Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 24/11/2025, n. 3349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3349 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03349/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01671/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1671 del 2025, proposto da
AN HI, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Musolino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale -Ufficio VIII- Ambito Territoriale di Messina, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 233/24 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto - sezione Lavoro, emessa, nel giudizio n. 2779/22, in data 14 marzo 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale -Ufficio VIII- Ambito Territoriale di Messina;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 il dott. TO LL e udito il difensore dell’Amministrazione, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 233/2024, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto – sezione Lavoro ha accertato il diritto di parte ricorrente di fruire della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall’art. 1, comma 121 della l. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con accredito delle relative somme, oltre interessi e rivalutazione.
Parte ricorrente ha rappresentato che, nonostante la citata sentenza sia stata notificata in data 11 marzo 2025 e sia passata in giudicato, l’Amministrazione intimata non ha adottato alcun atto di esecuzione dello stesso provvedimento; sicché, essendo decorso il termine di 120 giorni previsti per l’adempimento spontaneo dell’Ente, di cui all’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge n. 30/1997, persistendo l’inadempimento dell’Amministrazione intimata rispetto alla predetta condanna, ha notificato e depositato il ricorso in esame in data 31 luglio 2025, chiedendo a questo Tribunale di dare seguito all’esecuzione della sentenza mediante, per l’appunto, il rilascio della “Carta del docente”, con accredito, nella stessa, delle somme, oltre interessi, come determinati nella stessa sentenza, di provvedere, per l’ipotesi di eventuale persistente inattività da parte dell’Amministrazione, alla nomina di un Commissario ad acta , e di condannare lo stesso Ministero al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio, con distrazione in favore del proprio difensore, dichiaratosi antistatario.
2. Il Ministero intimato si è costituito in giudizio con atto di mera forma.
3. All’udienza camerale del 4 novembre 2025, preso atto dell’assenza del difensore della ricorrente e udita l’Avvocatura, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. Il ricorso è fondato.
4.1. Esso risulta, anzitutto, ritualmente proposto, giusta attestazione di passaggio in giudicato della sentenza, notificazione del titolo esecutivo e superamento del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
Ritiene il Collegio di dover fare applicazione, nella fattispecie, del principio normativo secondo il quale i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi di diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 del codice civile.
Avendo la parte ricorrente fornito la prova del fatto costitutivo (sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, secondo la previsione di cui all’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a.), sarebbe spettato all’Amministrazione dimostrare l’inefficacia di tali fatti per il prodursi delle condizioni volute dal citato art. 2697, comma 2, ma quest’ultima, costituitasi, non ha formulato alcuna deduzione in merito a quanto formulato nel ricorso.
Alla luce delle predette considerazioni, va affermata la persistenza dell’obbligo dell’Amministrazione di ottemperare integralmente al giudicato di cui in epigrafe, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza.
La sussistenza dell’obbligo di eseguire il giudicato va affermata sia per quanto riguarda la sorte capitale sia per gli interessi, che vanno liquidati nei termini e nella misura indicata nel titolo, e gli oneri accessori, ivi compresi le spese e i diritti successivi alla emissione del titolo nei limiti delle attività necessarie per conseguirne il passaggio in giudicato e quelle di registrazione dello stesso.
Non sono, invece, dovute le eventuali spese di precetto sostenute, poiché l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato di cui al citato art. 112 c.p.a. è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato fin d’ora quale commissario ad acta il direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega ad altro dirigente/funzionario del medesimo ufficio dotato della necessaria professionalità, il quale, su istanza del ricorrente, si insedierà assicurando nei successivi novanta giorni l’esecuzione del giudicato.
Il commissario ad acta non avrà diritto ad alcun compenso, in quanto, nominandosi un dirigente dello stesso Ministero resistente, tale attività deve ritenersi rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; infatti, la disposizione di cui all’art. 5- sexies , comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, così come previsto dall'art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, “ può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro ” (cfr., ex plurimis , T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 10 marzo 2025, n. 479; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, 4 febbraio 2025, n. 291; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 30 settembre 2024, n. 5142; T.A.R. Sardegna, sez. II, 19 dicembre 2023, n. 983).
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, avuto riguardo alla natura e al carattere seriale della controversia, con distrazione a favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e sensi in motivazione esposti e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , di dare integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe, nel termine indicato in motivazione;
- nomina Commissario ad acta il direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, il quale provvederà in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente, come indicato in motivazione;
- condanna la predetta Amministrazione al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 500,00 (euro cinquecento/00), oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente sentenza alle parti e al Commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AG AN ON, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
TO LL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO LL | AG AN ON |
IL SEGRETARIO