Art. 3. (Commissario generale). 1. Il Commissario generale del Governo italiano per la partecipazione all'Esposizione universale di Aichi del 2005 e' nominato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Il Commissario generale rappresenta il Governo italiano ai fini degli adempimenti previsti dalla Convenzione sulle esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, resa esecutiva ai sensi del regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 24 , convertito dalla legge 9 aprile 1931, n. 893 .
3. Il Commissario generale, direttamente o per tramite del Segretario generale o del direttore amministrativo-contabile, gestisce i fondi assegnati al Commissariato generale di cui all'articolo 2.
4. Nello svolgimento dei suoi compiti, il Commissario generale e' autorizzato a derogare alle vigenti disposizioni di contabilita' generale dello Stato in materia di contratti.
5. Il Commissario generale cessa dai suoi compiti entro i sei mesi successivi alla data di chiusura dell'Esposizione, dopo la presentazione del rendiconto finale delle spese di cui all'articolo 4, comma 2.
2. Il Commissario generale rappresenta il Governo italiano ai fini degli adempimenti previsti dalla Convenzione sulle esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, resa esecutiva ai sensi del regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 24 , convertito dalla legge 9 aprile 1931, n. 893 .
3. Il Commissario generale, direttamente o per tramite del Segretario generale o del direttore amministrativo-contabile, gestisce i fondi assegnati al Commissariato generale di cui all'articolo 2.
4. Nello svolgimento dei suoi compiti, il Commissario generale e' autorizzato a derogare alle vigenti disposizioni di contabilita' generale dello Stato in materia di contratti.
5. Il Commissario generale cessa dai suoi compiti entro i sei mesi successivi alla data di chiusura dell'Esposizione, dopo la presentazione del rendiconto finale delle spese di cui all'articolo 4, comma 2.