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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 24/12/2025, n. 2844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2844 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 9469/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Genova SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, Valentina Cingano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi ELl'art. 281 sexies terzo comma c.p.c. e ELl'art. 7 terzo comma d. lgs. 164/2024, nella causa civile iscritta al n. r.g. 9469/2022 promossa da:
+ altri, dal , in persona EL Sindaco Parte_1 Controparte_1 pro tempore, e dalla in persona EL Parte_2
Presidente pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'avv. PELLINI
ALESSANDRA, dall'avv. CARIOLA DAVIDE, dall'avv. TERENZONI MARIANNA, dall'avv. PERFETTI MARCO, presso il quale sono elettivamente domiciliati, come da procura speciale depositata in calce all'atto introduttivo,
- parte attrice contro
in persona EL Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, e Controparte_3
, in persona EL legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale ELlo Stato di
Genova, legale domiciliataria, …… - parte convenuta e nei confronti di
Controparte_4
- contumace
pagina 1 di 52 CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da prima memoria ex art. 183 c.p.c.; ai fini ELla quantificazione si rimette anche alla liquidazione equitativa. Insiste per l'accoglimento ELle istanze istruttorie.
“Piaccia al Tribunale Ecc.mo accertare e dichiarare che la Controparte_4
in persona ELl'Ambasciatore in Italia
[...] l Terzo Reich, è responsabile per il tramite ELle proprie forze armate ed in particolare EL Reparto Esplorante ELla Divisione Corazzata
“Herman Goring” e EL Reparto Ricognizione 16 ELla 16^ Divisione – SS corazzata granatieri, e comunque di militari appartenenti a forze armate EL Terzo Reich, ELl'uccisione, con cruELtà e premeditazione
- nelle date EL 4 e 5 maggio 1944 di: , di anni 22, Parte_3 Pt_4
, di anni 36, 6,
[...] Parte_5 Parte_6
nni 68, 39, Parte_7 Parte_8 Parte_9
di di anni 32, Parte_10 Parte_11 anni 29, di Parte_12 Parte_13 Parte_14
, di anni , di an Parte_15 Parte_16 Pt_17
di an , di anni 2
[...] Parte_18 Parte_19 [...]
, di ann 40, Parte_20 Parte_21 Parte_22 tificato.
- in data 17.08.1944 in San NZ di e;
Persona_1 Persona_2
- nel primo pomeriggio EL 19 ago n di 53 (cinquantre) uomini, già rastrellati il 12 agosto 1944 a S. Anna di Stazzema (Lucca) e detenuti presso il campo di raccolta tedesco di Nozzano Castello, Lucca
- di una persona (il parroco di San NZ, don ), ucciso a colpi Persona_3 d'arma da fuoco da due militari tedeschi nella s an Terzo Monti intorno alle ore 13,00 EL 19 agosto 1944 - uccisione di 3 (tre) uomini (due adulti ed un anziano identificati in atti), uccisi a Tendola il 19 agosto 1944;
- di almeno 103 (centotre) persone - in prevalenza donne, anziani e bambini, abitanti di San NZ uccisi in massa a colpi d'arma da fuoco in Valla nel primo pomeriggio EL 19 agosto 1944, ed in particolare
di anni 25 Parte_23 1 Parte_24
di anni 58 Parte_25
di anni 48 Persona_4
24 Parte_26 di anni 59 Parte_27
di anni 61 Parte_28 nni 58 Parte_29
di anni 54 Parte_30
di anni 71 Parte_31
di anni 60 Parte_32 anni 70 Parte_33 di anni 67 Parte_34
di anni 52 Parte_35
di anni 43 Parte_36
pagina 2 di 52 di anni 34 Parte_37
di anni 45 Parte_38
di anni 20 Parte_39
di anni 6 Parte_40 nni 3 Parte_41
di anni 25 Parte_42
anni 33 Parte_43 i anni 31 Parte_44 di anni 26 Parte_45
di anni 22 Parte_46
di anni 54 Parte_47 i anni 25 Parte_48
di anni 5 Parte_49
3 Parte_50
di anni 59 Parte_51 i anni 14 Parte_52 anni 16 CP_5
di anni 74 Parte_53
anni 44 Parte_54
di anni 34 Parte_55 ni 64 Parte_56 di anni 17 Parte_57 anni 12 CP_6
di anni 23 Parte_58 di anni 23 Parte_59 di anni 64 Parte_60 nni 23 Parte_61
di anni 10 Parte_62 i 15 Parte_63
di anni 14 Parte_64 i anni 12 Parte_65
di anni 68 Parte_66
[...]
di anni 6 Parte_67 di anni 2 Parte_68
[...]
Parte_69 48
[...]
anni 49 Parte_70
di anni 31 Parte_71 i 17 Parte_72
di anni 19 Parte_73 nni 12 Parte_74
di anni 15 Parte_75
anni 3 Parte_76
di anni 17 Parte_77 di anni 47 Parte_78 i anni 20 Parte_79
pagina 3 di 52 di anni 13 Parte_80 nni 51 Parte_81
di anni 52 Parte_82
di anni 25 Parte_83
di anni 3 Parte_84 di anni 43 Parte_85
di anni 45 Parte_86
anni 47 Parte_87 i anni 32 Parte_88
di anni 61 Parte_89 di anni 24 Parte_90
Parte_91
Parte_92
Parte_93 nni 34
[...] anni 46 Parte_94
di anni 53 Parte_95 di anni 56 Parte_96 i anni 18 Parte_97 nni 21 Parte_98
Parte_99
[...]
[...]
Parte_100
di anni 16 Parte_101
di anni 21 Parte_102
di anni 2 Parte_103
di anni 13 Parte_104 ni 51 Parte_105
di anni 7 Parte_106 i anni 3
di anni 32 Parte_107 nni 4 Parte_108
di anni 56 CP_7 di anni 19 Parte_109
di anni 68 Parte_110 i anni 23 Persona_5 anni 42 CP_8 in Gragnola nella prima mattinata EL 24 agosto 1944;
- di 3 uomini a Monzone, Località Ponte S. Lucia, il 24 agosto 1944;
- di 1 donna anziana ) ad Equi Terme il 25 Agosto 1944; Per_6
- di 4 uomini (tre de ni) a colpi d'arma da fuoco in Tenerano il 24 agosto;
- di una donna anziana ( ) uccisa in Bardine di San NZ il 24 Persona_7 agosto 1944;
- di un uomo ) ucciso in Cecina il 24 agosto 1944; Persona_8
- di un uomo ucciso in Vezzanello il 24 agosto 1944; Persona_9
- di un uomo cciso in Viano o in Gallogna il 24 agosto 1944; Parte_13
pagina 4 di 52 - di un uomo ) ucciso in Corsano il 24 agosto 1944; Persona_10
- di almeno u ei uomini e cinque donne) uccise a colpi d'arma da fuoco sulla pubblica via o sulla soglia ELle proprie case in Guadine il 24 agosto 1944;
- 8 persone (tutti uomini adulti) uccisi in Monzone nei giorni 24 e 25 agosto EL 1944;
- di circa 143 persone nella periferia di Vinca nei giorni 24, 25 e 27 agosto 1944 ed in particolare
, 21 anni CP_9
, 25 anni CP_10
, 20 anni Parte_111
, 3 mesi Parte_112
anni Controparte_11
, 2 mesi Parte_113 7 anni Controparte_12 nni Parte_114
, 61 anni Parte_115
39 anni Controparte_13
, 48 anni Parte_116
Parte_117
, 33 anni CP_10 Parte_118
Parte_119
61 anni Parte_120
, 2 anni Parte_121 9 anni CP_14
, 52 anni Parte_122
, 18 anni Controparte_15
, 13 anni Controparte_16
, 61 anni Parte_123
anni Parte_124
, 6 anni Parte_125 i Parte_126
anni CP_17
, 33 anni Parte_127
, 45 anni Controparte_18
, 40 anni CP_19 nni CP_20
, 65 anni CP_21
, 22 anni CP_22 82 anni Parte_128 1 anni CP_23
, 21 anni Parte_129
, 8 anni Parte_130 ni Parte_131
, 65 anni Parte_132
anni Parte_133
, 69 anni Parte_134
, 41 anni Parte_135
pagina 5 di 52 , 45 anni Parte_136
, 47 anni Parte_137
, 71 anni Parte_138
anni CP_24
, 79 anni Parte_139 0 anni Parte_140
, 16 anni Controparte_25 nni CP_26
, 70 anni Parte_141
, 52 anni Parte_142 anni CP_27
, 71 anni CP_28
, 70 anni Controparte_29
, 84 anni Controparte_30 2 anni Controparte_31
, 60 anni Parte_143
anni CP_32
, 63 anni Controparte_33
59 anni Controparte_34
, 42 anni Controparte_35 7 anni CP_36
, 37 anni Parte_144
, 75 anni Controparte_37
anni CP_38
, 33 anni CP_39
55 anni CP_40
, 81 anni Controparte_41 ni Parte_145
, 24 anni Parte_146
, 6 anni Controparte_42
CP_43
, 31 anni Parte_147
16 anni Parte_148 83 anni CP_42
, 60 anni Parte_149
, 56 anni Parte_150
anni Parte_151
, 20 anni Parte_152
, 66 anni Parte_153 nni Parte_154
, 5 anni Parte_155
, 37 anni Parte_156
. Parte_157
anni CP_44
, 33 anni CP_45
anni Parte_158
, 49 anni Parte_159
, 24 anni Parte_160
pagina 6 di 52 , 76 anni Parte_161
, 7 mesi Parte_162 ni Parte_162
, 6 anni Parte_163
, 38 anni Parte_164
, 16 anni Parte_165
, 16 anni Parte_166
7 anni Parte_167 nni Parte_168
, 44 anni CP_46
74 anni CP_47
, 16 anni Parte_169
, 77 anni Parte_169
, 75 anni circa. Parte_170
, 35 anni Parte_171 i Parte_172
, 70 Anni circa. Parte_173 i Parte_174
, 41 anni Parte_175
, 34 anni Parte_176
, 81 anni Parte_177 4 anni Parte_178 0 anni CP_48
, 74 anni Parte_179
, 72 anni Parte_180
, 77 anni Parte_181 76 anni Parte_182
, 57 anni Parte_183
, 39 anni Pt_184
, 22 anni Parte_185
, 45 anni Parte_186
Parte_185
, 71 anni Parte_187
38 anni Controparte_49
, 21 anni Parte_188 ni Parte_189
, 36 anni Parte_190 nni Parte_191 anni Parte_192
, 37 anni Controparte_50
, 63 anni Controparte_51 81 anni Controparte_52 36 anni CP_53 7 anni CP_54
, 49 anni CP_55
, 20 anni Controparte_56 ni CP_57
, 41 anni CP_58
pagina 7 di 52 Un feto, tolto dal grembo di Parte_152
- nella notte tra il 4 e 5 in Loc. San NZ veniva ucciso;
Persona_11 4 in San NZ l'uccisione di e dei figli Persona_12 gemelli e Parte_193 Persona_13
- in da o l'uccisione di Persona_14
, , , no
[...] Persona_15 Persona_16
Per_17 e per l'e nnarla, a risarcire tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, anche sotto forma di perdita di chance, nessuno escluso, derivati agli odierni attori iure proprio e iure hereditatis, previa applicazione ELle Tabelle liquidative dei danni elaborate dal Tribunale di Roma, nonché anche in solido, condannare il , in persona EL Controparte_3 Ministro pro tempore ni derivati iure proprio e iure hereditatis agli attori, quale soggetto solidalmente obbligato a farsi carico ELl'adempimento di detti obblighi risarcitori, anche ai sensi ELl'art. 43 comma 6 DL n.36/2022 e succ. mod. o comunque secondo quanto previsto per legge e ritenuto di giustizia, e secondo le quote ereditarie, riconoscendo e liquidando: a nata a [...] [...] che agisce nella qualità di figlia ed Parte_1 CP_1 er di deceduto in MI in data Per_18 Parte_19 05.05.194 nni 22, la so 100.000,00 nonchè quale nipote ELla vittima la somma di Euro 40.000,00, o quelle diverse somme maggiori o minori che saranno ritenute provate o comunque determinate secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
a , nata ad [...] il [...] (all'epoca dei fatti di anni 13), Parte_194 a i sorella minore di ucciso in MI in data Parte_3 04.05.1944 all'età di 24 anni, la so 0.000,00 o quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta provata o comunque determinata secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
a , nata ad [...] il [...], agisce in qualità di sorella Parte_195 al vivente di ucciso in MI in data Parte_3
04.05.1944 all'età di 24 anni, la 100.000,00 o quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta provata o comunque determinata secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
a , nata ad UL il [...], in [...] figlia ed Parte_196 er orella di ucciso in MI in data Persona_19 Parte_3
05.05.19 nni la so 0.000,00 o quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta provata o comunque determinata secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
a , nato a Villafranca Lunigiana (MS) il [...], in [...]_197 fi fratello di deceduto in MI Persona_20 Parte_3 in data 04.05.19 anni la s 100.000,00 o quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta provata o comunque determinata secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione. a , nata ad UL (MS) il [...], in qualità in [...]_198 fi sorella di deceduto in MI Persona_21 Parte_3 in data 04.05.19 anni la s 100.000,00 o quella
pagina 8 di 52 diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta provata o comunque determinata secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione. a nata a , il 20.11.1955 (c.f. Parte_199 CP_1 ità di figlia e sorella C.F._1 Persona_21 iso in MI in data 04.05. i Euro Parte_3 50. diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta provata o comunque determinata secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione. a , nata ad [...] il [...] (C.f. , in Parte_200 C.F._2 q erede di , sorella uto Persona_21 Parte_3 in MI in data 04/05/ i Euro 50. n proprio per la morte ELlo zio la somma di Euro 40.000,00 o quelle diverse somme maggiori o minori che saranno ritenute provate o comunque determinate secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione. a , nato a [...]08.1936 in qualità di figlio di Parte_201 CP_1 Parte_9 u il 4.05. tà di 39 anni la somma di Euro quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta provata o comunque determinata secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione. a , nato a Rosignano Marittimo l'[...] in [...]_202 fi figlia di ucciso in MI in Persona_22 Parte_13 data 05.05.1944 a la somma 00,00 o quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta provata o comunque determinata secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione a , nata a Recco l'[...] in [...] figlia ed erede di Parte_203
convivente di ucciso in MI Persona_23 Parte_5 44 all'età di 36 a 0.000,00 o quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta provata o comunque determinata secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione. a , nato a il [...] in [...] figlio ed erede di Parte_204 CP_1 glio con ucciso in MI Persona_23 Parte_5 44 all'età di 36 a 0.000,00 o quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta provata o comunque determinata secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione. a , nata a l'[...] in [...] figlia di Parte_205 CP_1 Parte_7 u io in .1944 all'età di 26 anni la som 300.000,00 o quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta provata
o comunque determinata secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
a nato a il [...] in [...] figlio convivente di Parte_206 CP_1
MI il 4.05.1944 all'età di 32 anni la Parte_11 0 o quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta provata o comunque determinata secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
a (c.f. ) nata a il [...] in [...] C.F._3 CP_1 q convi so in MI il Parte_11 4.05.1944 all'età di 32 anni l 0,00 o quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta provata o comunque determinata secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
a (c.f. ) nato a il [...] in [...] C.F._4 CP_1 q nviv uccis io il 4.05.1944 Parte_4
pagina 9 di 52 all'età di 36 anni la somma di Euro 250.000,00 o quella diversa somma maggiore
o minore che sarà ritenuta provata o comunque determinata secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione. a , nata a [...] [...] e nata a [...]_1 Controparte_59 965 nell di figlie ed ered figlio CP_1 Persona_25 e di uccisa in , S. NZ lla, il Parte_88 CP_1 19.08.1944 al ni la som 150.000,00 per ciascuna o quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta provata o comunque determinata secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
a nata a [...] [...] agisce nella qualità di figlia ed erede Parte_209 Pt_2 d di e uccisi in Parte_96 Parte_51 Parte_96 onti, Lo .1 anni la CP_1
Euro 350.000,00 o quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta provata o comunque determinata secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
a nata a [...] [...] e nata a [...]_2 Persona_27 2 quali f redi di ta figlio Pt_2 Persona_28
di figlia di CP_60 Parte_51 Parte_96 deceduti in zo Monti .0 CP_1 56 anni o l di Euro 175.000,00 per ciascuna o quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta provata o comunque determinata secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
a , nato a [...] il [...] agisce nella qualità di figlio ed Persona_29 er figlio convivente di e fratello convivente di Persona_30 Parte_54
tutti uccisi i c. San NZ – Valla Parte_52 CP_5 CP_1 9 4, 14 e 16 a ma complessiva di Euro 500.000,00 o quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta provata
o comunque determinata secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
a nata a [...] il [...] che agisce nella qualità di figlia ed Parte_210 e a sua volta figlio convivente di – Persona_31 Persona_32
uccise in San NZ 4 Pt_31 Parte_72 i 60 e 17 ann lessiva di Euro 100.000,00 o quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta provata o comunque determinata secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
a , nato a [...] il [...] che agisce nella qualità di Parte_211 fi , figlio di uccisa in Persona_31 Persona_33 San NZ – V 944 ed i Parte_72 uccisa anch'essa il 19.08.1944 a San NZ la somma com 100.000,00 o quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta provata
o comunque determinata secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
a , nata a [...] il [...], che agisce nella qualità di Parte_72 fi , figlio di uccisa in Persona_31 Persona_33 San NZ in d in qualit uccisa Parte_72 anch'essa il 24/08/1944 a San NZ;
**** la somm i Euro 100.000,00 o quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta provata
o comunque determinata secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
a , nato a [...] [...], che agisce in qualità di Parte_212 CP_1 er di uccisa in Persona_31 Persona_33
pagina 10 di 52 San NZ in data 24.08.1944 ed in qualità di nipote di Parte_72 deceduta anch'essa il 24.08.1944 a San NZ la somma co 100.000,00 o quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta provata
o comunque determinata secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
a , nata in [...] il [...], che agisce nella qualità di figlia Controparte_61 e figlia di e Persona_34 Persona_1 Persona_2 entrambi u in dat et ELl'uccisione brutale dei genitori aveva l'età di 11 anni Persona_34 la somma complessiva di Euro 90 sa somma maggiore o minore che sarà ritenuta provata o comunque determinata secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
a nato a [...] il [...], agisce nella qualità di figlio ed Parte_213 e , a sua volta figlia ed erede di , a sua volta Persona_35 Persona_36 madre c ucc i nell'eccidio Persona_37 nazista di San Terenz 4 all'età di 24 anni la somma complessiva di Euro 350.000,00 o quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta provata o comunque determinata secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
a , (c.f. ) nato a [...][...] ed ivi Parte_214 C.F._5 Pt_2 r tola, lio ed e Persona_38 a sua volta coniuge di , padre di Persona_39 Parte_93 Pt_214 e NZ in l
[...] Persona_40 v 00,00 tenuto conto ELle quote ereditarie;
a nato a [...] [...] che agisce quale figlio ed erede di Persona_41 CP_1
volta padre dei figli trucidati , Persona_41 Pt_77 Parte_73
, , e di Parte_77 Parte_75 Parte_74 Parte_76
, m Euro 1.000.000,00 o quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta provata o comunque determinata secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
a nato a [...] [...] che agisce quale figlio ed erede CP_62 CP_1 di u olta padre dei figli trucidati , Persona_41 Pt_77 Parte_73
, e , Parte_77 Parte_75 Parte_74 Parte_76 r va 00.000,00 o quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta provata o comunque determinata secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
a nata a [...] [...] che agisce in qualità di figlia ed Persona_42 CP_1 e i , nata a [...] [...] e deceduta in La Persona_43 CP_1 Spezia il 13.04.20 ni 48 e di anni Parte_78 Parte_69 48 e sorella di di 13, che Parte_79 Persona_44 all'epoca EL fa ni e si trovava sf (MS), la somma di € 600.000,00 per la morte dei genitori ed € 200.000,00 per la morte EL fratello e sorella, così in totale € 800.000,00 o quelle diverse somme maggiori o minori che saranno ritenute provate o comunque determinate secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
a nato a [...] [...] (c.f. , nella Parte_215 CP_1 C.F._6 q ed ere a sua Persona_45 [...]
coniuge e padre , CP_63 Parte_70 Parte_62 Parte_63
tutte uccise in San t va Parte_61
pagina 11 di 52 di Euro 1.000.000,00 o quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta provata o comunque determinata secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione a nata a [...] [...] (c.f. ) nella CP_64 CP_1 C.F._7 q ed ered , sorella ote di Parte_164 CP_65 tutti uccisi ata 24.08. a di Euro CP_53 a morte ELla madre, la somma di Euro 100.000,00 per la morte ELla sorella, la somma di Euro 40.000,00 per la morte ELla zia o quelle diverse somme maggiori o minori che saranno ritenute provate o comunque determinate secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
a nata a [...] [...] che agisce nella qualità di Parte_216 CP_1 fi cisa a Vinca in data 24.08.1944, la somma Parte_136 di Euro 300.000,00 somma maggiore o minore che sarà ritenuta provata o comunque determinata secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
a nata a [...] [...], che agisce nella qualità di figlia ed Parte_162 CP_1 e di di anni 2 e di anni Persona_46 Parte_162 Parte_163 6, uccisi 24.08.19 omplessiva 00,00 o quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta provata o comunque determinata secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
a , nato a [...] [...] che agisce in qualità di Parte_217 CP_1 fi di ucciso in Vinca in Persona_47 Parte_120 data 24.08.1944 i nonché nipote di Pt_120
e , e e
[...] Parte_114 Parte_111 Controparte_15 ci a 2 complessiva Parte_121 0 o quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta provata o comunque determinata secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
a , nata a [...] [...] (c.f. ) Parte_218 CP_1 C.F._8 in alità di erede di CP_66 ed erede di a sua volta figlio deceduto in Persona_47 Parte_120 Vinca in dat ché quale coniuge ed a sua CP_66 volta nipote di , , Parte_120 Parte_114 Parte_111 CP_15
e cu a
[...] Parte_121 0 nonché in p di di anni 37 e Parte_144 cugina di di anni 17 uccisi in Vin 944 la somma CP_36 di Euro 6 e diverse somme maggiori o minori che saranno ritenute provate o comunque determinate secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione. a (c.f. ) nata a [...] [...] e Parte_219 C.F._9 CP_1 re ia F uale figl e di Per_48 a sua volta figlio di e ucci
[...] Parte_140 Parte_183
o 24.08.1944 all'et n complessiva di Euro 500.000,00 o quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta provata o comunque determinata secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione.
