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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/02/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 645/2022
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 645/2022 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 28 febbraio 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. BARADEL LORENZO Parte_1 Per 'avv. PARADISI MASSIMO Controparte_1
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
Le parti si riportano ai rispettivi atti ed insistono nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
In particolare, l'avv. Baradel chiede che le differenze retributive siano quantificate sulla base delle risultanze della CTU in atti.
L'avv. Paradisi insiste per la integrazione del quesito e della CTU, come richiesta a verbale dell'udienza del 14.06.2024. Produce, a tal fine, sentenza della Corte di Cassazione n. 4350/2024, sulla trasformazione dell'orario di lavoro part time in full time per fatti concludenti.
L'avv. Baradel contesta le odierne deduzioni di parte resistente.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti,
pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 645/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARADEL LORENZO, Parte_1 C.F._1 con elezione di domicilio in VIA AMICI N. 20 50132 FIRENZE, presso il difensore avv. BARADEL LORENZO
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PARADISI MASSIMO, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA DUCA D'AOSTA N. 16 FIRENZE, presso il difensore avv. PARADISI MASSIMO
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31.03.2022, ha esposto e dedotto: Parte_1
a) di essere dipendente di dal 30.06.2018, con contratto di lavoro subordinato a Controparte_1
tempo indeterminato, con orario di lavoro part time (n. 24 ore settimanali), con inquadramento nel IV livello CCNL Terziario e con mansioni di commessa addetta alle vendite, con sede di lavoro presso il punto vendita di Firenze, via Lambertesca, n. 9;
b) di avere effettuato, dal 1.07.2018 al 5.03.2020, un orario di lavoro di n. 66 ore settimanali, per n. 6 giorni alla settimana, sempre compresi il sabato e la domenica, con un giorno di riposo settimanale, collocato fra il lunedì e il venerdì, e con due giorni di riposo settimanale, collocati tra il lunedì e il venerdì, nei mesi di gennaio e febbraio, con orario giornaliero dalle ore 9.00 alle ore 19.30, senza pause, e, nel periodo da giugno a settembre, il venerdì e il sabato, fino alle ore 21.00;
c) di avere lavorato tutti i giorni festivi nel periodo aprile-dicembre;
d) di non avere ricevuto le anticipazioni TFR indicate nelle buste paga;
2 e) di non effettuare la prestazione lavorativa dal 6 marzo 2020, pur proseguendo il rapporto di lavoro;
f) di avere diritto alla percezione delle differenze retributive per lavoro supplementare e straordinario, per il periodo dal 30.06.2018 al 28.02.2020, da quantificarsi in corso di causa.
Pertanto, la ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “ordinato alla convenuta di procedere al deposito delle buste paga emesse per il periodo di cui è causa (30.6.18 – 28.2.2020), accertato per il periodo di cui è causa (30.6.18 – 28.2.2020) lo svolgimento della prestazione lavorativa per 66 ore settimanali, o comunque per l'orario che dovesse risultare di giustizia, accertato il diritto della ricorrente al pagamento delle ore di lavoro supplementare e straordinario, condannare la convenuta al pagamento della complessiva somma che risulterà di giustizia, con vittoria di spese e di onorari ai sensi del D.M. 55\2014 e con applicazione delle maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 1 bis del
D.M. n. 55\2014 per la predisposizione Pct.”.
Si è costituita in giudizio contestando il ricorso e chiedendone la reiezione, in Controparte_1 quanto infondato, atteso che la ricorrente osservava l'orario di lavoro part time contrattualmente dedotto (n. 24 ore settimanali, suddivise in 5 giorni, di cui 4 giorni per 5 ore e 1 giorno per 4 ore), considerato, altresì, che si trattava di una studentessa;
con vittoria di spese.
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti e con prove orali (assunte all'udienza del 9.06.2023) e con una CTU contabile (depositata in data 10.05.2024) e discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
È documentale la sussistenza tra la ricorrente e di un rapporto di lavoro subordinato Controparte_1
a tempo indeterminato e part time (per n. 24 ore settimanali), con inquadramento nel IV livello CCNL
Terziario e con mansioni di commessa addetta alle vendite, dal 30.06.2018 al marzo 2022 (allorquando la lavoratrice rassegnava le proprie dimissioni).
Ciò posto, in ordine alla rivendicazione economica delle ore di lavoro eccedenti quelle contrattualmente previste, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'allegazione e la prova dei fatti costitutivi del diritto a tale compenso è a carico del lavoratore ex art. 2697 c.c., dovendo riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale o contrattuale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria, non potendosi fare ricorso al criterio equitativo di cui all'art. 432 c.p.c., attenendo quest'ultimo alla valutazione del valore economico della prestazione lavorativa, e non già all'esistenza e quantità di essa.
