Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 21/05/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 772/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 772/2024 V.G. avente ad oggetto
Cessazione degli effetti civili del matrimonio, su ricorso depositato in data 22.04.2024, congiuntamente da:
C.F. , nato a [...]_1 C.F._1
EC (NA) il 23.06.1983, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria Zorzin ed elettivamente domiciliati in Seano (PO), Via Don Lorenzo Milani n.
7, giusta procura in atti;
e
, C.F. , nata a [...] il CP_1 C.F._2
18.02.1988 residente in GL (PT), rappresentata e difesa dall'Avv. Beatrice Mazzetti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Prato (PO), Via Rimini n. 49, giusta procura in atti;
e
1
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 22.04.2024, Parte_1
e , premettendo di aver contratto matrimonio
[...] CP_1 in AN PI GL (PT) il 05.09.2015, precisavano che dall'unione era nato il figlio (il 27.09.2016). PE
Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 178/2024 (pubblicata il
06.08.2024), pronunciava la separazione dei coniugi, secondo le condizioni dagli stessi concordate;
con ordinanza dell'08.08.2024, poi, il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo per la procedibilità del divorzio, al fine di consentire alle parti, rinnovata la volontà, di dar corso alla pronuncia divorzile e rinviava all'udienza del 22.01.2025, rinviata al 05.03.2025 ai fini dell'acquisizione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi domandavano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni pattuite tra gli stessi nel ricorso.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede:
– I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
– Quanto al figlio minore:
Percorso scolastico: il figlio frequenta la classe seconda PE elementare presso l'istituto scolastico GI RO di GL alla
Via Giacomo Puccini n. 21, e pratica, come attività sportiva, basket
(squadra GL Basket). Gli allenamenti si svolgono presso la palestra sita in GL Via Livorno, nei giorni di martedì e di giovedì, dalle ore 17 alle ore 18. Il bambino gode di buona salute;
– L'affidamento di rimarrà condiviso tra i genitori che PE eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sul minore per le questioni di straordinaria amministrazione,
2 mantenendo tuttavia in via esclusiva la responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni ordinarie.
– È nel miglior interesse del minore che i genitori condividano le principali decisioni. Ogni genitore prenderà decisioni di emergenza quando e compromessa la salute o la sicurezza del minore e informerà al più presto possibile l'altro genitore. Nella quotidianità ogni decisione relativa alla sfera sanitaria e scolastica andrà condivisa, secondo il principio della bigenitorialità; Ogni genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza dei figli e deve firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi.
Ogni genitore deve attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche.
Ogni genitore ha l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano del bambino.
– Entrambi i genitori devono risultare nell'elenco dei contatti di emergenza per il bambino. Ogni genitore deve assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di casa e di lavoro, e tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessita di mettersi in contatto con lui.
– Saranno preservati i diritti del figlio
– Alla bigenitorialità
– A non essere coinvolto nelle discussioni tra i genitori
– A non ricevere informazioni denigranti squalificanti o alienanti sui genitori, o ad assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro
– A non essere usato come messaggero, mezzo di consegna o mezzo di comunicazione tra i genitori
– MA resterà collocato anagraficamente ed in via prevalente presso la madre.
– Il regime di frequentazione e di ripartizione dei tempi di permanenza del bambino presso ciascun genitore avverrà secondo il piano genitoriale qui dedotto: Il calendario di frequentazione
3 non sarà vincolato ai turni di lavoro dei genitori ma dovrà tenerne conto nella turnazione ▪ La madre dovrà fornire il proprio orario di lavoro entro il 25 del mese precedente, o quando ne potrà entrare in possesso ▪ I genitori concordano che trascorra con il PE padre in periodo scolastico: due fine settimana alternati ogni mese dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì mattina quando il padre dovrà riaccompagnare il figlio a scuola. Nella settimana dove e previsto il pernottamento potrà trascorrere con il padre PE un giorno infrasettimanale aggiuntivo comprensivo di pernottamento dall'uscita di scuola;
Nella settimana dove non e previsto il fine settimana il figlio trascorrerà con il padre due giorni infrasettimanali prevalentemente consecutivi comprensivi di pernottamento dall'uscita di scuola. Nel periodo scolastico e nel calendario ordinario l'intervallo tra una visita e l'altra a ciascun genitore non dovrà superare i 3 giorni consecutivi. I pernottamenti presso la casa del padre non saranno necessariamente vincolati ai turni notturni della madre. Ciascuno dei genitori potrà usufruire in propria assenza dell'aiuto di familiari o persone di fiducia. Durante i turni di permanenza del bambino con ciascun genitore, questi avrà
l'onere di gestire le attività extrascolastiche, sportive e ricreative, nonché di vigilare sul regolare svolgimento dei compiti scolastici.
