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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Asti, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Asti |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 6/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASTI Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MICHELUZZI LORENZO, Presidente CANNATA' DOMENICO, Relatore MARONI GABRIELE, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 87/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Asti - Via Zangrandi 6 14100 Asti AT
elettivamente domiciliato presso dp.asti@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7L012L00052 2025 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME ORDINARIO) 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il 12/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: chiede che la Commissione Tributaria Provinciale di Asti:
1. Annullare l'avviso di accertamento n° T7L012L00052/2025 e tutti gli atti conseguenti, prodromici annessi e o connessi;
2. Riformare la sanzione;
3. In via istruttoria, disporre l'ammissione della prova testimoniale, secondo i capitoli di prova sopra enunciati;
4. Con ogni conseguente statuizione di legge, ivi compresa la rifusione delle spese di lite;
5. Si riservano ulteriori prove documentali.
Resistente: Voglia il Giudice adito, previa reiezione della richiesta avversaria di ammissione della prova testimoniale, accertare e dichiarare il corretto operato della Agenzia delle Entrate e, pertanto, respingere il ricorso presentato dalla impresa individuale Ricorrente_1, per le ragioni illustrate in narrativa. Con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'esito di un'indagine condotta dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Asti nei Nominativo_2confronti di tal , titolare di un'omonima impresa edile, dalla quale sarebbe emersa un'attività di emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, la stessa Agenzia delle Entrate ha recuperato a tassazione nei confronti dell'odierno Società_1, _ Ricorrente_1 , titolare di un'impresa individuale operante nel settore dell'impiantistica idraulica, tutte le fatture passive ricevute nel 2018 dalla suddetta ditta Nominativo_2 ; _ Ricorrente_1complessivamente € 10.000,00. Il ha interposto regolare ricorso avverso l'avviso di accertamento notificato dall'Ufficio, eccependo anzitutto di non avere avuto alcuna parte nell'attività ispettiva svolta nei confronti del _ Nominativo_2 e di non essere pertanto avuto la possibilità di svolgere difese di sorta. Nel merito, preso atto che l'Ufficio ha desunto l'inesistenza delle operazioni svolte dal _ Nominativo_2 dalla mancanza, in capo a questt'ultimo, di una struttura che gli consentisse di svolgere effettivamente attività lavorativa, ha fatto presente che nel corso _ Nominativo_2del 2018 il ha partecipato, svolgendo mere attività materiali di muratore, per le quali non era richiesta alcuna organizzazione di personale e di mezzi, alla ristrutturazione di un fabbricato di proprietà di tale _ Nominativo_3. Con la precisazione che in quel frangente, il _ Nominativo_2 non aveva dovuto neppure acquistare i materiali edilizi, procurati direttamente dal Società_2Ricorrente presso i magazzini di , come emerge dalle fatture prodotte. Il Ricorrente ha altresì contestato, in via subordinata, l'aliquota IVA del 22% applicata dall'Ufficio, sostenendo che per tale tipologia di lavori, la normativa in vigore prevede l'aliquota del 10%. Il Ricorrente ha prodotto la copia delle fatture emesse dalla ditta Società_3 di Nominativo_2
, la copia dei bonifici effettuati dal committente dei lavori edilizi e, a completamento del quadro istruttorio, ha chiesto ammettersi la prova testimoniale al fine di dimostrare l'effettività delle prestazioni ricevute dal _ Nominativo_2. L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Asti si è costituita in giudizio mediante deposito nel fascicolo telematico della memoria di controdeduzioni e dei documenti alla stessa allegati. L'Ufficio ha chiesto il rigetto del ricorso e, allo scopo di dimostrare la fondatezza dell'accertamento notificato al Ricorrente, ha anzitutto ripercorso gli aspetti più significativi dell'accertamento svolto dalla G.d.F. di Asti nei confronti della ditta Società_3 di Nominativo_2, riassunti in un elenco di elementi dai quali emerge, a giudizio dell'Ufficio, la totale inesistenza delle operazioni di cui alle fatture dalla stessa emesse e, per quanto attiene al Società_1presente giudizio, contabilizzate dalla ditta . L'Ufficio ha inoltre eccepito come il Società_1 non sia stato in grado di fornire alcuna prova, neppure indiziaria, del rapporto di lavoro intercorso con la ditta Società_3 di Nominativo_2 : non un regolare contratto di subappalto, ma neppure qualche messaggio WhatsApp o e-mail, da cui inferire che i lavori paese_xasseritamente svolti da quest'ultima ditta nel cantiere di , per la ristrutturazione del fabbricato