aver acquistato da Pt_3
, giusta atto di compravendita del 27.04.2017 in AR in
[...] Per_2
NA, la particella in questione (unitamente alla particella distinta 14), precisando che il proprio dante causa aveva acquistato il terreno da
(giusta atto pubblico rogato dal Notaio il Controparte_3 Per_3
28.11.2001), al quale l'immobile era pervenuto a seguito di atto di divisione in AR in Enna dell'08.10.1993, con cui i fratelli Per_4 _3
avevano sciolto la comunione sui beni loro pervenuti per successione in morte della madre e del padre ); Persona_5 Controparte_4
ha aggiunto che la signora che con atto del Notaio in Enna Pt_1 Per_3
del 14.04.2016 aveva acquistato la proprietà dello spezzone di terreno distinto alla particella 13 e limitrofo al proprio, aveva occupato quest'ultimo, approfittando della contiguità tra i due fondi.
Costituendosi tempestivamente, la ha contestato quanto dedotto Pt_1 dall'attore, sostenendo che il la particella 15, rivendicata dal , era in CP_1
realtà solo formalmente intestata al signor , atteso che il fondo era Pt_3
stato “inglobato e fuso” nella particella 13, di cui ella era divenuta proprietaria, in conseguenza di una “sorta di permuta con compensazione”, avvenuta in epoca antecedente agli anni '50-'60 tra i precedenti proprietari, rispettivamente, della particella 13 e delle particelle 14 e 15; la convenuta ha quindi avanzato, in via riconvenzionale, domanda tesa ad accertare
l'avvenuto acquisto, per usucapione, della particella oggetto della domanda proposta dal nonché la nullità parziale dell'atto di compravendita con CP_1
cui l'attore aveva acquistato il fondo in questione, chiedendo ed ottenendo di chiamare in causa , dante causa del e, come tale, Parte_3 CP_1
litisconsorte necessario in relazione alla promossa azione di nullità.
Si è costituito , contestando quanto sostenuto dalla convenuta Parte_3
ed opponendosi all'accoglimento delle relative domande.”
4 Il Tribunale di Enna definiva il giudizio con Ordinanza del 09.01.2020 depositata il 10.01.2020, con dispositivo del seguente tenore: “Il giudice accoglie la domanda proposta dall'attore e, per l'effetto, condanna Pt_1
a rilasciare in favore di lo spezzone di terreno
[...] Controparte_1
sito in Calascibetta, C.da Piano Longuillo, contraddistinto in catasto al fg.
67, particella 15.
Condanna a rimborsare a e a Parte_1 Controparte_1 Pt_3
le spese del giudizio, come sopra liquidate (in favore di ciascuno) in
[...]
euro 535,00 (cinquecentotrentacinque/00), oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.”.
2. Per la riforma di detta Ordinanza ha interposto tempestivo Parte_1
gravame, dolendosi, con il primo motivo, dell'accoglimento della domanda di rivendicazione spiegata dal sostenendo che la stessa invero avrebbe CP_1
dovuto essere rigettata per carenza di apporto probatorio.
Sostiene al riguardo che il Tribunale oltre ad aver omesso di valutare tutti gli elementi necessari alla qualificazione dell'azione, ha arbitrariamente sostituito all'azione reale promossa, un'azione pseudo-personale di restituzione che il non aveva inteso promuovere, né avrebbe potuto CP_1
stante la mancanza dell'obbligazione contrattuale intercorsa tra le parti che ab origine avesse previsto il trasferimento del possesso in capo alla signora e/o ai suoi danti causa. Pt_4
Sostiene altresì che il primo giudice non avrebbe tenuto nella debita considerazione la “Relazione Descrittiva Verifica Confini” a firma del geom.