– Nei periodi al di fuori del calendario scolastico i genitori concordano: ▪ Il calendario rimane invariato ad eccezione dell'orario di prelevamento di ▪ Il bambino transiterà nella casa PE dell'altro genitore alle ore 10,00 del mattino ▪ Nei giorni di spettanza del padre i nonni paterni si rendono disponibili a prelevare dalla casa materna entro le ore 10,00 e PE riportarlo nel giorno previsto dal calendario alle ore 10,00. ▪ Nei giorni in cui la madre lavora di pomeriggio con turno che inizia alle
14,00 e dunque sarà libera al mattino sarà cura della madre accompagnare il figlio dal padre entro l'ora di pranzo già mangiato con la madre (13,30). Analogamente nei giorni in cui e PE dal padre ed e previsto il rientro presso la madre, se termina CP_1 il turno di lavoro alle ore 14,00 sarà sua cura prelevare il figlio dai nonni paterni in quell'orario. Quando il rientro di presso PE
4 la casa materna coincide con il turno di lavoro notturno di che CP_1 termina alle ore 6,00, i nonni paterni si rendono disponibili a riportare a casa della madre entro le ore 10,00. PE
– In caso di malattia certificata: il bambino rimane nella casa in cui si trova per i giorni previsti dal certificato l'altro genitore potrà andare a trovarlo previo accordo. Alla chiusura della malattia riprenderà immediatamente il calendario ordinario. In assenza di febbre verrà rispettato il calendario ordinario
– Nel periodo estivo i genitori concordano che: ▪ PE trascorra con ciascuno dei genitori 15 giorni anche consecutivi, oltre ad una ulteriore settimana di villeggiatura da definire entro il
30 maggio;
▪ Nell'estate 2024 i genitori concordano che PE trascorra con la madre il periodo dal 1/15 agosto riportandolo al padre il 16/8 entro le ore 10,00.
▪ Nell'estate 2024 i genitori concordano che trascorra con PE il padre il periodo 16/8- 1/9 che lo riaccompagnerà presso la casa della madre entro le ore 10 del 2/9/2024 ▪ Successivamente a tali periodi sarà ripreso il calendario ordinario
– Nel periodo natalizio i genitori concordano ▪ PE trascorrerà ad anni alterni una settimana con ciascuno dei genitori nei seguenti periodi che si alterneranno ogni anno o 25/12- 31/12 ore 10,00 quando sarà riaccompagnato presso l'altro genitore o
31/12 – 7/1 quando sarà riaccompagnato a casa dell'altro genitore o a scuola se saranno riprese le lezioni o La giornata della Vigilia
(dalle ore 10,00) comprensiva di pernottamento sarà trascorsa con il genitore che non sta con la giornata del Natale, con PE rientro presso l'altro genitore entro le 10,00 del 25/12.
– Nel periodo delle festività Pasquali i genitori concordano :
▪ Il periodo di Pasqua sarà equamente suddiviso tra i genitori che si alterneranno nei periodi del ▪ Venerdì santo/Giornata di
Pasqua con rientro il lunedì entro le ore 10,00 del lunedì ▪ Lunedi di
Pasquetta/mercoledì (a scuola o presso l'altro genitore a seconda del calendario scolastico) ▪ Tali periodi saranno alternati ogni anno tra i genitori
5 – il calendario di frequentazione sopra illustrato trova attuazione contestualmente alla sottoscrizione del presente verbale;
– nel periodo in cui il figlio stara con ciascun genitore, quest'ultimo provvederà ad ogni esigenza economica relativa allo stesso;
– L'assegno unico sarà percepito per intero dalla IG.ra CP_1
;
[...]
