CASS
Sentenza 4 luglio 2023
Sentenza 4 luglio 2023
Massime • 1
Il delitto di interesse privato del curatore in atti del fallimento è configurabile allorché il curatore, nello svolgimento del suo incarico, mediante il compimento di atti anche formalmente e sostanzialmente legittimi, sfrutti il proprio ufficio con la consapevolezza di realizzare un interesse non ricollegabile in via esclusiva alla finalità propria dell'amministrazione fallimentare, non rilevando, ai fini della consumazione del reato, la realizzazione di un danno per i creditori.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/07/2023, n. 33878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33878 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da LLTT IE, nato ad [...] il [...]; LLTT SI, nato a [...] il [...]; avverso l'ordinanza del 1° dicembre 2022 del Tribunale di Teramo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore gene- rale CO LETTIERI, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
letta la memoria del 28 giugno 2023, depositata dall'avv. MARCO PERDONATI, nell'interesse di LE L'TA, con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso;
letta la memoria depositata il 28 giugno 2023, dall'avv. FABRIZIO ACRONZIO, nell'interesse di MA L'TA, con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 33878 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 04/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 3 novembre 2022, il GIP del Tribunale di Teramo dispo- neva, nei confronti di MA e LE L'RL il sequestro preventivo (im- peditivo e ai fini della successiva confisca) del denaro (per un importo complessivo di oltre due milioni di euro) e, in caso di mancato reperimento, per equivalente, dei beni nella disponibilità dei predetti e delle società a loro stessi riconducibili (Roma Investimenti s.r.I., Kyaneos Investments TD, DO Investments TD e Gree- nwich Capital TD) Le contestazioni (qualificate in termini di interesse privato del curatore, pecu- lato e autoriciclaggio) riguardano la cessione di un credito litigioso connesso ad un'azione di revocatoria promossa dal curatore in una procedura fallimentare (capo A), la cessione di crediti insinuati nello stato passivo di procedure fallimen- tari (capi B, C, E) e di crediti riconosciuti e inseriti nel passivo di una procedura di concordato preventivo omologata (capo D), l'ingiustificata erogazione di una somma di denaro in favore di LE L'TA (capo F) e i successivi ritrasfe- rimenti di tali crediti in favore di società terze (capi G e H). Condotte per le quali MA L'TA viene chiamato a rispondere nella sua qualità di curatore e commissario giudiziale delle predette procedure e amministratore di fatto delle società cessionarie dei crediti e LE L'TA, figlio di MA, quale am- ministratore unico di queste ultime. In estrema sintesi, secondo la prospettazione accusatoria, gli indagati avreb- bero ideato e concretamente realizzato un sofisticato sistema criminoso finalizzato alla cessione a basso costo di crediti deteriorati in favore di società a loro stessi riconducibili, utilizzando informazioni privilegiate che avrebbero avuto in ragione del munus pubblico ricoperto da MA L'RL e nascondendo il conflitto di interessi in cui quest'ultimo versava. 2. Il decreto è stato parzialmente annullato dal Tribunale del riesame in rela- zione alla contestazione di cui al capo A) e in relazione ai capi G) e H), nella parte il cui veniva orientato alla successiva confisca dei proventi;
veniva, invece, man- tenuto in relazione a tutte le predette residue imputazioni e limitato alle sole dif- ferenze tra le somme conseguite e quelle versate per l'acqusto delle posizioni creditorie oggetto di soddisfazione concorsuale. 3. Propongono ricorso per cassazione entrambi gli indagati, ciascuno a mezzo di un autonomo atto d'impugnazione. 2 3.1. MA L'RL formula quattro motivi, i primi due in termini di inosservanza di norma processuale e gli altri sotto il profilo della violazione di legge. 3.1.1. Con il primo motivo, in particolare, si deduce la violazione degli artt. 125, 309, 321, 324 e 325 cod. proc. pen. (in relazione ai capi A, B, C, D ed E dell'imputazione). Sostiene la difesa che il GIP avrebbe attribuito rilevanza penale alla mera sussistenza di un interesse privato dell'indagato e di un suo van- taggio patrimoniale, senza valutare il rapporto tra tale interesse e le finalità pro- prie dell'amministrazione del patrimonio fallimentare, quali elementi essenziali ai fini della sussistenza del reato. Il Tribunale, quindi, investito della specifica que- stione sollevata dalla difesa con i motivi d'appello, avrebbe dovuto rilevare l'inesi- stenza di un autonomo passaggio argomentativo dedicato espressamente a tale aspetto e, ai sensi del nono comma dell'art. 309 cod. proc. pen., annullare il de- creto. Invece avrebbe integrato la motivazione, offrendo, peraltro, argomentazioni incoerenti con la documentata scansione delle diverse procedure concorsuali. 3.1.2. Con . il secondo motivo, il ricorrente deduce la radicale man- canza di motivazione (in quanto tale qualificabile in termini di violazione di legge e, quindi, legittimamente rilevabile in questa sede) in ordine a profili decisivi per l'accertamento del fatto fondante l'emissione del provvedimento di sequestro. Premette la difesa che, con i motivi di riesame, il ricorrente aveva censurato la sussistenza del delitto di cui all'art. 228 I. fall. in quanto: - le condotte contestate ai capi B), C) ed E) sarebbero state poste in essere in adempimento di un vincolante e preciso obbligo di legge rappresentato, in ipo- tesi, dalla necessaria predisposizione di un piano di riparto conseguente all'acqui- sita disponibilità di somme derivanti dalla liquidazione dell'attivo fallimentare;
- le condotte contestate al capo D) sarebbero state poste in essere fuori delle attribuzioni proprie del commissario giudiziale, tenuto, nella fase post omologa, alla sola verifica dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dal propo- nente e cristallizzate nel decreto di omologa. Ebbene, il Tribunale, omettendo ogni confronto con tali deduzioni, avrebbe sostanzialmente eluso il suo specifico obbligo di motivazione e fondato la sua de- cisione su presupposti di fatto e di diritto incoerenti con le risull:anze documentali, sia con riferimento alla natura dei crediti ceduti (erroneamente ritenuti crediti delle società fallite nei confronti di terzi), sia con riferimento al momento della cessione, avvenuta, in relazione al capo D), non ante omologa (come erroneamente ritenuto dal Tribunale), ma nella successiva fase esecutiva, quando per il compimento dell'atto non era necessaria alcuna autorizzazione degli organi della procedura, né, tantomeno, alcun parere del commissario giudiziale. 3 3.1.3. Il terzo motivo deduce violazione dell'art. 228 I. fall., nella parte in cui il Tribunale avrebbe fondato la sua decisione sull'erroneo presupposto che si tratterebbero di crediti della procedura (laddove, al contrario, oggetto della cessione sarebbero stati crediti vantati da terzi nei confronti della massa) e sull'ir- rilevante conflitto tra l'interesse (privato) del curatore e quello dei singoli creditori ceduti, laddove, il curatore non provvede alla tutela dei singoli, ma amministra il patrimonio dell'impresa fallita nell'interesse dalla massa dei creditori. Viceversa, secondo la prospettazione difensiva, - quanto ai capi B), C) ed E), le condotte contestate, essendo state poste in essere nel rispetto degli stati passivi esecutivi e dei piani di riparto approvati, lungi dall'essere lesive degli interessi della massa, avrebbero, al contrario, realizzato le specifiche finalità delle due procedure fallimentari. Tanto più che, alla luce della scansione procedimentale della singole procedure, da un lato, la cessione dei cre- diti sarebbe intervenuta dopo la liquidazione dell'attivo e avendo chiaramente in- formato i creditori ceduti delle attività di vendita poste in essere e delle conse- guenti disponibilità acquisite;
dall'altro, liquidato l'attivo e acquisita, conseguen- temente, la disponibilità di somme di denaro, la predisposizione dei piani di riparto costituirebbe adempimento di un vincolante e preciso obbligo di legge, sanzionato con la revoca del curatore;
