TRIB
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 05/11/2025, n. 1726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1726 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 269/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'Avv. COSIMO Parte_1
FORTUNATO;
e
, in proprio e quale Controparte_1
CP_ mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti con l'assistenza e CP_2 difesa dell'Avv. GILDA AVENA;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24/1/2019, il ricorrente ha proposto tempestiva opposizione
(nei 40 giorni ai sensi dell'art. 24, comma 5, d. lgs n. 46/1999) avverso l'avviso di addebito n.
33420180006882853000, notificato in data 11/1/2019, intimante il pagamento della somma complessiva di € 2.618,52 a titolo di contributi I.V.S. dovuti alla Gestione Artigiani sul reddito eccedente il minimale per l'anno 2014.
Ha dedotto che la pretesa creditoria è scaturita dall'accertamento unificato effettuato per detto periodo dall'Agenzia delle Entrate e impugnato innanzi alla Commissione Tributaria di
Cosenza.
Nelle more del presente procedimento, con note del 16/1/2023 parte ricorrente ha rappresentato la pendenza del giudizio tributario di secondo grado innanzi alla Commissione Tributaria
Regionale.
Tanto premesso, ha chiamato in causa , chiedendo la sospensione del giudizio in ragione CP_3 della pregiudizialità del contenzioso tributario e l'annullamento dell'avviso di addebito per insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto.
1 Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito deducendo l'infondatezza CP_3 dell'opposizione, con conseguente conferma dell'atto opposto.
La causa, istruita mediante acquisizione documentale e già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata assegnata a questo Giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. n. 335i decreto n. 25 del 25/6/2025.
2. È pacifico che l'avviso di addebito impugnato sia fondato sull'accertamento unificato n.
TD3010301977 condotto dalla Agenzia delle Entrate, relativo al periodo di imposta 2014 (v. dettaglio del debito dell'atto impugnato in allegati al ricorso), nel quale il reddito del contribuente è stato ricostruito in termini maggiori rispetto a quanto dichiarato fiscalmente, a sua volta impugnato davanti alla Commissione Tributaria.
Ai sensi dell'art. 24, comma 3, del d. lgs. n. 46/1999 "Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice".
Secondo l'orientamento della Suprema Corte “In tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, l'art. 24, comma 3, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia il provvedimento esecutivo del giudice, qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle entrate, né è necessario, ai fini della non CP_ iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l' sia messo a conoscenza dell'impugnazione dell'accertamento davanti all'autorità giudiziaria anche quando detto accertamento è impugnato davanti al Giudice tributario.” (Cfr. Cass. Civ. Sez. Lav. n.
8379/2014).
Anche successivamente la giurisprudenza di legittimità ha confermato che l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali è subordinata, ex art. 24 citato, in caso di impugnazione dell'accertamento, all'emissione di un provvedimento esecutivo del giudice, senza distinguere se esso sia eseguito dall'ente previdenziale o da altro ufficio pubblico e senza richiedere la conoscenza, da parte dell'ente creditore, dell'impugnazione proposta (cfr. Cass. 18.02.2015, n.
12333, e Cass. 01.03.2016, n. 4032).
Pertanto, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e sulla scorta del richiamato orientamento della Suprema Corte, che consente di saldare insieme la duplice esigenza di scongiurare, da un lato, contrasti di giudicati e di evitare, dall'altro, inutili duplicazioni di attività processuali, deve ritenersi inibito all' , nella situazione in esame, di CP_3
2 emettere avvisi di addebito per pretesi recuperi contributivi sino all'intervenuta definitività del giudizio relativo all'accertamento della legittimità del verbale di accertamento dell'Agenzia delle Entrate.
Deve essere, dunque, dichiarata l'illegittimità dell'avviso di addebito impugnato.
3. Si rileva, tuttavia, che il giudice dell'opposizione che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo
(come nel caso, per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull'impugnazione dell'accertamento) non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 12102/2017; Cass. 12333/2015;
Cass., n. 14149/2012).
Ne consegue che la pendenza dell'impugnativa innanzi alla Commissione Tributaria dell'atto di accertamento presupposto integra una pregiudiziale di fatto e non di diritto, tale da non comportare la sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. ma implica che il Giudice del lavoro proceda al vaglio nel merito della pretesa contributiva, risolvendo la questione sulla base dei principi generali in tema di onere probatorio ex art. 2697 c.c.
