CA
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 16/07/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1619/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Cecilia Marino Presidente
Dott. Roberto Rivello Consigliere
Dott. Francesca Firrao Consigliere istruttore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1619/2022 promossa da
(C.F. residente in [...] C.F._1
1/12, rappresentato e difeso dall'Avv. Dario BOSCHETTI del Foro di Asti, presso il cui studio in Alba (CN) – Via Vivaro n. 21/A è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
Contro
C.F. , residente in [...]9, CP_1 CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Legario e Agnese Bellini
APPELLATO
e
C.F. , residente in [...], Frazione Controparte_2 CodiceFiscale_3
Piantorre n. 26, titolare dell'omonima ditta individuale (P. I.V.A.: , rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Alfonso Penza
APPELLATO
e
, C.F. , residente in [...] CodiceFiscale_4
I n. 71/B, titolare dell'omonima ditta individuale (P. I.V.A.: , rappresentato e P.IVA_2
difeso dall'Avv. Alfonso Penza
APPELLATO
e
(cod. fisc. ), in persona del Controparte_4 P.IVA_3
rappresentante legale pro tempore (procuratore speciale dott. , corrente in Controparte_5
Roma, viale Cesare Pavese n.385, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Nitopi
APPELLATA
e
con sede legale in Bologna, via Stalingrado n. 45, C.F.: Controparte_6
, P. IVA: , in persona del suo procuratore ad negotia P.IVA_4 P.IVA_5 Pt_2
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gian Carlo Bovetti e Alberto Bovetti
[...]
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 932/2022 pronunciata dal Tribunale di Cuneo in data 24.10.2022
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
IN VIA PREGIUDIZIALE:
a) accertare e dichiarare l'inammissibilità degli appelli incidentali dei Sig.ri e CP_2
giacché tardivamente proposti sia rispetto al termine breve decorrente dalla data CP_3
di notifica della gravata sentenza alle controparti (11.11.2022 - all. C) sia rispetto a quello decorrente dalla notifica del medesimo provvedimento (14.11.2022) da parte del procuratore costituito nel giudizio di primo grado dell'odierno appellante Avv. Controparte_7
(all. H – H1 – H2 – H3 – H4 – H5) così come già eccepito all'udienza del 19.04.2023;
b) accertare e dichiarare la nullità della impugnata sentenza n. 932/2022 del Tribunale di
Cuneo. NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
a) accertare e dichiarare, all'esito di nuova CT tecnica, la sussistenza dei gravi vizi e difetti di costruzione e/o di esecuzione presenti nell'immobile sito in EL AN (CN), Via XX
Settembre n. 205 descritti negli atti di causa, nonché l'eventuale deprezzamento dello stesso causato da tali vizi e difetti e, di conseguenza, accertare e dichiarare la responsabilità, in via solidale e/o alternativa e/o esclusiva nelle rispettive quote, o come meglio ritenuto dall'Ill.mo
Giudice, dell'Impresa dell'Ing. , del Sig. CP_2 CP_1 [...] in ordine ai danni causati dagli stessi e per l'effetto condannarli, in via solidale CP_3
e/o alternativa e/o esclusiva nelle rispettive quote, o come meglio ritenuto dall'Ill.mo Giudice, al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi, diretti ed indiretti, nella misura che verrà determinata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
b) condannare gli appellati , , CP_1 Controparte_8 Controparte_9
a restituire all'odierno appellante tutte le somme da quest'ultimo loro versate in esecuzione della gravata sentenza con interessi dal dì del dovuto al saldo.
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA:
a) nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della richiesta principale, accertare e dichiarare la responsabilità, in via solidale, e/o alternativa e/o esclusiva nelle rispettive quote o come meglio ritenuto dall'Ill.mo Giudice, dell'Impresa CP_2 dell'Ing. , del Sig. come accertata sulla base della CP_1 Controparte_3
CT svolta nel procedimento per ATP R.G. 4210/2017 Tribunale di Cuneo e, per l'effetto, condannarli al risarcimento del danno così come quantificato dal CT ing. in Per_1
proporzione alla rispettiva quota di responsabilità;
b) condannare gli appellati , , CP_1 Controparte_8 Controparte_9
a restituire all'odierno appellante tutte le somme da quest'ultimo loro versate in esecuzione della gravata sentenza con interessi dal dì del dovuto al saldo.
IN OGNI CASO:
Vinte le spese e le competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio, nonché della fase di
ATP di cui al R.G. 4210/2017 Tribunale di Cuneo, da aumentarsi, per quanto attiene il presente giudizio d'appello, nella misura del 30% ex art. 4 co. 1 bis del D.M. n. 55/2014 così come modificato dal D.M. 37/2018. IN VIA ISTRUTTORIA:
Senz'animo alcuno di invertire oneri probatori gravanti sugli appellati:
A) disporre l'espletamento di nuova CT, con nomina di un diverso perito, sul seguente quesito:
“Previ i necessari sopralluoghi sulla località ed ispezione dell'immobile di cui è causa, previa acquisizione di tutta la documentazione ritenuta opportuna e necessaria presso l'U.T.C. del
Comune di EL AN (CN) e/o presso tutti gli altri Enti od Uffici meglio ritenuti, accerti il
C.T.U., accerti il CT:
1. Se vi siano carenze progettuali nell'intervento eseguito e se il progettista e D.L. Ing. CP_1
abbia correttamente operato, anche alla luce del documento dallo stesso depositato in data
28.5.2019 presso il Comune di EL AN (protocollo n. 2207 del 28.5.19 – doc. 3 atto di citazione);
2. se tale immobile sia stato ristrutturato ed ampliato a regola d'arte da parte dell'Edilizia in
Genere di e dal sig. ed in conformità a quanto progettato Controparte_2 Controparte_3
e concordato;
3. se progettisti, direttore lavori e ditte esecutrici abbiano correttamente operato, anche con riferimento a quanto contenuto nei verbali di sopralluogo congiunto del 5.4.2017 (doc. 20
fascicolo ATP), 25.7.2017 e 19.9.2017 (doc. 23 fascicolo ATP) redatti in contraddittorio tra le parti presenti e dalle stesse sottoscritti, con particolare riferimento a: esecuzione degli intonaci;
rifacimento pavimentazione piano terra e posa isolamento;
impianto gas e termosanitario;
impermeabilizzazione della copertura;
completezza del sistema anticaduta sulla copertura (mancanza del gancio di accesso alla copertura); appoggio scala esterna;
cordolo di contenimento al piano terra;
voltino e scala esterna di accesso alla cantina;
canale di scolo nella cantina;
posizionamento accumulo acqua calda;
installazione termoarredi;
4. qualora siano riscontrati vizi e/o difetti, accerti le cause degli stessi, descriva l'entità dei danni sofferti ed indichi gli interventi da compiersi e le opere ritenute necessarie al fine di ricondurre le lavorazioni effettuate alle regole dell'arte e ripristinare i danni verificatisi, determinandone i costi;
5. indichi quali interventi debbano essere eseguiti con o senza urgenza onde evitare
l'insorgenza di ulteriori problematiche e/o pregiudizi oltre che per l'immobile anche per il committente Sig. (in termini di eventuali sanzioni a cui è esposto il committente); Pt_1
6. quanto all'esecuzione degli intonaci, verifichi se la malta utilizzata dall' Controparte_10
sia conforme a quella prevista dalla normativa UNI 13914-1 e UNI 13914-2;
7. esaminati i certificati di conformità degli impianti e dei materiali (e relativi allegati) consegnati dall'impresa e dall'idraulico dica se gli stessi siano completi, CP_2 CP_3
validi ed efficaci al fine di poter concludere e collaudare gli interventi ed ottenere il certificato di agibilità dell'immobile;
8. quantifichi il deprezzamento dell'immobile conseguente alla presenza di tali vizi e difetti;
9. determini il singolo contributo causale nella produzione dell'evento dannoso;
10. alla luce delle difformità rilevate dal nuovo D.L. architettonico in data 18.6.2020 (come da docc. nn. 48, 49, 50, 51), relativamente alla sagoma esterna dell'edificio che è risultata diversa rispetto a quanto riportato negli elaborati grafici depositati presso il Comune di EL AN
e relativamente al tetto realizzato ad una quota superiore rispetto a quanto depositato nei disegni di progetto ed autorizzato con PdC, dica se l'Ing. abbia operato secondo CP_1
diligenza e perizia. Data la necessità di procedimento di sanatoria in merito alle altezze della copertura ed ai volumi realizzati, quantifichi le maggiori spese conseguenti al procedimento”.
Per parte appellata Ing. CP_1
“Piaccia alla Corte D'Appello di Torino Ecc.ma, reiectis adversis, previe le pronunce e le declaratorie del caso:
- IN VIA PRINCIPALE:
rigettare l'appello ex adverso proposto avverso la Sentenza n. 932/2022 del Tribunale di Cuneo, in quanto inammissibile e comunque infondato sia in fatto sia in diritto, con conferma integrale delle statuizioni del Giudice di prime cure;
- IN VIA SUBORDINATA
nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di parte ricorrente, condannare in luogo e vece dell'odierno convenuto, ovvero Controparte_11 dichiarare tenuta ed obbligata e per l'effetto condannare la società assicuratrice
[...] al rimborso di tutte le somme, nessuna esclusa, di cui l'Ing. sarà Controparte_11 CP_1 condannato a pagare in favore del ricorrente, in ordine all'accertando grado di responsabilità in capo allo stesso, come dal Giudice eventualmente determinato in via solidale e/o alternativa e/o come meglio ritenuta, per i motivi tutti e le causali di cui alla precedente narrativa e di cui al giudizio di cui trattasi ivi compreso, ex art. 1917, terzo comma, C.C. il rimborso delle spese legali sostenute dall'Ing. nel presente Giudizio, precisato che il sottoscritto Avvocato CP_1
Francesco Legario, in merito, si dichiara antistatario;
- IN OGNI CASO con vittoria di spese, diritti ed onorari di patrocinio, compresi oneri previdenziali e fiscali di legge di entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata Controparte_2
IN VIA PRINCIPALE
Respingersi l'impugnazione ex adverso proposta, siccome infondata.
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE
Dichiararsi tenuto e condannarsi il Sig. a corrispondere al Sig. Parte_1 Controparte_2
l'importo di € 23.199,19 [(€ 18.978,00 + € 1.700,00) oltre i.v.a. = 22.745,80 + 453,39], oltre agli interessi legali ex art. 1284, quarto comma, c.c. a decorrere dalla data della domanda al saldo.
Col favore delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Per parte appellata Controparte_3
IN VIA PRINCIPALE
Respingersi l'impugnazione ex adverso proposta, siccome infondata.
IN VIA SUBORDINATA
Dichiararsi tenuta e condannarsi la a rifondere direttamente al Controparte_4
Sig. , ex art. 1917, secondo comma, c.c., tutte le somme che il convenuto Parte_1 [...]
sarà eventualmente tenuto a corrispondere al Sig. per capitale, interessi CP_3 Parte_1
e spese, in caso di accoglimento della domanda dal medesimo proposta.
Col favore delle spese ex art. 1917, terzo comma, c.c.
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE Dichiararsi tenuto e condannarsi il Sig. a corrispondere al Sig. Parte_1 Controparte_3
l'importo di € 13.200,00, oltre agli interessi legali ex art. 1284, quarto comma, c.c. a decorrere dalla data della domanda al saldo.
Col favore delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Per parte appellata Controparte_9
“Piaccia all'Eccellentissima Corte d'Appello adita, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese e previa le declaratorie del caso, per le ragioni tutte illustrate in narrativa respingere integralmente (quantomeno, in relazione alle doglianze mosse alla sentenza concernenti la posizione dell'appellato ) l'appello proposto da avverso la Controparte_3 Parte_1
sentenza Tribunale di Cuneo n.932/2022, pubblicata in data 24.10.2022, siccome palesemente infondato in fatto ed in diritto, confermando nel merito la sentenza appellata. In ogni caso, rigettata la domanda di manleva proposta da nei confronti di Controparte_3 [...]
siccome manifestamente infondata in fatto ed in diritto. Spese di lite del Controparte_4
grado, comprensive di oneri fiscali ed accessori di legge, interamente rifuse”.
Parte appellata Controparte_12
Respingersi gli avversari motivi d'appello, in quanto infondati, e per l'effetto confermarsi la gravata sentenza, o comunque assolversi l'appellata da ogni Controparte_6
domanda nei suoi confronti proposta, in quanto infondata in punto an ed in punto quantum debeatur, segnatamente per essere carente, quanto ai danni protestati dall'appellante, la garanzia assicurativa prestata dalla conchiudente Compagnia assicuratrice;
tenuto conto, in ogni caso ed in via di mero subordine, dei limiti e dello scoperto previsti dalla polizza, di cui alle pagg. 5 e 6 della comparsa di costituzione e risposta.
