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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 18/07/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Vallo DE Lucania n. 1888/2009 R.G. Affari Civili Contenziosi
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
Il Giudice, dr.ssa Chiara Sangiuolo
considerato che la causa è stata chiamata all'udienza del 3.7.2025 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.;
considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.;
dato atto DE regolare comunicazione del menzionato provvedimento alle parti costituite;
considerato che le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127 c.p.c.;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1 Tribunale di Vallo DE Lucania n. 1888/2009 R.G. Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale di Vallo DE Lucania – in funzione di giudice di appello – in persona del Giudice dr.ssa Chiara Sangiuolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1888 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2009 vertente
TRA
, nata a [...], il [...] (C.F. Parte_1
) ed ivi residente a[...] rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell'atto introduttivo, dagli avv.ti Saverio Di Sevo (C.F. ) e avv. Annarita C.F._2
Ferrara (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._3 studio sito in Vallo DE Lucania (Sa), alla via GE RU, n. 137;
APPELLANTE
E
nata a [...], il [...] (C.F. Controparte_1
ed ivi residente a[...] difesa, giusta procura a margine DE memoria di costituzione in giudizio, dall'avv. Fabio Piccininno (C.F: , ed elettivamente C.F._5 domiciliata presso lo studio sito in Vallo DE Lucania (Sa), alla via GE
RU, n. 43;
APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHÉ
in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_2 sede legale in Bologna (Bo), alla Via Stalingrado, n. 45;
APPELLATA CONTUMACE
in persona del legale rappresentante Controparte_3
p.t., con sede legale in Roma (Ro), alla Via Massimi, n. 158;
APPELLATA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
2 Tribunale di Vallo DE Lucania n. 1888/2009 R.G. Affari Civili Contenziosi
Con ricorso in appello iscritto a ruolo in data 12.11.2009, la SI.ra
[...]
proponeva gravame avverso la sentenza n. 397/2009 del Parte_1
30.06.2009 e depositata in Cancelleria in pari data, emessa dal Giudice di
Pace di Vallo DE Lucania all'esito del giudizio civile iscritto al n. di RG.
353/2008, con la quale, in accoglimento parziale DE domanda attorea avanzata DE SI.ra e DE domanda riconvenzionale Controparte_1 spiegata dall'odierna appellante, SI.ra veniva Parte_1 dichiarata la corresponsabilità nella causazione del sinistro per cui è causa, attribuendo – nella misura del 30% - il grado di colpa in capo alla SI.ra ed a carico DE SI.ra nella Controparte_1 Parte_1 misura del 70%. Per l'effetto, venivano condannate la compagnia e la SI.ra , in solido tra loro, Controparte_2 Parte_1 al risarcimento del danno liquidato in complessivi €. 1.592,38 (già ridotto al 30%) oltre interessi legali dalla data del sinistro e fino al soddisfo, oltre al pagamento delle spese processuali liquidate in €. 1.707,20 di cui
800,00 a titolo di onorari di causa, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario. Inoltre, con la prefata sentenza, il G.d.P. adito in accoglimento parziale DE domanda riconvenzionale DE SI.ra , condannava la Parte_1 [...]
in solido con la SI.ra al Controparte_3 Controparte_1 pagamento DE somma di €. 900,00 (già ridotto al 70%), oltre interessi dalla domanda, nonché alla condanna, sempre in via solidale, per le spese e competenze del giudizio liquidate in €. 950,00 di cui €. 50,00 per spese,
€. 450,00 per diritti, €. 450,00 per onorari, oltre rimborso degli accessori come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Più in particolare, nel corso del giudizio di prime cure, la SI.ra
[...]
nella qualità di proprietaria e conducente dell'autoveicolo Fiat CP_1
600, tg. BN030JF evocava in giudizio la SI.ra e la Parte_1
al fine accertare e dichiarare la esclusiva Controparte_2 responsabilità DE resistente nella causazione dell'evento e, per l'effetto, sentire condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni personali riportati dalla ricorrente a seguito del sinistro occorso. A sostegno DE domanda esponeva che in data 06.12.2007, alle ore 12.45 circa, in Vallo DE Lucania (Sa), alla Via GE RU, all'altezza Comando DE
3 Tribunale di Vallo DE Lucania n. 1888/2009 R.G. Affari Civili Contenziosi
Guardia di Finanza/Bar “Cin cin”, con direzione di marcia Vallo DE
Lucania-Pattano, l'autovettura Fiat 600, impattava l'autovettura
, TG. CX961MT, di proprietà DE SI.ra CP_4 Parte_1
e dalla stessa condotta al momento del sinistro.
Ed invero, secondo la prospettazione DE ricorrente, il sinistro era da attribuirsi alla colpa esclusiva del veicolo Volkswagen OL, TG. CX961MT che, in quel momento si trovava in posizione di sosta su lato destro DE
Via GE RU e verificatosi a seguito dell'apertura improvvisa DE portiera lato conducente e determinando l'impatto per cui è causa e facendo finire la corsa DE Fiat 600, tg. BN030JF, contro una altra auto parcata nel medesimo stallo di sosta di proprietà DE SI.ra Parte_2
, tg. DL024VC.