- quanto al capo D), relativo alla procedura concordataria, le condotte poste in essere dal ricorrente, sebbene (in ipotesi accusatoria) vantaggiose e lucrative per le società da lui amministrate, non solo non avrebbero leso alcun interesse della procedura, ma sarebbero state poste in essere al di fuori delle sue specifiche attribuzioni, limitate, nella fase post-omologa, alla sola verifica del corretto adem- pimento delle obbligazioni assunte;
3.1.4. Il quarto, in ultimo, attiene alla sussistenza del fumus com- missi delicti relativo ai delitti di autoriciclaggio. Premette la difesa che il Tribunale avrebbe ritenuto sussistenti i predetti reati in ragione del successivo ritrasferimento dei crediti ceduti ad altra società di diritto inglese, circostanza che, secondo la prospettazione accusatoria, avrebbe concre- tamente inciso sulle prospettive di recupero delle somme, rendendole più difficol- tose, in ragione proprio del successivo trasferimento e del diverso regime giuridico alle quali le cessionarie (società di diritto inglese) erano soggette. In realtà, sostiene la difesa, quel "sofisticato sistema" ipotizzato dall'accusa rientrerebbe nello schema contestato del reato presupposto, in quanto gli asseriti profitti non sarebbero stati "dirottati" su conti correnti ubicati in paesi esteri, ma semplicemente destinati, in seguito ai piani di riparto, alle società intervenute nell'ambito delle relative procedure fallimentari. 4 Quindi, sul presupposto per cui, quand'anche si volesse configurare, in astratto, il reato di interesse privato del curatore, questo si sarebbe consumato al momento della distribuzione dell'attivo fallimentare, con l'esecuzione dei bonifici, alcun comportamento ulteriore sarebbe stato posto in essere dagli indagati se non quello tipico dello stesso reato presupposto. 3.2. Il ricorso proposto nell'interesse di EL L'RL si compone di cinque motivi di ricorso. 3.2.1. Il primo, formulato sotto il profilo dell'incsservanza di norma processuale, deduce violazione dell'art. 324, comma 6, cod. proc. pen., nella parte in cui l'avviso di fissazione dell'udienza sarebbe stato notificato all'indagato oltre il termine dei tre giorni indicato nella norma richiamata, non potendo, a tal fine, essere rilevante la notifica tempestivamente effettuata in favore del difensore, in quanto eseguita in proprio e non nella qualità di domiciliatario dell'indagato. 3.2.2. Tutti gli altri, invece, sono formulati in termini sovrapponibili ai corrispondenti motivi di ricorso proposti nell'interesse di MA L'RL. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono nel loro complesso infondati. 1. La notifica dell'avviso di udienza (primo motivo del ricorso proposto nell'in- teresse di DA TA). La violazione della norma richiamata dalla difesa, afferendo la previsione all'intervento e alla difesa della parte, comporta una nullità di ordine generale a regime intermedio, la cui efficacia invalidante, se tempestivamente eccepita, si estende al provvedimento che definisce il procedimento incidentale (Sez. 4, n. 11966 del 16/11/2006, dep. 2007, Rv. 236277). Ciononostante, la censura sollevata dal ricorrente è indeducibile per difetto di specificità del motivo, non essendo stato indicato il concreto pregiudizio subito quale conseguenza del vizio dedotto (Sez. 6, n. 24741 del 04/01/2018, Rv. 273101; Sez. 2, n. 1668 del 09/09/2016, dep. 2017, Bardasu, Rv. 268785; Sez. 6, n. 28971 del 21/05/2013, Fanciullo, Rv. 255629; Se2. 6, n. 34558 del 10/05/2012, P., Rv. 253276). L'ordinamento, invero, non appresta tutela alla mera regolarità formale del processo o, in generale, dell'attività giudiziaria, ma all'interesse (sostanziale) che quella specifica norma processuale (in ipotesi violata) intende tutelare. Sicché, in tanto sussiste l'interesse a denunciare la violazione di una norma processuale, in quanto tale violazione abbia comportato un effettivo pregiudizio alla sfera giuridica della parte nel cui interesse è dettata quella specifica previsione procedimentale. 5 E, questo, un principio comune tanto alla giurisprudenza civile di questa Corte (Cass. civ. Sez. 2, n. 20834 del 30/06/2022, Rv. 665171; Sez. 3, n. 26419 del 20/11/2020, Rv. 659858), quanto a quella penale. Un principio affermato anche dalle Sezioni Unite, seppur in tema di notificazione del decreto di citazione giudi- zio: l'imputato, anche nel caso in cui vuole far valere la nullità assoluta stabilita dall'art. 179 cod. proc. pen., "non può limitarsi a denunciare l'inosservanza della norma processuale, ma deve anche rappresentare al giudice di non avere avuto conoscenza dell'atto e deve eventualmente avvalorare l'affermazione con elementi che la rendano credibile ... In un processo basato sull'iniziativa delle parti, è nor- male che anche l'esercizio dei poteri officiosi del giudice, sia mediato dall'attività delle parti, quando dagli atti non risultano gli elementi necessari per l'esercizio di quei poteri e solo le parti sono in grado di rappresentarli al giudice ne di procurarne l'acquisizione" (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo). Ebbene, dall'esame degli atti processuali (ai quali questa Corte può accedere in ragione della natura processuale della censura: Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, Rv. 273525) risulta che l'avviso dell'udienza dinanzi al Tribunale del riesame (fissata per il 10 dicembre 2022) è stato notificato al difen- sore, in proprio, con PEC inviata il 22 novembre 2022, e, quale domiciliatario dell'indagato, il 29 novembre successivo, quindi oltre il termine di tre giorni indi- cato nel sesto comma dell'art. 324 del codice di procedura penale. In concreto, tuttavia, non solo il ricorrente non ha allegato alcuno specifico pregiudizio, ma, dall'esame della scansione procedimentale emerge, al contrario, la sostanziale irrilevanza del vizio dedotto. Il difensore, infatti, al momento della ricezione della prima (tempestiva) notifica era già (consapevolmente) domiciliata- rio dell'indagato; e lo era fin dal momento in cui si è tenuto l'interrogatorio (il 26 ottobre 2022). E tanto, in assenza di specifiche deduzioni contrarie, rende del tutto irrile- vante, sotto il profilo del concreto esercizio delle prerogative difensive, la succes- siva comunicazione, tardivamente effettuata, che lo stesso difensore ha ricevuto (seppur nella predetta qualità di domiciliatario). 2. L'integrazione motivazionale del Tribunale (primo motivo del ricorso pro- posto nell'interesse di MA L'TA e secondo motivo del ricorso proposto da LE L'TA). La difesa deduce, per come si è detto, la radicale carenza di motivazione del decreto emesso dal Gip e la conseguente illegittimità dell'ordinanza impugnata, nella parte in cui avrebbe integrato una motivazione inesistente 6 Il principio invocato dalla difesa è corretto: la motivazione della ordinanza cautelare non può limitarsi alla ratifica, con formule di stile, delle valutazioni of- ferte dal pubblico ministero, ma deve offrire una autonoma valutazione di tutte le emergenze procedimentali disponibili e rilevanti. Cosicché, la tecnica del rinvio testuale è legittima solo nella misura in cui resta confinata nell'area della "esposi- zione" degli elementi posti a sostegno della misura, ma non può estendersi fino all'assorbimento dei contenuti valutativi della richiesta cautelare, confliggendo tale operazione con la strutturale funzione di controllo affidata al giudice per le indagini preliminari in materia di misure cautelari (Sez. 2, n. 46136 del 28/10/2015, Rv. 265212; Sez. 6, n. 46792 del 11/09/2017, Rv. 271507). Cosicché, a fronte di eventuali omissioni o insufficienze motivazionali, il Tri- bunale del riesame ben può intervenire integrando o modificando il provvedimento impugnato, ma il potere-dovere di integrazione delle insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato non opera laddove l'ordinanza del GIP, limitandosi ad una sterile rassegna delle fonti di prova a carico dell'indagato, manchi total- mente di qualsiasi riferimento contenutistico e di enucleazione degli specifici ele- menti reputati indizianti (Sez. 5, Sentenza n. 643 del 06/12/2017, dep. 2018, Rv. 271925; Sez. 2, n. 25513 del 14/06/2012, Rv. 253247) o delle concrete ed attuali esigenze cautelari che hanno giustificato la misura (Sez. 4, n. 17540 del 22/05/2020, Rv. 279245). In questi casi, anche a seguito delle modifiche apportate dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 agli artt. 292 e 309, cod. proc. pen., lo stesso Tribunale non può avvalersi del menzionato potere integrativo o confermativo, bensì, mancando un sostrato