Con il favore delle spese del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel gennaio-febbraio 2015 il signor commissionava all'impresa Edilizia in Genere Parte_1
di la ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà, sito in EL AN (CN), Controparte_2
affidando la direzione dei lavori all'Ing. . Tali opere, iniziate il 27.4.2015 con CP_1
comunicazione del 24.4.2015 prot. 1128 Comune di EL AN, consistevano nel recupero del sottotetto e contestuali interventi esterni in facciata e corte pertinenziale, nonché in marginali lavori interni al piano terra e primo piano. In data 01.12.2017, ad istanza del signor , veniva notificato all'ing. , Parte_1 CP_1 all'Impresa “Edilizia in Genere di Gioannini Luigi” ed altresì al sig. , ricorso Controparte_3
per accertamento tecnico preventivo rubricato al n. R.G. 4210/2017, all'esito del quale il
Consulente Tecnico d'Ufficio, ing. riteneva che non fossero necessari particolari Per_1
interventi strutturali urgenti da eseguirsi sul fabbricato, né rinveniva la sussistenza di fenomeni di cedimento, concludendo pertanto per l'assenza di danni diretti all'immobile in dipendenza dall'esecuzione delle opere progettate.
In data 10.12.2018 conveniva in giudizio presso il Tribunale civile di Cuneo Parte_1
e l'ing. , affinché, previo espletamento di Controparte_2 Controparte_3 CP_1 nuova CT avente ad oggetto l'individuazione di eventuali carenze progettuali, vizi o difetti e relativi interventi di ripristino, venisse accertata la sussistenza dei suddetti vizi e/o difetti e determinato il conseguente deprezzamento dell'immobile e venisse accertata la responsabilità solidale e/o alternativa e/o esclusiva delle parti convenute, oltre al risarcimento del danno, da quantificarsi, in via principale, in corso di causa, in via subordinata sulla base delle risultanze dell'ATP RG 4210/2017.
Il convenuto , alla cui ditta erano stati commissionati interventi sull'impianto Controparte_3
termico-sanitario, chiamava in causa e chiedeva di essere manlevato dalla propria compagnia di assicurazione nonché, in via riconvenzionale, la condanna del committente al CP_9 saldo del corrispettivo pari ad € 13.200,00.
Analogamente il convenuto chiedeva il rigetto della domanda attorea del Controparte_2
risarcimento del danno in quanto infondata e, in via riconvenzionale, il saldo del corrispettivo ancora dovuto, pari ad € 23.199,19.
L'Ing. eccepiva in via preliminare l'improcedibilità della domanda per mancato CP_1
espletamento della negoziazione assistita in relazione alla domanda di risarcimento dei danni patrimoniali indiretti (canoni di locazione) e parimenti in via principale chiedeva il rigetto della domanda attorea con chiamata in causa della UnipolSai Ass.ni, al fine di essere rimborsata di tutte le somme da corrispondersi all'attore.
Entrambe le compagnie assicurative deducevano la carenza di copertura nella fattispecie in questione e, in particolare, affermava altresì l'insussistenza di qualsivoglia CP_9
responsabilità in capo al proprio assicurato . Controparte_3 La causa veniva istruita tramite l'espletamento della prova testimoniale all'esito della quale il
Giudice Istruttore, respinta l'istanza di parte attrice di disporre una nuova CT, acquisiva agli atti la perizia depositata a conclusione del procedimento di ATP e, fissata udienza di precisione delle conclusioni, tratteneva la causa in decisione.
Con sentenza n. 932 del 24.10.2022, notificata in data 11.11.2022, il Tribunale di Cuneo rigettava sia la domanda attorea che le domande riconvenzionali, compensando le spese di lite tra l'attore e le imprese convenute e condannando parte attrice al rimborso delle spese processuali del convenuto e delle terze chiamate e CP_1 CP_8 CP_9
Avverso la suddetta pronuncia proponeva appello, ritualmente notificato in data Parte_1
12.12.2022, con cui chiedeva, in totale riforma della sentenza di primo grado, dichiarata l'inammissibilità degli appelli incidentali dei Sigg.ri e , la dichiarazione di CP_2 CP_3 nullità della sentenza impugnata, nonché l'accertamento, all'esito di nuova CT tecnica, della sussistenza di gravi vizi e difetti di costruzione e/o di esecuzione presenti nell'immobile, con condanna degli appellati , , in via solidale /o alternativa e/o CP_1 CP_2 CP_3
esclusiva nelle rispettive quote al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi e alla restituzione, anche in capo alle appellate e di tutte le somme versate dall'appellante CP_8 CP_9
in esecuzione della gravata sentenza.
Le parti appellate si costituivano chiedendo tutte il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto e in diritto. Gli appellati e proponevano, altresì, appello incidentale CP_2 CP_3
volto ad ottenere il saldo del proprio corrispettivo, pari, rispettivamente, ad € 23.199,19 ed €
13.200,00. Le compagnie assicurative chiedevano a loro volta il rigetto dell'appello per infondatezza ovvero, l'assoluzione da ogni domanda per carenza della garanzia assicurativa. Il tutto con rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Precisate le conclusioni e depositati gli scritti conclusivi, la causa veniva rimessa a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La sentenza impugnata
Il Tribunale di Cuneo respingeva le domande di parte attrice, ritenendo non affetti da vizi l'impianto di riscaldamento, l'impianto a gas, i termoarredi e gli intonaci, le cui imperfezioni, in particolare, non risultavano tali da compromettere la stabilità del fabbricato e in ogni caso, per essere eliminate, avrebbero comportato la realizzazione di lavori di differente quantità e qualità. Il giudice di prime cure non ravvisava, inoltre, alla luce delle conclusioni peritali acquisite, un deprezzamento dell'immobile e affermava l'irrilevanza delle dichiarazioni testimoniali, in quanto non confortate da nessun altro riscontro e smentite dagli esiti della CT resa in sede di ATP. La pretesa risarcitoria dell'attore veniva altresì ritenuta infondata, in quanto del tutto generica e indeterminata, rimessa in via esclusiva ad una nuova CT, senza avere assolto, nemmeno in via presuntiva, l'onere della prova su di lui incombente. Del pari prive di fondamento venivano valutate le domande riconvenzionali prospettate dai convenuti e , in quanto fondate solo su fatture commerciali di formazione unilaterale, CP_2 CP_3
non valevoli a costituire, di per sé sole, un valido elemento di prova.
2) I motivi di appello proposti da Parte_1
Alla luce delle suddette statuizioni, l'appellante, previa nuova CT tecnica, sollevava una serie di censure, volte ad ottenere la nullità della sentenza impugnata e la riforma integrale della medesima, con conseguente condanna delle parti appellate al risarcimento dei danni.
In comparsa conclusionale eccepiva, altresì, la preliminare inammissibilità degli appelli incidentali presentati dagli appellati e per tardività degli stessi. CP_2 CP_3
Primo motivo
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante contesta la mancata rinnovazione della CT da parte del giudice di prime cure, il quale avrebbe aderito acriticamente alle risultanze dell'acquisito ATP pregresso, ignorando le contestazioni attoree e le osservazioni peritali di parte. In particolare, il CT Ing. avrebbe omesso di dichiarare che l'impianto Per_1
termosanitario non era conforme alla normativa vigente, non avrebbe rilevato che la portata termica complessiva, pari a 52,2 kw, superava la capacità del contatore installato (40 kw), non si sarebbe pronunciato sull'errato posizionamento del bollitore dell'acqua calda, non avrebbe evidenziato la mancanza del progetto della linea vita, né la necessità di un sistema di smaltimento delle acque in cantina e, infine, avrebbe evitato di instaurare un contraddittorio in ordine alla condotta dell'Ing, , in ordine al deposito, presso il Comune di EL AN CP_1
di una rettifica (da “di adeguamento” a opere “di intervento locale”). A ciò si aggiungerebbero ulteriori vizi del tutto ignorati in sede di ATP e, di riflesso, dal giudice di primo grado, in quanto, oltre alla tardiva consegna dei certificati dei materiali utilizzati e alla incompletezza delle dichiarazioni di conformità, vi sarebbe stato un “sovradimensionamento” del fabbricato in dipendenza degli interventi effettuati dagli appellati, differente rispetto a quanto riportato negli elaborati grafici. Tale “abuso edilizio”, imputabile a grave inadempienza del D.L., avrebbe comportato la presentazione di una domanda in sanatoria nel dicembre 2020.
Secondo motivo
Il secondo motivo di gravame specifica e declina nel dettaglio il dedotto errore di disamina e interpretazione del corredo probatorio in cui sarebbe incorso il Tribunale, tale per cui sarebbero state ignorate vistose lacune della pratica edilizia presentata dall'Ing. presso il Comune CP_1
di Nella AN, i vizi e le imprecisioni costruttive evidenziate nei verbali redatti in contraddittorio delle parti e confermati in sede di ATP, relativi agli intonaci, sia esterni che interni, alle infiltrazioni in cantina, alla copertura e ai canali di gronda. Il Tribunale non avrebbe inoltre preso in considerazione il costo complessivo di eventuali interventi di ripristino, pur indicato dal CT, pari ad € 23.111,31.
L'appellante ritiene inoltre che l'affermazione del giudice di prime cure circa l'irrilevanza delle deposizioni testimoniali, in quanto non supportate da nessun'altra prova, sia incomprensibile e inaccettabile.
Terzo motivo
Con un terzo motivo di impugnazione la pronuncia di primo grado viene censurata dall'appellante per avere negato il risarcimento dei danni, ritenendo la relativa domanda generica e indeterminata, affidata in toto alle risultanze di una successiva ed eventuale CT.
La sussistenza ed entità delle voci di danno sarebbe invece facilmente ricavabile dall'esame della documentazione prodotta e dalle osservazioni alla CT formulate dal CTP dell'odierno appellante, Ing. . Per_2
Quarto motivo
L'appellante ravvisa, quindi, un profilo di censura della sentenza di primo grado nell'omessa pronuncia sui danni indiretti sofferti dall'appellante, a discapito della produzione in giudizio del contratto di locazione di altro immobile, ovvero della proroga del mutuo ipotecario contratto nel 2015, o della impossibilità di fruire delle detrazioni della prima casa, per altro incontestate.
Quinto motivo
solleva, infine, censura di omessa pronuncia sulla domanda subordinata di Parte_1
condanna al risarcimento del danno così come quantificato dal CT Ing. con Per_1 particolare riferimento alle inadempienze nell'operato e nella condotta dei convenuti dal medesimo rilevate. Stante la radicale carenza di motivazione, in palese violazione degli art. 24
e 111 Cost, l'appellante insta per la declaratoria di nullità della sentenza impugnata. 3) La difesa di Controparte_2
Il Sig. titolare dell'omonima impresa edile appellata, afferma l'esaustività della CP_2
CT svolta in sede di ATP ed acquisita in entrambi i gradi di giudizio, ritenendo le singole contestazioni sollevate dall'appellante specificamente infondate, anche per l'integrata decadenza dalla denuncia degli asseriti vizi, in assenza di prova della presentazione della stessa entro 8 giorni dalla scoperta. Le opere svolte dalla propria impresa risulterebbero, pertanto, accettate e correttamente eseguite ed una nuova CT rivestirebbe un carattere esplorativo, a distanza di un tempo eccessivo. Parimenti infondata e tardiva si presenterebbe la domanda di risarcimento del danno, potendosi in extremis riconoscersi soltanto la somma di € 914,00 per le imperfezioni dell'intonaco.
Da qui, infine, la legittimità del proprio appello incidentale, relativo al saldo del corrispettivo, pari ad € 23.199,19, derivante dai conteggi effettuati con la committenza e mai contestato.
4) La difesa di Controparte_3
Il Sig. , titolare dell'omonima impresa deputata ai lavori termo-sanitari rileva CP_3
analogamente la valenza esplorativa di una nuova CT, la corretta esecuzione del proprio intervento, evidenziando, in particolare, in ordine alle certificazioni di conformità che le stesse dovevano essere successive al pagamento del saldo residuo e che, in ogni caso, erano state trasmesse con raccomandata del 12/11/2018. Lo stesso eccepisce, parimenti, la decadenza del committente dalla denuncia dei vizi e insiste, in via di appello incidentale, sull'accoglimento della domanda di pagamento del corrispettivo residuo, pari ad € 13.200,00.
5) La difesa di CP_1
Il direttore dei lavori appellato eccepisce in primo luogo l'inammissibilità dell'appello per avere riproposto in tale sede domande nuove contenute soltanto nella comparsa conclusionale di primo grado, con ampliamento del thema decidendum. Si tratterebbe, nella fattispecie, del dedotto sovradimensionamento dell'edificio in fase di recupero del sottotetto e di altre problematiche del tetto medesimo. ON precisa, quindi, come la questione della rettifica della pratica edilizia presso il Comune di EL AN sia già stata chiarita e superata prima dell'ATP, trattandosi per altro soltanto di una integrazione a firma esclusiva del progettista, che non richiedeva il nulla osta della committenza.
Le valutazioni del CT in ordine ai singoli vizi sarebbero dunque esaustive e corrette, mentre il giudizio di irrilevanza delle testimonianze sarebbe giustificato, stante il loro carattere de relato, avente ad oggetto circostanze non conoscibili dai medesimi. 6) La difesa di e Controparte_9 CP_12
Le compagnie assicurative chiedevano a loro volta il rigetto dell'appello per infondatezza delle pretese della parte appellante.
La compagnia chiamata in causa dal , chiedeva la conferma della CP_13 CP_3
sentenza di primo grado, che aveva correttamente accertato la carenza di vizi e difformità nell'operato dell'assicurato, con rigetto della richiesta strumentale e infondata di disporre una nuova CT. In subordine sollevava le medesime eccezioni di inoperatività della polizza già evidenziate in primo grado, soprattutto in relazione ai danni indiretti lamentati dal e Pt_1 chiedeva che l'eventuale condanna fosse limitata ai massimali di polizza e con applicazione delle relative franchigie.
