Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Patrizia Mirenda, in funzione di giudice del lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 9530/2024 promossa da
(C.F. ) nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avvocato Domenico Naso;
-ricorrente- contro in persona del Ministro pro tempore; Controparte_1
-convenuto contumace-
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 7 gennaio 2025 dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate nel termine assegnato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12 ottobre 2024, la ricorrente in epigrafe indicata, premettendo di prestare servizio nella scuola pubblica, quale docente assunta a tempo determinato, alle dipendenze del , con sede di servizio presso la Scuola Media Statale Controparte_1
Giovanni Verga di Adrano, giusta l'incarico ricevuto con decorrenza dal 9 settembre 2024 e cessazione al 30 giugno 2025, e di avere lavorato nell'anno scolastico 2023/2024 con contratti a tempo determinato, si doleva di essere stata esclusa per gli anni suddetti dalla fruizione della Carta elettronica del docente, pur svolgendo mansioni identiche a quelle espletate dal personale di ruolo.
Adiva, dunque, questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “A) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente assunta con contratto
a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta
1
B) Per l'effetto Condannare il resistente a provvedere in tal Controparte_1 senso con assegnazione della carta docente dal valore nominale di € 500,00 per anno scolastico, per un totale di € 1.000,00.
Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”.
A fondamento della spiegata domanda esponeva che, a fronte della disciplina di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali e di quanto disposto dall'art. 2 del D.P.C.M. n. 32313 del
23 settembre 2015, recante le disposizioni per le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta
Elettronica per l'aggiornamento del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine, la somma di € 500,00 annui poteva essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”; che con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016, il Governo aveva confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”; che l'art. 63 del CCNL del 29/11/2007, prevede che “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio ...” e il successivo art. 64 del CCNL del Comparto
Scuola del 29/11/2007 che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità ... per garantire efficacia nei processi di crescita professionale e personalizzare i percorsi formativi saranno favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione
a distanza, all'apprendimento in rete e all'autoaggiornamento ….”; che, nonostante le norme contrattuali da ultimo richiamate, solo i docenti assunti a tempo indeterminato percepiscono il bonus di € 500,00 destinato alla formazione professionale;
che essa ricorrente, per il periodo in cui aveva lavorato con contratto a tempo determinato, non aveva beneficiato della carta, destinata allo sviluppo delle competenze professionali;
che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022,
2 aveva annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 2015, sottolineando come una interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 107/2015 imponesse di riconoscere il bonus di € 500,00 anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione agli artt. 3,
35 e 97 Cost. e agli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari;
che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con l'Ordinanza del
18 maggio 2022 aveva corroborato l'interpretazione fornita dal Consiglio di Stato;
che, pertanto, aveva diritto di vedersi riconosciuta la carta elettronica di valore pari a € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici indicati in premessa. Richiamava la sentenza della Corte di cassazione n. 29961/2023 del 27 ottobre 2023 pronunciata in merito al rinvio pregiudiziale del Tribunale di Taranto.
1.1. Non si costituiva in giudizio, nonostante la regolare notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, come risultante dalla relativa documentazione depositata da parte ricorrente in data 24 dicembre 2024, il . Controparte_1
1.2. Sostituita l'udienza di discussione del 7 gennaio 2025 dal deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., sulle conclusioni della parte ricorrente di cui alle citate note, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata trattenuta per la decisione ed è stata decisa con la presente sentenza.
***
2. Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia del che non Controparte_1
ha ritenuto di costituirsi in giudizio nonostante la regolare notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione.
3. Sempre in via preliminare, va ritenuta la competenza per territorio di questo Tribunale, risultando, dal contratto allegato al ricorso (cfr. all. 1) che la ricorrente, al momento del deposito dell'atto introduttivo del giudizio, era in servizio, per avere ottenuto un incarico fino al termine delle attività didattiche, presso una istituzione scolastica, la Scuola Media Statale Giovanni Verga di
Adrano, ricadente in un Comune facente parte del Circondario di questo Tribunale.
4. Ciò premesso, reputa il Tribunale che il ricorso sia fondato solo in parte, ovvero con riferimento alla pretesa relativa all'anno scolastico 2024/2025 e ciò, innanzitutto, per le ragioni, che interamente si condividono, già espresse da questo Ufficio nella sentenza n. 3798/2022 resa il 9 novembre 2022 nella causa iscritta al n. 7698/2022 R.G. in fattispecie analoga e che qui si riportano testualmente ai sensi dell'articolo 118 delle disp. di att. al c.p.c.
