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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 04/12/2024, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
651/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott. ssa Elais Mellace - Giudice -
Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 651 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi
dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione consensuale ex art. 158 c.c., 473 bis e
51 c.p.c
[...]
[...]
( ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. PAOLA TORCHIA, presso la quale elettivamente domicilia in Catanzaro, alla Via XX Settembre n. 62;
E
( ) rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 C.F._2
procura in calce al ricorso, dall'avv. MARCO NISTICO', presso il quale elettivamente domicilia in Catanzaro, alla Via G. Barrio n. 27;
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro, il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.04.2024, Parte_2
, premettendo di aver contratto matrimonio in MIGLIERINA (CZ) il
[...]
16.09.2006 e che dalla loro unione sono nati i figli (24.06.2007), (15.02.2011) e Parte_1 Per_1
(8.09.2017), rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile Per_2
situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e 51 c.p.c e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) Entrambe le parti, in virtù dello stato d'indipendenza economica in cui versano, rinunciano reciprocamente ad ogni forma di mantenimento;
3) La casa coniugale, sita in Marcellinara (CZ), Contrada Murro snc, riportata al N.C.E.U. del
Comune di Marcellinara (CZ) al Foglio 8 P.lla 740, Sub. 3, Categoria A/2, Classe 1, di proprietà dei signori , nata a [...], il [...], (C.F.: ) e CP_2 C.F._3
nato a [...], il [...], Parte_1
(C.F.: , genitori del signor e a quest'ultimo C.F._4 Parte_1
concessa in comodato, rimarrà in uso esclusivo dello stesso e resterà a lui assegnata;
4) La signora trasferirà la propria residenza ed il proprio domicilio in Amato Controparte_1
(CZ), alla Via Acqua Fredda n.1;
5) I coniugi hanno già provveduto di comune accordo alla divisione dei beni mobili presenti all'interno dell'abitazione familiare, con consegna degli arredi espressamente richiesti alla signora
; _1
6) Per quanto concerne l'affido ed il collocamento dei minori , Parte_1 _3
e , i coniugi convengono quanto segue:
[...] Per_2
A) l'affido dei minori sarà condiviso ed il collocamento paritetico presso entrambi i genitori, al fine di non alterare gli equilibri ed il benessere psicofisico della prole e seguirà il seguente schema, salvo diversi accordi tra le parti: Sett Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 padre padre madre madre padre padre padre
2 madre madre padre padre madre madre madre
3 padre padre madre madre padre padre padre
4 madre madre padre padre madre madre madre
B) I coniugi dovranno in egual modo vigilare sull'educazione, sull'istruzione e sulle condizioni di vita dei minori, favorendone lo sviluppo dei rapporti familiari e sociali.
C) Entrambe le parti si impegnano a cooperare nell'esclusivo interesse dei figli e soprattutto si impegnano a coadiuvarsi nell'assistenza e nella cura di e per le patologie di Parte_1 _3
cui sono affetti.
D) Nelle giornate di loro competenza, i ricorrenti, salvo diversi accordi, saranno tenuti a prendere i figli all'uscita di scuola, ad accompagnarli alle eventuali attività extrascolastiche e/o ludiche e, in ogni caso, a seguirli nel quotidiano percorso educativo e formativo. I minori pranzeranno, ceneranno e pernotteranno con ciascuno dei genitori, ogni giorno della settimana, secondo il calendario precedente, salvo sempre diversi accordi. Ciascun genitore dovrà altresì accompagnare i figli a scuola il giorno successivo al pernottamento. Nel caso in cui, per qualsivoglia ragione, i minori non dovessero svolgere l'attività scolastica ordinariamente prevista, salvo diversi accordi, nei giorni di spettanza ciascun genitore preleverà i figli dalla casa materna e/o paterna.
E) Durante le festività natalizie, in deroga al calendario ordinario e sempre salvo diverso accordo tra le parti, i bambini saranno collocati, ad anni alterni, come segue: dal 23 dicembre al 30 dicembre presso un genitore e dal 31 dicembre al 06 gennaio presso l'altro.
F) Durante le festività pasquali, in deroga al calendario ordinario, salvo diverso accordo, i figli saranno collocati, ad anni alterni, come segue: il giorno di Pasqua presso un genitore, il Lunedì dell'Angelo presso l'altro.