Ebbene, la pretesa contributiva trae origine dall'accertamento condotto dall'Agenzia delle
Entrate che ha quantificato il maggior reddito di impresa, sul quale sono stati calcolati i contributi previdenziali conseguentemente dovuti.
Posto che l'opposizione all'avviso di addebito dà luogo a un giudizio ordinario di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto contributivo, grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (cfr. Cfr. Cass. n. 3279/2020; Cass. n.
10583/2017, Cass. n. 19469/2018). Secondo il consolidato insegnamento del giudice di legittimità, "nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva" CP_3
(Cass. ordinanza n. 2929/2020; Cass. ordinanza n. 23038/2019; Sez. L, sentenza n. 14965/2012;
Cass. Sez. L, sentenza n. 22862/2010).
L' è pertanto tenuto a provare l'effettività del maggior reddito che si assume percepito da CP_3
CP_ parte ricorrente. Nel caso di specie, difetta la prova del maggior reddito prodotto avendo l' omesso di produrre non solo il verbale di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, quale atto- presupposto della pretesa contributiva -accertamento peraltro impugnato in sede tributaria e dunque non definitivo- ma soprattutto i documenti contabili attestanti il maggior reddito dell'anno in contesa, sul quale applicare la maggiore contribuzione . CP_3
3 Risulta pertanto impossibile effettuare accertamenti in ordine alla veridicità e fondatezza dei fatti menzionati nel verbale dell'amministrazione finanziaria (che comunque, in questa sede, CP_ non risulta prodotto dall' .
Da tale carenza probatoria discende l'infondatezza della pretesa creditoria del resistente istituto.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione di merito di parte ricorrente e, per l'effetto, dichiara non dovuti i crediti riportati nell'avviso di addebito oggetto di opposizione;
- condanna alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in CP_3 complessivi € 1.312,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario del 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Castrovillari, 5.11.2025
La Giudice del Lavoro dott.ssa Margherita Sitongia
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Melania Marchio
- Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge
113 del 2021.
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'Avv. COSIMO Parte_1
FORTUNATO;
e
, in proprio e quale Controparte_1
CP_ mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti con l'assistenza e CP_2 difesa dell'Avv. GILDA AVENA;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24/1/2019, il ricorrente ha proposto tempestiva opposizione
(nei 40 giorni ai sensi dell'art. 24, comma 5, d. lgs n. 46/1999) avverso l'avviso di addebito n.
33420180006882853000, notificato in data 11/1/2019, intimante il pagamento della somma complessiva di € 2.618,52 a titolo di contributi I.V.S. dovuti alla Gestione Artigiani sul reddito eccedente il minimale per l'anno 2014.
Ha dedotto che la pretesa creditoria è scaturita dall'accertamento unificato effettuato per detto periodo dall'Agenzia delle Entrate e impugnato innanzi alla Commissione Tributaria di
Cosenza.
Nelle more del presente procedimento, con note del 16/1/2023 parte ricorrente ha rappresentato la pendenza del giudizio tributario di secondo grado innanzi alla Commissione Tributaria
Regionale.
Tanto premesso, ha chiamato in causa , chiedendo la sospensione del giudizio in ragione CP_3 della pregiudizialità del contenzioso tributario e l'annullamento dell'avviso di addebito per insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto.
1 Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito deducendo l'infondatezza CP_3 dell'opposizione, con conseguente conferma dell'atto opposto.
La causa, istruita mediante acquisizione documentale e già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata assegnata a questo Giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. n. 335i decreto n. 25 del 25/6/2025.
2. È pacifico che l'avviso di addebito impugnato sia fondato sull'accertamento unificato n.
TD3010301977 condotto dalla Agenzia delle Entrate, relativo al periodo di imposta 2014 (v. dettaglio del debito dell'atto impugnato in allegati al ricorso), nel quale il reddito del contribuente è stato ricostruito in termini maggiori rispetto a quanto dichiarato fiscalmente, a sua volta impugnato davanti alla Commissione Tributaria.
Ai sensi dell'art. 24, comma 3, del d. lgs. n. 46/1999 "Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice".