Devono, a questo punto, essere esaminate le risultanze della svolta istruttoria orale.
3 In particolare, il teste ex dipendente della società resistente e delle ulteriori società Testimone_1
susseguitesi nel tempo nella gestione dei negozi de quibus, dal 2014 al maggio 2022, in qualità di commesso, ha dichiarato che: “Sul 5 e 8 e 9: la ricorrente lavorava in via Lambertesca, ma come tutti i dipendenti non era fissa, girava tra i vari negozi, io avevo le chiavi di 5 o 6 negozi, i 2 di via dei
Tavolini, i 2 di via dei Cimatori, di quello di Borgo dei Greci e di quello in via Lambertesca, li aprivo tutti io, la mattina davo le chiavi ai commessi dei singoli negozi, e poi tornavo al mio negozio, che era quello di via dei Tavolini e poi quello di Borgo dei Greci, l'apertura la facevo alle 9.00, la chiusura alle 19.00, l'estate i negozi potevano chiudere alle 21.00, la ricorrente ha lavorato con me in via dei
Tavolini, al bisogno, in ogni caso tra commessi ci sentivamo durante la giornata lavorativa, se avevamo bisogno di articoli presenti in altri negozi e poi la vedevo la mattina all'apertura, la ricorrente lavorava dalle 9.00 alle 19.00, senza pausa, si mangiava un panino durante l'orario di lavoro, da mettere da parte quando entravano clienti, durante la stagione estiva, luglio, agosto, settembre e ottobre, se c'era molto lavoro, la ricorrente si tratteneva anche un'ora o due ore in più, io invece ho sempre finito di lavorare alle 19.00, la ricorrente aveva un giorno libero a settimana, ma durante l'alta stagione poteva anche non goderne per un mese intero, preciso che le ferie erano imposte nel periodo di bassa stagione (da novembre a febbraio), la ricorrente prendeva 15 giorni di ferie a dicembre e poi a gennaio/febbraio la ricorrente lavorava 2/3 giorni a settimana, anche se io in quei mesi di solito ritornavo al mio paese (a gennaio/febbraio), preciso che noi avevamo un gruppo whatsapp in cui venivano inseriti i turni e gli orari di lavoro dei negozi aperti in quel momento e che io potevo vederlo anche quando ero in ferie, preciso che il negozio al quale ero addetto io a gennaio e febbraio chiudeva, le ferie non erano retribuite, venivamo retribuiti solo se lavoravamo, nelle buste paga le ferie risultavano come assenze, in via Lambertesca ci sono 2 negozi uno più piccolo che rimane sempre aperto, per cui i commessi dovevano fare i turni per lavorare nei negozi che restavano aperti in bassa stagione. La ricorrente lavorava in alta stagione 6/7 giorni a settimana. Sul 6: la ricorrente lavorava il sabato e la domenica, il weekend è il momento più importante della settimana,
c'è più passaggio di clienti Sul 7: a gennaio/febbraio la ricorrente lavorava due o tre giorni a settimana, a volte anche meno, restavano aperti 2 o 3 negozi ed i dipendenti erano tanti, 2 per ogni negozio, per quello io di solito facevo ferie in quel periodo, perchè il mio negozio chiudeva e mi avevamo proposto di lavorare 1 o 2 giorni a settimana, ADR avv. Paradisi: la ricorrente quando l'ho conosciuta era studentessa, poi ha smesso di studiare e lavorava, il primo anno, nel 2016, faceva mezza giornata e poi andava via, dal 2018/2019 invece faceva full time, perché aveva smesso di studiare, in estate nei negozi c'erano 2 commessi per negozio, la presenza dei commessi nei negozi dipendeva dal carico di lavoro, dalla stagione, dalla presenza di clienti, in via Lambertesca il negozio
4 è piccolo e la ricorrente era da sola, in via dei Tavolini io potevo stare da solo e in caso di molti clienti eravamo in due, preciso che i negozi complessivamente sono 9, i 5/6 di cui ho riferito erano quelli che aprivo io. Preciso che le decisioni le prendeva la signora , che è fuori nel corridoio, è lei che Pt_2
mi ha assunto ed è lei alla quale occorreva riferirsi per ogni questione lavorativa. I titolari (marito, moglie e figli) di solito erano in via santi apostoli, dove c'è negozio e magazzino, e poi giravano tra i vari negozi, per esempio quando chiamavamo in magazzino per avere articoli, ce li portava uno di loro. ADR avv. Baradel: preciso che io vedevo la ricorrente anche alla chiusura, se d'estate il negozio restava aperto oltre le 19.00 io passavo per lasciare le chiavi alla ricorrente, che poi, dopo avere chiuso il bandone, le lasciava in negozio, buttandole da una apertura nel bandone, e io la mattina dopo riaprivo il negozio con la copia di chiavi che avevo, il sistema era questo perché non era detto che ci fossero tutti i giorni gli stessi commessi, per cui uno solo doveva avere le chiavi per aprire e chiudere i negozi. ADR avv. Paradisi: noi vendevamo gli stessi articoli in tutti i negozi, quindi capitava di chiedere via whatapp ai colleghi se avevano un certo articolo, in caso positivo, si andava a prenderlo, per cui io ho visto la ricorrente intenta al lavoro in via Lambertesca. Questo accadeva spesso, quasi giornalmente.”.
