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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 42/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EL AR, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
MICELI MARIA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5367/2023 depositato il 11/12/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.Iva
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag.entrate - SI - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210034519907 ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso di primo grado, Resistente_1 S.r.l. impugnava la cartella di pagamento n. 29520210034519907 relativa a IRES 2016, deducendo – fra gli altri motivi – l'intervenuta omologazione dell'accordo di ristrutturazione del debito con annessa transazione fiscale.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, con sentenza n. 1494/01/23, accoglieva il ricorso e annullava la cartella, ritenendo non più legittima l'iscrizione a ruolo dopo l'omologa dell'accordo di ristrutturazione.
Con rituale atto di appello, l'Agenzia delle Entrate censurava la sentenza, evidenziando – come risultava già dagli atti del giudizio di primo grado – che l'accordo di ristrutturazione omologato non determina alcuna novazione dell'obbligazione fiscale e che l'Ufficio è tenuto a mantenere “cristallizzato” il debito tributario, anche mediante iscrizione a ruolo. Aggiungeva che gli importi iscritti risultavano sospesi, sicché nessun pregiudizio era configurabile per la contribuente.
L'Agenzia delle Entrate – SI aderiva integralmente alle difese dell'ente impositore.
L'appellata società resisteva, chiedendo il rigetto del gravame.
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 15.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato nei limiti che seguono.
È pacifico in atti che, già prima della decisione di primo grado, era intervenuta l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione del debito, con correlata transazione fiscale, e che la contribuente aveva iniziato a eseguirne i pagamenti, producendo i relativi 35 .
Tale circostanza – al di là delle contrapposte valutazioni delle parti sulla portata dell'omologa ai fini della legittimità della cartella – integrava, secondo il principio affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 16755/2020 , un fatto sopravvenuto idoneo a far venir meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, imponendo al giudice adito di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Secondo la Suprema Corte, infatti, il giudice non deve entrare nel merito della controversia, ma è tenuto a dichiarare cessata la materia del contendere quando nelle more del giudizio intervenga un fatto estintivo o modificativo del rapporto tributario tale da elidere l'interesse all'impugnazione o quando le parti abbiano definito consensualmente la loro posizione attraverso strumenti negoziali riconosciuti dall'ordinamento (come la transazione fiscale nell'ambito di un accordo di ristrutturazione). Nel caso in esame il giudice di primo grado, pur essendo stato informato dell'omologa dell'accordo e della regolare esecuzione dei pagamenti, ha comunque deciso il merito della controversia, pronunciando l'annullamento della cartella.
Tale decisione è erronea perché l'accordo di ristrutturazione aveva già ridefinito la posizione debitoria della società appellata, sospendendo di fatto ogni azione esecutiva. L'Ufficio aveva già sospeso il carico del ruolo, come emerge dalle controdeduzioni di ADER. La definizione concordata della pretesa tributaria rendeva superfluo ed improprio un giudizio sul merito dell'imposizione originaria.
Si legge nella citata Cass. 16755/2020 che “secondo le modifiche apportate dal d.lgs. n. 159 del 2015, la iscrizione a ruolo e la notifica della cartella sono possibili solo laddove venga meno la transazione fiscale, in conseguenza dell'inadempimento del contribuente. La ragione è evidente. Fino a quando il contribuente provvede al pagamento delle somme alle scadenze pattuite e risulti pertanto adempiente alle obbligazioni derivanti dalla transazione, l'Amministrazione finanziaria non ha motivo di intimare il pagamento di somme il cui termine di pagamento indicato nel piano di rateazione non è ancora venuto a scadenza. Ad identiche conclusioni deve pervenirsi anche per il periodo anteriore alle modifiche normative introdotte dal d.lgs. n. 159 del 2015, poiché, anche prima di esse, pur in assenza di una espressa disposizione di legge disciplinante i rapporti tra i crediti oggetto di transazione e l'obbligo dell'Ufficio di procedere alla notifica della cartella entro i termini decadenziali di cui all'art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973, vigente ratione temporis, l'esistenza di una transazione fiscale perfezionatasi e puntualmente eseguita dal contribuente debitore esclude un qualsiasi pregiudizio per l'Amministrazione finanziaria. D'altro canto, laddove la contribuente non dovesse assolvere, integralmente e tempestivamente, ai pagamenti dovuti in adempimento della transazione fiscale, l'eventuale risoluzione dell'accordo concernente i debiti tributari determina la reviviscenza della originaria pretesa fiscale anche con riferimento ai crediti per i quali sia stata dichiarata la cessazione della materia del contendere”.
Deve pertanto essere dichiarato che già al momento della decisione di primo grado sussistevano i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere, in applicazione dei principi di Cass. n. 16755/2020.
La complessità della vicenda – caratterizzata dall'intersezione fra disciplina concorsuale, transazione fiscale e poteri dell'Amministrazione finanziaria – giustifica la compensazione integrale delle spese per entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate e dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa integralmente le spese del primo e del secondo grado.