“Giova a tal riguardo richiamare, nella materia, la recente decisione della Corte di Giustizia dell'UE, secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato,
3 deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente Controparte_1
a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR CP_1
500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali
e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”, con l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, per cui “spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se” colui che (ndr) “era alle dipendenze del con contratti di lavoro a tempo determinato, si CP_1
trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018, GrupoNorteFacility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)” (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450).
Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte ha ricordato che
“Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per
l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, UstarizAróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme
a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo
4 determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva
1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019,
UstarizAróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
La Corte ha ancora evidenziato che “Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile
(sentenza del 5 giugno 2018, GrupoNorteFacility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)”.
Più precisamente la VI Sezione della Corte, nella causa C-450/21 ai punti 35 e ss. ha evidenziato:
“35- Nel caso di specie, … risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
36- Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il
, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge CP_1 dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro CP_1 compiti professionali a distanza…».
[…]
38- La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego» (Cfr. in termini CGUE. ordinanza del 9 febbraio 2012, C-556/11, punto Persona_1
38, e, in senso conforme, CGUE 12 dicembre 2013, C-361/12, punto 35, 5 giugno 2018, Per_2
GrupoNorteFacility C-574/16, punto 41, ordinanze del 21 settembre 2016, C- Persona_3
631/15, punto 34, e 22 marzo 2018, C-315/17, punto 45.)”. Persona_4
Giova ulteriormente richiamare quanto evidenziato dall'Ufficio nel precedente in esame secondo cui “Quanto agli effetti della pronunzia resa dalla Corte di giustizia, si osserva come l'art. 19 TUE riconosca alla Corte di giustizia il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati.
5 L'interpretazione del diritto UE, che compete alla Corte di giustizia, ha dunque efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri.
La Corte costituzionale, a partire dalle sentenze 113/85 e 389/[1989], ha con continuità affermato che “le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni”.
Anche secondo la Corte di Cassazione, “la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, e “ultra partes”, di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito dell'Unione” (Cassazione civile sez. VI,
08/02/2016, n.2468).
Ciò posto, ritenuto, per quanto sopra esposto, che sussiste l'incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell'accordo quadro Europeo allegato alla direttiva 99/70, e che tale contrasto non può che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'Unione, va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co. 121 e ss., l. 107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015.
Ed invero, “Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203” (ex multis, C. Cass., sez. lav., 21/12/2009 n. 26897; 3841/2002)”.
5. Ora, dovendosi escludere che il disposto dell'articolo 1 comma 572 della legge n. 207/2024, che ha aggiunto al primo periodo del comma 121 dell'articolo 1 della legge n. 107/2015 dopo le parole:
«del docente di ruolo» le seguenti: «e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile», trovi applicazione nella fattispecie in esame, riferendosi la disposizione entrata in vigore il 1° gennaio 2025 ai soli casi di incarico annuale fino al 31 agosto, mentre parte
6 ricorrente ha avuto conferito, per l'anno scolastico 2024/2025, un incarico fino al termine delle attività didattiche, non è revocabile in dubbio che la natura del lavoro svolto e da svolgersi nel corrente anno scolastico sia del tutto analoga a quella dei docenti di ruolo, eccezion fatta per la temporaneità dell'incarico, elemento, quest'ultimo, che, come rimarcato dalla Corte di Giustizia, non può da solo rilevare ai fini di escludere la dedotta discriminazione.
Appare, del resto, indubitabile che anche i docenti a tempo determinato abbiano il diritto-dovere di procedere all'aggiornamento professionale, essendo chiamati a svolgere le medesime funzioni dei docenti a tempo indeterminato, al fine del perseguimento dell'istruzione pubblica.
5.1. Tale comparabilità risulta confermata, in concreto, dalla documentazione in atti con riferimento all'anno scolastico 2024/2025.
Come emerge dal contratto allegato al ricorso (cfr. all. 1 al ricorso) la ricorrente nell'anno scolastico
2024/2025 ha avuto conferito un incarico per docenza fino al 30 giugno 2024.
5.2. La situazione lavorativa della parte ricorrente nei termini appena descritti è pertanto del tutto assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, sicché non appare possibile individuare, nella materia in scrutinio e nel caso in esame, un legittimo fondamento alla diversità di trattamento, che integra proprio la denunciata discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e determinato.
5.3. Tale soluzione trova, del resto, riscontro in quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 emessa il 27 ottobre 2023 sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto del 24 aprile 2023 ex art. 363-bis c.p.c., la quale ha enunciato il principio di diritto secondo cui “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L.