La teste , ex dipendente di ha riferito che: “Sul 5, 6, 7, 8, 9: Testimone_2 Controparte_1
la ricorrente aveva un giorno libero, ma non so quale fosse, comunque la ricorrente era molto presente, girava più negozi, la vedevo spesso quando mi sostituiva, ci sentivamo sul gruppo whatsapp, so che lavorava più ore di me, in particolare, l'estate il negozio chiudeva alle ore 21.00, io andavo via alle 19.30, quindi la ricorrente mi sostitutiva, coprendo il restante orario di apertura, non so dire quale fosse l'orario giornaliero della ricorrente, non lavoravamo insieme, comunque la vedevo tutti i giorni, quando veniva da me veniva da un altro negozio, penso iniziasse alle 9.00, sicuramente faceva un full time, il suo orario era superiore al mio, la ricorrente lavorava minimo 6 giorni a settimana, io mancavo 2,5 giorni a settimana e quando mancavo mi sostituiva la ricorrente, quando c'ero io la ricorrente era presente, la vedevo perché dovevamo comunicare tra noi in caso di mancanza di articoli, la sentivo per telefono o sul gruppo whatsapp, oppure la chiamavo per sostituirmi mentre andavo in bagno, che non era presente nel negozio, non avevamo pause, si mangiava in negozio, portando qualcosa da casa, l'unica pausa era quella per andare in bagno, in estate la maggior parte delle sere il negozio restava aperto anche oltre le 19.30, io non c'ero, la ricorrente mi ha riferito che il negozio restava aperto fino alle 21.00, visto che la ricorrente mi sostitutiva, io dovevo aspettare che lei arrivasse per potere andare via. ADR avv. Paradisi: forse il primo anno, forse nel 2015, la ricorrente studiava, poi non ha continuato a studiare, è diventata lavoratrice, da novembre a febbraio il negozio al quale ero addetta era sempre aperto, dalle 9.00 alle 19.30, alcuni negozi forse chiudevano, ma i
5 negozi vicino a me restavano aperti, Borgo SS Apostoli, Lambertesca grande, Duomo, io però lavoravo Tes_ nel mio non sono sicura degli altri, all'inizio io non avevo le chiavi del negozio, veniva ad aprire, poi le chiavi sono state date anche a me, non ricordo quando, ma sicuramente dopo il 2017, non so se la ricorrente avesse le chiavi, lei andava via dopo di me, non so se teneva lei le chiavi o le buttava nel bandone o le lasciava in via SS apostoli, la ricorrente lavorava sia in via Lambertesca nel negozio grande, che in via dei Tavolini, che in Borgo dei Greci, girava spesso tra i negozi, le ferie non venivano retribuite, per la maggior parte venivano prese in inverno, quando c'era meno lavoro. ADR avv. Baradel: per me la titolare era la signora , che oggi è fuori nel corridoio, è lei che mi ha Pt_2
assunto e a lei mi riferivo per le questioni lavorative, era lei che decideva, il potere decisionale in azienda lo aveva lei. ".
La teste dipendente della società resistente da ottobre 2014, ha dichiarato di Testimone_3 non ricordare l'orario di lavoro giornaliero e settimanale della ricorrente, né quale fosse il suo giorno di riposo settimanale, né se la stessa avesse pause durante la giornata lavorativa;
in ogni caso, la teste ha riferito che la ricorrente era una studentessa nel 2014/2015/2016 (quindi, in un periodo antecedente a quello oggetto di causa).