secondo cui, di fatto, la particella 15 non era identificabile sul Tes_1
territorio, ma soltanto rinvenibile in astratto nelle mappe catastali, e la dichiarazione del sig. , dante causa della con la quale Persona_6 Pt_1
lo stesso afferma di aver avuto il possesso per circa 40 anni del terreno identificato come particella 13, comprensivo della particella 15, e nessuno dei confinanti aveva mai mosso alcuna obiezione, ed il fatto che il non ha CP_1
5 fornito prova alcuna che il potere di fatto sullo spezzone di terreno, ad opera della e/o dei suoi danti causa, fosse iniziato a titolo di mera detenzione Pt_1
ovvero ancora in modo non utile ad usucapirlo
Con il secondo motivo si duole del mancato accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione spiegata in primo grado dello spezzone di terreno oggetto di causa , lamentando l'errore del primo giudice nel non aver considerato le prove offerte sul punto, quali la dichiarazione del e Per_7
la relazione del geom. e di non essere stata messa nelle condizioni Tes_1
nel corso del procedimento di proporre “tutti quei mezzi di prova necessari al pieno esercizio del proprio diritto difesa”.
Insiste nella ammissione della prova per testi e della CTU come richiesto in atto di appello, essendo applicabile al caso di specie la disciplina dell'appello di cui all'art. 702 quater c.p.c.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta l'erronea condanna al pagamento delle spese di lite, che a suo dire avrebbero invero dovuto porsi a carico del e del terzo chiamato . CP_1 Parte_3
ha resistito al gravame eccependone l'inammissibilità, Controparte_1
contestandone i motivi e chiedendone il rigetto.
Si è altresì costituito in giudizio il terzo appellato eccependo Parte_3
l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. dell'appello proposto dalla Pt_1
chiedendo di essere estromesso dal giudizio per carenza di legittimazione passiva, il rigetto della domanda formulata nei suoi confronti per difetto di legittimazione attiva della il rigetto delle richieste istruttorie Pt_1
dell'appellante e dell'appello.
A seguito dell'interruzione della causa per il decesso del terzo chiamato in causa, , avvenuto in data 29.01.2023, il processo veniva Parte_3 riassunto da nei confronti dell'erede di , Parte_1 Parte_3
. Controparte_2
6 Quest'ultima si costituiva in giudizio reiterando le difese spiegate da Pt_3
.
[...]
La Corte con Ordinanza del 28.01.2021, rilevato che, trattandosi di appello ex art. 702 quater c.p.c., lo stesso non era soggetto al filtro di cui all'art. 348 bis c.p.c e che ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c., potevano essere ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti ritenuti indispensabili ai fini della decisione, disponeva una CTU con il geom. per rispondere Persona_8
ai seguenti quesiti:
“Il CTU, previo esame dei titoli indicati dalle parti ed accesso nei luoghi di causa, individui, su pianta cartografica e materialmente in loco, mediante
l'apposizione di picchetti, nonché sovrapponendo il dato fotografico satellitare a quello catastale, gli esatti confini catastali del terreno foglio 67, particella 15, Comune di Calascibetta che è oggetto di causa;
descriva estensione, confini e caratteristiche del terreno oggetto di causa;
provveda a documentare, mediante fotografie prese da differenti prospettive, lo stato attuale del terreno oggetto di causa una volta che si sia provveduto ad individuarlo in loco anche con l'apposizione dei picchetti;
provveda ad individuare, sulla scorta dei titoli di provenienza indicati dalle parti in causa
e quelli acquisibili presso Pubbliche Amministrazioni, il proprietario del terreno oggetto di causa, alla data di proposizione della domanda giudiziale
(13.9.2018), previa ricostruzione di tutte le vicende catastali del bene in questione al ventennio anteriore alla proposizione della domanda giudiziale;
riferisca quant'altro ritenuto utile ai fini della decisione della causa”.
Ammetteva la prova per testi richiesta dall'appellante sui Parte_1 seguenti capitoli: capitolo 1 sub lettere h), i), J) dell'atto di appello con il teste indicato;
capitolo 2 dell'atto di appello con i testi indicati Persona_6
e . Testimone_2 Testimone_3
Ammetteva la prova diretta chiesta dall'appellato nella sua comparsa di CP_1
costituzione e risposta sui seguenti capitoli: capitoli sub lettere a) e b),
7 limitando a due i testi da escutere (tra quelli indicati e cioè , Testimone_4
, , Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7 [...]