[...]
Costituitosi regolarmente in giudizio la Compagnia Controparte_5 insisteva, in via preliminare, per l'improcedibilità DE domanda giudiziale sul rilievo che la SI.ra sebbene ritualmente Controparte_1 convocata, non aveva inteso sottoporsi a visito medico-legale presso i fiduciari incaricati DE compagnia. Sempre in via preliminare, chiedeva dichiararsi la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per mancanza degli elementi di fatto e per la genericità del danno lamentato. Nel merito, chiedeva dichiararsi la domanda inammissibile, infondata sia con riferimento all'an che al quantum DE pretesa avanzata, con condanna alle spese e competenze del giudizio.
Si costituiva, inoltre, la SI.ra la quale, nell'impugnare e Parte_1 contestare ogni avverso dedotto, spiegava domanda riconvenzionale per i danni subiti dall'autovettura, quantificati in €. 3.783,64, somma risultante dal preventivo di riparazione allegato alla memoria di costituzione in giudizio, oltre €. 452,52 quale costo per il noleggio di vettura sostitutiva. Chiedeva ed otteneva, inoltre, la chiamata in causa DE Compagnia assicurativa garante per la Controparte_3
RC del veicolo Fiat 600, tg. BN030JF.
Concludeva, in via principale, per l'accertamento e la dichiarazione di esclusiva responsabilità DE SI.ra nella causazione Controparte_1
4 Tribunale di Vallo DE Lucania n. 1888/2009 R.G. Affari Civili Contenziosi
dell'evento. In via subordinata e salvo gravame, chiedeva accertarsi il concorso di colpa, in misura prevalente DE ricorrente nell'evento. Con riserva di separato giudizio per le lesioni personali dalla stessa subite in occasione del sinistro del 06.12.2007.
Si costituiva, inoltre, la Compagnia assicurativa CP_3
la quale eccepiva l'infondatezza DE domanda in fatto ed in
[...] diritto anche DE domanda riconvenzionale spiegata, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Il Giudice di primo grado, istruita la causa con l'escussione dei testi ammessi e previa acquisizione del rapporto redatto dagli carabinieri di
Vallo DE Lucania intervenuti in loco, DE documentazione sanitaria e del corredo fotografico, all'udienza del 30.06.2009, dopo ampia discussione, dava lettura del dispositivo di sentenza.
Nel merito, il giudice di prime cure, accoglieva parzialmente la domanda attorea, al pari DE spiegata riconvenzionale, assumendo che il fatto storico non risultava contestato dalle parti, ritenendo la concorrente responsabilità delle conducenti nella verificazione dell'evento, e, per l'effetto, graduava nella misura del 30% la responsabilità a carico DE SI.ra conducente e proprietaria dell'autovettura Fiat Controparte_1
600, tg. BN030JF e nella misura del 70 % a carico DE SI.ra Parte_1
, conducente e proprietaria dell'autovettura OL , TG.
[...] CP_4
CX961MT.
Avverso la predetta sentenza proponeva gravame la SI.ra Parte_1
, sulla base di seguenti motivi. In primo luogo, l'appellante deduceva
[...]
l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie del giudice di primo grado, in quanto sosteneva che sia dalle prove testimoniali espletate, sia dal rapporto acquisito e redatto dagli carabinieri del Comando di Vallo DE
Lucania, si ricavava l'esclusiva responsabilità DE SI.ra
[...]
che invadendo lo spazio riservato alla sosta dei bus, zona in CP_1 cui vigeva il divieto di sosta dalle ore 13.00 alle ore 14.00, aveva invaso lo stallo di sosta dove era regolarmente parcheggiata la auto DE
[...]
e finendo la sua marcia contro una altra auto parcata davanti e Pt_1 di proprietà DE SI.ra , tg. DL024VC. L'assunto era, Parte_2
5 Tribunale di Vallo DE Lucania n. 1888/2009 R.G. Affari Civili Contenziosi
tra le altre cose, confermato anche dagli schizzi planimetrici redatto dai
CC intervenuti in loco. Inoltre, evidenziava che il giudicante non avesse considerato due ulteriori circostanze da cui si ricavava la suddetta responsabilità: innanzitutto, lo stato dei luoghi, poiché il sinistro avveniva nel centro abitato di Vallo Della Lucania (Sa), alla Via GE RU, strada di ampie dimensioni, nonché per la conformazione degli stalli riservati agli autobus che assumono una dimensione maggiore rispetto ai parcheggi riservati alle autovetture.
In secondo luogo, si doleva dell'arbitraria riduzione Parte_1 circa la quantificazione del danno così come liquidato in sentenza, posto che le somme erano documentalmente provate con la produzione delle fatture di riparazione e DE fattura per il noleggio di altra vettura.