Palermo, 15.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente
LE RU AR AT
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EL AR, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
MICELI MARIA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5367/2023 depositato il 11/12/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.Iva
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag.entrate - SI - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210034519907 ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso di primo grado, Resistente_1 S.r.l. impugnava la cartella di pagamento n. 29520210034519907 relativa a IRES 2016, deducendo – fra gli altri motivi – l'intervenuta omologazione dell'accordo di ristrutturazione del debito con annessa transazione fiscale.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, con sentenza n. 1494/01/23, accoglieva il ricorso e annullava la cartella, ritenendo non più legittima l'iscrizione a ruolo dopo l'omologa dell'accordo di ristrutturazione.
Con rituale atto di appello, l'Agenzia delle Entrate censurava la sentenza, evidenziando – come risultava già dagli atti del giudizio di primo grado – che l'accordo di ristrutturazione omologato non determina alcuna novazione dell'obbligazione fiscale e che l'Ufficio è tenuto a mantenere “cristallizzato” il debito tributario, anche mediante iscrizione a ruolo. Aggiungeva che gli importi iscritti risultavano sospesi, sicché nessun pregiudizio era configurabile per la contribuente.
L'Agenzia delle Entrate – SI aderiva integralmente alle difese dell'ente impositore.
L'appellata società resisteva, chiedendo il rigetto del gravame.
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 15.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato nei limiti che seguono.
È pacifico in atti che, già prima della decisione di primo grado, era intervenuta l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione del debito, con correlata transazione fiscale, e che la contribuente aveva iniziato a eseguirne i pagamenti, producendo i relativi 35 .
Tale circostanza – al di là delle contrapposte valutazioni delle parti sulla portata dell'omologa ai fini della legittimità della cartella – integrava, secondo il principio affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 16755/2020 , un fatto sopravvenuto idoneo a far venir meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, imponendo al giudice adito di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Secondo la Suprema Corte, infatti, il giudice non deve entrare nel merito della controversia, ma è tenuto a dichiarare cessata la materia del contendere quando nelle more del giudizio intervenga un fatto estintivo o modificativo del rapporto tributario tale da elidere l'interesse all'impugnazione o quando le parti abbiano definito consensualmente la loro posizione attraverso strumenti negoziali riconosciuti dall'ordinamento (come la transazione fiscale nell'ambito di un accordo di ristrutturazione). Nel caso in esame il giudice di primo grado, pur essendo stato informato dell'omologa dell'accordo e della regolare esecuzione dei pagamenti, ha comunque deciso il merito della controversia, pronunciando l'annullamento della cartella.
Tale decisione è erronea perché l'accordo di ristrutturazione aveva già ridefinito la posizione debitoria della società appellata, sospendendo di fatto ogni azione esecutiva. L'Ufficio aveva già sospeso il carico del ruolo, come emerge dalle controdeduzioni di ADER. La definizione concordata della pretesa tributaria rendeva superfluo ed improprio un giudizio sul merito dell'imposizione originaria.
Si legge nella citata Cass. 16755/2020 che “secondo le modifiche apportate dal d.lgs. n. 159 del 2015, la iscrizione a ruolo e la notifica della cartella sono possibili solo laddove venga meno la transazione fiscale, in conseguenza dell'inadempimento del contribuente. La ragione è evidente. Fino a quando il contribuente provvede al pagamento delle somme alle scadenze pattuite e risulti pertanto adempiente alle obbligazioni derivanti dalla transazione, l'Amministrazione finanziaria non ha motivo di intimare il pagamento di somme il cui termine di pagamento indicato nel piano di rateazione non è ancora venuto a scadenza. Ad identiche conclusioni deve pervenirsi anche per il periodo anteriore alle modifiche normative introdotte dal d.lgs. n. 159 del 2015, poiché, anche prima di esse, pur in assenza di una espressa disposizione di legge disciplinante i rapporti tra i crediti oggetto di transazione e l'obbligo dell'Ufficio di procedere alla notifica della cartella entro i termini decadenziali di cui all'art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973, vigente ratione temporis, l'esistenza di una transazione fiscale perfezionatasi e puntualmente eseguita dal contribuente debitore esclude un qualsiasi pregiudizio per l'Amministrazione finanziaria. D'altro canto, laddove la contribuente non dovesse assolvere, integralmente e tempestivamente, ai pagamenti dovuti in adempimento della transazione fiscale, l'eventuale risoluzione dell'accordo concernente i debiti tributari determina la reviviscenza della originaria pretesa fiscale anche con riferimento ai crediti per i quali sia stata dichiarata la cessazione della materia del contendere”.
Deve pertanto essere dichiarato che già al momento della decisione di primo grado sussistevano i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere, in applicazione dei principi di Cass. n. 16755/2020.
La complessità della vicenda – caratterizzata dall'intersezione fra disciplina concorsuale, transazione fiscale e poteri dell'Amministrazione finanziaria – giustifica la compensazione integrale delle spese per entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate e dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa integralmente le spese del primo e del secondo grado.
Palermo, 15.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente
LE RU AR AT