del _ Nominativo_3, siano stati effettivamente eseguiti. A fronte di tale carenza di prova documentale, l'Ufficio si è opposto all'ammissione della prova per testimoni richiesta dal Ricorrente, prova che non può essere utilizzata per colmare la mancanza di una documentazione scritta che poteva e doveva essere prodotta. Quanto all'eccezione relativa all'aliquota IVA del 22% applicata, l'Ufficio ha controdedotto che l'IVA al 10% si applica, nei casi previsti dalla norma, soltanto alle operazioni dirette tra il committente e l'appaltatore, e non anche a quelle intercorse tra l'appaltatore ed il subappaltatore, per le quali l'aliquota resta quella ordinaria del 22%. All'udienza pubblica di discussione erano presenti i difensori di entrambe le parti, i quali hanno illustrato le rispettive difese ed insistito per l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento. L'accertamento operato dall'Ufficio infatti, difetta di una prova precisa e concludente del fatto che Nominativo_2, quale titolare della ditta individuale Società_3, abbia operato nei confronti del Società_1 nel modo in cui ha certamente agito nei confronti dei numerosi altri soggetti percettori delle sue fatture;
Società_3l'esito delle indagini della Guardia di Finanza di Asti non lasciano spazio a dubbi: la ditta di Nominativo_2 ha emesso, nel corso degli anni oggetto del controllo, fatture per operazioni inesistenti, e ciò è reso palese da tutti gli elementi indiziari elencati dall'Ufficio nelle sue controdeduzioni, alle pagine 4 e 5 delle stesse. Tuttavia, nella fattispecie sottoposta al vaglio di questa CGT, tali elementi perdono di consistenza a fronte Società_1delle eccezioni di parte , in particolare quelle relative alle modalità di svolgimento del rapporto Nominativo_2lavorativo – commerciale intercorso tra quest'ultima ed il . Infatti, il Ricorrente ha evidenziato come la ditta individuale Società_3, nella persona del suo titolare, si sia limitata a svolgere, nell'ambito ed all'interno di cantieri edili sulla cui esistenza non sono stati e non possono essere sollevati dubbi, una modesta attività di muratura, che non richiedeva altro se non l'apporto personale del solo Nominativo_2 Società_3. Sicché, il dato certo che la ditta non avesse le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività di lavoro a favore di altri soggetti, è elemento presuntivo dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti che, nel caso di Ricorrente_1, non può operare. Il Ricorrente ha inoltre affermato come la sua attività di impresa sia limitata all'impiantistica idraulica, con la conseguenza che in ogni cantiere nel quale egli opera, vi è la necessità di svolgere lavori di muratura, a supporto delle opere idrauliche che vengono eseguite. Nel caso di ristrutturazioni di immobili, come quelle oggetto dei lavori di cui oggi si tratta, nelle quali la struttura muraria portante e principale è già esistente, ben può ipotizzarsi che i lavori di muratura siano di modesta entità e possano essere svolti da un solo muratore, senza nessun ulteriore apporto di mezzi e di personale. Quanto alla forma dei pagamenti, altro elemento valorizzato dall'Ufficio per affermare l'inesistenza delle Società_3 Ricorrente_1operazioni sottese alle fatture emesse dalla ditta individuale nei confronti di , deve rilevarsi come quest'ultimo abbia pagato almeno una fattura con assegno, mezzo di pagamento tracciabile, e le altre, di importo minore, in contanti;
tale modus operandi non è caratteristico dell'illecita attività di fatturazione per operazioni inesistenti, ove le parti si premurano di dimostrare, con quanta più documentazione possibile, l'esistenza delle operazioni. Stante quanto sopra, questa CGT ritiene superflua la prova per testimoni richiesta dal Ricorrente, e pertanto sulla sua ammissibilità non si pronuncia. Per i suesposti motivi, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, annullato l'atto impugnato. Le spese seguono la soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di primo grado di Asti accoglie il ricorso. Spese di lite a carico dell'ufficio soccombente che si liquidano in euro 1900,00 oltre pesi di legge.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASTI Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MICHELUZZI LORENZO, Presidente CANNATA' DOMENICO, Relatore MARONI GABRIELE, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 87/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Asti - Via Zangrandi 6 14100 Asti AT
elettivamente domiciliato presso dp.asti@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7L012L00052 2025 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME ORDINARIO) 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il 12/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: chiede che la Commissione Tributaria Provinciale di Asti:
1. Annullare l'avviso di accertamento n° T7L012L00052/2025 e tutti gli atti conseguenti, prodromici annessi e o connessi;