Concludeva, pertanto, l'appellante perché il Tribunale adito, in funzione di giudice di appello, volesse “accogliere il presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, così provvedere: in via principale: accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità di in ordine alla Controparte_1 causazione del sinistro per cui è lite, con esclusione di qualsiasi concorso di colpa dell'appellante e, per l'effetto, condannare i resistenti appellati
[...]
e la in persona del legale CP_1 Controparte_3 rappresentante p.t., in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dall'appellante e quantificati in complessivi €. 3.452,52 o nella diversa misura che sarà accertata e quantificata in corso di causa, oltre sosta tecnica, interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al soddisfo. In subordine, concludeva affinchè fosse dichiarato il concorso di colpa dell'appellante in misura marginale e, per l'effetto, condannare i resistenti appellati
[...]
e la in persona del legale CP_1 Controparte_3 rappresentante p.t., in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti così come ut supra richiesti ovvero nella misura risultante dal grado di colpa attribuito. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado del giudizio.
Ritualmente evocate in giudizio le parti appellate, si costituiva in data
19.03.2010 con memoria difensiva contenente appello incidentale, la SI.ra con la quale impugnava le avverse Controparte_1
6 Tribunale di Vallo DE Lucania n. 1888/2009 R.G. Affari Civili Contenziosi
argomentazioni e richieste, delle quali, dedottane l'infondatezza in fatto e in diritto, ne invocava la reiezione. Insisteva, pertanto, per il rigetto integrale dell'appello, nonché – in parziale modifica dell'impugnato provvedimento- chiedeva di dichiarare che il sinistro de quo si era verificato per colpa esclusiva DE conducente SI.ra , e Parte_1 per l'effetto, ne chiedeva la condanna – in solido con la compagnia garante per la RC DE OL , TG. CX961MT Unipol Assicurazioni CP_4
s.p.a. al risarcimento dei danni fisici occorsi quantificati in €. 2.234,23 oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese.
L'appello principale ed incidentale sono infondati e pertanto, non meritano accoglimento.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia delle compagnie assicurative e la che sebbene Controparte_3 CP_5 ritualmente evocate in giudizio, non si sono costituite.
Il caso di specie risulta sussumibile sotto lo schema DE responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2054 c.c..
In particolare, il presupposto per l'applicazione dell'art. 2054 c.c. è che interessato alla circolazione sia un veicolo.
La nozione di veicolo si ricava dall'art. 46 del codice DE strada (d. lg.
30.4.1992, n. 285) che recita: “Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade, guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo quelle per uso di bambini o di invalidi, anche se asservite da motore, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento”.
In diritto, la domanda di accertamento DE responsabilità del convenuto nella determinazione di un sinistro stradale comporta, "ex se", che il giudice possa applicare la previsione dell'art. 2054, comma 2, c.c., sempre che la parte, pur non avendo specificamente dedotto il titolo concorsuale di responsabilità, abbia ritualmente prospettato gli elementi di fatto da cui esso possa desumersi, e ciò in ragione del fatto che l'accertamento del concorso paritario costituisce un possibile esito (di accoglimento parziale) dell'originaria domanda (Cass. civ. n. 27169/2021).
7 Tribunale di Vallo DE Lucania n. 1888/2009 R.G. Affari Civili Contenziosi
Ancora, in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. non configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti DE normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice DE strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto. (Cass. n.
4130/2017; nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ricondotto la responsabilità del sinistro alla sola condotta del danneggiato, escludendo la colpa DE convenuta sulla base di una valutazione in concreto DE sua condotta, desunta da molteplici elementi indiziari quali: l'assenza di infrazioni alle norme del codice DE strada, la ridottissima velocità di marcia, il luogo DE strada in cui era avvenuto l'impatto ed il punto di collisione tra i veicoli).
Inoltre, nonostante la collisione su strada tra veicolo in movimento e veicolo in sosta, essendo la sosta in area pubblica una forma di circolazione stradale, integra, in via generale, un fatto illecito regolato ordinariamente dall'art. 2054 c.c., secondo cui si presume che, sino a prova contraria, i conducenti dei veicoli coinvolti abbiano concorso in eguale misura a provocare il sinistro, fermo restando che ciascuno di essi, può liberarsi dalla presunzione suddetta, provando la colpa esclusiva dell'altro oppure dimostrando di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle DE comune prudenza, e di essere stato messo in condizioni di non poter fare alcunché per evitare il sinistro (cfr. Cass., sez. un., 14 gennaio 2009 n. 557; Cass., sez. III, 22 aprile 2009 n. 9550).
Nel caso in esame, non vi sono ragioni per discostarsi dalla ricostruzione del sinistro così come operata nel giudizio di primo grado.
Invero, come correttamente rappresentato in primo grado, non è stato sufficientemente dimostrato che l'incidente per cui è causa si sia verificato
8 Tribunale di Vallo DE Lucania n. 1888/2009 R.G. Affari Civili Contenziosi
per colpa esclusiva del veicolo condotto dalla SI.ra , né Parte_1 che il conducente dell'altro veicolo abbia adeguatamente rispettato le prescrizioni del Codice DE Strada.
