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Sentenza 15 febbraio 2024
Sentenza 15 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/02/2024, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Donatella De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7559 dell'anno 2020 trattata ex art 127 ter cpc in data 15/02/2024
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso dall' avv. DE MAGLIO SILVIA e GIANNELLI SILVIA;
Ricorrente
C O N T R O
CP_1
Resistente contumace
Oggetto: Ripetizione indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.07.2020, il ricorrente di cui in epigrafe- premesso di essere titolare di pensione cat. I.O. - esponeva che con comunicazione del 11.01.2019 e precedentemente con CP_ comunicazione del 09.12.2008 l' aveva comunicato l'erogazione indebita della somma di €
10.619,87 sulla pensione cat. I.O. n. 15039634 per il periodo dal 01.08.2005 al 31.07.2008, con la seguente motivazione: “la pensione è stata annullata in quanto sono venuti meno i requisiti richiesti dalla legge per il riconoscimento del diritto”; di aver l' , dal mese di Aprile 2019, iniziato ad Org_1
operare le trattenute mensili sulla pensione in godimento all'istante per un importo complessivo, sino ad oggi, di € 9.638,85.
Eccepiva il ricorrente l'irripetibilità della somma per prescrizione del debito concludendo per l'accertamento che nulla era dovuto per il titolo indicato, con condanna dell'Istituto alla restituzione delle somme indebitamente trattenute. CP_ L' pur ritualmente citato non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
L'udienza del 15.02.2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni a norma dell'art. 127 ter c.p.c.; le parti hanno depositato le note scritte nel termine perentorio stabilito, coincidente con il giorno di udienza.
*
Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi che di seguito si espongono.
Parte ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione del presunto diritto di credito vantato dall' . Org_1
In effetti risultano prodotti in atti la prima richiesta di restituzione dell'importo in parola datata 9.12.2008
e la seconda analoga richiesta datata 11.1.2019.
Diversamente in atti non è documentato quando tali missive siano state ricevute dal ricorrente, sicchè basandosi sul dato estrinseco costituito dalla data indicata in calce alle stesse, rispettivamente 9.12.2008 CP_ e 11.1.2019 (in assenza di prova della data di effettiva ricezione, non fornita da dichiarato contumace) deve dichiararsi la prescrizione del detto credito per decorrenza del decennio tra la prima e la seconda richiesta di pagamento.
Emerge altresì dalla documentazione prodotta dal ricorrente che l' a partire dal 2019 abbia Org_1
operato delle trattenute sulla pensione in godimento al ricorrente e precisamente: da aprile a settembre
2019 pari ad € 143,76 mensili;
da febbraio a dicembre 2020 pari ad € 144,33 mensili ad eccezione del mese di Giugno in cui è stata effettuata una trattenuta pari ad € 3.741,15 su un conguaglio per arretrati e dicembre per € 288,66; da gennaio a novembre 2021 pari ad € 144,47 ad eccezione del mese di dicembre per € 288,94; da gennaio a febbraio 2022 pari ad € 146,79; da marzo ad ottobre 2022 pari ad
€ 146,93; nel mese di febbraio 2024 pari ad euro 101,58.
Dalla documentazione in atti risulta un totale di € 9.638,85 che risulta indebitamente trattenuto dall'Istituto dapprima sulla pensione cat. I.O. n. 15045565 e successivamente sulla pensione cat V.O. n.
10072459.
D'altronde l' non si è preoccupato di fornire in giudizio la prova di ulteriori atti interruttivi della Org_1
prescrizione, scegliendo di non costituirsi.
Pertanto, stante la prescrizione degli importi richiesti per il periodo dal 01.08.2005 al 31.07.2008 per decorrenza del decennio di prescrizione, il ricorso va accolto con conseguente declaratoria di CP_ irripetibilità della somma chiesta dall' e restituzione di quanto indebitamente trattenuto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in favore dei procuratori distrattari applicando le tariffe minime stante la serialità della controversia.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE CP_ Dichiara l'irripetibilità della somma di € 10.619,87 di cui alla lettera del 11.01.2019 e per l'effetto CP_ condanna l' alla restituzione della somma di € 9.638,85 e di quella ulteriore trattenuta per tale causale.
CP_ Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio in favore dei procuratori distrattari del ricorrente, che si liquidano in complessivi € 1.900 oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa.
Lecce, lì 15/02/2024
Il Giudice del Lavoro
dott Donatella De Giorgi