, nato a [...] il [...] e res. in Vinca, Via Parte_220 1, quale figlio ed erede di a sua volta figlia ed Persona_49 erede di a sua volta f e fratello di Persona_50 CP_14 in Vinca il 24.08.19 ELle quote Parte_148 ma di Euro 120.000,00 nonché quale figlio ed erede di Per_51
figlio di e fratello di , uccise in
[...] Persona_52 CP_9
pagina 12 di 52 24.08.1944, la somma di Euro 400.000,00 o quelle diverse somme maggiori o minori che saranno ritenute provate o comunque determinate secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione. a , nata a [...] [...] e res. in Vinca, Via Martiri di CP_42 CP_1 V io quale uale figlia ed erede di a sua Persona_50 volta figlio ed erede di di anni 59 e fratell di CP_14 Parte_148 anni 17 uccise in Vinc 8.1944 tenuto conto de ie, la somma di Euro 120.000,00 o quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta provata o comunque determinata secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione. a (c.f. ) nata a [...] [...] e Parte_221 C.F._10 CP_1 re ca, V proprio glia ed erede di
a sua volta figlia di e sorella di Persona_53 CP_14 Pt_148
Vinca il 24.08.1944, lle quote ered
[...] di Euro 120.000,00 nonché quale coniuge ed erede di a Persona_54 sua volta figlio di , uccisa in Vinca in data 24. a Parte_127 di Euro 250.000, erse somme maggiori o minori che saranno ritenute provate o comunque determinate secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
a nata a [...] il [...] ed ivi residente, quale figlia convivente Pt_222 di uccisa in Vinca in data 24.08.1944 all'età di 52 anni la Parte_142 so 0,00 o quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta provata o comunque determinata secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione. a nato a [...] il [...], che agisce nella qualità di Parte_223 fi a sua volta figlia di di anni Persona_55 Parte_142 52, tenuto conto ditarie, la somma nonché quale figlio ed erede di a sua volta figlio di di Persona_56 Parte_159 anni 49 e fratello di nni 24 la somma di Eu 0 o Parte_146 quelle diverse so inori che saranno ritenute provate o comunque determinate secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
a nata a [...] [...], che agisce nella qualità di Parte_146 CP_1 fi volta figlia di tenuto Persona_55 Parte_142 conto ELle quote mma di Euro 125.00 glio ed erede di a sua volta figlio di di anni 49 e fratello Persona_56 Parte_159 di ni 24 la somma di ,00 o quelle diverse Parte_146 so nori che saranno ritenute provate o comunque determinate secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
a nata il [...] a [...], nella qualità di figlia di Persona_57 CP_67 ta figlio di uccisa in Vinca in data 24.
[...] CP_40 i 55 anni la somma di 00 o quella diversa somma maggiore
o minore che sarà ritenuta provata o comunque determinata secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione. a nato a [...] [...] e residente in [...] CP_1 S gisce n tà di figlio ed erede di e Persona_58
rispettivamente madre e padre di sa Controparte_68 Parte_113
.08.1944, la somma di Euro 325.0 glio ed erede di sorella di e uccise in Persona_58 Persona_52 Parte_185
pagina 13 di 52 Vinca in data 24.08.1944 all'età di 39 e 22 anni, la somma di Euro 225.000,00 o quelle diverse somme maggiori o minori che saranno ritenute provate o comunque determinate secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
a nato il [...] a [...] residente in [...] CP_1 C e in qualità di figlio e i figlio di Persona_47
ucciso in Vinca in data 24.08.194 io quale Parte_120
e , e Parte_120 Parte_114 Parte_111 CP_15
e si 4.0
[...] Parte_121
(AO) il 14.09.1942 e residente in [...], Parte_113 V isce nella qualità di figlia ed erede di Persona_59 figlia di uccisa in Vinca in data 24.08.1944, t Parte_136 quote er ma di Euro 125.000,00 nonché quale figlia ed erede di
a sua volta fratello di ucciso in Vinca in Persona_60 Controparte_13 ll'età di 39 anni la so 00 o quelle diverse somme maggiori o minori che saranno ritenute provate o comunque determinate secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
a nata a [...] il [...] e residente in [...]( 4/Y, nella qualità di figlia ed erede di figlia Persona_59 di uccisa in Vinca in data 24.08.1944, te quote Parte_136 er a di Euro 125.000,00 nonché quale figlia ed erede di Per_60
a sua volta fratello di ucciso in Vinc
[...] Controparte_13 944 all'età di 39 anni la so ,00 o quelle diverse somme maggiori o minori che saranno ritenute provate o comunque determinate secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
a , nato a [...] [...], e residente in [...] CP_1 Fi à di figl e di a sua volta Persona_62 figlio di uccisa in Vinca in ma di Euro Parte_178 300.000, rsa somma maggiore o minore che sarà ritenuta provata
o comunque determinata secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
a nata a [...] il [...] ed ivi residente che agisce Controparte_70 q a sua volta figlio ed erede di Persona_63 Per_64
a sua volta figlia e a sua volta figlio ed
[...] Persona_65 e mi due uccisi nella strage di CP_47 Controparte_29
.0 e figlia ed erede di a Persona_63 sua volta figlio ed erede di a sua volta figli Persona_64 Per_66
a sua volta figlia di e uccisi in
[...] Parte_226 Parte_191 4.08.1944, la som E o quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta provata o comunque determinata secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione. a , nata a [...] il [...], che agisce nella Parte_227 q erede di , deceduto in Persona_67 Camporaghena il 04.07.1944 la quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta provata o comunque determinata secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione. a nata a [...] il [...] e (c.f. CP_71 CP_72
nato a [...]11.1934, fig C.F._11 CP_1 [...] i cciso in San NZ Monti nell Per_68 Persona_11
settembre i Euro 100.000,00 per ciascuno o quella
pagina 14 di 52 diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta provata o comunque determinata secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
a nata a [...] [...] (c.f. Controparte_73 Pt_2 C.F._12 c lia ed e ntestato ELla sig. Persona_69 a il 4.01.1932 deceduta a il 24.01.2021 ia di CP_1 Pt_2
(nato a .11.1900) ucciso a 44 anni e sorella Persona_12 CP_1
nati l'1.01.1928 uccisi a 16 anni Persona_13 Persona_70 in ta plessiva, di Euro 600.000,00 a nata a [...] [...] (c.f. nella Parte_228 CP_1 C.F._13 q a di f il Persona_12 CP_1 10.11.1900) ucciso a 44 anni e e Persona_13 Persona_70
nati l'1.01.1928 uccisi a 16 anni d
[...] complessiva, di Euro 600.000,00 o quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta provata o comunque determinata secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione al in persona EL Sindaco pro tempore la somma Controparte_1 co 000,00 o quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta provata o comunque determinata secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione alla Provincia di in persona EL Presidente pro tempore la somma Parte_2 complessiva di E o quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta provata o comunque determinata secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione riconoscendo per tutti gli attori il diritto ad ottenere le somme dal Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità perpetrate dalle Forze armate tedesche ex art. 43 D.L. n. 36/2022 e succ. mod. Vinte le spese”.
Per parte convenuta: come da note finale di replica, insistendo anche nelle istanze istruttorie ivi contenute.
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e istanza, in graduato subordine:
- dichiarare il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti;
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva (ovvero comunque l'estraneità alla materia EL contendere) ELla Controparte_2
- rigettare l'azione avversari ndata, nonché parzialmente violativa di giudicato;
- procedere alla quantificazione ELle poste di danno risarcibili nella misura minima compatibile rispetto agli esiti EL giudizio;
- decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo in ragione ELla compensatio lucri cum damno ovvero, comunque, quelle che ex art. 1227, comma 2, cod. civ. avrebbe potuto percepire usando l'ordinaria diligenza. In ogni caso, con il favore ELle spese, dei diritti e degli onorari.” In via istruttoria si insta per l'adozione degli ordini ex artt. 210 e 213 cod. proc. civ. nei termini indicati nella narrativa ELla comparsa di costituzione e risposta, nonché nella presente memoria” (cfr. memoria 183 n. 1, pp. 9 e 10)”.
pagina 15 di 52 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. I 56 ricorrenti (oltre al Comune di ed alla Provincia CP_1 Parte_2
) agiscono in qualità di prossimi congiunti ELle vittime degli eccidi
[...] di MI, San NZ – Valla e Vinca, nel periodo maggio – settembre
1944, alcuni in proprio, alcuni anche iure hereditatis, per il riconoscimento EL danno non patrimoniale da perdita EL rapporto parentale.
La domanda è proposta nei confronti ELla Controparte_4
(come azione di accertamento di responsabilità per i crimini e di
[...]
condanna al risarcimento EL danno), anche in solido con il
[...]
e la Italiana (e, per essa, la Controparte_3 CP_4
, quale soggetto solidalmente Controparte_2
obbligato a farsi carico ELl'adempimento di detti obblighi risarcitori, ai sensi ELl'art. 43 comma 6 DL n.36/2022 e succ. mod.
e si sono costituiti, eccependo il difetto CP_3 Controparte_2 di legittimazione attiva di alcuni ricorrenti, il difetto di legittimazione passiva ELla , la prescrizione ELla pretesa e, in Controparte_2
ogni caso, contestando l'infondatezza ELle domande e la quantificazione ELle medesime.
La di è invece stata dichiarata contumace Controparte_4 CP_4 all'udienza EL 5.3.2024. All'esito di tale udienza il rito è stato convertito in ordinario.
Scambiate le memorie ex art. 183 c.p.c., fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza 29.1.2025 non sono state ammesse le istanze per prova orale di parte attrice (in quanto inerenti a circostanze documentali, ovvero tardivamente formulate in III memoria). In accoglimento ELle istanze ex artt. 210/213 c.p.c. formulate da parte resistente, parte attrice è stata invitata pagina 16 di 52 ad elaborare prospetto riepilogativo di tutte le somme eventualmente percepite, per ognuno dei titoli indicati da parte resistente.
All'udienza EL 29.5.2025, è stata pronunciata ordinanza con cui parte attrice è stata invitata ad una razionalizzazione ELle allegazioni e ELle produzioni effettuate, per ogni attore persona fisica. Concesso termine per note finali (anche in replica) è stata fissata udienza di discussione al
11.12.2025. A tale udienza, le SA hanno discusso la causa, che è poi tratta trattenuta in decisione ai sensi ELl'art. 281 sexies c.p.c., terzo comma,
e ELl'art. 7, terzo comma, d. lgs. 164/2024.
***
2. Le eccezioni pregiudiziali di legittimazione attiva sollevate dall'amministrazione (con riferimento al fatto che l'azione è introdotta
“nella qualità di…”, mentre il pregiudizio lamentato sarebbe dedotto come proprio, cfr. pagg. 19 e 20 ELla costituzione in giudizio) non sono fondate.
Gli attori hanno agito, in taluni casi, “in proprio”, per far valere la lesione derivante dalla perdita EL proprio caro;
in altri casi “in qualità di eredi”, per far valere un diritto proprio degli aventi causa, trasmissibile iure hereditatis.
L'eccezione è quindi destituita di fondamento (anche quanto all'eccezione sollevata con riferimento alle procure alle liti che, seppure non utilmente sanabili ex art. 182 c.p.c., devono ritenersi originariamente conferite in modo valido).
***
3. Quanto alla legittimazione passiva, gli unici soggetti destinati a subire gli effetti ELla presente pronuncia sono:
pagina 17 di 52 - la – nei confronti ELla quale va Controparte_4
accertata la commissione EL fatto illecito su cui sussiste piena giurisdizione EL giudice italiano (cfr. Corte Costituzionale n. 238/2014);
- il ex art. 43 DL 30 aprile 2022 n. Controparte_3
36, conv. con legge 29 giugno 2022 n. 79, in quanto soggetto su cui il legislatore ha posto, in via esclusiva, il pagamento (anche attraverso procedure di esecuzione forzata) ELle poste risarcitorie accertate e liquidate per i danni provocate dalle forze EL Terzo Reich durante la Seconda guerra mondiale.
Resta invece esclusa la legittimazione ELla Controparte_2
(cfr. sul punto ordinanza Cassazione civile n. 7371/2025; nonché
[...]
l'orientamento ELla Sezione, cfr. in particolare l'ordinanza n. 2608/2025 EL 17/07/2025 RG n. 9470/2022, che è anche stata prodotta da parte attrice unitamente alle difese finali).
***
4. L'eccezione di prescrizione sollevata dal non è fondata. CP_3
Senza voler entrare nel merito ELla questione ELla possibilità per il
, in virtù ELl'espromissione ex lege con effetto liberatorio operata CP_3
con l'art. 43 DL n. 36/2022, di proporre tutte le eccezioni (ivi inclusa la prescrizione) che avrebbe potuto opporre il debitore originario (che appare dubitabile ove si acceda condivisibilmente alla tesi per cui l'effetto liberatorio vale solo per la fase esecutiva), tale eccezione è in ogni caso da rigettare (si richiama ancora, sul punto, l'ordinanza n. 2608/2025 di questa
Sezione, sopra citata).
Costituisce, ormai, ius receptum il principio di imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità, sviluppatosi in seno alla giurisprudenza di legittimità e di pagina 18 di 52 merito. Le sezioni unite ELla Suprema Corte, pronunciatesi incidenter tantum, hanno affermato che “i crimini internazionali minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta stesse ELla coesistenza internazionale” perché si tratta di ELitti che “si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità [...] dei diritti fondamentali ELla persona umana, la cui tutela è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice ELl'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario [...]. Per questo ne è stata sancita l'imprescrittibilità
(omissis) e si è riconosciuto che ogni Stato può reprimerli, indipendentemente dal luogo in cui sono stati commessi, secondo i principi ELla giurisdizione universale” (Cass. civ ss. uu. n. 5044/2004).
La norma consuetudinaria internazionale che dispone la non prescrittibilità dei crimini di guerra deve reputarsi retroattiva, proprio in ragione ELla finalità per la quale fu introdotta, ossia per garantire che non rimanessero impuniti i crimini di guerra commessi dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale ed è proprio, quindi, la sua ratio che ne svela il carattere retroattivo. A tanto aggiungasi che nelle materie diverse da quella penale, ove opera il limite ELl'art. 25 Cost., il principio di irretroattività è previsto da una norma di legge di rango ordinario, l'art. 11 ELle preleggi EL codice civile, ed è quindi derogabile da altra norma di pari rango, purché nel rispetto degli altri valori e interessi costituzionalmente protetti.
Per le stesse ragioni, l'inciso « fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione» contenuto nel 6° comma ELl'art. 43 EL decreto- legge n. 36 EL 2022 non può che essere interpretato alla luce dei principi sopra esposti - ovvero ritenendo che il legislatore abbia inteso richiamare pagina 19 di 52 con tale inciso l'intera normativa regolatrice ELla prescrizione nel nostro ordinamento giuridico, compreso il principio ELl'imprescrittibilità dei crimini di guerra pacificamente vigente nello Stato per effetto EL richiamo operato dall'art. 10 Cost. alle consuetudini internazionali.
L'assoluta imprescrittibilità dei crimini di guerra assorbe ogni ulteriore obiezione sollevata dall'Avvocatura con riferimento al fondamento ELl'eccezione per intervenuta estinzione EL reato per morte EL reo (non identificabile). In linea generale, peraltro, la questione è stata già ampiamente affrontata dalla giurisprudenza anche di merito (ad esempio, sentenza EL Tribunale Firenze, sez. II, 03/07/2023, n. 2064, recentemente condivisa, fra l'altro, da Tribunale Bologna, Sez. III, Sent., 25/08/2025, n.
2172).
***
5. La domanda degli enti territoriali.
5.1. Nel presente giudizio agiscono anche il e la CP_1 CP_1
quali enti esponenziali ELla comunità sul Parte_2 territorio ELla quale si sono perpetrati gli eccidi.
Alle pagg. 17 e 18 EL ricorso viene argomentata la richiesta di risarcimento EL danno non patrimoniale cagionato da un fatto costituente reato in favore di enti pubblici: secondo parte ricorrente, i crimini di guerra e contro l'umanità ascrivibili al Terzo Reich hanno determinato lo sterminio ELle popolazioni ELle frazioni di MI (strage di MI), San NZ
Monti (strage di Valla) e di Vinca, tutti paesi facenti parte EL CP_1
. Le uccisioni indiscriminate di vittime innocenti hanno creato
[...]
terrore e dolore nella collettività di , di cui il Comune costituisce CP_1
ente esponenziale: ciò giustificherebbe il riconoscimento in favore EL
pagina 20 di 52 Comune di , quale ente esponenziale ELle popolazioni trucidate, CP_1
ELla liquidazione di una voce di danno a titolo di danno non patrimoniale.
Stesse considerazioni vengono richiamata nella causa petendi per la
, la quale ha visto funestato il proprio territorio Parte_2 oltre che dalle stragi che hanno interessato il anche da Controparte_1 altri efferati eccidi quali quelli di FO e ELle OS EL DO (Comune di , OG e OL LI ( . Pt_2 Controparte_74
Quanto ai danni patrimoniali, si rileva che gli eccidi sono stati accompagnati dalla distruzione pressoché totale con conseguente necessità di ricostruzione di opere viarie ed edifici destinate ai servizi pubblici servizi erogati dal Comune di (ad esempio i paesi di MI e Vinca CP_1 sono stati bombardati, incendiati e distrutti). L'uccisione in numero rilevantissimo di donne e bambini avrebbe avuto ripercussioni negative incalcolabili sulle opportunità di crescita locale, economica e culturale segnando la comunità di per diverse generazioni. Inoltre, il CP_1
, così come la , si rende continuo promotore, Controparte_1 Parte_2 con i relativi sforzi economici, di attività di ricerca e studio nonché didattiche appositamente organizzate nelle scuole al fine di sensibilizzare le nuove generazioni al ricordo dei gravissimi fatti subiti dai loro avi.
Vengono aggiunte le spese di rappresentanza e difesa sopportate dal nei processi celebratisi dinanzi ai Tribunale Militari Controparte_1 di Verona e Roma per un importo complessivo di € 42.000,00 oltre accessori di legge.
Nei petita formulati in ricorso viene chiesto di riconoscere al CP_1
la somma complessiva di € 2.000.000,00 e alla
[...] Parte_2
la somma complessiva di € 500.000,00.
[...]
pagina 21 di 52 ***
5.2. Ritiene il Tribunale che la domanda -proposta quale risarcimento danni ex art. 43 EL d.l. 36/2022- non sia fondata.
Come eccepito dall'Avvocatura ELlo Stato, il Fondo di cui all'art. 43 EL
d.l. n. 36/2022 è istituito “per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili ELla persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze EL Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”. Coerentemente, “hanno diritto all'accesso al Fondo, alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore EL presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6”.
È vero, dunque, che l'art. 43 in esame fa riferimento (generico) a “coloro che...”, come osservato da parte ricorrente anche nelle difese finali.
Tuttavia, i soggetti legittimati sono individuati anche con riferimento al tipo di situazione soggettiva lesa, ovverosia i danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili ELla persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze EL Terzo Reich. L'espresso richiamo alla lesione di diritti inviolabili ELla persona pare dunque necessariamente implicare il riferimento -quale titolare diretto di tali diritto e, quindi, soggetto legittimato ad accedere al fondo- alle sole persone fisiche o, comunque, sotto il profilo ELle posizioni soggettive tutelabili, esclusivamente ai danni pagina 22 di 52 subiti dalle vittime dirette di crimini di guerra e contro l'umanità, per la lesione di diritti inviolabili ELla persona.
Deve peraltro escludersi (in ragione ELla speciale natura ELla norma istitutiva EL Fondo) una interpretazione in via analogica che estenda l'ambito applicativo ELla stessa. Come osservato anche in motivazione da
Corte cost. n. 159/2023: “L'assoluta peculiarità ELla fattispecie, che vede la necessità di bilanciamento tra l'obbligo di rispetto ELl'Accordo di Bonn EL 1961 e la tutela giurisdizionale ELle vittime dei suddetti crimini di guerra, costituisce ragione giustificatrice sufficiente per una disciplina differenziata ed eccezionale, la quale - per tutto quanto sopra argomentato- segna un non irragionevole punto di equilibrio nella complessa vicenda degli indennizzi e dei risarcimenti dei danni da crimini di guerra.”.
Ne segue che, a fronte ELla continuità -dichiarata dal comma 1 ELl'art. 43 in esame- con l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Controparte_4
reso esecutivo con dPR 14 aprile 1962, n. 1263, la lettera ELla
[...]
norma speciale sopravvenuta pare individuare in modo tipizzato le posizioni soggettive tutelabili mediante accesso al Fondo, rispetto a “tutte le rivendicazioni e richieste ELla Repubblica italiana, o di persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti ELla
[...]
o nei confronti di persone fisiche o giuridiche Controparte_4
tedesche, purché derivanti da diritti o ragioni sorti nel periodo tra il 1 settembre 1939 e l'8 maggio 1945”, di cui all'art. 2 comma 1 EL citato dPR.
In termini, recentemente, nella giurisprudenza di merito, Tribunale di
Firenze, nella sentenza n. 1616/2025 - N. R.G. 7559/2023 pubblicata il
10/05/2025, ha così motivato: “... non può essere accolta la domanda risarcitoria proposta dal poiché non risulta lesa alcuna CP_1
pagina 23 di 52 situazione giuridica ELl'ente comunale equivalente ai diritti fondamentali ELla persona umana garantiti dalla Costituzione, quali il nome,
l'immagine, il decoro, la reputazione o l'onore. In merito è sterminata la giurisprudenza di legittimità che riconosce senz'altro la tutela risarcitoria non patrimoniale in favore di persone giuridiche ed enti collettivi per danni che rappresentino la conseguenza pregiudizievole ELla lesione di diritti immateriali ELla personalità costituzionalmente protetti (ex pluribus, Cass.
n. 20345/2023 in merito alla lesione ELla reputazione di un ente collettivo;
Cass. n. 19551/2023 e Cass. n. 20643/2016 quanto alla lesione ELl'immagine di una società; Cass. n. 18082/2013 relativamente alla lesione ELla reputazione di una società). Tuttavia, nel caso in questione nessuno dei predetti diritti è stato leso. L'effetto lesivo si è certamente verificato in capo alle singole persone fisiche che hanno subito gli atti di violenza ma non in capo al La domanda proposta dal CP_1 non merita inoltre accoglimento in quanto la stessa rubrica CP_1
ELl'art. 43 recita: «Istituzione EL Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili ELla persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze EL Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945», mentre il primo comma EL medesimo articolo stabilisce l'istituzione presso il MEF di un «Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili ELla persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze EL Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945». Il preciso riferimento alla tutela dei diritti inviolabili ELla persona esclude la possibilità di
pagina 24 di 52 riconoscere tutela risarcitoria- nella fattispecie- all'ente collettivo quale
Comune. Alla stregua ELle considerazioni appena esposte ne discende che la domanda di parte attrice dovrà essere rigettata”.
Non pare, dunque, che possano rientrare nella previsione normativa di cui all'art. 43 d.l. n. 36/2022 i danni azionati nel ricorso introduttivo dagli enti territoriali (senza che possa assumere rilievo in contrario il fatto che gli enti che oggi agiscono fossero costituiti parti civili nei procedimenti penali). Le domande degli enti devono dunque essere respinte.
***
6. Nel merito, quanto al danno evento, gli eccidi descritti nel ricorso risultano essere già stati accertati in sede penale nella sentenza EL
Tribunale Militare di Verona n. 43/2011 (a carico di IN + altri, doc.
1), quanto alla strage di MI (cfr. il capo di imputazione sub lett. D), e nella sentenza EL Tribunale Militare di Roma n. 25/2009 (a carico di
+ altri, doc. 2), quanto alle stragi di San NZ e di Vinca, alle Pt_229
quali si fa rinvio.
