CGT2
Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 24/02/2026, n. 1580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1580 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1580/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
22/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
TA AS, LA
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 22/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 2921/2024
proposto da
Ricorrente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Agrigento - Via Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 113/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 12 e pubblicata il 11/12/2017
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120130006354375 CANONE ACQUA 2007 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120130006354375 DEP. FOGNARIA 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120130006354375 TARSU/TIA 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 875/2025 depositato il
26/05/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di riassunzione, a seguito di rinvio della Corte di Cassazione (sentenza n. 33204/2023 del
29.11.2023), notificato all'Agenzia delle Entrate – RI in data 29.05.2024, e depositato in data
12.06.2024 presso la Segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia il contribuente ha riassunto il processo originariamente introdotto avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo.
Il contenzioso trae origine dalla notifica alla contribuente, Ricorrente_1 snc, della cartella di pagamento n. 291201300066354375, notificata l'8.06.2013, e dei prodromici ruoli esattoriali n.
2013/001031 (canone acqua/depurazione/fognatura anno 2006), n. 2013/000620 (RS 2007), n.
2013/0001031 (canone acqua/depurazione/fognatura anno 2007), con i quali la RI Sicilia S.p.
a.(oggi Agenzia delle Entrate – RI) intimava il pagamento di € 3.554,83 oltre € 5,88 per diritti di notifica, per tarsu anno 2012.
Con il ricorso introduttivo la ricorrente eccepiva: 1) Inesistenza pretesa creditoria azionata da RI
Sicilia Spa che risulta essere soggetto privo del potere di agire per la riscossione del credito per mancata iscrizione all'Albo dei concessionari della riscossione;
2) ruolo esattoriale inesistente, illegittimo e privo di validazione e d esecutività; 3) Violazione e falsa applicazione comma 163 art. 1 L. n. 296/2006. Mancanza titolo esecutivo legittimante l'iscrizione nel ruolo esattoriale;
4) Iscrizione nei ruoli esattoriali illegittima e sine titulo. Violazione dell'art. 72 D.Lgs. 507/93; 5) Inesistenza giuridica della notificazione. Violazione art. 26
DPR 602/73, art. 60 DPR 600/73 e art. 148 c.p.c.; 6) Inesistenza giuridica dell'atto impugnato per omessa indicazione della data di notifica;
7) Inesistenza giuridica notificazione per omessa indicazione generalità e qualifica del soggetto notificatore resosi inidentificabile;
8) Inesistenza giuridica notificazione per omessa sottoscrizione dell'agente notificatore;
9) Difformità delle relate. Inesistenza giuridica della notificazione;
10)
Inesistenza e/o nullità della notificazione della cartella di pagamento per omessa spedizione della raccomandata informativa ex art. 60, comma 1, lett. b-bis) DPR 600/73; 11) Richiesta di produzione documentale ex art. 26, comma 5, DPR 602/73; 12) Difetto di motivazione;
13) inesistenza e/o nullità della cartella di pagamento per assenza della sottoscrizione.
Si costituiva l'Agente della RI con controdeduzioni chiedendo che venisse dichiarato il difetto di giurisdizione per i canoni acqua/depurazione/fognatura 2006/2007 e rigettato per il ruolo relativo alla RS
2007.
La Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento accoglieva il ricorso sulla base del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., per via della tardiva costituzione dell'Ufficio, dell'inutilizzabilità delle controdeduzioni depositate e della conseguente mancata contestazione.
L'Agente della RI impugnava la predetta sentenza chiedendo che venisse presa in considerazione la documentazione prodotta in primo grado che comprova la correttezza dell'operato dell'Agente della
RI e la legittimità della cartella.
Reitera la richiesta di difetto di giurisdizione relativamente ai canoni acqua/depurazione/fognatura anni
2006/2007. Si costituiva il contribuente chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
La Commissione Tributaria Regionale dichiarava il proprio difetto di giurisdizione per i canoni acqua/ fognatura/depurazione 2006 e 2007 ed accoglieva nel resto l'appello.
Proponeva ricorso per cassazione il contribuente e la Suprema Corte, con la sentenza n. 33204/2023 del
29.11.2023 ha cassato la Sentenza impugnata in relazione ai primi due motivi di ricorso in quanto il giudice di appello “ … ha riformato la decisione di primo grado sul solo rilievo per cui la tardività della costituzione in giudizio dell'agente della riscossione nel primo grado di giudizio non precludeva la produzione documentale eseguita dall'agente né rendeva la documentazione inutilizzabile. La CTR non ha indicato la documentazione né tanto meno ha dato conto di avere valutato la documentazione …”.
Con l'odierno atto la Contribuente riassume il giudizio innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, ribadendo le ragioni esposte nel ricorso introduttivo e chiedendo la riforma della sentenza di primo grado.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate – RI per insistere nei propri motivi di appello ed, in particolare, sulla ammissibilità della documentazione depositata in primo grado.
La Corte, esaminati gli atti di causa,
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agente della RI ha prodotto in appello copia della documentazione attestante la regolare notifica della cartella esattoriale.
Riguardo al deposito di documenti in appello la Suprema Corte con un indirizzo ormai consolidato ha sempre affermato che alla luce del principio di specialità espresso dall'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 - in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima -, nel grado di appello del giudizio tributario non opera la preclusione di cui all'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., essendo la materia regolata dall'art. 58, comma 2, del citato d.lgs., che consente alle parti di produrre liberamente nuovi documenti in sede di gravame, persino se preesistenti al giudizio di prime cure, senza richiedere che la mancata produzione nel grado pregresso sia stata determinata da causa ad esse non imputabile (cfr. Cass. n. 6722/2023; Cass. n. 20613/2022; Cass. n. 29470/2021; Cass. n.
18103/2021.
L'agente della RI ha, pertanto, depositato copia della relata di notifica della cartella esattoriale che attesta che la notifica è stata eseguita in data 8 giugno 2013, presso la sede della società, alla Sig.ra Nominativo_1 (qualificatasi come incaricata alla ricezione). La relata contiene il numero di cartella, la firma della ricevente e la firma del messo notificatore (Nominativo_2- cfr. Atto di nomina a messo notificatore del 29.10.2009 in atti). L'Agente ha, altresì, prodotto (sebbene, qualora la notificazione venga eseguita a mani del legale rappresentante dell'ente o della persona incaricata a ricevere le notificazioni, non occorrerebbe la raccomandata informativa, in quanto sarebbe configurabile una notifica a mani proprie) la distinta di spedizione della raccomandata informativa n. R20001552073-2 eseguita il 18 luglio 2013. Ed ancora,
l'estratto di ruolo nr. 620 del 27.11.2012.
Trattandosi di tarsu 2007, la cartella doveva essere notificata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati (2013). Il termine quinquennale è stato introdotto dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, in vigore dal 1 gennaio 2007.
Mentre, per i tributi locali relativi agli anni anteriori al 2007, valgono i previgenti termini previsti dall'articolo
71 del Decreto Legislativo n. 507/1993.
Nel caso di specie, come detto, trattasi di tarsu 2007, e la cartella esattoriale è stata notificata l'8 giugno 2013, nei termini previsti dalla norma.
Pertanto, privi di alcun pregio vanno considerati tutti i motivi di appello riguardanti la notificazione, ed in particolare l'inesistenza giuridica della notificazione, l'omessa indicazione della data di notifica, l'omessa indicazione di generalità e qualifica del soggetto notificatore resosi inidentificabile;
l'inesistenza giuridica della notificazione per omessa sottoscrizione dell'agente notificatore;
l'inesistenza e/o nullità della notificazione della cartella di pagamento per omessa spedizione della raccomandata informativa ex art. 60, comma 1, lett. b-bis) DPR 600/73.
In conclusione va accolto l'appello dell'Agente della RI con riferimento alla tarsu 2007, dichiarato il difetto di giurisdizione con riferimento ai canoni acqua/depurazione/fognatura anno 2006/2007 e riformata la sentenza di primo grado.
Le spese di lite seguono il principio generale della soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55 2014.
P.Q.M.
La Corte decidendo quale Giudice di rinvio della Suprema Corte rigetta l'appello del contribuente che condanna al pagamento delle spese del giudizio per complessivi € 4.000, di cui € 1.000,00 per il giudizio di appello, € 2.000,00 per il giudizio di cassazione ed € 1.000,00 per il giudizio di riassunzione. Oltre accessori di legge se dovuti. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 22 maggio 2025. Il
Giudice estensore Il Presidente Baldassare Quartararo Pino Zingale
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
22/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
TA AS, LA
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 22/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 2921/2024
proposto da
Ricorrente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Agrigento - Via Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 113/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 12 e pubblicata il 11/12/2017
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120130006354375 CANONE ACQUA 2007 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120130006354375 DEP. FOGNARIA 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120130006354375 TARSU/TIA 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 875/2025 depositato il
26/05/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di riassunzione, a seguito di rinvio della Corte di Cassazione (sentenza n. 33204/2023 del
29.11.2023), notificato all'Agenzia delle Entrate – RI in data 29.05.2024, e depositato in data
12.06.2024 presso la Segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia il contribuente ha riassunto il processo originariamente introdotto avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo.
Il contenzioso trae origine dalla notifica alla contribuente, Ricorrente_1 snc, della cartella di pagamento n. 291201300066354375, notificata l'8.06.2013, e dei prodromici ruoli esattoriali n.
2013/001031 (canone acqua/depurazione/fognatura anno 2006), n. 2013/000620 (RS 2007), n.
2013/0001031 (canone acqua/depurazione/fognatura anno 2007), con i quali la RI Sicilia S.p.
a.(oggi Agenzia delle Entrate – RI) intimava il pagamento di € 3.554,83 oltre € 5,88 per diritti di notifica, per tarsu anno 2012.
Con il ricorso introduttivo la ricorrente eccepiva: 1) Inesistenza pretesa creditoria azionata da RI
Sicilia Spa che risulta essere soggetto privo del potere di agire per la riscossione del credito per mancata iscrizione all'Albo dei concessionari della riscossione;
2) ruolo esattoriale inesistente, illegittimo e privo di validazione e d esecutività; 3) Violazione e falsa applicazione comma 163 art. 1 L. n. 296/2006. Mancanza titolo esecutivo legittimante l'iscrizione nel ruolo esattoriale;
4) Iscrizione nei ruoli esattoriali illegittima e sine titulo. Violazione dell'art. 72 D.Lgs. 507/93; 5) Inesistenza giuridica della notificazione. Violazione art. 26
DPR 602/73, art. 60 DPR 600/73 e art. 148 c.p.c.; 6) Inesistenza giuridica dell'atto impugnato per omessa indicazione della data di notifica;
7) Inesistenza giuridica notificazione per omessa indicazione generalità e qualifica del soggetto notificatore resosi inidentificabile;
8) Inesistenza giuridica notificazione per omessa sottoscrizione dell'agente notificatore;
9) Difformità delle relate. Inesistenza giuridica della notificazione;
10)
Inesistenza e/o nullità della notificazione della cartella di pagamento per omessa spedizione della raccomandata informativa ex art. 60, comma 1, lett. b-bis) DPR 600/73; 11) Richiesta di produzione documentale ex art. 26, comma 5, DPR 602/73; 12) Difetto di motivazione;
13) inesistenza e/o nullità della cartella di pagamento per assenza della sottoscrizione.
Si costituiva l'Agente della RI con controdeduzioni chiedendo che venisse dichiarato il difetto di giurisdizione per i canoni acqua/depurazione/fognatura 2006/2007 e rigettato per il ruolo relativo alla RS
2007.
La Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento accoglieva il ricorso sulla base del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., per via della tardiva costituzione dell'Ufficio, dell'inutilizzabilità delle controdeduzioni depositate e della conseguente mancata contestazione.
L'Agente della RI impugnava la predetta sentenza chiedendo che venisse presa in considerazione la documentazione prodotta in primo grado che comprova la correttezza dell'operato dell'Agente della
RI e la legittimità della cartella.
Reitera la richiesta di difetto di giurisdizione relativamente ai canoni acqua/depurazione/fognatura anni
2006/2007. Si costituiva il contribuente chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
La Commissione Tributaria Regionale dichiarava il proprio difetto di giurisdizione per i canoni acqua/ fognatura/depurazione 2006 e 2007 ed accoglieva nel resto l'appello.
Proponeva ricorso per cassazione il contribuente e la Suprema Corte, con la sentenza n. 33204/2023 del
29.11.2023 ha cassato la Sentenza impugnata in relazione ai primi due motivi di ricorso in quanto il giudice di appello “ … ha riformato la decisione di primo grado sul solo rilievo per cui la tardività della costituzione in giudizio dell'agente della riscossione nel primo grado di giudizio non precludeva la produzione documentale eseguita dall'agente né rendeva la documentazione inutilizzabile. La CTR non ha indicato la documentazione né tanto meno ha dato conto di avere valutato la documentazione …”.