L chiamata in causa dal , chiedeva, invece, il rigetto di ogni domanda svolta CP_8 CP_1
nei suoi confronti per carenza della garanzia assicurativa, che operava solo in caso di rovina di edificio, ipotesi non ricorrente nel caso in esame, e non essendo operante il rimborso ai clienti di quanto pagato all'assicurato a titolo di competenze professionali.
7) I motivi della decisione
Preliminarmente occorre rigettare l'eccezione di inammissibilità degli appelli incidentali sollevata dall'appellante, per tardività dei medesimi ai sensi dell'art. 327 cpc, poiché presentati oltre il termine di decadenza decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata, in ossequio al principio espresso dalla Suprema Corte e recentemente ribadito:
“L'impugnazione incidentale tardiva - da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione - può essere sollevata anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c. e che occorre consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata” (v. Cass., Sez. 3, ord. n. 15100 del 2024).
Passando all'esame dei singoli motivi di appello si osserva quanto segue:
7.1 La rinnovazione della CT
I primi due motivi di appello si concentrano sulla richiesta rinnovazione della CT, evidenziando i plurimi difetti da cui sarebbe affetta quella svolta in sede di accertamento tecnico preventivo, acquisita agli atti nel corso del giudizio di primo grado. Sul punto giova evidenziare che, per giurisprudenza costante, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova CT, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto. Infatti si è affermato che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere
o rigettare l'istanza di riconvocazione del consulente d'ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza, senza che l'eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità deducendo la carenza di motivazione espressa al riguardo, quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici
e giuridici, risulti l'irrilevanza o la superfluità dell'indagine richiesta, non sussistendo la necessità, ai fini della completezza della motivazione, che il giudice dia conto delle contrarie motivazioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, si hanno per disattese perché incompatibili con le argomentazioni poste a base della motivazione. (v. Cass.
Civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 21525 del 20/08/2019, Rv. 655207 – 01, nonché Cass. Civ.
Sez. 3 - , Sentenza n. 22799 del 29/09/2017, Rv. 645507 - 01).
Nel caso in esame la parte appellante reitera tutte le critiche già mosse in primo grado, aggiungendo come l'acritica adesione del giudice ai risultati della stessa, che determinerebbe la nullità della sentenza.
In realtà dalla disamina complessiva della sentenza di primo grado si comprende che il giudice di prime cure ha ritenuto esaustiva l'indagine tecnica svolta e le omissioni lamentate dall'appellante costituiscono solo l'essenza della sua divergenza con i risultati cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio.
Così a pag 15 dell'atto di appello si legge che Il CT avrebbe omesso di dichiarare che
l'impianto termosanitario realizzato non è conforme alla normativa vigente, ma ciò è avvenuto non perché effettivamente vi sia tale omissione nell'elaborato, ma perché l'ausiliario nominato non ha ritenuto che l'impianto termosanitario fosse affetto dal vizio che l'appellante ritiene sussistente.
Sul punto il CT ha dichiarato che la normativa stessa consente di derogare alle indicazioni di posa evidenziate dall'appellante, potendosi fornire adeguata documentazione fotografica per l'individuazione del tracciato delle tubazioni.
Stesse considerazioni valgono per le contestazioni relative al contatore, per il quale, secondo la ricostruzione anche tecnica del sarebbe necessaria la predisposizione di un progetto, Pt_1
considerato che il fabbisogno energetico della casa supererebbe i 50 Kw, mentre per il CT l'installazione di un contatore da 40 KW farebbe cadere tale obbligo progettuale, in assenza di prova di un sottodimensionamento dell'impianto stesso.
Si consideri che il CTP prima e la difesa poi giungono alla stima dell'impianto Pt_1
considerando la potenza della caldaia installata cui sommano la potenza delle due cucine, giungendo al fabbisogno energetico di 52,2 Kw, senza precisare che delle due cucine una è una mera predisposizione e che non è sicuramente necessario che il contatore possa e debba permettere l'utilizzo contemporaneo di tutte le fonti energetiche presenti nell'abitazione.
Al CT, in ogni caso, era stato richiesto di evidenziare la presenza dei vizi e difformità nelle opere realizzate, non di pronunciarsi su tutte le contestazioni mosse dalla committenza.
Corretto, pertanto, appare il ragionamento del giudice di primo grado in relazione al posizionamento dell'accumulo bollitore dell'acqua calda, che non è stato considerato sussumibile nel paradigma dei vizi e difetti dell'opera, considerato che tale non era stato indicato dal CT ed i testi escussi sul punto avevano confermato che il suo posizionamento era avvenuto in ossequio alle indicazioni ricevute dalla committenza (v. dich. teste Tes_1 escusso all'udienza del 22.10.2021).
Per quanto riguarda la linea vita, il mancato utilizzo della stessa per l'ispezione del tetto nel corso delle operazioni peritali non è certamente sintomo di sua inadeguatezza, in quanto la stessa ha la funzione di permettere l'esecuzione in sicurezza di piccoli interventi manutentivi in quota, senza necessità di ponteggio, ma non vale certo ad escludere la necessità di accorgimenti diversi per una ispezione complessiva della copertura e per la rilevazione, come nel caso specifico, della corretta esecuzione delle lavorazioni sulla stessa effettuata. Inoltre, la necessità di un ulteriore punto di aggancio è stata evidenziata proprio dall'Arch. Tes_2
, tecnico incaricato per la redazione della documentazione relativa alla linea vita, nella
[...] sua relazione dell'08.08.2016, essendo in discussione tra le parti solo il punto in cui posizionarlo (prima o dopo l'uscita dall'abbaino stesso).
L'esigenza di un progetto per la linea vita, come evidenziato dall'impresa, è sorto a maggio
2016, motivo per cui vi è stato l'intervento dell'Arch. nell'estate del 2016, mentre la Tes_2
stessa era già stata realizzata come emerge dal fascicolo tecnico in atti relativo al 2015, come attestato dal numero di pratica 814/15 (all. 22 alla comparsa di costituzione in primo CP_2
grado).
Per ciò che riguarda la cantina, il CT in più punti del suo elaborato ha ritenuto che le lavorazioni effettuate non ne abbiano determinato l'allagamento, come sostenuto dall'appellante, in quanto il fenomeno dipendeva dalla presenza della falda sotterranea, la cui possibile presenza era stata evidenziata fin dalla relazione geologica del Dott. Per_3 depositata prima dell'inizio dei lavori e la cui incidenza è stata confermata all'esito del sopralluogo di aprile 2017 alla presenza anche del suddetto tecnico. Non vi è prova in atti che a fronte di tali risultanze Pensa avesse commissionato la realizzazione di lavorazioni in grado di arginare la problematica dell'antica cantina, il cui uso aveva deciso di ripristinare nel corso dei lavori.
Sul punto l'istruttoria orale svolta ha solo permesso di accertare l'avvenuto allagamento e la non sufficienza della predisposizione delle pompe, confermato dai testi di parte appellante, ma rispetto alle cause e all'addebitabilità delle stesse il teste tecnico Dott. non ha potuto Per_3
che confermate quanto già evidenziato nelle sue relazioni e i testi di parte appellata hanno affermato che non erano state accettate le proposte dell'appaltatore per evitare allagamenti, quale quella di realizzare un pozzetto per l'installazione di una pompa ad immersione.
È stato poi ritenuto che alcune imprecisioni nell'esecuzione non necessitassero di lavorazioni di ripristino, che non sono state pertanto quantificate.
Ciò è accaduto per le minime imperfezioni nella realizzazione del controsoffitto in cartongesso, per le imperfezioni estetiche e funzionali conseguente all'installazione dei termoarredi o per le carenze di alcuni aspetti contenutistici della documentazione predisposta e depositata presso l'ufficio tecnico.
Il fatto che l'appellante non concordi sulla assenza di danni conseguenti a tali imperfezioni non rende tali valutazioni omissioni dell'indagine tecnica svolta idonee a legittimarne la rinnovazione.
Per quanto riguarda la realizzazione del cordolo, il CT ha precisato che il termine sottomurazione utilizzato dall'impresa era improprio, in quanto non si trattava di intervento strutturale, che, come tale avrebbe necessitato dell'inserimento nel relativo progetto, dove non figurava. Non è stata, inoltre, rinvenuta traccia di specifici accordi o preventivi relativi alla realizzazione di un intervento di risanamento perimetrale.
Le ulteriori mancanze della CT evidenziate dall'appellante si risolvono in contestazioni all'elaborato peritale per le conclusioni cui è giunto e per non aver aderito ai rilievi svolti dalla committenza sulla realizzazione di alcune opere.
In tale contesto è evidente come non si tratti di carenze oggettive dell'indagine peritale, elemento che potrebbe in ipotesi giustificare la rinnovazione della CT, ma di critiche alla stessa da vagliare nella loro fondatezza o infondatezza, come sopra esposto.
La rinnovazione o integrazione della CT viene, infine, richiesta per non aver potuto il CT esaminare i certificati di conformità, consegnati dalle imprese appellate solo dopo la conclusione del procedimento cautelare, e valutare la portata dell'ulteriore documentazione acquisita dal nuovo D.L. Ing. a giugno 2020. Per_4
Sul punto la difesa dell'Ing. ha eccepito la novità della questione, sulla quale non ha CP_1
pertanto accettato il contraddittorio.
Ritiene il Collegio che l'eccezione sia fondata, in quanto l'accesso in per la verifica CP_14
della documentazione depositata e della sua conformità e adeguatezza non era impedita alla parte appellante, che in qualità di committente poteva liberamente esercitare il suo diritto di accesso agli atti relativa alla pratica urbanistico catastale dell'immobile di sua proprietà. Non
è, pertanto, possibile demandare alla parte la scelta di quando esercitare tale diritto, soprattutto considerando l'esistenza del contenzioso tra le parti fin dalla fine del 2017, quando è stato incardinato l'ATP, e l'instaurazione del giudizio di primo grado a dicembre 2018 con l'atto di citazione in cui già venivano mosse contestazioni all'operato dell'Ing. , che aveva CP_1 proceduto a depositare a maggio 2018 una rettifica dell'intervento svolto presso la proprietà
Pt_1
L'allegazione e la documentazione depositata a giugno 2020 deve considerarsi tardiva e la questione inammissibile in appello.
Non si ravvisa, quindi, l'esigenza di integrazione probatoria richiesta dall'appellante, essendo adeguata ed esaustiva quella già svolta in sede di ATP e l'istruttoria orale svolta in primo grado.
I primi due motivi di appello sono infondati e vanno rigettati.
7.3 La domanda risarcitoria: i danni diretti.
Per quanto riguarda la domanda di risarcimento dei danni diretti, la stessa è stata ritenuta infondata in quanto il CT non ha ritenuto che il fabbricato avesse subito danni diretti dall'esecuzione delle opere progettate (v. pag. 7 CT in risposta al quesito numero 6).
Parimenti l'accertamento tecnico ha escluso che l'immobile avesse subito un deprezzamento in conseguenza dei lavori eseguiti.
La domanda, pertanto, deve essere rigettata, senza necessità di determinare le quote di responsabilità addebitabili ai diversi soggetti professionali che hanno operato all'interno del cantiere.
L'esistenza dei vizi e delle difformità per i quali il CT ha provveduto a quantificare i costi di ripristino rileva nel diverso ambito del contenuto della garanzia che l'appaltatore deve riconoscere al committente sulla conformità delle opere, valorizzabile nei diversi modi descritti dall'art. 1668 c.c. e che sarà esaminato con il quinto motivo di appello.
Il motivo risulta, pertanto, infondato.
7.4 La domanda risarcitoria: i danni indiretti.
Per quanto riguarda, invece, i danni indiretti, l'appellante lamenta di non aver potuto trasferire nell'immobile oggetto di ristrutturazione la propria residenza, continuando così a dover corrispondere i canoni di locazione per l'immobile in uso, non potendo nemmeno beneficiare degli sgravi fiscali riconosciuti in relazione ai mutui ristrutturazione conclusi per la ristrutturazione dell'immobile da adibire a residenza principale.
A conferma di tali danni ha prodotto il contratto di locazione, una dichiarazione del proprio locatore attestante un ritardo nel pagamento degli stessi a decorrere da marzo 2020 ed il conteggio dei benefici fiscali che avrebbe conseguito con la detrazione degli interessi passivi del mutuo contratto per i lavori di ristrutturazione dal momento dell'adibizione, con spostamento anagrafico, a residenza principale.
Tuttavia, manca in atti qualsiasi allegazione a monte che tale fosse il progetto della parte al momento della conclusione dell'appalto tra la fine 2014 e l'inizio 2015, considerata la distanza chilometrica dell'immobile dall'attuale luogo di residenza e lavoro. Né la stessa emerge dagli atti prodotti o dalla capitolazione con la quale la parte voleva provare i fatti di causa, nella quale si allega solo che l'intenzione della parte e della moglie era quella di traferirsi nell'immobile di
Nella AN senza alcuna specificazione sulle modalità con le quali tale località sarebbe potuta diventare il centro dei loro interessi mantenendo l'attività lavorativa, non meglio specificata, in
Albenga, luogo di attuale residenza.
Il motivo risulta, pertanto, infondato.
7.5. La domanda subordinata di riconoscimento dei costi di ripristino ritenuti sussistenti dal
CT.
All'esito dell'indagine peritale, il CT ha ritenuto sussistenti dei vizi nell'esecuzione degli intonaci interni, con necessità di nuova esecuzione della lavorazione, nell'eccessiva cementazione dei coppi di colmo, da rimuovere per permettere la corretta termoregolazione della copertura stessa, nel posizionamento dei canali di gronda, che devono avere una inclinazione idonea rispetto alla pendenza di falda per la corretta raccolta e l'adeguato smaltimento delle acque piovane.
Il CT ha quantificato i costi di ripristino di tali lavorazioni in € 16.433,29 (IVA esclusa), importo che deve essere riconosciuto al e del quale dovrà tenersi conto ex art. 1668 c.c. Pt_1 in caso di riconoscimento di alcuna debenza verso l'impresa appaltatrice, unico soggetto ritenuto dal CT responsabile delle non corrette lavorazioni in esame.
Per quanto riguarda la mancata quantificazione dei costi di ripristino della facciata frontale si evidenzia che secondo il CT tali difetti non sono conseguenza di una non corretta esecuzione della lavorazione commissionata, ma della non corretta individuazione della lavorazione necessaria per ottenere una resa perfetta degli intonaci esterni.
Considerato che
tale diversa lavorazione avrebbe avuto, per stessa ammissione del CT, un costo decisamente superiore all'intervento localizzato sull'intonaco già esistente commissionato e rilevato che non vi è prova che tale diversa e ulteriore lavorazione sia mai stata commissionata dal è evidente che Pt_1
non si sarebbe potuto tenere conto della eventuale quantificazione di tali costi di ripristino
(rectius rifacimento) degli intonaci esterni.
Analogamente non si ritiene possano essere riconosciuti all'appellante i costi per le opere di isolamento della pavimentazione del piano terra, dal momento che tale opera è stata riconosciuta dal CT, in seguito alle osservazioni del CTP, solo opportuna, ma non necessaria per la corretta realizzazione del vespaio areato commissionato e non vi è la prova che tale lavorazione sia poi stata aggiunta tra le opere richieste all'appaltatore.
Il motivo deve, pertanto, essere parzialmente accolto.
8) Gli appelli incidentali di e CP_2 CP_3
Preliminarmente si rileva che infondate appaiono le eccezioni di decadenza sollevate da entrambi gli appellati per non avere il tempestivamente contestato i vizi e le difformità Pt_1
delle opere realizzate, considerato che l'appellante ha evidenziato l'esigenza di lavorazioni non effettuate a regola d'arte fin dalla missiva del novembre 2016, prima della conclusione anche solo parziale dei lavori, solo successivamente sfociata nella formale sospensione degli stessi ad opera del direttore lavori il 06.07.2017.
8.1. L'appello incidentale di CP_2
L'appaltatore aveva chiesto in via riconvenzionale in primo grado il pagamento del saldo delle sue spettanze, quantificato in € 22.745,80 (IVA esclusa) + € 453,89, e su tale domanda ha proposto appello incidentale.
A sostegno della propria domanda ha prodotto i vari preventivi redatti per i lavori in contestazione ed i conteggi effettuati in corso d'opera dalla committenza, rispetto ai quali riporta il mancato conteggio di € 6.200 euro come saldo residuo per intonaci e pavimenti mansarda, il cui riconoscimento porterebbe praticamente in pareggio la rendicontazione effettuata dalla due parti, e a cui dovrebbero sommarsi € 1.700 per la linea vita.
Dalla documentazione in atti e dalle allegazioni delle parti emerge che non vi è contestazione tra le parti sulla debenza a favore dell'impresa appaltatrice di ulteriori € 12.582,87 (IVA esclusa) a saldo delle proprie spettanze (conclusionale pag. 8), che tuttavia l'appellante Pt_1
ritiene non dovuti in quanto la somma già corrisposta di quasi 130 mila euro dovrebbe ritenersi assolutamente congrua per l'attività svolta. Dal momento che la CT ha confermato l'esecuzione dei lavori da parte degli appellati, ma non ne ha stimato il valore (non essendo oggetto del quesito formulato), in assenza di esaustiva documentazione scritta che permetta l'integrale e corretta ricostruzione dei conteggi, deve ritenersi provato solo l'importo non contestato tra le parti.
Per quanto riguarda i € 6.200 euro per residuo intonaci e pavimenti mansarda, oltre alla oggettiva difficoltà di comprendere se erano o meno già ricompresi nei precedenti conteggi intervenuti tra le parti (e pacificamente corretti a mano da entrambe le parti, con conseguenti dubbi di approvazione bilaterale degli stessi) occorre considerare che gli stessi costituirebbero il saldo per lavorazioni che almeno in parte il CT ha definito da eseguire nuovamente e integralmente, cosicchè gli stessi non sarebbero dovuti alla parte che ha realizzato questa parte di lavori in modo assolutamente non soddisfacente.
Per quanto riguarda € 1.700 chiesti per l'esecuzione della linea vita, la contestazione sul punto da parte del committente si è focalizzata sull'invio tramite i difensori delle parti di due progetti tra fine 2018 e inizio 2019, in cui contrasto paralizzerebbe la pretesa creditoria. Tuttavia, considerato che il doc. 22 riguarda solo il fascicolo tecnico realizzato nel 2015 mentre il doc.
23 è costituito dal progetto e dalla relazione redatta dall'Arch. , il cui intervento Testimone_2
si è reso necessario alla luce della normativa medio tempore approvata a maggio 2016, si evince come gli stessi non si presentino in contrasto tra loro. Occorre, quindi, riconoscere il diritto dell'impresa ad ottenere il pagamento anche di tale lavorazione, decurtata del costo del gancio aggiuntivo non ancora predisposto, la cui quantificazione (€ 47,01 IVA esclusa) è contenuta nel computo allegato alla CTP di parte appellante e non è stato contestato.
Alcuna contestazione è stata, infine, mossa per quanto riguarda il saldo della fattura n. 24/2017 della Pianfei Edile Ceramiche s.r.l. pari ad € 453,89, come da documentazione prodotta già in sede di ATP. ha quindi diritto al pagamento di € 12.582,87 (IVA esclusa) a saldo delle proprie CP_2 spettanze, oltre € 1.652,99 (pari a € 1.700 - € 47,01 per il gancio mancante) IVA esclusa ed oltre € 453,89 per il saldo della fornitura presso Pianfei Edile Ceramiche s.r.l., così per complessivi € 16.116,69.
Tali competenze andranno compensate con quanto dovuto dall'impresa alla committenza per l'accoglimento parziale del quinto motivo di appello, ovvero € 16.433,29 più Iva al 10% per complessivi € 18.076,62, importo che risulta, pertanto, ridotto a € 1.959,93 oltre interessi dalla domanda al saldo ai sensi dell'art. 1284 c. 4 c.c., così determinandosi quanto ancora dovuto ai sensi dell'art. 1668 c.c. per l'eliminazione dei vizi e dei difetti riscontrati. Non avendo la parte appellata richiesto l'accertamento della corresponsabilità della CP_2
direzione lavori nella causazione di tali vizi e difetti, appare precluso l'accertamento della quota di responsabilità addebitabile all'Ing. e della eventuale garanzia che allo stesso CP_1
dovrebbe prestare Controparte_8
L'appello incidentale è in conclusione parzialmente fondato.
8.2. L'appello incidentale di . CP_3
L'impiantista aveva chiesto in via riconvenzionale in primo grado il pagamento del saldo delle sue spettanze, quantificato in € 13.200 IVA compresa, e su tale domanda ha proposto appello incidentale.
A sostegno della propria domanda ha prodotto i vari preventivi redatti per i lavori in contestazione, le fatture pagate e quelle ancora da saldare.
Il giudice di primo grado ha rigettato la domanda riconvenzionale sul presupposto che la produzione della sola fattura, in quanto documento di provenienza unilaterale, non fosse idonea a provare effettuazione dell'opera, potendone costituire mero indizio.
Nel caso in esame, tuttavia, l'esecuzione della prestazione professionale è confermata dall'esito dell'accertamento peritale, che ne ha confermato l'esecuzione, pur non stimandone il valore
(non essendo oggetto del quesito formulato), e ne ha verificato la realizzazione o meno a regola d'arte.
Per quanto riguarda le opere idrauliche il CT ha escluso la presenza di vizi o difetti che giustificassero costi di ripristino, essendo stati esclusi vizi e difetti nell'impianto del gas e rimanendo al livello di mere imperfezioni estetiche e funzionali anche le imprecisioni riscontrate nella installazione dei termoarredi.
L'appellante, da parte sua, non ha contestato la debenza del saldo o il suo importo, ma ha sostenuto che la somma già corrisposta, di 11.000 euro IVA compresa, dovrebbe ritenersi assolutamente congrua per l'attività svolta.
Tuttavia, in assenza di un riscontro di vizi o difetti da eliminare a spese dell'impiantista o in grado di diminuire proporzionalmente il corrispettivo ancora dovuto, spetta al il saldo CP_3 delle proprie spettanze pari a € 13.200 IVA compresa, oltre interessi dalla domanda al saldo ai sensi dell'art. 1284 c. 4 c.c.
Non essendo stati riscontrati vizi o difetti di cui debba rispondere nei confronti della CP_3
committenza non viene in causa la garanzia assicurativa azionata dall'appellato con la chiamata in causa della compagnia Controparte_9
L'appello incidentale risulta, pertanto, fondato. 9) Le spese del giudizio di primo e di secondo grado
La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
La riforma della sentenza di primo grado impone il rinnovo integrale del giudizio in merito alle spese.
Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del d.m. n. 55/2014.
Occorre distinguere i rapporti processuali.
Nel rapporto tra committente e appaltatore all'esito del processo, l'appellante ha CP_2 ottenuto l'accertamento positivo parziale della propria pretesa creditoria, essendogli stato riconosciuto l'importo quantificato a suo favore in sede di ATP per l'eliminazione dei vizi e difetti riscontrati.
Anche l'appellata ha ottenuto siffatto accertamento quanto al saldo delle proprie spettanze.
Considerata la sostanziale equivalenza delle reciproche domande in punto di valore ed anche di entità del dispendio di risorse processuali, ricorre un'ipotesi di soccombenza reciproca, che giustifica la compensazione integrale delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio (art. 92, co. 2, c.p.c.).
Nel rapporto , invece, all'esito del processo il primo risulta soccombente Parte_3
totale, essendo state rigettate le sue domande nei confronti di tale parte ed essendo stato accolto l'appello incidentale dallo stesso promosso per il pagamento del saldo delle sue spettanze.
Il rigetto integrale delle domande proposte da nei confronti di e e, Pt_1 CP_1 CP_3
quindi, delle compagnie assicurative da questi chiamate in causa, permette di confermare la statuizione sulle spese effettuata in primo grado nei rapporti tra e le compagnie Pt_1 CP_1
assicurative.
Analogamente per il secondo grado, in applicazione del criterio della soccombenza, deve Pt_1
essere condannato a rifondere le spese del giudizio da tali parti sostenute.
Il valore della controversia è indeterminato a bassa complessità, come prospettato dalle parti.
Tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, del fatto che in appello non è stata compiuta istruzione probatoria, vengono liquidate tutte le fasi con applicazione dei parametri forensi minimi.
Le spese processuali del primo grado sono pertanto liquidate nella somma di euro 3.809,00 per compensi (euro 851,00 per la fase di studio, euro 602,00 per la fase introduttiva, euro 903,00 per la fase istruttoria, euro 1.453,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al 15%, c.p.a.
e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge. Le spese processuali del secondo grado sono pertanto liquidate nella somma di euro 4.996,00 per compensi (euro 1.029,00 per la fase di studio, euro 709,00 per la fase introduttiva, euro
1.523,00 per la fase istruttoria, euro 1.735,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al
15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
La Corte d'appello di Torino, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta:
In parziale riforma della sentenza appellata:
accoglie il quinto motivo di gravame sollevato da e l'appello incidentale Parte_1
presentato da e, per l'effetto, condanna a rifondere Controparte_2 Controparte_2
a i costi di ripristino delle opere affette da vizi e difformità ai sensi dell'art. Parte_1
1668 c.c. per €1.959,93, oltre interessi dalla domanda al saldo ai sensi dell'art. 1284 c. 4 c.c.;
accoglie l'appello incidentale presentato da e, per l'effetto, Controparte_3
condanna a corrispondere a €13.200, oltre Parte_1 Controparte_3
interessi dalla domanda al saldo ai sensi dell'art. 1284 c. 4 c.c.;
compensa integralmente tra le parti e le spese di lite di Parte_1 Controparte_2
entrambi i gradi di giudizio.
condanna parte appellante a rifondere a le spese Parte_1 Controparte_3
del primo grado di giudizio, che si liquidano in € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
conferma la sentenza di primo grado sulla condanna di al pagamento delle Parte_1
spese processuali a favore di , CP_1 Controparte_8 [...]
CP_9
condanna parte appellante a rifondere alla parte appellata Parte_1 CP_3
, le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 4.996,00 per
[...]
compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
condanna parte appellante a rifondere alla parte appellata Parte_1 CP_1
le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 4.996,00 per compensi,
[...]
oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
condanna parte appellante a rifondere alla parte appellata Parte_1 [...]
le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 4.996,00 per CP_8
compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
condanna parte appellante a rifondere alla parte appellata Parte_1 [...]
le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 4.996,00 per CP_9
compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 28.05.2025.