Nell'eccidio di MI, il Reparto Esplorante ELla Divisione Corazzata
“Herman Goring” nelle date EL 4 e 5 maggio 1944 ha cagionato la morte di circa 20 cittadini italiani non belligeranti, i quali non prendevano parte alle operazioni militari (“agendo con cruELtà e premeditazione”, come si legge nel capo di imputazione).
Nell'eccidio di Bardine San NZ, di San NZ Monti, Tendola –
Valla 19 agosto EL 1944, il Reparto Ricognizione 16 ELla 16^ Divisione –
SS corazzata granatieri comandato dal Maggiore ELl'esercito tedesco ha provocato l'uccisione di decine di civili inermi. CP_75
pagina 25 di 52 I processi penali si sono conclusi con l'accertamento ELla responsabilità ELle forze armate di occupazione EL Terzo Reich, resisi responsabili di immani crimini contro l'umanità (come descritti anche alle pagg.
6-15 EL ricorso).
Unitamente al ricorso sono state allegate altresì le trascrizioni ELle udienze nel processo celebratosi dinanzi al Tribunale di Roma a carico di + Pt_229
10; la consulenza tecnica d'Ufficio EL Prof. nel Persona_71 procedimento penale nr. 209/03/RNR Procura ELla Repubblica presso il
Tribunale Militare Della Spezia;
la consulenza tecnica d'ufficio datata
12.06.2009 EL prof. depositata nel processo celebratosi Persona_72
dinanzi al Tribunale Militare di Roma a carico di + 10; lo stralcio Pt_229 EL volume “I SENTIERI DELLA MEMORIA”; gli elenchi ELle vittime degli eccidi di MI, San NZ e Vinca rilasciati dall'Ufficio
Anagrafe EL comune di . CP_1
Quanto alla strage di Camporaghena, in particolare, parte attrice ha depositato copia EL registro parrocchiale da cui risulta il nominativo ELla vittima (doc. 69) e appositi stralci di testi storici (doc. 6, docc. 70 e 71 prodotti unitamente alla II memoria).
L'efferatezza dei crimini commessi in danno di cittadini italiani inermi nelle stragi di MI, di San NZ e di Vinca, oltre che di
Camporaghena, non è in discussione (né è stata contestata dall'amministrazione costituita).
Le uccisioni perpetrate costituiscono senza dubbio crimini di guerra e contro l'umanità; non sussistono cause di giustificazione che possano esonerare gli autori materiali e di conseguenza la Repubblica di CP_4
Germania dalle loro responsabilità.
pagina 26 di 52 La responsabilità ELla condotta antigiuridica sopra descritta deve essere ascritta al Terzo Reich e, dunque, alla CP_4 Controparte_4 per il principio ELla continuità ELla responsabilità statale, trattandosi di crimine commesso da componenti di militari in servizio fra le forze armate tedesche (cfr. Cass. 22585/2013, secondo cui può essere spiegata azione civile per il risarcimento EL danno nei confronti di chi è tenuto a rispondere ELl'altrui fatto in virtù di un rapporto organico o di dipendenza, anche se difetta la precisa identificazione ELla persona fisica autrice EL reato). Si legge peraltro anche nei capi di imputazione che gli imputati (poi condannati) sono stati tratti a giudizio in quanto in servizio nelle forze armate tedesche, quali militari aventi funzioni anche di comando).
***
7. Deve quindi essere esaminata la fondatezza ELle domande proposte dagli attori per il risarcimento EL danno non patrimoniale da perdita EL rapporto parentale (iure proprio o trasmesso iure hereditatis).
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7.1. In particolare, gli attori lamentano il danno da perdita EL rapporto parentale, sia iure proprio, cioè nell'ipotesi in cui il diritto viene invocato per il dolore patito in prima persona dai congiunti ELle vittime, sia quello trasferito loro iure hereditario dal patrimonio dei prefati soggetti, non più viventi al momento ELl'instaurazione EL giudizio, facendo valere un credito risarcitorio maturato in capo ai danti causa e trasmesso ai propri successori legittimi.
A pag. 17 EL ricorso, vengono indicati (ferme restando le peculiarità dei singoli casi), i seguenti importi:
- per la perdita di un cugino la somma di € 20.000,00;
pagina 27 di 52 - per la perdita di una zia o di uno zio la somma di € 40.000,00 oltre interessi e rivalutazione;
- per la perdita di un nonno o di una nonna la somma di € 60.000,00 oltre interessi e rivalutazione
- per la perdita di una sorella o di un fratello la somma di € 100.000,00 oltre interessi e rivalutazione;
- per la perdita di un genitore o di un figlio la somma di € 250.000,00 oltre interessi e rivalutazione.
In realtà, nelle note depositate in data 29.9.2025, parte ricorrente ha sostenuto che gli importi ELle tabelle milanesi dovrebbero essere moltiplicati almeno per 2 (perché non terrebbero conto ELla diversa struttura ELla famiglia di allora e ELla durezza ELla vita di allora), dovendosi riconoscere così a ciascun soggetto per la perdita di un genitore, di un figlio o EL coniuge almeno la somma di € 782.206,36 per ciascun affetto perduto e la somma di almeno € 339.660,00 per la perdita di ogni fratello, nonno/nonna, zio / zia, nipote. Oltre rivalutazione ed interessi, previa l'applicazione dei criteri in materia fissati dalle Sezioni Unite n.
1712/1995. Nella discussione finale, poi, la SA ha argomentato per l'applicazione anche di un criterio cd. equitativo puro.
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7.2. La morte di un prossimo congiunto, inteso come componente EL nucleo familiare di origine (genitore, figlio, fratello), o EL nuovo rapporto familiare posto in essere (coniuge, figlio), costituisce lesione di valori costituzionalmente protetti e di diritti umani inviolabili, quali sono gli affetti e le relazioni solidali interni alla famiglia. Tale lesione, laddove incide esclusivamente sulla relazione affettiva e il rapporto parentale,
pagina 28 di 52 comporta un danno non patrimoniale che non può essere dimostrato, se non attraverso elementi indiziari e presuntivi, con conseguente liquidazione necessariamente equitativa;
l'esistenza stessa EL rapporto di parentela deve far presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza EL familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza e di norma, connaturale all'essere umano. Naturalmente si tratta di una presunzione semplice con la conseguente possibilità per il convenuto di dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative ELl'assenza di un legame affettivo tra la vittima ed il superstite.
Ne discende come sia doveroso riconoscere il danno parentale ai congiunti prossimi ELla persona prematuramente deceduta, in assenza di condizioni specificamente dimostrate che escludano la normale relazione affettiva.
Una recente sentenza ELla Suprema Corte (Cass. 04/03/2024, n. 5769) ha ribadito il principio secondo il quale “la morte di una persona causata da un illecito fa presumere da sola, ex art. 2727 cod. civ., una conseguente sofferenza morale in capo, oltre che ai membri ELla famiglia nucleare
“successiva” (coniuge e figli ELla vittima), anche ai membri ELla famiglia
“originaria” (genitori e fratelli), a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini EL quantum debeatur); in tali casi, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte ELla prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo
(Cass. 15/02/2018, n.3767; Cass.15/07/2022, n. 22397; v. anche Cass.
30/08/2022, n.25541 e, già, Cass. 16/03/2012, n. 4253)”. In motivazione, la
Suprema Corte ha altresì specificato che “la presunzione iuris tantum (che
pagina 29 di 52 onera il convenuto ELla prova contraria ELl'indifferenza affettiva o, persino, ELl'odio) concerne l'aspetto interiore EL danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita EL rapporto parentale, mentre non si estende all'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione ELl'effettività, ELla consistenza e ELl'intensità ELla relazione affettiva (desumibili, oltre che dall'eventuale convivenza – o, all'opposto, dalla distanza – da qualsiasi allegazione, comunque provata, EL danneggiato), ELle quali il giudice EL merito deve tenere conto, ai fini ELla quantificazione complessiva ELle conseguenze risarcibili derivanti dalla lesione estrema EL vincolo familiare”.
La pronuncia da ultimo citata si pone in linea con altri precedenti di legittimità (cfr. Cass. 29/09/2023, n. 27658), che hanno enunciato il principio per cui che “l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli ELla vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti
(circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini EL quantum debeatur); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte ELla prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo”.
Anche in assenza di un rapporto di prossimità familiare d'indole 'nucleare', il difetto ELla convivenza con la vittima diretta ELl'eccidio non costituisce un elemento preclusivo ELla prova EL danno, incombendo viceversa sul giudice di merito il compito di verificare, caso per caso, il complesso degli indici probatori eventualmente utilizzabili in relazione a ciascun singolo pagina 30 di 52 rapporto parentale dedotto, pur tenendo conto EL principio in forza EL quale, quanto più prossimo appare il grado formale ELla parentela, tanto meno rigoroso dovrà intendersi lo standard probatorio da soddisfare ai fini risarcitori.
Dai principi sopra riportati discende che per i prossimi congiunti (figli, genitori, fratelli, coniugi), la sussistenza EL danno parentale è relativamente presunta nell'an, ferma restando la possibilità, per il convenuto, di fornire prova contraria, anche solo per presunzioni, purché attendibili e sufficientemente persuasive;
tale presunzione va comunque limitata al danno da sofferenza interiore e non anche al danno esteriore (o dinamico- relazionale), per il quale, invece, occorre la prova ELl'esistenza di un concreto vincolo affettivo;
in ogni caso, il grado e la forza EL vincolo affettivo rilevano ai fini ELla determinazione EL quantum e, dunque, ELla personalizzazione EL danno, sia con riferimento alla liquidazione ELla sofferenza interiore, sia con riguardo al danno dinamico relazionale.
Per i restanti soggetti con grado di parentela/affinità formale meno prossimo (come quello tra zio e nipote, tra cugini o cognati), non appartenenti al c.d. “nucleo familiare minimo” (Cass. Sez. 3, 21/03/2022, n.
9010), occorrerà dimostrare la presenza di un'effettiva condizione di convivenza o, comunque, di un legame affettivo da provare in concreto, reciso a seguito ELl'illecito.
Occorre sul punto ribadire come, sebbene i fatti e gli accadimenti da cui muovono le domande degli attori siano ormai acquisiti al patrimonio storico collettivo, tanto da assurgere a fatto notorio, ciò non consente di obliterare i principi appena richiamati quanto alla necessità di allegare e provare le circostanze utili ad accertare la lesione parentale ed i risvolti sul vissuto pagina 31 di 52 personale di ciascuno dei soggetti coinvolti nei fatti atroci oggetto di questo giudizio, al fine di riconoscere e quantificare i risarcimenti dovuti.
***
7.3. In applicazione dei già indicati principi, e valutate le specifiche contestazioni sollevate dall'amministrazione costituita (pagg. 30 e 31 ELla memoria di costituzione), devono essere rigettate le domande con riferimento a tutti i rapporti che esorbitano dagli stretti vincoli parentali EL “nucleo familiare minimo”, cioè quelle non attinenti ai rapporti tra coniugi, genitori, figli, fratelli, per i quali si presume l'esistenza di un concreto rapporto affettivo, quantomeno sotto il profilo ELla sofferenza soggettiva. Tanto si argomenta in base al fatto che gli attori si sono limitati ad allegare e documentare, in relazione alle domande cumulativamente avanzate, unicamente il grado di parentela con i defunti, mancando di addurre prove (e financo di formulare specifiche deduzioni) circa la sussistenza di effettivi legami. Tale modus operandi, se non osta al riconoscimento EL risarcimento per la lesione dei rapporti parentali più stretti (per i quali si presume la sofferenza e/o lo sconvolgimento relazionale conseguente all'uccisione), non è sufficiente per accogliere la pretesa, laddove si discuta di rapporti tra zio-nipote, tra cugini o tra cognati
(in questo senso, Tribunale Bologna, Sez. III, Sent., 25/08/2025, n. 2172, punto 11.3 ELla motivazione).
Pertanto, in applicazione dei suddetti principi, le domande che si fondano su tali ultimi rapporti non possono essere accolte, stante l'assenza di deduzioni ed offerta di prova circa l'effettività EL vincolo.
Per quanto concerne la perdita EL rapporto con i nonni, valutata la causa petendi come articolata in ricorso, l'assenza di qualunque allegazione (e pagina 32 di 52 l'assenza financo ELla tempestiva deduzione esplicita che sia mai sorto il rapporto parentale) impedisce il riconoscimento EL danno, fermo restando che alcuni attori hanno agito (nei petita originariamente formulati in atto di citazione e in I memoria) soltanto iure hereditatis, salvo poi aver introdotto solo nelle difese finali la richiesta risarcitoria anche iure proprio.
Così, a maggio ragione, deve essere respinta la domanda ELl'attrice
[...]
(riportata al n. 49 in ricorso), la quale risulterebbe agire Controparte_70 iure hereditatis per il danno subito dal padre per la perdita dei bis nonni
(EL padre) e per il danno subito dalla madre per la perdita dei nonni.
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7.4. L'Avvocatura ha contestato la risarcibilità EL danno subito dal minore infante (pag. 31 ELla comparsa di costituzione, ove si richiamata
Cass. civ., sez. III, 26/04/2022, n. 12987).
Pur valutate le ragioni contrarie valorizzate da alcune decisioni di legittimità (fra le quali, appunto, quella richiamata dall'Avvocatura), si ritiene che anche i pregiudizio -pacificamente risarcibili- che non necessariamente presuppongono la preesistenza EL rapporto parentale rispetto all'evento morte o lesivo (quali “alterazione nelle relazioni tra i superstiti”, “diritto all'intangibilità ELla sfera degli affetti e ELla reciproca solidarietà nell'ambito ELla famiglia”, “libera e piena esplicazione ELle attività realizzatrici ELla persona umana nell'ambito ELla famiglia”) ben possano essere riconosciuti e risarciti come “danni futuri” anche in favore ELl'infante (oltre che EL concepito). Trattasi, infatti, di danni non patrimoniali di carattere dinamico-relazionale ed incidenti sui rapporti e sulle relazioni familiari che possono ripercuotersi anche sull'infante, senza che per la giovanissima età possa ipotizzarsi il pagina 33 di 52 venir meno ELl'effettività EL danno, come tale meritevole di riconoscimento e risarcimento.
La tenerissima età EL superstite al momento EL decesso non può quindi di per sé ritenersi preclusivo rispetto alla liquidazione EL danno, così come il fatto che il superstite fosse soltanto concepito e non ancora nato al momento EL fatto.
***
7.5. L'Avvocatura ha altresì rilevato che alcuni attori agiscono indistintamente quali eredi EL medesimo soggetto e che, nei loro confronti, il ristoro non potrebbe che occorrere pro quota.
Parte ricorrente ha chiesto che ciascun attore (nell'ipotesi in cui abbia agito come erede ELla vittima secondaria o erede ELl'erede) abbia diritto alla liquidazione ELl'intero importo eventualmente dovuto al de cuius vittima secondaria, salvo diversa e specifica richiesta. Specifica richiesta che (a seguito EL rilievo formulato dall'Avvocatura in comparsa di costituzione) è stata precisata in I memoria a pag. 12: “Quanto poi alla posizioni nelle quali i ricorrenti agiscono iure hereditatis quali eredi di prossimi congiunti ELla vittima primaria deceduta, si rileva che il risarcimento sarà limitato alla quota ereditaria”, e ribadita nelle conclusioni (nelle quali per gli attori che agiscono iure hereditatis espressamente viene indicato che la domanda
è formulata pro quota quale erede).
Tanto premesso, rileva il Tribunale che molte ELle domande risarcitorie formulate nel presente giudizio sono state proposte soltanto da alcuni eredi rispetto ad un maggior numero di soggetti astrattamente legittimati.
Senza necessità di prendere posizione sulla ripartizione EL credito risarcitorio tra i coeredi EL defunto vittima ELl'eccidio e tra i suoi eredi,
pagina 34 di 52 costituiti o meno nel giudizio, è sufficiente indicare il credito complessivo sorto in capo al soggetto rispetto al quale si instaura il rapporto successorio dedotto (che potrà essere la stessa vittima ELl'eccidio o i suoi eredi).
Infatti, occorre tener conto ELla consolidata interpretazione giurisprudenziale a partire dall'arresto ELla Suprema Corte a Sezioni Unite, in forza EL quale "I crediti EL "de cuius", a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione ELle rispettive quote, ma entrano a far parte ELla comunione ereditaria, essendo la regola ELla ripartizione automatica ELl'art. 752 cod. civ. prevista solo per i debiti, mentre la diversa disciplina per i crediti risulta dal precedente art.
727, il quale, stabilendo che le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i crediti, presuppone che gli stessi facciano parte ELla comunione, nonché dal successivo art. 757, il quale, prevedendo che il coerede al quale siano stati assegnati tutti o l'unico credito succede nel credito al momento ELl'apertura ELla successione, rivela che i crediti ricadono nella comunione, ed è, inoltre, confermata dall'art. 760, che escludendo la garanzia per insolvenza EL debitore di un credito assegnato
a un coerede, necessariamente presuppone che i crediti siano inclusi nella comunione;
né, in contrario, può argomentarsi dagli artt. 1295 e 1314 ELlo stesso codice, concernendo il primo la diversa ipotesi EL credito solidale tra il "de cuius" ed altri soggetti e il secondo la divisibilità EL credito in generale. Conseguentemente, ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di
pagina 35 di 52 questi ultimi in presenza ELl'interesse all'accertamento nei confronti di tutti ELla sussistenza o meno EL credito". (Cass. Sez. U., 28/11/2007, n.
24657). Successivamente, Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 20/11/2017, n.
27417: “Ciascun coerede può domandare il pagamento EL credito ereditario in misura integrale o proporzionale alla quota di sua spettanza senza che il debitore possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, i quali non sono neppure litisconsorti necessari nel conseguente giudizio di adempimento poiché i contrasti sorti tra gli stessi devono trovare soluzione nell'ambito ELl'eventuale e distinta procedura di divisione”.
***
7.6. L'Avvocatura ha eccepito anche la compensatio lucri cum damno, con riferimento a quanto eventualmente già percepito a titolo indennitario e/o risarcitorio in conseguenza dei fatti di cui è causa.
Premesso che la compensatio non può applicarsi in relazione a utilità solo potenziali, la cui effettiva percezione non è stata in alcun modo provata, neppure per presunzioni, sol perché gli attori avrebbero potuto accedervi, se si fossero tempestivamente attivati, nel caso di specie
In ogni caso, il D.M. 28 giugno 2023, che ha dato attuazione all'art. 43 D.L.
n. 36 EL 2022, stabilisce che è "a carico EL Fondo, nel rispetto ELla normativa vigente e secondo le procedure di cui agli articoli 3 e 4 EL presente decreto, il pagamento dei danni liquidati nella sentenza o nell'atto di transazione di cui al comma 1, lettera b), e ELle spese processuali eventualmente liquidate dalla sentenza medesima, detratte le somme ricevute dall'avente diritto dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi ELla L. 10 marzo 1955, n. 96, EL D.P.R. 6 ottobre 1963,
pagina 36 di 52 n. 2043, ELla L. 18 novembre 1980, n. 791, ELla L. 29 gennaio 1994, n.
94". Stando alla ratio cui è ispirato il decreto adottato dal Ministero ELl'Economia e Finanze, la compensatio si sposta in fase amministrativa e, dunque, l'anticipazione ELla stessa in sede giudiziale comporterebbe la parziale insoddisfazione ELla pretesa risarcitoria, che finirebbe per essere ridotta due volte.
Peraltro, nelle note depositate in data 27.11.2025, parte attrice ha ribadito che: “... nessun importo a titolo di provvisionale derivate dalle condanne penali è stata percepita sino ad oggi dai ricorrenti. Nessun importo è stato percepito di ricorrenti in virtù ELle quattro normative elencate nell'art. 43, comma 4. Lett. b) D.L. n. 36/2022” (pagg. 35 e 36).
Ne segue che il quantum debeatur non deve in questa sede essere ridotto per effetto ELla compensatio lucri cum damno.
***
7.7. Infine, quanto alle provvisionali liquidate in sede penale, deve richiamarsi il principio in diritto recentemente enunciato da Cass. civ., Sez.
III, Ordinanza, 03/05/2025, n. 11614:“28. Non si condivide, poi, la qualificazione ELla provvisionale in termini di acconto (per giunta, iuris et de iure già pagato, stando a Cass. Sez. 3, 24/03/2011, n. 6739); si tratta, infatti, di una condanna parziale e non definitiva al risarcimento EL danno, peraltro diversamente quantificabile (in aumento o in diminuzione) nel successivo giudizio civile, come statuito da Cass. Sez. 3, 14/03/2024, n.
6895, che fa riferimento alla "instabilità ELla provvisionale - provvedimento inidoneo al giudicato, in quanto caratterizzato da una diuturna ed indefinita provvisorietà, e quindi suscettibile di essere rimesso in discussione "sine tempore" (e anche travolto) in un ordinario giudizio
pagina 37 di 52 civile". La provvisionale, dunque, non può essere considerata (a maggior ragione, se non pagata) come un acconto di cui tenere conto al momento ELla complessiva liquidazione EL danno, poiché la sua quantificazione è provvisoria e potrebbe subire aumenti o riduzioni (o persino il suo totale annullamento) nel conseguente giudizio civile”.
Con riferimento alle azioni civili definite in sede penale nell'an, poi,
l'Avvocatura ha eccepito ulteriormente che il separato giudizio civile sul quantum avrebbe dovuto essere tempestivamente introdotto entro il quinquennio dal passaggio in giudicato ELla sentenza penale. Il dies a quo dovrebbe essere individuato al 30/05/2012 (data di lettura EL dispositivo ELla sentenza Cass. pen., sez. I, 09/08/2012, n. 32139, recante condanna dei responsabili degli eccidi presupposti alle odierne azioni risarcitorie) e il termine quinquennale risulterebbe decorso alla data di introduzione EL presente giudizio. Secondo l'amministrazione, infatti, una denegata imprescrittibilità sussisterebbe fintantoché la relativa azione non sia intrapresa.
In realtà, richiamata la precedente motivazione in punto rigetto ELl'eccezione di prescrizione, non pare che il terzo comma ELl'art. 2947
c.c. (con particolare riferimento all'individuazione ELla decorrenza EL termine di prescrizione dall'irrevocabilità ELla sentenza, per i fatti costituenti reati) possa derogare alla ritenuta imprescrittibilità.
***
8. La documentazione prodotta da parte attrice unitamente al ricorso dimostra il coinvolgimento fatale ELle vittime primarie nelle stragi sopra ricordate, così come la sussistenza EL legame di parentela fra le vittime primarie e gli odierni attori (ovvero i loro danti causa, se già deceduti).
pagina 38 di 52 Peraltro, tali circostanze non sono state oggetto di specifica contestazione da parte ELl'amministrazione costituita (né in sede di costituzione né nel corso EL procedimento, fino alle difese finali).
La qualità di erede, quanto agli attori che agiscono iure hereditatis, non è stata specificamente contestata dall'Avvocatura, che ha solo eccepito che “è onere di ciascun ricorrente dimostrare, occorrendo in aggiunta alla qualità di erede rispetto al de cuius dichiarato, di rientrare (come in effetti si contesta con conseguente necessità di prova avversaria) fra le vittime a) di un crimine di guerra ovvero contro l'umanità; b) che abbia leso un diritto inviolabile ELla persona;
c) compiuto sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani;
d) dalle forze EL Terzo Reich;
e) nel periodo
01/09/1939 – 08/05/1945” (pag. 29 ELla comparsa), oltre a un “indistinto difetto di prova ELle qualità di eredi dei ricorrenti” (pag. 32).