G) I genitori si impegnano ad organizzare insieme, con l'apporto economico di entrambi, nella misura percentuale previamente concordata, le feste (compleanno, onomastico, comunione, cresime, ecc.) dei figli;
in caso di disaccordo, ciascun genitore festeggerà il compleanno e l'onomastico dei minori ad anni alterni con gli stessi.
H) Il giorno del compleanno e dell'onomastico della signor ed il Parte_1
giorno della festa del papà, i figli staranno con il padre anche qualora questi giorni rientrassero in quelli di spettanza della madre. I) Il giorno del compleanno e dell'onomastico della signora ed il giorno della Controparte_1
festa della mamma, i minori staranno con la madre anche qualora questi giorni rientrassero in quelli di spettanza del padre.
J) Per quanto riguarda il periodo estivo, in deroga al calendario ordinario, le parti possono liberamente concordare una differente gestione degli orari, così da consentire alla prole di trascorrere maggior tempo possibile al mare, nonché di favorire una più serena organizzazione lavorativa/familiare ad entrambi. Pertanto, durante il suddetto periodo e sempre salvo diversi accordi, ciascun genitore avrà diritto di trascorrere con i minori 15 giorni nel mese di luglio e15 giorni nel mese di agosto, preferibilmente coincidenti con le ferie di ciascuno, da concordare entro il 15 di giugno di ogni anno in base al piano feriale che sarà comunicato dall'Azienda presso la quale le parti prestano la propria attività lavorativa (e comunque non appena sarà disponibile il predetto piano). Resta inteso che le parti si impegneranno reciprocamente a non ostacolare la coincidenza delle settimane esclusive con il piano feriale. Inoltre, in tali periodi, tanto per il padre, quanto per la madre, resterà sospeso il periodo di visita previsto nel calendario ordinario. Qualora ciascun genitore decidesse di trascorrere dei periodi di vacanza con i minori fuori città, dovrà darne notizia all'altro, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno.
7) Per quanto attiene il mantenimento dei minori , e , Parte_1 _3 Per_2
i coniugi convengono quanto segue:
A) I figli saranno mantenuti direttamente da ciascuno dei genitori per ciò che concerne il mantenimento ordinario e si riporteranno integralmente al contenuto del protocollo d'intesa n. 1766 del 16.05.2019 siglato tra il Tribunale ed il COA di Catanzaro per la determinazione delle spese ordinarie.
B) Le spese straordinarie, ossia le spese previste dal protocollo n. 1766 del 16.05.2 019, sottoscritto tra il Tribunale e il COA di Catanzaro, saranno suddivise al 50% tra gli ex coniugi. Tali spese, subordinate o meno al consenso dei genitori, dovranno essere comunque debitamente documentate.
8) Il signor rinuncia, sin dalla sottoscrizione del presente accordo, a percepire il Parte_1
50 % dell'Assegno IC (la cui quota gli spetterebbe ex lege) in favore della signora _1
, la quale percepirà il 100% del predetto sussidio (pari ad € 940,00 circa); parimenti il
[...]
signor rinuncia al 50% della pensione di invalidità percepita in favore di Parte_1 _3
, che resterà nella totale disponibilità della ex coniuge, alla quale spetterà pertanto il 100% (per
[...] un totale di € 343,66). Resterà, invece, nella disponibilità del signor la pensione di Parte_1 invalidità del minore , pari anch'essa ad € 343,66. Parte_1 9) La signora provvederà ad effettuare, a proprie spese, il passaggio di proprietà della _1
vettura Fiat Panda, targata GM 351 LX, mentre il rateo del finanziamento acceso per l'acquisto della stessa continuerà ad essere corrisposto dal signor . Parte_1
10) I coniugi prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento dei figli negli stessi documenti e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.
11) Le parti daranno concretamente attuazione ai prefati accordi a partire dalla loro sottoscrizione”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto e di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative né agli interessi dei minori, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei coniugi
(atto n.8, Parte_2 Controparte_1
parte 2, reg. Atti Matrimonio anno 2006);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MIGLIERINA (CZ), per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Catanzaro, in camera di consiglio il 13.11.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott. ssa Elais Mellace - Giudice -
Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 651 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi
dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione consensuale ex art. 158 c.c., 473 bis e
51 c.p.c
[...]