, ); nonché la prova per testi contraria Testimone_8 Testimone_9 sul capitolo 1, lettera h) dell'atto di appello, con il teste , Testimone_5
riservando per la loro assunzione un' udienza successiva al deposito della relazione di consulenza tecnica d'ufficio.
La Corte con Ordinanza del 9 giugno 2021, a modifica dell'Ordinanza del
28.01.2021, revocava il teste in quanto incapace di Persona_6
testimoniare ex art. 246 c.p.c., rigettava ogni ulteriore richiesta formulata dalle difese delle parti all'udienza del 17.3.2021, prendeva atto della rinuncia all'incarico del geom. e in sostituzione nominava CTU il Persona_8
geom. Persona_9
La Corte con Ordinanza del 22 maggio 2024, rilevato che il CTU aveva depositato la relazione, che la causa appariva matura per la decisione e che non si ravvisava la necessità di ulteriore attività istruttoria, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
La Corte all'udienza del 26.09.2024, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., poneva la causa in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Sulla richiesta di discussione orale presentata dall'appellante il 15.12.2024 la causa veniva discussa all'udienza del 22.01.2025 nel corso della quale veniva messa in decisione.
3. L'appello va rigettato per l'inconsistenza dei motivi che lo sorreggono.
A dispetto delle censurate incongruenze, in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure, ritiene questa Corte distrettuale, all'esito di una complessiva rivalutazione delle risultanze istruttorie e della CTU espletata in questo grado, pienamente condivisibile l'iter logico giuridico seguito dal Giudice di primo grado nell'avere accolto la domanda del di rivendicazione dello CP_1
spezzone di terreno ubicato in Calascibetta, C.da Piano Longuillo,
8 contraddistinto in catasto al fg. 67, part. 15, avendo questi assolto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, all'onere rigoroso della prova della sussistenza del proprio diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene anche attraverso i propri danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario o dimostrando il compimento dell'usucapione, attraverso la produzione dei seguenti documenti:
- l'atto di compravendita del 27.04.2017 in AR (Rep. Persona_10
25125- Racc. 13225), registrato a Enna il 5 maggio 2017 al num. 1328 serie
1T, con cui ha acquistato da potere di il terreno sito in Parte_3
Calascibetta, C.da Piano Longuillo, censito in catasto al fg. 67, particelle 14
e 15;
- l'atto di vendita AR A. da Enna del 28.11.2001 (rep. n. 18252- Per_3
Racc. 8624), registrato a Enna il 15.10.2001 al n. 2090 con cui il a Pt_3
sua volta, aveva acquistato il terreno in questione da potere di _3
, nato a [...] il [...] e ivi residente in via Fontana n.
[...]
35;
- l'atto di divisione AR da Enna dell'8.10.1993 (rep. 49026 - Per_4
Racc. 12005), registrato a Enna il 25.10.1993 al n. 2751 tra i germani
, , e CP_5 Controparte_3 Controparte_6 Controparte_7
, con cui scioglimento la comunione sui beni loro Controparte_8
pervenuti per successione in morte della madre e del Persona_5
padre , i detti terreni pervenivano a . Controparte_4 Controparte_3
- visura ipotecaria dal 10.09.1995 al 10.09.2018 e la visura catastale storica, dalle quali risultano le trascrizioni e le volture relative all'immobile medesimo in favore del CP_1
La CTU espletata in questo grado ha inoltre accertato che “la part 15 è individuata dagli attuali confini e attuale consistenza catastale certamente fin dall'impianto meccanografico del 1977 e ad oggi non ha mai subito variazioni di sagoma o consistenza. L'attuale proprietario, dalle risultanze
9 dei titoli di proprietà, è il Sig, a seguito di Controparte_1
compravendita del 27/07/2017 Notaio Rep 25125” (cfr. pag Persona_11
16 Relazione CTU del 20.03.2024).
Del pari esente da censure si appalesa il mancato accoglimento della domanda di usucapione, non avendo la nemmeno in questo grado di giudizio, Pt_1
fornito la prova del possesso uti domini ventennale della porzione di terreno oggetto della domanda di usucapione, nulla rilevando al riguardo i documenti che secondo l'appellante non sarebbero stati presi in considerazione dal primo giudice, quali la dichiarazione di e la relazione del geom. Per_6 Tes_1
Esente da censure è infine il terzo motivo di gravame non essendovi ragioni per disattendere l'operato del Tribunale che ha condannato la al Pt_1
pagamento delle spese di lite, data la sua soccombenza.