Per come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza,
19/03/2018, n. 6745), il figlio che aziona in giudizio un diritto EL genitore, EL quale afferma essere erede ab intestato, ove non sia stato contestato il rapporto di discendenza con il de cuius, al fine di dare prova ELla sua legittimazione ad agire, non deve ulteriormente dimostrare l'esistenza di tale rapporto, producendo l'atto ELlo stato civile attestante la filiazione, essendo sufficiente che egli, in quanto chiamato all'eredità a titolo di successione legittima, abbia accettato, anche tacitamente, l'eredità, circostanza che può ricavarsi dall'esercizio stesso ELl'azione (in senso conforme, Cass. n. 22223 EL 2014), anche se oltre il termine decennale (cfr. Cass. civ., Sez. II,
Sentenza, 08/01/2025, n. 390).
Ne segue che, valutata la deduzione effettuata in ricorso circa l'intervenuta successione (per gli attori che agiscono iure hereditatis) e considerato che pagina 39 di 52 non sono stati contestati i rapporti di parentela come documentati, può ritenersi sussistere l'effettiva titolarità ELla posizione giuridica soggettiva.
***
9. Nel merito e con riferimento al quantum, la liquidazione dei singoli danni richiesti -da effettuarsi necessariamente in via equitativa- può assumere a parametro di riferimento i criteri ed i valori di cui alle Tabelle di Milano
2024, che valorizzano -per il danno da perdita EL rapporto parentale- l'età ELla vittima e EL congiunto, il legame di parentela esistente, il rapporto di convivenza nonché l'esistenza di altri familiari superstiti EL nucleo familiare di origine.
Valutata l'efferatezza EL fatto storico, e pur a fronte ELla carenza di tempestive deduzioni (specificamente per quanto attiene a convivenza con la vittima ed intensità EL vincolo affettivo, cfr. sul punto le specifiche contestazioni ELl'Avvocatura fin dalla comparsa di costituzione e risposta, pagg. 30 ss.), una adeguata liquidazione sul piano equitativo deve assumere a riferimento la valorizzazione ELla sola componente di sofferenza (per ogni attore e valutata la specifica posizione dedotta per ciascuno), in rapporto anche al tempo trascorso fra i fatti e la proposizione ELla domanda volta ad ottenere il riconoscimento EL danno, e quindi i valori di cui alle tabelle di Milano, prossimi alla base ELla forbice di riferimento:
- 200.000,00 € per genitori/figli/coniuge (nella forbice di valori fra
195.551,59 € e 391.103,18 € indicati a pag. 72 ELle tabelle di Milano e rispetto all'importo medio di 300.000,00 € chiesto nei petita)
- 40.000,00 € per fratelli e sorelle (nella forbice di valori fra 28.301,23 € e
169.830,60 € indicati a pag. 75 ELle tabelle di Milano e rispetto all'importo di 100.000,00 € chiesto nei petita).
pagina 40 di 52 Deve ancora aggiungersi che, ove gli importi quantificati secondo gli indicati criteri risultino in astratto superiori a quelli indicati nei petita come formulati in I memoria, la domanda viene accolta nei limiti EL domandato
(cfr. punti 18 e 27 EL dispositivo), in ossequio al principio ELla corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 cpc (Cfr. sul punto
Cassazione civile n. 12159/2021: “Nel giudizio di risarcimento EL danno derivante da fatto illecito, costituisce violazione ELla regola ELla corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., il prescindere, travalicandole, dalle specifiche indicazioni quantitative ELla parte in ordine a ciascuna ELle voci di danno elencate in domanda, salvo che tali indicazioni non siano da ritenere - in base ad apprezzamento di fatto concernente l'interpretazione ELla domanda e censurabile in sede di legittimità esclusivamente per vizio di motivazione - meramente indicative”). Nel caso in esame, infatti, tenuto conto ELla carenza deduttiva sopra evidenziata, l'indicazione, nelle sole conclusioni rassegnate, di una condanna al pagamento di una somma specificamente individuata per ogni ricorrente “o quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta provata o comunque determinata secondo giustizia” è mera clausola di stile, e non consente di ritenere effettivamente proposta una domanda di liquidazione di somme anche maggiori eventualmente risultanti da un diverso accertamento, rispetto a quanto già espressamente indicato.
***
10. Gli importi liquidati in dispositivo, considerato il lungo lasso di tempo trascorso dall'eccidio, devono ritenersi somma equitativamente determinata comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria (cfr. Cassazione civile n.
20889/2018: “Nell'ambito ELla valutazione equitativa EL danno, è
pagina 41 di 52 consentito al giudice inglobare in un'unica somma, insieme con la prestazione principale, interessi e rivalutazione monetaria, ove anche per tali voci ricorrano le condizioni di cui all'art. 1226 c.c., dovendo egli tuttavia specificare quali vi abbia compreso, ma non anche quanto ELla somma totale sia da imputare a ciascuna di esse”).
Su detti importi sono solo dovuti gli interessi al tasso legale dalla pronuncia al saldo.
***
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in applicazione EL DM 55/2014 vigente e dei criteri indicati da Cass. civ.,
Sez. III, Ord., 17/04/2024, n. 10367 (punto 4.12 ELla motivazione, i cui principi sono stati richiamati anche da Cass. civ., Sez. III, Ord., 07/06/2024,
n. 15946): “a) l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14, anche quando le pretese dei suoi assistiti siano esattamente coincidenti;
la difesa di più parti, infatti, anche nel caso di identità di pretese comporta pur sempre l'onere di raccogliere plurime procure, fornire plurime informazioni, compilare plurime anagrafiche, ecc.; b) la suddetta maggiorazione è obbligatoria per le prestazioni professionali concluse dopo il 23.10.2023, facoltativa per quelle concluse prima;
c) quel che cambia tra l'ipotesi in cui vi sia identità, e quella in cui vi sia differenza tra le pretese dei vari assistiti, è la misura EL compenso standard su cui applicare la maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 2,
d.m. 55/14; d) se le pretese dei vari assistiti sono diverse, a base EL calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato EL 30% per i primi dieci clienti, e EL 10%
pagina 42 di 52 dall'undicesimo al trentesimo;
e) se le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto ed in diritto, a base EL calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto EL 30%,
e quindi maggiorato come indicato sopra, sub (c); tale ipotesi si identifica, come s'è detto, con la c.d. connessione impropria di cui all'art. 103, primo comma, inciso finale, c.p.c.; g) sia ai fini ELl'applicazione EL comma 2 che EL comma 4, il valore ELla causa da porre a base EL calcolo sarà dato non dalla sommatoria ELle domande, ma dal valore ELla domanda più elevata”.
Nel caso di specie, il decisum più elevato, con riferimento a singolo attore, ammonta a 750.000,00 € (punto 27 EL dispositivo), lo scaglione di riferimento è dunque quello compreso fra 520.000,00 € e 1.000.000,00 €.
I valori tabellati da assumere a riferimento sono quelli minimi ELlo scaglione, in ragione ELl'attività processuale effettivamente svolta e ELle caratteristiche ELl'attività prestata, in rapporto alla posizione ELle singole parti (come specificamente emerso dalla precedente motivazione in fatto).
Il compenso così calcolato in € 14.598,00 viene ridotto EL 30% ai sensi EL quarto comma ELl'art. 4 EL DM 55/2014, quindi fino a € 10.218,60, ed aumentato in applicazione EL capoverso EL medesimo art. 4, quindi fino a
€ 58.246,02.
Le spese di lite EL presente procedimento andranno poste a carico EL
Fondo, come espressamente previsto dal comma 2 ELl'art. 43 EL decreto- legge 30 aprile 2022, n. 36 (“è a carico EL Fondo il pagamento ELle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo”).
P.Q.M.
pagina 43 di 52 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- respinge le domande proposte dal e dalla Controparte_1 [...]
; Parte_2
- liquida in favore ELle parti ricorrenti i seguenti importi, già stimati all'attualità e con interessi al tasso legale dalla presente pronuncia al saldo;
1. a nata a [...] [...], che agisce iure hereditatis Parte_1 CP_1 per la perdita EL fratello, nella qualità di figlia ed erede di , Per_18
sorella di deceduto in MI in data 05.05.1944, la somma di Parte_19
€ 40.000,00, con rigetto ELla domanda proposta iure proprio quale nipote;
2. a , nata ad [...] il [...], che agisce iure proprio Parte_194 in qualità di sorella minore di ucciso in MI in data Parte_3
04.05.1944, la somma di € 40.000,00;
3. a , nata ad [...] il [...], agisce iure Parte_195 proprio in qualità di sorella di ucciso in MI in data Parte_3
04.05.1944, la somma di € 40.000,00;
4. a , nata ad [...] il [...], che agisce Parte_196
iure hereditatis per la perdita EL fratello, in qualità di figlia ed erede di sorella di ucciso in MI in data Persona_19 Parte_3
05.05.1944, la somma di € 40.000,00;
5. a , nato a [...] il [...], che Parte_197 agisce iure hereditatis per la perdita EL fratello, in qualità di figlio ed erede di fratello di deceduto in MI in data Persona_20 Parte_3
04.05.1944, la somma di € 40.000,00;
6. – 8. a nata ad [...] il [...], a Parte_198 [...]
nata a , il 20.11.1955, a , nata Parte_199 CP_1 Parte_200
pagina 44 di 52 ad UL il 16.09.1931, che agiscono iure hereditatis in qualità di figlie ed eredi di sorella di deceduto in MI in Persona_21 Parte_3 data 04.05.1944, la somma complessiva di € 40.000,00, con rigetto ELla domanda proposta da per la perdita ELlo zio;
Parte_200
9. a , nato a [...]08.1936, iure proprio, in qualità Parte_201 CP_1 di figlio di ucciso a MI il 4.05.1944 la somma di € Parte_9
200.000,00;
10. a , nato a [...] l'[...], che Parte_202
agisce iure hereditatis per la perdita EL padre, in qualità di figlio ed erede di figlia di ucciso in MI in data Persona_22 Parte_13
05.05.1944 la somma di € 200.000,00;
11. – 12. a , nata a [...] l'[...], e a Parte_203 Pt_204
, che agiscono iure hereditatis per la perdita EL padre, in qualità di
[...]
figli ed eredi di figlio di Persona_23 Parte_5 ucciso in MI in data 05.05.1944 la somma complessiva di €
200.000,00;
13. a , nata a [...][...], che agisce iure proprio Parte_205 CP_1
in qualità di figlia di ucciso in MI in data 05.05.1944, la Parte_7
somma di € 200.000,00;
14. a nato a [...] [...] iure proprio in qualità Parte_206 CP_1
di figlio di ucciso in MI il 4.05.1944 la Parte_11 somma di € 200.000,00;
15. a nata a [...] [...] iure proprio in qualità Parte_207 CP_1 di figlia di ucciso in MI il 4.05.1944 la Parte_11
somma di € 200.000,00;
pagina 45 di 52 16. a nato a [...] [...] iure proprio in Parte_208 CP_1
qualità di figlio di ucciso in MI il 4.05.1944 la Parte_4 somma di € 200.000;
17. a , nata a [...] [...] e a Persona_24 CP_1 [...]
nata a [...] [...], che agiscono iure hereditatis per CP_59 CP_1 la perdita ELla madre, nella qualità di figlie ed eredi di Persona_25
figlio di uccisa in , S. NZ Monti, Loc. Valla, il Parte_88 CP_1
19.08.1944 la somma complessiva di € 200.000,00;
18. a nata a [...] [...], che agisce iure hereditatis Parte_209 Pt_2 per la perdita dei genitori, nella qualità di figlia ed erede di
[...]
figlia di e entrambi Parte_96 Parte_51 Parte_96 uccisi in , S. NZ Monti, Loc. Valla, il 19.08.1944, la somma CP_1 di € 350.000,00;
19. per nata a [...] [...] e per Persona_26 Pt_2 Per_27 nata a [...] [...], che agiscono iure hereditatis per la
[...] Pt_2
perdita dei nonni, quali figlie ed eredi di a sua volta figlio Persona_28 ed erede di figlia di e CP_60 Parte_51 Parte_96
deceduti in , S. NZ Monti, Loc. Valla, il
[...] CP_1
19.08.1944, la domanda è respinta;
20. a , nato a [...] il [...], che agisce iure Persona_29
hereditatis per la perdita di padre, sorella e fratello, nella qualità di figlio ed erede di figlio di e fratello di Persona_30 Parte_54 Parte_52
e tutti uccisi in . Loc. San NZ – Valla in data CP_5 CP_1
19.08.1944, la somma complessiva di € 280.000,00;
21. - 22. - 23. - 24. a nata a [...] il [...], a Parte_210 Pt_211
, nato a [...] il [...], a , nata a [...]
[...] Parte_72
pagina 46 di 52 Spezia il 01.08.1957, a , nato a [...] [...], Parte_212 CP_1
che agiscono iure hereditatis per la perdita ELla madre e ELla sorella, nella qualità di figli ed eredi di , figlio di Persona_31 Persona_33
e fratello di , uccise in San NZ - Valla in
[...] Parte_72 data 24/08/1944, la somma complessiva di € 240.000,00;
25. a , nata in [...] il [...], che agisce iure Controparte_61
hereditatis per la perdita dei genitori, nella qualità di figlia ed erede di figlia di e Persona_34 Persona_1 Persona_2
entrambi uccisi in San NZ in data 17.08.1944, la somma complessiva di € 400.000,00;
26. a nato a [...] il [...], che agisce iure Parte_213 hereditatis per la perdita ELla sorella, nella qualità di figlio ed erede di
, a sua volta figlia ed erede di , a sua volta madre Persona_35 Persona_36
di uccisa nell'eccidio nazista di San NZ Persona_37
– Valla in data 19 agosto 1944 la somma complessiva di € 40.000,00;
27. a nato a [...][...], che agisce iure Parte_214 Pt_2 hereditatis per la perdita di moglie e di 3 figli, nella qualità di figlio ed erede di a sua volta coniuge di e padre Persona_38 Persona_39
di , e , tutti uccisi in Parte_93 Parte_214 Persona_40
San NZ in data 19.08.1944, la somma complessiva di € 750.000,00 tenuto conto ELle quote ereditarie;
28. – 29. a nato a [...] [...], e a Persona_41 CP_1 CP_62
nato a [...] [...], che agiscono iure hereditatis per la
[...] CP_1 perdita di 5 figli, quali figli ed eredi di fu a sua volta Persona_41 Pt_77
padre di , , Parte_73 Parte_77 Parte_75 Pt_74
e , la somma complessiva di € 1.000.000,00;
[...] Parte_76
pagina 47 di 52 30. a nata a [...] [...], che agisce iure Persona_42 CP_1
hereditatis per la perdita di entrambi i genitori e di 2 fratelli, in qualità di figlia ed erede di , nata a [...] [...] e deceduta Persona_43 CP_1
in La Spezia il 13.04.2013, figlia di e e Parte_78 Parte_69 sorella di e di , la somma di € 480.000,00; Parte_79 Persona_44
31. a nato a [...] [...], che agisce iure Parte_215 CP_1
hereditatis per la perdita ELla madre e di 3 sorelle, nella qualità di figlio ed erede di a sua volta figlio ed erede di Persona_45 CP_63
coniuge e padre di , e Parte_70 Parte_62 Parte_63 Pt_61
tutte uccise in San NZ in data 19.08.1944, la somma complessiva
[...]
di € 320.000,00;
31 bis. a nata a [...] [...], che agisce in CP_64 CP_1 proprio per la perdita ELla madre , ELla sorella Parte_164 CP_65
e ELla zia tutte uccise in Vinca in data 24.08.1944,
[...] CP_53 la somma di € 240.000,00, con rigetto ELla domanda proposta per la morte ELla zia;
32. a nata a [...] [...] che agisce nella Parte_216 CP_1
qualità di figlia di uccisa a Vinca in data 24.08.1944, la Parte_136
somma di € 200.000,00;
33. a nata a [...] [...], che agisce iure Parte_162 CP_1
hereditatis per la perdita di due figli, nella qualità di figlia ed erede di
, padre di e di , uccisi in Vinca Persona_46 Parte_162 Parte_163
in data 24.08.1944, la somma complessiva di € 400.000,00;
34. – 35. a , nato a [...] [...], che agisce Parte_217 CP_1
iure hereditatis per la perdita EL padre, in qualità di figlio ed erede di figlio di ucciso in Vinca in data Persona_47 Parte_120
pagina 48 di 52 24.08.1944, nonché a , nata a [...] [...], Parte_218 CP_1
anch'ella che agisce nella qualità di coniuge ed erede di a CP_66 sua volta figlio ed erede di a sua volta figlio di Persona_47 Pt_120
deceduto in Vinca in data 24.08.1944, la somma complessiva di €
[...]
200.000,00 iure hereditatis per la perdita EL padre, con rigetto ELle domande rispettivamente proposte iure proprio o iure hereditatis per la perdita di zii e cugino;
36. a nata a [...] [...], che agisce iure Parte_219 CP_1
hereditatis per la perdita dei genitori, quale figlia ed erede di Per_48
a sua volta figlio di e uccisi in
[...] Parte_140 Parte_183
Vinca il 24.08.1944, la somma complessiva di € 400.000,00;
37. – 38. a , nato a [...] il [...], Parte_220 quale erede di a sua volta erede di (in Persona_49 Persona_50
quanto figlia), nonché a nata a [...] [...], CP_42 CP_1 quale erede di , che agiscono iure hereditatis per la perdita Persona_50
ELla mamma (di ) e ELla sorella (di Persona_50 CP_14
) entrambe uccise in Vinca il Persona_50 Parte_148
24.08.1944, l'importo complessivo di € 240.000,00 per la perdita di madre e sorella;
37. a , che agisce iure hereditatis altresì per il padre per la Parte_220
perdita di un genitore e di una sorella, nella qualità di figlio ed erede di figlio di e fratello di , Persona_51 Persona_52 CP_9
uccise in Vinca il 24.08.1944, la somma di € 240.000,00;
38. per , nata a [...] [...], che agisce anche in CP_42 CP_1
proprio quale nipote avendo perso la nonna e la zia CP_14
la domanda è respinta;
Parte_148
pagina 49 di 52 39. a , nata a [...] [...], che agisce in proprio e Parte_221 CP_1
quale figlia ed erede di a sua volta figlia di Persona_53 CP_14
e sorella di uccise in Vinca il 24.08.1944, la
[...] Parte_148
somma di € 240.000,00; alla stessa, che agisce anche quale coniuge ed erede di a sua volta figlio di , uccisa in Persona_54 Parte_127
Vinca in data 24.08.1944, la somma di € 200.000,00;
40. a nata a [...] il [...], quale figlia di Pt_222 Pt_142
uccisa in Vinca in data 24.08.1944, la somma di € 200.000,00;
[...]
41. – 42. a nato a [...] il [...], a Parte_223 Pt_146
nata a [...] [...], che agiscono iure hereditatis per la
[...] CP_1
perdita ELla madre, nella qualità di figli ed eredi di a sua Persona_55 volta figlia di , uccisa nella strada di Vinca, la somma Parte_142 complessiva di € 200.000,00; agli stessi, che agiscono anche quali figli ed eredi di a sua volta figlio di e fratello di Persona_56 Parte_159
, uccisi nella strade di Vinca, la somma complessiva di Parte_146
€ 240.000,00;
43. a nata il [...] a [...], che agisce iure proprio Persona_57
in quanto già concepita alla morte ELla nonna e iure Controparte_76
hereditatis per il padre quale figlio di CP_67 CP_76
a sua volta figlio di uccisa in Vinca in data
[...] CP_40
24.08.1944 la somma di € 200.000,00, con rigetto ELla domanda proposta iure proprio come nipote;
44. a nato a [...] [...], che agisce nella Parte_224 CP_1 qualità di figlio ed erede di e Persona_58 Controparte_68
rispettivamente madre e padre di uccisa in Vinca in Parte_113
data 24.08.1944, all'età di 2 mesi, la somma di € 200.000,00, nonché quale pagina 50 di 52 figlio ed erede di sorella di e Persona_58 Persona_52 Pt_185
uccise in Vinca in data 24.08.1944, la somma di € 80.000,00;
[...]
45. a nato il [...] a , che agisce iure Controparte_69 CP_1
hereditatis quale erede per il padre per la morte EL padre Persona_73
, nonché per la morte dei fratelli (EL padre ) Parte_120 Per_47
, e , tutti uccisi in Vinca in data 24.08.1944, Parte_114 Pt_111 CP_15
la somma di € 320.000,00 €, con rigetto ELla domanda iure proprio per la perdita EL nonno;
46. – 47. a nata a [...] il [...], e a Parte_113
nata a [...] il [...], che agiscono Persona_61
iure hereditatis nella qualità di figlie ed eredi di figlia di Persona_59
uccisa in Vinca in data 24.08.1944, la somma complessiva Parte_136 di € 200.000,00; alle stesse, che agiscono anche quali figlie ed eredi di a sua volta fratello di ucciso in Vinca Persona_60 Controparte_13 in data 24.08.1944, la somma complessiva di € 40.000,00, con rigetto ELla domanda per la perdita ELla nonna e ELlo zio;
48. a , nato a [...] [...], che agisce iure Parte_225 CP_1
hereditatis nella qualità di figlio ed erede di a sua Persona_62
volta figlio di uccisa in Vinca in data 24.08.1944 la somma Parte_178 di € 200.000,00, con rigetto ELla domanda per la perdita ELla nonna;
49. per nata a [...] il [...], che agisce quale Controparte_70
Con figlia ed erede di a sua volta figlio ed erede di Persona_63 Per_64
a sua volta figlia ed erede di e a sua volta figlio ed
[...] Persona_65 erede di e , questi ultimi due uccisi CP_47 Controparte_29
nella strage di Vinca in data 24.08.21944, la domanda è respinta;
pagina 51 di 52 50. a , nata a [...] il [...], che agisce Parte_227
nella qualità di figlia ed erede di , Persona_67 deceduto in Camporaghena il 04.07.1944, la somma di € 200.000,00;
51. a nata a [...] il [...] e , nato a CP_71 CP_72
16.11.1934, figli ed eredi di coniuge di CP_1 Persona_68
ucciso in San NZ Monti nella notte fra il 4 ed il 5 Persona_11
settembre 1944, la somma complessiva di € 200.000,00;
52. a , nata a [...] [...], che agisce iure Controparte_73 Pt_2
hereditatis quale figlia ed erede di , a sua volta figlia di Persona_69
e sorella di e Persona_12 Persona_13 Persona_70
uccisi in San NZ in data 7.09.1944, la somma complessiva di
[...]
€ 280.000,00;
53. a , nata a [...] [...], che agisce iure Parte_228 CP_1
proprio per la perdita EL padre e dei fratelli di Persona_12
e , uccisi in San NZ in Persona_13 Persona_70
data 7.09.1944, la somma complessiva di € 280.000,00.
- Liquida in favore di parte ricorrente le spese di lite in € 58.246,02 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, oltre esborsi per contributo unificato.
- Ai sensi ELl'art. 43 D.L. 30 aprile 2022 n. 36, convertito in legge 29 giugno 2022 n. 79 e successive integrazioni, dà atto che la presente sentenza dopo il passaggio in giudicato costituisce titolo per l'accesso al
Fondo per il Ristoro dei danni subiti dalle Vittime dei Crimini di Guerra e contro l'Umanità dalle Forze EL Terzo Reich.