[...]
( ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. PAOLA TORCHIA, presso la quale elettivamente domicilia in Catanzaro, alla Via XX Settembre n. 62;
E
( ) rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 C.F._2
procura in calce al ricorso, dall'avv. MARCO NISTICO', presso il quale elettivamente domicilia in Catanzaro, alla Via G. Barrio n. 27;
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro, il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.04.2024, Parte_2
, premettendo di aver contratto matrimonio in MIGLIERINA (CZ) il
[...]
16.09.2006 e che dalla loro unione sono nati i figli (24.06.2007), (15.02.2011) e Parte_1 Per_1
(8.09.2017), rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile Per_2
situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e 51 c.p.c e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) Entrambe le parti, in virtù dello stato d'indipendenza economica in cui versano, rinunciano reciprocamente ad ogni forma di mantenimento;
3) La casa coniugale, sita in Marcellinara (CZ), Contrada Murro snc, riportata al N.C.E.U. del
Comune di Marcellinara (CZ) al Foglio 8 P.lla 740, Sub. 3, Categoria A/2, Classe 1, di proprietà dei signori , nata a [...], il [...], (C.F.: ) e CP_2 C.F._3
nato a [...], il [...], Parte_1
(C.F.: , genitori del signor e a quest'ultimo C.F._4 Parte_1
concessa in comodato, rimarrà in uso esclusivo dello stesso e resterà a lui assegnata;
4) La signora trasferirà la propria residenza ed il proprio domicilio in Amato Controparte_1
(CZ), alla Via Acqua Fredda n.1;
5) I coniugi hanno già provveduto di comune accordo alla divisione dei beni mobili presenti all'interno dell'abitazione familiare, con consegna degli arredi espressamente richiesti alla signora
; _1
6) Per quanto concerne l'affido ed il collocamento dei minori , Parte_1 _3
e , i coniugi convengono quanto segue:
[...] Per_2
A) l'affido dei minori sarà condiviso ed il collocamento paritetico presso entrambi i genitori, al fine di non alterare gli equilibri ed il benessere psicofisico della prole e seguirà il seguente schema, salvo diversi accordi tra le parti: Sett Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 padre padre madre madre padre padre padre
2 madre madre padre padre madre madre madre
3 padre padre madre madre padre padre padre
4 madre madre padre padre madre madre madre
B) I coniugi dovranno in egual modo vigilare sull'educazione, sull'istruzione e sulle condizioni di vita dei minori, favorendone lo sviluppo dei rapporti familiari e sociali.
C) Entrambe le parti si impegnano a cooperare nell'esclusivo interesse dei figli e soprattutto si impegnano a coadiuvarsi nell'assistenza e nella cura di e per le patologie di Parte_1 _3
cui sono affetti.
D) Nelle giornate di loro competenza, i ricorrenti, salvo diversi accordi, saranno tenuti a prendere i figli all'uscita di scuola, ad accompagnarli alle eventuali attività extrascolastiche e/o ludiche e, in ogni caso, a seguirli nel quotidiano percorso educativo e formativo. I minori pranzeranno, ceneranno e pernotteranno con ciascuno dei genitori, ogni giorno della settimana, secondo il calendario precedente, salvo sempre diversi accordi. Ciascun genitore dovrà altresì accompagnare i figli a scuola il giorno successivo al pernottamento. Nel caso in cui, per qualsivoglia ragione, i minori non dovessero svolgere l'attività scolastica ordinariamente prevista, salvo diversi accordi, nei giorni di spettanza ciascun genitore preleverà i figli dalla casa materna e/o paterna.
E) Durante le festività natalizie, in deroga al calendario ordinario e sempre salvo diverso accordo tra le parti, i bambini saranno collocati, ad anni alterni, come segue: dal 23 dicembre al 30 dicembre presso un genitore e dal 31 dicembre al 06 gennaio presso l'altro.
F) Durante le festività pasquali, in deroga al calendario ordinario, salvo diverso accordo, i figli saranno collocati, ad anni alterni, come segue: il giorno di Pasqua presso un genitore, il Lunedì dell'Angelo presso l'altro.