2. Riformare la sanzione;
3. In via istruttoria, disporre l'ammissione della prova testimoniale, secondo i capitoli di prova sopra enunciati;
4. Con ogni conseguente statuizione di legge, ivi compresa la rifusione delle spese di lite;
5. Si riservano ulteriori prove documentali.
Resistente: Voglia il Giudice adito, previa reiezione della richiesta avversaria di ammissione della prova testimoniale, accertare e dichiarare il corretto operato della Agenzia delle Entrate e, pertanto, respingere il ricorso presentato dalla impresa individuale Ricorrente_1, per le ragioni illustrate in narrativa. Con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'esito di un'indagine condotta dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Asti nei Nominativo_2confronti di tal , titolare di un'omonima impresa edile, dalla quale sarebbe emersa un'attività di emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, la stessa Agenzia delle Entrate ha recuperato a tassazione nei confronti dell'odierno Società_1, _ Ricorrente_1 , titolare di un'impresa individuale operante nel settore dell'impiantistica idraulica, tutte le fatture passive ricevute nel 2018 dalla suddetta ditta Nominativo_2 ; _ Ricorrente_1complessivamente € 10.000,00. Il ha interposto regolare ricorso avverso l'avviso di accertamento notificato dall'Ufficio, eccependo anzitutto di non avere avuto alcuna parte nell'attività ispettiva svolta nei confronti del _ Nominativo_2 e di non essere pertanto avuto la possibilità di svolgere difese di sorta. Nel merito, preso atto che l'Ufficio ha desunto l'inesistenza delle operazioni svolte dal _ Nominativo_2 dalla mancanza, in capo a questt'ultimo, di una struttura che gli consentisse di svolgere effettivamente attività lavorativa, ha fatto presente che nel corso _ Nominativo_2del 2018 il ha partecipato, svolgendo mere attività materiali di muratore, per le quali non era richiesta alcuna organizzazione di personale e di mezzi, alla ristrutturazione di un fabbricato di proprietà di tale _ Nominativo_3. Con la precisazione che in quel frangente, il _ Nominativo_2 non aveva dovuto neppure acquistare i materiali edilizi, procurati direttamente dal Società_2Ricorrente presso i magazzini di , come emerge dalle fatture prodotte. Il Ricorrente ha altresì contestato, in via subordinata, l'aliquota IVA del 22% applicata dall'Ufficio, sostenendo che per tale tipologia di lavori, la normativa in vigore prevede l'aliquota del 10%. Il Ricorrente ha prodotto la copia delle fatture emesse dalla ditta Società_3 di Nominativo_2
, la copia dei bonifici effettuati dal committente dei lavori edilizi e, a completamento del quadro istruttorio, ha chiesto ammettersi la prova testimoniale al fine di dimostrare l'effettività delle prestazioni ricevute dal _ Nominativo_2. L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Asti si è costituita in giudizio mediante deposito nel fascicolo telematico della memoria di controdeduzioni e dei documenti alla stessa allegati. L'Ufficio ha chiesto il rigetto del ricorso e, allo scopo di dimostrare la fondatezza dell'accertamento notificato al Ricorrente, ha anzitutto ripercorso gli aspetti più significativi dell'accertamento svolto dalla G.d.F. di Asti nei confronti della ditta Società_3 di Nominativo_2, riassunti in un elenco di elementi dai quali emerge, a giudizio dell'Ufficio, la totale inesistenza delle operazioni di cui alle fatture dalla stessa emesse e, per quanto attiene al Società_1presente giudizio, contabilizzate dalla ditta . L'Ufficio ha inoltre eccepito come il Società_1 non sia stato in grado di fornire alcuna prova, neppure indiziaria, del rapporto di lavoro intercorso con la ditta Società_3 di Nominativo_2 : non un regolare contratto di subappalto, ma neppure qualche messaggio WhatsApp o e-mail, da cui inferire che i lavori paese_xasseritamente svolti da quest'ultima ditta nel cantiere di , per la ristrutturazione del fabbricato del _ Nominativo_3, siano stati effettivamente eseguiti. A fronte di tale carenza di prova documentale, l'Ufficio