su cui sviluppare il contraddittorio tra le parti, deve provvedere esclusi- vamente all'annullamento del provvedimento coercitivo, non essendo consentito un potere sostitutivo quanto all'emissione di un valido atto, che potrà eventual- mente essere adottato dal medesimo organo la cui decisione è stata annullata (Sez. 6, n. 10590 del 13/12/2017, dep. 2018, Rv. 272596; Sez. 1 n. 5122 del 19/09/1997, Rv. 208586; Sez. 5, n. 5954 del 07/12/1999 dep. 2000, Rv. 215258). In concreto, tuttavia, la censura sollevata dalla difesa, lamentando che il GIP avrebbe attribuito rilevanza penale alla mera sussistenza di un interesse privato dell'indagato e di un suo connesso vantaggio patrimoniale, si risolve non già nell'asserita mancanza di un effettivo impianto motivazionale autonomo posto a sostegno della misura, ma solo di un'errata qualificazione del fatto in termini di sussumibilità della condotta contestata nella fattispecie normativa. E tanto, pur rappresentando un valido motivo d'impugnazione, non rappresenta, in sé, un ra- dicale difetto contenutistico del provvedimento. D'altronde, proprio la circostanza per cui la stessa difesa abbia rilevato un difetto motivazionale (quanto al profilo finalistico della condotta contestata e al suo rapporto con gli interessi sottesi alla 7 gestione della procedura) è prova dell'essenza di un effettivo sostrato contenuti- stico sul quale si è in concreto sviluppato il contraddittorio. Da ciò la manifesta infondatezza del motivo. 3. Il delitto di interesse privato del curatore (secondo e terzo motivo del ri- corso proposto nell'interesse di MA L'TA; terzo e quarto motivo del ricorso proposto nell'interesse di LE L'RL). Per come si è detto, le contestazioni riguardano la cessione di crediti insinuati nello stato passivo di procedure fallimentari (capi B, C, E) o riconosciuti e inseriti nel passivo di una procedura di concordato preventivo omologata (capo D), tra- sferiti in favore di società riconducibili agli indagati ad un prezzo inferiore a quello poi corrisposto all'interno della procedura in favore del cessionario. 3.1. Le censure sollevate dal ricorrente impongono l'individuazione di al- cune generali coordinate ermeneutiche, relative alla delimitazione della fattispecie di reato contestata e ai confini del sindacato riservato a questa Corte. Preliminarmente, l'esatta delimitazione della nozione di "prendere interesse" che è alla base della fattispecie di cui all'art. 228 della legge fallimentare. In linea generale, può affermarsi che il curatore "prende interesse" quando, nello svolgimento del suo incarico, anche mediante il compimento di atti formal- mente e sostanzialmente legittimi (Sez. 5, n. 3298 del 01/02/1984, Rv. 163634), sfrutti il suo ufficio per un interesse privato, funzionalizzando un qualsiasi atto della procedura al conseguimento di un fine ad essa estraneo. Non è, tuttavia, sufficiente la sola coerenza dell'atto rispetto all'interesse (pri- vato) del curatore. È necessario, da un canto, che quest'ultimo abbia tenuto uno specifico comportamento (anche di sola acquiescenza) diretto a realizzare questo interesse;
dall'altro, che l'interesse perseguito sia non solo incoerente con la fina- lità propria ed esclusiva dell'amministrazione fallimentare, ma con questa conflig- gente (Sez. 5, n. 19818 del 06/02/2003, Rv. 224503; Sez. 5, n. 41339 del 23/11/2006, Rv. 235771; Sez. 5, n. 28032 del 12/03/2019, Rv. 276521), riman- dando fuori dall'area dell'illecito penale le ipotesi in cui si realizzi una mera coinci- denza tra i vantaggi privati e gli interessi dell'ufficio o in cui l'interesse del pubblico ufficiale non risulti, in concreto, rivolto a perseguire un vantaggio personale che si ponga in contrasto con le finalità della procedura concorsuale o dell'amministra- zione straordinaria (C. Cost., n. 69 del 1999 e n. 129 del 2000; Sez. 5, n. 19818 del 06/02/2003, Rv. 224503, in motivazione;
Sez. 5, n. 46802 del 12/10/2004, Rv. 230289, in motivazione). In altri termini, "il reato di interesse privato del curatore negli atti del falli- mento, previsto dall'art 228 della legge fallimentare, si configura ogni qual volta il 8 curatore esplichi una concreta attività (prendere interesse è, infatti, diverso dall'a- vere interesse) volta a realizzare attraverso l'ufficio un interesse non ricollegabile in via esclusiva alla finalità propria dell'amministratore fallimentare. Non è per- tanto sufficiente la astratta coincidenza dell'interesse privato con quello pubblico della procedura concorsuale o la sola incompatibilità delle funzioni esercitate, ma è necessaria un'effettiva ingerenza profittatrice e cioè un concreto comportamento del curatore, posto in essere con la consapevolezza di associare un interesse pri- vato ad un atto del fallimento, indipendentemente dalla legittimità o meno dell'atto e dal danno o vantaggio per l'amministrazione fallimentare" (nella specie la società della quale il curatore era amministratore unico e socio, si era offerta come as- suntrice e garante del concordato fallimentare di cui lo stesso curatore era esecu- tore, ottenendo la cessione di tutti i diritti e azioni del fallimento: Sez. 5, n. 2668 del 07/12/1979, dep. 1980, Rv. 144465). Con la precisazione, tuttavia, per come si è detto, che, essendo il reato con- testato un reato di pericolo, accertato il conflitto tra l'interesse privato e quello della procedura, l'effettiva produzione di un danno per la massa dei creditori di- viene circostanza irrilevante (Sez. 5, n. 2668 del 07/12/1979, dep. 1980, Rv. 144465). 3.2. Ciò considerato, in concreto, il Tribunale, nel dar conto delle ragioni per le quali ha ritenuto che il fatto oggetto dell'imputazione integrasse il reato contestato, ha evidenziato: - l'oggettivo conflitto di interessi esistente tra il creditore cedente e il curatore, avendo quest'ultimo un interesse (privatistico, ma pur sempre penalmente rile- vante) a diminuire le somme che quel creditore avrebbe potuto conseguire al fine di accrescere il proprio profitto personale derivato dall'operazione; - lo sfruttamento di informazioni utili e riservate in suo (esclusivo) possesso circa: a) la conoscenza dell'esistenza di una posizione creditora concorsuale, nota solo al curatore (oltre che ai creditori concorrenti); b) le prospettive satisfattorie, anche in termini di tempi di realizzazione del credito, circostanze particolarmente evidenti nella procedura concordataria, nella quale la percentLale di soddisfazione (del 6%) promessa ai creditori chirografari, avrebbe dovute essere corrisposta attraverso i flussi di cassa;
- la particolare scansione cronologica dell'operazione economica, atteso che i riparti parziali sarebbero stati effettuati subito dopo l'acquisto del credito. Per cui è parso illogico supporre che tale informazioni fossero state veicolate ai creditori cedenti, atteso che in questo caso non vi sarebbe stata ragione per giustificare la cessione di un credito ad un prezzo significativamente inferiore a quello poi corri- sposto, in tempi oggettivamente rapidi, dalla procedura in favore del cessionario. 3.3. A fronte di ciò, il ricorrente deduce che: 9 - le specifiche finalità delle procedure sarebbero state comunque realizzate, atteso che la cura dell'interesse del singolo creditore sarebbe estranea alle funzioni tipiche del curatore;
- i creditori ceduti sarebbero stati tutti correttamente informati (attraverso le relazioni periodiche) delle attività di vendita poste in essere e delle conseguenti disponibilità acquisite;
- le condotte contestate nelle singole procedure fallimentari sarebbero state state poste in essere dopo la liquidazione dell'attivo, nel rispetto degli stati passivi esecutivi e dei piani di riparto approvati;
- le condotte ipotizzate come commesse all'interno della procedura concorda- taria sarebbero state poste in essere al di fuori delle specifiche attribuzioni riser- vate al commissario, limitate, nella fase post-omologa, alla sola verifica del cor- retto adempimento delle obbligazioni assunte. 3.4. Ebbene, sotto il primo profilo, effettivamente il curatore non si sosti- tuisce ai singoli creditori, ma amministra il patrimonio dell'impresa soggetto ad esecuzione concorsuale, recuperandolo alla sua propria funzione di garanzia delle obbligazioni assunte. Non è titolare, quindi, di un potere di rappresentanza dei creditori, ma può al più agire con le azioni c.d. di massa, dirette ad ottenere, nell'interesse del ceto creditorio, la ricostruzione del patrimonio del debitore (cfr. Cass. civ., 12 maggio 2017, n. 11798, non massimata;
