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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/12/2025, n. 1862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1862 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
Il GOP, Dott.ssa Donatella Sabbatino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 12 dicembre 2025, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2200/2023 assunta in decisione il 12.12.2025, vertente tra:
C.F. rappresentata e difesa dall' avv. Parte_1 C.F._1
ES GA, presso il cui studio in Melito di Porto Salvo, alla via Nazionale, n. 136 è elettivamente domiciliata
CONTRO
in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avvocato Dario CP_1
Adornato, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Viale Calabria n.82, presso l'Avvocatura distrettuale della Sede . CP_1
Con ricorso del 13.12.2021, la SI.ra proponeva ATP ex art.445 bis, c.p.c., volto Pt_1 ad ottenere il riconoscimento della “totale invalidità civile quale requisito sanitario presupposto e finalizzato all'ottenimento della conseguente pensione di inabilità…nonché il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento…ovvero
…ottenere il riconoscimento del requisito sanitario di invalida parziale e permanente (dal 74% al 99%) sotteso al diritto a percepire l'assegno mensile di assistenza agli invalidi civili …”. Nel corso di tale giudizio veniva disposta CTU conferita al Dott. , Persona_1 il quale, depositata la relazione, non riconosceva in capo alla SI.ra il beneficio Pt_1 richiesto.
Nello specifico, il Dott. , nella relazione di consulenza medico-legale, Per_1 nell'ambito del procedimento NRG 4643/2021, dopo aver riconosciuto che la ricorrente era affetta da:“Spodiloartrosi cervico-lombare con protrusioni discali a moderato impegno funzionale. Ipertensione arteriosa con Insufficienza mitralica e tricuspidalica lieve. Disturbo ansioso con note depressive. Gozzo nodulare senza segni di distiroidismo”, concludeva che la stessa “è affetta da un complesso patologico, che determina una invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa inferiore ai 2/3: 52 (cinquantadue)%.” Precisava il CTU che “Fondamentalmente le infermità riscontrate si sovrappongono a quelle evidenziate dalla Commissione medico-legale nel maggio 2021 di cui, CP_1 quindi, si condivide l'inquadramento diagnostico ed il giudizio medico legale. Le stesse affezioni erano altresì state denunciate nel Certificato medico allegato alla Domanda amministrativa “Deterioramento di natura articolare e muscolare con insufficienza mitralica e tricuspidalica in presenza di stati d'ansia generalizzata e depressione in trattamento farmacologico”. Nessun'altra infermità di significato invalidante è stata denunciata ne è emersa alla visita peritale e, soprattutto, dall'esame della documentazione sanitaria agli atti.”.
Parte ricorrente formulava osservazioni alla bozza di relazione tecnica, deducendo che
“Il CTU non ha evidenziato la reale entità delle patologie rilevate sottostimandole”.
“In particolare, il CTU non ha debitamente considerata la Spondiloartrosi C-L, limitandosi a codificare e, quindi, quantificare una Spondiloartrosi solo dorsale. Il CTU ha rilevato una Sindrome depressiva che codifica come Nevrosi ansiosa (Codice 2207 percentuale del 15%) e non come Depressione reattiva. Il CTU è stato alquanto riduttivo nella valutazione della Cardiopatia ipertensiva che codifica e quantizza in I° Classe NYHA nonostante la presenza di una Insufficienza mitralica e tricuspidale”.
A tali osservazioni il CTU Dott. rispondeva confermando le proprie Per_1 conclusioni diagnostiche e medico legali, in quanto “Tutta la certificazione agli atti è stata puntualmente presa in considerazione, attentamente e correttamente valutata. Proprio l'esame della documentazione clinica esibita, insieme alla storia anamnestica ed all'esame clinico ci ha indirizzato verso l'inquadramento diagnostico e medico- legale riportato nella Bozza peritale.”
Formulato il dissenso ex art.445 bis, IV comma, c.p.c., veniva introdotto da parte della SI. ra il presente giudizio ex art.445 bis, VI comma, c.p.c. Pt_1
Parte ricorrente contestava le conclusioni cui era giunto il Dott. , osservando Per_1 come “il C.T.U. non abbia evidenziato la reale entità delle patologie rilevate sottostimandole, senza alcun dato obiettivo e/o strumentale né tantomeno ha ritenuto opportuno fare effettuare ulteriori consulenze da specialisti di sua fiducia che confermassero la presenza o meno di quanto accertato precedentemente. Pertanto si ignora in base a quali presupposti clinico-diagnostici il C.T.U. la presenza Persona_2 di un così complesso ed eterogeneo quadro clinico tralasciando quanto ampiamente documentato dalle certificazioni rilasciate da struttura pubblica presenti nel fascicolo di parte ricorrente. Il suddetto complesso sintomatologico consente di poter formulare un giudizio medico-legale di invalidità con riduzione della capacità lavorativa in misura pari e/o superiore al 74%, previa applicazione del calcolo riduzionistico, previsto dal D.M. del 05/02/92 che nel caso in esame trova applicazione per la coesistenza di menomazioni plurime interessanti organi ed apparati funzionalmente distinti”. Evidenziava, altresì, che “le condizioni relative allo stato patologico della perizianda si sono ulteriormente aggravate per come espressamente e in modo palmare risulta dall'ulteriore documentazione medica prodotta successivamente all'instaurazione della domanda.”
Si costituiva l' che eccepiva, in primo luogo CP_1
l'inammissibilità/improponibilità/inammissibilità del ricorso, contestava gli assunti avversari perché infondati, insistendo sulla correttezza dell'elaborato peritale ed osservava che: “Non corrisponde al vero che il CTU non abbia ben valutato l'incidenza invalidante delle patologie riscontrate. Non appare giustificato il giudizio di opposizione da alcun fatto nuovo o sopravvenuto rispetto a quanto già noto alle parti al momento della relazione peritale. Si condivide la valutazione medico-legale del ctu”.
Preliminarmente si rileva che all'udienza del 12.7.2024, la difesa di parte ricorrente formulava espressa rinuncia alla domanda per ottenere la pensione di inabilità e l'indennità di accompagnamento, a sua volta accettata dal procuratore costituito dell' . CP_1
Ciò detto, esaminati tutti gli atti di causa, visto il ricorso in opposizione, la consulenza tecnica, e la successiva documentazione medica depositata in atti, questo Giudicante, all'udienza del 21.3.2025 disponeva il richiamo del CTU Dott. Persona_1
“AFFINCHE' LO STESSO VALUTI IL QUADRO CLINICO COMPLESSIVO DELLA RICORRENTE ALLA LUCE DELLA DOCUMENTAZIONE MEDICA SUCCESSIVA VERSATA IN ATTI E L'INCIDENZA DELLA STESSA SULLA PERCENTUALE DI INVALIDITA IN CAPO ALLA RICORRENTE.”
La causa veniva rinviata all'udienza 16.5.2025 per il conferimento dell'incarico.
Il CTU Dott. , in data 1.6.2025, sottoponeva a nuova visita la ricorrente, e in Per_1 data 21.10.2025 depositava la consulenza tecnica d'ufficio deducendo che la sig.ra è affetta da:“Spodiloartrosi cervico-lombare con protrusioni discali a Pt_1 moderato impegno funzionale. Note di gonoartrosi bilaterale. Esiti trauma spalla dx. Rinite Bronchite cronica asmatica con restrizione lieve. Ipertensione arteriosa con Insufficienza mitralica e tricuspidalica lieve. Disturbo ansioso con note depressive. Gozzo nodulare senza segni di distiroidismo.”
Concludeva riconoscendo la SI.ra “affetta da un complesso Parte_1 patologico, che determina una riduzione della capacità lavorativa in misura superiore al 74%. Tale condizione, si fa decorrere da 20/06/2025 epoca della visita pneumologica eseguita presso il Centro Diagnostico Malattie Polmonari Sociali dell' CP_2
Ritenute condivisibili le ragioni che hanno determinato il Dott. al Per_1 riconoscimento del beneficio di cui all'art. 13 L.118/1971, rectius invalidità nella misura del 75%, la causa viene assunta in decisione con accoglimento del ricorso ex art.445 bis, VI comma, c.p.c.
Stante l'andamento del giudizio e il riconoscimento del beneficio richiesto dalla data del 20.6.2025, successivo anche al giudizio di merito, compensa integralmente fra le parti le spese processuali per entrambe le fasi di giudizio;
pone definitivamente a carico dell' il costo dell'accertamento peritale liquidato in favore del Dott. CP_1 Per_1
come da separato provvedimento.
[...]