si è opposto all'ammissione della prova per testimoni richiesta dal Ricorrente, prova che non può essere utilizzata per colmare la mancanza di una documentazione scritta che poteva e doveva essere prodotta. Quanto all'eccezione relativa all'aliquota IVA del 22% applicata, l'Ufficio ha controdedotto che l'IVA al 10% si applica, nei casi previsti dalla norma, soltanto alle operazioni dirette tra il committente e l'appaltatore, e non anche a quelle intercorse tra l'appaltatore ed il subappaltatore, per le quali l'aliquota resta quella ordinaria del 22%. All'udienza pubblica di discussione erano presenti i difensori di entrambe le parti, i quali hanno illustrato le rispettive difese ed insistito per l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento. L'accertamento operato dall'Ufficio infatti, difetta di una prova precisa e concludente del fatto che Nominativo_2, quale titolare della ditta individuale Società_3, abbia operato nei confronti del Società_1 nel modo in cui ha certamente agito nei confronti dei numerosi altri soggetti percettori delle sue fatture;
Società_3l'esito delle indagini della Guardia di Finanza di Asti non lasciano spazio a dubbi: la ditta di Nominativo_2 ha emesso, nel corso degli anni oggetto del controllo, fatture per operazioni inesistenti, e ciò è reso palese da tutti gli elementi indiziari elencati dall'Ufficio nelle sue controdeduzioni, alle pagine 4 e 5 delle stesse. Tuttavia, nella fattispecie sottoposta al vaglio di questa CGT, tali elementi perdono di consistenza a fronte Società_1delle eccezioni di parte , in particolare quelle relative alle modalità di svolgimento del rapporto Nominativo_2lavorativo – commerciale intercorso tra quest'ultima ed il . Infatti, il Ricorrente ha evidenziato come la ditta individuale Società_3, nella persona del suo titolare, si sia limitata a svolgere, nell'ambito ed all'interno di cantieri edili sulla cui esistenza non sono stati e non possono essere sollevati dubbi, una modesta attività di muratura, che non richiedeva altro se non l'apporto personale del solo Nominativo_2 Società_3. Sicché, il dato certo che la ditta non avesse le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività di lavoro a favore di altri soggetti, è elemento presuntivo dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti che, nel caso di Ricorrente_1, non può operare. Il Ricorrente ha inoltre affermato come la sua attività di impresa sia limitata all'impiantistica idraulica, con la conseguenza che in ogni cantiere nel quale egli opera, vi è la necessità di svolgere lavori di muratura, a supporto delle opere idrauliche che vengono eseguite. Nel caso di ristrutturazioni di immobili, come quelle oggetto dei lavori di cui oggi si tratta, nelle quali la struttura muraria portante e principale è già esistente, ben può ipotizzarsi che i lavori di muratura siano di modesta entità e possano essere svolti da un solo muratore, senza nessun ulteriore apporto di mezzi e di personale. Quanto alla forma dei pagamenti, altro elemento valorizzato dall'Ufficio per affermare l'inesistenza delle Società_3 Ricorrente_1operazioni sottese alle fatture emesse dalla ditta individuale nei confronti di , deve rilevarsi come quest'ultimo abbia pagato almeno una fattura con assegno, mezzo di pagamento tracciabile, e le altre, di importo minore, in contanti;
tale modus operandi non è caratteristico dell'illecita attività di fatturazione per operazioni inesistenti, ove le parti si premurano di dimostrare, con quanta più documentazione possibile, l'esistenza delle operazioni. Stante quanto sopra, questa CGT ritiene superflua la prova per testimoni richiesta dal Ricorrente, e pertanto sulla sua ammissibilità non si pronuncia. Per i suesposti motivi, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, annullato l'atto impugnato. Le spese seguono la soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di primo grado di Asti accoglie il ricorso. Spese di lite a carico dell'ufficio soccombente che si liquidano in euro 1900,00 oltre pesi di legge.