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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 09/12/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 418/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 418 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Lipparini ed Parte_2 elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale, giusta procura a margine dell'atto di citazione in appello
- appellante
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo CP_1 C.F._1
FO ER ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, Via Cavour n. 3, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
- appellata
NONCHÉ
C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
- appellata contumace
Oggetto: danno da circolazione di veicoli
Conclusioni delle parti:
- L'avv. Massimo Lipparini, per l'appellante: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: in via principale, in riforma della sentenza n. 420/2024, pubblicata in data 17.12.2024 dall' di Pace di Terni in persona della Dott.ssa Controparte_3
AN UD per i motivi indicati in narrativa, accertare e dichiarare che il sinistro del 27.04.2022 non si è verificato ovvero che non si è verificato secondo le modalità descritte in citazione e, per l'effetto, respingere la domanda proposta da
perché infondata in fatto e diritto;
in via subordinata, in parziale CP_1 riforma della sentenza n. 420/2024, pubblicata in data 17.12.2024 dall'Ufficio del Giudice di Pace di Terni in persona della Dott.ssa AN UD per i motivi indicati in narrativa, respingere la domanda proposta da limitatamente CP_1 alla convenuta compagnia assicurativa perché non provata nei suoi confronti;
per
l'effetto, in ogni caso, condannare la signora alla rifusione in favore CP_1 della compagnia assicurativa ora delle Controparte_4 Parte_1 somme ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado a titolo di sorte, interessi
e spese legali. Con vittoria delle spese legali per entrambi i gradi del giudizio, e spese di CTU a carico dell'attrice”.
- L'avv. Leonardo FO ER, per l'appellata “Voglia l'Ecc.mo CP_1
Tribunale di Terni, contrariis rejectis, rigettare integralmente l'appello proposto da
(già per tutte le motivazioni in narrativa Parte_1 Controparte_4 esposte, con conseguente conferma della sentenza n. 420/2024, R.G. n. 3874/2022 del
Giudice di Pace di Terni e condanna dell'appellante al pagamento di onorari e spese di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 11/03/2025, la (già Parte_1 [...]
conveniva dinanzi a questo Tribunale la CP_4 CP_1 Controparte_2 proponendo appello avverso la sentenza n. 420/2024 del Giudice di Pace di Terni, depositata in data 19/12/2024 e non notificata, con la quale era stata parzialmente accolta (in misura pari ad € 2.701,20 IVA inclusa, oltre interessi e rivalutazione monetaria) la domanda proposta nei suoi confronti da per il risarcimento dei danni patrimoniali subiti dalla CP_1 medesima in conseguenza del sinistro avvenuto alle ore 7:30 circa del 27/04/2022 in Terni,
Via Aleardi, quando – secondo la prospettazione dell'attrice – l'automezzo VE 120L targato FG872TB, di proprietà della e condotto nell'occasione da Controparte_2
per evitare un furgone proveniente dall'opposto senso di marcia era andata a Controparte_5 collidere con l'autovettura Volkswagen Polo targata EL028TY, di proprietà dell'attrice e assicurata per la r.c.a. con la che era ivi regolarmente parcheggiata Parte_1
e che era stata attinta nella parte fronto-laterale sinistra. L'appellante formulava i seguenti motivi di gravame: 1) violazione di legge con riferimento agli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c. e vizio di motivazione circa gli esisti della c.t.u., avendo il Giudice di Pace erroneamente affermato che il consulente tecnico d'ufficio avrebbe ricostruito la dinamica del sinistro accertandone la conformità rispetto a quanto dedotto dall'attrice, laddove, in realtà, il c.t.u. non aveva svolto alcun accertamento ma – stante la mancata messa a disposizione del veicolo da parte della si era limitato ad una personale analisi delle fotografie in atti, senza CP_1 svolgere le necessarie verifiche tecniche e rispondendo in maniera apodittica alle osservazioni del c.t.p. di parte convenuta;
2) travisamento del risultato probatorio, in quanto l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui il c.t.u. avrebbe compiuto un'indagine accurata rispondendo “punto per punto alle osservazioni del consulente di parte convenuta” era contraddetta dalla documentazione in atti, essendosi il c.t.u. basato esclusivamente su fotografie, peraltro non perfettamente nitide;
3) violazione di legge con riferimento agli art. 116 c.p.c. e 2967 c.c., poiché il Giudice di prime cure, dopo aver erroneamente affermato che le contestazioni sollevate dalla compagnia assicurativa sulla dinamica del sinistro erano generiche, aveva attribuito al modello CAI efficacia di presunzione iuris tantum contro la medesima compagnia assicurativa (in mancanza, peraltro, dell'escussione dei firmatati a conferma) anziché valenza di mero elemento di prova affidato alla sua prudente valutazione ai sensi dell'art. 2733, co. 3, c.c.; 4) violazione dell'art. 2697 c.c. anche in merito alla ritenuta sussistenza del danno da fermo tecnico, in realtà in alcun modo provato. L'appellante chiedeva quindi l'integrale riforma della sentenza impugnata, con conseguente rigetto della domanda attorea e con condanna dell'attrice alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado.