Il Giudice estensore
Il Presidente dott.ssa Francesca Firrao dott.ssa Cecilia Marino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Cecilia Marino Presidente
Dott. Roberto Rivello Consigliere
Dott. Francesca Firrao Consigliere istruttore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1619/2022 promossa da
(C.F. residente in [...] C.F._1
1/12, rappresentato e difeso dall'Avv. Dario BOSCHETTI del Foro di Asti, presso il cui studio in Alba (CN) – Via Vivaro n. 21/A è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
Contro
C.F. , residente in [...]9, CP_1 CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Legario e Agnese Bellini
APPELLATO
e
C.F. , residente in [...], Frazione Controparte_2 CodiceFiscale_3
Piantorre n. 26, titolare dell'omonima ditta individuale (P. I.V.A.: , rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Alfonso Penza
APPELLATO
e
, C.F. , residente in [...] CodiceFiscale_4
I n. 71/B, titolare dell'omonima ditta individuale (P. I.V.A.: , rappresentato e P.IVA_2
difeso dall'Avv. Alfonso Penza
APPELLATO
e
(cod. fisc. ), in persona del Controparte_4 P.IVA_3
rappresentante legale pro tempore (procuratore speciale dott. , corrente in Controparte_5
Roma, viale Cesare Pavese n.385, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Nitopi
APPELLATA
e
con sede legale in Bologna, via Stalingrado n. 45, C.F.: Controparte_6
, P. IVA: , in persona del suo procuratore ad negotia P.IVA_4 P.IVA_5 Pt_2
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gian Carlo Bovetti e Alberto Bovetti
[...]
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 932/2022 pronunciata dal Tribunale di Cuneo in data 24.10.2022
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
IN VIA PREGIUDIZIALE:
a) accertare e dichiarare l'inammissibilità degli appelli incidentali dei Sig.ri e CP_2
giacché tardivamente proposti sia rispetto al termine breve decorrente dalla data CP_3
di notifica della gravata sentenza alle controparti (11.11.2022 - all. C) sia rispetto a quello decorrente dalla notifica del medesimo provvedimento (14.11.2022) da parte del procuratore costituito nel giudizio di primo grado dell'odierno appellante Avv. Controparte_7
(all. H – H1 – H2 – H3 – H4 – H5) così come già eccepito all'udienza del 19.04.2023;
b) accertare e dichiarare la nullità della impugnata sentenza n. 932/2022 del Tribunale di
Cuneo. NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
a) accertare e dichiarare, all'esito di nuova CT tecnica, la sussistenza dei gravi vizi e difetti di costruzione e/o di esecuzione presenti nell'immobile sito in EL AN (CN), Via XX
Settembre n. 205 descritti negli atti di causa, nonché l'eventuale deprezzamento dello stesso causato da tali vizi e difetti e, di conseguenza, accertare e dichiarare la responsabilità, in via solidale e/o alternativa e/o esclusiva nelle rispettive quote, o come meglio ritenuto dall'Ill.mo
Giudice, dell'Impresa dell'Ing. , del Sig. CP_2 CP_1 [...] in ordine ai danni causati dagli stessi e per l'effetto condannarli, in via solidale CP_3
e/o alternativa e/o esclusiva nelle rispettive quote, o come meglio ritenuto dall'Ill.mo Giudice, al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi, diretti ed indiretti, nella misura che verrà determinata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
b) condannare gli appellati , , CP_1 Controparte_8 Controparte_9
a restituire all'odierno appellante tutte le somme da quest'ultimo loro versate in esecuzione della gravata sentenza con interessi dal dì del dovuto al saldo.
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA:
a) nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della richiesta principale, accertare e dichiarare la responsabilità, in via solidale, e/o alternativa e/o esclusiva nelle rispettive quote o come meglio ritenuto dall'Ill.mo Giudice, dell'Impresa CP_2 dell'Ing. , del Sig. come accertata sulla base della CP_1 Controparte_3
CT svolta nel procedimento per ATP R.G. 4210/2017 Tribunale di Cuneo e, per l'effetto, condannarli al risarcimento del danno così come quantificato dal CT ing. in Per_1
proporzione alla rispettiva quota di responsabilità;
b) condannare gli appellati , , CP_1 Controparte_8 Controparte_9
a restituire all'odierno appellante tutte le somme da quest'ultimo loro versate in esecuzione della gravata sentenza con interessi dal dì del dovuto al saldo.
IN OGNI CASO:
Vinte le spese e le competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio, nonché della fase di
ATP di cui al R.G. 4210/2017 Tribunale di Cuneo, da aumentarsi, per quanto attiene il presente giudizio d'appello, nella misura del 30% ex art. 4 co. 1 bis del D.M. n. 55/2014 così come modificato dal D.M. 37/2018. IN VIA ISTRUTTORIA:
Senz'animo alcuno di invertire oneri probatori gravanti sugli appellati:
A) disporre l'espletamento di nuova CT, con nomina di un diverso perito, sul seguente quesito:
“Previ i necessari sopralluoghi sulla località ed ispezione dell'immobile di cui è causa, previa acquisizione di tutta la documentazione ritenuta opportuna e necessaria presso l'U.T.C. del
Comune di EL AN (CN) e/o presso tutti gli altri Enti od Uffici meglio ritenuti, accerti il
C.T.U., accerti il CT:
1. Se vi siano carenze progettuali nell'intervento eseguito e se il progettista e D.L. Ing. CP_1
abbia correttamente operato, anche alla luce del documento dallo stesso depositato in data
28.5.2019 presso il Comune di EL AN (protocollo n. 2207 del 28.5.19 – doc. 3 atto di citazione);
2. se tale immobile sia stato ristrutturato ed ampliato a regola d'arte da parte dell'Edilizia in
Genere di e dal sig. ed in conformità a quanto progettato Controparte_2 Controparte_3
e concordato;
3. se progettisti, direttore lavori e ditte esecutrici abbiano correttamente operato, anche con riferimento a quanto contenuto nei verbali di sopralluogo congiunto del 5.4.2017 (doc. 20
fascicolo ATP), 25.7.2017 e 19.9.2017 (doc. 23 fascicolo ATP) redatti in contraddittorio tra le parti presenti e dalle stesse sottoscritti, con particolare riferimento a: esecuzione degli intonaci;
rifacimento pavimentazione piano terra e posa isolamento;
impianto gas e termosanitario;
impermeabilizzazione della copertura;
completezza del sistema anticaduta sulla copertura (mancanza del gancio di accesso alla copertura); appoggio scala esterna;
cordolo di contenimento al piano terra;
voltino e scala esterna di accesso alla cantina;
canale di scolo nella cantina;
posizionamento accumulo acqua calda;
installazione termoarredi;
4. qualora siano riscontrati vizi e/o difetti, accerti le cause degli stessi, descriva l'entità dei danni sofferti ed indichi gli interventi da compiersi e le opere ritenute necessarie al fine di ricondurre le lavorazioni effettuate alle regole dell'arte e ripristinare i danni verificatisi, determinandone i costi;
5. indichi quali interventi debbano essere eseguiti con o senza urgenza onde evitare
l'insorgenza di ulteriori problematiche e/o pregiudizi oltre che per l'immobile anche per il committente Sig. (in termini di eventuali sanzioni a cui è esposto il committente); Pt_1
6. quanto all'esecuzione degli intonaci, verifichi se la malta utilizzata dall' Controparte_10
sia conforme a quella prevista dalla normativa UNI 13914-1 e UNI 13914-2;
7. esaminati i certificati di conformità degli impianti e dei materiali (e relativi allegati) consegnati dall'impresa e dall'idraulico dica se gli stessi siano completi, CP_2 CP_3
validi ed efficaci al fine di poter concludere e collaudare gli interventi ed ottenere il certificato di agibilità dell'immobile;
8. quantifichi il deprezzamento dell'immobile conseguente alla presenza di tali vizi e difetti;
9. determini il singolo contributo causale nella produzione dell'evento dannoso;
10. alla luce delle difformità rilevate dal nuovo D.L. architettonico in data 18.6.2020 (come da docc. nn. 48, 49, 50, 51), relativamente alla sagoma esterna dell'edificio che è risultata diversa rispetto a quanto riportato negli elaborati grafici depositati presso il Comune di EL AN
e relativamente al tetto realizzato ad una quota superiore rispetto a quanto depositato nei disegni di progetto ed autorizzato con PdC, dica se l'Ing. abbia operato secondo CP_1
diligenza e perizia. Data la necessità di procedimento di sanatoria in merito alle altezze della copertura ed ai volumi realizzati, quantifichi le maggiori spese conseguenti al procedimento”.
Per parte appellata Ing. CP_1
“Piaccia alla Corte D'Appello di Torino Ecc.ma, reiectis adversis, previe le pronunce e le declaratorie del caso:
- IN VIA PRINCIPALE:
rigettare l'appello ex adverso proposto avverso la Sentenza n. 932/2022 del Tribunale di Cuneo, in quanto inammissibile e comunque infondato sia in fatto sia in diritto, con conferma integrale delle statuizioni del Giudice di prime cure;
- IN VIA SUBORDINATA
nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di parte ricorrente, condannare in luogo e vece dell'odierno convenuto, ovvero Controparte_11 dichiarare tenuta ed obbligata e per l'effetto condannare la società assicuratrice
[...] al rimborso di tutte le somme, nessuna esclusa, di cui l'Ing. sarà Controparte_11 CP_1 condannato a pagare in favore del ricorrente, in ordine all'accertando grado di responsabilità in capo allo stesso, come dal Giudice eventualmente determinato in via solidale e/o alternativa e/o come meglio ritenuta, per i motivi tutti e le causali di cui alla precedente narrativa e di cui al giudizio di cui trattasi ivi compreso, ex art. 1917, terzo comma, C.C. il rimborso delle spese legali sostenute dall'Ing. nel presente Giudizio, precisato che il sottoscritto Avvocato CP_1
Francesco Legario, in merito, si dichiara antistatario;
- IN OGNI CASO con vittoria di spese, diritti ed onorari di patrocinio, compresi oneri previdenziali e fiscali di legge di entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata Controparte_2
IN VIA PRINCIPALE
Respingersi l'impugnazione ex adverso proposta, siccome infondata.
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE
Dichiararsi tenuto e condannarsi il Sig. a corrispondere al Sig. Parte_1 Controparte_2
l'importo di € 23.199,19 [(€ 18.978,00 + € 1.700,00) oltre i.v.a. = 22.745,80 + 453,39], oltre agli interessi legali ex art. 1284, quarto comma, c.c. a decorrere dalla data della domanda al saldo.
Col favore delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Per parte appellata Controparte_3
IN VIA PRINCIPALE
Respingersi l'impugnazione ex adverso proposta, siccome infondata.
IN VIA SUBORDINATA
Dichiararsi tenuta e condannarsi la a rifondere direttamente al Controparte_4
Sig. , ex art. 1917, secondo comma, c.c., tutte le somme che il convenuto Parte_1 [...]
sarà eventualmente tenuto a corrispondere al Sig. per capitale, interessi CP_3 Parte_1
e spese, in caso di accoglimento della domanda dal medesimo proposta.
Col favore delle spese ex art. 1917, terzo comma, c.c.
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE Dichiararsi tenuto e condannarsi il Sig. a corrispondere al Sig. Parte_1 Controparte_3
l'importo di € 13.200,00, oltre agli interessi legali ex art. 1284, quarto comma, c.c. a decorrere dalla data della domanda al saldo.
Col favore delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Per parte appellata Controparte_9
“Piaccia all'Eccellentissima Corte d'Appello adita, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese e previa le declaratorie del caso, per le ragioni tutte illustrate in narrativa respingere integralmente (quantomeno, in relazione alle doglianze mosse alla sentenza concernenti la posizione dell'appellato ) l'appello proposto da avverso la Controparte_3 Parte_1
sentenza Tribunale di Cuneo n.932/2022, pubblicata in data 24.10.2022, siccome palesemente infondato in fatto ed in diritto, confermando nel merito la sentenza appellata. In ogni caso, rigettata la domanda di manleva proposta da nei confronti di Controparte_3 [...]
siccome manifestamente infondata in fatto ed in diritto. Spese di lite del Controparte_4
grado, comprensive di oneri fiscali ed accessori di legge, interamente rifuse”.
Parte appellata Controparte_12
Respingersi gli avversari motivi d'appello, in quanto infondati, e per l'effetto confermarsi la gravata sentenza, o comunque assolversi l'appellata da ogni Controparte_6
domanda nei suoi confronti proposta, in quanto infondata in punto an ed in punto quantum debeatur, segnatamente per essere carente, quanto ai danni protestati dall'appellante, la garanzia assicurativa prestata dalla conchiudente Compagnia assicuratrice;
tenuto conto, in ogni caso ed in via di mero subordine, dei limiti e dello scoperto previsti dalla polizza, di cui alle pagg. 5 e 6 della comparsa di costituzione e risposta.