Invero, è emerso che in ordine alla dinamica del sinistro occorso la conducente si era fermata in apposito stallo di Parte_1 parcheggio ed aveva provveduto alla semi-apertura dello sportello senza scendere immediatamente dall'autovettura posto che era intenta a recuperare delle cose. Dopo di che in quel preciso momento, un'auto che sopraggiungeva da tergo agganciava lo sportello con il paraurti e lo sportello veniva divelto, apparendo, pertanto, ragionevole ipotizzare che la stessa nel piegarsi, abbia incautamente lasciato lo sportello aperto per ragioni personali di sua comodità senza alcuna segnalazione agli altri utenti, e comunque per un tempo superiore a quello a sé occorrente ad attuare la discesa dal mezzo.
La circostanza che lo sportello fosse aperto al momento del sopraggiungere dell'auto DE SI.ra risulta confermato anche dal teste Controparte_1
, la quale ha dato atto di aver visto che lo sportello veniva Testimone_1 agganciato dalla Fiat 600, condotta dalla SI.ra ma non ha al CP_1 contempo dato atto di una condotta anomala e comunque abnorme tenuta dal medesimo conducente. Ed infatti, risulta pacifico, in quanto dedotto dalle parti e confermato dagli stessi testi escussi, che la SI.ra Parte_1
– al momento dell'impatto- si trovava in auto, parcheggiata sul margine destro DE strada, con lo sportello semiaperto e, accomodata sul sedile di guida intenta al recupero di alcuni effetti personali e, comunque, per un tempo superiore a quello necessario. Appare, pertanto, evidente la violazione, da parte dell'appellante, DE suddetta norma del codice DE strada. L'attrice, inoltre, non ha dedotto o provato la necessità, in quel momento, di lasciare aperto lo sportello, per effettuare delle operazioni, che altrimenti non poteva svolgere;
né, ha specificamente dedotto e provato di aver lasciato aperto lo sportello e nel contempo di essersi accertata di non arrecare, in alcun modo, intralcio agli altri utenti DE strada. Dunque, non ha fornito la prova contraria idonea ad escludere la violazione dell'art. 157 C.d.S.
9 Tribunale di Vallo DE Lucania n. 1888/2009 R.G. Affari Civili Contenziosi
Sul punto si osserva che l'art.157 comma 7 e 8 del Codice DE Strada, in base al quale è fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo o di scendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca intralcio per la circolazione, dovendo, pertanto, il conducente di un veicolo fermo, prima di aprire lo sportello assicurarsi preventivamente DE possibilità di compiere liberamente la manovra. Il principio è ribadito dall'art. 351, 3° comma, del Regolamento di attuazione che dispone: “le manovre indicate dall'art. 157, comma 7, del codice, devono essere, nei casi consentiti dalla stessa norma, sempre eseguite nel tempo strettamente necessario, in relazione alle condizioni del traffico, in modo da assicurare la sicurezza del medesimo”.
Di contro la condotta tenuta dalla SI.ra nella causazione CP_1 dell'evento non appare pienamente conforme al dovere di diligenza imposto. Ed invero, la SI.ra transitava lungo la via RU di CP_1
Vallo DE Lucania ed il punto in cui è avvenuto l'impatto avrebbe dovuto imporre una maggiore cautela attesa la presenza di imminente passaggio pedonale e di segnale di stop, così come riportato nei rilievi planimetrici eseguiti dagli agenti intervenuti sul posto, nonché l'ora diurna in cui è avvenuto il sinistro. Inoltre, la conformazione del tratto stradale quanto alla sua ampiezza, rettilineo, ben asfaltato ed a doppio senso di marcia, conducono per il mancato rispetto di una condotta prudenziale e conforme alle regole del Codice DE Strada. La condotta, verosimilmente, a velocità non consona e comunque tale da non mantenere un'adeguata distanza dal margine destro DE strada percorsa consente di affermare un concorso di responsabilità in pari misura tra i conducenti delle autovetture per il sinistro che ci occupa.
Anche dal rapporto redatto dai Carabinieri di Vallo DE Lucania emergono elementi concreti di colpa a carico di entrambi le conducenti.
Tanto lo si desume dall'incarto processuale, dal rapporto redatto dagli agenti intervenuti in loco, dalle dichiarazioni testimoniali rese in primo grado – in parte anche discordanti- e dalla stessa dinamica del sinistro non si può far discendere.
10 Tribunale di Vallo DE Lucania n. 1888/2009 R.G. Affari Civili Contenziosi
Nessuna delle parti ha pertanto fornito in concreto la prova liberatoria dell'assenza di ogni possibile addebito a suo carico, ossia la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle DE comune prudenza.