Con comparsa depositata in data 09/09/2025 si costituiva l'appellata la quale CP_1 eccepiva l'infondatezza dell'avverso gravame, essendo pienamente condivisibili le motivazioni poste a fondamento della sentenza impugnata, nella quale si era giustamente sottolineato: a) che al modello CAI, firmato da entrambi i conducenti, doveva attribuirsi valenza di presunzione iuris tantum in danno della compagnia assicurativa ai sensi dell'art. 143, co. 2, d.lgs. 209/05; b) che la dinamica del sinistro era stata confermata anche dalle risultanze della c.t.u., svolta mediante un'analisi tecnica accurata e completa e con un'adeguata valutazione e confutazione delle osservazioni del consulente tecnico di parte convenuta;
c) che la compagnia assicurativa non aveva assolto l'onere di fornire prova contraria rispetto alla suddetta dinamica. L'appellata evidenziava inoltre che il fatto che l'automezzo VE non avesse riportato danni era del tutto normale, poiché l'urto era avvenuto con la pedana metallica sporgente dal mezzo pesante (struttura particolarmente robusta, tale da poter causare danni significativi ad un'autovettura senza subire danneggiamenti apprezzabili), ed affermava che anche il danno da fermo tecnico era stato correttamente liquidato. oncludeva quindi per l'integrale rigetto dell'appello. CP_1
L'appellata già contumace nel giudizio di primo grado), alla quale l'atto Controparte_2 di citazione in appello era stato ritualmente notificato, non si costituiva neppure nel presente giudizio di appello.
A seguito della prima udienza, veniva fissata udienza di rimessione della causa in decisione con termini ex art. 352, co. 1, c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
All'esito della successiva udienza del 18/11/2025 – sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – lo scrivente giudice (con provvedimento del 20/11/2025), preso atto delle conclusioni precisate dalle parti costituite, tratteneva la causa in decisione.
1. L'appello merita pieno accoglimento per i motivi di seguito illustrati.
2. Va anzitutto evidenziata la fondatezza del terzo motivo di gravame (che, per ragioni di ordine logico-giuridico, appare necessario esaminare con precedenza rispetto al primo e al secondo), col quale l'appellante ha lamentato l'erroneità dell'affermazione del Giudice di
Pace secondo cui il modello CAI sottoscritto da entrambi i conducenti, nel caso di specie, anziché costituire un elemento liberamente apprezzabile dal giudice nel contesto delle altre risultanze probatorie, avrebbe generato una presunzione iuris tantum circa l'effettiva verificazione del sinistro secondo le modalità in esso descritte, gravando quindi sulla compagnia assicurativa l'onere di fornire prova contraria. L'art. 143 d.lgs. 209/05 prevede infatti che, nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, la dichiarazione – avente valore confessorio – contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, per essere opponibile all'assicuratore deve essere resa dal responsabile del danno che sia anche proprietario del veicolo assicurato, mentre diversamente accade quando (come nel caso di specie) il conducente del veicolo non sia anche proprietario del mezzo, in quanto quest'ultimo è solo litisconsorte facoltativo e la sua dichiarazione non fa stato nei confronti dell'assicuratore ma va liberamente apprezzata (v. ex multis Cass. 4010/2018 e Cass. 8214/2013, nonché, da ultimo, in un caso analogo a quello qui in esame, Cass. 22165/2021; in termini, nella più recente giurisprudenza di merito, si vedano Trib. Nocera Inferiore 11 giugno 2025, Trib.
