TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 2162
TAR
Sentenza 29 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Eccesso di potere, incompletezza ed inadeguatezza dell'istruttoria e della motivazione. Travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti.

    La convalescenza rientra nel computo della licenza straordinaria fino a 45 giorni, superati i quali si tramuta in aspettativa. L'aspettativa per motivi sanitari non viene interrotta dal sopraggiungere del nuovo anno solare. La circolare relativa alla sospensione delle attività medico-legali per il Covid-19 prevedeva che, ad eccezione dei provvedimenti di idoneità e inidoneità permanente, tutti gli altri provvedimenti relativi allo stato di malattia/convalescenza potevano continuare ad essere adottati.

  • Rigettato
    Violazione di legge per mancata comunicazione di inizio aspettativa da parte del comando di corpo.

    La circolare invocata dal ricorrente è stata abrogata e sostituita da una nuova circolare che prevede la comunicazione d'ufficio da parte del Comando di appartenenza. Inoltre, il ricorrente è stato reso edotto del collocamento in aspettativa con comunicazione notificatagli.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 2162
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 2162
    Data del deposito : 29 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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