4. Le ulteriori questioni proposte dall'appellante devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. "criterio della ragione più liquida", in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. Civile, Sezioni
Unite, 12 dicembre 2014 n. 26242; Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre
2014 n. 26243; Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).
5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, le motivazioni del primo giudice sono perciò tali da resistere alle censure che sono state sollevate dalla parte appellante, di guisa che l'Ordinanza impugnata deve essere confermata.
6. All'esito raggiunto, in applicazione del principio della soccombenza, segue la condanna dell'appellante alla refusione delle spese di questo grado di giudizio in favore di e di , liquidate Controparte_1 Controparte_2
come in dispositivo sulla base delle vigenti tariffe forensi, con applicazione di compensi medi previsti dal D.M. n. 55 del 2014 e successivi aggiornamenti per cause comprese nel primo scaglione di valore (visto il valore della causa indicato tanto in primo grado quanto nell'atto di appello).
10 Le spese di CTU, come liquidate con Decreto 12.04.2024, depositato il
15.04.2024, sono poste definitivamente a carico dell'appellante.
7. Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n.115/2002 per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da avverso la Ordinanza emessa dal Tribunale di Enna Parte_1
il 09.01.2020 e depositata il 10.01.2020, che conferma.
Condanna alla refusione delle spese del presente grado in favore Parte_1
di e di , liquidate in favore di Controparte_1 Controparte_2
ciascuno nella misura di € 662,00, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa come per legge.
Pone le spese di CTU, come liquidate con Decreto 12.04.2024, depositato il
15.04.2024, definitivamente a carico di . Parte_1
Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n.115/2002 per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione, se dovuto.
Così deciso a Caltanissetta, il 14 giugno 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
Ignazio Cammalleri Roberto Rezzonico
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dr. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. Ignazio Cammalleri Giudice Ausiliario Relatore dei quali il terzo relatore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel Giudizio di Appello iscritto al n.51/2020 R.G.C.A. avente ad oggetto:
Appello avverso la Ordinanza del 10.01.2020 emessa dal Tribunale di Enna
il 31.07.2019 a definizione del procedimento rubricato al n. 1220/2018 R.G.
TRA
(C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Piero Capizzi per procura in calce all'Atto
di citazione in appello
APPELLANTE
E
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(EN) il 07.05.1967, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Lo Vetri e
Angela Dantoni per procura in calce alla Comparsa di costituzione in appello
APPELLATO
E
1 (C.F. ), nata a [...] il Controparte_2 C.F._3
20.01.1999, rappresentata e difesa dall'Avv. Fulvio Eligio Di Franco per procura in calce alla Comparsa di costituzione a seguito di riassunzione
TERZA CHIAMATA-APPELLATA
Conclusioni delle parti.
Per l'appellante: “ Pt_2
all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, stante la fondatezza del gravame proposto
e in totale riforma dell'ordinanza impugnata:
- Preliminarmente ed in via istruttoria, ai sensi degli artt. 702 quater e 356 cpc, per le ragioni sopra meglio indicate, ammettere i mezzi di prova dedotti
e disporre la nomina di un consulente tecnico;
- Nel merito, ritenuta la fondatezza del motivo sub A), rigettare la domanda di rivendicazione proposta dall'attore ; Controparte_1
- Ritenuta la fondatezza del motivo sub B), accertare e dichiarare di essere intervenuto l'usucapione in favore della signora per possesso Parte_1
ultra-quarantennale uti dominus dei suoi danti causa ex art. 1146 co. 2 cc, della porzione di terreno censita alla particella 15 del foglio 67, in catasto terreni del Comune di Calascibetta, e per l'effetto dichiarare la nullità parziale dell'atto di compravendita del 27/4/2017 a rogito notaio di PE
NA (rep. 25125 – racc. 13225) nella parte in cui viene indicata la particella 15, di are 02 (200 mq), disponendone la trascrizione presso la
C.RR.II.;
- Accolto il motivo sub C), condannare e , Controparte_1 Parte_3
a pagare spese e compensi di lite in favore dell'odierna appellante per entrambi i gradi di giudizio.”.