Sussistono giustificati motivi per procedere alla compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio in base all'art. 92 c.p.c., ratione temporis applicabile alla fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo DE Lucania, in composizione monocratica, decidendo sull'appello e sulla domanda incidentale proposto avverso la sentenza n. 397/2009 emessa dal Giudice di Pace di Vallo DE Lucania, così provvede:
1) dichiara la contumacia delle compagnie assicurative
[...] ed;
Controparte_3 CP_5
2) rigetta l'appello principale;
3) rigetta l'appello incidentale;
4) dichiara integralmente compensate le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso, in Vallo DE Lucania il 18.7.2025
Il Giudice
dr.ssa Chiara Sangiuolo
11
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
Il Giudice, dr.ssa Chiara Sangiuolo
considerato che la causa è stata chiamata all'udienza del 3.7.2025 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.;
considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.;
dato atto DE regolare comunicazione del menzionato provvedimento alle parti costituite;
considerato che le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127 c.p.c.;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1 Tribunale di Vallo DE Lucania n. 1888/2009 R.G. Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale di Vallo DE Lucania – in funzione di giudice di appello – in persona del Giudice dr.ssa Chiara Sangiuolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1888 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2009 vertente
TRA
, nata a [...], il [...] (C.F. Parte_1
) ed ivi residente a[...] rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell'atto introduttivo, dagli avv.ti Saverio Di Sevo (C.F. ) e avv. Annarita C.F._2
Ferrara (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._3 studio sito in Vallo DE Lucania (Sa), alla via GE RU, n. 137;
APPELLANTE
E
nata a [...], il [...] (C.F. Controparte_1
ed ivi residente a[...] difesa, giusta procura a margine DE memoria di costituzione in giudizio, dall'avv. Fabio Piccininno (C.F: , ed elettivamente C.F._5 domiciliata presso lo studio sito in Vallo DE Lucania (Sa), alla via GE
RU, n. 43;
APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHÉ
in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_2 sede legale in Bologna (Bo), alla Via Stalingrado, n. 45;
APPELLATA CONTUMACE
in persona del legale rappresentante Controparte_3
p.t., con sede legale in Roma (Ro), alla Via Massimi, n. 158;
APPELLATA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
2 Tribunale di Vallo DE Lucania n. 1888/2009 R.G. Affari Civili Contenziosi
Con ricorso in appello iscritto a ruolo in data 12.11.2009, la SI.ra
[...]
proponeva gravame avverso la sentenza n. 397/2009 del Parte_1
30.06.2009 e depositata in Cancelleria in pari data, emessa dal Giudice di
Pace di Vallo DE Lucania all'esito del giudizio civile iscritto al n. di RG.
353/2008, con la quale, in accoglimento parziale DE domanda attorea avanzata DE SI.ra e DE domanda riconvenzionale Controparte_1 spiegata dall'odierna appellante, SI.ra veniva Parte_1 dichiarata la corresponsabilità nella causazione del sinistro per cui è causa, attribuendo – nella misura del 30% - il grado di colpa in capo alla SI.ra ed a carico DE SI.ra nella Controparte_1 Parte_1 misura del 70%. Per l'effetto, venivano condannate la compagnia e la SI.ra , in solido tra loro, Controparte_2 Parte_1 al risarcimento del danno liquidato in complessivi €. 1.592,38 (già ridotto al 30%) oltre interessi legali dalla data del sinistro e fino al soddisfo, oltre al pagamento delle spese processuali liquidate in €. 1.707,20 di cui
800,00 a titolo di onorari di causa, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario. Inoltre, con la prefata sentenza, il G.d.P. adito in accoglimento parziale DE domanda riconvenzionale DE SI.ra , condannava la Parte_1 [...]
in solido con la SI.ra al Controparte_3 Controparte_1 pagamento DE somma di €. 900,00 (già ridotto al 70%), oltre interessi dalla domanda, nonché alla condanna, sempre in via solidale, per le spese e competenze del giudizio liquidate in €. 950,00 di cui €. 50,00 per spese,
€. 450,00 per diritti, €. 450,00 per onorari, oltre rimborso degli accessori come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Più in particolare, nel corso del giudizio di prime cure, la SI.ra
[...]
nella qualità di proprietaria e conducente dell'autoveicolo Fiat CP_1
600, tg. BN030JF evocava in giudizio la SI.ra e la Parte_1
al fine accertare e dichiarare la esclusiva Controparte_2 responsabilità DE resistente nella causazione dell'evento e, per l'effetto, sentire condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni personali riportati dalla ricorrente a seguito del sinistro occorso. A sostegno DE domanda esponeva che in data 06.12.2007, alle ore 12.45 circa, in Vallo DE Lucania (Sa), alla Via GE RU, all'altezza Comando DE
3 Tribunale di Vallo DE Lucania n. 1888/2009 R.G. Affari Civili Contenziosi
Guardia di Finanza/Bar “Cin cin”, con direzione di marcia Vallo DE
Lucania-Pattano, l'autovettura Fiat 600, impattava l'autovettura
, TG. CX961MT, di proprietà DE SI.ra CP_4 Parte_1
e dalla stessa condotta al momento del sinistro.