G) I genitori si impegnano ad organizzare insieme, con l'apporto economico di entrambi, nella misura percentuale previamente concordata, le feste (compleanno, onomastico, comunione, cresime, ecc.) dei figli;
in caso di disaccordo, ciascun genitore festeggerà il compleanno e l'onomastico dei minori ad anni alterni con gli stessi.
H) Il giorno del compleanno e dell'onomastico della signor ed il Parte_1
giorno della festa del papà, i figli staranno con il padre anche qualora questi giorni rientrassero in quelli di spettanza della madre. I) Il giorno del compleanno e dell'onomastico della signora ed il giorno della Controparte_1
festa della mamma, i minori staranno con la madre anche qualora questi giorni rientrassero in quelli di spettanza del padre.
J) Per quanto riguarda il periodo estivo, in deroga al calendario ordinario, le parti possono liberamente concordare una differente gestione degli orari, così da consentire alla prole di trascorrere maggior tempo possibile al mare, nonché di favorire una più serena organizzazione lavorativa/familiare ad entrambi. Pertanto, durante il suddetto periodo e sempre salvo diversi accordi, ciascun genitore avrà diritto di trascorrere con i minori 15 giorni nel mese di luglio e15 giorni nel mese di agosto, preferibilmente coincidenti con le ferie di ciascuno, da concordare entro il 15 di giugno di ogni anno in base al piano feriale che sarà comunicato dall'Azienda presso la quale le parti prestano la propria attività lavorativa (e comunque non appena sarà disponibile il predetto piano). Resta inteso che le parti si impegneranno reciprocamente a non ostacolare la coincidenza delle settimane esclusive con il piano feriale. Inoltre, in tali periodi, tanto per il padre, quanto per la madre, resterà sospeso il periodo di visita previsto nel calendario ordinario. Qualora ciascun genitore decidesse di trascorrere dei periodi di vacanza con i minori fuori città, dovrà darne notizia all'altro, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno.
7) Per quanto attiene il mantenimento dei minori , e , Parte_1 _3 Per_2
i coniugi convengono quanto segue:
A) I figli saranno mantenuti direttamente da ciascuno dei genitori per ciò che concerne il mantenimento ordinario e si riporteranno integralmente al contenuto del protocollo d'intesa n. 1766 del 16.05.2019 siglato tra il Tribunale ed il COA di Catanzaro per la determinazione delle spese ordinarie.
B) Le spese straordinarie, ossia le spese previste dal protocollo n. 1766 del 16.05.2 019, sottoscritto tra il Tribunale e il COA di Catanzaro, saranno suddivise al 50% tra gli ex coniugi. Tali spese, subordinate o meno al consenso dei genitori, dovranno essere comunque debitamente documentate.
8) Il signor rinuncia, sin dalla sottoscrizione del presente accordo, a percepire il Parte_1
50 % dell'Assegno IC (la cui quota gli spetterebbe ex lege) in favore della signora _1
, la quale percepirà il 100% del predetto sussidio (pari ad € 940,00 circa); parimenti il
[...]
signor rinuncia al 50% della pensione di invalidità percepita in favore di Parte_1 _3
, che resterà nella totale disponibilità della ex coniuge, alla quale spetterà pertanto il 100% (per
[...] un totale di € 343,66). Resterà, invece, nella disponibilità del signor la pensione di Parte_1 invalidità del minore , pari anch'essa ad € 343,66. Parte_1 9) La signora provvederà ad effettuare, a proprie spese, il passaggio di proprietà della _1
vettura Fiat Panda, targata GM 351 LX, mentre il rateo del finanziamento acceso per l'acquisto della stessa continuerà ad essere corrisposto dal signor . Parte_1
10) I coniugi prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento dei figli negli stessi documenti e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.
11) Le parti daranno concretamente attuazione ai prefati accordi a partire dalla loro sottoscrizione”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto e di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative né agli interessi dei minori, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei coniugi
(atto n.8, Parte_2 Controparte_1
parte 2, reg. Atti Matrimonio anno 2006);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MIGLIERINA (CZ), per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Catanzaro, in camera di consiglio il 13.11.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo