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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/06/2025, n. 1427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1427 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 18/06/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6296 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
29/01/1960, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Bruno Colavita e Andrea de Rossi
PARTE RICORRENTE
E
, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: obbligo contributivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 9.7.2024, – premesso di essere proprietaria, Parte_1 in misura del 50%, delle quote della “HE & BI s.r.l.s.”, con sede legale in San Severo alla via San Giuseppe n. 16 (c.f. – codice Rea Fg – 306540), quale società P.IVA_1
esercente attività di ristorazione in genere e di somministrazione di alimenti e bevande, anche in forma itinerante – adiva l'intestato Tribunale del Lavoro, esponendo: che, all'epoca di costituzione della società (3.1.2018), le relative quote erano di proprietà per il 50% di essa istante e per la restante metà dell'altro socio, ; che, con scrittura privata _2
autenticata del 25.6.2018, il nipote aveva acquisito le quote di , Parte_2 _2
diventando al contempo anche amministratore unico della società; che l'attività commerciale era stata esercitata da essa istante, ma soltanto per pochi mesi e fino al summenzionato trasferimento delle quote societarie;
che, una volta cedute le quote da parte del predetto , essa istante aveva deciso di smettere di lavorare, considerata anche la propria età, _2 affidando l'esercizio dell'attività al predetto nipote, il quale si avvaleva della sua collaborazione occasionale soltanto nei giorni di maggior affluenza (come il sabato), per un totale di 40/50 giorni all'anno; che, pertanto, l'attività di ristorazione era espletata dal solo il quale, a far data dal 25.6.2018, gestiva personalmente il locale sia a pranzo che a Pt_2
cena, senza l'ausilio di dipendenti o collaboratori stabili;
che, peraltro, a decorrere dall'assunzione di presso la Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni, con Pt_2
contratto a tempo determinato per il periodo 28.8.2023-27.11.2023, rinnovato ogni tre mesi, il locale restava chiuso durante le ore diurne lavorative, rimanendo aperto solo nelle ore serali,
CP_ dal martedì al sabato;
che, con provvedimento del 29.9.2023, le era stato comunicato dall' che, a seguito dell'accertamento d'ufficio del 26.9.2023, ella era stata iscritta come titolare dell'azienda, con inizio di attività dal 5.4.2018 e decorrenza dell'obbligo contributivo dall'1.7.2018; che, avverso il provvedimento di iscrizione d'ufficio alla Gestione
Commercianti, era stato presentato apposito ricorso amministrativo, poi disatteso dal
Comitato Provinciale dell'Ente, giusta delibera n. 447 del 13.3.2024.
Tanto esposto in fatto e denunciata in diritto l'illegittimità della propria iscrizione d'ufficio alla Gestione Commercianti, la predetta parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare che la ricorrente non sia tenuta all'iscrizione nella gestione separata commercianti, non ricorrendone i presupposti di legge, con conseguente accertamento e dichiarazione di illegittimità del provvedimento n. 21302100 UZ del 29/09/2023 CP_3
impugnato, e per l'effetto revocarlo e renderlo privo di effetti nei confronti della resistente, con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi ai sottoscritti procuratori antistatari”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' convenuto, eccependo, in via CP_1
pregiudiziale di rito, il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in ordine alla domanda di revoca del provvedimento di iscrizione alla Gestione Commercianti e resistendo, nel merito, al ricorso ex adverso proposto.
Espletata l'istruzione probatoria, all'esito dell'udienza del 18.6.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Come insegnato dalla Suprema Corte (si veda in motivazione Cass., Sez. Lav., Ord. n.
19273 del 19 luglio 2018), ai sensi dell'art. 1, comma 203, della L. 23 dicembre 1996, n. 662,
l'iscrizione alla Gestione Commercianti è obbligatoria ove ricorrano congiuntamente i
2 requisiti previsti dalla legge, e cioè: la titolarità o la gestione di imprese organizzate e/o dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione proprio per i soci di;
la partecipazione al lavoro aziendale con Pt_3
carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali (in tal senso si veda Cass.
n. 5444 del 2013).
Non basta, quindi, lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa, di natura individuale o societaria, per essere iscritti ad un fondo di previdenza relativo ai lavoratori autonomi: occorre che esistano congiuntamente i due requisiti dell'abitualità e della prevalenza.
E', tuttavia, opportuno chiarire che detti requisiti congiunti necessari per l'iscrizione alla
CP_ Gestione ed il cui onere della prova è a carico dell' tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (cfr. Cass. n. 5763 del 2002; Cass. n. 23600 del 2009), devono riferirsi ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della S.r.l., ovviamente al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa.
2.2. L'applicazione degli enucleati principi alla presente fattispecie conduce all'accoglimento del ricorso, atteso che:
a) alla denuncia di attività lavorativa presentata all'Inail dalla odierna ricorrente (doc. 5,
CP_ fascicolo dell' non può attribuirsi alcun valore probatorio, tanto meno confessorio, dovendo la confessione riguardare i fatti oggettivi e non le opinioni o i giudizi (compresa la valutazione di abitualità e prevalenza della partecipazione all'attività sociale;
v. Cass. n.
21509/2011 e n. 5725/2019);
b) la deposizione resa da conforta pienamente la prospettazione attorea, nel Parte_2 senso che l'attività di ristorazione è esercitata, in via esclusiva, dal predetto teste, mentre l'apporto fornito dalla ricorrente s'appalesa meramente occasionale ed episodico.
Più in dettaglio, il predetto teste ha dichiarato: “ADR: è mia zia. ADR: Sono Parte_1
socio della HE e BI, dalla fine del 2018. ADR: Prima i soci erano mia zia e _2
, dopo sono subentrato io a per rilevare l'attività. ADR: In sostanza, ho preso io
[...] _2 in gestione l'attività di ristorazione. Si tratta, per la precisione, di un home restaurant. Il locale ha 12 coperti, per sei tavoli. ADR: Mi occupo solo io della cucina. ADR: C'è un menù fisso, preparo prima le pietanze, ma cucino al momento i primi e i secondi piatti. Servo anche
3 i clienti, in quanto ci sono pochi tavoli. ADR: Il ristorante è aperto dalle 20:30 in poi, dal martedì al sabato, a volte anche la domenica a pranzo, oltre che in occasione delle festività.
ADR: Mia zia si limita a darmi una mano in occasione delle festività, per liberarmi da qualche impegno, come fare la spesa o pulire le verdure che compra. ADR: Il 28 agosto 2023
Cont ho iniziato a lavorare presso la di San Giovanni Rotondo e da allora apro il ristorante solo in orario serale, in quanto finisco in banca alle 16:40” (cfr. verbale di udienza del
19.3.2025).
2.3. Com'è evidente, trattasi di un piccolo ristorante, con pochi coperti (appena 12), in cui la preparazione dei piatti ed il servizio ai tavoli vengono assicurati dal solo , il Parte_2 quale riveste pacificamente pure la qualifica di amministratore unico della “HE & BI”.
Non essendovi, pertanto, alcuna prova circa lo svolgimento – da parte di – di Parte_1
attività commerciale in maniera stabile e continuativa, non resta che accogliere la domanda CP_ attorea e, per l'effetto, ordinare all' la cancellazione della ricorrente dalla Gestione
Commercianti.
2.4. A quest'ultimo proposito, sussiste la giurisdizione del Giudice ordinario, trattandosi di controversia relativa al rapporto previdenziale, attribuita al Giudice del lavoro ai sensi degli artt. 442 e 444 c.p.c., in quanto coinvolgente posizioni di diritto soggettivo (cfr.
Cassazione civile, sez. un., 03/12/1991, n.12972).
Inoltre, considerato che la domanda avanzata dalla ricorrente concerne diritti soggettivi rivenienti dalle leggi in materia di previdenza e che gli adempimenti posti a carico dell' sono meramente esecutivi degli obblighi di legge e non espressione di una CP_1
funzione amministrativa in senso proprio, rispetto ad essi non valgono i limiti posti ai poteri del Giudice ordinario dall'art. 4 legge n. 2240 all. E del 1865 (cfr., in fattispecie analoga:
Cass. 5614/88; 1361/75, richiamate, in motivazione, da Corte di Appello di Bari-Sezione
Lavoro, 28 giugno 2022, n. 1358).
3. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 (causa di valore compreso tra euro 26.000,00 ed euro 52.000,00, tenuto conto dell'importo dei CP_ contributi pretesi dall' cfr. doc. 9, fascicolo di parte ricorrente) – seguono la soccombenza dell' e vengono distratte in favore degli Avv.ti Bruno Colavita e Andrea CP_1
de Rossi, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6296/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
4 a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio di
[...]
alla Gestione Commercianti di cui al provvedimento del 29.9.2023; Parte_1
CP_ b) ordina all' la cancellazione della parte ricorrente dalla Gestione Commercianti;
c) condanna l' resistente alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 4.638,00, CP_1
oltre i.v.a., c.p.a. e ribmorso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore degli Avv.ti Bruno Colavita e Andrea de Rossi.