Con l'odierno atto la Contribuente riassume il giudizio innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, ribadendo le ragioni esposte nel ricorso introduttivo e chiedendo la riforma della sentenza di primo grado.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate – RI per insistere nei propri motivi di appello ed, in particolare, sulla ammissibilità della documentazione depositata in primo grado.
La Corte, esaminati gli atti di causa,
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agente della RI ha prodotto in appello copia della documentazione attestante la regolare notifica della cartella esattoriale.
Riguardo al deposito di documenti in appello la Suprema Corte con un indirizzo ormai consolidato ha sempre affermato che alla luce del principio di specialità espresso dall'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 - in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima -, nel grado di appello del giudizio tributario non opera la preclusione di cui all'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., essendo la materia regolata dall'art. 58, comma 2, del citato d.lgs., che consente alle parti di produrre liberamente nuovi documenti in sede di gravame, persino se preesistenti al giudizio di prime cure, senza richiedere che la mancata produzione nel grado pregresso sia stata determinata da causa ad esse non imputabile (cfr. Cass. n. 6722/2023; Cass. n. 20613/2022; Cass. n. 29470/2021; Cass. n.
18103/2021.
L'agente della RI ha, pertanto, depositato copia della relata di notifica della cartella esattoriale che attesta che la notifica è stata eseguita in data 8 giugno 2013, presso la sede della società, alla Sig.ra Nominativo_1 (qualificatasi come incaricata alla ricezione). La relata contiene il numero di cartella, la firma della ricevente e la firma del messo notificatore (Nominativo_2- cfr. Atto di nomina a messo notificatore del 29.10.2009 in atti). L'Agente ha, altresì, prodotto (sebbene, qualora la notificazione venga eseguita a mani del legale rappresentante dell'ente o della persona incaricata a ricevere le notificazioni, non occorrerebbe la raccomandata informativa, in quanto sarebbe configurabile una notifica a mani proprie) la distinta di spedizione della raccomandata informativa n. R20001552073-2 eseguita il 18 luglio 2013. Ed ancora,
l'estratto di ruolo nr. 620 del 27.11.2012.
Trattandosi di tarsu 2007, la cartella doveva essere notificata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati (2013). Il termine quinquennale è stato introdotto dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, in vigore dal 1 gennaio 2007.
Mentre, per i tributi locali relativi agli anni anteriori al 2007, valgono i previgenti termini previsti dall'articolo
71 del Decreto Legislativo n. 507/1993.
Nel caso di specie, come detto, trattasi di tarsu 2007, e la cartella esattoriale è stata notificata l'8 giugno 2013, nei termini previsti dalla norma.
Pertanto, privi di alcun pregio vanno considerati tutti i motivi di appello riguardanti la notificazione, ed in particolare l'inesistenza giuridica della notificazione, l'omessa indicazione della data di notifica, l'omessa indicazione di generalità e qualifica del soggetto notificatore resosi inidentificabile;
l'inesistenza giuridica della notificazione per omessa sottoscrizione dell'agente notificatore;
l'inesistenza e/o nullità della notificazione della cartella di pagamento per omessa spedizione della raccomandata informativa ex art. 60, comma 1, lett. b-bis) DPR 600/73.
In conclusione va accolto l'appello dell'Agente della RI con riferimento alla tarsu 2007, dichiarato il difetto di giurisdizione con riferimento ai canoni acqua/depurazione/fognatura anno 2006/2007 e riformata la sentenza di primo grado.
Le spese di lite seguono il principio generale della soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55 2014.
P.Q.M.
La Corte decidendo quale Giudice di rinvio della Suprema Corte rigetta l'appello del contribuente che condanna al pagamento delle spese del giudizio per complessivi € 4.000, di cui € 1.000,00 per il giudizio di appello, € 2.000,00 per il giudizio di cassazione ed € 1.000,00 per il giudizio di riassunzione. Oltre accessori di legge se dovuti. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 22 maggio 2025. Il
Giudice estensore Il Presidente Baldassare Quartararo Pino Zingale