Genova, 23/12/2025 Il Giudice Valentina Cingano
pagina 52 di 52
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Genova SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, Valentina Cingano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi ELl'art. 281 sexies terzo comma c.p.c. e ELl'art. 7 terzo comma d. lgs. 164/2024, nella causa civile iscritta al n. r.g. 9469/2022 promossa da:
+ altri, dal , in persona EL Sindaco Parte_1 Controparte_1 pro tempore, e dalla in persona EL Parte_2
Presidente pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'avv. PELLINI
ALESSANDRA, dall'avv. CARIOLA DAVIDE, dall'avv. TERENZONI MARIANNA, dall'avv. PERFETTI MARCO, presso il quale sono elettivamente domiciliati, come da procura speciale depositata in calce all'atto introduttivo,
- parte attrice contro
in persona EL Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, e Controparte_3
, in persona EL legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale ELlo Stato di
Genova, legale domiciliataria, …… - parte convenuta e nei confronti di
Controparte_4
- contumace
pagina 1 di 52 CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da prima memoria ex art. 183 c.p.c.; ai fini ELla quantificazione si rimette anche alla liquidazione equitativa. Insiste per l'accoglimento ELle istanze istruttorie.
“Piaccia al Tribunale Ecc.mo accertare e dichiarare che la Controparte_4
in persona ELl'Ambasciatore in Italia
[...] l Terzo Reich, è responsabile per il tramite ELle proprie forze armate ed in particolare EL Reparto Esplorante ELla Divisione Corazzata
“Herman Goring” e EL Reparto Ricognizione 16 ELla 16^ Divisione – SS corazzata granatieri, e comunque di militari appartenenti a forze armate EL Terzo Reich, ELl'uccisione, con cruELtà e premeditazione
- nelle date EL 4 e 5 maggio 1944 di: , di anni 22, Parte_3 Pt_4
, di anni 36, 6,
[...] Parte_5 Parte_6
nni 68, 39, Parte_7 Parte_8 Parte_9
di di anni 32, Parte_10 Parte_11 anni 29, di Parte_12 Parte_13 Parte_14
, di anni , di an Parte_15 Parte_16 Pt_17
di an , di anni 2
[...] Parte_18 Parte_19 [...]
, di ann 40, Parte_20 Parte_21 Parte_22 tificato.
- in data 17.08.1944 in San NZ di e;
Persona_1 Persona_2
- nel primo pomeriggio EL 19 ago n di 53 (cinquantre) uomini, già rastrellati il 12 agosto 1944 a S. Anna di Stazzema (Lucca) e detenuti presso il campo di raccolta tedesco di Nozzano Castello, Lucca
- di una persona (il parroco di San NZ, don ), ucciso a colpi Persona_3 d'arma da fuoco da due militari tedeschi nella s an Terzo Monti intorno alle ore 13,00 EL 19 agosto 1944 - uccisione di 3 (tre) uomini (due adulti ed un anziano identificati in atti), uccisi a Tendola il 19 agosto 1944;
- di almeno 103 (centotre) persone - in prevalenza donne, anziani e bambini, abitanti di San NZ uccisi in massa a colpi d'arma da fuoco in Valla nel primo pomeriggio EL 19 agosto 1944, ed in particolare
di anni 25 Parte_23 1 Parte_24
di anni 58 Parte_25
di anni 48 Persona_4
24 Parte_26 di anni 59 Parte_27
di anni 61 Parte_28 nni 58 Parte_29
di anni 54 Parte_30
di anni 71 Parte_31
di anni 60 Parte_32 anni 70 Parte_33 di anni 67 Parte_34
di anni 52 Parte_35
di anni 43 Parte_36
pagina 2 di 52 di anni 34 Parte_37
di anni 45 Parte_38
di anni 20 Parte_39
di anni 6 Parte_40 nni 3 Parte_41
di anni 25 Parte_42
anni 33 Parte_43 i anni 31 Parte_44 di anni 26 Parte_45
di anni 22 Parte_46
di anni 54 Parte_47 i anni 25 Parte_48
di anni 5 Parte_49
3 Parte_50
di anni 59 Parte_51 i anni 14 Parte_52 anni 16 CP_5
di anni 74 Parte_53
anni 44 Parte_54
di anni 34 Parte_55 ni 64 Parte_56 di anni 17 Parte_57 anni 12 CP_6
di anni 23 Parte_58 di anni 23 Parte_59 di anni 64 Parte_60 nni 23 Parte_61
di anni 10 Parte_62 i 15 Parte_63
di anni 14 Parte_64 i anni 12 Parte_65
di anni 68 Parte_66
[...]
di anni 6 Parte_67 di anni 2 Parte_68
[...]
Parte_69 48
[...]
anni 49 Parte_70
di anni 31 Parte_71 i 17 Parte_72
di anni 19 Parte_73 nni 12 Parte_74
di anni 15 Parte_75
anni 3 Parte_76
di anni 17 Parte_77 di anni 47 Parte_78 i anni 20 Parte_79
pagina 3 di 52 di anni 13 Parte_80 nni 51 Parte_81
di anni 52 Parte_82
di anni 25 Parte_83
di anni 3 Parte_84 di anni 43 Parte_85
di anni 45 Parte_86
anni 47 Parte_87 i anni 32 Parte_88
di anni 61 Parte_89 di anni 24 Parte_90
Parte_91
Parte_92
Parte_93 nni 34
[...] anni 46 Parte_94
di anni 53 Parte_95 di anni 56 Parte_96 i anni 18 Parte_97 nni 21 Parte_98
Parte_99
[...]
[...]
Parte_100
di anni 16 Parte_101
di anni 21 Parte_102
di anni 2 Parte_103
di anni 13 Parte_104 ni 51 Parte_105
di anni 7 Parte_106 i anni 3
di anni 32 Parte_107 nni 4 Parte_108
di anni 56 CP_7 di anni 19 Parte_109
di anni 68 Parte_110 i anni 23 Persona_5 anni 42 CP_8 in Gragnola nella prima mattinata EL 24 agosto 1944;
- di 3 uomini a Monzone, Località Ponte S. Lucia, il 24 agosto 1944;
- di 1 donna anziana ) ad Equi Terme il 25 Agosto 1944; Per_6
- di 4 uomini (tre de ni) a colpi d'arma da fuoco in Tenerano il 24 agosto;
- di una donna anziana ( ) uccisa in Bardine di San NZ il 24 Persona_7 agosto 1944;
- di un uomo ) ucciso in Cecina il 24 agosto 1944; Persona_8
- di un uomo ucciso in Vezzanello il 24 agosto 1944; Persona_9
- di un uomo cciso in Viano o in Gallogna il 24 agosto 1944; Parte_13
pagina 4 di 52 - di un uomo ) ucciso in Corsano il 24 agosto 1944; Persona_10
- di almeno u ei uomini e cinque donne) uccise a colpi d'arma da fuoco sulla pubblica via o sulla soglia ELle proprie case in Guadine il 24 agosto 1944;
- 8 persone (tutti uomini adulti) uccisi in Monzone nei giorni 24 e 25 agosto EL 1944;
- di circa 143 persone nella periferia di Vinca nei giorni 24, 25 e 27 agosto 1944 ed in particolare
, 21 anni CP_9
, 25 anni CP_10
, 20 anni Parte_111
, 3 mesi Parte_112
anni Controparte_11
, 2 mesi Parte_113 7 anni Controparte_12 nni Parte_114
, 61 anni Parte_115
39 anni Controparte_13
, 48 anni Parte_116
Parte_117
, 33 anni CP_10 Parte_118
Parte_119
61 anni Parte_120
, 2 anni Parte_121 9 anni CP_14
, 52 anni Parte_122
, 18 anni Controparte_15
, 13 anni Controparte_16
, 61 anni Parte_123
anni Parte_124
, 6 anni Parte_125 i Parte_126
anni CP_17
, 33 anni Parte_127
, 45 anni Controparte_18
, 40 anni CP_19 nni CP_20
, 65 anni CP_21
, 22 anni CP_22 82 anni Parte_128 1 anni CP_23
, 21 anni Parte_129
, 8 anni Parte_130 ni Parte_131
, 65 anni Parte_132
anni Parte_133
, 69 anni Parte_134
, 41 anni Parte_135
pagina 5 di 52 , 45 anni Parte_136
, 47 anni Parte_137
, 71 anni Parte_138
anni CP_24
, 79 anni Parte_139 0 anni Parte_140
, 16 anni Controparte_25 nni CP_26
, 70 anni Parte_141
, 52 anni Parte_142 anni CP_27
, 71 anni CP_28
, 70 anni Controparte_29
, 84 anni Controparte_30 2 anni Controparte_31
, 60 anni Parte_143
anni CP_32
, 63 anni Controparte_33
59 anni Controparte_34
, 42 anni Controparte_35 7 anni CP_36
, 37 anni Parte_144
, 75 anni Controparte_37
anni CP_38
, 33 anni CP_39
55 anni CP_40
, 81 anni Controparte_41 ni Parte_145
, 24 anni Parte_146
, 6 anni Controparte_42
CP_43
, 31 anni Parte_147
16 anni Parte_148 83 anni CP_42
, 60 anni Parte_149
, 56 anni Parte_150
anni Parte_151
, 20 anni Parte_152
, 66 anni Parte_153 nni Parte_154
, 5 anni Parte_155
, 37 anni Parte_156
. Parte_157
anni CP_44
, 33 anni CP_45
anni Parte_158
, 49 anni Parte_159
, 24 anni Parte_160
pagina 6 di 52 , 76 anni Parte_161
, 7 mesi Parte_162 ni Parte_162
, 6 anni Parte_163
, 38 anni Parte_164
, 16 anni Parte_165
, 16 anni Parte_166
7 anni Parte_167 nni Parte_168
, 44 anni CP_46
74 anni CP_47
, 16 anni Parte_169
, 77 anni Parte_169
, 75 anni circa. Parte_170
, 35 anni Parte_171 i Parte_172
, 70 Anni circa. Parte_173 i Parte_174
, 41 anni Parte_175
, 34 anni Parte_176
, 81 anni Parte_177 4 anni Parte_178 0 anni CP_48
, 74 anni Parte_179
, 72 anni Parte_180
, 77 anni Parte_181 76 anni Parte_182
, 57 anni Parte_183
, 39 anni Pt_184
, 22 anni Parte_185
, 45 anni Parte_186
Parte_185
, 71 anni Parte_187
38 anni Controparte_49
, 21 anni Parte_188 ni Parte_189
, 36 anni Parte_190 nni Parte_191 anni Parte_192
, 37 anni Controparte_50
, 63 anni Controparte_51 81 anni Controparte_52 36 anni CP_53 7 anni CP_54
, 49 anni CP_55
, 20 anni Controparte_56 ni CP_57
, 41 anni CP_58
pagina 7 di 52 Un feto, tolto dal grembo di Parte_152
- nella notte tra il 4 e 5 in Loc. San NZ veniva ucciso;
Persona_11 4 in San NZ l'uccisione di e dei figli Persona_12 gemelli e Parte_193 Persona_13
- in da o l'uccisione di Persona_14
, , , no
[...] Persona_15 Persona_16
Per_17 e per l'e nnarla, a risarcire tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, anche sotto forma di perdita di chance, nessuno escluso, derivati agli odierni attori iure proprio e iure hereditatis, previa applicazione ELle Tabelle liquidative dei danni elaborate dal Tribunale di Roma, nonché anche in solido, condannare il , in persona EL Controparte_3 Ministro pro tempore ni derivati iure proprio e iure hereditatis agli attori, quale soggetto solidalmente obbligato a farsi carico ELl'adempimento di detti obblighi risarcitori, anche ai sensi ELl'art. 43 comma 6 DL n.36/2022 e succ. mod. o comunque secondo quanto previsto per legge e ritenuto di giustizia, e secondo le quote ereditarie, riconoscendo e liquidando: a nata a [...] [...] che agisce nella qualità di figlia ed Parte_1 CP_1 er di deceduto in MI in data Per_18 Parte_19 05.05.194 nni 22, la so 100.000,00 nonchè quale nipote ELla vittima la somma di Euro 40.000,00, o quelle diverse somme maggiori o minori che saranno ritenute provate o comunque determinate secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
a , nata ad [...] il [...] (all'epoca dei fatti di anni 13), Parte_194 a i sorella minore di ucciso in MI in data Parte_3 04.05.1944 all'età di 24 anni, la so 0.000,00 o quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta provata o comunque determinata secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
a , nata ad [...] il [...], agisce in qualità di sorella Parte_195 al vivente di ucciso in MI in data Parte_3
04.05.1944 all'età di 24 anni, la 100.000,00 o quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta provata o comunque determinata secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
a , nata ad UL il [...], in [...] figlia ed Parte_196 er orella di ucciso in MI in data Persona_19 Parte_3
05.05.19 nni la so 0.000,00 o quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta provata o comunque determinata secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
a , nato a Villafranca Lunigiana (MS) il [...], in [...]_197 fi fratello di deceduto in MI Persona_20 Parte_3 in data 04.05.19 anni la s 100.000,00 o quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta provata o comunque determinata secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione. a , nata ad UL (MS) il [...], in qualità in [...]_198 fi sorella di deceduto in MI Persona_21 Parte_3 in data 04.05.19 anni la s 100.000,00 o quella
pagina 8 di 52 diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta provata o comunque determinata secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione. a nata a , il 20.11.1955 (c.f. Parte_199 CP_1 ità di figlia e sorella C.F._1 Persona_21 iso in MI in data 04.05. i Euro Parte_3 50. diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta provata o comunque determinata secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione. a , nata ad [...] il [...] (C.f. , in Parte_200 C.F._2 q erede di , sorella uto Persona_21 Parte_3 in MI in data 04/05/ i Euro 50. n proprio per la morte ELlo zio la somma di Euro 40.000,00 o quelle diverse somme maggiori o minori che saranno ritenute provate o comunque determinate secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione. a , nato a [...]08.1936 in qualità di figlio di Parte_201 CP_1 Parte_9 u il 4.05. tà di 39 anni la somma di Euro quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta provata o comunque determinata secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione. a , nato a Rosignano Marittimo l'[...] in [...]_202 fi figlia di ucciso in MI in Persona_22 Parte_13 data 05.05.1944 a la somma 00,00 o quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta provata o comunque determinata secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione a , nata a Recco l'[...] in [...] figlia ed erede di Parte_203
convivente di ucciso in MI Persona_23 Parte_5 44 all'età di 36 a 0.000,00 o quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta provata o comunque determinata secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione. a , nato a il [...] in [...] figlio ed erede di Parte_204 CP_1 glio con ucciso in MI Persona_23 Parte_5 44 all'età di 36 a 0.000,00 o quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta provata o comunque determinata secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione. a , nata a l'[...] in [...] figlia di Parte_205 CP_1 Parte_7 u io in .1944 all'età di 26 anni la som 300.000,00 o quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta provata
o comunque determinata secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
a nato a il [...] in [...] figlio convivente di Parte_206 CP_1
MI il 4.05.1944 all'età di 32 anni la Parte_11 0 o quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta provata o comunque determinata secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
a (c.f. ) nata a il [...] in [...] C.F._3 CP_1 q convi so in MI il Parte_11 4.05.1944 all'età di 32 anni l 0,00 o quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta provata o comunque determinata secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
a (c.f. ) nato a il [...] in [...] C.F._4 CP_1 q nviv uccis io il 4.05.1944 Parte_4
pagina 9 di 52 all'età di 36 anni la somma di Euro 250.000,00 o quella diversa somma maggiore
o minore che sarà ritenuta provata o comunque determinata secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione. a , nata a [...] [...] e nata a [...]_1 Controparte_59 965 nell di figlie ed ered figlio CP_1 Persona_25 e di uccisa in , S. NZ lla, il Parte_88 CP_1 19.08.1944 al ni la som 150.000,00 per ciascuna o quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta provata o comunque determinata secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
a nata a [...] [...] agisce nella qualità di figlia ed erede Parte_209 Pt_2 d di e uccisi in Parte_96 Parte_51 Parte_96 onti, Lo .1 anni la CP_1
Euro 350.000,00 o quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta provata o comunque determinata secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
a nata a [...] [...] e nata a [...]_2 Persona_27 2 quali f redi di ta figlio Pt_2 Persona_28
di figlia di CP_60 Parte_51 Parte_96 deceduti in zo Monti .0 CP_1 56 anni o l di Euro 175.000,00 per ciascuna o quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta provata o comunque determinata secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
a , nato a [...] il [...] agisce nella qualità di figlio ed Persona_29 er figlio convivente di e fratello convivente di Persona_30 Parte_54
tutti uccisi i c. San NZ – Valla Parte_52 CP_5 CP_1 9 4, 14 e 16 a ma complessiva di Euro 500.000,00 o quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta provata
o comunque determinata secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
a nata a [...] il [...] che agisce nella qualità di figlia ed Parte_210 e a sua volta figlio convivente di – Persona_31 Persona_32
uccise in San NZ 4 Pt_31 Parte_72 i 60 e 17 ann lessiva di Euro 100.000,00 o quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta provata o comunque determinata secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
a , nato a [...] il [...] che agisce nella qualità di Parte_211 fi , figlio di uccisa in Persona_31 Persona_33 San NZ – V 944 ed i Parte_72 uccisa anch'essa il 19.08.1944 a San NZ la somma com 100.000,00 o quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta provata
o comunque determinata secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
a , nata a [...] il [...], che agisce nella qualità di Parte_72 fi , figlio di uccisa in Persona_31 Persona_33 San NZ in d in qualit uccisa Parte_72 anch'essa il 24/08/1944 a San NZ;
**** la somm i Euro 100.000,00 o quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta provata
o comunque determinata secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
a , nato a [...] [...], che agisce in qualità di Parte_212 CP_1 er di uccisa in Persona_31 Persona_33
pagina 10 di 52 San NZ in data 24.08.1944 ed in qualità di nipote di Parte_72 deceduta anch'essa il 24.08.1944 a San NZ la somma co 100.000,00 o quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta provata
o comunque determinata secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
a , nata in [...] il [...], che agisce nella qualità di figlia Controparte_61 e figlia di e Persona_34 Persona_1 Persona_2 entrambi u in dat et ELl'uccisione brutale dei genitori aveva l'età di 11 anni Persona_34 la somma complessiva di Euro 90 sa somma maggiore o minore che sarà ritenuta provata o comunque determinata secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
a nato a [...] il [...], agisce nella qualità di figlio ed Parte_213 e , a sua volta figlia ed erede di , a sua volta Persona_35 Persona_36 madre c ucc i nell'eccidio Persona_37 nazista di San Terenz 4 all'età di 24 anni la somma complessiva di Euro 350.000,00 o quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta provata o comunque determinata secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
a , (c.f. ) nato a [...][...] ed ivi Parte_214 C.F._5 Pt_2 r tola, lio ed e Persona_38 a sua volta coniuge di , padre di Persona_39 Parte_93 Pt_214 e NZ in l
[...] Persona_40 v 00,00 tenuto conto ELle quote ereditarie;
a nato a [...] [...] che agisce quale figlio ed erede di Persona_41 CP_1
volta padre dei figli trucidati , Persona_41 Pt_77 Parte_73
, , e di Parte_77 Parte_75 Parte_74 Parte_76
, m Euro 1.000.000,00 o quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta provata o comunque determinata secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
a nato a [...] [...] che agisce quale figlio ed erede CP_62 CP_1 di u olta padre dei figli trucidati , Persona_41 Pt_77 Parte_73
, e , Parte_77 Parte_75 Parte_74 Parte_76 r va 00.000,00 o quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta provata o comunque determinata secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
a nata a [...] [...] che agisce in qualità di figlia ed Persona_42 CP_1 e i , nata a [...] [...] e deceduta in La Persona_43 CP_1 Spezia il 13.04.20 ni 48 e di anni Parte_78 Parte_69 48 e sorella di di 13, che Parte_79 Persona_44 all'epoca EL fa ni e si trovava sf (MS), la somma di € 600.000,00 per la morte dei genitori ed € 200.000,00 per la morte EL fratello e sorella, così in totale € 800.000,00 o quelle diverse somme maggiori o minori che saranno ritenute provate o comunque determinate secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
a nato a [...] [...] (c.f. , nella Parte_215 CP_1 C.F._6 q ed ere a sua Persona_45 [...]
coniuge e padre , CP_63 Parte_70 Parte_62 Parte_63
tutte uccise in San t va Parte_61
pagina 11 di 52 di Euro 1.000.000,00 o quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta provata o comunque determinata secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione a nata a [...] [...] (c.f. ) nella CP_64 CP_1 C.F._7 q ed ered , sorella ote di Parte_164 CP_65 tutti uccisi ata 24.08. a di Euro CP_53 a morte ELla madre, la somma di Euro 100.000,00 per la morte ELla sorella, la somma di Euro 40.000,00 per la morte ELla zia o quelle diverse somme maggiori o minori che saranno ritenute provate o comunque determinate secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
a nata a [...] [...] che agisce nella qualità di Parte_216 CP_1 fi cisa a Vinca in data 24.08.1944, la somma Parte_136 di Euro 300.000,00 somma maggiore o minore che sarà ritenuta provata o comunque determinata secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
a nata a [...] [...], che agisce nella qualità di figlia ed Parte_162 CP_1 e di di anni 2 e di anni Persona_46 Parte_162 Parte_163 6, uccisi 24.08.19 omplessiva 00,00 o quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta provata o comunque determinata secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
a , nato a [...] [...] che agisce in qualità di Parte_217 CP_1 fi di ucciso in Vinca in Persona_47 Parte_120 data 24.08.1944 i nonché nipote di Pt_120
e , e e
[...] Parte_114 Parte_111 Controparte_15 ci a 2 complessiva Parte_121 0 o quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta provata o comunque determinata secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
a , nata a [...] [...] (c.f. ) Parte_218 CP_1 C.F._8 in alità di erede di CP_66 ed erede di a sua volta figlio deceduto in Persona_47 Parte_120 Vinca in dat ché quale coniuge ed a sua CP_66 volta nipote di , , Parte_120 Parte_114 Parte_111 CP_15
e cu a
[...] Parte_121 0 nonché in p di di anni 37 e Parte_144 cugina di di anni 17 uccisi in Vin 944 la somma CP_36 di Euro 6 e diverse somme maggiori o minori che saranno ritenute provate o comunque determinate secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione. a (c.f. ) nata a [...] [...] e Parte_219 C.F._9 CP_1 re ia F uale figl e di Per_48 a sua volta figlio di e ucci
[...] Parte_140 Parte_183
o 24.08.1944 all'et n complessiva di Euro 500.000,00 o quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta provata o comunque determinata secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione.