P. Q. M.
Il GOT, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla SI.ra , così provvede: Parte_1
- accoglie il ricorso in opposizione;
- accerta in capo alla ricorrente il requisito sanitario richiesto ex art. Parte_1
13 L.118/71, rectius invalidità nella misura del 75%, con decorrenza dal 20.6.2025, per come da risultanze probatorie indicate nella perizia depositata in data 21.10.2025, dal Dott. ; Persona_1
- compensa integralmente fra le parti le spese processuali per entrambe le fasi di giudizio;
pone definitivamente a carico dell' il costo dell'accertamento peritale CP_1 liquidato in favore del Dott. , come da separato provvedimento. Persona_1
Reggio Calabria, lì 12.12.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Donatella Sabbatino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
Il GOP, Dott.ssa Donatella Sabbatino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 12 dicembre 2025, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2200/2023 assunta in decisione il 12.12.2025, vertente tra:
C.F. rappresentata e difesa dall' avv. Parte_1 C.F._1
ES GA, presso il cui studio in Melito di Porto Salvo, alla via Nazionale, n. 136 è elettivamente domiciliata
CONTRO
in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avvocato Dario CP_1
Adornato, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Viale Calabria n.82, presso l'Avvocatura distrettuale della Sede . CP_1
Con ricorso del 13.12.2021, la SI.ra proponeva ATP ex art.445 bis, c.p.c., volto Pt_1 ad ottenere il riconoscimento della “totale invalidità civile quale requisito sanitario presupposto e finalizzato all'ottenimento della conseguente pensione di inabilità…nonché il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento…ovvero
…ottenere il riconoscimento del requisito sanitario di invalida parziale e permanente (dal 74% al 99%) sotteso al diritto a percepire l'assegno mensile di assistenza agli invalidi civili …”. Nel corso di tale giudizio veniva disposta CTU conferita al Dott. , Persona_1 il quale, depositata la relazione, non riconosceva in capo alla SI.ra il beneficio Pt_1 richiesto.
Nello specifico, il Dott. , nella relazione di consulenza medico-legale, Per_1 nell'ambito del procedimento NRG 4643/2021, dopo aver riconosciuto che la ricorrente era affetta da:“Spodiloartrosi cervico-lombare con protrusioni discali a moderato impegno funzionale. Ipertensione arteriosa con Insufficienza mitralica e tricuspidalica lieve. Disturbo ansioso con note depressive. Gozzo nodulare senza segni di distiroidismo”, concludeva che la stessa “è affetta da un complesso patologico, che determina una invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa inferiore ai 2/3: 52 (cinquantadue)%.” Precisava il CTU che “Fondamentalmente le infermità riscontrate si sovrappongono a quelle evidenziate dalla Commissione medico-legale nel maggio 2021 di cui, CP_1 quindi, si condivide l'inquadramento diagnostico ed il giudizio medico legale. Le stesse affezioni erano altresì state denunciate nel Certificato medico allegato alla Domanda amministrativa “Deterioramento di natura articolare e muscolare con insufficienza mitralica e tricuspidalica in presenza di stati d'ansia generalizzata e depressione in trattamento farmacologico”. Nessun'altra infermità di significato invalidante è stata denunciata ne è emersa alla visita peritale e, soprattutto, dall'esame della documentazione sanitaria agli atti.”.
Parte ricorrente formulava osservazioni alla bozza di relazione tecnica, deducendo che
“Il CTU non ha evidenziato la reale entità delle patologie rilevate sottostimandole”.
“In particolare, il CTU non ha debitamente considerata la Spondiloartrosi C-L, limitandosi a codificare e, quindi, quantificare una Spondiloartrosi solo dorsale. Il CTU ha rilevato una Sindrome depressiva che codifica come Nevrosi ansiosa (Codice 2207 percentuale del 15%) e non come Depressione reattiva. Il CTU è stato alquanto riduttivo nella valutazione della Cardiopatia ipertensiva che codifica e quantizza in I° Classe NYHA nonostante la presenza di una Insufficienza mitralica e tricuspidale”.
A tali osservazioni il CTU Dott. rispondeva confermando le proprie Per_1 conclusioni diagnostiche e medico legali, in quanto “Tutta la certificazione agli atti è stata puntualmente presa in considerazione, attentamente e correttamente valutata. Proprio l'esame della documentazione clinica esibita, insieme alla storia anamnestica ed all'esame clinico ci ha indirizzato verso l'inquadramento diagnostico e medico- legale riportato nella Bozza peritale.”
Formulato il dissenso ex art.445 bis, IV comma, c.p.c., veniva introdotto da parte della SI. ra il presente giudizio ex art.445 bis, VI comma, c.p.c. Pt_1
Parte ricorrente contestava le conclusioni cui era giunto il Dott. , osservando Per_1 come “il C.T.U. non abbia evidenziato la reale entità delle patologie rilevate sottostimandole, senza alcun dato obiettivo e/o strumentale né tantomeno ha ritenuto opportuno fare effettuare ulteriori consulenze da specialisti di sua fiducia che confermassero la presenza o meno di quanto accertato precedentemente. Pertanto si ignora in base a quali presupposti clinico-diagnostici il C.T.U. la presenza Persona_2 di un così complesso ed eterogeneo quadro clinico tralasciando quanto ampiamente documentato dalle certificazioni rilasciate da struttura pubblica presenti nel fascicolo di parte ricorrente. Il suddetto complesso sintomatologico consente di poter formulare un giudizio medico-legale di invalidità con riduzione della capacità lavorativa in misura pari e/o superiore al 74%, previa applicazione del calcolo riduzionistico, previsto dal D.M. del 05/02/92 che nel caso in esame trova applicazione per la coesistenza di menomazioni plurime interessanti organi ed apparati funzionalmente distinti”. Evidenziava, altresì, che “le condizioni relative allo stato patologico della perizianda si sono ulteriormente aggravate per come espressamente e in modo palmare risulta dall'ulteriore documentazione medica prodotta successivamente all'instaurazione della domanda.”