Per l'appellato: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adìta, contrariis reiectis,
1) Pregiudizialmente, dichiarare l'appello proposto inammissibile e irricevibile ex art. 348 bis c.p.c.;
2 2) In ogni caso, nel merito, respingere l'appello, ivi compresa le domande riconvenzionali di usucapione e di nullità dell'atto AR ex adverso PE
formulate, e confermare l'ordinanza impugnata;
3) Con vittoria di spese e compensi di lite.”.
Per la terza chiamata: “CHIEDE
Che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia, contariis reiectis:
- Dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla sig.ra , a Parte_1 tenore dell'art. 348 bis c.p.c.;
In via gradatamente subordinata,
- Estromettere la sig.ra , n.q., dal presente giudizio, per Controparte_2
carenza di legittimazione passiva;
- Rigettare la domanda formulata nei suoi confronti per difetto di legittimazione attiva in capo alla sig.ra Pt_1
- Rigettare tutte le richieste istruttorie avanzate da parte appellante;
- Nella non temuta ipotesi di ammissione dei suddetti mezzi istruttori, assegnare termine per l'articolazione di prova diretta e contraria.
In ogni caso, rigettare l'appello proposto da e, con vittoria di Parte_1
spese, compensi ed onorari come per legge.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Lo svolgimento del processo e le difese svolte dalle parti nel giudizio di prime cure sono adeguatamente compendiati nella Ordinanza impugnata nei termini che di seguito si trascrivono: “…il signor ha Controparte_1
convenuto in giudizio la signora deducendo di essere Parte_1
proprietario dello spezzone di terreno ubicato in Calascibetta, C.da Piano
Longuillo, contraddistinto in catasto al fg. 67, part. 15, e chiedendo accertarsi l'inesistenza di alcun diritto sul predetto fondo da parte della convenuta, con conseguente condanna al rilascio, in proprio favore, dell'immobile.
3 A sostegno della pretesa, l'attore ha dedotto di aver acquistato da Pt_3
, giusta atto di compravendita del 27.04.2017 in AR in
[...] Per_2
NA, la particella in questione (unitamente alla particella distinta 14), precisando che il proprio dante causa aveva acquistato il terreno da
(giusta atto pubblico rogato dal Notaio il Controparte_3 Per_3
28.11.2001), al quale l'immobile era pervenuto a seguito di atto di divisione in AR in Enna dell'08.10.1993, con cui i fratelli Per_4 _3
avevano sciolto la comunione sui beni loro pervenuti per successione in morte della madre e del padre ); Persona_5 Controparte_4
ha aggiunto che la signora che con atto del Notaio in Enna Pt_1 Per_3
del 14.04.2016 aveva acquistato la proprietà dello spezzone di terreno distinto alla particella 13 e limitrofo al proprio, aveva occupato quest'ultimo, approfittando della contiguità tra i due fondi.
Costituendosi tempestivamente, la ha contestato quanto dedotto Pt_1 dall'attore, sostenendo che il la particella 15, rivendicata dal , era in CP_1
realtà solo formalmente intestata al signor , atteso che il fondo era Pt_3
stato “inglobato e fuso” nella particella 13, di cui ella era divenuta proprietaria, in conseguenza di una “sorta di permuta con compensazione”, avvenuta in epoca antecedente agli anni '50-'60 tra i precedenti proprietari, rispettivamente, della particella 13 e delle particelle 14 e 15; la convenuta ha quindi avanzato, in via riconvenzionale, domanda tesa ad accertare
l'avvenuto acquisto, per usucapione, della particella oggetto della domanda proposta dal nonché la nullità parziale dell'atto di compravendita con CP_1
cui l'attore aveva acquistato il fondo in questione, chiedendo ed ottenendo di chiamare in causa , dante causa del e, come tale, Parte_3 CP_1
litisconsorte necessario in relazione alla promossa azione di nullità.
Si è costituito , contestando quanto sostenuto dalla convenuta Parte_3
ed opponendosi all'accoglimento delle relative domande.”