CP_
– La IG.ra ha lasciato la casa coniugale trasferendosi presso l'abitazione sita in GL Via Del Serragliolo n. 12.
– Cosi come previsto dal vigente Protocollo Famiglia adottato d'intesa tra il Tribunale di Pistoia e il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Pistoia del 1° ottobre 2018, le spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ad eccezione della spesa relativa alla mensa scolastica posta integralmente a carico del IG. Avvisati. Le spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo sono le seguenti:
a) sanitarie di necessita ed urgenza;
esami e visite specialistiche da pediatra o medico di base, effettuate nell'ambito del S.S.N., compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (per impianti di ausilio sanitario, ortodontiche, oculistiche compresi gli occhiali da visita e lenti a contatto, ortopediche e acustiche); b) scolastiche: tasse universitarie;
libri di testo della scuola dell'obbligo fino al diploma e universitari;
tablet e p.c. per uso scolastico;
c) extrascolastiche: spese per l'attività sportiva
(compreso abbigliamento); spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) relative ai messi di locomozione: bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati d'accordo dai genitori e relative spese connesse (bollo, assicurazione, corso patente di guida);
– Quelle che richiedono il consenso espresso o tacito di ambo i genitori:
– a) sanitarie: visite mediche, esami diagnostici ed analisi
6 cliniche;
spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie in strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
apparecchi sanitari e ortodontici;
cicli di psicoterapia e logopedia;
b) scolastiche: stages;
corsi di lingua;
corsi di musica ed acquisto strumento musicale;
corsi di preparazione e selezione per ingresso nell'Università, la formazione o specializzazione universitaria o l'avvio nel mondo del lavoro;
Università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche;
corsi di formazione post-universitari (specializzazioni o master); viaggi di studio all'estero; scuole e università private;
prescuola e doposcuola a causa della separazione con copertura dell'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
c) extrascolastiche: viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dai figli;
attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura ed il necessario per partecipazione a gare e tornei (compreso spese di trasporto e stages); attività ludicoricreative (centri estivi); acquisto cellulare;
acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo,mini-car, auto) e casco;
corso patente di guida;
attività artistiche, culturali e ricreative (acquisto strumenti musicali, corsi di informatica, etc.); festeggiamenti dedicati ai figli;
per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto entro
20 gg dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio e inteso come consenso alla spesa;
– le spese straordinarie dovranno essere supportate, anche ai fini della deducibilità fiscale delle stesse da parte di entrambi i genitori, da idonea e comprovante documentazione che, all'atto della richiesta, colui che le ha anticipate consegnerà all'altro. Il genitore
7 che ha sostenuto la spesa straordinaria sarà rimborsato dall'altro entro 48 ore dall'esibizione del giustificativo di spesa;
– le parti si impegnano reciprocamente a comunicare ogni eventuale trasferimento di residenza o domicilio entro 15 giorni dall'avvenuto detto trasferimento;
– i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa e/o obbligo di mantenimento;
– Le spese legali sono compensate fra le parti.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 12.03.2025 e
17.03.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, nelle quali venivano ribadite le conclusioni e le sopra indicate condizioni di separazione;
ritenute queste ultime eque e non contrarie a norme imperative;
preso atto del parere del PM;
la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3,
n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti.
Considerato che le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge, queste possono essere poste a fondamento della decisione.
Si pronuncia pertanto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3.
Le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti atteso l'intervenuto accordo tra le parti.
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PQM
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AN PI GL (PT) il 05.09.2015, tra i coniugi Parte_1
nato a [...] il [...] e , nata a
[...] CP_1
Prato (PO) il 18.02.1988, alle condizioni da essi concordate;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AN PI GL (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n.
10, P. 2 serie A, anno 1999);
3) spese compensate.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 21.05.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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