Ordinanza cautelare 24 aprile 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 18/12/2025, n. 1111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 1111 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01111/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00258/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 258 del 2025, proposto dal sig.-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Giacomo Mignano, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Ufficio Provinciale Motorizzazione Latina, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
dell’Asl Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Valleriani, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
per l’annullamento
- del provvedimento della Motorizzazione Civile di Latina n. -OMISSIS- del 7 febbraio 2025, con cui è stata sospesa la patente di guida del ricorrente a decorrere dalla data di adozione del provvedimento sino alla intervenuta produzione di documentazione, attestante il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici.
- della certificazione della Commissione Medica Locale di Latina, istituita presso la ASL di Latina, del 16 gennaio 2025, con cui è stata dichiarata la inidoneità del ricorrente alla guida dei veicoli a motore, sino al mese di ottobre 2025;
- di ogni ulteriore atto connesso e conseguenziale a quelli sopra indicati.
Visti il ricorso, la memoria e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2025 il dott. AS CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con l’atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Motorizzazione Civile di Latina, recante la sospensione della patente, a seguito dell’accertamento della competente Commissione Medica Locale (di seguito anche “CML”) nell’ambito del procedimento di revisione della patente ex art. 128 del cod. str.;
- il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi:
i) omissione comunicazione avvio procedimento;
ii) travisamento dei fatti e vizio d’istruttoria: in tesi, la CML sarebbe pervenuta al giudizio di inidoneità temporanea del ricorrente, pur avendo dato conto della sua idoneità in relazione a tutti i parametri rilevanti per la conservazione della patente (cfr. doc. C del ricorrente) nonché senza motivare in alcun’altra maniera il suo giudizio; la valutazione finale si porrebbe anche in contrasto con una successiva certificazione della Struttura in cui il ricorrente si sta curando, attestante la compatibilità delle sue condizioni di salute con la guida (cfr. doc. D2 del ricorrente); iii) vizio di motivazione;
- all’udienza camerale del 23 aprile 2025, fissata per l’esame dell’istanza cautelare proposta dal ricorrente a corredo del ricorso, quest’ultima è stata accolta con ordinanza di questo Tribunale n. 105/2025, a motivo della sussistenza del fumus boni juris e del periculum in mora ;
- in vista dell’udienza, il ricorrente ha prodotto memoria, insistendo per l’accoglimento del ricorso; anche l’ASL di Latina ha prodotto memoria;
- all’udienza pubblica del 9 dicembre 2025, uditi gli avvocati come da verbale e dato avviso alle parti della possibile tardività della memoria depositata dall’Asl di Latina solo in mattinata, la causa è passata in decisione;
Ritenuto, in via preliminare, di dover rilevare d’ufficio la tardività della memoria della Asl di Latina, atteso che il suo deposito è avvenuto il 9 dicembre 2025, e quindi oltre il termine previsto dall’art. 73, comma 1, ultimo inciso del cod. proc. amm..; pertanto, la memoria non può essere presa in considerazione dal Tribunale, con conseguente impossibilità di esaminarne il contenuto e di annettervi rilevanza;
Ritenuto, sempre in via preliminare, di rilevare d’ufficio che, ad onta della scadenza degli effetti del verbale della CML alla fine del mese di ottobre u.s., l’interesse ad agire permane in considerazione del rilievo - dedotto dalla difesa del ricorrente all’udienza e non smentito da parte resistente - secondo cui quest’ultimo non è stato ad oggi ancora riconvocato dalla medesima Commissione per un nuovo accertamento di idoneità e conseguentemente gli effetti della pregressa sospensione permangono;
Ritenuto, nel merito, che il ricorso vada accolto, in quanto è fondato;
Considerato, infatti, che:
- in accoglimento del primo motivo, va rilevato come effettivamente nella fattispecie all’esame il provvedimento impugnato non sia stato preceduto dalla preventiva comunicazione di avvio del procedimento previsto dall’art. 7 della l. n.241/1990;
- tale comunicazione nella specie era vieppiù doverosa ove si consideri che: i) non ricorreva alcuna ragione d’urgenza nel provvedere; ii) l’esito del procedimento, teso all’adozione di un provvedimento notevolmente incisivo della sfera giuridica del privato, era tutt’altro che vincolato, risultando le valutazioni dell’Amministrazione permeate da un alto tasso di discrezionalità tecnica; iii) parte ricorrente ha allegato elementi che, ove acquisiti dall’Amministrazione nel contraddittorio procedimentale, sarebbero stati idonei ad orientare l’esercizio del potere amministrativo in senso a sé favorevole;