Cass. civ. n. 18610 del 30/06/2021). Ciò, tuttavia, non significa che l'interesse del singolo creditore sia indifferente all'interno dell'economia propria della procedura fallimentare, essendo essa stessa tesa, in ultimo, all'accertamento e alla soddisfazione delle (singole) pretese creditori attraverso la formazione dello stato passivo e la successiva ripar- tizione del ricavato. Cosicché, seppur non abbia la rappresentanza dei creditori e non sia legitti- mato alla tutela del singolo, suo precipuo compito è anche quello della cura del singolo creditore, nella sua dimensione individuale, attraverso ogni specifico adempimento necessario, all'interno della gestione collettiva dei rapporti, ad assi- curare a quest'ultimo, la massima soddisfazione possibile. 3.5. Parallelamente, con riferimento alle condotte poste in essere all'interno della procedura concordataria, effettivamente, la pubblicazione del decreto di omologazione rappresenta il momento conclusivo del procedimento, a cui segue una fase meramente esecutiva, nella quale vengono compiuti gli atti negoziali e le operazioni materiali dirette all'adempimento delle obbligazioni assunte con l'ac- cordo e cristallizzate nel provvedimento di omologa. L'esecuzione è normalmente affidata allo stesso debitore che, pur tenuto al compimento di ogni atto necessario per l'esecuzione dell'accordo omologato, di regola riacquista la piena disponibilità dei suoi diritti e la completa autonomia nella 10 gestione del suo patrimonio. E tanto si percepisce, nella sua più ampia dimensione, nel concordato con continuità, laddove l'omologa dell'accordo legittima il debitore a porre in essere tutti gli atti di gestione (di ordinaria e straordinaria amministra- zione), senza la necessità di una specifica autorizzazione del giudice, essendo ri- messo agli organi della procedura, secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione, solo un limitato potere di verifica e controllo dell'esatto adempi- mento delle obbligazioni assunte e della coerenza di ogni atto posto in essere rispetto al piano. Ovviamente, l'atipicità del contenuto operativo del piano e, quindi, delle atti- vità che devono essere realizzate si traduce in una conseguente atipicità dell'atti- vità di controllo. Ove il piano, infatti, si strutturi in termini di continuità diretta, l'accordo omologato legittima il debitore a porre in essere tutti gli atti (di ordinaria e straordinaria amministrazione) senza la necessità di una specifica autorizzazione del giudice (necessaria ove si tratti di esecuzione "anticipata"). Per cui il commis- sario giudiziale avrà solo l'onere di verificare la coerenza dell'atto posto in essere rispetto al piano e, quindi, all'adempimento delle obbligazioni assunte. Coerenza che dovrà essere valutata, proprio attesa la atipicità del piano, sotto il profilo fi- nalistico dell'operazione e quindi rispetto alla idoneità dell'atto a raggiungere il risultato prospettato. Sarà onere del commissario verificare l'esistenza di scosta- menti, anche prospettici, della situazione di fatto rispetto a quella prospettata nel piano, comunicando gli esiti ai creditori, i quali, a fronte di un significativo disalli- neamento delle modalità esecutive, saranno legittimati ad esercitare le azioni of- ferte a tutela del sinallagma. Nelle ipotesi in cui, viceversa, il piano sia strutturato in termini di continuità indiretta, l'esecuzione sarà forse più lineare, tipizzata nel compimento dell'atto di conferimento o di cessione (oggi anche usufrutto o affitto o qualsiasi altro titolo in forza del quale sia stata ipotizzata la prosecuzione dell'attività imprenditoriale da parte di terzi) e nel successivo eventuale pagamento del prezzo. Ove, invece, il piano sia strutturato in termini liquidatori, gli unici profili og- getto di valutazione non possono che essere la determinazione delle modalità di liquidazione e la relativa tempistica, così come definite nel provvedimento di omo- loga. Ebbene, quindi, se è vero, per come si è detto, che agli organi della procedura (e, quindi, anche al commissario) è rimesso, secondo le modalità stabilite nel de- creto di omologazione, solo un limitato potere di verifica e controllo dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte e della coerenza di ogni atto posto in es- sere rispetto al piano, ciò non esclude che, proprio in esecuzione di tale obbligo, sul commissario incomba anche la verifica non solo del corretto adempimento delle 11 obbligazioni assunte dal proponente, ma anche, simmetricamente, del pieno sod- disfacimento delle pretese vantate dal singolo creditore. E tanto permette di rite- nere sussistente un evidente contrasto tra l'interesse del cedente (singolo credi- tore) e quello (privato) del cessionario (commissario). 3.6. Ciò considerato, le ulteriori censure, invece, si risolvono nella prospet- tazione di un vizio di motivazione (sub specie di travisamento o manifesta illogi- cità). E il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge. È pur vero che in tale nozione devono ricomprendersi, oltre agli errores in iudicando o in proce- dendo, anche quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argo- mentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656). Ma il Tribunale, per come si è visto, ha dato conto, analiticamente, delle ragioni per le quali il fatto integra il reato contestato eviden- ziando gli argomenti logici (insindacabili in questa sede) alla luce dei quali è stata fondata la decisione. 4. I reati di autoriciclaggio (quarto motivo del ricorso proposto nell'interesse di MA L'TA e quinto motivo del ricorso proposto nell'interesse di Da- niele L'TA). Le contestazioni, formulate ai capi G) e H) del campo d'imputazione, atten- gono al successivo ritrasferimento del credito in favore di società di diritto inglese riconducibili agli stessi indagati. Le difese deducono, sostanzialmente, l'insussistenza del reato contestato in quanto alcun comportamento ulteriore sarebbe stato posto in essere dagli indagati se non quello tipico dello stesso reato presupposto il reato di interesse privato del curatore, consumatosi al momento della distribuzione dell'attivo fallimentare, con l'esecuzione dei bonifici. La censura è infondata. Per come si è detto, il delitto di interesse privato del curatore si configura ogniqualvolta il curatore esplichi una concreta attività volta a realizzare, attraverso l'ufficio, un interesse non ricollegabile in via esclusiva alla finalità propria dell'am- ministratore fallimentare. Il reato, per come si è detto, è un reato di pericolo, per cui rimane del tutto irrilevante, ai fini della sua consumazione, il conseguimento o meno di un utile o la parallela realizzazione di un danno (Sez. 5, n. 46802 del 12/10/2004, Rv. 230289; Sez. 5, n. 2668 del 07/12/1979, dep. 1980, Rv. 144465). E allora, il momento di consumazione del reato c:oincide con il com- 12 Così deciso il 4 luglio 2023 CORTE DI SSAZIONE • • pimento dell'atto (nel quale il curatore ha un interesse configgente con la proce- dura) e, quindi, in concreto, nel momento in cui è intervenuta la cessione: il suc- cessivo ritrasferimento, rispetto al reato di interesse privato, rappresenta un post factum, estraneo all'ambito di operatività della fattispecie che, invece, sussisten- done i presupposti, integra il diverso reato di autoriciclaggio. E, in concreto, tali presupposti sono stati correttamente evidenziati dal Tribu- nale. Sotto tale profilo, invero, il delitto di autoriciclaggio si struttura intorno ad una condotta dissimulatoria allorché, successivamente alla consumazione del de- litto presupposto, il reinvestimento del profitto illecito in attività economiche, fi- nanziarie o speculative sia attuato attraverso la sua intestazione ad un terzo, per- sona fisica ovvero società di persone o capitali, poiché, mutando la titolarità giu- ridica del profitto illecito, la sua apprensione non è più immediata e richiede la ricerca ed individuazione del successivo trasferimento (Sez. 2, n. 16059 del 18/12/2019, dep. 2020, Rv. 279407). Ebbene, l'acquirente del credito, la Roma Investimenti s.r.I., cedeva, per il capo G), il credito rilevato alla Kyaneos Investmentes TD e, per il capo H), le relative somme alla DO TD (collegata alla prima), entrambe società di diritto in- glese. Tanto, come correttamente evidenziato dal Tribunale, ha inciso significativa- mente sulle prospettive di recupero delle somme, rendendole, oggettivamente, più difficoltose, in ragione, da un canto, dei limiti di ripetibilità delle somme (con- nessi ad un'eventuale buona fede del terzo acquirente) e, dall'altro, al diverso regime giuridico delle società (di diritto inglese) effettive destinatarie dei paga- menti). 5. In conclusione, i ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore gene- rale CO LETTIERI, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
