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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 05/05/2025, n. 2219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2219 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10420/2023 tra
Parte_1
Parte_2 [...]
Parte_3 Pt_4
Parte_5 Pt_4
Parte_6 Parte_7
Parte_8
CP_1 [...]
Controparte_2 [...]
Parte_9 Pt_4
Controparte_3 CP_4
[...] Parte_10
RICORRENTI
e
Controparte_5
RESISTENTE nonché con
Pubblico Ministero
Oggi 5.05.2025 alle ore 10.30, innanzi al dott. Silvia Zeminian, in videoconferenza, è comparsa l'avv.
Silvia Pellegrini per parte ricorrente. Nessuno è presente per il resistente. CP_5
Il Giudice, dato atto della regolare notifica al resistente e della mancata costituzione, ne CP_5
dichiara la contumacia.
Il procuratore si riporta ai propri scritti difensivi. pagina 1 di 6 Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Alle ore 15.00 al termine della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Silvia Zeminian
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Zeminian, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10420/2023 promossa da: nata in [...]-SP (BRASILE) il Parte_1
16.08.1969 (CPF. e residente in [...], 369 APTO 32 MOOCA SÃO P.IVA_1
PAULO-SP (BRASILE) CEP 03186-010;
nato in [...]-SP (BRASILE) il 17.07.1990 (CPF. e Controparte_6 P.IVA_2
residente in [...], 369 APTO 32 MOOCA SÃO PAULO-SP (BRASILE) CEP
03186-010; nato in [...]-SP (BRASILE) il Controparte_7
18.01.1983 (CPF. ) e residente in [...], 2B JD. P.IVA_3 [...]
EP 08340-520; Controparte_8
nata in [...]-SP (BRASILE) il 08.11.1971 Controparte_9
(CPF. ) e residente in [...], 2B JD. P.IVA_4 [...]
CEP 08340-520; Controparte_8
pagina 2 di 6 nata in [...]É – SP (BRASILE) il 09.05.1989 (CPF. Controparte_10
) e residente in [...], 2B JD. P.IVA_5 [...]
CEP 08340-520; Controparte_8
nato in [...]-SP (BRASILE) il 05.10.1974 Parte_8
(CPF. ) e residente em RUA ARIES, 29 JD. P.IVA_6 Controparte_11
CEP 08330-460;
[...]
nata in [...]-SP (BRASILE) il 20.03.2001 (CPF. Controparte_12
) e residente in [...], 29 JD. P.IVA_7 Controparte_11
CEP 08330-460;
nata in [...]-SP (BRASILE) il 26.11.1999 Controparte_2
(CPF. ) e residente in [...], 29 JD. P.IVA_8 Controparte_11
CEP 08330-460;
[...]
nato in [...]-SP (BRASILE) il 09.01.1978 Parte_9
(CPF. ) e residente em RUA TEFE, 126 PARQUE JACATUBA SANTO ANDRE -SP P.IVA_9
(BRASILE) CEP 09290-640, in proprio ed in nome e per conto del figlio minorenne nato in [...] -SP (BRASILE) il 18.01.2008 (CPF. Persona_1
) e residente em RUA TEFE, 126 PARQUE JACATUBA, SANTO ANDRE -SP P.IVA_10
(BRASILE) CEP 09290-640; nato in [...]-SP (BRASILE), il 19.10.1991 (CPF , CP_13 C.F._1
residente in 43, Residence Les Orangers Targa, EP;
Controparte_14 C.F._2
con il patrocinio degli avvocati FLAVIA HELENA MEIRELLES DI PILLA e SILVIA PELLEGRINI contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_5
contumace nonché con
Pubblico Ministero
In punto: diritti di cittadinanza
pagina 3 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di nato il giorno Persona_2
29.11.1864 a CASTELGUGLIELMO (RO), cittadino italiano emigrato in e ivi deceduto, senza CP_8 mai naturalizzarsi e senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
Il resistente non si è costituito in giudizio e va dichiarato contumace. CP_5
Gli atti sono stati comunicati al P.M. che per l'udienza non ha concluso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n.
13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si
è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Preliminarmente deve darsi conto che l'avo nel caso di specie è nato prima dell'annessione del Veneto al Regno D'Italia ma tale circostanza non ha impedito che lo stesso abbia acquistato la cittadinanza pagina 4 di 6 italiana, anche se successivamente emigrato all'estero, in base al riconoscimento della cittadinanza italiana a tutti i “regnicoli” a cui si riferivano l'art. 24 dello Statuto Albertino e le norme sulla cittadinanza di cui al Capo I del Codice Civile del 1865. Si richiamano in proposito le leggi n. 23/1901
e n. 271/1907 in forza delle quali coloro che erano nati prima dell'unificazione dell'Italia furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia – nel caso del Veneto il riferimento è all'ottobre 1866 - non fossero deceduti o avessero acquisito cittadinanza straniera. Nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti, si deve ritenere che abbia acquisito la Persona_2 cittadinanza italiana in seguito all'annessione del Veneto al Regno d'Italia.
Risulta inoltre che il signor non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e Persona_2
mai aveva rinunciato alla cittadinanza italiana, avendola quindi trasmessa iure sanguinis al figlio che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani.
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali – deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere favorevolmente evasa in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito, si osserva ancora che i ricorrenti hanno dato prova di aver introdotto la richiesta di riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il , CP_8
senza avere alcun riscontro.
Sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci – undici anni dalla presentazione.
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 7 agosto 1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale pagina 5 di 6 irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_5
La mole delle istanze presentate fa sì che lo Stato non possa considerarsi inadempiente, sicchè è giustificata la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
-accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano Persona_2
Ordina al ministero dell'Interno e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Compensa le spese.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Venezia, 5.05.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Zeminian
pagina 6 di 6
SEZIONE IMMIGRAZIONE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10420/2023 tra
Parte_1
Parte_2 [...]