Si costituiva l' che eccepiva, in primo luogo CP_1
l'inammissibilità/improponibilità/inammissibilità del ricorso, contestava gli assunti avversari perché infondati, insistendo sulla correttezza dell'elaborato peritale ed osservava che: “Non corrisponde al vero che il CTU non abbia ben valutato l'incidenza invalidante delle patologie riscontrate. Non appare giustificato il giudizio di opposizione da alcun fatto nuovo o sopravvenuto rispetto a quanto già noto alle parti al momento della relazione peritale. Si condivide la valutazione medico-legale del ctu”.
Preliminarmente si rileva che all'udienza del 12.7.2024, la difesa di parte ricorrente formulava espressa rinuncia alla domanda per ottenere la pensione di inabilità e l'indennità di accompagnamento, a sua volta accettata dal procuratore costituito dell' . CP_1
Ciò detto, esaminati tutti gli atti di causa, visto il ricorso in opposizione, la consulenza tecnica, e la successiva documentazione medica depositata in atti, questo Giudicante, all'udienza del 21.3.2025 disponeva il richiamo del CTU Dott. Persona_1
“AFFINCHE' LO STESSO VALUTI IL QUADRO CLINICO COMPLESSIVO DELLA RICORRENTE ALLA LUCE DELLA DOCUMENTAZIONE MEDICA SUCCESSIVA VERSATA IN ATTI E L'INCIDENZA DELLA STESSA SULLA PERCENTUALE DI INVALIDITA IN CAPO ALLA RICORRENTE.”
La causa veniva rinviata all'udienza 16.5.2025 per il conferimento dell'incarico.
Il CTU Dott. , in data 1.6.2025, sottoponeva a nuova visita la ricorrente, e in Per_1 data 21.10.2025 depositava la consulenza tecnica d'ufficio deducendo che la sig.ra è affetta da:“Spodiloartrosi cervico-lombare con protrusioni discali a Pt_1 moderato impegno funzionale. Note di gonoartrosi bilaterale. Esiti trauma spalla dx. Rinite Bronchite cronica asmatica con restrizione lieve. Ipertensione arteriosa con Insufficienza mitralica e tricuspidalica lieve. Disturbo ansioso con note depressive. Gozzo nodulare senza segni di distiroidismo.”
Concludeva riconoscendo la SI.ra “affetta da un complesso Parte_1 patologico, che determina una riduzione della capacità lavorativa in misura superiore al 74%. Tale condizione, si fa decorrere da 20/06/2025 epoca della visita pneumologica eseguita presso il Centro Diagnostico Malattie Polmonari Sociali dell' CP_2
Ritenute condivisibili le ragioni che hanno determinato il Dott. al Per_1 riconoscimento del beneficio di cui all'art. 13 L.118/1971, rectius invalidità nella misura del 75%, la causa viene assunta in decisione con accoglimento del ricorso ex art.445 bis, VI comma, c.p.c.
Stante l'andamento del giudizio e il riconoscimento del beneficio richiesto dalla data del 20.6.2025, successivo anche al giudizio di merito, compensa integralmente fra le parti le spese processuali per entrambe le fasi di giudizio;
pone definitivamente a carico dell' il costo dell'accertamento peritale liquidato in favore del Dott. CP_1 Per_1
come da separato provvedimento.
[...]
P. Q. M.
Il GOT, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla SI.ra , così provvede: Parte_1
- accoglie il ricorso in opposizione;
- accerta in capo alla ricorrente il requisito sanitario richiesto ex art. Parte_1
13 L.118/71, rectius invalidità nella misura del 75%, con decorrenza dal 20.6.2025, per come da risultanze probatorie indicate nella perizia depositata in data 21.10.2025, dal Dott. ; Persona_1
- compensa integralmente fra le parti le spese processuali per entrambe le fasi di giudizio;
pone definitivamente a carico dell' il costo dell'accertamento peritale CP_1 liquidato in favore del Dott. , come da separato provvedimento. Persona_1
Reggio Calabria, lì 12.12.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Donatella Sabbatino