Con il favore delle spese del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel gennaio-febbraio 2015 il signor commissionava all'impresa Edilizia in Genere Parte_1
di la ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà, sito in EL AN (CN), Controparte_2
affidando la direzione dei lavori all'Ing. . Tali opere, iniziate il 27.4.2015 con CP_1
comunicazione del 24.4.2015 prot. 1128 Comune di EL AN, consistevano nel recupero del sottotetto e contestuali interventi esterni in facciata e corte pertinenziale, nonché in marginali lavori interni al piano terra e primo piano. In data 01.12.2017, ad istanza del signor , veniva notificato all'ing. , Parte_1 CP_1 all'Impresa “Edilizia in Genere di Gioannini Luigi” ed altresì al sig. , ricorso Controparte_3
per accertamento tecnico preventivo rubricato al n. R.G. 4210/2017, all'esito del quale il
Consulente Tecnico d'Ufficio, ing. riteneva che non fossero necessari particolari Per_1
interventi strutturali urgenti da eseguirsi sul fabbricato, né rinveniva la sussistenza di fenomeni di cedimento, concludendo pertanto per l'assenza di danni diretti all'immobile in dipendenza dall'esecuzione delle opere progettate.
In data 10.12.2018 conveniva in giudizio presso il Tribunale civile di Cuneo Parte_1
e l'ing. , affinché, previo espletamento di Controparte_2 Controparte_3 CP_1 nuova CT avente ad oggetto l'individuazione di eventuali carenze progettuali, vizi o difetti e relativi interventi di ripristino, venisse accertata la sussistenza dei suddetti vizi e/o difetti e determinato il conseguente deprezzamento dell'immobile e venisse accertata la responsabilità solidale e/o alternativa e/o esclusiva delle parti convenute, oltre al risarcimento del danno, da quantificarsi, in via principale, in corso di causa, in via subordinata sulla base delle risultanze dell'ATP RG 4210/2017.
Il convenuto , alla cui ditta erano stati commissionati interventi sull'impianto Controparte_3
termico-sanitario, chiamava in causa e chiedeva di essere manlevato dalla propria compagnia di assicurazione nonché, in via riconvenzionale, la condanna del committente al CP_9 saldo del corrispettivo pari ad € 13.200,00.
Analogamente il convenuto chiedeva il rigetto della domanda attorea del Controparte_2
risarcimento del danno in quanto infondata e, in via riconvenzionale, il saldo del corrispettivo ancora dovuto, pari ad € 23.199,19.
L'Ing. eccepiva in via preliminare l'improcedibilità della domanda per mancato CP_1
espletamento della negoziazione assistita in relazione alla domanda di risarcimento dei danni patrimoniali indiretti (canoni di locazione) e parimenti in via principale chiedeva il rigetto della domanda attorea con chiamata in causa della UnipolSai Ass.ni, al fine di essere rimborsata di tutte le somme da corrispondersi all'attore.
Entrambe le compagnie assicurative deducevano la carenza di copertura nella fattispecie in questione e, in particolare, affermava altresì l'insussistenza di qualsivoglia CP_9
responsabilità in capo al proprio assicurato . Controparte_3 La causa veniva istruita tramite l'espletamento della prova testimoniale all'esito della quale il
Giudice Istruttore, respinta l'istanza di parte attrice di disporre una nuova CT, acquisiva agli atti la perizia depositata a conclusione del procedimento di ATP e, fissata udienza di precisione delle conclusioni, tratteneva la causa in decisione.
Con sentenza n. 932 del 24.10.2022, notificata in data 11.11.2022, il Tribunale di Cuneo rigettava sia la domanda attorea che le domande riconvenzionali, compensando le spese di lite tra l'attore e le imprese convenute e condannando parte attrice al rimborso delle spese processuali del convenuto e delle terze chiamate e CP_1 CP_8 CP_9
Avverso la suddetta pronuncia proponeva appello, ritualmente notificato in data Parte_1
12.12.2022, con cui chiedeva, in totale riforma della sentenza di primo grado, dichiarata l'inammissibilità degli appelli incidentali dei Sigg.ri e , la dichiarazione di CP_2 CP_3 nullità della sentenza impugnata, nonché l'accertamento, all'esito di nuova CT tecnica, della sussistenza di gravi vizi e difetti di costruzione e/o di esecuzione presenti nell'immobile, con condanna degli appellati , , in via solidale /o alternativa e/o CP_1 CP_2 CP_3
esclusiva nelle rispettive quote al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi e alla restituzione, anche in capo alle appellate e di tutte le somme versate dall'appellante CP_8 CP_9
in esecuzione della gravata sentenza.
Le parti appellate si costituivano chiedendo tutte il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto e in diritto. Gli appellati e proponevano, altresì, appello incidentale CP_2 CP_3
volto ad ottenere il saldo del proprio corrispettivo, pari, rispettivamente, ad € 23.199,19 ed €
13.200,00. Le compagnie assicurative chiedevano a loro volta il rigetto dell'appello per infondatezza ovvero, l'assoluzione da ogni domanda per carenza della garanzia assicurativa. Il tutto con rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Precisate le conclusioni e depositati gli scritti conclusivi, la causa veniva rimessa a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La sentenza impugnata
Il Tribunale di Cuneo respingeva le domande di parte attrice, ritenendo non affetti da vizi l'impianto di riscaldamento, l'impianto a gas, i termoarredi e gli intonaci, le cui imperfezioni, in particolare, non risultavano tali da compromettere la stabilità del fabbricato e in ogni caso, per essere eliminate, avrebbero comportato la realizzazione di lavori di differente quantità e qualità. Il giudice di prime cure non ravvisava, inoltre, alla luce delle conclusioni peritali acquisite, un deprezzamento dell'immobile e affermava l'irrilevanza delle dichiarazioni testimoniali, in quanto non confortate da nessun altro riscontro e smentite dagli esiti della CT resa in sede di ATP. La pretesa risarcitoria dell'attore veniva altresì ritenuta infondata, in quanto del tutto generica e indeterminata, rimessa in via esclusiva ad una nuova CT, senza avere assolto, nemmeno in via presuntiva, l'onere della prova su di lui incombente. Del pari prive di fondamento venivano valutate le domande riconvenzionali prospettate dai convenuti e , in quanto fondate solo su fatture commerciali di formazione unilaterale, CP_2 CP_3
non valevoli a costituire, di per sé sole, un valido elemento di prova.
2) I motivi di appello proposti da Parte_1
Alla luce delle suddette statuizioni, l'appellante, previa nuova CT tecnica, sollevava una serie di censure, volte ad ottenere la nullità della sentenza impugnata e la riforma integrale della medesima, con conseguente condanna delle parti appellate al risarcimento dei danni.
In comparsa conclusionale eccepiva, altresì, la preliminare inammissibilità degli appelli incidentali presentati dagli appellati e per tardività degli stessi. CP_2 CP_3
Primo motivo
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante contesta la mancata rinnovazione della CT da parte del giudice di prime cure, il quale avrebbe aderito acriticamente alle risultanze dell'acquisito ATP pregresso, ignorando le contestazioni attoree e le osservazioni peritali di parte. In particolare, il CT Ing. avrebbe omesso di dichiarare che l'impianto Per_1
termosanitario non era conforme alla normativa vigente, non avrebbe rilevato che la portata termica complessiva, pari a 52,2 kw, superava la capacità del contatore installato (40 kw), non si sarebbe pronunciato sull'errato posizionamento del bollitore dell'acqua calda, non avrebbe evidenziato la mancanza del progetto della linea vita, né la necessità di un sistema di smaltimento delle acque in cantina e, infine, avrebbe evitato di instaurare un contraddittorio in ordine alla condotta dell'Ing, , in ordine al deposito, presso il Comune di EL AN CP_1
di una rettifica (da “di adeguamento” a opere “di intervento locale”). A ciò si aggiungerebbero ulteriori vizi del tutto ignorati in sede di ATP e, di riflesso, dal giudice di primo grado, in quanto, oltre alla tardiva consegna dei certificati dei materiali utilizzati e alla incompletezza delle dichiarazioni di conformità, vi sarebbe stato un “sovradimensionamento” del fabbricato in dipendenza degli interventi effettuati dagli appellati, differente rispetto a quanto riportato negli elaborati grafici. Tale “abuso edilizio”, imputabile a grave inadempienza del D.L., avrebbe comportato la presentazione di una domanda in sanatoria nel dicembre 2020.
Secondo motivo
Il secondo motivo di gravame specifica e declina nel dettaglio il dedotto errore di disamina e interpretazione del corredo probatorio in cui sarebbe incorso il Tribunale, tale per cui sarebbero state ignorate vistose lacune della pratica edilizia presentata dall'Ing. presso il Comune CP_1
di Nella AN, i vizi e le imprecisioni costruttive evidenziate nei verbali redatti in contraddittorio delle parti e confermati in sede di ATP, relativi agli intonaci, sia esterni che interni, alle infiltrazioni in cantina, alla copertura e ai canali di gronda. Il Tribunale non avrebbe inoltre preso in considerazione il costo complessivo di eventuali interventi di ripristino, pur indicato dal CT, pari ad € 23.111,31.
L'appellante ritiene inoltre che l'affermazione del giudice di prime cure circa l'irrilevanza delle deposizioni testimoniali, in quanto non supportate da nessun'altra prova, sia incomprensibile e inaccettabile.
Terzo motivo
Con un terzo motivo di impugnazione la pronuncia di primo grado viene censurata dall'appellante per avere negato il risarcimento dei danni, ritenendo la relativa domanda generica e indeterminata, affidata in toto alle risultanze di una successiva ed eventuale CT.
La sussistenza ed entità delle voci di danno sarebbe invece facilmente ricavabile dall'esame della documentazione prodotta e dalle osservazioni alla CT formulate dal CTP dell'odierno appellante, Ing. . Per_2
Quarto motivo
L'appellante ravvisa, quindi, un profilo di censura della sentenza di primo grado nell'omessa pronuncia sui danni indiretti sofferti dall'appellante, a discapito della produzione in giudizio del contratto di locazione di altro immobile, ovvero della proroga del mutuo ipotecario contratto nel 2015, o della impossibilità di fruire delle detrazioni della prima casa, per altro incontestate.
Quinto motivo
solleva, infine, censura di omessa pronuncia sulla domanda subordinata di Parte_1
condanna al risarcimento del danno così come quantificato dal CT Ing. con Per_1 particolare riferimento alle inadempienze nell'operato e nella condotta dei convenuti dal medesimo rilevate. Stante la radicale carenza di motivazione, in palese violazione degli art. 24
e 111 Cost, l'appellante insta per la declaratoria di nullità della sentenza impugnata. 3) La difesa di Controparte_2
Il Sig. titolare dell'omonima impresa edile appellata, afferma l'esaustività della CP_2
CT svolta in sede di ATP ed acquisita in entrambi i gradi di giudizio, ritenendo le singole contestazioni sollevate dall'appellante specificamente infondate, anche per l'integrata decadenza dalla denuncia degli asseriti vizi, in assenza di prova della presentazione della stessa entro 8 giorni dalla scoperta. Le opere svolte dalla propria impresa risulterebbero, pertanto, accettate e correttamente eseguite ed una nuova CT rivestirebbe un carattere esplorativo, a distanza di un tempo eccessivo. Parimenti infondata e tardiva si presenterebbe la domanda di risarcimento del danno, potendosi in extremis riconoscersi soltanto la somma di € 914,00 per le imperfezioni dell'intonaco.
Da qui, infine, la legittimità del proprio appello incidentale, relativo al saldo del corrispettivo, pari ad € 23.199,19, derivante dai conteggi effettuati con la committenza e mai contestato.
4) La difesa di Controparte_3
Il Sig. , titolare dell'omonima impresa deputata ai lavori termo-sanitari rileva CP_3
analogamente la valenza esplorativa di una nuova CT, la corretta esecuzione del proprio intervento, evidenziando, in particolare, in ordine alle certificazioni di conformità che le stesse dovevano essere successive al pagamento del saldo residuo e che, in ogni caso, erano state trasmesse con raccomandata del 12/11/2018. Lo stesso eccepisce, parimenti, la decadenza del committente dalla denuncia dei vizi e insiste, in via di appello incidentale, sull'accoglimento della domanda di pagamento del corrispettivo residuo, pari ad € 13.200,00.
5) La difesa di CP_1
Il direttore dei lavori appellato eccepisce in primo luogo l'inammissibilità dell'appello per avere riproposto in tale sede domande nuove contenute soltanto nella comparsa conclusionale di primo grado, con ampliamento del thema decidendum. Si tratterebbe, nella fattispecie, del dedotto sovradimensionamento dell'edificio in fase di recupero del sottotetto e di altre problematiche del tetto medesimo. ON precisa, quindi, come la questione della rettifica della pratica edilizia presso il Comune di EL AN sia già stata chiarita e superata prima dell'ATP, trattandosi per altro soltanto di una integrazione a firma esclusiva del progettista, che non richiedeva il nulla osta della committenza.
Le valutazioni del CT in ordine ai singoli vizi sarebbero dunque esaustive e corrette, mentre il giudizio di irrilevanza delle testimonianze sarebbe giustificato, stante il loro carattere de relato, avente ad oggetto circostanze non conoscibili dai medesimi. 6) La difesa di e Controparte_9 CP_12
Le compagnie assicurative chiedevano a loro volta il rigetto dell'appello per infondatezza delle pretese della parte appellante.
La compagnia chiamata in causa dal , chiedeva la conferma della CP_13 CP_3
sentenza di primo grado, che aveva correttamente accertato la carenza di vizi e difformità nell'operato dell'assicurato, con rigetto della richiesta strumentale e infondata di disporre una nuova CT. In subordine sollevava le medesime eccezioni di inoperatività della polizza già evidenziate in primo grado, soprattutto in relazione ai danni indiretti lamentati dal e Pt_1 chiedeva che l'eventuale condanna fosse limitata ai massimali di polizza e con applicazione delle relative franchigie.