letta la memoria del 28 giugno 2023, depositata dall'avv. MARCO PERDONATI, nell'interesse di LE L'TA, con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso;
letta la memoria depositata il 28 giugno 2023, dall'avv. FABRIZIO ACRONZIO, nell'interesse di MA L'TA, con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 33878 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 04/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 3 novembre 2022, il GIP del Tribunale di Teramo dispo- neva, nei confronti di MA e LE L'RL il sequestro preventivo (im- peditivo e ai fini della successiva confisca) del denaro (per un importo complessivo di oltre due milioni di euro) e, in caso di mancato reperimento, per equivalente, dei beni nella disponibilità dei predetti e delle società a loro stessi riconducibili (Roma Investimenti s.r.I., Kyaneos Investments TD, DO Investments TD e Gree- nwich Capital TD) Le contestazioni (qualificate in termini di interesse privato del curatore, pecu- lato e autoriciclaggio) riguardano la cessione di un credito litigioso connesso ad un'azione di revocatoria promossa dal curatore in una procedura fallimentare (capo A), la cessione di crediti insinuati nello stato passivo di procedure fallimen- tari (capi B, C, E) e di crediti riconosciuti e inseriti nel passivo di una procedura di concordato preventivo omologata (capo D), l'ingiustificata erogazione di una somma di denaro in favore di LE L'TA (capo F) e i successivi ritrasfe- rimenti di tali crediti in favore di società terze (capi G e H). Condotte per le quali MA L'TA viene chiamato a rispondere nella sua qualità di curatore e commissario giudiziale delle predette procedure e amministratore di fatto delle società cessionarie dei crediti e LE L'TA, figlio di MA, quale am- ministratore unico di queste ultime. In estrema sintesi, secondo la prospettazione accusatoria, gli indagati avreb- bero ideato e concretamente realizzato un sofisticato sistema criminoso finalizzato alla cessione a basso costo di crediti deteriorati in favore di società a loro stessi riconducibili, utilizzando informazioni privilegiate che avrebbero avuto in ragione del munus pubblico ricoperto da MA L'RL e nascondendo il conflitto di interessi in cui quest'ultimo versava. 2. Il decreto è stato parzialmente annullato dal Tribunale del riesame in rela- zione alla contestazione di cui al capo A) e in relazione ai capi G) e H), nella parte il cui veniva orientato alla successiva confisca dei proventi;
veniva, invece, man- tenuto in relazione a tutte le predette residue imputazioni e limitato alle sole dif- ferenze tra le somme conseguite e quelle versate per l'acqusto delle posizioni creditorie oggetto di soddisfazione concorsuale. 3. Propongono ricorso per cassazione entrambi gli indagati, ciascuno a mezzo di un autonomo atto d'impugnazione. 2 3.1. MA L'RL formula quattro motivi, i primi due in termini di inosservanza di norma processuale e gli altri sotto il profilo della violazione di legge. 3.1.1. Con il primo motivo, in particolare, si deduce la violazione degli artt. 125, 309, 321, 324 e 325 cod. proc. pen. (in relazione ai capi A, B, C, D ed E dell'imputazione). Sostiene la difesa che il GIP avrebbe attribuito rilevanza penale alla mera sussistenza di un interesse privato dell'indagato e di un suo van- taggio patrimoniale, senza valutare il rapporto tra tale interesse e le finalità pro- prie dell'amministrazione del patrimonio fallimentare, quali elementi essenziali ai fini della sussistenza del reato. Il Tribunale, quindi, investito della specifica que- stione sollevata dalla difesa con i motivi d'appello, avrebbe dovuto rilevare l'inesi- stenza di un autonomo passaggio argomentativo dedicato espressamente a tale aspetto e, ai sensi del nono comma dell'art. 309 cod. proc. pen., annullare il de- creto. Invece avrebbe integrato la motivazione, offrendo, peraltro, argomentazioni incoerenti con la documentata scansione delle diverse procedure concorsuali. 3.1.2. Con . il secondo motivo, il ricorrente deduce la radicale man- canza di motivazione (in quanto tale qualificabile in termini di violazione di legge e, quindi, legittimamente rilevabile in questa sede) in ordine a profili decisivi per l'accertamento del fatto fondante l'emissione del provvedimento di sequestro. Premette la difesa che, con i motivi di riesame, il ricorrente aveva censurato la sussistenza del delitto di cui all'art. 228 I. fall. in quanto: - le condotte contestate ai capi B), C) ed E) sarebbero state poste in essere in adempimento di un vincolante e preciso obbligo di legge rappresentato, in ipo- tesi, dalla necessaria predisposizione di un piano di riparto conseguente all'acqui- sita disponibilità di somme derivanti dalla liquidazione dell'attivo fallimentare;
- le condotte contestate al capo D) sarebbero state poste in essere fuori delle attribuzioni proprie del commissario giudiziale, tenuto, nella fase post omologa, alla sola verifica dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dal propo- nente e cristallizzate nel decreto di omologa. Ebbene, il Tribunale, omettendo ogni confronto con tali deduzioni, avrebbe sostanzialmente eluso il suo specifico obbligo di motivazione e fondato la sua de- cisione su presupposti di fatto e di diritto incoerenti con le risull:anze documentali, sia con riferimento alla natura dei crediti ceduti (erroneamente ritenuti crediti delle società fallite nei confronti di terzi), sia con riferimento al momento della cessione, avvenuta, in relazione al capo D), non ante omologa (come erroneamente ritenuto dal Tribunale), ma nella successiva fase esecutiva, quando per il compimento dell'atto non era necessaria alcuna autorizzazione degli organi della procedura, né, tantomeno, alcun parere del commissario giudiziale. 3 3.1.3. Il terzo motivo deduce violazione dell'art. 228 I. fall., nella parte in cui il Tribunale avrebbe fondato la sua decisione sull'erroneo presupposto che si tratterebbero di crediti della procedura (laddove, al contrario, oggetto della cessione sarebbero stati crediti vantati da terzi nei confronti della massa) e sull'ir- rilevante conflitto tra l'interesse (privato) del curatore e quello dei singoli creditori ceduti, laddove, il curatore non provvede alla tutela dei singoli, ma amministra il patrimonio dell'impresa fallita nell'interesse dalla massa dei creditori. Viceversa, secondo la prospettazione difensiva, - quanto ai capi B), C) ed E), le condotte contestate, essendo state poste in essere nel rispetto degli stati passivi esecutivi e dei piani di riparto approvati, lungi dall'essere lesive degli interessi della massa, avrebbero, al contrario, realizzato le specifiche finalità delle due procedure fallimentari. Tanto più che, alla luce della scansione procedimentale della singole procedure, da un lato, la cessione dei cre- diti sarebbe intervenuta dopo la liquidazione dell'attivo e avendo chiaramente in- formato i creditori ceduti delle attività di vendita poste in essere e delle conse- guenti disponibilità acquisite;
dall'altro, liquidato l'attivo e acquisita, conseguen- temente, la disponibilità di somme di denaro, la predisposizione dei piani di riparto costituirebbe adempimento di un vincolante e preciso obbligo di legge, sanzionato con la revoca del curatore;
- quanto al capo D), relativo alla procedura concordataria, le condotte poste in essere dal ricorrente, sebbene (in ipotesi accusatoria) vantaggiose e lucrative per le società da lui amministrate, non solo non avrebbero leso alcun interesse della procedura, ma sarebbero state poste in essere al di fuori delle sue specifiche attribuzioni, limitate, nella fase post-omologa, alla sola verifica del corretto adem- pimento delle obbligazioni assunte;
