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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 06/12/2024, n. 1858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1858 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
n. 1396/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
A seguito del ricorso per separazione personale dei coniugi promosso
DA
(C.F. , nata a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1
ivi residente nella via P. IOLANDA 10, rappresentata e difesa dall'avv. VIRGADAVOLA
CLAUDIA, giusta procura in atti,
E
(C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi CP_1 C.F._2 residente nella via P. IOLANDA 10, rappresentato e difeso dall'avv. VENEZIA
FRANCESCO, giusta procura in atti, ricorrenti
RILEVATO E RITENUTO CHE
1 - Le parti hanno contratto matrimonio civile a Comiso (RG) il 27/09/2012, iscritto nei
Registri degli Atti di matrimonio del predetto Comune per l'anno 2012, al n. 21, parte
I;
- Dall'unione tra i coniugi è nato il figlio (Comiso, 13/04/2010); Per_1
- in data 21/05/2024 ha depositato ricorso per separazione Parte_1 giudiziale, chiedendo la separazione dal coniuge con addebito a quest'ultimo,
l'affidamento condiviso del figlio minore e il collocamento dello stesso presso di sé,
l'assegnazione della casa familiare, la regolamentazione dei tempi di frequentazione del figlio da parte del padre e l'obbligo a carico di di versare alla CP_1 moglie €. 250,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, oltre il
50% delle spese straordinarie, ed €. 250,00 al mese per il mantenimento della coniuge stessa, in quanto priva di redditi;
- con comparsa di costituzione del 26/7/2024 si è costituito in giudizio CP_1
, il quale, confermando gli insanabili contrasti tra i coniugi e aderendo alla
[...] domanda di separazione, ha chiesto l'affidamento esclusivo del figlio ed il collocamento presso di sé, l'assegnazione della casa familiare, la regolamentazione dei tempi di frequentazione della madre nei confronti del figlio, l'obbligo a carico di di versare €. 100,00 al mese a a titolo di Parte_1 CP_1
contributo al mantenimento per il figlio;
- all'udienza del 17/10/2024 i coniugi sono comparsi personalmente, rappresentando di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione, depositato telematicamente in pari data, e chiedendo l'accoglimento della domanda di separazione alle condizioni che di seguito si riportano:
1) “Il figlio minore nato a [...] il [...] sarà affidato Persona_2
congiuntamente ad entrambi i genitori, pur mantenendo la propria residenza con il padre con cui continuerà ad abitare;
2) la madre potrà avere con sé il figlio due giorni la settimana e specificamente, martedì
e giovedì dall'uscita della scuola fino alle 19,00, nonché a settimane alterne il sabato mattina dalle 10,00 fino alle 19,00 e la domenica mattina dalle 10,00 alle 19,00. I
pernottamenti presso la residenza della madre, attualmente a vittoria in via F.lli
Bandiera, 180, avverranno solo nel caso in cui il figlio sia d'accordo, e ovviamente saranno comunicati lo stesso giorno al padre, anche telefonicamente o tramite
2 messaggi. Per il periodo estivo il figlio potrà stare con la madre per 15 giorni
consecutivi da concordare previamente con il minore ed il padre. Anche in questo caso il pernottamento avverrà solo nel caso in cui il figlio sia d'accordo. Inoltre le festività verranno trascorse ad anni alterni con il padre o con la madre, da
concordare previamente. La madre potrà contattare telefonicamente il figlio anche
tutti i giorni.
3) La casa coniugale, peraltro di proprietà del figlio , sarà assegnata in uso Per_1
al sig. che la abiterà unitamente al figlio. CP_1
4) I coniugi rinunciano alle reciproche pretese di mantenimento.
5) Il sig. rinuncia al contributo per il mantenimento del figlio a carico CP_1
della moglie.
6) Entrambi i coniugi rinunciano alle reciproche richieste di addebito della separazione”.
Il P.M. in sede ha apposto il proprio visto, senza nulla opporre.