Parimenti, la teste , dipendente della società resistente, ha dichiarato di non conoscere Testimone_4
l'orario di lavoro giornaliero e settimanale della ricorrente, non avendo lavorato insieme a lei, di non sapere quale fosse il suo giorno libero e che nessun dipendente faceva pause vere e proprie;
in ogni caso, la teste ha riferito che la ricorrente era una studentessa nel 2015/2016 (quindi, in un periodo antecedente a quello oggetto di causa).
Ciò posto, dall'espletata istruttoria orale (in particolare, sulla scorta delle dichiarazioni dei testi e ) e tenuto conto delle allegazioni di cui al ricorso, è emerso lo svolgimento, da Tes_1 Tes_2
parte della ricorrente, per il periodo oggetto di causa (dal 1.07.2018 al 28.02.2020) del seguente orario di lavoro: per sei giorni alla settimana (compresi sabato e domenica), dalle 9.00 alle 19.00, senza pause durante la giornata lavorativa;
nei mesi da giugno a settembre, il venerdì ed il sabato, fino alle ore
21.00; nei mesi di gennaio e febbraio, per tre giorni alla settimana, dalle 9.00 alle 19.00, senza pause durante la giornata lavorativa, con conseguente diritto alla percezione delle relative differenze retributive per lavoro supplementare e straordinario.
A tal proposito, la Suprema Corte ha precisato che è ammissibile la valutazione di elementi di prova, comprese le presunzioni semplici, al fine di giungere in termini sufficientemente concreti e realistici ad una determinazione minimale delle ore prestate in aggiunta all'orario normale e che tale valutazione è diversa da quella equitativa e, quindi, non affetta da illegittimità (v. Cass. Sez. Lav. sent. n. 6623 del
2001 (“il giudice può legittimamente valutare gli elementi di prova raccolti, avvalendosi anche di
6 presunzioni semplici, al fine di giungere, in termini sufficientemente concreti e realistici, ad una determinazione "minimale" delle ore prestate in aggiunta all'orario normale”) e, conformi, 8.11.1995
n. 11615; 9.11.1999 n. 12884).
Per quanto riguarda il quantum debeatur, deve farsi riferimento alle risultanze della disposta CTU contabile, che si appalesa immune da vizi logico-giuridici e condivisibile nelle sue conclusioni, tanto da potere essere posta a fondamento della presente decisione, non avendo, peraltro, parte ricorrente formulato osservazioni alla CTU.
In ordine alle osservazioni di parte resistente, si evidenzia che il CTU si è compiutamente attenuto all'orario di lavoro indicato nel quesito e alle risultanze delle buste paga in atti;
peraltro, l'istanza di integrazione del quesito e della CTU, formulata da parte resistente all'udienza del 14.06.2024 e reiterata all'odierna udienza, si fonda su allegazioni in fatto (ovvero che la comune volontà delle parti sarebbe stata quella di modificare l'orario di lavoro da part time a full time per fatti concludenti, richiamando, a tal proposito, Corte di Cassazione sentenza n. 4350/2024) inammissibilmente nuove e antitetiche rispetto alle allegazioni della memoria di costituzione, nella quale, al contrario, la parte ha dedotto l'osservanza, da parte della ricorrente, dell'orario di lavoro part time contrattualmente previsto.
In ogni caso, è emerso dalla espletata istruttoria orale (v. le dichiarazioni del teste che, nei Tes_1
mesi di gennaio e di febbraio di ciascun anno, la ricorrente osservava un orario di lavoro part time, con la prestazione di solo lavoro supplementare.
Ciò posto, il CTU ha quantificato le differenze retributive spettanti alla ricorrente per i titoli retributivi oggetto di causa (lavoro supplementare e straordinario) in complessivi euro 29.701,71 lordi, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Pertanto, deve essere condannata al pagamento, a favore della ricorrente, della Controparte_1
somma lorda di euro 29.701,71, oltre interessi e rivalutazione, dovuta a titolo di retribuzione per lavoro supplementare e straordinario, per il periodo dal 1.07.2018 al 28.02.2020.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
SPESE
Le spese seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del
D.M. n. 147/2022, con riferimento al valore della causa e all'attività in concreto espletata dalle parti.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto del 14.06.2024, devono essere poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
7 - in accoglimento del ricorso, condanna parte resistente al pagamento, a favore della ricorrente, della somma lorda di euro 29.701,71, oltre interessi e rivalutazione, dovuta a titolo di retribuzione per lavoro supplementare e straordinario, per il periodo dal 1.07.2018 al 28.02.2020;
- condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente, liquidate in complessivi euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, oltre IVA, se dovuta, e CPA, come per legge;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto del 14.06.2024, definitivamente a carico della società resistente.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 28 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
8
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 645/2022 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 28 febbraio 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. BARADEL LORENZO Parte_1 Per 'avv. PARADISI MASSIMO Controparte_1
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
Le parti si riportano ai rispettivi atti ed insistono nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
In particolare, l'avv. Baradel chiede che le differenze retributive siano quantificate sulla base delle risultanze della CTU in atti.
L'avv. Paradisi insiste per la integrazione del quesito e della CTU, come richiesta a verbale dell'udienza del 14.06.2024. Produce, a tal fine, sentenza della Corte di Cassazione n. 4350/2024, sulla trasformazione dell'orario di lavoro part time in full time per fatti concludenti.
L'avv. Baradel contesta le odierne deduzioni di parte resistente.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti,
pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 645/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARADEL LORENZO, Parte_1 C.F._1 con elezione di domicilio in VIA AMICI N. 20 50132 FIRENZE, presso il difensore avv. BARADEL LORENZO
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PARADISI MASSIMO, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA DUCA D'AOSTA N. 16 FIRENZE, presso il difensore avv. PARADISI MASSIMO
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31.03.2022, ha esposto e dedotto: Parte_1
a) di essere dipendente di dal 30.06.2018, con contratto di lavoro subordinato a Controparte_1
tempo indeterminato, con orario di lavoro part time (n. 24 ore settimanali), con inquadramento nel IV livello CCNL Terziario e con mansioni di commessa addetta alle vendite, con sede di lavoro presso il punto vendita di Firenze, via Lambertesca, n. 9;
b) di avere effettuato, dal 1.07.2018 al 5.03.2020, un orario di lavoro di n. 66 ore settimanali, per n. 6 giorni alla settimana, sempre compresi il sabato e la domenica, con un giorno di riposo settimanale, collocato fra il lunedì e il venerdì, e con due giorni di riposo settimanale, collocati tra il lunedì e il venerdì, nei mesi di gennaio e febbraio, con orario giornaliero dalle ore 9.00 alle ore 19.30, senza pause, e, nel periodo da giugno a settembre, il venerdì e il sabato, fino alle ore 21.00;
c) di avere lavorato tutti i giorni festivi nel periodo aprile-dicembre;
d) di non avere ricevuto le anticipazioni TFR indicate nelle buste paga;
2 e) di non effettuare la prestazione lavorativa dal 6 marzo 2020, pur proseguendo il rapporto di lavoro;
f) di avere diritto alla percezione delle differenze retributive per lavoro supplementare e straordinario, per il periodo dal 30.06.2018 al 28.02.2020, da quantificarsi in corso di causa.
Pertanto, la ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “ordinato alla convenuta di procedere al deposito delle buste paga emesse per il periodo di cui è causa (30.6.18 – 28.2.2020), accertato per il periodo di cui è causa (30.6.18 – 28.2.2020) lo svolgimento della prestazione lavorativa per 66 ore settimanali, o comunque per l'orario che dovesse risultare di giustizia, accertato il diritto della ricorrente al pagamento delle ore di lavoro supplementare e straordinario, condannare la convenuta al pagamento della complessiva somma che risulterà di giustizia, con vittoria di spese e di onorari ai sensi del D.M. 55\2014 e con applicazione delle maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 1 bis del
D.M. n. 55\2014 per la predisposizione Pct.”.
Si è costituita in giudizio contestando il ricorso e chiedendone la reiezione, in Controparte_1 quanto infondato, atteso che la ricorrente osservava l'orario di lavoro part time contrattualmente dedotto (n. 24 ore settimanali, suddivise in 5 giorni, di cui 4 giorni per 5 ore e 1 giorno per 4 ore), considerato, altresì, che si trattava di una studentessa;
con vittoria di spese.
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti e con prove orali (assunte all'udienza del 9.06.2023) e con una CTU contabile (depositata in data 10.05.2024) e discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
È documentale la sussistenza tra la ricorrente e di un rapporto di lavoro subordinato Controparte_1
a tempo indeterminato e part time (per n. 24 ore settimanali), con inquadramento nel IV livello CCNL
Terziario e con mansioni di commessa addetta alle vendite, dal 30.06.2018 al marzo 2022 (allorquando la lavoratrice rassegnava le proprie dimissioni).
Ciò posto, in ordine alla rivendicazione economica delle ore di lavoro eccedenti quelle contrattualmente previste, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'allegazione e la prova dei fatti costitutivi del diritto a tale compenso è a carico del lavoratore ex art. 2697 c.c., dovendo riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale o contrattuale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria, non potendosi fare ricorso al criterio equitativo di cui all'art. 432 c.p.c., attenendo quest'ultimo alla valutazione del valore economico della prestazione lavorativa, e non già all'esistenza e quantità di essa.
Devono, a questo punto, essere esaminate le risultanze della svolta istruttoria orale.
3 In particolare, il teste ex dipendente della società resistente e delle ulteriori società Testimone_1
susseguitesi nel tempo nella gestione dei negozi de quibus, dal 2014 al maggio 2022, in qualità di commesso, ha dichiarato che: “Sul 5 e 8 e 9: la ricorrente lavorava in via Lambertesca, ma come tutti i dipendenti non era fissa, girava tra i vari negozi, io avevo le chiavi di 5 o 6 negozi, i 2 di via dei
Tavolini, i 2 di via dei Cimatori, di quello di Borgo dei Greci e di quello in via Lambertesca, li aprivo tutti io, la mattina davo le chiavi ai commessi dei singoli negozi, e poi tornavo al mio negozio, che era quello di via dei Tavolini e poi quello di Borgo dei Greci, l'apertura la facevo alle 9.00, la chiusura alle 19.00, l'estate i negozi potevano chiudere alle 21.00, la ricorrente ha lavorato con me in via dei
Tavolini, al bisogno, in ogni caso tra commessi ci sentivamo durante la giornata lavorativa, se avevamo bisogno di articoli presenti in altri negozi e poi la vedevo la mattina all'apertura, la ricorrente lavorava dalle 9.00 alle 19.00, senza pausa, si mangiava un panino durante l'orario di lavoro, da mettere da parte quando entravano clienti, durante la stagione estiva, luglio, agosto, settembre e ottobre, se c'era molto lavoro, la ricorrente si tratteneva anche un'ora o due ore in più, io invece ho sempre finito di lavorare alle 19.00, la ricorrente aveva un giorno libero a settimana, ma durante l'alta stagione poteva anche non goderne per un mese intero, preciso che le ferie erano imposte nel periodo di bassa stagione (da novembre a febbraio), la ricorrente prendeva 15 giorni di ferie a dicembre e poi a gennaio/febbraio la ricorrente lavorava 2/3 giorni a settimana, anche se io in quei mesi di solito ritornavo al mio paese (a gennaio/febbraio), preciso che noi avevamo un gruppo whatsapp in cui venivano inseriti i turni e gli orari di lavoro dei negozi aperti in quel momento e che io potevo vederlo anche quando ero in ferie, preciso che il negozio al quale ero addetto io a gennaio e febbraio chiudeva, le ferie non erano retribuite, venivamo retribuiti solo se lavoravamo, nelle buste paga le ferie risultavano come assenze, in via Lambertesca ci sono 2 negozi uno più piccolo che rimane sempre aperto, per cui i commessi dovevano fare i turni per lavorare nei negozi che restavano aperti in bassa stagione. La ricorrente lavorava in alta stagione 6/7 giorni a settimana. Sul 6: la ricorrente lavorava il sabato e la domenica, il weekend è il momento più importante della settimana,
c'è più passaggio di clienti Sul 7: a gennaio/febbraio la ricorrente lavorava due o tre giorni a settimana, a volte anche meno, restavano aperti 2 o 3 negozi ed i dipendenti erano tanti, 2 per ogni negozio, per quello io di solito facevo ferie in quel periodo, perchè il mio negozio chiudeva e mi avevamo proposto di lavorare 1 o 2 giorni a settimana, ADR avv. Paradisi: la ricorrente quando l'ho conosciuta era studentessa, poi ha smesso di studiare e lavorava, il primo anno, nel 2016, faceva mezza giornata e poi andava via, dal 2018/2019 invece faceva full time, perché aveva smesso di studiare, in estate nei negozi c'erano 2 commessi per negozio, la presenza dei commessi nei negozi dipendeva dal carico di lavoro, dalla stagione, dalla presenza di clienti, in via Lambertesca il negozio
4 è piccolo e la ricorrente era da sola, in via dei Tavolini io potevo stare da solo e in caso di molti clienti eravamo in due, preciso che i negozi complessivamente sono 9, i 5/6 di cui ho riferito erano quelli che aprivo io. Preciso che le decisioni le prendeva la signora , che è fuori nel corridoio, è lei che Pt_2
mi ha assunto ed è lei alla quale occorreva riferirsi per ogni questione lavorativa. I titolari (marito, moglie e figli) di solito erano in via santi apostoli, dove c'è negozio e magazzino, e poi giravano tra i vari negozi, per esempio quando chiamavamo in magazzino per avere articoli, ce li portava uno di loro. ADR avv. Baradel: preciso che io vedevo la ricorrente anche alla chiusura, se d'estate il negozio restava aperto oltre le 19.00 io passavo per lasciare le chiavi alla ricorrente, che poi, dopo avere chiuso il bandone, le lasciava in negozio, buttandole da una apertura nel bandone, e io la mattina dopo riaprivo il negozio con la copia di chiavi che avevo, il sistema era questo perché non era detto che ci fossero tutti i giorni gli stessi commessi, per cui uno solo doveva avere le chiavi per aprire e chiudere i negozi. ADR avv. Paradisi: noi vendevamo gli stessi articoli in tutti i negozi, quindi capitava di chiedere via whatapp ai colleghi se avevano un certo articolo, in caso positivo, si andava a prenderlo, per cui io ho visto la ricorrente intenta al lavoro in via Lambertesca. Questo accadeva spesso, quasi giornalmente.”.