Ed invero, secondo la prospettazione DE ricorrente, il sinistro era da attribuirsi alla colpa esclusiva del veicolo Volkswagen OL, TG. CX961MT che, in quel momento si trovava in posizione di sosta su lato destro DE
Via GE RU e verificatosi a seguito dell'apertura improvvisa DE portiera lato conducente e determinando l'impatto per cui è causa e facendo finire la corsa DE Fiat 600, tg. BN030JF, contro una altra auto parcata nel medesimo stallo di sosta di proprietà DE SI.ra Parte_2
, tg. DL024VC.
[...]
Costituitosi regolarmente in giudizio la Compagnia Controparte_5 insisteva, in via preliminare, per l'improcedibilità DE domanda giudiziale sul rilievo che la SI.ra sebbene ritualmente Controparte_1 convocata, non aveva inteso sottoporsi a visito medico-legale presso i fiduciari incaricati DE compagnia. Sempre in via preliminare, chiedeva dichiararsi la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per mancanza degli elementi di fatto e per la genericità del danno lamentato. Nel merito, chiedeva dichiararsi la domanda inammissibile, infondata sia con riferimento all'an che al quantum DE pretesa avanzata, con condanna alle spese e competenze del giudizio.
Si costituiva, inoltre, la SI.ra la quale, nell'impugnare e Parte_1 contestare ogni avverso dedotto, spiegava domanda riconvenzionale per i danni subiti dall'autovettura, quantificati in €. 3.783,64, somma risultante dal preventivo di riparazione allegato alla memoria di costituzione in giudizio, oltre €. 452,52 quale costo per il noleggio di vettura sostitutiva. Chiedeva ed otteneva, inoltre, la chiamata in causa DE Compagnia assicurativa garante per la Controparte_3
RC del veicolo Fiat 600, tg. BN030JF.
Concludeva, in via principale, per l'accertamento e la dichiarazione di esclusiva responsabilità DE SI.ra nella causazione Controparte_1
4 Tribunale di Vallo DE Lucania n. 1888/2009 R.G. Affari Civili Contenziosi
dell'evento. In via subordinata e salvo gravame, chiedeva accertarsi il concorso di colpa, in misura prevalente DE ricorrente nell'evento. Con riserva di separato giudizio per le lesioni personali dalla stessa subite in occasione del sinistro del 06.12.2007.
Si costituiva, inoltre, la Compagnia assicurativa CP_3
la quale eccepiva l'infondatezza DE domanda in fatto ed in
[...] diritto anche DE domanda riconvenzionale spiegata, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Il Giudice di primo grado, istruita la causa con l'escussione dei testi ammessi e previa acquisizione del rapporto redatto dagli carabinieri di
Vallo DE Lucania intervenuti in loco, DE documentazione sanitaria e del corredo fotografico, all'udienza del 30.06.2009, dopo ampia discussione, dava lettura del dispositivo di sentenza.
Nel merito, il giudice di prime cure, accoglieva parzialmente la domanda attorea, al pari DE spiegata riconvenzionale, assumendo che il fatto storico non risultava contestato dalle parti, ritenendo la concorrente responsabilità delle conducenti nella verificazione dell'evento, e, per l'effetto, graduava nella misura del 30% la responsabilità a carico DE SI.ra conducente e proprietaria dell'autovettura Fiat Controparte_1
600, tg. BN030JF e nella misura del 70 % a carico DE SI.ra Parte_1
, conducente e proprietaria dell'autovettura OL , TG.
[...] CP_4
CX961MT.
Avverso la predetta sentenza proponeva gravame la SI.ra Parte_1
, sulla base di seguenti motivi. In primo luogo, l'appellante deduceva
[...]
l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie del giudice di primo grado, in quanto sosteneva che sia dalle prove testimoniali espletate, sia dal rapporto acquisito e redatto dagli carabinieri del Comando di Vallo DE
Lucania, si ricavava l'esclusiva responsabilità DE SI.ra
[...]
che invadendo lo spazio riservato alla sosta dei bus, zona in CP_1 cui vigeva il divieto di sosta dalle ore 13.00 alle ore 14.00, aveva invaso lo stallo di sosta dove era regolarmente parcheggiata la auto DE
[...]
e finendo la sua marcia contro una altra auto parcata davanti e Pt_1 di proprietà DE SI.ra , tg. DL024VC. L'assunto era, Parte_2
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tra le altre cose, confermato anche dagli schizzi planimetrici redatto dai
CC intervenuti in loco. Inoltre, evidenziava che il giudicante non avesse considerato due ulteriori circostanze da cui si ricavava la suddetta responsabilità: innanzitutto, lo stato dei luoghi, poiché il sinistro avveniva nel centro abitato di Vallo Della Lucania (Sa), alla Via GE RU, strada di ampie dimensioni, nonché per la conformazione degli stalli riservati agli autobus che assumono una dimensione maggiore rispetto ai parcheggi riservati alle autovetture.
In secondo luogo, si doleva dell'arbitraria riduzione Parte_1 circa la quantificazione del danno così come liquidato in sentenza, posto che le somme erano documentalmente provate con la produzione delle fatture di riparazione e DE fattura per il noleggio di altra vettura.