3.1.4. Il quarto, in ultimo, attiene alla sussistenza del fumus com- missi delicti relativo ai delitti di autoriciclaggio. Premette la difesa che il Tribunale avrebbe ritenuto sussistenti i predetti reati in ragione del successivo ritrasferimento dei crediti ceduti ad altra società di diritto inglese, circostanza che, secondo la prospettazione accusatoria, avrebbe concre- tamente inciso sulle prospettive di recupero delle somme, rendendole più difficol- tose, in ragione proprio del successivo trasferimento e del diverso regime giuridico alle quali le cessionarie (società di diritto inglese) erano soggette. In realtà, sostiene la difesa, quel "sofisticato sistema" ipotizzato dall'accusa rientrerebbe nello schema contestato del reato presupposto, in quanto gli asseriti profitti non sarebbero stati "dirottati" su conti correnti ubicati in paesi esteri, ma semplicemente destinati, in seguito ai piani di riparto, alle società intervenute nell'ambito delle relative procedure fallimentari. 4 Quindi, sul presupposto per cui, quand'anche si volesse configurare, in astratto, il reato di interesse privato del curatore, questo si sarebbe consumato al momento della distribuzione dell'attivo fallimentare, con l'esecuzione dei bonifici, alcun comportamento ulteriore sarebbe stato posto in essere dagli indagati se non quello tipico dello stesso reato presupposto. 3.2. Il ricorso proposto nell'interesse di EL L'RL si compone di cinque motivi di ricorso. 3.2.1. Il primo, formulato sotto il profilo dell'incsservanza di norma processuale, deduce violazione dell'art. 324, comma 6, cod. proc. pen., nella parte in cui l'avviso di fissazione dell'udienza sarebbe stato notificato all'indagato oltre il termine dei tre giorni indicato nella norma richiamata, non potendo, a tal fine, essere rilevante la notifica tempestivamente effettuata in favore del difensore, in quanto eseguita in proprio e non nella qualità di domiciliatario dell'indagato. 3.2.2. Tutti gli altri, invece, sono formulati in termini sovrapponibili ai corrispondenti motivi di ricorso proposti nell'interesse di MA L'RL. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono nel loro complesso infondati. 1. La notifica dell'avviso di udienza (primo motivo del ricorso proposto nell'in- teresse di DA TA). La violazione della norma richiamata dalla difesa, afferendo la previsione all'intervento e alla difesa della parte, comporta una nullità di ordine generale a regime intermedio, la cui efficacia invalidante, se tempestivamente eccepita, si estende al provvedimento che definisce il procedimento incidentale (Sez. 4, n. 11966 del 16/11/2006, dep. 2007, Rv. 236277). Ciononostante, la censura sollevata dal ricorrente è indeducibile per difetto di specificità del motivo, non essendo stato indicato il concreto pregiudizio subito quale conseguenza del vizio dedotto (Sez. 6, n. 24741 del 04/01/2018, Rv. 273101; Sez. 2, n. 1668 del 09/09/2016, dep. 2017, Bardasu, Rv. 268785; Sez. 6, n. 28971 del 21/05/2013, Fanciullo, Rv. 255629; Se2. 6, n. 34558 del 10/05/2012, P., Rv. 253276). L'ordinamento, invero, non appresta tutela alla mera regolarità formale del processo o, in generale, dell'attività giudiziaria, ma all'interesse (sostanziale) che quella specifica norma processuale (in ipotesi violata) intende tutelare. Sicché, in tanto sussiste l'interesse a denunciare la violazione di una norma processuale, in quanto tale violazione abbia comportato un effettivo pregiudizio alla sfera giuridica della parte nel cui interesse è dettata quella specifica previsione procedimentale. 5 E, questo, un principio comune tanto alla giurisprudenza civile di questa Corte (Cass. civ. Sez. 2, n. 20834 del 30/06/2022, Rv. 665171; Sez. 3, n. 26419 del 20/11/2020, Rv. 659858), quanto a quella penale. Un principio affermato anche dalle Sezioni Unite, seppur in tema di notificazione del decreto di citazione giudi- zio: l'imputato, anche nel caso in cui vuole far valere la nullità assoluta stabilita dall'art. 179 cod. proc. pen., "non può limitarsi a denunciare l'inosservanza della norma processuale, ma deve anche rappresentare al giudice di non avere avuto conoscenza dell'atto e deve eventualmente avvalorare l'affermazione con elementi che la rendano credibile ... In un processo basato sull'iniziativa delle parti, è nor- male che anche l'esercizio dei poteri officiosi del giudice, sia mediato dall'attività delle parti, quando dagli atti non risultano gli elementi necessari per l'esercizio di quei poteri e solo le parti sono in grado di rappresentarli al giudice ne di procurarne l'acquisizione" (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo). Ebbene, dall'esame degli atti processuali (ai quali questa Corte può accedere in ragione della natura processuale della censura: Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, Rv. 273525) risulta che l'avviso dell'udienza dinanzi al Tribunale del riesame (fissata per il 10 dicembre 2022) è stato notificato al difen- sore, in proprio, con PEC inviata il 22 novembre 2022, e, quale domiciliatario dell'indagato, il 29 novembre successivo, quindi oltre il termine di tre giorni indi- cato nel sesto comma dell'art. 324 del codice di procedura penale. In concreto, tuttavia, non solo il ricorrente non ha allegato alcuno specifico pregiudizio, ma, dall'esame della scansione procedimentale emerge, al contrario, la sostanziale irrilevanza del vizio dedotto. Il difensore, infatti, al momento della ricezione della prima (tempestiva) notifica era già (consapevolmente) domiciliata- rio dell'indagato; e lo era fin dal momento in cui si è tenuto l'interrogatorio (il 26 ottobre 2022). E tanto, in assenza di specifiche deduzioni contrarie, rende del tutto irrile- vante, sotto il profilo del concreto esercizio delle prerogative difensive, la succes- siva comunicazione, tardivamente effettuata, che lo stesso difensore ha ricevuto (seppur nella predetta qualità di domiciliatario). 2. L'integrazione motivazionale del Tribunale (primo motivo del ricorso pro- posto nell'interesse di MA L'TA e secondo motivo del ricorso proposto da LE L'TA). La difesa deduce, per come si è detto, la radicale carenza di motivazione del decreto emesso dal Gip e la conseguente illegittimità dell'ordinanza impugnata, nella parte in cui avrebbe integrato una motivazione inesistente 6 Il principio invocato dalla difesa è corretto: la motivazione della ordinanza cautelare non può limitarsi alla ratifica, con formule di stile, delle valutazioni of- ferte dal pubblico ministero, ma deve offrire una autonoma valutazione di tutte le emergenze procedimentali disponibili e rilevanti. Cosicché, la tecnica del rinvio testuale è legittima solo nella misura in cui resta confinata nell'area della "esposi- zione" degli elementi posti a sostegno della misura, ma non può estendersi fino all'assorbimento dei contenuti valutativi della richiesta cautelare, confliggendo tale operazione con la strutturale funzione di controllo affidata al giudice per le indagini preliminari in materia di misure cautelari (Sez. 2, n. 46136 del 28/10/2015, Rv. 265212; Sez. 6, n. 46792 del 11/09/2017, Rv. 271507). Cosicché, a fronte di eventuali omissioni o insufficienze motivazionali, il Tri- bunale del riesame ben può intervenire integrando o modificando il provvedimento impugnato, ma il potere-dovere di integrazione delle insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato non opera laddove l'ordinanza del GIP, limitandosi ad una sterile rassegna delle fonti di prova a carico dell'indagato, manchi total- mente di qualsiasi riferimento contenutistico e di enucleazione degli specifici ele- menti reputati indizianti (Sez. 5, Sentenza n. 643 del 06/12/2017, dep. 2018, Rv. 271925; Sez. 2, n. 25513 del 14/06/2012, Rv. 253247) o delle concrete ed attuali esigenze cautelari che hanno giustificato la misura (Sez. 4, n. 17540 del 22/05/2020, Rv. 279245). In questi casi, anche a seguito delle modifiche apportate dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 agli artt. 292 e 309, cod. proc. pen., lo stesso Tribunale non può avvalersi del menzionato potere integrativo o confermativo, bensì, mancando un sostrato su cui sviluppare il contraddittorio tra le parti, deve provvedere esclusi- vamente all'annullamento del provvedimento coercitivo, non essendo consentito un potere sostitutivo quanto all'emissione di un valido atto, che potrà eventual- mente essere adottato dal medesimo organo la cui decisione è stata annullata (Sez. 6, n. 10590 del 13/12/2017, dep. 2018, Rv. 272596; Sez. 1 n. 5122 del 19/09/1997, Rv. 208586; Sez. 5, n. 5954 del 07/12/1999 dep. 2000, Rv. 215258). In concreto, tuttavia, la censura sollevata dalla difesa, lamentando che il GIP avrebbe attribuito rilevanza penale alla mera sussistenza di un interesse privato dell'indagato e di un suo connesso vantaggio patrimoniale, si risolve non già nell'asserita mancanza di un effettivo impianto motivazionale autonomo posto a sostegno della misura, ma solo di un'errata qualificazione del fatto in termini di sussumibilità della condotta contestata nella fattispecie normativa. E tanto, pur rappresentando un valido motivo d'impugnazione, non rappresenta, in sé, un ra- dicale difetto contenutistico del provvedimento. D'altronde, proprio la circostanza per cui la stessa difesa abbia rilevato un difetto motivazionale (quanto al profilo finalistico della condotta contestata e al suo rapporto con gli interessi sottesi alla 7 gestione della procedura) è prova dell'essenza di un effettivo sostrato contenuti- stico sul quale si è in concreto sviluppato il contraddittorio. Da ciò la manifesta infondatezza del motivo. 