, nato a [...] il [...] e res. in Vinca, Via Parte_220 1, quale figlio ed erede di a sua volta figlia ed Persona_49 erede di a sua volta f e fratello di Persona_50 CP_14 in Vinca il 24.08.19 ELle quote Parte_148 ma di Euro 120.000,00 nonché quale figlio ed erede di Per_51
figlio di e fratello di , uccise in
[...] Persona_52 CP_9
pagina 12 di 52 24.08.1944, la somma di Euro 400.000,00 o quelle diverse somme maggiori o minori che saranno ritenute provate o comunque determinate secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione. a , nata a [...] [...] e res. in Vinca, Via Martiri di CP_42 CP_1 V io quale uale figlia ed erede di a sua Persona_50 volta figlio ed erede di di anni 59 e fratell di CP_14 Parte_148 anni 17 uccise in Vinc 8.1944 tenuto conto de ie, la somma di Euro 120.000,00 o quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta provata o comunque determinata secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione. a (c.f. ) nata a [...] [...] e Parte_221 C.F._10 CP_1 re ca, V proprio glia ed erede di
a sua volta figlia di e sorella di Persona_53 CP_14 Pt_148
Vinca il 24.08.1944, lle quote ered
[...] di Euro 120.000,00 nonché quale coniuge ed erede di a Persona_54 sua volta figlio di , uccisa in Vinca in data 24. a Parte_127 di Euro 250.000, erse somme maggiori o minori che saranno ritenute provate o comunque determinate secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
a nata a [...] il [...] ed ivi residente, quale figlia convivente Pt_222 di uccisa in Vinca in data 24.08.1944 all'età di 52 anni la Parte_142 so 0,00 o quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta provata o comunque determinata secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione. a nato a [...] il [...], che agisce nella qualità di Parte_223 fi a sua volta figlia di di anni Persona_55 Parte_142 52, tenuto conto ditarie, la somma nonché quale figlio ed erede di a sua volta figlio di di Persona_56 Parte_159 anni 49 e fratello di nni 24 la somma di Eu 0 o Parte_146 quelle diverse so inori che saranno ritenute provate o comunque determinate secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
a nata a [...] [...], che agisce nella qualità di Parte_146 CP_1 fi volta figlia di tenuto Persona_55 Parte_142 conto ELle quote mma di Euro 125.00 glio ed erede di a sua volta figlio di di anni 49 e fratello Persona_56 Parte_159 di ni 24 la somma di ,00 o quelle diverse Parte_146 so nori che saranno ritenute provate o comunque determinate secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
a nata il [...] a [...], nella qualità di figlia di Persona_57 CP_67 ta figlio di uccisa in Vinca in data 24.
[...] CP_40 i 55 anni la somma di 00 o quella diversa somma maggiore
o minore che sarà ritenuta provata o comunque determinata secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione. a nato a [...] [...] e residente in [...] CP_1 S gisce n tà di figlio ed erede di e Persona_58
rispettivamente madre e padre di sa Controparte_68 Parte_113
.08.1944, la somma di Euro 325.0 glio ed erede di sorella di e uccise in Persona_58 Persona_52 Parte_185
pagina 13 di 52 Vinca in data 24.08.1944 all'età di 39 e 22 anni, la somma di Euro 225.000,00 o quelle diverse somme maggiori o minori che saranno ritenute provate o comunque determinate secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
a nato il [...] a [...] residente in [...] CP_1 C e in qualità di figlio e i figlio di Persona_47
ucciso in Vinca in data 24.08.194 io quale Parte_120
e , e Parte_120 Parte_114 Parte_111 CP_15
e si 4.0
[...] Parte_121
(AO) il 14.09.1942 e residente in [...], Parte_113 V isce nella qualità di figlia ed erede di Persona_59 figlia di uccisa in Vinca in data 24.08.1944, t Parte_136 quote er ma di Euro 125.000,00 nonché quale figlia ed erede di
a sua volta fratello di ucciso in Vinca in Persona_60 Controparte_13 ll'età di 39 anni la so 00 o quelle diverse somme maggiori o minori che saranno ritenute provate o comunque determinate secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
a nata a [...] il [...] e residente in [...]( 4/Y, nella qualità di figlia ed erede di figlia Persona_59 di uccisa in Vinca in data 24.08.1944, te quote Parte_136 er a di Euro 125.000,00 nonché quale figlia ed erede di Per_60
a sua volta fratello di ucciso in Vinc
[...] Controparte_13 944 all'età di 39 anni la so ,00 o quelle diverse somme maggiori o minori che saranno ritenute provate o comunque determinate secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
a , nato a [...] [...], e residente in [...] CP_1 Fi à di figl e di a sua volta Persona_62 figlio di uccisa in Vinca in ma di Euro Parte_178 300.000, rsa somma maggiore o minore che sarà ritenuta provata
o comunque determinata secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
a nata a [...] il [...] ed ivi residente che agisce Controparte_70 q a sua volta figlio ed erede di Persona_63 Per_64
a sua volta figlia e a sua volta figlio ed
[...] Persona_65 e mi due uccisi nella strage di CP_47 Controparte_29
.0 e figlia ed erede di a Persona_63 sua volta figlio ed erede di a sua volta figli Persona_64 Per_66
a sua volta figlia di e uccisi in
[...] Parte_226 Parte_191 4.08.1944, la som E o quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta provata o comunque determinata secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione. a , nata a [...] il [...], che agisce nella Parte_227 q erede di , deceduto in Persona_67 Camporaghena il 04.07.1944 la quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta provata o comunque determinata secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione. a nata a [...] il [...] e (c.f. CP_71 CP_72
nato a [...]11.1934, fig C.F._11 CP_1 [...] i cciso in San NZ Monti nell Per_68 Persona_11
settembre i Euro 100.000,00 per ciascuno o quella
pagina 14 di 52 diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta provata o comunque determinata secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
a nata a [...] [...] (c.f. Controparte_73 Pt_2 C.F._12 c lia ed e ntestato ELla sig. Persona_69 a il 4.01.1932 deceduta a il 24.01.2021 ia di CP_1 Pt_2
(nato a .11.1900) ucciso a 44 anni e sorella Persona_12 CP_1
nati l'1.01.1928 uccisi a 16 anni Persona_13 Persona_70 in ta plessiva, di Euro 600.000,00 a nata a [...] [...] (c.f. nella Parte_228 CP_1 C.F._13 q a di f il Persona_12 CP_1 10.11.1900) ucciso a 44 anni e e Persona_13 Persona_70
nati l'1.01.1928 uccisi a 16 anni d
[...] complessiva, di Euro 600.000,00 o quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta provata o comunque determinata secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione al in persona EL Sindaco pro tempore la somma Controparte_1 co 000,00 o quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta provata o comunque determinata secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione alla Provincia di in persona EL Presidente pro tempore la somma Parte_2 complessiva di E o quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta provata o comunque determinata secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione riconoscendo per tutti gli attori il diritto ad ottenere le somme dal Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità perpetrate dalle Forze armate tedesche ex art. 43 D.L. n. 36/2022 e succ. mod. Vinte le spese”.
Per parte convenuta: come da note finale di replica, insistendo anche nelle istanze istruttorie ivi contenute.
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e istanza, in graduato subordine:
- dichiarare il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti;
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva (ovvero comunque l'estraneità alla materia EL contendere) ELla Controparte_2
- rigettare l'azione avversari ndata, nonché parzialmente violativa di giudicato;
- procedere alla quantificazione ELle poste di danno risarcibili nella misura minima compatibile rispetto agli esiti EL giudizio;
- decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo in ragione ELla compensatio lucri cum damno ovvero, comunque, quelle che ex art. 1227, comma 2, cod. civ. avrebbe potuto percepire usando l'ordinaria diligenza. In ogni caso, con il favore ELle spese, dei diritti e degli onorari.” In via istruttoria si insta per l'adozione degli ordini ex artt. 210 e 213 cod. proc. civ. nei termini indicati nella narrativa ELla comparsa di costituzione e risposta, nonché nella presente memoria” (cfr. memoria 183 n. 1, pp. 9 e 10)”.
pagina 15 di 52 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. I 56 ricorrenti (oltre al Comune di ed alla Provincia CP_1 Parte_2
) agiscono in qualità di prossimi congiunti ELle vittime degli eccidi
[...] di MI, San NZ – Valla e Vinca, nel periodo maggio – settembre
1944, alcuni in proprio, alcuni anche iure hereditatis, per il riconoscimento EL danno non patrimoniale da perdita EL rapporto parentale.
La domanda è proposta nei confronti ELla Controparte_4
(come azione di accertamento di responsabilità per i crimini e di
[...]
condanna al risarcimento EL danno), anche in solido con il
[...]
e la Italiana (e, per essa, la Controparte_3 CP_4
, quale soggetto solidalmente Controparte_2
obbligato a farsi carico ELl'adempimento di detti obblighi risarcitori, ai sensi ELl'art. 43 comma 6 DL n.36/2022 e succ. mod.
e si sono costituiti, eccependo il difetto CP_3 Controparte_2 di legittimazione attiva di alcuni ricorrenti, il difetto di legittimazione passiva ELla , la prescrizione ELla pretesa e, in Controparte_2
ogni caso, contestando l'infondatezza ELle domande e la quantificazione ELle medesime.
La di è invece stata dichiarata contumace Controparte_4 CP_4 all'udienza EL 5.3.2024. All'esito di tale udienza il rito è stato convertito in ordinario.
Scambiate le memorie ex art. 183 c.p.c., fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza 29.1.2025 non sono state ammesse le istanze per prova orale di parte attrice (in quanto inerenti a circostanze documentali, ovvero tardivamente formulate in III memoria). In accoglimento ELle istanze ex artt. 210/213 c.p.c. formulate da parte resistente, parte attrice è stata invitata pagina 16 di 52 ad elaborare prospetto riepilogativo di tutte le somme eventualmente percepite, per ognuno dei titoli indicati da parte resistente.
All'udienza EL 29.5.2025, è stata pronunciata ordinanza con cui parte attrice è stata invitata ad una razionalizzazione ELle allegazioni e ELle produzioni effettuate, per ogni attore persona fisica. Concesso termine per note finali (anche in replica) è stata fissata udienza di discussione al
11.12.2025. A tale udienza, le SA hanno discusso la causa, che è poi tratta trattenuta in decisione ai sensi ELl'art. 281 sexies c.p.c., terzo comma,
e ELl'art. 7, terzo comma, d. lgs. 164/2024.
***
2. Le eccezioni pregiudiziali di legittimazione attiva sollevate dall'amministrazione (con riferimento al fatto che l'azione è introdotta
“nella qualità di…”, mentre il pregiudizio lamentato sarebbe dedotto come proprio, cfr. pagg. 19 e 20 ELla costituzione in giudizio) non sono fondate.
Gli attori hanno agito, in taluni casi, “in proprio”, per far valere la lesione derivante dalla perdita EL proprio caro;
in altri casi “in qualità di eredi”, per far valere un diritto proprio degli aventi causa, trasmissibile iure hereditatis.
L'eccezione è quindi destituita di fondamento (anche quanto all'eccezione sollevata con riferimento alle procure alle liti che, seppure non utilmente sanabili ex art. 182 c.p.c., devono ritenersi originariamente conferite in modo valido).
***
3. Quanto alla legittimazione passiva, gli unici soggetti destinati a subire gli effetti ELla presente pronuncia sono:
pagina 17 di 52 - la – nei confronti ELla quale va Controparte_4
accertata la commissione EL fatto illecito su cui sussiste piena giurisdizione EL giudice italiano (cfr. Corte Costituzionale n. 238/2014);
- il ex art. 43 DL 30 aprile 2022 n. Controparte_3
36, conv. con legge 29 giugno 2022 n. 79, in quanto soggetto su cui il legislatore ha posto, in via esclusiva, il pagamento (anche attraverso procedure di esecuzione forzata) ELle poste risarcitorie accertate e liquidate per i danni provocate dalle forze EL Terzo Reich durante la Seconda guerra mondiale.
Resta invece esclusa la legittimazione ELla Controparte_2
(cfr. sul punto ordinanza Cassazione civile n. 7371/2025; nonché
[...]
l'orientamento ELla Sezione, cfr. in particolare l'ordinanza n. 2608/2025 EL 17/07/2025 RG n. 9470/2022, che è anche stata prodotta da parte attrice unitamente alle difese finali).
***
4. L'eccezione di prescrizione sollevata dal non è fondata. CP_3
Senza voler entrare nel merito ELla questione ELla possibilità per il
, in virtù ELl'espromissione ex lege con effetto liberatorio operata CP_3
con l'art. 43 DL n. 36/2022, di proporre tutte le eccezioni (ivi inclusa la prescrizione) che avrebbe potuto opporre il debitore originario (che appare dubitabile ove si acceda condivisibilmente alla tesi per cui l'effetto liberatorio vale solo per la fase esecutiva), tale eccezione è in ogni caso da rigettare (si richiama ancora, sul punto, l'ordinanza n. 2608/2025 di questa
Sezione, sopra citata).
Costituisce, ormai, ius receptum il principio di imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità, sviluppatosi in seno alla giurisprudenza di legittimità e di pagina 18 di 52 merito. Le sezioni unite ELla Suprema Corte, pronunciatesi incidenter tantum, hanno affermato che “i crimini internazionali minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta stesse ELla coesistenza internazionale” perché si tratta di ELitti che “si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità [...] dei diritti fondamentali ELla persona umana, la cui tutela è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice ELl'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario [...]. Per questo ne è stata sancita l'imprescrittibilità
(omissis) e si è riconosciuto che ogni Stato può reprimerli, indipendentemente dal luogo in cui sono stati commessi, secondo i principi ELla giurisdizione universale” (Cass. civ ss. uu. n. 5044/2004).
La norma consuetudinaria internazionale che dispone la non prescrittibilità dei crimini di guerra deve reputarsi retroattiva, proprio in ragione ELla finalità per la quale fu introdotta, ossia per garantire che non rimanessero impuniti i crimini di guerra commessi dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale ed è proprio, quindi, la sua ratio che ne svela il carattere retroattivo. A tanto aggiungasi che nelle materie diverse da quella penale, ove opera il limite ELl'art. 25 Cost., il principio di irretroattività è previsto da una norma di legge di rango ordinario, l'art. 11 ELle preleggi EL codice civile, ed è quindi derogabile da altra norma di pari rango, purché nel rispetto degli altri valori e interessi costituzionalmente protetti.
Per le stesse ragioni, l'inciso « fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione» contenuto nel 6° comma ELl'art. 43 EL decreto- legge n. 36 EL 2022 non può che essere interpretato alla luce dei principi sopra esposti - ovvero ritenendo che il legislatore abbia inteso richiamare pagina 19 di 52 con tale inciso l'intera normativa regolatrice ELla prescrizione nel nostro ordinamento giuridico, compreso il principio ELl'imprescrittibilità dei crimini di guerra pacificamente vigente nello Stato per effetto EL richiamo operato dall'art. 10 Cost. alle consuetudini internazionali.
L'assoluta imprescrittibilità dei crimini di guerra assorbe ogni ulteriore obiezione sollevata dall'Avvocatura con riferimento al fondamento ELl'eccezione per intervenuta estinzione EL reato per morte EL reo (non identificabile). In linea generale, peraltro, la questione è stata già ampiamente affrontata dalla giurisprudenza anche di merito (ad esempio, sentenza EL Tribunale Firenze, sez. II, 03/07/2023, n. 2064, recentemente condivisa, fra l'altro, da Tribunale Bologna, Sez. III, Sent., 25/08/2025, n.
2172).
***
5. La domanda degli enti territoriali.
5.1. Nel presente giudizio agiscono anche il e la CP_1 CP_1
quali enti esponenziali ELla comunità sul Parte_2 territorio ELla quale si sono perpetrati gli eccidi.
Alle pagg. 17 e 18 EL ricorso viene argomentata la richiesta di risarcimento EL danno non patrimoniale cagionato da un fatto costituente reato in favore di enti pubblici: secondo parte ricorrente, i crimini di guerra e contro l'umanità ascrivibili al Terzo Reich hanno determinato lo sterminio ELle popolazioni ELle frazioni di MI (strage di MI), San NZ
Monti (strage di Valla) e di Vinca, tutti paesi facenti parte EL CP_1
. Le uccisioni indiscriminate di vittime innocenti hanno creato
[...]
terrore e dolore nella collettività di , di cui il Comune costituisce CP_1
ente esponenziale: ciò giustificherebbe il riconoscimento in favore EL
pagina 20 di 52 Comune di , quale ente esponenziale ELle popolazioni trucidate, CP_1
ELla liquidazione di una voce di danno a titolo di danno non patrimoniale.
Stesse considerazioni vengono richiamata nella causa petendi per la
, la quale ha visto funestato il proprio territorio Parte_2 oltre che dalle stragi che hanno interessato il anche da Controparte_1 altri efferati eccidi quali quelli di FO e ELle OS EL DO (Comune di , OG e OL LI ( . Pt_2 Controparte_74
Quanto ai danni patrimoniali, si rileva che gli eccidi sono stati accompagnati dalla distruzione pressoché totale con conseguente necessità di ricostruzione di opere viarie ed edifici destinate ai servizi pubblici servizi erogati dal Comune di (ad esempio i paesi di MI e Vinca CP_1 sono stati bombardati, incendiati e distrutti). L'uccisione in numero rilevantissimo di donne e bambini avrebbe avuto ripercussioni negative incalcolabili sulle opportunità di crescita locale, economica e culturale segnando la comunità di per diverse generazioni. Inoltre, il CP_1
, così come la , si rende continuo promotore, Controparte_1 Parte_2 con i relativi sforzi economici, di attività di ricerca e studio nonché didattiche appositamente organizzate nelle scuole al fine di sensibilizzare le nuove generazioni al ricordo dei gravissimi fatti subiti dai loro avi.
Vengono aggiunte le spese di rappresentanza e difesa sopportate dal nei processi celebratisi dinanzi ai Tribunale Militari Controparte_1 di Verona e Roma per un importo complessivo di € 42.000,00 oltre accessori di legge.
Nei petita formulati in ricorso viene chiesto di riconoscere al CP_1
la somma complessiva di € 2.000.000,00 e alla
[...] Parte_2
la somma complessiva di € 500.000,00.
[...]
pagina 21 di 52 ***
5.2. Ritiene il Tribunale che la domanda -proposta quale risarcimento danni ex art. 43 EL d.l. 36/2022- non sia fondata.
Come eccepito dall'Avvocatura ELlo Stato, il Fondo di cui all'art. 43 EL
d.l. n. 36/2022 è istituito “per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili ELla persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze EL Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”. Coerentemente, “hanno diritto all'accesso al Fondo, alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore EL presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6”.
È vero, dunque, che l'art. 43 in esame fa riferimento (generico) a “coloro che...”, come osservato da parte ricorrente anche nelle difese finali.
Tuttavia, i soggetti legittimati sono individuati anche con riferimento al tipo di situazione soggettiva lesa, ovverosia i danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili ELla persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze EL Terzo Reich. L'espresso richiamo alla lesione di diritti inviolabili ELla persona pare dunque necessariamente implicare il riferimento -quale titolare diretto di tali diritto e, quindi, soggetto legittimato ad accedere al fondo- alle sole persone fisiche o, comunque, sotto il profilo ELle posizioni soggettive tutelabili, esclusivamente ai danni pagina 22 di 52 subiti dalle vittime dirette di crimini di guerra e contro l'umanità, per la lesione di diritti inviolabili ELla persona.
Deve peraltro escludersi (in ragione ELla speciale natura ELla norma istitutiva EL Fondo) una interpretazione in via analogica che estenda l'ambito applicativo ELla stessa. Come osservato anche in motivazione da
Corte cost. n. 159/2023: “L'assoluta peculiarità ELla fattispecie, che vede la necessità di bilanciamento tra l'obbligo di rispetto ELl'Accordo di Bonn EL 1961 e la tutela giurisdizionale ELle vittime dei suddetti crimini di guerra, costituisce ragione giustificatrice sufficiente per una disciplina differenziata ed eccezionale, la quale - per tutto quanto sopra argomentato- segna un non irragionevole punto di equilibrio nella complessa vicenda degli indennizzi e dei risarcimenti dei danni da crimini di guerra.”.
Ne segue che, a fronte ELla continuità -dichiarata dal comma 1 ELl'art. 43 in esame- con l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Controparte_4
reso esecutivo con dPR 14 aprile 1962, n. 1263, la lettera ELla
[...]
norma speciale sopravvenuta pare individuare in modo tipizzato le posizioni soggettive tutelabili mediante accesso al Fondo, rispetto a “tutte le rivendicazioni e richieste ELla Repubblica italiana, o di persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti ELla
[...]
o nei confronti di persone fisiche o giuridiche Controparte_4
tedesche, purché derivanti da diritti o ragioni sorti nel periodo tra il 1 settembre 1939 e l'8 maggio 1945”, di cui all'art. 2 comma 1 EL citato dPR.
In termini, recentemente, nella giurisprudenza di merito, Tribunale di
Firenze, nella sentenza n. 1616/2025 - N. R.G. 7559/2023 pubblicata il
10/05/2025, ha così motivato: “... non può essere accolta la domanda risarcitoria proposta dal poiché non risulta lesa alcuna CP_1
pagina 23 di 52 situazione giuridica ELl'ente comunale equivalente ai diritti fondamentali ELla persona umana garantiti dalla Costituzione, quali il nome,
l'immagine, il decoro, la reputazione o l'onore. In merito è sterminata la giurisprudenza di legittimità che riconosce senz'altro la tutela risarcitoria non patrimoniale in favore di persone giuridiche ed enti collettivi per danni che rappresentino la conseguenza pregiudizievole ELla lesione di diritti immateriali ELla personalità costituzionalmente protetti (ex pluribus, Cass.
n. 20345/2023 in merito alla lesione ELla reputazione di un ente collettivo;
Cass. n. 19551/2023 e Cass. n. 20643/2016 quanto alla lesione ELl'immagine di una società; Cass. n. 18082/2013 relativamente alla lesione ELla reputazione di una società). Tuttavia, nel caso in questione nessuno dei predetti diritti è stato leso. L'effetto lesivo si è certamente verificato in capo alle singole persone fisiche che hanno subito gli atti di violenza ma non in capo al La domanda proposta dal CP_1 non merita inoltre accoglimento in quanto la stessa rubrica CP_1
ELl'art. 43 recita: «Istituzione EL Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili ELla persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze EL Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945», mentre il primo comma EL medesimo articolo stabilisce l'istituzione presso il MEF di un «Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili ELla persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze EL Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945». Il preciso riferimento alla tutela dei diritti inviolabili ELla persona esclude la possibilità di
pagina 24 di 52 riconoscere tutela risarcitoria- nella fattispecie- all'ente collettivo quale
Comune. Alla stregua ELle considerazioni appena esposte ne discende che la domanda di parte attrice dovrà essere rigettata”.
Non pare, dunque, che possano rientrare nella previsione normativa di cui all'art. 43 d.l. n. 36/2022 i danni azionati nel ricorso introduttivo dagli enti territoriali (senza che possa assumere rilievo in contrario il fatto che gli enti che oggi agiscono fossero costituiti parti civili nei procedimenti penali). Le domande degli enti devono dunque essere respinte.
***
6. Nel merito, quanto al danno evento, gli eccidi descritti nel ricorso risultano essere già stati accertati in sede penale nella sentenza EL
Tribunale Militare di Verona n. 43/2011 (a carico di IN + altri, doc.
1), quanto alla strage di MI (cfr. il capo di imputazione sub lett. D), e nella sentenza EL Tribunale Militare di Roma n. 25/2009 (a carico di
+ altri, doc. 2), quanto alle stragi di San NZ e di Vinca, alle Pt_229
quali si fa rinvio.