Ragusa 5 maggio 2025, Trib. Torino 14 aprile 2025, App. Bari 12 febbraio 2025, Trib.
Termini Imerese 9 settembre 2024 e App. Palermo 15 marzo 2023).
3. Ai fini dell'accoglimento della domanda attorea, la dinamica del sinistro come illustrata nel modello CAI avrebbe quindi dovuto trovare un positivo riscontro in altri elementi probatori, e tuttavia, come fondatamente dedotto dall'odierna appellante con il primo e il secondo motivo di gravame, tale riscontro non può rinvenirsi nelle risultanze dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio. Il c.t.u., infatti, non avendo potuto visionare il veicolo attoreo
(che “pur richiesto […] non è stato reso disponibile per le opportune verifiche”: v. pag. 10 dell'elaborato peritale in atti;
sulla possibilità di valutare tale condotta a sfavore dell'attore onerato della prova della dinamica del sinistro, v. ancora Cass. 22165/2021, nonché, da ultimo, Cass. 19085/2023 e App. Firenze 17 maggio 2024), si è limitato a compiere, sulla base del solo esame della documentazione fotografica in atti (in bianco e nero e di qualità non ottimale), una mera valutazione di astratta compatibilità dei danni riportati da tale veicolo con l'evento dedotto dall'attore, senza fornire, tuttavia, una convincente risposta alle dettagliate osservazioni formulate dal consulente tecnico di parte convenuta. Quest'ultimo, infatti, ha correttamente evidenziato che le abrasioni riscontrate sulla pedana di appoggio in materiale metallico del veicolo (peraltro presenti, in maniera apparentemente analoga, anche sulla pedana di sinistra oltre che su quella di destra: v. le fotografie in atti), ricondotte dal c.t.u. al contatto laterale con il veicolo attoreo, appaiono in realtà come mere “scalfiture” della vernice presenti in vari punti della pedana, di dubbia compatibilità con il danno da schiacciamento di circa 2 cm di profondità presente sul parafango anteriore della dell'attrice, e tale CP_6 osservazione non è stata in alcun modo riscontrata dal c.t.u., il quale si è limitato a ribadire, a tal riguardo, che le abrasioni sarebbero “riconducibili ad un urto laterale” anziché al calpestio degli operatori che lavorano sul mezzo.
4. In definitiva, poiché l'unico elemento a supporto della domanda attorea è il modello CAI, che – come detto – è liberamente apprezzabile dal giudice e che non ha trovato un riscontro sufficientemente affidabile nelle risultanze della c.t.u. espletata, la dinamica del sinistro non può ritenersi adeguatamente provata.
5. Pertanto, in pieno accoglimento dell'appello proposto dalla la Parte_1 domanda proposta nei suoi confronti da deve essere integralmente rigettata CP_1
(con conseguente assorbimento del quarto motivo di gravame inerente alla prova del danno da fermo tecnico).
6. Non può invece accogliersi la domanda dell'appellante volta ad ottenere la restituzione delle somme corrisposte alla controparte in esecuzione della sentenza di primo grado. Tale domanda, infatti, è inammissibile per indeterminatezza del petitum (v. in argomento Cass.,
SS.UU. 8077/2012), in mancanza di una compiuta indicazione dell'importo pagato che dovrebbe essere restituito.
7. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
(non ostando al nuovo regolamento delle spese processuali del primo grado di giudizio l'omessa formulazione di uno specifico motivo di gravame sul punto da parte dell'appellante:
v. da ultimo Cass. 7569/2023, Cass. 21964/2022 e Cass. 5890/2022) e vanno quindi poste a carico di ella misura indicata in dispositivo, tenuto conto degli importi di cui CP_1 alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore
(scaglione da € 1.100,01 ad € 5.200,00), alla natura e alla complessità (media) della controversia, con riduzione quasi al minimo per la fase istruttoria e/o di trattazione in appello
(essendovi stata, in tale grado di giudizio, solo la trattazione ma non anche una nuova istruttoria: v. sul punto Cass. 31136/2023, Cass. 30219/2023 e Cass. 29857/2023).
8. Per la medesima ragione (soccombenza) le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con decreto emesso dal giudice di primo grado, devono essere poste integralmente a carico di (ferma restando la solidarietà passiva ex lege di tutte le parti nei CP_1 confronti del consulente, v. Cass. 3239/2018, Cass. 17739/2016, Cass. 23133/2015, Cass.
25179/2013 e Cass. 28094/09).
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nei confronti di della Parte_1 CP_1 avverso la sentenza n. 420/2024 del Giudice di Pace di Terni, ogni altra Controparte_2 difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede: a) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da ei confronti della CP_1 Parte_1
b) dichiara inammissibile la domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado;
c) condanna alla rifusione in favore della delle CP_1 Parte_1 spese processuali del doppio grado di giudizio, che liquida nei seguenti importi: 1) €
1.265,00 (di cui € 236,00 per la fase di studio, € 252,00 per la fase introduttiva, € 352,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 425,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, per il primo grado di giudizio;
2) € 2.200,00 (di cui € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 499,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 851,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie
(15%), CPA e IVA se dovuta, nonché € 174,00 per spese vive (C.U., marca da bollo), per il presente grado di giudizio;
d) pone integralmente a carico di e spese della c.t.u., nella misura liquidata CP_1 con decreto emesso dal Giudice di Pace.
Terni, 09/12/2025
Il giudice
(dott. Alessandro Nastri)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 418 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Lipparini ed Parte_2 elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale, giusta procura a margine dell'atto di citazione in appello
- appellante
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo CP_1 C.F._1
FO ER ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, Via Cavour n. 3, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
- appellata
NONCHÉ
C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
- appellata contumace
Oggetto: danno da circolazione di veicoli
Conclusioni delle parti:
- L'avv. Massimo Lipparini, per l'appellante: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: in via principale, in riforma della sentenza n. 420/2024, pubblicata in data 17.12.2024 dall' di Pace di Terni in persona della Dott.ssa Controparte_3
AN UD per i motivi indicati in narrativa, accertare e dichiarare che il sinistro del 27.04.2022 non si è verificato ovvero che non si è verificato secondo le modalità descritte in citazione e, per l'effetto, respingere la domanda proposta da
perché infondata in fatto e diritto;
in via subordinata, in parziale CP_1 riforma della sentenza n. 420/2024, pubblicata in data 17.12.2024 dall'Ufficio del Giudice di Pace di Terni in persona della Dott.ssa AN UD per i motivi indicati in narrativa, respingere la domanda proposta da limitatamente CP_1 alla convenuta compagnia assicurativa perché non provata nei suoi confronti;
per
l'effetto, in ogni caso, condannare la signora alla rifusione in favore CP_1 della compagnia assicurativa ora delle Controparte_4 Parte_1 somme ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado a titolo di sorte, interessi
e spese legali. Con vittoria delle spese legali per entrambi i gradi del giudizio, e spese di CTU a carico dell'attrice”.
- L'avv. Leonardo FO ER, per l'appellata “Voglia l'Ecc.mo CP_1
Tribunale di Terni, contrariis rejectis, rigettare integralmente l'appello proposto da
(già per tutte le motivazioni in narrativa Parte_1 Controparte_4 esposte, con conseguente conferma della sentenza n. 420/2024, R.G. n. 3874/2022 del
Giudice di Pace di Terni e condanna dell'appellante al pagamento di onorari e spese di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 11/03/2025, la (già Parte_1 [...]
conveniva dinanzi a questo Tribunale la CP_4 CP_1 Controparte_2 proponendo appello avverso la sentenza n. 420/2024 del Giudice di Pace di Terni, depositata in data 19/12/2024 e non notificata, con la quale era stata parzialmente accolta (in misura pari ad € 2.701,20 IVA inclusa, oltre interessi e rivalutazione monetaria) la domanda proposta nei suoi confronti da per il risarcimento dei danni patrimoniali subiti dalla CP_1 medesima in conseguenza del sinistro avvenuto alle ore 7:30 circa del 27/04/2022 in Terni,
Via Aleardi, quando – secondo la prospettazione dell'attrice – l'automezzo VE 120L targato FG872TB, di proprietà della e condotto nell'occasione da Controparte_2
per evitare un furgone proveniente dall'opposto senso di marcia era andata a Controparte_5 collidere con l'autovettura Volkswagen Polo targata EL028TY, di proprietà dell'attrice e assicurata per la r.c.a. con la che era ivi regolarmente parcheggiata Parte_1
e che era stata attinta nella parte fronto-laterale sinistra. L'appellante formulava i seguenti motivi di gravame: 1) violazione di legge con riferimento agli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c. e vizio di motivazione circa gli esisti della c.t.u., avendo il Giudice di Pace erroneamente affermato che il consulente tecnico d'ufficio avrebbe ricostruito la dinamica del sinistro accertandone la conformità rispetto a quanto dedotto dall'attrice, laddove, in realtà, il c.t.u. non aveva svolto alcun accertamento ma – stante la mancata messa a disposizione del veicolo da parte della si era limitato ad una personale analisi delle fotografie in atti, senza CP_1 svolgere le necessarie verifiche tecniche e rispondendo in maniera apodittica alle osservazioni del c.t.p. di parte convenuta;
2) travisamento del risultato probatorio, in quanto l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui il c.t.u. avrebbe compiuto un'indagine accurata rispondendo “punto per punto alle osservazioni del consulente di parte convenuta” era contraddetta dalla documentazione in atti, essendosi il c.t.u. basato esclusivamente su fotografie, peraltro non perfettamente nitide;
3) violazione di legge con riferimento agli art. 116 c.p.c. e 2967 c.c., poiché il Giudice di prime cure, dopo aver erroneamente affermato che le contestazioni sollevate dalla compagnia assicurativa sulla dinamica del sinistro erano generiche, aveva attribuito al modello CAI efficacia di presunzione iuris tantum contro la medesima compagnia assicurativa (in mancanza, peraltro, dell'escussione dei firmatati a conferma) anziché valenza di mero elemento di prova affidato alla sua prudente valutazione ai sensi dell'art. 2733, co. 3, c.c.; 4) violazione dell'art. 2697 c.c. anche in merito alla ritenuta sussistenza del danno da fermo tecnico, in realtà in alcun modo provato. L'appellante chiedeva quindi l'integrale riforma della sentenza impugnata, con conseguente rigetto della domanda attorea e con condanna dell'attrice alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado.
Con comparsa depositata in data 09/09/2025 si costituiva l'appellata la quale CP_1 eccepiva l'infondatezza dell'avverso gravame, essendo pienamente condivisibili le motivazioni poste a fondamento della sentenza impugnata, nella quale si era giustamente sottolineato: a) che al modello CAI, firmato da entrambi i conducenti, doveva attribuirsi valenza di presunzione iuris tantum in danno della compagnia assicurativa ai sensi dell'art. 143, co. 2, d.lgs. 209/05; b) che la dinamica del sinistro era stata confermata anche dalle risultanze della c.t.u., svolta mediante un'analisi tecnica accurata e completa e con un'adeguata valutazione e confutazione delle osservazioni del consulente tecnico di parte convenuta;
c) che la compagnia assicurativa non aveva assolto l'onere di fornire prova contraria rispetto alla suddetta dinamica. L'appellata evidenziava inoltre che il fatto che l'automezzo VE non avesse riportato danni era del tutto normale, poiché l'urto era avvenuto con la pedana metallica sporgente dal mezzo pesante (struttura particolarmente robusta, tale da poter causare danni significativi ad un'autovettura senza subire danneggiamenti apprezzabili), ed affermava che anche il danno da fermo tecnico era stato correttamente liquidato. oncludeva quindi per l'integrale rigetto dell'appello. CP_1
L'appellata già contumace nel giudizio di primo grado), alla quale l'atto Controparte_2 di citazione in appello era stato ritualmente notificato, non si costituiva neppure nel presente giudizio di appello.
A seguito della prima udienza, veniva fissata udienza di rimessione della causa in decisione con termini ex art. 352, co. 1, c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
All'esito della successiva udienza del 18/11/2025 – sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – lo scrivente giudice (con provvedimento del 20/11/2025), preso atto delle conclusioni precisate dalle parti costituite, tratteneva la causa in decisione.
1. L'appello merita pieno accoglimento per i motivi di seguito illustrati.
2. Va anzitutto evidenziata la fondatezza del terzo motivo di gravame (che, per ragioni di ordine logico-giuridico, appare necessario esaminare con precedenza rispetto al primo e al secondo), col quale l'appellante ha lamentato l'erroneità dell'affermazione del Giudice di
Pace secondo cui il modello CAI sottoscritto da entrambi i conducenti, nel caso di specie, anziché costituire un elemento liberamente apprezzabile dal giudice nel contesto delle altre risultanze probatorie, avrebbe generato una presunzione iuris tantum circa l'effettiva verificazione del sinistro secondo le modalità in esso descritte, gravando quindi sulla compagnia assicurativa l'onere di fornire prova contraria. L'art. 143 d.lgs. 209/05 prevede infatti che, nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, la dichiarazione – avente valore confessorio – contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, per essere opponibile all'assicuratore deve essere resa dal responsabile del danno che sia anche proprietario del veicolo assicurato, mentre diversamente accade quando (come nel caso di specie) il conducente del veicolo non sia anche proprietario del mezzo, in quanto quest'ultimo è solo litisconsorte facoltativo e la sua dichiarazione non fa stato nei confronti dell'assicuratore ma va liberamente apprezzata (v. ex multis Cass. 4010/2018 e Cass. 8214/2013, nonché, da ultimo, in un caso analogo a quello qui in esame, Cass. 22165/2021; in termini, nella più recente giurisprudenza di merito, si vedano Trib. Nocera Inferiore 11 giugno 2025, Trib.
Ragusa 5 maggio 2025, Trib. Torino 14 aprile 2025, App. Bari 12 febbraio 2025, Trib.
Termini Imerese 9 settembre 2024 e App. Palermo 15 marzo 2023).
3. Ai fini dell'accoglimento della domanda attorea, la dinamica del sinistro come illustrata nel modello CAI avrebbe quindi dovuto trovare un positivo riscontro in altri elementi probatori, e tuttavia, come fondatamente dedotto dall'odierna appellante con il primo e il secondo motivo di gravame, tale riscontro non può rinvenirsi nelle risultanze dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio. Il c.t.u., infatti, non avendo potuto visionare il veicolo attoreo
(che “pur richiesto […] non è stato reso disponibile per le opportune verifiche”: v. pag. 10 dell'elaborato peritale in atti;
sulla possibilità di valutare tale condotta a sfavore dell'attore onerato della prova della dinamica del sinistro, v. ancora Cass. 22165/2021, nonché, da ultimo, Cass. 19085/2023 e App. Firenze 17 maggio 2024), si è limitato a compiere, sulla base del solo esame della documentazione fotografica in atti (in bianco e nero e di qualità non ottimale), una mera valutazione di astratta compatibilità dei danni riportati da tale veicolo con l'evento dedotto dall'attore, senza fornire, tuttavia, una convincente risposta alle dettagliate osservazioni formulate dal consulente tecnico di parte convenuta. Quest'ultimo, infatti, ha correttamente evidenziato che le abrasioni riscontrate sulla pedana di appoggio in materiale metallico del veicolo (peraltro presenti, in maniera apparentemente analoga, anche sulla pedana di sinistra oltre che su quella di destra: v. le fotografie in atti), ricondotte dal c.t.u. al contatto laterale con il veicolo attoreo, appaiono in realtà come mere “scalfiture” della vernice presenti in vari punti della pedana, di dubbia compatibilità con il danno da schiacciamento di circa 2 cm di profondità presente sul parafango anteriore della dell'attrice, e tale CP_6 osservazione non è stata in alcun modo riscontrata dal c.t.u., il quale si è limitato a ribadire, a tal riguardo, che le abrasioni sarebbero “riconducibili ad un urto laterale” anziché al calpestio degli operatori che lavorano sul mezzo.
4. In definitiva, poiché l'unico elemento a supporto della domanda attorea è il modello CAI, che – come detto – è liberamente apprezzabile dal giudice e che non ha trovato un riscontro sufficientemente affidabile nelle risultanze della c.t.u. espletata, la dinamica del sinistro non può ritenersi adeguatamente provata.
5. Pertanto, in pieno accoglimento dell'appello proposto dalla la Parte_1 domanda proposta nei suoi confronti da deve essere integralmente rigettata CP_1
(con conseguente assorbimento del quarto motivo di gravame inerente alla prova del danno da fermo tecnico).
6. Non può invece accogliersi la domanda dell'appellante volta ad ottenere la restituzione delle somme corrisposte alla controparte in esecuzione della sentenza di primo grado. Tale domanda, infatti, è inammissibile per indeterminatezza del petitum (v. in argomento Cass.,
SS.UU. 8077/2012), in mancanza di una compiuta indicazione dell'importo pagato che dovrebbe essere restituito.
7. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
(non ostando al nuovo regolamento delle spese processuali del primo grado di giudizio l'omessa formulazione di uno specifico motivo di gravame sul punto da parte dell'appellante:
v. da ultimo Cass. 7569/2023, Cass. 21964/2022 e Cass. 5890/2022) e vanno quindi poste a carico di ella misura indicata in dispositivo, tenuto conto degli importi di cui CP_1 alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore
(scaglione da € 1.100,01 ad € 5.200,00), alla natura e alla complessità (media) della controversia, con riduzione quasi al minimo per la fase istruttoria e/o di trattazione in appello
(essendovi stata, in tale grado di giudizio, solo la trattazione ma non anche una nuova istruttoria: v. sul punto Cass. 31136/2023, Cass. 30219/2023 e Cass. 29857/2023).
8. Per la medesima ragione (soccombenza) le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con decreto emesso dal giudice di primo grado, devono essere poste integralmente a carico di (ferma restando la solidarietà passiva ex lege di tutte le parti nei CP_1 confronti del consulente, v. Cass. 3239/2018, Cass. 17739/2016, Cass. 23133/2015, Cass.
25179/2013 e Cass. 28094/09).
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nei confronti di della Parte_1 CP_1 avverso la sentenza n. 420/2024 del Giudice di Pace di Terni, ogni altra Controparte_2 difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede: a) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da ei confronti della CP_1 Parte_1
b) dichiara inammissibile la domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado;
c) condanna alla rifusione in favore della delle CP_1 Parte_1 spese processuali del doppio grado di giudizio, che liquida nei seguenti importi: 1) €
1.265,00 (di cui € 236,00 per la fase di studio, € 252,00 per la fase introduttiva, € 352,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 425,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, per il primo grado di giudizio;
2) € 2.200,00 (di cui € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 499,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 851,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie
(15%), CPA e IVA se dovuta, nonché € 174,00 per spese vive (C.U., marca da bollo), per il presente grado di giudizio;
d) pone integralmente a carico di e spese della c.t.u., nella misura liquidata CP_1 con decreto emesso dal Giudice di Pace.
Terni, 09/12/2025
Il giudice
(dott. Alessandro Nastri)