Foggia, all'esito dell'udienza del 18/06/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 18/06/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6296 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
29/01/1960, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Bruno Colavita e Andrea de Rossi
PARTE RICORRENTE
E
, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: obbligo contributivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 9.7.2024, – premesso di essere proprietaria, Parte_1 in misura del 50%, delle quote della “HE & BI s.r.l.s.”, con sede legale in San Severo alla via San Giuseppe n. 16 (c.f. – codice Rea Fg – 306540), quale società P.IVA_1
esercente attività di ristorazione in genere e di somministrazione di alimenti e bevande, anche in forma itinerante – adiva l'intestato Tribunale del Lavoro, esponendo: che, all'epoca di costituzione della società (3.1.2018), le relative quote erano di proprietà per il 50% di essa istante e per la restante metà dell'altro socio, ; che, con scrittura privata _2
autenticata del 25.6.2018, il nipote aveva acquisito le quote di , Parte_2 _2
diventando al contempo anche amministratore unico della società; che l'attività commerciale era stata esercitata da essa istante, ma soltanto per pochi mesi e fino al summenzionato trasferimento delle quote societarie;
che, una volta cedute le quote da parte del predetto , essa istante aveva deciso di smettere di lavorare, considerata anche la propria età, _2 affidando l'esercizio dell'attività al predetto nipote, il quale si avvaleva della sua collaborazione occasionale soltanto nei giorni di maggior affluenza (come il sabato), per un totale di 40/50 giorni all'anno; che, pertanto, l'attività di ristorazione era espletata dal solo il quale, a far data dal 25.6.2018, gestiva personalmente il locale sia a pranzo che a Pt_2
cena, senza l'ausilio di dipendenti o collaboratori stabili;
che, peraltro, a decorrere dall'assunzione di presso la Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni, con Pt_2
contratto a tempo determinato per il periodo 28.8.2023-27.11.2023, rinnovato ogni tre mesi, il locale restava chiuso durante le ore diurne lavorative, rimanendo aperto solo nelle ore serali,
CP_ dal martedì al sabato;
che, con provvedimento del 29.9.2023, le era stato comunicato dall' che, a seguito dell'accertamento d'ufficio del 26.9.2023, ella era stata iscritta come titolare dell'azienda, con inizio di attività dal 5.4.2018 e decorrenza dell'obbligo contributivo dall'1.7.2018; che, avverso il provvedimento di iscrizione d'ufficio alla Gestione
Commercianti, era stato presentato apposito ricorso amministrativo, poi disatteso dal
Comitato Provinciale dell'Ente, giusta delibera n. 447 del 13.3.2024.
Tanto esposto in fatto e denunciata in diritto l'illegittimità della propria iscrizione d'ufficio alla Gestione Commercianti, la predetta parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare che la ricorrente non sia tenuta all'iscrizione nella gestione separata commercianti, non ricorrendone i presupposti di legge, con conseguente accertamento e dichiarazione di illegittimità del provvedimento n. 21302100 UZ del 29/09/2023 CP_3
impugnato, e per l'effetto revocarlo e renderlo privo di effetti nei confronti della resistente, con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi ai sottoscritti procuratori antistatari”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' convenuto, eccependo, in via CP_1
pregiudiziale di rito, il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in ordine alla domanda di revoca del provvedimento di iscrizione alla Gestione Commercianti e resistendo, nel merito, al ricorso ex adverso proposto.
Espletata l'istruzione probatoria, all'esito dell'udienza del 18.6.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Come insegnato dalla Suprema Corte (si veda in motivazione Cass., Sez. Lav., Ord. n.
19273 del 19 luglio 2018), ai sensi dell'art. 1, comma 203, della L. 23 dicembre 1996, n. 662,
l'iscrizione alla Gestione Commercianti è obbligatoria ove ricorrano congiuntamente i
2 requisiti previsti dalla legge, e cioè: la titolarità o la gestione di imprese organizzate e/o dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione proprio per i soci di;
la partecipazione al lavoro aziendale con Pt_3
carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali (in tal senso si veda Cass.
n. 5444 del 2013).
Non basta, quindi, lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa, di natura individuale o societaria, per essere iscritti ad un fondo di previdenza relativo ai lavoratori autonomi: occorre che esistano congiuntamente i due requisiti dell'abitualità e della prevalenza.
E', tuttavia, opportuno chiarire che detti requisiti congiunti necessari per l'iscrizione alla
CP_ Gestione ed il cui onere della prova è a carico dell' tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (cfr. Cass. n. 5763 del 2002; Cass. n. 23600 del 2009), devono riferirsi ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della S.r.l., ovviamente al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa.