Secondo l'orientamento della Suprema Corte “In tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, l'art. 24, comma 3, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia il provvedimento esecutivo del giudice, qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle entrate, né è necessario, ai fini della non CP_ iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l' sia messo a conoscenza dell'impugnazione dell'accertamento davanti all'autorità giudiziaria anche quando detto accertamento è impugnato davanti al Giudice tributario.” (Cfr. Cass. Civ. Sez. Lav. n.
8379/2014).
Anche successivamente la giurisprudenza di legittimità ha confermato che l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali è subordinata, ex art. 24 citato, in caso di impugnazione dell'accertamento, all'emissione di un provvedimento esecutivo del giudice, senza distinguere se esso sia eseguito dall'ente previdenziale o da altro ufficio pubblico e senza richiedere la conoscenza, da parte dell'ente creditore, dell'impugnazione proposta (cfr. Cass. 18.02.2015, n.
12333, e Cass. 01.03.2016, n. 4032).
Pertanto, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e sulla scorta del richiamato orientamento della Suprema Corte, che consente di saldare insieme la duplice esigenza di scongiurare, da un lato, contrasti di giudicati e di evitare, dall'altro, inutili duplicazioni di attività processuali, deve ritenersi inibito all' , nella situazione in esame, di CP_3
2 emettere avvisi di addebito per pretesi recuperi contributivi sino all'intervenuta definitività del giudizio relativo all'accertamento della legittimità del verbale di accertamento dell'Agenzia delle Entrate.
Deve essere, dunque, dichiarata l'illegittimità dell'avviso di addebito impugnato.
3. Si rileva, tuttavia, che il giudice dell'opposizione che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo
(come nel caso, per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull'impugnazione dell'accertamento) non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 12102/2017; Cass. 12333/2015;
Cass., n. 14149/2012).
Ne consegue che la pendenza dell'impugnativa innanzi alla Commissione Tributaria dell'atto di accertamento presupposto integra una pregiudiziale di fatto e non di diritto, tale da non comportare la sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. ma implica che il Giudice del lavoro proceda al vaglio nel merito della pretesa contributiva, risolvendo la questione sulla base dei principi generali in tema di onere probatorio ex art. 2697 c.c.
Ebbene, la pretesa contributiva trae origine dall'accertamento condotto dall'Agenzia delle
Entrate che ha quantificato il maggior reddito di impresa, sul quale sono stati calcolati i contributi previdenziali conseguentemente dovuti.
Posto che l'opposizione all'avviso di addebito dà luogo a un giudizio ordinario di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto contributivo, grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (cfr. Cfr. Cass. n. 3279/2020; Cass. n.
10583/2017, Cass. n. 19469/2018). Secondo il consolidato insegnamento del giudice di legittimità, "nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva" CP_3
(Cass. ordinanza n. 2929/2020; Cass. ordinanza n. 23038/2019; Sez. L, sentenza n. 14965/2012;
Cass. Sez. L, sentenza n. 22862/2010).
L' è pertanto tenuto a provare l'effettività del maggior reddito che si assume percepito da CP_3
CP_ parte ricorrente. Nel caso di specie, difetta la prova del maggior reddito prodotto avendo l' omesso di produrre non solo il verbale di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, quale atto- presupposto della pretesa contributiva -accertamento peraltro impugnato in sede tributaria e dunque non definitivo- ma soprattutto i documenti contabili attestanti il maggior reddito dell'anno in contesa, sul quale applicare la maggiore contribuzione . CP_3
3 Risulta pertanto impossibile effettuare accertamenti in ordine alla veridicità e fondatezza dei fatti menzionati nel verbale dell'amministrazione finanziaria (che comunque, in questa sede, CP_ non risulta prodotto dall' .
Da tale carenza probatoria discende l'infondatezza della pretesa creditoria del resistente istituto.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione di merito di parte ricorrente e, per l'effetto, dichiara non dovuti i crediti riportati nell'avviso di addebito oggetto di opposizione;
- condanna alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in CP_3 complessivi € 1.312,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario del 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Castrovillari, 5.11.2025
La Giudice del Lavoro dott.ssa Margherita Sitongia
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Melania Marchio
- Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge
113 del 2021.
4