Nell'eccidio di MI, il Reparto Esplorante ELla Divisione Corazzata
“Herman Goring” nelle date EL 4 e 5 maggio 1944 ha cagionato la morte di circa 20 cittadini italiani non belligeranti, i quali non prendevano parte alle operazioni militari (“agendo con cruELtà e premeditazione”, come si legge nel capo di imputazione).
Nell'eccidio di Bardine San NZ, di San NZ Monti, Tendola –
Valla 19 agosto EL 1944, il Reparto Ricognizione 16 ELla 16^ Divisione –
SS corazzata granatieri comandato dal Maggiore ELl'esercito tedesco ha provocato l'uccisione di decine di civili inermi. CP_75
pagina 25 di 52 I processi penali si sono conclusi con l'accertamento ELla responsabilità ELle forze armate di occupazione EL Terzo Reich, resisi responsabili di immani crimini contro l'umanità (come descritti anche alle pagg.
6-15 EL ricorso).
Unitamente al ricorso sono state allegate altresì le trascrizioni ELle udienze nel processo celebratosi dinanzi al Tribunale di Roma a carico di + Pt_229
10; la consulenza tecnica d'Ufficio EL Prof. nel Persona_71 procedimento penale nr. 209/03/RNR Procura ELla Repubblica presso il
Tribunale Militare Della Spezia;
la consulenza tecnica d'ufficio datata
12.06.2009 EL prof. depositata nel processo celebratosi Persona_72
dinanzi al Tribunale Militare di Roma a carico di + 10; lo stralcio Pt_229 EL volume “I SENTIERI DELLA MEMORIA”; gli elenchi ELle vittime degli eccidi di MI, San NZ e Vinca rilasciati dall'Ufficio
Anagrafe EL comune di . CP_1
Quanto alla strage di Camporaghena, in particolare, parte attrice ha depositato copia EL registro parrocchiale da cui risulta il nominativo ELla vittima (doc. 69) e appositi stralci di testi storici (doc. 6, docc. 70 e 71 prodotti unitamente alla II memoria).
L'efferatezza dei crimini commessi in danno di cittadini italiani inermi nelle stragi di MI, di San NZ e di Vinca, oltre che di
Camporaghena, non è in discussione (né è stata contestata dall'amministrazione costituita).
Le uccisioni perpetrate costituiscono senza dubbio crimini di guerra e contro l'umanità; non sussistono cause di giustificazione che possano esonerare gli autori materiali e di conseguenza la Repubblica di CP_4
Germania dalle loro responsabilità.
pagina 26 di 52 La responsabilità ELla condotta antigiuridica sopra descritta deve essere ascritta al Terzo Reich e, dunque, alla CP_4 Controparte_4 per il principio ELla continuità ELla responsabilità statale, trattandosi di crimine commesso da componenti di militari in servizio fra le forze armate tedesche (cfr. Cass. 22585/2013, secondo cui può essere spiegata azione civile per il risarcimento EL danno nei confronti di chi è tenuto a rispondere ELl'altrui fatto in virtù di un rapporto organico o di dipendenza, anche se difetta la precisa identificazione ELla persona fisica autrice EL reato). Si legge peraltro anche nei capi di imputazione che gli imputati (poi condannati) sono stati tratti a giudizio in quanto in servizio nelle forze armate tedesche, quali militari aventi funzioni anche di comando).
***
7. Deve quindi essere esaminata la fondatezza ELle domande proposte dagli attori per il risarcimento EL danno non patrimoniale da perdita EL rapporto parentale (iure proprio o trasmesso iure hereditatis).
***
7.1. In particolare, gli attori lamentano il danno da perdita EL rapporto parentale, sia iure proprio, cioè nell'ipotesi in cui il diritto viene invocato per il dolore patito in prima persona dai congiunti ELle vittime, sia quello trasferito loro iure hereditario dal patrimonio dei prefati soggetti, non più viventi al momento ELl'instaurazione EL giudizio, facendo valere un credito risarcitorio maturato in capo ai danti causa e trasmesso ai propri successori legittimi.
A pag. 17 EL ricorso, vengono indicati (ferme restando le peculiarità dei singoli casi), i seguenti importi:
- per la perdita di un cugino la somma di € 20.000,00;
pagina 27 di 52 - per la perdita di una zia o di uno zio la somma di € 40.000,00 oltre interessi e rivalutazione;
- per la perdita di un nonno o di una nonna la somma di € 60.000,00 oltre interessi e rivalutazione
- per la perdita di una sorella o di un fratello la somma di € 100.000,00 oltre interessi e rivalutazione;
- per la perdita di un genitore o di un figlio la somma di € 250.000,00 oltre interessi e rivalutazione.
In realtà, nelle note depositate in data 29.9.2025, parte ricorrente ha sostenuto che gli importi ELle tabelle milanesi dovrebbero essere moltiplicati almeno per 2 (perché non terrebbero conto ELla diversa struttura ELla famiglia di allora e ELla durezza ELla vita di allora), dovendosi riconoscere così a ciascun soggetto per la perdita di un genitore, di un figlio o EL coniuge almeno la somma di € 782.206,36 per ciascun affetto perduto e la somma di almeno € 339.660,00 per la perdita di ogni fratello, nonno/nonna, zio / zia, nipote. Oltre rivalutazione ed interessi, previa l'applicazione dei criteri in materia fissati dalle Sezioni Unite n.
1712/1995. Nella discussione finale, poi, la SA ha argomentato per l'applicazione anche di un criterio cd. equitativo puro.
***
7.2. La morte di un prossimo congiunto, inteso come componente EL nucleo familiare di origine (genitore, figlio, fratello), o EL nuovo rapporto familiare posto in essere (coniuge, figlio), costituisce lesione di valori costituzionalmente protetti e di diritti umani inviolabili, quali sono gli affetti e le relazioni solidali interni alla famiglia. Tale lesione, laddove incide esclusivamente sulla relazione affettiva e il rapporto parentale,
pagina 28 di 52 comporta un danno non patrimoniale che non può essere dimostrato, se non attraverso elementi indiziari e presuntivi, con conseguente liquidazione necessariamente equitativa;
l'esistenza stessa EL rapporto di parentela deve far presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza EL familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza e di norma, connaturale all'essere umano. Naturalmente si tratta di una presunzione semplice con la conseguente possibilità per il convenuto di dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative ELl'assenza di un legame affettivo tra la vittima ed il superstite.
Ne discende come sia doveroso riconoscere il danno parentale ai congiunti prossimi ELla persona prematuramente deceduta, in assenza di condizioni specificamente dimostrate che escludano la normale relazione affettiva.
Una recente sentenza ELla Suprema Corte (Cass. 04/03/2024, n. 5769) ha ribadito il principio secondo il quale “la morte di una persona causata da un illecito fa presumere da sola, ex art. 2727 cod. civ., una conseguente sofferenza morale in capo, oltre che ai membri ELla famiglia nucleare
“successiva” (coniuge e figli ELla vittima), anche ai membri ELla famiglia
“originaria” (genitori e fratelli), a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini EL quantum debeatur); in tali casi, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte ELla prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo
(Cass. 15/02/2018, n.3767; Cass.15/07/2022, n. 22397; v. anche Cass.
30/08/2022, n.25541 e, già, Cass. 16/03/2012, n. 4253)”. In motivazione, la
Suprema Corte ha altresì specificato che “la presunzione iuris tantum (che
pagina 29 di 52 onera il convenuto ELla prova contraria ELl'indifferenza affettiva o, persino, ELl'odio) concerne l'aspetto interiore EL danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita EL rapporto parentale, mentre non si estende all'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione ELl'effettività, ELla consistenza e ELl'intensità ELla relazione affettiva (desumibili, oltre che dall'eventuale convivenza – o, all'opposto, dalla distanza – da qualsiasi allegazione, comunque provata, EL danneggiato), ELle quali il giudice EL merito deve tenere conto, ai fini ELla quantificazione complessiva ELle conseguenze risarcibili derivanti dalla lesione estrema EL vincolo familiare”.
La pronuncia da ultimo citata si pone in linea con altri precedenti di legittimità (cfr. Cass. 29/09/2023, n. 27658), che hanno enunciato il principio per cui che “l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli ELla vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti
(circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini EL quantum debeatur); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte ELla prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo”.
Anche in assenza di un rapporto di prossimità familiare d'indole 'nucleare', il difetto ELla convivenza con la vittima diretta ELl'eccidio non costituisce un elemento preclusivo ELla prova EL danno, incombendo viceversa sul giudice di merito il compito di verificare, caso per caso, il complesso degli indici probatori eventualmente utilizzabili in relazione a ciascun singolo pagina 30 di 52 rapporto parentale dedotto, pur tenendo conto EL principio in forza EL quale, quanto più prossimo appare il grado formale ELla parentela, tanto meno rigoroso dovrà intendersi lo standard probatorio da soddisfare ai fini risarcitori.
Dai principi sopra riportati discende che per i prossimi congiunti (figli, genitori, fratelli, coniugi), la sussistenza EL danno parentale è relativamente presunta nell'an, ferma restando la possibilità, per il convenuto, di fornire prova contraria, anche solo per presunzioni, purché attendibili e sufficientemente persuasive;
tale presunzione va comunque limitata al danno da sofferenza interiore e non anche al danno esteriore (o dinamico- relazionale), per il quale, invece, occorre la prova ELl'esistenza di un concreto vincolo affettivo;
in ogni caso, il grado e la forza EL vincolo affettivo rilevano ai fini ELla determinazione EL quantum e, dunque, ELla personalizzazione EL danno, sia con riferimento alla liquidazione ELla sofferenza interiore, sia con riguardo al danno dinamico relazionale.
Per i restanti soggetti con grado di parentela/affinità formale meno prossimo (come quello tra zio e nipote, tra cugini o cognati), non appartenenti al c.d. “nucleo familiare minimo” (Cass. Sez. 3, 21/03/2022, n.
9010), occorrerà dimostrare la presenza di un'effettiva condizione di convivenza o, comunque, di un legame affettivo da provare in concreto, reciso a seguito ELl'illecito.
Occorre sul punto ribadire come, sebbene i fatti e gli accadimenti da cui muovono le domande degli attori siano ormai acquisiti al patrimonio storico collettivo, tanto da assurgere a fatto notorio, ciò non consente di obliterare i principi appena richiamati quanto alla necessità di allegare e provare le circostanze utili ad accertare la lesione parentale ed i risvolti sul vissuto pagina 31 di 52 personale di ciascuno dei soggetti coinvolti nei fatti atroci oggetto di questo giudizio, al fine di riconoscere e quantificare i risarcimenti dovuti.
***
7.3. In applicazione dei già indicati principi, e valutate le specifiche contestazioni sollevate dall'amministrazione costituita (pagg. 30 e 31 ELla memoria di costituzione), devono essere rigettate le domande con riferimento a tutti i rapporti che esorbitano dagli stretti vincoli parentali EL “nucleo familiare minimo”, cioè quelle non attinenti ai rapporti tra coniugi, genitori, figli, fratelli, per i quali si presume l'esistenza di un concreto rapporto affettivo, quantomeno sotto il profilo ELla sofferenza soggettiva. Tanto si argomenta in base al fatto che gli attori si sono limitati ad allegare e documentare, in relazione alle domande cumulativamente avanzate, unicamente il grado di parentela con i defunti, mancando di addurre prove (e financo di formulare specifiche deduzioni) circa la sussistenza di effettivi legami. Tale modus operandi, se non osta al riconoscimento EL risarcimento per la lesione dei rapporti parentali più stretti (per i quali si presume la sofferenza e/o lo sconvolgimento relazionale conseguente all'uccisione), non è sufficiente per accogliere la pretesa, laddove si discuta di rapporti tra zio-nipote, tra cugini o tra cognati
(in questo senso, Tribunale Bologna, Sez. III, Sent., 25/08/2025, n. 2172, punto 11.3 ELla motivazione).
Pertanto, in applicazione dei suddetti principi, le domande che si fondano su tali ultimi rapporti non possono essere accolte, stante l'assenza di deduzioni ed offerta di prova circa l'effettività EL vincolo.
Per quanto concerne la perdita EL rapporto con i nonni, valutata la causa petendi come articolata in ricorso, l'assenza di qualunque allegazione (e pagina 32 di 52 l'assenza financo ELla tempestiva deduzione esplicita che sia mai sorto il rapporto parentale) impedisce il riconoscimento EL danno, fermo restando che alcuni attori hanno agito (nei petita originariamente formulati in atto di citazione e in I memoria) soltanto iure hereditatis, salvo poi aver introdotto solo nelle difese finali la richiesta risarcitoria anche iure proprio.
Così, a maggio ragione, deve essere respinta la domanda ELl'attrice
[...]
(riportata al n. 49 in ricorso), la quale risulterebbe agire Controparte_70 iure hereditatis per il danno subito dal padre per la perdita dei bis nonni
(EL padre) e per il danno subito dalla madre per la perdita dei nonni.
***
7.4. L'Avvocatura ha contestato la risarcibilità EL danno subito dal minore infante (pag. 31 ELla comparsa di costituzione, ove si richiamata
Cass. civ., sez. III, 26/04/2022, n. 12987).
Pur valutate le ragioni contrarie valorizzate da alcune decisioni di legittimità (fra le quali, appunto, quella richiamata dall'Avvocatura), si ritiene che anche i pregiudizio -pacificamente risarcibili- che non necessariamente presuppongono la preesistenza EL rapporto parentale rispetto all'evento morte o lesivo (quali “alterazione nelle relazioni tra i superstiti”, “diritto all'intangibilità ELla sfera degli affetti e ELla reciproca solidarietà nell'ambito ELla famiglia”, “libera e piena esplicazione ELle attività realizzatrici ELla persona umana nell'ambito ELla famiglia”) ben possano essere riconosciuti e risarciti come “danni futuri” anche in favore ELl'infante (oltre che EL concepito). Trattasi, infatti, di danni non patrimoniali di carattere dinamico-relazionale ed incidenti sui rapporti e sulle relazioni familiari che possono ripercuotersi anche sull'infante, senza che per la giovanissima età possa ipotizzarsi il pagina 33 di 52 venir meno ELl'effettività EL danno, come tale meritevole di riconoscimento e risarcimento.
La tenerissima età EL superstite al momento EL decesso non può quindi di per sé ritenersi preclusivo rispetto alla liquidazione EL danno, così come il fatto che il superstite fosse soltanto concepito e non ancora nato al momento EL fatto.
***
7.5. L'Avvocatura ha altresì rilevato che alcuni attori agiscono indistintamente quali eredi EL medesimo soggetto e che, nei loro confronti, il ristoro non potrebbe che occorrere pro quota.
Parte ricorrente ha chiesto che ciascun attore (nell'ipotesi in cui abbia agito come erede ELla vittima secondaria o erede ELl'erede) abbia diritto alla liquidazione ELl'intero importo eventualmente dovuto al de cuius vittima secondaria, salvo diversa e specifica richiesta. Specifica richiesta che (a seguito EL rilievo formulato dall'Avvocatura in comparsa di costituzione) è stata precisata in I memoria a pag. 12: “Quanto poi alla posizioni nelle quali i ricorrenti agiscono iure hereditatis quali eredi di prossimi congiunti ELla vittima primaria deceduta, si rileva che il risarcimento sarà limitato alla quota ereditaria”, e ribadita nelle conclusioni (nelle quali per gli attori che agiscono iure hereditatis espressamente viene indicato che la domanda
è formulata pro quota quale erede).
Tanto premesso, rileva il Tribunale che molte ELle domande risarcitorie formulate nel presente giudizio sono state proposte soltanto da alcuni eredi rispetto ad un maggior numero di soggetti astrattamente legittimati.
Senza necessità di prendere posizione sulla ripartizione EL credito risarcitorio tra i coeredi EL defunto vittima ELl'eccidio e tra i suoi eredi,
pagina 34 di 52 costituiti o meno nel giudizio, è sufficiente indicare il credito complessivo sorto in capo al soggetto rispetto al quale si instaura il rapporto successorio dedotto (che potrà essere la stessa vittima ELl'eccidio o i suoi eredi).
Infatti, occorre tener conto ELla consolidata interpretazione giurisprudenziale a partire dall'arresto ELla Suprema Corte a Sezioni Unite, in forza EL quale "I crediti EL "de cuius", a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione ELle rispettive quote, ma entrano a far parte ELla comunione ereditaria, essendo la regola ELla ripartizione automatica ELl'art. 752 cod. civ. prevista solo per i debiti, mentre la diversa disciplina per i crediti risulta dal precedente art.
727, il quale, stabilendo che le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i crediti, presuppone che gli stessi facciano parte ELla comunione, nonché dal successivo art. 757, il quale, prevedendo che il coerede al quale siano stati assegnati tutti o l'unico credito succede nel credito al momento ELl'apertura ELla successione, rivela che i crediti ricadono nella comunione, ed è, inoltre, confermata dall'art. 760, che escludendo la garanzia per insolvenza EL debitore di un credito assegnato
a un coerede, necessariamente presuppone che i crediti siano inclusi nella comunione;
né, in contrario, può argomentarsi dagli artt. 1295 e 1314 ELlo stesso codice, concernendo il primo la diversa ipotesi EL credito solidale tra il "de cuius" ed altri soggetti e il secondo la divisibilità EL credito in generale. Conseguentemente, ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di
pagina 35 di 52 questi ultimi in presenza ELl'interesse all'accertamento nei confronti di tutti ELla sussistenza o meno EL credito". (Cass. Sez. U., 28/11/2007, n.
24657). Successivamente, Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 20/11/2017, n.
27417: “Ciascun coerede può domandare il pagamento EL credito ereditario in misura integrale o proporzionale alla quota di sua spettanza senza che il debitore possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, i quali non sono neppure litisconsorti necessari nel conseguente giudizio di adempimento poiché i contrasti sorti tra gli stessi devono trovare soluzione nell'ambito ELl'eventuale e distinta procedura di divisione”.
***
7.6. L'Avvocatura ha eccepito anche la compensatio lucri cum damno, con riferimento a quanto eventualmente già percepito a titolo indennitario e/o risarcitorio in conseguenza dei fatti di cui è causa.
Premesso che la compensatio non può applicarsi in relazione a utilità solo potenziali, la cui effettiva percezione non è stata in alcun modo provata, neppure per presunzioni, sol perché gli attori avrebbero potuto accedervi, se si fossero tempestivamente attivati, nel caso di specie
In ogni caso, il D.M. 28 giugno 2023, che ha dato attuazione all'art. 43 D.L.
n. 36 EL 2022, stabilisce che è "a carico EL Fondo, nel rispetto ELla normativa vigente e secondo le procedure di cui agli articoli 3 e 4 EL presente decreto, il pagamento dei danni liquidati nella sentenza o nell'atto di transazione di cui al comma 1, lettera b), e ELle spese processuali eventualmente liquidate dalla sentenza medesima, detratte le somme ricevute dall'avente diritto dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi ELla L. 10 marzo 1955, n. 96, EL D.P.R. 6 ottobre 1963,
pagina 36 di 52 n. 2043, ELla L. 18 novembre 1980, n. 791, ELla L. 29 gennaio 1994, n.
94". Stando alla ratio cui è ispirato il decreto adottato dal Ministero ELl'Economia e Finanze, la compensatio si sposta in fase amministrativa e, dunque, l'anticipazione ELla stessa in sede giudiziale comporterebbe la parziale insoddisfazione ELla pretesa risarcitoria, che finirebbe per essere ridotta due volte.
Peraltro, nelle note depositate in data 27.11.2025, parte attrice ha ribadito che: “... nessun importo a titolo di provvisionale derivate dalle condanne penali è stata percepita sino ad oggi dai ricorrenti. Nessun importo è stato percepito di ricorrenti in virtù ELle quattro normative elencate nell'art. 43, comma 4. Lett. b) D.L. n. 36/2022” (pagg. 35 e 36).
Ne segue che il quantum debeatur non deve in questa sede essere ridotto per effetto ELla compensatio lucri cum damno.
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7.7. Infine, quanto alle provvisionali liquidate in sede penale, deve richiamarsi il principio in diritto recentemente enunciato da Cass. civ., Sez.
III, Ordinanza, 03/05/2025, n. 11614:“28. Non si condivide, poi, la qualificazione ELla provvisionale in termini di acconto (per giunta, iuris et de iure già pagato, stando a Cass. Sez. 3, 24/03/2011, n. 6739); si tratta, infatti, di una condanna parziale e non definitiva al risarcimento EL danno, peraltro diversamente quantificabile (in aumento o in diminuzione) nel successivo giudizio civile, come statuito da Cass. Sez. 3, 14/03/2024, n.
6895, che fa riferimento alla "instabilità ELla provvisionale - provvedimento inidoneo al giudicato, in quanto caratterizzato da una diuturna ed indefinita provvisorietà, e quindi suscettibile di essere rimesso in discussione "sine tempore" (e anche travolto) in un ordinario giudizio
pagina 37 di 52 civile". La provvisionale, dunque, non può essere considerata (a maggior ragione, se non pagata) come un acconto di cui tenere conto al momento ELla complessiva liquidazione EL danno, poiché la sua quantificazione è provvisoria e potrebbe subire aumenti o riduzioni (o persino il suo totale annullamento) nel conseguente giudizio civile”.
Con riferimento alle azioni civili definite in sede penale nell'an, poi,
l'Avvocatura ha eccepito ulteriormente che il separato giudizio civile sul quantum avrebbe dovuto essere tempestivamente introdotto entro il quinquennio dal passaggio in giudicato ELla sentenza penale. Il dies a quo dovrebbe essere individuato al 30/05/2012 (data di lettura EL dispositivo ELla sentenza Cass. pen., sez. I, 09/08/2012, n. 32139, recante condanna dei responsabili degli eccidi presupposti alle odierne azioni risarcitorie) e il termine quinquennale risulterebbe decorso alla data di introduzione EL presente giudizio. Secondo l'amministrazione, infatti, una denegata imprescrittibilità sussisterebbe fintantoché la relativa azione non sia intrapresa.
In realtà, richiamata la precedente motivazione in punto rigetto ELl'eccezione di prescrizione, non pare che il terzo comma ELl'art. 2947
c.c. (con particolare riferimento all'individuazione ELla decorrenza EL termine di prescrizione dall'irrevocabilità ELla sentenza, per i fatti costituenti reati) possa derogare alla ritenuta imprescrittibilità.
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8. La documentazione prodotta da parte attrice unitamente al ricorso dimostra il coinvolgimento fatale ELle vittime primarie nelle stragi sopra ricordate, così come la sussistenza EL legame di parentela fra le vittime primarie e gli odierni attori (ovvero i loro danti causa, se già deceduti).
pagina 38 di 52 Peraltro, tali circostanze non sono state oggetto di specifica contestazione da parte ELl'amministrazione costituita (né in sede di costituzione né nel corso EL procedimento, fino alle difese finali).
La qualità di erede, quanto agli attori che agiscono iure hereditatis, non è stata specificamente contestata dall'Avvocatura, che ha solo eccepito che “è onere di ciascun ricorrente dimostrare, occorrendo in aggiunta alla qualità di erede rispetto al de cuius dichiarato, di rientrare (come in effetti si contesta con conseguente necessità di prova avversaria) fra le vittime a) di un crimine di guerra ovvero contro l'umanità; b) che abbia leso un diritto inviolabile ELla persona;
c) compiuto sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani;
d) dalle forze EL Terzo Reich;
e) nel periodo
01/09/1939 – 08/05/1945” (pag. 29 ELla comparsa), oltre a un “indistinto difetto di prova ELle qualità di eredi dei ricorrenti” (pag. 32).