2.2. L'applicazione degli enucleati principi alla presente fattispecie conduce all'accoglimento del ricorso, atteso che:
a) alla denuncia di attività lavorativa presentata all'Inail dalla odierna ricorrente (doc. 5,
CP_ fascicolo dell' non può attribuirsi alcun valore probatorio, tanto meno confessorio, dovendo la confessione riguardare i fatti oggettivi e non le opinioni o i giudizi (compresa la valutazione di abitualità e prevalenza della partecipazione all'attività sociale;
v. Cass. n.
21509/2011 e n. 5725/2019);
b) la deposizione resa da conforta pienamente la prospettazione attorea, nel Parte_2 senso che l'attività di ristorazione è esercitata, in via esclusiva, dal predetto teste, mentre l'apporto fornito dalla ricorrente s'appalesa meramente occasionale ed episodico.
Più in dettaglio, il predetto teste ha dichiarato: “ADR: è mia zia. ADR: Sono Parte_1
socio della HE e BI, dalla fine del 2018. ADR: Prima i soci erano mia zia e _2
, dopo sono subentrato io a per rilevare l'attività. ADR: In sostanza, ho preso io
[...] _2 in gestione l'attività di ristorazione. Si tratta, per la precisione, di un home restaurant. Il locale ha 12 coperti, per sei tavoli. ADR: Mi occupo solo io della cucina. ADR: C'è un menù fisso, preparo prima le pietanze, ma cucino al momento i primi e i secondi piatti. Servo anche
3 i clienti, in quanto ci sono pochi tavoli. ADR: Il ristorante è aperto dalle 20:30 in poi, dal martedì al sabato, a volte anche la domenica a pranzo, oltre che in occasione delle festività.
ADR: Mia zia si limita a darmi una mano in occasione delle festività, per liberarmi da qualche impegno, come fare la spesa o pulire le verdure che compra. ADR: Il 28 agosto 2023
Cont ho iniziato a lavorare presso la di San Giovanni Rotondo e da allora apro il ristorante solo in orario serale, in quanto finisco in banca alle 16:40” (cfr. verbale di udienza del
19.3.2025).
2.3. Com'è evidente, trattasi di un piccolo ristorante, con pochi coperti (appena 12), in cui la preparazione dei piatti ed il servizio ai tavoli vengono assicurati dal solo , il Parte_2 quale riveste pacificamente pure la qualifica di amministratore unico della “HE & BI”.
Non essendovi, pertanto, alcuna prova circa lo svolgimento – da parte di – di Parte_1
attività commerciale in maniera stabile e continuativa, non resta che accogliere la domanda CP_ attorea e, per l'effetto, ordinare all' la cancellazione della ricorrente dalla Gestione
Commercianti.
2.4. A quest'ultimo proposito, sussiste la giurisdizione del Giudice ordinario, trattandosi di controversia relativa al rapporto previdenziale, attribuita al Giudice del lavoro ai sensi degli artt. 442 e 444 c.p.c., in quanto coinvolgente posizioni di diritto soggettivo (cfr.
Cassazione civile, sez. un., 03/12/1991, n.12972).
Inoltre, considerato che la domanda avanzata dalla ricorrente concerne diritti soggettivi rivenienti dalle leggi in materia di previdenza e che gli adempimenti posti a carico dell' sono meramente esecutivi degli obblighi di legge e non espressione di una CP_1
funzione amministrativa in senso proprio, rispetto ad essi non valgono i limiti posti ai poteri del Giudice ordinario dall'art. 4 legge n. 2240 all. E del 1865 (cfr., in fattispecie analoga:
Cass. 5614/88; 1361/75, richiamate, in motivazione, da Corte di Appello di Bari-Sezione
Lavoro, 28 giugno 2022, n. 1358).
3. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 (causa di valore compreso tra euro 26.000,00 ed euro 52.000,00, tenuto conto dell'importo dei CP_ contributi pretesi dall' cfr. doc. 9, fascicolo di parte ricorrente) – seguono la soccombenza dell' e vengono distratte in favore degli Avv.ti Bruno Colavita e Andrea CP_1
de Rossi, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6296/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
4 a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio di
[...]
alla Gestione Commercianti di cui al provvedimento del 29.9.2023; Parte_1
CP_ b) ordina all' la cancellazione della parte ricorrente dalla Gestione Commercianti;
c) condanna l' resistente alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 4.638,00, CP_1
oltre i.v.a., c.p.a. e ribmorso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore degli Avv.ti Bruno Colavita e Andrea de Rossi.
Foggia, all'esito dell'udienza del 18/06/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
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