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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/02/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 3136 / 2024 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. MAIORANO MARCELLO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
rapp e dif dall'Avv AMATO GAETANO Controparte_1
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 21/06/2024 parte ricorrente ha evidenziato di aver ricevuto in data
29.06.2023 due avvisi di pagamento per la restituzione dell'importo di euro 473,43 e di euro 1.289,22 per maternità e malattia illecitamente percepita ed ha eccepito l'intervenuta prescrizione decennale del diritto CP_ alla ripetizione dell'indebito, instauratosi il contraddittorio si è costituito in giudizio l' per dedurre che l'infondatezza della domanda con riferimento all'indebito di euro 1.289,22 per il quale erano stati notificati validi atti interruttivi della prescrizione, oggi la causa è stata decisa con la presente sentenza contestuale;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso nella parte in cui è stato richiesto l'accertamento dell'intervenuta prescrizione dell'indebito di euro 1.289,22 sulla prestazione di indennità malattia e maternità cat. IMM n. 322646 per il periodo dal
14/01/2008 al 16/03/2008 va respinto in quanto l'Ente ha dimostrato di aver notificato validi atti interruttivi della prescrizione in data 14.03.2012 e 17.06.2014
Il ricorso va invece accolto con riferimento all'indebito di euro 473,43 sulla prestazione di indennità malattia e maternità cat. IMM n. 302995 per il periodo dal 16/01/2006 al 19/03/2006 – in quanto l'unico atto interruttivo della prescrizione esibito è del 14.03.2012;
Spese di lite compensate tra le parti per la reciproca soccombenza
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 3136 2024
Accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito di euro 473,43 sulla prestazione di indennità malattia e maternità cat. IMM n. 302995 per il periodo dal 16/01/2006 al
19/03/2006
Compensa le spese di lite tra le parti
13/02/2025 Il Giudice Controparte_1
Dott.ssa Raffaella Caporale
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. MAIORANO MARCELLO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
rapp e dif dall'Avv AMATO GAETANO Controparte_1
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 21/06/2024 parte ricorrente ha evidenziato di aver ricevuto in data
29.06.2023 due avvisi di pagamento per la restituzione dell'importo di euro 473,43 e di euro 1.289,22 per maternità e malattia illecitamente percepita ed ha eccepito l'intervenuta prescrizione decennale del diritto CP_ alla ripetizione dell'indebito, instauratosi il contraddittorio si è costituito in giudizio l' per dedurre che l'infondatezza della domanda con riferimento all'indebito di euro 1.289,22 per il quale erano stati notificati validi atti interruttivi della prescrizione, oggi la causa è stata decisa con la presente sentenza contestuale;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso nella parte in cui è stato richiesto l'accertamento dell'intervenuta prescrizione dell'indebito di euro 1.289,22 sulla prestazione di indennità malattia e maternità cat. IMM n. 322646 per il periodo dal
14/01/2008 al 16/03/2008 va respinto in quanto l'Ente ha dimostrato di aver notificato validi atti interruttivi della prescrizione in data 14.03.2012 e 17.06.2014
Il ricorso va invece accolto con riferimento all'indebito di euro 473,43 sulla prestazione di indennità malattia e maternità cat. IMM n. 302995 per il periodo dal 16/01/2006 al 19/03/2006 – in quanto l'unico atto interruttivo della prescrizione esibito è del 14.03.2012;
Spese di lite compensate tra le parti per la reciproca soccombenza
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 3136 2024
Accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito di euro 473,43 sulla prestazione di indennità malattia e maternità cat. IMM n. 302995 per il periodo dal 16/01/2006 al
19/03/2006
Compensa le spese di lite tra le parti
13/02/2025 Il Giudice Controparte_1
Dott.ssa Raffaella Caporale