L chiamata in causa dal , chiedeva, invece, il rigetto di ogni domanda svolta CP_8 CP_1
nei suoi confronti per carenza della garanzia assicurativa, che operava solo in caso di rovina di edificio, ipotesi non ricorrente nel caso in esame, e non essendo operante il rimborso ai clienti di quanto pagato all'assicurato a titolo di competenze professionali.
7) I motivi della decisione
Preliminarmente occorre rigettare l'eccezione di inammissibilità degli appelli incidentali sollevata dall'appellante, per tardività dei medesimi ai sensi dell'art. 327 cpc, poiché presentati oltre il termine di decadenza decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata, in ossequio al principio espresso dalla Suprema Corte e recentemente ribadito:
“L'impugnazione incidentale tardiva - da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione - può essere sollevata anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c. e che occorre consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata” (v. Cass., Sez. 3, ord. n. 15100 del 2024).
Passando all'esame dei singoli motivi di appello si osserva quanto segue:
7.1 La rinnovazione della CT
I primi due motivi di appello si concentrano sulla richiesta rinnovazione della CT, evidenziando i plurimi difetti da cui sarebbe affetta quella svolta in sede di accertamento tecnico preventivo, acquisita agli atti nel corso del giudizio di primo grado. Sul punto giova evidenziare che, per giurisprudenza costante, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova CT, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto. Infatti si è affermato che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere
o rigettare l'istanza di riconvocazione del consulente d'ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza, senza che l'eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità deducendo la carenza di motivazione espressa al riguardo, quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici
e giuridici, risulti l'irrilevanza o la superfluità dell'indagine richiesta, non sussistendo la necessità, ai fini della completezza della motivazione, che il giudice dia conto delle contrarie motivazioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, si hanno per disattese perché incompatibili con le argomentazioni poste a base della motivazione. (v. Cass.
Civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 21525 del 20/08/2019, Rv. 655207 – 01, nonché Cass. Civ.
Sez. 3 - , Sentenza n. 22799 del 29/09/2017, Rv. 645507 - 01).
Nel caso in esame la parte appellante reitera tutte le critiche già mosse in primo grado, aggiungendo come l'acritica adesione del giudice ai risultati della stessa, che determinerebbe la nullità della sentenza.
In realtà dalla disamina complessiva della sentenza di primo grado si comprende che il giudice di prime cure ha ritenuto esaustiva l'indagine tecnica svolta e le omissioni lamentate dall'appellante costituiscono solo l'essenza della sua divergenza con i risultati cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio.
Così a pag 15 dell'atto di appello si legge che Il CT avrebbe omesso di dichiarare che
l'impianto termosanitario realizzato non è conforme alla normativa vigente, ma ciò è avvenuto non perché effettivamente vi sia tale omissione nell'elaborato, ma perché l'ausiliario nominato non ha ritenuto che l'impianto termosanitario fosse affetto dal vizio che l'appellante ritiene sussistente.
Sul punto il CT ha dichiarato che la normativa stessa consente di derogare alle indicazioni di posa evidenziate dall'appellante, potendosi fornire adeguata documentazione fotografica per l'individuazione del tracciato delle tubazioni.
Stesse considerazioni valgono per le contestazioni relative al contatore, per il quale, secondo la ricostruzione anche tecnica del sarebbe necessaria la predisposizione di un progetto, Pt_1
considerato che il fabbisogno energetico della casa supererebbe i 50 Kw, mentre per il CT l'installazione di un contatore da 40 KW farebbe cadere tale obbligo progettuale, in assenza di prova di un sottodimensionamento dell'impianto stesso.
Si consideri che il CTP prima e la difesa poi giungono alla stima dell'impianto Pt_1
considerando la potenza della caldaia installata cui sommano la potenza delle due cucine, giungendo al fabbisogno energetico di 52,2 Kw, senza precisare che delle due cucine una è una mera predisposizione e che non è sicuramente necessario che il contatore possa e debba permettere l'utilizzo contemporaneo di tutte le fonti energetiche presenti nell'abitazione.
Al CT, in ogni caso, era stato richiesto di evidenziare la presenza dei vizi e difformità nelle opere realizzate, non di pronunciarsi su tutte le contestazioni mosse dalla committenza.
Corretto, pertanto, appare il ragionamento del giudice di primo grado in relazione al posizionamento dell'accumulo bollitore dell'acqua calda, che non è stato considerato sussumibile nel paradigma dei vizi e difetti dell'opera, considerato che tale non era stato indicato dal CT ed i testi escussi sul punto avevano confermato che il suo posizionamento era avvenuto in ossequio alle indicazioni ricevute dalla committenza (v. dich. teste Tes_1 escusso all'udienza del 22.10.2021).
Per quanto riguarda la linea vita, il mancato utilizzo della stessa per l'ispezione del tetto nel corso delle operazioni peritali non è certamente sintomo di sua inadeguatezza, in quanto la stessa ha la funzione di permettere l'esecuzione in sicurezza di piccoli interventi manutentivi in quota, senza necessità di ponteggio, ma non vale certo ad escludere la necessità di accorgimenti diversi per una ispezione complessiva della copertura e per la rilevazione, come nel caso specifico, della corretta esecuzione delle lavorazioni sulla stessa effettuata. Inoltre, la necessità di un ulteriore punto di aggancio è stata evidenziata proprio dall'Arch. Tes_2
, tecnico incaricato per la redazione della documentazione relativa alla linea vita, nella
[...] sua relazione dell'08.08.2016, essendo in discussione tra le parti solo il punto in cui posizionarlo (prima o dopo l'uscita dall'abbaino stesso).
L'esigenza di un progetto per la linea vita, come evidenziato dall'impresa, è sorto a maggio
2016, motivo per cui vi è stato l'intervento dell'Arch. nell'estate del 2016, mentre la Tes_2
stessa era già stata realizzata come emerge dal fascicolo tecnico in atti relativo al 2015, come attestato dal numero di pratica 814/15 (all. 22 alla comparsa di costituzione in primo CP_2
grado).
Per ciò che riguarda la cantina, il CT in più punti del suo elaborato ha ritenuto che le lavorazioni effettuate non ne abbiano determinato l'allagamento, come sostenuto dall'appellante, in quanto il fenomeno dipendeva dalla presenza della falda sotterranea, la cui possibile presenza era stata evidenziata fin dalla relazione geologica del Dott. Per_3 depositata prima dell'inizio dei lavori e la cui incidenza è stata confermata all'esito del sopralluogo di aprile 2017 alla presenza anche del suddetto tecnico. Non vi è prova in atti che a fronte di tali risultanze Pensa avesse commissionato la realizzazione di lavorazioni in grado di arginare la problematica dell'antica cantina, il cui uso aveva deciso di ripristinare nel corso dei lavori.
Sul punto l'istruttoria orale svolta ha solo permesso di accertare l'avvenuto allagamento e la non sufficienza della predisposizione delle pompe, confermato dai testi di parte appellante, ma rispetto alle cause e all'addebitabilità delle stesse il teste tecnico Dott. non ha potuto Per_3
che confermate quanto già evidenziato nelle sue relazioni e i testi di parte appellata hanno affermato che non erano state accettate le proposte dell'appaltatore per evitare allagamenti, quale quella di realizzare un pozzetto per l'installazione di una pompa ad immersione.
È stato poi ritenuto che alcune imprecisioni nell'esecuzione non necessitassero di lavorazioni di ripristino, che non sono state pertanto quantificate.
Ciò è accaduto per le minime imperfezioni nella realizzazione del controsoffitto in cartongesso, per le imperfezioni estetiche e funzionali conseguente all'installazione dei termoarredi o per le carenze di alcuni aspetti contenutistici della documentazione predisposta e depositata presso l'ufficio tecnico.
Il fatto che l'appellante non concordi sulla assenza di danni conseguenti a tali imperfezioni non rende tali valutazioni omissioni dell'indagine tecnica svolta idonee a legittimarne la rinnovazione.
Per quanto riguarda la realizzazione del cordolo, il CT ha precisato che il termine sottomurazione utilizzato dall'impresa era improprio, in quanto non si trattava di intervento strutturale, che, come tale avrebbe necessitato dell'inserimento nel relativo progetto, dove non figurava. Non è stata, inoltre, rinvenuta traccia di specifici accordi o preventivi relativi alla realizzazione di un intervento di risanamento perimetrale.
Le ulteriori mancanze della CT evidenziate dall'appellante si risolvono in contestazioni all'elaborato peritale per le conclusioni cui è giunto e per non aver aderito ai rilievi svolti dalla committenza sulla realizzazione di alcune opere.
In tale contesto è evidente come non si tratti di carenze oggettive dell'indagine peritale, elemento che potrebbe in ipotesi giustificare la rinnovazione della CT, ma di critiche alla stessa da vagliare nella loro fondatezza o infondatezza, come sopra esposto.
La rinnovazione o integrazione della CT viene, infine, richiesta per non aver potuto il CT esaminare i certificati di conformità, consegnati dalle imprese appellate solo dopo la conclusione del procedimento cautelare, e valutare la portata dell'ulteriore documentazione acquisita dal nuovo D.L. Ing. a giugno 2020. Per_4
Sul punto la difesa dell'Ing. ha eccepito la novità della questione, sulla quale non ha CP_1
pertanto accettato il contraddittorio.
Ritiene il Collegio che l'eccezione sia fondata, in quanto l'accesso in per la verifica CP_14
della documentazione depositata e della sua conformità e adeguatezza non era impedita alla parte appellante, che in qualità di committente poteva liberamente esercitare il suo diritto di accesso agli atti relativa alla pratica urbanistico catastale dell'immobile di sua proprietà. Non
è, pertanto, possibile demandare alla parte la scelta di quando esercitare tale diritto, soprattutto considerando l'esistenza del contenzioso tra le parti fin dalla fine del 2017, quando è stato incardinato l'ATP, e l'instaurazione del giudizio di primo grado a dicembre 2018 con l'atto di citazione in cui già venivano mosse contestazioni all'operato dell'Ing. , che aveva CP_1 proceduto a depositare a maggio 2018 una rettifica dell'intervento svolto presso la proprietà
Pt_1
L'allegazione e la documentazione depositata a giugno 2020 deve considerarsi tardiva e la questione inammissibile in appello.
Non si ravvisa, quindi, l'esigenza di integrazione probatoria richiesta dall'appellante, essendo adeguata ed esaustiva quella già svolta in sede di ATP e l'istruttoria orale svolta in primo grado.
I primi due motivi di appello sono infondati e vanno rigettati.
7.3 La domanda risarcitoria: i danni diretti.
Per quanto riguarda la domanda di risarcimento dei danni diretti, la stessa è stata ritenuta infondata in quanto il CT non ha ritenuto che il fabbricato avesse subito danni diretti dall'esecuzione delle opere progettate (v. pag. 7 CT in risposta al quesito numero 6).
Parimenti l'accertamento tecnico ha escluso che l'immobile avesse subito un deprezzamento in conseguenza dei lavori eseguiti.
La domanda, pertanto, deve essere rigettata, senza necessità di determinare le quote di responsabilità addebitabili ai diversi soggetti professionali che hanno operato all'interno del cantiere.
L'esistenza dei vizi e delle difformità per i quali il CT ha provveduto a quantificare i costi di ripristino rileva nel diverso ambito del contenuto della garanzia che l'appaltatore deve riconoscere al committente sulla conformità delle opere, valorizzabile nei diversi modi descritti dall'art. 1668 c.c. e che sarà esaminato con il quinto motivo di appello.
Il motivo risulta, pertanto, infondato.
7.4 La domanda risarcitoria: i danni indiretti.
Per quanto riguarda, invece, i danni indiretti, l'appellante lamenta di non aver potuto trasferire nell'immobile oggetto di ristrutturazione la propria residenza, continuando così a dover corrispondere i canoni di locazione per l'immobile in uso, non potendo nemmeno beneficiare degli sgravi fiscali riconosciuti in relazione ai mutui ristrutturazione conclusi per la ristrutturazione dell'immobile da adibire a residenza principale.
A conferma di tali danni ha prodotto il contratto di locazione, una dichiarazione del proprio locatore attestante un ritardo nel pagamento degli stessi a decorrere da marzo 2020 ed il conteggio dei benefici fiscali che avrebbe conseguito con la detrazione degli interessi passivi del mutuo contratto per i lavori di ristrutturazione dal momento dell'adibizione, con spostamento anagrafico, a residenza principale.
Tuttavia, manca in atti qualsiasi allegazione a monte che tale fosse il progetto della parte al momento della conclusione dell'appalto tra la fine 2014 e l'inizio 2015, considerata la distanza chilometrica dell'immobile dall'attuale luogo di residenza e lavoro. Né la stessa emerge dagli atti prodotti o dalla capitolazione con la quale la parte voleva provare i fatti di causa, nella quale si allega solo che l'intenzione della parte e della moglie era quella di traferirsi nell'immobile di
Nella AN senza alcuna specificazione sulle modalità con le quali tale località sarebbe potuta diventare il centro dei loro interessi mantenendo l'attività lavorativa, non meglio specificata, in
Albenga, luogo di attuale residenza.
Il motivo risulta, pertanto, infondato.
7.5. La domanda subordinata di riconoscimento dei costi di ripristino ritenuti sussistenti dal
CT.