Concludeva, pertanto, l'appellante perché il Tribunale adito, in funzione di giudice di appello, volesse “accogliere il presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, così provvedere: in via principale: accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità di in ordine alla Controparte_1 causazione del sinistro per cui è lite, con esclusione di qualsiasi concorso di colpa dell'appellante e, per l'effetto, condannare i resistenti appellati
[...]
e la in persona del legale CP_1 Controparte_3 rappresentante p.t., in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dall'appellante e quantificati in complessivi €. 3.452,52 o nella diversa misura che sarà accertata e quantificata in corso di causa, oltre sosta tecnica, interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al soddisfo. In subordine, concludeva affinchè fosse dichiarato il concorso di colpa dell'appellante in misura marginale e, per l'effetto, condannare i resistenti appellati
[...]
e la in persona del legale CP_1 Controparte_3 rappresentante p.t., in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti così come ut supra richiesti ovvero nella misura risultante dal grado di colpa attribuito. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado del giudizio.
Ritualmente evocate in giudizio le parti appellate, si costituiva in data
19.03.2010 con memoria difensiva contenente appello incidentale, la SI.ra con la quale impugnava le avverse Controparte_1
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argomentazioni e richieste, delle quali, dedottane l'infondatezza in fatto e in diritto, ne invocava la reiezione. Insisteva, pertanto, per il rigetto integrale dell'appello, nonché – in parziale modifica dell'impugnato provvedimento- chiedeva di dichiarare che il sinistro de quo si era verificato per colpa esclusiva DE conducente SI.ra , e Parte_1 per l'effetto, ne chiedeva la condanna – in solido con la compagnia garante per la RC DE OL , TG. CX961MT Unipol Assicurazioni CP_4
s.p.a. al risarcimento dei danni fisici occorsi quantificati in €. 2.234,23 oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese.
L'appello principale ed incidentale sono infondati e pertanto, non meritano accoglimento.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia delle compagnie assicurative e la che sebbene Controparte_3 CP_5 ritualmente evocate in giudizio, non si sono costituite.
Il caso di specie risulta sussumibile sotto lo schema DE responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2054 c.c..
In particolare, il presupposto per l'applicazione dell'art. 2054 c.c. è che interessato alla circolazione sia un veicolo.
La nozione di veicolo si ricava dall'art. 46 del codice DE strada (d. lg.
30.4.1992, n. 285) che recita: “Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade, guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo quelle per uso di bambini o di invalidi, anche se asservite da motore, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento”.
In diritto, la domanda di accertamento DE responsabilità del convenuto nella determinazione di un sinistro stradale comporta, "ex se", che il giudice possa applicare la previsione dell'art. 2054, comma 2, c.c., sempre che la parte, pur non avendo specificamente dedotto il titolo concorsuale di responsabilità, abbia ritualmente prospettato gli elementi di fatto da cui esso possa desumersi, e ciò in ragione del fatto che l'accertamento del concorso paritario costituisce un possibile esito (di accoglimento parziale) dell'originaria domanda (Cass. civ. n. 27169/2021).
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Ancora, in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. non configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti DE normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice DE strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto. (Cass. n.
4130/2017; nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ricondotto la responsabilità del sinistro alla sola condotta del danneggiato, escludendo la colpa DE convenuta sulla base di una valutazione in concreto DE sua condotta, desunta da molteplici elementi indiziari quali: l'assenza di infrazioni alle norme del codice DE strada, la ridottissima velocità di marcia, il luogo DE strada in cui era avvenuto l'impatto ed il punto di collisione tra i veicoli).
Inoltre, nonostante la collisione su strada tra veicolo in movimento e veicolo in sosta, essendo la sosta in area pubblica una forma di circolazione stradale, integra, in via generale, un fatto illecito regolato ordinariamente dall'art. 2054 c.c., secondo cui si presume che, sino a prova contraria, i conducenti dei veicoli coinvolti abbiano concorso in eguale misura a provocare il sinistro, fermo restando che ciascuno di essi, può liberarsi dalla presunzione suddetta, provando la colpa esclusiva dell'altro oppure dimostrando di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle DE comune prudenza, e di essere stato messo in condizioni di non poter fare alcunché per evitare il sinistro (cfr. Cass., sez. un., 14 gennaio 2009 n. 557; Cass., sez. III, 22 aprile 2009 n. 9550).
Nel caso in esame, non vi sono ragioni per discostarsi dalla ricostruzione del sinistro così come operata nel giudizio di primo grado.
Invero, come correttamente rappresentato in primo grado, non è stato sufficientemente dimostrato che l'incidente per cui è causa si sia verificato
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per colpa esclusiva del veicolo condotto dalla SI.ra , né Parte_1 che il conducente dell'altro veicolo abbia adeguatamente rispettato le prescrizioni del Codice DE Strada.