4 Il Tribunale di Enna definiva il giudizio con Ordinanza del 09.01.2020 depositata il 10.01.2020, con dispositivo del seguente tenore: “Il giudice accoglie la domanda proposta dall'attore e, per l'effetto, condanna Pt_1
a rilasciare in favore di lo spezzone di terreno
[...] Controparte_1
sito in Calascibetta, C.da Piano Longuillo, contraddistinto in catasto al fg.
67, particella 15.
Condanna a rimborsare a e a Parte_1 Controparte_1 Pt_3
le spese del giudizio, come sopra liquidate (in favore di ciascuno) in
[...]
euro 535,00 (cinquecentotrentacinque/00), oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.”.
2. Per la riforma di detta Ordinanza ha interposto tempestivo Parte_1
gravame, dolendosi, con il primo motivo, dell'accoglimento della domanda di rivendicazione spiegata dal sostenendo che la stessa invero avrebbe CP_1
dovuto essere rigettata per carenza di apporto probatorio.
Sostiene al riguardo che il Tribunale oltre ad aver omesso di valutare tutti gli elementi necessari alla qualificazione dell'azione, ha arbitrariamente sostituito all'azione reale promossa, un'azione pseudo-personale di restituzione che il non aveva inteso promuovere, né avrebbe potuto CP_1
stante la mancanza dell'obbligazione contrattuale intercorsa tra le parti che ab origine avesse previsto il trasferimento del possesso in capo alla signora e/o ai suoi danti causa. Pt_4
Sostiene altresì che il primo giudice non avrebbe tenuto nella debita considerazione la “Relazione Descrittiva Verifica Confini” a firma del geom.
secondo cui, di fatto, la particella 15 non era identificabile sul Tes_1
territorio, ma soltanto rinvenibile in astratto nelle mappe catastali, e la dichiarazione del sig. , dante causa della con la quale Persona_6 Pt_1
lo stesso afferma di aver avuto il possesso per circa 40 anni del terreno identificato come particella 13, comprensivo della particella 15, e nessuno dei confinanti aveva mai mosso alcuna obiezione, ed il fatto che il non ha CP_1
5 fornito prova alcuna che il potere di fatto sullo spezzone di terreno, ad opera della e/o dei suoi danti causa, fosse iniziato a titolo di mera detenzione Pt_1
ovvero ancora in modo non utile ad usucapirlo
Con il secondo motivo si duole del mancato accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione spiegata in primo grado dello spezzone di terreno oggetto di causa , lamentando l'errore del primo giudice nel non aver considerato le prove offerte sul punto, quali la dichiarazione del e Per_7
la relazione del geom. e di non essere stata messa nelle condizioni Tes_1
nel corso del procedimento di proporre “tutti quei mezzi di prova necessari al pieno esercizio del proprio diritto difesa”.
Insiste nella ammissione della prova per testi e della CTU come richiesto in atto di appello, essendo applicabile al caso di specie la disciplina dell'appello di cui all'art. 702 quater c.p.c.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta l'erronea condanna al pagamento delle spese di lite, che a suo dire avrebbero invero dovuto porsi a carico del e del terzo chiamato . CP_1 Parte_3
ha resistito al gravame eccependone l'inammissibilità, Controparte_1
contestandone i motivi e chiedendone il rigetto.
Si è altresì costituito in giudizio il terzo appellato eccependo Parte_3
l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. dell'appello proposto dalla Pt_1
chiedendo di essere estromesso dal giudizio per carenza di legittimazione passiva, il rigetto della domanda formulata nei suoi confronti per difetto di legittimazione attiva della il rigetto delle richieste istruttorie Pt_1
dell'appellante e dell'appello.
A seguito dell'interruzione della causa per il decesso del terzo chiamato in causa, , avvenuto in data 29.01.2023, il processo veniva Parte_3 riassunto da nei confronti dell'erede di , Parte_1 Parte_3
. Controparte_2
6 Quest'ultima si costituiva in giudizio reiterando le difese spiegate da Pt_3
.
[...]
