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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 02/10/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 486/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. AN SC Presidente/Relatore dott. Riccardo Sabato Giudice dott. Giuseppe Izzo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 486/2025 promossa tra :
(C.F ) nato a [...], il [...] con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. FORTE ANTONIO, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sanza, alla via Roma n°28
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] ( con il Controparte_1 CodiceFiscale_2 patrocinio dell'avv. FORTE ANTONIO, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sanza, alla via Roma n°28
RICORRENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale Ordinario di Lagonegro
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusione delle parti: come in atti
Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole reso in data 14.6.2025;
Oggetto: separazione consensuale;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.5.2025 i ricorrenti hanno rappresentato:
-che in data 15/9/2002, i sigg.ri e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito concordatario (trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Sanza distinto al n. 13 p. 2 s. A 2002 u. 01 r. 0001);
-che i coniugi non derogavano al regime legale della comunione, stabilendo nel corso del tempo, di comune accordo, la residenza familiare a Sanza, in un primo periodo, presso la casa in via Sotto San
NN n.16 e, successivamente, in via San Vito, come da contratto di locazione dell'1.11.2024;
-che in costanza di matrimonio nascevano, in data 14/04/2004, (C.F. Controparte_2
) e, in data 11/12/2010, (C.F. ); C.F._3 Controparte_3 C.F._4
- che la figlia, ormai maggiorenne, sta svolgendo un tirocinio lavorativo retribuito per cui percepisce la somma di € 500,00 mensili;
-che il minore , invece, attualmente studia ed è iscritto al primo anno di Scuola Controparte_3
Superiore presso l'I.I.S. “Leonardo Da Vinci” di Sapri, al corso di studio con indirizzo "Informatica
e Telecomunicazioni";
-che il rapporto coniugale, un tempo di reciproca soddisfazione e gradimento, si è incrinato successivamente a seguito del manifestarsi di aspri ed insanabili contrasti che hanno fatto venire meno quell'affectio maritalis necessaria all'armonico sviluppo della famiglia;
-che i coniugi hanno proposto, innanzi al Tribunale di Lagonegro, ricorso congiunto per la separazione personale, definito con la Sentenza n. 264/2017;
-che in data 16.10.2018, i coniugi si sono riconciliati ricostituendo la coabitazione e la comunione di vita familiare;
-che attualmente il rapporto si è nuovamente, e in modo irreversibile, incrinato per cui la convivenza si è fatta del tutto intollerabile;
CP_
, con il tacito consenso del coniuge, ha anche lasciato l'abitazione coniugale Parte_1 per cui attualmente vive a Montesano Sulla Marcellana, in via Nazionale s.n.c. Le parti hanno, quindi, chiesto dichiarare la separazione personale dei coniugi e di ordinare al
Comune di Sanza di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio alle seguenti condizioni:
1. I coniugi espressamente acconsentono alla loro separazione personale.
2. Essi potranno stabilire la loro residenza e il loro domicilio liberamente ove riterranno più opportuno.
3. I coniugi danno atto che la figlia , maggiorenne, è economicamente Controparte_2 autosufficiente, anche se vive presso la casa coniugale, mentre il figlio sarà Controparte_3 affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, nell'abitazione a
Sanza, in via Traversa III San Vito n. 3, int. 3, e con diritto-dovere del padre di tenerlo con sé a week- end alternati, oltre che nei giorni della settimana e, specificatamente, dopo l'uscita da scuola, dalle
18:00 alle 20:00, il lunedì, mercoledì e venerdì, nella settimana (I e III) il cui fine settimana permangono presso il padre e, da lunedì a venerdì (sempre dalle ore 18:00 alle ore 20:00), nella settimana il cui fine settimana permangono con la madre (II e IV). I genitori si impegnano a mantenere una comunicazione aperta e rispettosa riguardo eventuali modifiche al calendario, da concordare con un preavviso di almeno 48 ore, salvo emergenze. Entrambi i genitori si impegnano
a facilitare il contatto telefonico tra il minore e l'altro genitore durante i rispettivi periodi di permanenza nonché a consentire la visita (pur se non programmata) ogni qual volta il minore lo desidera. Nel giorno del compleanno del figlio, questi permarrà con la madre fino alle ore 18, e con il padre dalle ore 18 al giorno successivo, quando sarà riaccompagnato a scuola, o comunque a casa della madre, entro le ore 9:00. Entrambi i genitori convengono sulla possibilità di partecipare congiuntamente alle feste organizzate per i minori. I figli trascorreranno il compleanno e le festività del genitore (festa della mamma o del papa) con lo stesso, il quale andrà a prenderli dopo la scuola nei giorni scolastici e starà con lui fino alle 20:00. Qualora il compleanno cada in un fine settimana
o in vacanza, il genitore preleverà i figli alle ore 12 e li riaccompagnerà alle ore 20:00. I minori trascorreranno la vigilia di Natale con uno dei genitori ed il giorno di Natale dalle 8:00 fino alle
21:00 con l'altro genitore, ad anni alterni;
così pure per la vigilia di Capodanno ed il giorno di
Capodanno. Passeranno il resto delle vacanze di Natale con il padre o con la madre ad anni alterni.
Così pure per le festività di Pasqua e Pasquetta, i figli trascorreranno alternativamente Pasqua con uno dei genitori ed il giorno di Pasquetta dalle 8:00 fino alle 21:00 con l'altro genitore, ad anni alterni. I figli trascorreranno il ponte del 25 aprile con il padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari ed il primo maggio con il padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari. Nel corso delle ferie estive, i figli risiederanno con ciascuno dei genitori per due settimane, anche non consecutive. I genitori concorderanno i relativi periodi entro il giorno 15 giugno di ogni anno;
4. Il padre verserà alla madre la somma di € 600,00 mensile, di cui € 380,00 per il canone di locazione relativo alla abitazione sita a Sanza, Traversa III San Vito n. 3, int. 3 ed € 220,00 a titolo di mantenimento del figlio, da consegnare entro il trenta di ogni mese. La somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
5. Le spese mediche, scolastiche, ricreative e sportive, e le spese extra assegno relative ai figli saranno a carico di entrambi i genitori, in misura pari al 50% cadauno;
6. Inoltre, il marito si impegna a versare l'ulteriore somma pari a € 600,00 al momento dell'ottenimento della tredicesima mensilità e, altra pari somma, al momento dell'ottenimento della quattordicesima mensilità, riconosciute dal datore di lavoro (Anas Spa);
7. I coniugi concordano che l'assegno unico universale, previsto dall'INPS come forma di aiuto per le famiglie con figli a carico, percepito da , venga versato nella misura di € 200,00 Parte_1 mensili in favore di . Controparte_1
8. I coniugi rinunciano espressamente ad ogni sorta di mantenimento reciproco.
Gli atti del procedimento venivano comunicati a cura della Cancelleria ex artt. 70 e 71 c.p.c. al PM, il quale in data 14.6.2025 esprimeva parere favorevole.
Come detto, i coniugi hanno concordato le condizioni regolatrici del rapporto di separazione, come sopra riportate.
All'udienza del 23.9.2026 hanno espresso la volontà di non volersi riconciliare.
In merito ai rapporti tra i coniugi, l'accordo non presenta alcun profilo di illiceità o contrarietà a norme imperative, anche per quanto attiene al miglior interesse della prole.
Va, pertanto, omologata la separazione consensuale dei coniugi, alle suddette condizioni.
La presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Sanza (Salerno) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e
69 del D.p.r.
3.11.2000 n. 396.
Quanto alle spese del giudizio, data la natura congiunta della domanda, nulla deve essere disposto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
-Pronuncia la separazione consensuale dei coniugi ricorrenti, i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Sanza il 15 settembre 2002 (atto n. 13 p. II, Serie A, anno 2002 del Comune di
Sanza);
-Omologa le condizioni concordate dai coniugi, come integralmente riportate in motivazione;
-Dispone la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Sanza (Salerno) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del D.p.r.
3.11.2000 n. 396. -Nulla per le spese.
Così deciso in Lagonegro, all'esito della camera di consiglio del 2 ottobre 2025
Il Presidente/Relatore
AN SC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. AN SC Presidente/Relatore dott. Riccardo Sabato Giudice dott. Giuseppe Izzo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 486/2025 promossa tra :
(C.F ) nato a [...], il [...] con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. FORTE ANTONIO, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sanza, alla via Roma n°28
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] ( con il Controparte_1 CodiceFiscale_2 patrocinio dell'avv. FORTE ANTONIO, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sanza, alla via Roma n°28
RICORRENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale Ordinario di Lagonegro
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusione delle parti: come in atti
Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole reso in data 14.6.2025;
Oggetto: separazione consensuale;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.5.2025 i ricorrenti hanno rappresentato:
-che in data 15/9/2002, i sigg.ri e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito concordatario (trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Sanza distinto al n. 13 p. 2 s. A 2002 u. 01 r. 0001);
-che i coniugi non derogavano al regime legale della comunione, stabilendo nel corso del tempo, di comune accordo, la residenza familiare a Sanza, in un primo periodo, presso la casa in via Sotto San
NN n.16 e, successivamente, in via San Vito, come da contratto di locazione dell'1.11.2024;
-che in costanza di matrimonio nascevano, in data 14/04/2004, (C.F. Controparte_2
) e, in data 11/12/2010, (C.F. ); C.F._3 Controparte_3 C.F._4
- che la figlia, ormai maggiorenne, sta svolgendo un tirocinio lavorativo retribuito per cui percepisce la somma di € 500,00 mensili;
-che il minore , invece, attualmente studia ed è iscritto al primo anno di Scuola Controparte_3
Superiore presso l'I.I.S. “Leonardo Da Vinci” di Sapri, al corso di studio con indirizzo "Informatica
e Telecomunicazioni";
-che il rapporto coniugale, un tempo di reciproca soddisfazione e gradimento, si è incrinato successivamente a seguito del manifestarsi di aspri ed insanabili contrasti che hanno fatto venire meno quell'affectio maritalis necessaria all'armonico sviluppo della famiglia;
-che i coniugi hanno proposto, innanzi al Tribunale di Lagonegro, ricorso congiunto per la separazione personale, definito con la Sentenza n. 264/2017;
-che in data 16.10.2018, i coniugi si sono riconciliati ricostituendo la coabitazione e la comunione di vita familiare;
-che attualmente il rapporto si è nuovamente, e in modo irreversibile, incrinato per cui la convivenza si è fatta del tutto intollerabile;
CP_
, con il tacito consenso del coniuge, ha anche lasciato l'abitazione coniugale Parte_1 per cui attualmente vive a Montesano Sulla Marcellana, in via Nazionale s.n.c. Le parti hanno, quindi, chiesto dichiarare la separazione personale dei coniugi e di ordinare al
Comune di Sanza di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio alle seguenti condizioni:
1. I coniugi espressamente acconsentono alla loro separazione personale.
2. Essi potranno stabilire la loro residenza e il loro domicilio liberamente ove riterranno più opportuno.
3. I coniugi danno atto che la figlia , maggiorenne, è economicamente Controparte_2 autosufficiente, anche se vive presso la casa coniugale, mentre il figlio sarà Controparte_3 affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, nell'abitazione a
Sanza, in via Traversa III San Vito n. 3, int. 3, e con diritto-dovere del padre di tenerlo con sé a week- end alternati, oltre che nei giorni della settimana e, specificatamente, dopo l'uscita da scuola, dalle
18:00 alle 20:00, il lunedì, mercoledì e venerdì, nella settimana (I e III) il cui fine settimana permangono presso il padre e, da lunedì a venerdì (sempre dalle ore 18:00 alle ore 20:00), nella settimana il cui fine settimana permangono con la madre (II e IV). I genitori si impegnano a mantenere una comunicazione aperta e rispettosa riguardo eventuali modifiche al calendario, da concordare con un preavviso di almeno 48 ore, salvo emergenze. Entrambi i genitori si impegnano
a facilitare il contatto telefonico tra il minore e l'altro genitore durante i rispettivi periodi di permanenza nonché a consentire la visita (pur se non programmata) ogni qual volta il minore lo desidera. Nel giorno del compleanno del figlio, questi permarrà con la madre fino alle ore 18, e con il padre dalle ore 18 al giorno successivo, quando sarà riaccompagnato a scuola, o comunque a casa della madre, entro le ore 9:00. Entrambi i genitori convengono sulla possibilità di partecipare congiuntamente alle feste organizzate per i minori. I figli trascorreranno il compleanno e le festività del genitore (festa della mamma o del papa) con lo stesso, il quale andrà a prenderli dopo la scuola nei giorni scolastici e starà con lui fino alle 20:00. Qualora il compleanno cada in un fine settimana
o in vacanza, il genitore preleverà i figli alle ore 12 e li riaccompagnerà alle ore 20:00. I minori trascorreranno la vigilia di Natale con uno dei genitori ed il giorno di Natale dalle 8:00 fino alle
21:00 con l'altro genitore, ad anni alterni;
così pure per la vigilia di Capodanno ed il giorno di
Capodanno. Passeranno il resto delle vacanze di Natale con il padre o con la madre ad anni alterni.
Così pure per le festività di Pasqua e Pasquetta, i figli trascorreranno alternativamente Pasqua con uno dei genitori ed il giorno di Pasquetta dalle 8:00 fino alle 21:00 con l'altro genitore, ad anni alterni. I figli trascorreranno il ponte del 25 aprile con il padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari ed il primo maggio con il padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari. Nel corso delle ferie estive, i figli risiederanno con ciascuno dei genitori per due settimane, anche non consecutive. I genitori concorderanno i relativi periodi entro il giorno 15 giugno di ogni anno;
4. Il padre verserà alla madre la somma di € 600,00 mensile, di cui € 380,00 per il canone di locazione relativo alla abitazione sita a Sanza, Traversa III San Vito n. 3, int. 3 ed € 220,00 a titolo di mantenimento del figlio, da consegnare entro il trenta di ogni mese. La somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
5. Le spese mediche, scolastiche, ricreative e sportive, e le spese extra assegno relative ai figli saranno a carico di entrambi i genitori, in misura pari al 50% cadauno;
6. Inoltre, il marito si impegna a versare l'ulteriore somma pari a € 600,00 al momento dell'ottenimento della tredicesima mensilità e, altra pari somma, al momento dell'ottenimento della quattordicesima mensilità, riconosciute dal datore di lavoro (Anas Spa);
7. I coniugi concordano che l'assegno unico universale, previsto dall'INPS come forma di aiuto per le famiglie con figli a carico, percepito da , venga versato nella misura di € 200,00 Parte_1 mensili in favore di . Controparte_1
8. I coniugi rinunciano espressamente ad ogni sorta di mantenimento reciproco.
Gli atti del procedimento venivano comunicati a cura della Cancelleria ex artt. 70 e 71 c.p.c. al PM, il quale in data 14.6.2025 esprimeva parere favorevole.
Come detto, i coniugi hanno concordato le condizioni regolatrici del rapporto di separazione, come sopra riportate.
All'udienza del 23.9.2026 hanno espresso la volontà di non volersi riconciliare.
In merito ai rapporti tra i coniugi, l'accordo non presenta alcun profilo di illiceità o contrarietà a norme imperative, anche per quanto attiene al miglior interesse della prole.
Va, pertanto, omologata la separazione consensuale dei coniugi, alle suddette condizioni.
La presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Sanza (Salerno) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e
69 del D.p.r.
3.11.2000 n. 396.
Quanto alle spese del giudizio, data la natura congiunta della domanda, nulla deve essere disposto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
-Pronuncia la separazione consensuale dei coniugi ricorrenti, i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Sanza il 15 settembre 2002 (atto n. 13 p. II, Serie A, anno 2002 del Comune di
Sanza);
-Omologa le condizioni concordate dai coniugi, come integralmente riportate in motivazione;
-Dispone la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Sanza (Salerno) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del D.p.r.
3.11.2000 n. 396. -Nulla per le spese.
Così deciso in Lagonegro, all'esito della camera di consiglio del 2 ottobre 2025
Il Presidente/Relatore
AN SC