Per come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza,
19/03/2018, n. 6745), il figlio che aziona in giudizio un diritto EL genitore, EL quale afferma essere erede ab intestato, ove non sia stato contestato il rapporto di discendenza con il de cuius, al fine di dare prova ELla sua legittimazione ad agire, non deve ulteriormente dimostrare l'esistenza di tale rapporto, producendo l'atto ELlo stato civile attestante la filiazione, essendo sufficiente che egli, in quanto chiamato all'eredità a titolo di successione legittima, abbia accettato, anche tacitamente, l'eredità, circostanza che può ricavarsi dall'esercizio stesso ELl'azione (in senso conforme, Cass. n. 22223 EL 2014), anche se oltre il termine decennale (cfr. Cass. civ., Sez. II,
Sentenza, 08/01/2025, n. 390).
Ne segue che, valutata la deduzione effettuata in ricorso circa l'intervenuta successione (per gli attori che agiscono iure hereditatis) e considerato che pagina 39 di 52 non sono stati contestati i rapporti di parentela come documentati, può ritenersi sussistere l'effettiva titolarità ELla posizione giuridica soggettiva.
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9. Nel merito e con riferimento al quantum, la liquidazione dei singoli danni richiesti -da effettuarsi necessariamente in via equitativa- può assumere a parametro di riferimento i criteri ed i valori di cui alle Tabelle di Milano
2024, che valorizzano -per il danno da perdita EL rapporto parentale- l'età ELla vittima e EL congiunto, il legame di parentela esistente, il rapporto di convivenza nonché l'esistenza di altri familiari superstiti EL nucleo familiare di origine.
Valutata l'efferatezza EL fatto storico, e pur a fronte ELla carenza di tempestive deduzioni (specificamente per quanto attiene a convivenza con la vittima ed intensità EL vincolo affettivo, cfr. sul punto le specifiche contestazioni ELl'Avvocatura fin dalla comparsa di costituzione e risposta, pagg. 30 ss.), una adeguata liquidazione sul piano equitativo deve assumere a riferimento la valorizzazione ELla sola componente di sofferenza (per ogni attore e valutata la specifica posizione dedotta per ciascuno), in rapporto anche al tempo trascorso fra i fatti e la proposizione ELla domanda volta ad ottenere il riconoscimento EL danno, e quindi i valori di cui alle tabelle di Milano, prossimi alla base ELla forbice di riferimento:
- 200.000,00 € per genitori/figli/coniuge (nella forbice di valori fra
195.551,59 € e 391.103,18 € indicati a pag. 72 ELle tabelle di Milano e rispetto all'importo medio di 300.000,00 € chiesto nei petita)
- 40.000,00 € per fratelli e sorelle (nella forbice di valori fra 28.301,23 € e
169.830,60 € indicati a pag. 75 ELle tabelle di Milano e rispetto all'importo di 100.000,00 € chiesto nei petita).
pagina 40 di 52 Deve ancora aggiungersi che, ove gli importi quantificati secondo gli indicati criteri risultino in astratto superiori a quelli indicati nei petita come formulati in I memoria, la domanda viene accolta nei limiti EL domandato
(cfr. punti 18 e 27 EL dispositivo), in ossequio al principio ELla corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 cpc (Cfr. sul punto
Cassazione civile n. 12159/2021: “Nel giudizio di risarcimento EL danno derivante da fatto illecito, costituisce violazione ELla regola ELla corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., il prescindere, travalicandole, dalle specifiche indicazioni quantitative ELla parte in ordine a ciascuna ELle voci di danno elencate in domanda, salvo che tali indicazioni non siano da ritenere - in base ad apprezzamento di fatto concernente l'interpretazione ELla domanda e censurabile in sede di legittimità esclusivamente per vizio di motivazione - meramente indicative”). Nel caso in esame, infatti, tenuto conto ELla carenza deduttiva sopra evidenziata, l'indicazione, nelle sole conclusioni rassegnate, di una condanna al pagamento di una somma specificamente individuata per ogni ricorrente “o quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta provata o comunque determinata secondo giustizia” è mera clausola di stile, e non consente di ritenere effettivamente proposta una domanda di liquidazione di somme anche maggiori eventualmente risultanti da un diverso accertamento, rispetto a quanto già espressamente indicato.
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10. Gli importi liquidati in dispositivo, considerato il lungo lasso di tempo trascorso dall'eccidio, devono ritenersi somma equitativamente determinata comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria (cfr. Cassazione civile n.
20889/2018: “Nell'ambito ELla valutazione equitativa EL danno, è
pagina 41 di 52 consentito al giudice inglobare in un'unica somma, insieme con la prestazione principale, interessi e rivalutazione monetaria, ove anche per tali voci ricorrano le condizioni di cui all'art. 1226 c.c., dovendo egli tuttavia specificare quali vi abbia compreso, ma non anche quanto ELla somma totale sia da imputare a ciascuna di esse”).
Su detti importi sono solo dovuti gli interessi al tasso legale dalla pronuncia al saldo.
***
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in applicazione EL DM 55/2014 vigente e dei criteri indicati da Cass. civ.,
Sez. III, Ord., 17/04/2024, n. 10367 (punto 4.12 ELla motivazione, i cui principi sono stati richiamati anche da Cass. civ., Sez. III, Ord., 07/06/2024,
n. 15946): “a) l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14, anche quando le pretese dei suoi assistiti siano esattamente coincidenti;
la difesa di più parti, infatti, anche nel caso di identità di pretese comporta pur sempre l'onere di raccogliere plurime procure, fornire plurime informazioni, compilare plurime anagrafiche, ecc.; b) la suddetta maggiorazione è obbligatoria per le prestazioni professionali concluse dopo il 23.10.2023, facoltativa per quelle concluse prima;
c) quel che cambia tra l'ipotesi in cui vi sia identità, e quella in cui vi sia differenza tra le pretese dei vari assistiti, è la misura EL compenso standard su cui applicare la maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 2,
d.m. 55/14; d) se le pretese dei vari assistiti sono diverse, a base EL calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato EL 30% per i primi dieci clienti, e EL 10%
pagina 42 di 52 dall'undicesimo al trentesimo;
e) se le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto ed in diritto, a base EL calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto EL 30%,
e quindi maggiorato come indicato sopra, sub (c); tale ipotesi si identifica, come s'è detto, con la c.d. connessione impropria di cui all'art. 103, primo comma, inciso finale, c.p.c.; g) sia ai fini ELl'applicazione EL comma 2 che EL comma 4, il valore ELla causa da porre a base EL calcolo sarà dato non dalla sommatoria ELle domande, ma dal valore ELla domanda più elevata”.
Nel caso di specie, il decisum più elevato, con riferimento a singolo attore, ammonta a 750.000,00 € (punto 27 EL dispositivo), lo scaglione di riferimento è dunque quello compreso fra 520.000,00 € e 1.000.000,00 €.
I valori tabellati da assumere a riferimento sono quelli minimi ELlo scaglione, in ragione ELl'attività processuale effettivamente svolta e ELle caratteristiche ELl'attività prestata, in rapporto alla posizione ELle singole parti (come specificamente emerso dalla precedente motivazione in fatto).
Il compenso così calcolato in € 14.598,00 viene ridotto EL 30% ai sensi EL quarto comma ELl'art. 4 EL DM 55/2014, quindi fino a € 10.218,60, ed aumentato in applicazione EL capoverso EL medesimo art. 4, quindi fino a
€ 58.246,02.
Le spese di lite EL presente procedimento andranno poste a carico EL
Fondo, come espressamente previsto dal comma 2 ELl'art. 43 EL decreto- legge 30 aprile 2022, n. 36 (“è a carico EL Fondo il pagamento ELle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo”).
P.Q.M.
pagina 43 di 52 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- respinge le domande proposte dal e dalla Controparte_1 [...]
; Parte_2
- liquida in favore ELle parti ricorrenti i seguenti importi, già stimati all'attualità e con interessi al tasso legale dalla presente pronuncia al saldo;
1. a nata a [...] [...], che agisce iure hereditatis Parte_1 CP_1 per la perdita EL fratello, nella qualità di figlia ed erede di , Per_18
sorella di deceduto in MI in data 05.05.1944, la somma di Parte_19
€ 40.000,00, con rigetto ELla domanda proposta iure proprio quale nipote;
2. a , nata ad [...] il [...], che agisce iure proprio Parte_194 in qualità di sorella minore di ucciso in MI in data Parte_3
04.05.1944, la somma di € 40.000,00;
3. a , nata ad [...] il [...], agisce iure Parte_195 proprio in qualità di sorella di ucciso in MI in data Parte_3
04.05.1944, la somma di € 40.000,00;
4. a , nata ad [...] il [...], che agisce Parte_196
iure hereditatis per la perdita EL fratello, in qualità di figlia ed erede di sorella di ucciso in MI in data Persona_19 Parte_3
05.05.1944, la somma di € 40.000,00;
5. a , nato a [...] il [...], che Parte_197 agisce iure hereditatis per la perdita EL fratello, in qualità di figlio ed erede di fratello di deceduto in MI in data Persona_20 Parte_3
04.05.1944, la somma di € 40.000,00;
6. – 8. a nata ad [...] il [...], a Parte_198 [...]
nata a , il 20.11.1955, a , nata Parte_199 CP_1 Parte_200
pagina 44 di 52 ad UL il 16.09.1931, che agiscono iure hereditatis in qualità di figlie ed eredi di sorella di deceduto in MI in Persona_21 Parte_3 data 04.05.1944, la somma complessiva di € 40.000,00, con rigetto ELla domanda proposta da per la perdita ELlo zio;
Parte_200
9. a , nato a [...]08.1936, iure proprio, in qualità Parte_201 CP_1 di figlio di ucciso a MI il 4.05.1944 la somma di € Parte_9
200.000,00;
10. a , nato a [...] l'[...], che Parte_202
agisce iure hereditatis per la perdita EL padre, in qualità di figlio ed erede di figlia di ucciso in MI in data Persona_22 Parte_13
05.05.1944 la somma di € 200.000,00;
11. – 12. a , nata a [...] l'[...], e a Parte_203 Pt_204
, che agiscono iure hereditatis per la perdita EL padre, in qualità di
[...]
figli ed eredi di figlio di Persona_23 Parte_5 ucciso in MI in data 05.05.1944 la somma complessiva di €
200.000,00;
13. a , nata a [...][...], che agisce iure proprio Parte_205 CP_1
in qualità di figlia di ucciso in MI in data 05.05.1944, la Parte_7
somma di € 200.000,00;
14. a nato a [...] [...] iure proprio in qualità Parte_206 CP_1
di figlio di ucciso in MI il 4.05.1944 la Parte_11 somma di € 200.000,00;
15. a nata a [...] [...] iure proprio in qualità Parte_207 CP_1 di figlia di ucciso in MI il 4.05.1944 la Parte_11
somma di € 200.000,00;
pagina 45 di 52 16. a nato a [...] [...] iure proprio in Parte_208 CP_1
qualità di figlio di ucciso in MI il 4.05.1944 la Parte_4 somma di € 200.000;
17. a , nata a [...] [...] e a Persona_24 CP_1 [...]
nata a [...] [...], che agiscono iure hereditatis per CP_59 CP_1 la perdita ELla madre, nella qualità di figlie ed eredi di Persona_25
figlio di uccisa in , S. NZ Monti, Loc. Valla, il Parte_88 CP_1
19.08.1944 la somma complessiva di € 200.000,00;
18. a nata a [...] [...], che agisce iure hereditatis Parte_209 Pt_2 per la perdita dei genitori, nella qualità di figlia ed erede di
[...]
figlia di e entrambi Parte_96 Parte_51 Parte_96 uccisi in , S. NZ Monti, Loc. Valla, il 19.08.1944, la somma CP_1 di € 350.000,00;
19. per nata a [...] [...] e per Persona_26 Pt_2 Per_27 nata a [...] [...], che agiscono iure hereditatis per la
[...] Pt_2
perdita dei nonni, quali figlie ed eredi di a sua volta figlio Persona_28 ed erede di figlia di e CP_60 Parte_51 Parte_96
deceduti in , S. NZ Monti, Loc. Valla, il
[...] CP_1
19.08.1944, la domanda è respinta;
20. a , nato a [...] il [...], che agisce iure Persona_29
hereditatis per la perdita di padre, sorella e fratello, nella qualità di figlio ed erede di figlio di e fratello di Persona_30 Parte_54 Parte_52
e tutti uccisi in . Loc. San NZ – Valla in data CP_5 CP_1
19.08.1944, la somma complessiva di € 280.000,00;
21. - 22. - 23. - 24. a nata a [...] il [...], a Parte_210 Pt_211
, nato a [...] il [...], a , nata a [...]
[...] Parte_72
pagina 46 di 52 Spezia il 01.08.1957, a , nato a [...] [...], Parte_212 CP_1
che agiscono iure hereditatis per la perdita ELla madre e ELla sorella, nella qualità di figli ed eredi di , figlio di Persona_31 Persona_33
e fratello di , uccise in San NZ - Valla in
[...] Parte_72 data 24/08/1944, la somma complessiva di € 240.000,00;
25. a , nata in [...] il [...], che agisce iure Controparte_61
hereditatis per la perdita dei genitori, nella qualità di figlia ed erede di figlia di e Persona_34 Persona_1 Persona_2
entrambi uccisi in San NZ in data 17.08.1944, la somma complessiva di € 400.000,00;
26. a nato a [...] il [...], che agisce iure Parte_213 hereditatis per la perdita ELla sorella, nella qualità di figlio ed erede di
, a sua volta figlia ed erede di , a sua volta madre Persona_35 Persona_36
di uccisa nell'eccidio nazista di San NZ Persona_37
– Valla in data 19 agosto 1944 la somma complessiva di € 40.000,00;
27. a nato a [...][...], che agisce iure Parte_214 Pt_2 hereditatis per la perdita di moglie e di 3 figli, nella qualità di figlio ed erede di a sua volta coniuge di e padre Persona_38 Persona_39
di , e , tutti uccisi in Parte_93 Parte_214 Persona_40
San NZ in data 19.08.1944, la somma complessiva di € 750.000,00 tenuto conto ELle quote ereditarie;
28. – 29. a nato a [...] [...], e a Persona_41 CP_1 CP_62
nato a [...] [...], che agiscono iure hereditatis per la
[...] CP_1 perdita di 5 figli, quali figli ed eredi di fu a sua volta Persona_41 Pt_77
padre di , , Parte_73 Parte_77 Parte_75 Pt_74
e , la somma complessiva di € 1.000.000,00;
[...] Parte_76
pagina 47 di 52 30. a nata a [...] [...], che agisce iure Persona_42 CP_1
hereditatis per la perdita di entrambi i genitori e di 2 fratelli, in qualità di figlia ed erede di , nata a [...] [...] e deceduta Persona_43 CP_1
in La Spezia il 13.04.2013, figlia di e e Parte_78 Parte_69 sorella di e di , la somma di € 480.000,00; Parte_79 Persona_44
31. a nato a [...] [...], che agisce iure Parte_215 CP_1
hereditatis per la perdita ELla madre e di 3 sorelle, nella qualità di figlio ed erede di a sua volta figlio ed erede di Persona_45 CP_63
coniuge e padre di , e Parte_70 Parte_62 Parte_63 Pt_61
tutte uccise in San NZ in data 19.08.1944, la somma complessiva
[...]
di € 320.000,00;
31 bis. a nata a [...] [...], che agisce in CP_64 CP_1 proprio per la perdita ELla madre , ELla sorella Parte_164 CP_65
e ELla zia tutte uccise in Vinca in data 24.08.1944,
[...] CP_53 la somma di € 240.000,00, con rigetto ELla domanda proposta per la morte ELla zia;
32. a nata a [...] [...] che agisce nella Parte_216 CP_1
qualità di figlia di uccisa a Vinca in data 24.08.1944, la Parte_136
somma di € 200.000,00;
33. a nata a [...] [...], che agisce iure Parte_162 CP_1
hereditatis per la perdita di due figli, nella qualità di figlia ed erede di
, padre di e di , uccisi in Vinca Persona_46 Parte_162 Parte_163
in data 24.08.1944, la somma complessiva di € 400.000,00;
34. – 35. a , nato a [...] [...], che agisce Parte_217 CP_1
iure hereditatis per la perdita EL padre, in qualità di figlio ed erede di figlio di ucciso in Vinca in data Persona_47 Parte_120
pagina 48 di 52 24.08.1944, nonché a , nata a [...] [...], Parte_218 CP_1
anch'ella che agisce nella qualità di coniuge ed erede di a CP_66 sua volta figlio ed erede di a sua volta figlio di Persona_47 Pt_120
deceduto in Vinca in data 24.08.1944, la somma complessiva di €
[...]
200.000,00 iure hereditatis per la perdita EL padre, con rigetto ELle domande rispettivamente proposte iure proprio o iure hereditatis per la perdita di zii e cugino;
36. a nata a [...] [...], che agisce iure Parte_219 CP_1
hereditatis per la perdita dei genitori, quale figlia ed erede di Per_48
a sua volta figlio di e uccisi in
[...] Parte_140 Parte_183
Vinca il 24.08.1944, la somma complessiva di € 400.000,00;
37. – 38. a , nato a [...] il [...], Parte_220 quale erede di a sua volta erede di (in Persona_49 Persona_50
quanto figlia), nonché a nata a [...] [...], CP_42 CP_1 quale erede di , che agiscono iure hereditatis per la perdita Persona_50
ELla mamma (di ) e ELla sorella (di Persona_50 CP_14
) entrambe uccise in Vinca il Persona_50 Parte_148
24.08.1944, l'importo complessivo di € 240.000,00 per la perdita di madre e sorella;
37. a , che agisce iure hereditatis altresì per il padre per la Parte_220
perdita di un genitore e di una sorella, nella qualità di figlio ed erede di figlio di e fratello di , Persona_51 Persona_52 CP_9
uccise in Vinca il 24.08.1944, la somma di € 240.000,00;
38. per , nata a [...] [...], che agisce anche in CP_42 CP_1
proprio quale nipote avendo perso la nonna e la zia CP_14
la domanda è respinta;
Parte_148
pagina 49 di 52 39. a , nata a [...] [...], che agisce in proprio e Parte_221 CP_1
quale figlia ed erede di a sua volta figlia di Persona_53 CP_14
e sorella di uccise in Vinca il 24.08.1944, la
[...] Parte_148
somma di € 240.000,00; alla stessa, che agisce anche quale coniuge ed erede di a sua volta figlio di , uccisa in Persona_54 Parte_127
Vinca in data 24.08.1944, la somma di € 200.000,00;
40. a nata a [...] il [...], quale figlia di Pt_222 Pt_142
uccisa in Vinca in data 24.08.1944, la somma di € 200.000,00;
[...]
41. – 42. a nato a [...] il [...], a Parte_223 Pt_146
nata a [...] [...], che agiscono iure hereditatis per la
[...] CP_1
perdita ELla madre, nella qualità di figli ed eredi di a sua Persona_55 volta figlia di , uccisa nella strada di Vinca, la somma Parte_142 complessiva di € 200.000,00; agli stessi, che agiscono anche quali figli ed eredi di a sua volta figlio di e fratello di Persona_56 Parte_159
, uccisi nella strade di Vinca, la somma complessiva di Parte_146
€ 240.000,00;
43. a nata il [...] a [...], che agisce iure proprio Persona_57
in quanto già concepita alla morte ELla nonna e iure Controparte_76
hereditatis per il padre quale figlio di CP_67 CP_76
a sua volta figlio di uccisa in Vinca in data
[...] CP_40
24.08.1944 la somma di € 200.000,00, con rigetto ELla domanda proposta iure proprio come nipote;
44. a nato a [...] [...], che agisce nella Parte_224 CP_1 qualità di figlio ed erede di e Persona_58 Controparte_68
rispettivamente madre e padre di uccisa in Vinca in Parte_113
data 24.08.1944, all'età di 2 mesi, la somma di € 200.000,00, nonché quale pagina 50 di 52 figlio ed erede di sorella di e Persona_58 Persona_52 Pt_185
uccise in Vinca in data 24.08.1944, la somma di € 80.000,00;
[...]
45. a nato il [...] a , che agisce iure Controparte_69 CP_1
hereditatis quale erede per il padre per la morte EL padre Persona_73
, nonché per la morte dei fratelli (EL padre ) Parte_120 Per_47
, e , tutti uccisi in Vinca in data 24.08.1944, Parte_114 Pt_111 CP_15
la somma di € 320.000,00 €, con rigetto ELla domanda iure proprio per la perdita EL nonno;
46. – 47. a nata a [...] il [...], e a Parte_113
nata a [...] il [...], che agiscono Persona_61
iure hereditatis nella qualità di figlie ed eredi di figlia di Persona_59
uccisa in Vinca in data 24.08.1944, la somma complessiva Parte_136 di € 200.000,00; alle stesse, che agiscono anche quali figlie ed eredi di a sua volta fratello di ucciso in Vinca Persona_60 Controparte_13 in data 24.08.1944, la somma complessiva di € 40.000,00, con rigetto ELla domanda per la perdita ELla nonna e ELlo zio;
48. a , nato a [...] [...], che agisce iure Parte_225 CP_1
hereditatis nella qualità di figlio ed erede di a sua Persona_62
volta figlio di uccisa in Vinca in data 24.08.1944 la somma Parte_178 di € 200.000,00, con rigetto ELla domanda per la perdita ELla nonna;
49. per nata a [...] il [...], che agisce quale Controparte_70
Con figlia ed erede di a sua volta figlio ed erede di Persona_63 Per_64
a sua volta figlia ed erede di e a sua volta figlio ed
[...] Persona_65 erede di e , questi ultimi due uccisi CP_47 Controparte_29
nella strage di Vinca in data 24.08.21944, la domanda è respinta;
pagina 51 di 52 50. a , nata a [...] il [...], che agisce Parte_227
nella qualità di figlia ed erede di , Persona_67 deceduto in Camporaghena il 04.07.1944, la somma di € 200.000,00;
51. a nata a [...] il [...] e , nato a CP_71 CP_72
16.11.1934, figli ed eredi di coniuge di CP_1 Persona_68
ucciso in San NZ Monti nella notte fra il 4 ed il 5 Persona_11
settembre 1944, la somma complessiva di € 200.000,00;
52. a , nata a [...] [...], che agisce iure Controparte_73 Pt_2
hereditatis quale figlia ed erede di , a sua volta figlia di Persona_69
e sorella di e Persona_12 Persona_13 Persona_70
uccisi in San NZ in data 7.09.1944, la somma complessiva di
[...]
€ 280.000,00;
53. a , nata a [...] [...], che agisce iure Parte_228 CP_1
proprio per la perdita EL padre e dei fratelli di Persona_12
e , uccisi in San NZ in Persona_13 Persona_70
data 7.09.1944, la somma complessiva di € 280.000,00.
- Liquida in favore di parte ricorrente le spese di lite in € 58.246,02 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, oltre esborsi per contributo unificato.
- Ai sensi ELl'art. 43 D.L. 30 aprile 2022 n. 36, convertito in legge 29 giugno 2022 n. 79 e successive integrazioni, dà atto che la presente sentenza dopo il passaggio in giudicato costituisce titolo per l'accesso al
Fondo per il Ristoro dei danni subiti dalle Vittime dei Crimini di Guerra e contro l'Umanità dalle Forze EL Terzo Reich.
Genova, 23/12/2025 Il Giudice Valentina Cingano
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