3. Il delitto di interesse privato del curatore (secondo e terzo motivo del ri- corso proposto nell'interesse di MA L'TA; terzo e quarto motivo del ricorso proposto nell'interesse di LE L'RL). Per come si è detto, le contestazioni riguardano la cessione di crediti insinuati nello stato passivo di procedure fallimentari (capi B, C, E) o riconosciuti e inseriti nel passivo di una procedura di concordato preventivo omologata (capo D), tra- sferiti in favore di società riconducibili agli indagati ad un prezzo inferiore a quello poi corrisposto all'interno della procedura in favore del cessionario. 3.1. Le censure sollevate dal ricorrente impongono l'individuazione di al- cune generali coordinate ermeneutiche, relative alla delimitazione della fattispecie di reato contestata e ai confini del sindacato riservato a questa Corte. Preliminarmente, l'esatta delimitazione della nozione di "prendere interesse" che è alla base della fattispecie di cui all'art. 228 della legge fallimentare. In linea generale, può affermarsi che il curatore "prende interesse" quando, nello svolgimento del suo incarico, anche mediante il compimento di atti formal- mente e sostanzialmente legittimi (Sez. 5, n. 3298 del 01/02/1984, Rv. 163634), sfrutti il suo ufficio per un interesse privato, funzionalizzando un qualsiasi atto della procedura al conseguimento di un fine ad essa estraneo. Non è, tuttavia, sufficiente la sola coerenza dell'atto rispetto all'interesse (pri- vato) del curatore. È necessario, da un canto, che quest'ultimo abbia tenuto uno specifico comportamento (anche di sola acquiescenza) diretto a realizzare questo interesse;
dall'altro, che l'interesse perseguito sia non solo incoerente con la fina- lità propria ed esclusiva dell'amministrazione fallimentare, ma con questa conflig- gente (Sez. 5, n. 19818 del 06/02/2003, Rv. 224503; Sez. 5, n. 41339 del 23/11/2006, Rv. 235771; Sez. 5, n. 28032 del 12/03/2019, Rv. 276521), riman- dando fuori dall'area dell'illecito penale le ipotesi in cui si realizzi una mera coinci- denza tra i vantaggi privati e gli interessi dell'ufficio o in cui l'interesse del pubblico ufficiale non risulti, in concreto, rivolto a perseguire un vantaggio personale che si ponga in contrasto con le finalità della procedura concorsuale o dell'amministra- zione straordinaria (C. Cost., n. 69 del 1999 e n. 129 del 2000; Sez. 5, n. 19818 del 06/02/2003, Rv. 224503, in motivazione;
Sez. 5, n. 46802 del 12/10/2004, Rv. 230289, in motivazione). In altri termini, "il reato di interesse privato del curatore negli atti del falli- mento, previsto dall'art 228 della legge fallimentare, si configura ogni qual volta il 8 curatore esplichi una concreta attività (prendere interesse è, infatti, diverso dall'a- vere interesse) volta a realizzare attraverso l'ufficio un interesse non ricollegabile in via esclusiva alla finalità propria dell'amministratore fallimentare. Non è per- tanto sufficiente la astratta coincidenza dell'interesse privato con quello pubblico della procedura concorsuale o la sola incompatibilità delle funzioni esercitate, ma è necessaria un'effettiva ingerenza profittatrice e cioè un concreto comportamento del curatore, posto in essere con la consapevolezza di associare un interesse pri- vato ad un atto del fallimento, indipendentemente dalla legittimità o meno dell'atto e dal danno o vantaggio per l'amministrazione fallimentare" (nella specie la società della quale il curatore era amministratore unico e socio, si era offerta come as- suntrice e garante del concordato fallimentare di cui lo stesso curatore era esecu- tore, ottenendo la cessione di tutti i diritti e azioni del fallimento: Sez. 5, n. 2668 del 07/12/1979, dep. 1980, Rv. 144465). Con la precisazione, tuttavia, per come si è detto, che, essendo il reato con- testato un reato di pericolo, accertato il conflitto tra l'interesse privato e quello della procedura, l'effettiva produzione di un danno per la massa dei creditori di- viene circostanza irrilevante (Sez. 5, n. 2668 del 07/12/1979, dep. 1980, Rv. 144465). 3.2. Ciò considerato, in concreto, il Tribunale, nel dar conto delle ragioni per le quali ha ritenuto che il fatto oggetto dell'imputazione integrasse il reato contestato, ha evidenziato: - l'oggettivo conflitto di interessi esistente tra il creditore cedente e il curatore, avendo quest'ultimo un interesse (privatistico, ma pur sempre penalmente rile- vante) a diminuire le somme che quel creditore avrebbe potuto conseguire al fine di accrescere il proprio profitto personale derivato dall'operazione; - lo sfruttamento di informazioni utili e riservate in suo (esclusivo) possesso circa: a) la conoscenza dell'esistenza di una posizione creditora concorsuale, nota solo al curatore (oltre che ai creditori concorrenti); b) le prospettive satisfattorie, anche in termini di tempi di realizzazione del credito, circostanze particolarmente evidenti nella procedura concordataria, nella quale la percentLale di soddisfazione (del 6%) promessa ai creditori chirografari, avrebbe dovute essere corrisposta attraverso i flussi di cassa;
- la particolare scansione cronologica dell'operazione economica, atteso che i riparti parziali sarebbero stati effettuati subito dopo l'acquisto del credito. Per cui è parso illogico supporre che tale informazioni fossero state veicolate ai creditori cedenti, atteso che in questo caso non vi sarebbe stata ragione per giustificare la cessione di un credito ad un prezzo significativamente inferiore a quello poi corri- sposto, in tempi oggettivamente rapidi, dalla procedura in favore del cessionario. 3.3. A fronte di ciò, il ricorrente deduce che: 9 - le specifiche finalità delle procedure sarebbero state comunque realizzate, atteso che la cura dell'interesse del singolo creditore sarebbe estranea alle funzioni tipiche del curatore;
- i creditori ceduti sarebbero stati tutti correttamente informati (attraverso le relazioni periodiche) delle attività di vendita poste in essere e delle conseguenti disponibilità acquisite;
- le condotte contestate nelle singole procedure fallimentari sarebbero state state poste in essere dopo la liquidazione dell'attivo, nel rispetto degli stati passivi esecutivi e dei piani di riparto approvati;
- le condotte ipotizzate come commesse all'interno della procedura concorda- taria sarebbero state poste in essere al di fuori delle specifiche attribuzioni riser- vate al commissario, limitate, nella fase post-omologa, alla sola verifica del cor- retto adempimento delle obbligazioni assunte. 3.4. Ebbene, sotto il primo profilo, effettivamente il curatore non si sosti- tuisce ai singoli creditori, ma amministra il patrimonio dell'impresa soggetto ad esecuzione concorsuale, recuperandolo alla sua propria funzione di garanzia delle obbligazioni assunte. Non è titolare, quindi, di un potere di rappresentanza dei creditori, ma può al più agire con le azioni c.d. di massa, dirette ad ottenere, nell'interesse del ceto creditorio, la ricostruzione del patrimonio del debitore (cfr. Cass. civ., 12 maggio 2017, n. 11798, non massimata;