La teste , ex dipendente di ha riferito che: “Sul 5, 6, 7, 8, 9: Testimone_2 Controparte_1
la ricorrente aveva un giorno libero, ma non so quale fosse, comunque la ricorrente era molto presente, girava più negozi, la vedevo spesso quando mi sostituiva, ci sentivamo sul gruppo whatsapp, so che lavorava più ore di me, in particolare, l'estate il negozio chiudeva alle ore 21.00, io andavo via alle 19.30, quindi la ricorrente mi sostitutiva, coprendo il restante orario di apertura, non so dire quale fosse l'orario giornaliero della ricorrente, non lavoravamo insieme, comunque la vedevo tutti i giorni, quando veniva da me veniva da un altro negozio, penso iniziasse alle 9.00, sicuramente faceva un full time, il suo orario era superiore al mio, la ricorrente lavorava minimo 6 giorni a settimana, io mancavo 2,5 giorni a settimana e quando mancavo mi sostituiva la ricorrente, quando c'ero io la ricorrente era presente, la vedevo perché dovevamo comunicare tra noi in caso di mancanza di articoli, la sentivo per telefono o sul gruppo whatsapp, oppure la chiamavo per sostituirmi mentre andavo in bagno, che non era presente nel negozio, non avevamo pause, si mangiava in negozio, portando qualcosa da casa, l'unica pausa era quella per andare in bagno, in estate la maggior parte delle sere il negozio restava aperto anche oltre le 19.30, io non c'ero, la ricorrente mi ha riferito che il negozio restava aperto fino alle 21.00, visto che la ricorrente mi sostitutiva, io dovevo aspettare che lei arrivasse per potere andare via. ADR avv. Paradisi: forse il primo anno, forse nel 2015, la ricorrente studiava, poi non ha continuato a studiare, è diventata lavoratrice, da novembre a febbraio il negozio al quale ero addetta era sempre aperto, dalle 9.00 alle 19.30, alcuni negozi forse chiudevano, ma i
5 negozi vicino a me restavano aperti, Borgo SS Apostoli, Lambertesca grande, Duomo, io però lavoravo Tes_ nel mio non sono sicura degli altri, all'inizio io non avevo le chiavi del negozio, veniva ad aprire, poi le chiavi sono state date anche a me, non ricordo quando, ma sicuramente dopo il 2017, non so se la ricorrente avesse le chiavi, lei andava via dopo di me, non so se teneva lei le chiavi o le buttava nel bandone o le lasciava in via SS apostoli, la ricorrente lavorava sia in via Lambertesca nel negozio grande, che in via dei Tavolini, che in Borgo dei Greci, girava spesso tra i negozi, le ferie non venivano retribuite, per la maggior parte venivano prese in inverno, quando c'era meno lavoro. ADR avv. Baradel: per me la titolare era la signora , che oggi è fuori nel corridoio, è lei che mi ha Pt_2
assunto e a lei mi riferivo per le questioni lavorative, era lei che decideva, il potere decisionale in azienda lo aveva lei. ".
La teste dipendente della società resistente da ottobre 2014, ha dichiarato di Testimone_3 non ricordare l'orario di lavoro giornaliero e settimanale della ricorrente, né quale fosse il suo giorno di riposo settimanale, né se la stessa avesse pause durante la giornata lavorativa;
in ogni caso, la teste ha riferito che la ricorrente era una studentessa nel 2014/2015/2016 (quindi, in un periodo antecedente a quello oggetto di causa).