All'esito dell'indagine peritale, il CT ha ritenuto sussistenti dei vizi nell'esecuzione degli intonaci interni, con necessità di nuova esecuzione della lavorazione, nell'eccessiva cementazione dei coppi di colmo, da rimuovere per permettere la corretta termoregolazione della copertura stessa, nel posizionamento dei canali di gronda, che devono avere una inclinazione idonea rispetto alla pendenza di falda per la corretta raccolta e l'adeguato smaltimento delle acque piovane.
Il CT ha quantificato i costi di ripristino di tali lavorazioni in € 16.433,29 (IVA esclusa), importo che deve essere riconosciuto al e del quale dovrà tenersi conto ex art. 1668 c.c. Pt_1 in caso di riconoscimento di alcuna debenza verso l'impresa appaltatrice, unico soggetto ritenuto dal CT responsabile delle non corrette lavorazioni in esame.
Per quanto riguarda la mancata quantificazione dei costi di ripristino della facciata frontale si evidenzia che secondo il CT tali difetti non sono conseguenza di una non corretta esecuzione della lavorazione commissionata, ma della non corretta individuazione della lavorazione necessaria per ottenere una resa perfetta degli intonaci esterni.
Considerato che
tale diversa lavorazione avrebbe avuto, per stessa ammissione del CT, un costo decisamente superiore all'intervento localizzato sull'intonaco già esistente commissionato e rilevato che non vi è prova che tale diversa e ulteriore lavorazione sia mai stata commissionata dal è evidente che Pt_1
non si sarebbe potuto tenere conto della eventuale quantificazione di tali costi di ripristino
(rectius rifacimento) degli intonaci esterni.
Analogamente non si ritiene possano essere riconosciuti all'appellante i costi per le opere di isolamento della pavimentazione del piano terra, dal momento che tale opera è stata riconosciuta dal CT, in seguito alle osservazioni del CTP, solo opportuna, ma non necessaria per la corretta realizzazione del vespaio areato commissionato e non vi è la prova che tale lavorazione sia poi stata aggiunta tra le opere richieste all'appaltatore.
Il motivo deve, pertanto, essere parzialmente accolto.
8) Gli appelli incidentali di e CP_2 CP_3
Preliminarmente si rileva che infondate appaiono le eccezioni di decadenza sollevate da entrambi gli appellati per non avere il tempestivamente contestato i vizi e le difformità Pt_1
delle opere realizzate, considerato che l'appellante ha evidenziato l'esigenza di lavorazioni non effettuate a regola d'arte fin dalla missiva del novembre 2016, prima della conclusione anche solo parziale dei lavori, solo successivamente sfociata nella formale sospensione degli stessi ad opera del direttore lavori il 06.07.2017.
8.1. L'appello incidentale di CP_2
L'appaltatore aveva chiesto in via riconvenzionale in primo grado il pagamento del saldo delle sue spettanze, quantificato in € 22.745,80 (IVA esclusa) + € 453,89, e su tale domanda ha proposto appello incidentale.
A sostegno della propria domanda ha prodotto i vari preventivi redatti per i lavori in contestazione ed i conteggi effettuati in corso d'opera dalla committenza, rispetto ai quali riporta il mancato conteggio di € 6.200 euro come saldo residuo per intonaci e pavimenti mansarda, il cui riconoscimento porterebbe praticamente in pareggio la rendicontazione effettuata dalla due parti, e a cui dovrebbero sommarsi € 1.700 per la linea vita.
Dalla documentazione in atti e dalle allegazioni delle parti emerge che non vi è contestazione tra le parti sulla debenza a favore dell'impresa appaltatrice di ulteriori € 12.582,87 (IVA esclusa) a saldo delle proprie spettanze (conclusionale pag. 8), che tuttavia l'appellante Pt_1
ritiene non dovuti in quanto la somma già corrisposta di quasi 130 mila euro dovrebbe ritenersi assolutamente congrua per l'attività svolta. Dal momento che la CT ha confermato l'esecuzione dei lavori da parte degli appellati, ma non ne ha stimato il valore (non essendo oggetto del quesito formulato), in assenza di esaustiva documentazione scritta che permetta l'integrale e corretta ricostruzione dei conteggi, deve ritenersi provato solo l'importo non contestato tra le parti.
Per quanto riguarda i € 6.200 euro per residuo intonaci e pavimenti mansarda, oltre alla oggettiva difficoltà di comprendere se erano o meno già ricompresi nei precedenti conteggi intervenuti tra le parti (e pacificamente corretti a mano da entrambe le parti, con conseguenti dubbi di approvazione bilaterale degli stessi) occorre considerare che gli stessi costituirebbero il saldo per lavorazioni che almeno in parte il CT ha definito da eseguire nuovamente e integralmente, cosicchè gli stessi non sarebbero dovuti alla parte che ha realizzato questa parte di lavori in modo assolutamente non soddisfacente.
Per quanto riguarda € 1.700 chiesti per l'esecuzione della linea vita, la contestazione sul punto da parte del committente si è focalizzata sull'invio tramite i difensori delle parti di due progetti tra fine 2018 e inizio 2019, in cui contrasto paralizzerebbe la pretesa creditoria. Tuttavia, considerato che il doc. 22 riguarda solo il fascicolo tecnico realizzato nel 2015 mentre il doc.
23 è costituito dal progetto e dalla relazione redatta dall'Arch. , il cui intervento Testimone_2
si è reso necessario alla luce della normativa medio tempore approvata a maggio 2016, si evince come gli stessi non si presentino in contrasto tra loro. Occorre, quindi, riconoscere il diritto dell'impresa ad ottenere il pagamento anche di tale lavorazione, decurtata del costo del gancio aggiuntivo non ancora predisposto, la cui quantificazione (€ 47,01 IVA esclusa) è contenuta nel computo allegato alla CTP di parte appellante e non è stato contestato.
Alcuna contestazione è stata, infine, mossa per quanto riguarda il saldo della fattura n. 24/2017 della Pianfei Edile Ceramiche s.r.l. pari ad € 453,89, come da documentazione prodotta già in sede di ATP. ha quindi diritto al pagamento di € 12.582,87 (IVA esclusa) a saldo delle proprie CP_2 spettanze, oltre € 1.652,99 (pari a € 1.700 - € 47,01 per il gancio mancante) IVA esclusa ed oltre € 453,89 per il saldo della fornitura presso Pianfei Edile Ceramiche s.r.l., così per complessivi € 16.116,69.
Tali competenze andranno compensate con quanto dovuto dall'impresa alla committenza per l'accoglimento parziale del quinto motivo di appello, ovvero € 16.433,29 più Iva al 10% per complessivi € 18.076,62, importo che risulta, pertanto, ridotto a € 1.959,93 oltre interessi dalla domanda al saldo ai sensi dell'art. 1284 c. 4 c.c., così determinandosi quanto ancora dovuto ai sensi dell'art. 1668 c.c. per l'eliminazione dei vizi e dei difetti riscontrati. Non avendo la parte appellata richiesto l'accertamento della corresponsabilità della CP_2
direzione lavori nella causazione di tali vizi e difetti, appare precluso l'accertamento della quota di responsabilità addebitabile all'Ing. e della eventuale garanzia che allo stesso CP_1
dovrebbe prestare Controparte_8
L'appello incidentale è in conclusione parzialmente fondato.
8.2. L'appello incidentale di . CP_3
L'impiantista aveva chiesto in via riconvenzionale in primo grado il pagamento del saldo delle sue spettanze, quantificato in € 13.200 IVA compresa, e su tale domanda ha proposto appello incidentale.
A sostegno della propria domanda ha prodotto i vari preventivi redatti per i lavori in contestazione, le fatture pagate e quelle ancora da saldare.
Il giudice di primo grado ha rigettato la domanda riconvenzionale sul presupposto che la produzione della sola fattura, in quanto documento di provenienza unilaterale, non fosse idonea a provare effettuazione dell'opera, potendone costituire mero indizio.
Nel caso in esame, tuttavia, l'esecuzione della prestazione professionale è confermata dall'esito dell'accertamento peritale, che ne ha confermato l'esecuzione, pur non stimandone il valore
(non essendo oggetto del quesito formulato), e ne ha verificato la realizzazione o meno a regola d'arte.
Per quanto riguarda le opere idrauliche il CT ha escluso la presenza di vizi o difetti che giustificassero costi di ripristino, essendo stati esclusi vizi e difetti nell'impianto del gas e rimanendo al livello di mere imperfezioni estetiche e funzionali anche le imprecisioni riscontrate nella installazione dei termoarredi.
L'appellante, da parte sua, non ha contestato la debenza del saldo o il suo importo, ma ha sostenuto che la somma già corrisposta, di 11.000 euro IVA compresa, dovrebbe ritenersi assolutamente congrua per l'attività svolta.
Tuttavia, in assenza di un riscontro di vizi o difetti da eliminare a spese dell'impiantista o in grado di diminuire proporzionalmente il corrispettivo ancora dovuto, spetta al il saldo CP_3 delle proprie spettanze pari a € 13.200 IVA compresa, oltre interessi dalla domanda al saldo ai sensi dell'art. 1284 c. 4 c.c.
Non essendo stati riscontrati vizi o difetti di cui debba rispondere nei confronti della CP_3
committenza non viene in causa la garanzia assicurativa azionata dall'appellato con la chiamata in causa della compagnia Controparte_9
L'appello incidentale risulta, pertanto, fondato. 9) Le spese del giudizio di primo e di secondo grado
La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
La riforma della sentenza di primo grado impone il rinnovo integrale del giudizio in merito alle spese.
Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del d.m. n. 55/2014.
Occorre distinguere i rapporti processuali.
Nel rapporto tra committente e appaltatore all'esito del processo, l'appellante ha CP_2 ottenuto l'accertamento positivo parziale della propria pretesa creditoria, essendogli stato riconosciuto l'importo quantificato a suo favore in sede di ATP per l'eliminazione dei vizi e difetti riscontrati.
Anche l'appellata ha ottenuto siffatto accertamento quanto al saldo delle proprie spettanze.
Considerata la sostanziale equivalenza delle reciproche domande in punto di valore ed anche di entità del dispendio di risorse processuali, ricorre un'ipotesi di soccombenza reciproca, che giustifica la compensazione integrale delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio (art. 92, co. 2, c.p.c.).
Nel rapporto , invece, all'esito del processo il primo risulta soccombente Parte_3
totale, essendo state rigettate le sue domande nei confronti di tale parte ed essendo stato accolto l'appello incidentale dallo stesso promosso per il pagamento del saldo delle sue spettanze.
Il rigetto integrale delle domande proposte da nei confronti di e e, Pt_1 CP_1 CP_3
quindi, delle compagnie assicurative da questi chiamate in causa, permette di confermare la statuizione sulle spese effettuata in primo grado nei rapporti tra e le compagnie Pt_1 CP_1
assicurative.
Analogamente per il secondo grado, in applicazione del criterio della soccombenza, deve Pt_1
essere condannato a rifondere le spese del giudizio da tali parti sostenute.
Il valore della controversia è indeterminato a bassa complessità, come prospettato dalle parti.
Tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, del fatto che in appello non è stata compiuta istruzione probatoria, vengono liquidate tutte le fasi con applicazione dei parametri forensi minimi.
Le spese processuali del primo grado sono pertanto liquidate nella somma di euro 3.809,00 per compensi (euro 851,00 per la fase di studio, euro 602,00 per la fase introduttiva, euro 903,00 per la fase istruttoria, euro 1.453,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al 15%, c.p.a.
e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge. Le spese processuali del secondo grado sono pertanto liquidate nella somma di euro 4.996,00 per compensi (euro 1.029,00 per la fase di studio, euro 709,00 per la fase introduttiva, euro
1.523,00 per la fase istruttoria, euro 1.735,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al
15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
La Corte d'appello di Torino, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta:
In parziale riforma della sentenza appellata:
accoglie il quinto motivo di gravame sollevato da e l'appello incidentale Parte_1
presentato da e, per l'effetto, condanna a rifondere Controparte_2 Controparte_2
a i costi di ripristino delle opere affette da vizi e difformità ai sensi dell'art. Parte_1
1668 c.c. per €1.959,93, oltre interessi dalla domanda al saldo ai sensi dell'art. 1284 c. 4 c.c.;
accoglie l'appello incidentale presentato da e, per l'effetto, Controparte_3
condanna a corrispondere a €13.200, oltre Parte_1 Controparte_3
interessi dalla domanda al saldo ai sensi dell'art. 1284 c. 4 c.c.;
compensa integralmente tra le parti e le spese di lite di Parte_1 Controparte_2
entrambi i gradi di giudizio.
condanna parte appellante a rifondere a le spese Parte_1 Controparte_3
del primo grado di giudizio, che si liquidano in € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
conferma la sentenza di primo grado sulla condanna di al pagamento delle Parte_1
spese processuali a favore di , CP_1 Controparte_8 [...]
CP_9
condanna parte appellante a rifondere alla parte appellata Parte_1 CP_3
, le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 4.996,00 per
[...]
compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
condanna parte appellante a rifondere alla parte appellata Parte_1 CP_1
le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 4.996,00 per compensi,
[...]
oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
condanna parte appellante a rifondere alla parte appellata Parte_1 [...]
le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 4.996,00 per CP_8
compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
condanna parte appellante a rifondere alla parte appellata Parte_1 [...]
le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 4.996,00 per CP_9
compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 28.05.2025.
Il Giudice estensore
Il Presidente dott.ssa Francesca Firrao dott.ssa Cecilia Marino