La Corte con Ordinanza del 28.01.2021, rilevato che, trattandosi di appello ex art. 702 quater c.p.c., lo stesso non era soggetto al filtro di cui all'art. 348 bis c.p.c e che ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c., potevano essere ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti ritenuti indispensabili ai fini della decisione, disponeva una CTU con il geom. per rispondere Persona_8
ai seguenti quesiti:
“Il CTU, previo esame dei titoli indicati dalle parti ed accesso nei luoghi di causa, individui, su pianta cartografica e materialmente in loco, mediante
l'apposizione di picchetti, nonché sovrapponendo il dato fotografico satellitare a quello catastale, gli esatti confini catastali del terreno foglio 67, particella 15, Comune di Calascibetta che è oggetto di causa;
descriva estensione, confini e caratteristiche del terreno oggetto di causa;
provveda a documentare, mediante fotografie prese da differenti prospettive, lo stato attuale del terreno oggetto di causa una volta che si sia provveduto ad individuarlo in loco anche con l'apposizione dei picchetti;
provveda ad individuare, sulla scorta dei titoli di provenienza indicati dalle parti in causa
e quelli acquisibili presso Pubbliche Amministrazioni, il proprietario del terreno oggetto di causa, alla data di proposizione della domanda giudiziale
(13.9.2018), previa ricostruzione di tutte le vicende catastali del bene in questione al ventennio anteriore alla proposizione della domanda giudiziale;
riferisca quant'altro ritenuto utile ai fini della decisione della causa”.
Ammetteva la prova per testi richiesta dall'appellante sui Parte_1 seguenti capitoli: capitolo 1 sub lettere h), i), J) dell'atto di appello con il teste indicato;
capitolo 2 dell'atto di appello con i testi indicati Persona_6
e . Testimone_2 Testimone_3
Ammetteva la prova diretta chiesta dall'appellato nella sua comparsa di CP_1
costituzione e risposta sui seguenti capitoli: capitoli sub lettere a) e b),
7 limitando a due i testi da escutere (tra quelli indicati e cioè , Testimone_4
, , Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7 [...]
, ); nonché la prova per testi contraria Testimone_8 Testimone_9 sul capitolo 1, lettera h) dell'atto di appello, con il teste , Testimone_5
riservando per la loro assunzione un' udienza successiva al deposito della relazione di consulenza tecnica d'ufficio.
La Corte con Ordinanza del 9 giugno 2021, a modifica dell'Ordinanza del
28.01.2021, revocava il teste in quanto incapace di Persona_6
testimoniare ex art. 246 c.p.c., rigettava ogni ulteriore richiesta formulata dalle difese delle parti all'udienza del 17.3.2021, prendeva atto della rinuncia all'incarico del geom. e in sostituzione nominava CTU il Persona_8
geom. Persona_9
La Corte con Ordinanza del 22 maggio 2024, rilevato che il CTU aveva depositato la relazione, che la causa appariva matura per la decisione e che non si ravvisava la necessità di ulteriore attività istruttoria, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
La Corte all'udienza del 26.09.2024, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., poneva la causa in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Sulla richiesta di discussione orale presentata dall'appellante il 15.12.2024 la causa veniva discussa all'udienza del 22.01.2025 nel corso della quale veniva messa in decisione.
3. L'appello va rigettato per l'inconsistenza dei motivi che lo sorreggono.
A dispetto delle censurate incongruenze, in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure, ritiene questa Corte distrettuale, all'esito di una complessiva rivalutazione delle risultanze istruttorie e della CTU espletata in questo grado, pienamente condivisibile l'iter logico giuridico seguito dal Giudice di primo grado nell'avere accolto la domanda del di rivendicazione dello CP_1
spezzone di terreno ubicato in Calascibetta, C.da Piano Longuillo,
8 contraddistinto in catasto al fg. 67, part. 15, avendo questi assolto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, all'onere rigoroso della prova della sussistenza del proprio diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene anche attraverso i propri danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario o dimostrando il compimento dell'usucapione, attraverso la produzione dei seguenti documenti:
- l'atto di compravendita del 27.04.2017 in AR (Rep. Persona_10
25125- Racc. 13225), registrato a Enna il 5 maggio 2017 al num. 1328 serie
1T, con cui ha acquistato da potere di il terreno sito in Parte_3
Calascibetta, C.da Piano Longuillo, censito in catasto al fg. 67, particelle 14
e 15;
- l'atto di vendita AR A. da Enna del 28.11.2001 (rep. n. 18252- Per_3
Racc. 8624), registrato a Enna il 15.10.2001 al n. 2090 con cui il a Pt_3
sua volta, aveva acquistato il terreno in questione da potere di _3
, nato a [...] il [...] e ivi residente in via Fontana n.