Parimenti, la teste , dipendente della società resistente, ha dichiarato di non conoscere Testimone_4
l'orario di lavoro giornaliero e settimanale della ricorrente, non avendo lavorato insieme a lei, di non sapere quale fosse il suo giorno libero e che nessun dipendente faceva pause vere e proprie;
in ogni caso, la teste ha riferito che la ricorrente era una studentessa nel 2015/2016 (quindi, in un periodo antecedente a quello oggetto di causa).
Ciò posto, dall'espletata istruttoria orale (in particolare, sulla scorta delle dichiarazioni dei testi e ) e tenuto conto delle allegazioni di cui al ricorso, è emerso lo svolgimento, da Tes_1 Tes_2
parte della ricorrente, per il periodo oggetto di causa (dal 1.07.2018 al 28.02.2020) del seguente orario di lavoro: per sei giorni alla settimana (compresi sabato e domenica), dalle 9.00 alle 19.00, senza pause durante la giornata lavorativa;
nei mesi da giugno a settembre, il venerdì ed il sabato, fino alle ore
21.00; nei mesi di gennaio e febbraio, per tre giorni alla settimana, dalle 9.00 alle 19.00, senza pause durante la giornata lavorativa, con conseguente diritto alla percezione delle relative differenze retributive per lavoro supplementare e straordinario.
A tal proposito, la Suprema Corte ha precisato che è ammissibile la valutazione di elementi di prova, comprese le presunzioni semplici, al fine di giungere in termini sufficientemente concreti e realistici ad una determinazione minimale delle ore prestate in aggiunta all'orario normale e che tale valutazione è diversa da quella equitativa e, quindi, non affetta da illegittimità (v. Cass. Sez. Lav. sent. n. 6623 del
2001 (“il giudice può legittimamente valutare gli elementi di prova raccolti, avvalendosi anche di
6 presunzioni semplici, al fine di giungere, in termini sufficientemente concreti e realistici, ad una determinazione "minimale" delle ore prestate in aggiunta all'orario normale”) e, conformi, 8.11.1995
n. 11615; 9.11.1999 n. 12884).
Per quanto riguarda il quantum debeatur, deve farsi riferimento alle risultanze della disposta CTU contabile, che si appalesa immune da vizi logico-giuridici e condivisibile nelle sue conclusioni, tanto da potere essere posta a fondamento della presente decisione, non avendo, peraltro, parte ricorrente formulato osservazioni alla CTU.
In ordine alle osservazioni di parte resistente, si evidenzia che il CTU si è compiutamente attenuto all'orario di lavoro indicato nel quesito e alle risultanze delle buste paga in atti;
peraltro, l'istanza di integrazione del quesito e della CTU, formulata da parte resistente all'udienza del 14.06.2024 e reiterata all'odierna udienza, si fonda su allegazioni in fatto (ovvero che la comune volontà delle parti sarebbe stata quella di modificare l'orario di lavoro da part time a full time per fatti concludenti, richiamando, a tal proposito, Corte di Cassazione sentenza n. 4350/2024) inammissibilmente nuove e antitetiche rispetto alle allegazioni della memoria di costituzione, nella quale, al contrario, la parte ha dedotto l'osservanza, da parte della ricorrente, dell'orario di lavoro part time contrattualmente previsto.
In ogni caso, è emerso dalla espletata istruttoria orale (v. le dichiarazioni del teste che, nei Tes_1
mesi di gennaio e di febbraio di ciascun anno, la ricorrente osservava un orario di lavoro part time, con la prestazione di solo lavoro supplementare.
Ciò posto, il CTU ha quantificato le differenze retributive spettanti alla ricorrente per i titoli retributivi oggetto di causa (lavoro supplementare e straordinario) in complessivi euro 29.701,71 lordi, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Pertanto, deve essere condannata al pagamento, a favore della ricorrente, della Controparte_1
somma lorda di euro 29.701,71, oltre interessi e rivalutazione, dovuta a titolo di retribuzione per lavoro supplementare e straordinario, per il periodo dal 1.07.2018 al 28.02.2020.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
SPESE
Le spese seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del
D.M. n. 147/2022, con riferimento al valore della causa e all'attività in concreto espletata dalle parti.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto del 14.06.2024, devono essere poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
7 - in accoglimento del ricorso, condanna parte resistente al pagamento, a favore della ricorrente, della somma lorda di euro 29.701,71, oltre interessi e rivalutazione, dovuta a titolo di retribuzione per lavoro supplementare e straordinario, per il periodo dal 1.07.2018 al 28.02.2020;
- condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente, liquidate in complessivi euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, oltre IVA, se dovuta, e CPA, come per legge;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto del 14.06.2024, definitivamente a carico della società resistente.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 28 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
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