107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
”. CP_1
6. A differenti conclusioni deve, invece, giungersi con riguardo all'anno scolastico 2023/2024 durante il quale la ricorrente ha avuto assegnate numerose supplenze brevi e saltuarie fino al 27 giugno 2024 (cfr. i contratti in atti).
Come risulta dai contratti in atti, la ricorrente ha prestato servizio in forza di contratti con scadenza anteriore al 30 giugno o al 31 agosto e tale circostanza non consente ex se di soddisfare il requisito dell'annualità come richiesto dalla citata sentenza n. 29961/2023 della Corte di Cassazione.
In relazione a tale anno scolastico deve escludersi che lo stesso possa essere ricompreso nel novero delle fattispecie di applicazione del beneficio in questione, non configurandosi la circostanza per cui
7 la prestazione lavorativa in concreto possa dirsi essere stata resa su base annua, in guisa da far emergere giustificata l'esigenza del miglioramento dell'offerta formativa.
Va, in proposito, evidenziato che la Suprema Corte, nella sentenza n. 29961/2023 del 27 ottobre
2023, nel precisare che l'indagine circa i presupposti che rendono operante il beneficio formativo in questione debba essere indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento, ha rimarcato come lo strumento antidiscriminatorio non possa fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare e come debba essere tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica “annua”. Ha, peraltro, affermato la Suprema Corte che
“
7.5 In sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico. Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: d. lgs. 297 del 1994, art. 489, comma 1, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'"annualità" di una "didattica"”. E se è vero che la Suprema
Corte nella sentenza citata ha evidenziato come fosse estraneo al giudizio a quo il tema delle supplenze temporanee, ragione per cui lo stesso non è stato affrontato, deve rilevarsi che laddove è stato precisato che “Semmai - […] - il tema è se un termine sostanzialmente analogo non possa essere recuperato per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che, per quanto si va ad argomentare, giustifica il pieno riconoscimento della Carta Docente in caso di supplenze ai sensi della L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2.”, non si è inteso prospettare la possibilità di valorizzare in chiave antidiscriminatoria il servizio reso attraverso supplenze temporanee che coprano almeno 180 giorni, ciò che sarebbe stato in contrasto con quanto evidenziato al riportato punto 7.5, ma eventualmente di valorizzare il servizio reso attraverso supplenze temporanee che coprano un lasso temporale non inferiore a quello che giustifica il pieno riconoscimento della carta docente in caso di supplenze ai sensi della l. 124/1994 art. 4, co. 1 e 2.
Va, pertanto, rigettata la pretesa volta all'ottenimento del beneficio in esame per l'anno scolastico
2023/2024, escludendosi, per il detto anno, l'esigenza del miglioramento dell'offerta formativa giacché la prestazione lavorativa non è stata resa su base annuale, in virtù di un incarico fino al 31
8 agosto o fino al termine delle attività didattiche a mente dell'articolo 4, co. 1 e 2, della L. n.
124/1999.
7. Va, in definitiva, accertato il diritto della parte ricorrente a fruire del beneficio economico di €
500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente in relazione all'anno scolastico 2024/2025 e dunque, per € 500,00, con la condanna del CP_1
convenuto agli adempimenti dovuti al fine di rendere effettivamente fruibile alla detta parte la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
8. Deve invece essere rigettata la pretesa relativa all'anno scolastico 2023/2024.
9. Le spese di lite, attesa la evidenziata soccombenza con riferimento all'anno scolastico 2023/2024 vanno compensate per 1/2, mentre il restante mezzo va posto a carico della amministrazione convenuta rimasta soccombente quanto alla pretesa relativa all'anno scolastico 2024/2025. Esse si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice unico, dott.ssa Patrizia Mirenda, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così statuisce:
In parziale accoglimento del ricorso, accerta il diritto di parte ricorrente di fruire della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per l'anno scolastico 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
, in persona del pro tempore, alla attribuzione alla parte ricorrente della Carta
[...] CP_2 elettronica nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore di € 500,00, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre
1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994.
Rigetta la domanda avente ad oggetto la Carta elettronica relativa all'anno scolastico 2023/2024.
Condanna il a rifondere le spese di lite nella misura di 1/2 Controparte_1 che, per tale frazione, compresi gli esborsi, liquida in complessivi € 257,50 oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario avvocato Domenico Naso. Compensa il restante mezzo delle spese.
Così deciso in Catania il 7 gennaio 2025
Il giudice del lavoro
Dr. Patrizia Mirenda
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