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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/04/2025, n. 1611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1611 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 426/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. LB ET PRESIDENTE
Dott. Serafina Aceto GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 426/2024
promossa da:
CP_1
e
CP_2
Entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. MOI PAOLA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.
Visto nulla si oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Rivoli il 26/03/2022. CP_1 CP_2
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Rivoli (atto n. 12, parte
II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2022).
pagina 1 di 3 Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 05/01/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza n. 3104/2024 del 27/05/2024, pubblicata in data 28/05/2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti nel termine perentorio loro assegnato facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473 -bis. 51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n.2 lett.b) della legge 1.12.1970 n.898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo, scaduto il termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza di comparizione personale delle parti in sede di separazione, dalla data in cui il
Giudice Relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per la decisione in punto di separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e CP_1 [...]
, iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
CP_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rivoli di provvedere alle incombenze di legge;
pagina 2 di 3 DÀ ATTO che i coniugi entrambi economicamente autosufficienti, dichiarano di aver risolto ogni rapporto patrimoniale intercorso, con reciproca rinuncia ad ogni ulteriore richiesta e pretesa e di nulla avere reciprocamente a pretendere a titolo di mantenimento.
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/03/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. LB ET
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. LB ET PRESIDENTE
Dott. Serafina Aceto GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 426/2024
promossa da:
CP_1
e
CP_2
Entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. MOI PAOLA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.
Visto nulla si oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Rivoli il 26/03/2022. CP_1 CP_2
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Rivoli (atto n. 12, parte
II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2022).
pagina 1 di 3 Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 05/01/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza n. 3104/2024 del 27/05/2024, pubblicata in data 28/05/2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti nel termine perentorio loro assegnato facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473 -bis. 51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n.2 lett.b) della legge 1.12.1970 n.898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo, scaduto il termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza di comparizione personale delle parti in sede di separazione, dalla data in cui il
Giudice Relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per la decisione in punto di separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e CP_1 [...]
, iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
CP_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rivoli di provvedere alle incombenze di legge;
pagina 2 di 3 DÀ ATTO che i coniugi entrambi economicamente autosufficienti, dichiarano di aver risolto ogni rapporto patrimoniale intercorso, con reciproca rinuncia ad ogni ulteriore richiesta e pretesa e di nulla avere reciprocamente a pretendere a titolo di mantenimento.
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/03/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. LB ET
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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