- nella specie la comunicazione di avvio del procedimento non integrava, pertanto, un adempimento puramente formale, ma era diretta a consentire all'interessato di far valere le proprie ragioni in sede procedimentale;
- sul punto, il Collegio non può che riportarsi al consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui: i) “ il provvedimento di revisione della patente di guida, emesso ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs. 285/1992 qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica, deve essere preceduto da apposita comunicazione di avvio del procedimento, essendo contrassegnato da ampi margini di discrezionalità ” (cfr. ex multis , T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 11/03/2019, n.3197 e in senso analogo T.A.R. Liguria, II, n. 600/2017 e T.A.R. Sicilia, Catania, IV, n. 1582/2015); ii) “ il provvedimento di revisione presenta carattere discrezionale, essendo riservata alla competente p.a. la valutazione circa i dubbi sulla "persistenza" dei requisiti e idoneità, l'instaurazione del contraddittorio può risultare preziosa per la stessa amministrazione, che acquisisce così maggiori possibilità di orientarsi correttamente non solo in ordine all'"an" dell'applicazione delle misure, ma, ancor più, in ordine a quale, tra le misure alternativamente previste, sia più opportuno applicare ” (cfr. ex multis , T.A.R. Sicilia, Palermo, I, n. 2789/2014 e in senso analogo Cons. St., IV, n. 3614/2012; id., VI, n. 2760/2008; id., n. 6013/2006;; T.A.R. Piemonte, II, n. 72/2013); iii) “ il provvedimento di revisione della patente di guida di cui all'art. 128 d.lg. n. 285/1992, pur avendo una funzione latamente cautelare, non si caratterizza per l'immediatezza e la celerità dei provvedimenti d'urgenza in senso stretto, non essendo insite automaticamente nella previsione normativa quelle "particolari esigenze di celerità" che giustificano in ogni caso l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento ” (cfr. ex multis , T.A.R. Liguria, II, n. 72/2013 e in senso analogo T.A.R. Lazio, Roma, III, n. 7535/2012; T.A.R. Sicilia, Catania, IV, n. 1100/2011); iv) “ nel procedimento di revisione della patente, la comunicazione di avvio del procedimento non integra un adempimento puramente formale, ma è diretta a consentire all'interessato di far valere le proprie ragioni in sede procedimentale, sicché il destinatario del provvedimento finale deve essere avvisato dell'apertura del procedimento in tempo utile per poter esporre le proprie ragioni e comunque prima dell'adozione del provvedimento conclusivo ” (cfr. ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, III, n. 4862/2013);
- sotto altro versante, risulta fondata la censura volta a lamentare il vizio di motivazione dell’atto impugnato, atteso che il provvedimento di sospensione censurato si è limitato a richiamare l’esito dell’accertamento della CML che, a sua volta: i) da un lato, non reca alcun elemento da cui poter ricostruire l’ iter logico che ha condotto la Commissione a formulare il giudizio di non idoneità del ricorrente: il relativo verbale, infatti, si è limitato a riportare la generica formulazione “ Non idoneo ”, senza il corredo di alcuna spiegazione; ii) dall’altro, risulta perfino in contrasto con l’esito degli accertamenti relativi al possesso dei requisiti fisici previsti per la conservazione della patente (ad es. udito e vista), i quali non hanno fatto registrare elementi di criticità e allarme (cfr. sempre il relativo verbale); né tanto meno può essere ex se sufficiente a giustificare le determinazioni censurate la considerazione della patologia oncologica accusata dal ricorrente, posto che: i) negli atti del procedimento non è spiegato il modo in cui essa possa influire sui requisiti psico-fisici per la conservazione della patente di guida; ii) sono state prodotte in atti certificazioni, anche di Strutture sanitarie pubbliche presso cui il ricorrente è in cura, attestanti la non diretta influenza della predetta patologia ai fini qui rilevanti; ne consegue la violazione nella specie dell’art. 3 della l. n. 241/1990, atteso che l’atto impugnato non esplicita neppure indirettamente i presupposti di fatto e di diritto che hanno condotto alla determinazione censurata;
Ritenuto, alla luce di quanto precede, che il ricorso vada accolto e che il provvedimento di sospensione della patente impugnato vada annullato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione;
Ritenuto, infine, che le spese debbano seguire la soccombenza e debbano essere liquidate nel dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento della Motorizzazione Civile di Latina n. -OMISSIS- del 7 febbraio 2025, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Condanna in solido le Amministrazioni intimate al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese legali, liquidate in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad oneri come per legge e alla restituzione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CL NI, Presidente FF
AS CA, Primo Referendario, Estensore
Rosaria Natalia Fausta Imbesi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AS CA | CL NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.