Preso atto del fatto che la convivenza tra i coniugi non può più proseguire in ragione delle doglianze espresse dagli stessi, che essi sono comparsi all'udienza del 17/10/2024 ed hanno insistito nella separazione alle condizioni di cui all'accordo versato in atti in pari data;
rilevato che può recepirsi l'accordo sopra visto, in quanto non in contrasto con l'interesse del figlio, né con diritti indisponibili, mentre, con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico;
ritenuto di non dovere provvedere sulle spese di lite, attesa la natura consensuale della separazione;
PQM
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico
Ministero in sede:
Pronuncia la separazione dei coniugi e , i quali Parte_1 CP_1
hanno contratto matrimonio civile a Comiso (RG) il 27/09/2012, iscritto nel Registri degli
Atti di matrimonio del predetto Comune, al n. 21, parte I, dell'anno 2012;
3 Omologa le condizioni di separazione inerenti al figlio ed ai rapporti economici, come regolati in parte motiva, provvedendo in conformità alle medesime condizioni, da intendersi qui trascritte;
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di legge;
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Comiso di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
26.11.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
A seguito del ricorso per separazione personale dei coniugi promosso
DA
(C.F. , nata a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1
ivi residente nella via P. IOLANDA 10, rappresentata e difesa dall'avv. VIRGADAVOLA
CLAUDIA, giusta procura in atti,
E
(C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi CP_1 C.F._2 residente nella via P. IOLANDA 10, rappresentato e difeso dall'avv. VENEZIA
FRANCESCO, giusta procura in atti, ricorrenti
RILEVATO E RITENUTO CHE
1 - Le parti hanno contratto matrimonio civile a Comiso (RG) il 27/09/2012, iscritto nei
Registri degli Atti di matrimonio del predetto Comune per l'anno 2012, al n. 21, parte
I;
- Dall'unione tra i coniugi è nato il figlio (Comiso, 13/04/2010); Per_1
- in data 21/05/2024 ha depositato ricorso per separazione Parte_1 giudiziale, chiedendo la separazione dal coniuge con addebito a quest'ultimo,
l'affidamento condiviso del figlio minore e il collocamento dello stesso presso di sé,
l'assegnazione della casa familiare, la regolamentazione dei tempi di frequentazione del figlio da parte del padre e l'obbligo a carico di di versare alla CP_1 moglie €. 250,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, oltre il
50% delle spese straordinarie, ed €. 250,00 al mese per il mantenimento della coniuge stessa, in quanto priva di redditi;
- con comparsa di costituzione del 26/7/2024 si è costituito in giudizio CP_1
, il quale, confermando gli insanabili contrasti tra i coniugi e aderendo alla
[...] domanda di separazione, ha chiesto l'affidamento esclusivo del figlio ed il collocamento presso di sé, l'assegnazione della casa familiare, la regolamentazione dei tempi di frequentazione della madre nei confronti del figlio, l'obbligo a carico di di versare €. 100,00 al mese a a titolo di Parte_1 CP_1
contributo al mantenimento per il figlio;
- all'udienza del 17/10/2024 i coniugi sono comparsi personalmente, rappresentando di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione, depositato telematicamente in pari data, e chiedendo l'accoglimento della domanda di separazione alle condizioni che di seguito si riportano:
1) “Il figlio minore nato a [...] il [...] sarà affidato Persona_2
congiuntamente ad entrambi i genitori, pur mantenendo la propria residenza con il padre con cui continuerà ad abitare;
2) la madre potrà avere con sé il figlio due giorni la settimana e specificamente, martedì
e giovedì dall'uscita della scuola fino alle 19,00, nonché a settimane alterne il sabato mattina dalle 10,00 fino alle 19,00 e la domenica mattina dalle 10,00 alle 19,00. I
pernottamenti presso la residenza della madre, attualmente a vittoria in via F.lli
Bandiera, 180, avverranno solo nel caso in cui il figlio sia d'accordo, e ovviamente saranno comunicati lo stesso giorno al padre, anche telefonicamente o tramite
2 messaggi. Per il periodo estivo il figlio potrà stare con la madre per 15 giorni
consecutivi da concordare previamente con il minore ed il padre. Anche in questo caso il pernottamento avverrà solo nel caso in cui il figlio sia d'accordo. Inoltre le festività verranno trascorse ad anni alterni con il padre o con la madre, da
concordare previamente. La madre potrà contattare telefonicamente il figlio anche
tutti i giorni.
3) La casa coniugale, peraltro di proprietà del figlio , sarà assegnata in uso Per_1
al sig. che la abiterà unitamente al figlio. CP_1
4) I coniugi rinunciano alle reciproche pretese di mantenimento.
5) Il sig. rinuncia al contributo per il mantenimento del figlio a carico CP_1
della moglie.
6) Entrambi i coniugi rinunciano alle reciproche richieste di addebito della separazione”.
Il P.M. in sede ha apposto il proprio visto, senza nulla opporre.
Preso atto del fatto che la convivenza tra i coniugi non può più proseguire in ragione delle doglianze espresse dagli stessi, che essi sono comparsi all'udienza del 17/10/2024 ed hanno insistito nella separazione alle condizioni di cui all'accordo versato in atti in pari data;
rilevato che può recepirsi l'accordo sopra visto, in quanto non in contrasto con l'interesse del figlio, né con diritti indisponibili, mentre, con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico;
ritenuto di non dovere provvedere sulle spese di lite, attesa la natura consensuale della separazione;
PQM
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico
Ministero in sede:
Pronuncia la separazione dei coniugi e , i quali Parte_1 CP_1
hanno contratto matrimonio civile a Comiso (RG) il 27/09/2012, iscritto nel Registri degli
Atti di matrimonio del predetto Comune, al n. 21, parte I, dell'anno 2012;
3 Omologa le condizioni di separazione inerenti al figlio ed ai rapporti economici, come regolati in parte motiva, provvedendo in conformità alle medesime condizioni, da intendersi qui trascritte;
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di legge;
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Comiso di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
26.11.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
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