Parte_3 Pt_4
Parte_5 Pt_4
Parte_6 Parte_7
Parte_8
CP_1 [...]
Controparte_2 [...]
Parte_9 Pt_4
Controparte_3 CP_4
[...] Parte_10
RICORRENTI
e
Controparte_5
RESISTENTE nonché con
Pubblico Ministero
Oggi 5.05.2025 alle ore 10.30, innanzi al dott. Silvia Zeminian, in videoconferenza, è comparsa l'avv.
Silvia Pellegrini per parte ricorrente. Nessuno è presente per il resistente. CP_5
Il Giudice, dato atto della regolare notifica al resistente e della mancata costituzione, ne CP_5
dichiara la contumacia.
Il procuratore si riporta ai propri scritti difensivi. pagina 1 di 6 Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Alle ore 15.00 al termine della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Silvia Zeminian
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Zeminian, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10420/2023 promossa da: nata in [...]-SP (BRASILE) il Parte_1
16.08.1969 (CPF. e residente in [...], 369 APTO 32 MOOCA SÃO P.IVA_1
PAULO-SP (BRASILE) CEP 03186-010;
nato in [...]-SP (BRASILE) il 17.07.1990 (CPF. e Controparte_6 P.IVA_2
residente in [...], 369 APTO 32 MOOCA SÃO PAULO-SP (BRASILE) CEP
03186-010; nato in [...]-SP (BRASILE) il Controparte_7
18.01.1983 (CPF. ) e residente in [...], 2B JD. P.IVA_3 [...]
EP 08340-520; Controparte_8
nata in [...]-SP (BRASILE) il 08.11.1971 Controparte_9
(CPF. ) e residente in [...], 2B JD. P.IVA_4 [...]
CEP 08340-520; Controparte_8
pagina 2 di 6 nata in [...]É – SP (BRASILE) il 09.05.1989 (CPF. Controparte_10
) e residente in [...], 2B JD. P.IVA_5 [...]
CEP 08340-520; Controparte_8
nato in [...]-SP (BRASILE) il 05.10.1974 Parte_8
(CPF. ) e residente em RUA ARIES, 29 JD. P.IVA_6 Controparte_11
CEP 08330-460;
[...]
nata in [...]-SP (BRASILE) il 20.03.2001 (CPF. Controparte_12
) e residente in [...], 29 JD. P.IVA_7 Controparte_11
CEP 08330-460;
nata in [...]-SP (BRASILE) il 26.11.1999 Controparte_2
(CPF. ) e residente in [...], 29 JD. P.IVA_8 Controparte_11
CEP 08330-460;
[...]
nato in [...]-SP (BRASILE) il 09.01.1978 Parte_9
(CPF. ) e residente em RUA TEFE, 126 PARQUE JACATUBA SANTO ANDRE -SP P.IVA_9
(BRASILE) CEP 09290-640, in proprio ed in nome e per conto del figlio minorenne nato in [...] -SP (BRASILE) il 18.01.2008 (CPF. Persona_1
) e residente em RUA TEFE, 126 PARQUE JACATUBA, SANTO ANDRE -SP P.IVA_10
(BRASILE) CEP 09290-640; nato in [...]-SP (BRASILE), il 19.10.1991 (CPF , CP_13 C.F._1
residente in 43, Residence Les Orangers Targa, EP;
Controparte_14 C.F._2
con il patrocinio degli avvocati FLAVIA HELENA MEIRELLES DI PILLA e SILVIA PELLEGRINI contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_5
contumace nonché con
Pubblico Ministero
In punto: diritti di cittadinanza
pagina 3 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di nato il giorno Persona_2
29.11.1864 a CASTELGUGLIELMO (RO), cittadino italiano emigrato in e ivi deceduto, senza CP_8 mai naturalizzarsi e senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
Il resistente non si è costituito in giudizio e va dichiarato contumace. CP_5
Gli atti sono stati comunicati al P.M. che per l'udienza non ha concluso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n.
13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si
è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Preliminarmente deve darsi conto che l'avo nel caso di specie è nato prima dell'annessione del Veneto al Regno D'Italia ma tale circostanza non ha impedito che lo stesso abbia acquistato la cittadinanza pagina 4 di 6 italiana, anche se successivamente emigrato all'estero, in base al riconoscimento della cittadinanza italiana a tutti i “regnicoli” a cui si riferivano l'art. 24 dello Statuto Albertino e le norme sulla cittadinanza di cui al Capo I del Codice Civile del 1865. Si richiamano in proposito le leggi n. 23/1901
e n. 271/1907 in forza delle quali coloro che erano nati prima dell'unificazione dell'Italia furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia – nel caso del Veneto il riferimento è all'ottobre 1866 - non fossero deceduti o avessero acquisito cittadinanza straniera. Nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti, si deve ritenere che abbia acquisito la Persona_2 cittadinanza italiana in seguito all'annessione del Veneto al Regno d'Italia.
Risulta inoltre che il signor non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e Persona_2
mai aveva rinunciato alla cittadinanza italiana, avendola quindi trasmessa iure sanguinis al figlio che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani.
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali – deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere favorevolmente evasa in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito, si osserva ancora che i ricorrenti hanno dato prova di aver introdotto la richiesta di riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il , CP_8
senza avere alcun riscontro.
Sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci – undici anni dalla presentazione.
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 7 agosto 1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale pagina 5 di 6 irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_5
La mole delle istanze presentate fa sì che lo Stato non possa considerarsi inadempiente, sicchè è giustificata la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
-accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano Persona_2
Ordina al ministero dell'Interno e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Compensa le spese.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Venezia, 5.05.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Zeminian
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