[...]
35;
- l'atto di divisione AR da Enna dell'8.10.1993 (rep. 49026 - Per_4
Racc. 12005), registrato a Enna il 25.10.1993 al n. 2751 tra i germani
, , e CP_5 Controparte_3 Controparte_6 Controparte_7
, con cui scioglimento la comunione sui beni loro Controparte_8
pervenuti per successione in morte della madre e del Persona_5
padre , i detti terreni pervenivano a . Controparte_4 Controparte_3
- visura ipotecaria dal 10.09.1995 al 10.09.2018 e la visura catastale storica, dalle quali risultano le trascrizioni e le volture relative all'immobile medesimo in favore del CP_1
La CTU espletata in questo grado ha inoltre accertato che “la part 15 è individuata dagli attuali confini e attuale consistenza catastale certamente fin dall'impianto meccanografico del 1977 e ad oggi non ha mai subito variazioni di sagoma o consistenza. L'attuale proprietario, dalle risultanze
9 dei titoli di proprietà, è il Sig, a seguito di Controparte_1
compravendita del 27/07/2017 Notaio Rep 25125” (cfr. pag Persona_11
16 Relazione CTU del 20.03.2024).
Del pari esente da censure si appalesa il mancato accoglimento della domanda di usucapione, non avendo la nemmeno in questo grado di giudizio, Pt_1
fornito la prova del possesso uti domini ventennale della porzione di terreno oggetto della domanda di usucapione, nulla rilevando al riguardo i documenti che secondo l'appellante non sarebbero stati presi in considerazione dal primo giudice, quali la dichiarazione di e la relazione del geom. Per_6 Tes_1
Esente da censure è infine il terzo motivo di gravame non essendovi ragioni per disattendere l'operato del Tribunale che ha condannato la al Pt_1
pagamento delle spese di lite, data la sua soccombenza.
4. Le ulteriori questioni proposte dall'appellante devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. "criterio della ragione più liquida", in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. Civile, Sezioni
Unite, 12 dicembre 2014 n. 26242; Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre
2014 n. 26243; Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).
5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, le motivazioni del primo giudice sono perciò tali da resistere alle censure che sono state sollevate dalla parte appellante, di guisa che l'Ordinanza impugnata deve essere confermata.
6. All'esito raggiunto, in applicazione del principio della soccombenza, segue la condanna dell'appellante alla refusione delle spese di questo grado di giudizio in favore di e di , liquidate Controparte_1 Controparte_2
come in dispositivo sulla base delle vigenti tariffe forensi, con applicazione di compensi medi previsti dal D.M. n. 55 del 2014 e successivi aggiornamenti per cause comprese nel primo scaglione di valore (visto il valore della causa indicato tanto in primo grado quanto nell'atto di appello).
10 Le spese di CTU, come liquidate con Decreto 12.04.2024, depositato il
15.04.2024, sono poste definitivamente a carico dell'appellante.
7. Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n.115/2002 per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da avverso la Ordinanza emessa dal Tribunale di Enna Parte_1
il 09.01.2020 e depositata il 10.01.2020, che conferma.
Condanna alla refusione delle spese del presente grado in favore Parte_1
di e di , liquidate in favore di Controparte_1 Controparte_2
ciascuno nella misura di € 662,00, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa come per legge.
Pone le spese di CTU, come liquidate con Decreto 12.04.2024, depositato il
15.04.2024, definitivamente a carico di . Parte_1
Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n.115/2002 per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione, se dovuto.
Così deciso a Caltanissetta, il 14 giugno 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
Ignazio Cammalleri Roberto Rezzonico
11