Invero, è emerso che in ordine alla dinamica del sinistro occorso la conducente si era fermata in apposito stallo di Parte_1 parcheggio ed aveva provveduto alla semi-apertura dello sportello senza scendere immediatamente dall'autovettura posto che era intenta a recuperare delle cose. Dopo di che in quel preciso momento, un'auto che sopraggiungeva da tergo agganciava lo sportello con il paraurti e lo sportello veniva divelto, apparendo, pertanto, ragionevole ipotizzare che la stessa nel piegarsi, abbia incautamente lasciato lo sportello aperto per ragioni personali di sua comodità senza alcuna segnalazione agli altri utenti, e comunque per un tempo superiore a quello a sé occorrente ad attuare la discesa dal mezzo.
La circostanza che lo sportello fosse aperto al momento del sopraggiungere dell'auto DE SI.ra risulta confermato anche dal teste Controparte_1
, la quale ha dato atto di aver visto che lo sportello veniva Testimone_1 agganciato dalla Fiat 600, condotta dalla SI.ra ma non ha al CP_1 contempo dato atto di una condotta anomala e comunque abnorme tenuta dal medesimo conducente. Ed infatti, risulta pacifico, in quanto dedotto dalle parti e confermato dagli stessi testi escussi, che la SI.ra Parte_1
– al momento dell'impatto- si trovava in auto, parcheggiata sul margine destro DE strada, con lo sportello semiaperto e, accomodata sul sedile di guida intenta al recupero di alcuni effetti personali e, comunque, per un tempo superiore a quello necessario. Appare, pertanto, evidente la violazione, da parte dell'appellante, DE suddetta norma del codice DE strada. L'attrice, inoltre, non ha dedotto o provato la necessità, in quel momento, di lasciare aperto lo sportello, per effettuare delle operazioni, che altrimenti non poteva svolgere;
né, ha specificamente dedotto e provato di aver lasciato aperto lo sportello e nel contempo di essersi accertata di non arrecare, in alcun modo, intralcio agli altri utenti DE strada. Dunque, non ha fornito la prova contraria idonea ad escludere la violazione dell'art. 157 C.d.S.
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Sul punto si osserva che l'art.157 comma 7 e 8 del Codice DE Strada, in base al quale è fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo o di scendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca intralcio per la circolazione, dovendo, pertanto, il conducente di un veicolo fermo, prima di aprire lo sportello assicurarsi preventivamente DE possibilità di compiere liberamente la manovra. Il principio è ribadito dall'art. 351, 3° comma, del Regolamento di attuazione che dispone: “le manovre indicate dall'art. 157, comma 7, del codice, devono essere, nei casi consentiti dalla stessa norma, sempre eseguite nel tempo strettamente necessario, in relazione alle condizioni del traffico, in modo da assicurare la sicurezza del medesimo”.
Di contro la condotta tenuta dalla SI.ra nella causazione CP_1 dell'evento non appare pienamente conforme al dovere di diligenza imposto. Ed invero, la SI.ra transitava lungo la via RU di CP_1
Vallo DE Lucania ed il punto in cui è avvenuto l'impatto avrebbe dovuto imporre una maggiore cautela attesa la presenza di imminente passaggio pedonale e di segnale di stop, così come riportato nei rilievi planimetrici eseguiti dagli agenti intervenuti sul posto, nonché l'ora diurna in cui è avvenuto il sinistro. Inoltre, la conformazione del tratto stradale quanto alla sua ampiezza, rettilineo, ben asfaltato ed a doppio senso di marcia, conducono per il mancato rispetto di una condotta prudenziale e conforme alle regole del Codice DE Strada. La condotta, verosimilmente, a velocità non consona e comunque tale da non mantenere un'adeguata distanza dal margine destro DE strada percorsa consente di affermare un concorso di responsabilità in pari misura tra i conducenti delle autovetture per il sinistro che ci occupa.
Anche dal rapporto redatto dai Carabinieri di Vallo DE Lucania emergono elementi concreti di colpa a carico di entrambi le conducenti.
Tanto lo si desume dall'incarto processuale, dal rapporto redatto dagli agenti intervenuti in loco, dalle dichiarazioni testimoniali rese in primo grado – in parte anche discordanti- e dalla stessa dinamica del sinistro non si può far discendere.
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Nessuna delle parti ha pertanto fornito in concreto la prova liberatoria dell'assenza di ogni possibile addebito a suo carico, ossia la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle DE comune prudenza.
Sussistono giustificati motivi per procedere alla compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio in base all'art. 92 c.p.c., ratione temporis applicabile alla fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo DE Lucania, in composizione monocratica, decidendo sull'appello e sulla domanda incidentale proposto avverso la sentenza n. 397/2009 emessa dal Giudice di Pace di Vallo DE Lucania, così provvede:
1) dichiara la contumacia delle compagnie assicurative
[...] ed;
Controparte_3 CP_5
2) rigetta l'appello principale;
3) rigetta l'appello incidentale;
4) dichiara integralmente compensate le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso, in Vallo DE Lucania il 18.7.2025
Il Giudice
dr.ssa Chiara Sangiuolo
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