Cass. civ. n. 18610 del 30/06/2021). Ciò, tuttavia, non significa che l'interesse del singolo creditore sia indifferente all'interno dell'economia propria della procedura fallimentare, essendo essa stessa tesa, in ultimo, all'accertamento e alla soddisfazione delle (singole) pretese creditori attraverso la formazione dello stato passivo e la successiva ripar- tizione del ricavato. Cosicché, seppur non abbia la rappresentanza dei creditori e non sia legitti- mato alla tutela del singolo, suo precipuo compito è anche quello della cura del singolo creditore, nella sua dimensione individuale, attraverso ogni specifico adempimento necessario, all'interno della gestione collettiva dei rapporti, ad assi- curare a quest'ultimo, la massima soddisfazione possibile. 3.5. Parallelamente, con riferimento alle condotte poste in essere all'interno della procedura concordataria, effettivamente, la pubblicazione del decreto di omologazione rappresenta il momento conclusivo del procedimento, a cui segue una fase meramente esecutiva, nella quale vengono compiuti gli atti negoziali e le operazioni materiali dirette all'adempimento delle obbligazioni assunte con l'ac- cordo e cristallizzate nel provvedimento di omologa. L'esecuzione è normalmente affidata allo stesso debitore che, pur tenuto al compimento di ogni atto necessario per l'esecuzione dell'accordo omologato, di regola riacquista la piena disponibilità dei suoi diritti e la completa autonomia nella 10 gestione del suo patrimonio. E tanto si percepisce, nella sua più ampia dimensione, nel concordato con continuità, laddove l'omologa dell'accordo legittima il debitore a porre in essere tutti gli atti di gestione (di ordinaria e straordinaria amministra- zione), senza la necessità di una specifica autorizzazione del giudice, essendo ri- messo agli organi della procedura, secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione, solo un limitato potere di verifica e controllo dell'esatto adempi- mento delle obbligazioni assunte e della coerenza di ogni atto posto in essere rispetto al piano. Ovviamente, l'atipicità del contenuto operativo del piano e, quindi, delle atti- vità che devono essere realizzate si traduce in una conseguente atipicità dell'atti- vità di controllo. Ove il piano, infatti, si strutturi in termini di continuità diretta, l'accordo omologato legittima il debitore a porre in essere tutti gli atti (di ordinaria e straordinaria amministrazione) senza la necessità di una specifica autorizzazione del giudice (necessaria ove si tratti di esecuzione "anticipata"). Per cui il commis- sario giudiziale avrà solo l'onere di verificare la coerenza dell'atto posto in essere rispetto al piano e, quindi, all'adempimento delle obbligazioni assunte. Coerenza che dovrà essere valutata, proprio attesa la atipicità del piano, sotto il profilo fi- nalistico dell'operazione e quindi rispetto alla idoneità dell'atto a raggiungere il risultato prospettato. Sarà onere del commissario verificare l'esistenza di scosta- menti, anche prospettici, della situazione di fatto rispetto a quella prospettata nel piano, comunicando gli esiti ai creditori, i quali, a fronte di un significativo disalli- neamento delle modalità esecutive, saranno legittimati ad esercitare le azioni of- ferte a tutela del sinallagma. Nelle ipotesi in cui, viceversa, il piano sia strutturato in termini di continuità indiretta, l'esecuzione sarà forse più lineare, tipizzata nel compimento dell'atto di conferimento o di cessione (oggi anche usufrutto o affitto o qualsiasi altro titolo in forza del quale sia stata ipotizzata la prosecuzione dell'attività imprenditoriale da parte di terzi) e nel successivo eventuale pagamento del prezzo. Ove, invece, il piano sia strutturato in termini liquidatori, gli unici profili og- getto di valutazione non possono che essere la determinazione delle modalità di liquidazione e la relativa tempistica, così come definite nel provvedimento di omo- loga. Ebbene, quindi, se è vero, per come si è detto, che agli organi della procedura (e, quindi, anche al commissario) è rimesso, secondo le modalità stabilite nel de- creto di omologazione, solo un limitato potere di verifica e controllo dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte e della coerenza di ogni atto posto in es- sere rispetto al piano, ciò non esclude che, proprio in esecuzione di tale obbligo, sul commissario incomba anche la verifica non solo del corretto adempimento delle 11 obbligazioni assunte dal proponente, ma anche, simmetricamente, del pieno sod- disfacimento delle pretese vantate dal singolo creditore. E tanto permette di rite- nere sussistente un evidente contrasto tra l'interesse del cedente (singolo credi- tore) e quello (privato) del cessionario (commissario). 3.6. Ciò considerato, le ulteriori censure, invece, si risolvono nella prospet- tazione di un vizio di motivazione (sub specie di travisamento o manifesta illogi- cità). E il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge. È pur vero che in tale nozione devono ricomprendersi, oltre agli errores in iudicando o in proce- dendo, anche quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argo- mentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656). Ma il Tribunale, per come si è visto, ha dato conto, analiticamente, delle ragioni per le quali il fatto integra il reato contestato eviden- ziando gli argomenti logici (insindacabili in questa sede) alla luce dei quali è stata fondata la decisione. 4. I reati di autoriciclaggio (quarto motivo del ricorso proposto nell'interesse di MA L'TA e quinto motivo del ricorso proposto nell'interesse di Da- niele L'TA). Le contestazioni, formulate ai capi G) e H) del campo d'imputazione, atten- gono al successivo ritrasferimento del credito in favore di società di diritto inglese riconducibili agli stessi indagati. Le difese deducono, sostanzialmente, l'insussistenza del reato contestato in quanto alcun comportamento ulteriore sarebbe stato posto in essere dagli indagati se non quello tipico dello stesso reato presupposto il reato di interesse privato del curatore, consumatosi al momento della distribuzione dell'attivo fallimentare, con l'esecuzione dei bonifici. La censura è infondata. Per come si è detto, il delitto di interesse privato del curatore si configura ogniqualvolta il curatore esplichi una concreta attività volta a realizzare, attraverso l'ufficio, un interesse non ricollegabile in via esclusiva alla finalità propria dell'am- ministratore fallimentare. Il reato, per come si è detto, è un reato di pericolo, per cui rimane del tutto irrilevante, ai fini della sua consumazione, il conseguimento o meno di un utile o la parallela realizzazione di un danno (Sez. 5, n. 46802 del 12/10/2004, Rv. 230289; Sez. 5, n. 2668 del 07/12/1979, dep. 1980, Rv. 144465). E allora, il momento di consumazione del reato c:oincide con il com- 12 Così deciso il 4 luglio 2023 CORTE DI SSAZIONE • • pimento dell'atto (nel quale il curatore ha un interesse configgente con la proce- dura) e, quindi, in concreto, nel momento in cui è intervenuta la cessione: il suc- cessivo ritrasferimento, rispetto al reato di interesse privato, rappresenta un post factum, estraneo all'ambito di operatività della fattispecie che, invece, sussisten- done i presupposti, integra il diverso reato di autoriciclaggio. E, in concreto, tali presupposti sono stati correttamente evidenziati dal Tribu- nale. Sotto tale profilo, invero, il delitto di autoriciclaggio si struttura intorno ad una condotta dissimulatoria allorché, successivamente alla consumazione del de- litto presupposto, il reinvestimento del profitto illecito in attività economiche, fi- nanziarie o speculative sia attuato attraverso la sua intestazione ad un terzo, per- sona fisica ovvero società di persone o capitali, poiché, mutando la titolarità giu- ridica del profitto illecito, la sua apprensione non è più immediata e richiede la ricerca ed individuazione del successivo trasferimento (Sez. 2, n. 16059 del 18/12/2019, dep. 2020, Rv. 279407). Ebbene, l'acquirente del credito, la Roma Investimenti s.r.I., cedeva, per il capo G), il credito rilevato alla Kyaneos Investmentes TD e, per il capo H), le relative somme alla DO TD (collegata alla prima), entrambe società di diritto in- glese. Tanto, come correttamente evidenziato dal Tribunale, ha inciso significativa- mente sulle prospettive di recupero delle somme, rendendole, oggettivamente, più difficoltose, in ragione, da un canto, dei limiti di ripetibilità delle somme (con- nessi ad un'eventuale buona fede del terzo acquirente) e, dall'altro, al diverso regime giuridico delle società (di diritto inglese) effettive destinatarie dei paga- menti). 5. In conclusione, i ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali