Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 2162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2162 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02162/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01190/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1190 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocata Stefania Virelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della difesa - Direzione generale personale militare, Ministero della difesa, Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi, ex lege, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
nei confronti
Legione Carabinieri Calabria Catanzaro, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto emesso dal Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare -OMISSIS-^ -OMISSIS-, notificato in data 19 aprile 2021, con il quale è stato disposto che il militare: “ è collocato in aspettativa per infermità che, allo stato attuale, risulta NON dipendente da causa di servizio, per giorni 479, -OMISSIS-, ai sensi dell'articolo 905 del decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ”;
- nonché avverso ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso o richiamato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della difesa - Direzione generale personale militare e del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, co. 4 -bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 il dott. CO CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, Vice Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri, ha agito nel presente giudizio, riferendo, in fatto, che:
- dal -OMISSIS-, è stato posto in convalescenza presso -OMISSIS-;
- con verbale del -OMISSIS-, è stato riconosciuto temporaneamente non idoneo al servizio per giorni 79;
- con verbale del -OMISSIS- è stato riconosciuto temporaneamente non idoneo al servizio per giorni 28;
- in data -OMISSIS- si sarebbe dovuto sottoporre a visita medica presso il CMO di Messina, ma ciò non è stato possibile giacché, con Circolare SMD REG2020 0043976 del 10 marzo 2020 dello Stato Maggiore della Difesa – Ispettorato militare della Sanità militare, stante la crisi epidemica covid19, era stata disposta “ la sospensione di tutte le attività di natura medico-legale significando che per le idoneità ogni Forza Armata potrà determinare le procedure più adeguate per prolungarne la scadenza. Nelle more di emanazione di specifico decreto, i periodi di aspettativa per la malattia saranno sospesi a decorrere dalla chiusura delle Commissioni Mediche giudicanti ”;
- solo in data-OMISSIS-, è stato quindi sottoposto a visita presso il Dipartimento militare di Medicina legale di Messina e giudicato temporaneamente non idoneo per giorni 30;
- con verbale del -OMISSIS-, è stato riconosciuto temporaneamente non idoneo al servizio per giorni 30;
- con verbale del -OMISSIS-, è stato riconosciuto temporaneamente non idoneo al servizio per giorni 61;
- con verbale del -OMISSIS-, è stato riconosciuto temporaneamente non idoneo al servizio per giorni 50;
- infine, con verbale dell-OMISSIS-, il ricorrente è stato giudicato idoneo al servizio militare e d’istituto nell’Arma dei Carabinieri;
- senonché, con il decreto emesso dal Ministero della Difesa – Direzione generale per il personale militare -OMISSIS-^ Divisione, emarginato in oggetto, si è disposto che il ricorrente “ è collocato in aspettativa per infermità che, allo stato attuale, risulta NON dipendente da causa di servizio, per giorni 479, -OMISSIS-, ai sensi dell’articolo 905 del decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ”.
2. Avverso tale provvedimento è insorto il ricorrente, proponendo i seguenti motivi di ricorso:
2.1. “ Eccesso di potere, incompletezza ed inadeguatezza dell'istruttoria e della motivazione. Travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti ”;
2.2. “ Violazione di legge per mancata comunicazione di inizio aspettativa da parte del comando di corpo ”.
3. L’amministrazione, ritualmente intimata, si è costituita in giudizio, sostenendo la infondatezza del ricorso.
4. All’udienza di merito straordinaria del 14 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Tanto premesso, il ricorso è infondato.
5.1. Con il primo motivo, il ricorrente, in considerazione dei fatti riferiti nel ricorso e sopra richiamati, sostiene che, dal totale dei giorni rispetto ai quali, in forza del provvedimento gravato, è stato collocato “ in aspettativa per infermità che, allo stato attuale, risulta NON dipendente da causa di servizio ”, debbano essere “ scomputati ”:
- “ giorni 134 (-OMISSIS-) per convalescenza presso -OMISSIS- ”;
- “ giorni 45 per licenza straordinaria relativa all’anno solare 2020 ”;
- “ giorni 90, ossia dal -OMISSIS-, per sospensione delle attività del Centro Medico Ospedaliero di Messina per il Covid 19 ”.
5.1.1. La censura è infondata.
Quanto al periodo di convalescenza presso -OMISSIS-, il ricorrente sostiene che essa “ è cosa ben diversa dall’aspettativa ”.
La censura, tuttavia, si rivela, innanzitutto, generica.
In ogni caso, la valutazione amministrativa risulta corretta, giacché come evidenziato nella nota depositata dalla difesa erariale il 24 agosto 2021, “ la licenza per convalescenza, unitamente ad altre fattispecie (licenza per esami, per gravi motivi, ecc...), rientra […] a pieno titolo nel computo della licenza straordinaria, pari a 45 giorni nel corso dell’anno solare, al superamento dei quali si tramuta in aspettativa: in tale contesto, è indifferente che la stessa trovi la sua fonte in un provvedimento di inidoneità dell’Infermeria presidiaria o della Commissione medico-ospedaliera. Nel caso del ricorrente, come si evince dal prospetto delle licenze fruite nell’anno 2019 [prodotto in giudizio], il medesimo ha fruito di una serie di riposi medici nel corso del 2019, che sono stati computati nella licenza straordinaria fino a raggiungere il tetto dei 45 giorni. Dal 21.07.2019, perdurando la convalescenza, il sottufficiale è stato collocato in aspettativa ”.
In ordine, poi, al secondo periodo, il ricorrente rileva “ che, nell’anno 2020, […] non ha usufruito dei 45 giorni di licenza straordinaria e, pertanto, anche tale periodo deve essere scomputato dai 479 giorni di aspettativa ”.
L’amministrazione, tuttavia, con deduzioni non ulteriormente contestate dal ricorrente, ha rilevato che per la fattispecie in esame è stata applicata la circolare emanata da questa DG il 17 gennaio 2014, a mente della quale “ un militare in aspettativa per motivi sanitari, la cui assenza si protrae per un arco temporale a cavallo di due anni solari, continua a rimanere in tale posizione fino alla riacquisizione dell’idoneità al servizio. Ciò in quanto l’aspettativa non viene interrotta dal sopraggiungere del nuovo anno solare, ma termina con il cessare della causa che l’ha determinata. Non deve, pertanto, interrompersi il periodo di aspettativa tramutandolo, sino al 45° giorno di assenza dal servizio, in licenza straordinaria. In caso di riacquisizione dell’idoneità al servizio ad anno già iniziato, l’interessato, per motivi di ordine sanitario o vario intervenuti successivamente, potrà fruire dei 45 giorni di licenza straordinaria previsti, per il medesimo anno, dalla normativa vigente ”.
La tesi difensiva si rivela, pertanto, infondata.
Quanto, infine, al periodo di sospensione delle attività del CMO di Medicina Legale di Messina in conseguenza della pandemia da Covid-19, nuovamente l’amministrazione ha chiarito, nella citata nota difensiva, che la circolare richiamata dal ricorrente è stata integrata dalla successiva circolare n. prot. n. 45489 del 12 marzo 2020, pure prodotta, dalla quale si evince che, “ ad eccezione dei provvedimenti medico-legali di idoneità e inidoneità permanente, assoluta e parziale (per i quali non è consentita l’autonomia decisionale del Dirigente del Servizio Sanitario), tutti gli altri provvedimenti relativi all’accertamento dello stato di malattia/convalescenza dei militari potevano continuare ad essere legittimamente adottati dai DSS dei vari enti (come, nel caso di specie, dal-OMISSIS-) ”.
5.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, ha lamentato la mancata tempestiva comunicazione del provvedimento di aspettativa, deducendo la violazione della circolare n. 806 del 26 ottobre 2000 del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale militare II reparto.
5.2.1. Anche tale censura è infondata.
Come infatti ancora precisato e documentato dall’amministrazione resistente, in primo luogo, la riferita circolare è stata abrogata dalla successiva circolare datata 17 gennaio 2014, secondo cui “ il militare, che risulti assente dal servizio per infermità, al superamento del 45° giorno di licenza straordinaria precedentemente fruita a qualsiasi titolo, viene collocato in aspettativa d’ufficio dal Comando di appartenenza, che parteciperà all’interessato la nuova posizione di stato ”, in secondo luogo, e soprattutto, l’interessato, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, è stato reso edotto del collocamento in aspettativa con comunicazione notificatagli -OMISSIS-.
6. Per le esposte ragioni, il ricorso deve essere respinto, giacché infondato.
7. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IV AL, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
CO CO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO CO | IV AL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.