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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/04/2025, n. 6175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6175 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
RGAC 27815 ANNO 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 27815 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in decisione alla del 17 aprile 2024 sulle conclusioni precisate alla udienza del giorno gennaio 2025, e vertente
TRA
(cf nella qualità di erede di Parte_1 C.F._1 [...]
deceduto a Roma il 27 aprile 2022, elettivamente domiciliata in Roma, viale Per_1
delle Medaglie D'Oro n. 143 presso lo studio dell'avv. Angelo Chiriacò che la rappresenta e difende giusta procura alle liti su foglio allegato all'atto di citazione depositato telematicamente
ATTRICE
E
(cf ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Giuseppe Gioacchino Belli presso lo studio dell'avv. Giorgio Grassi, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita da procuratore speciale della società giusta delibera del Consiglio di CP_2
Amministrazione in data 5 dicembre 2023, conferita su foglio allegato alla comarsa di costituzione e risposta depositata telematicamente.
CONVENUTA
Oggetto: contratto di assicurazione infortuni TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 13 novembre 2024 le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato la attrice, nella qualità di erede di
[...]
deceduto in Roma in data 24 febbraio 2022, già contraente della polizza Per_2
infortuni denominata n. 80100207286, stipulate con la società Controparte_3 [...]
, ha richiesto l'indennizzo previsto in caso di morte dell'assicurato a seguito di un CP_1
infortunio, essendo deceduto il congiunto per una polmonite da legionella, richiesta che era stata respinta non avendo ritenuto la Assicurazione che il decesso conseguente a tale infezione potesse qualificarsi come morte a seguito di infortunio vertendosi in un caso di decesso a seguito di malattia ma a seguito di malattia.
Ritenendo che l'evento ,morte dovesse essere considerato rientrare nella garanzia offerta dalla polizza infortuni sottoscritta dal congiunto , dopo aver svolto la mediazione con esito negativo, ha introdotto il presente giudizio per vedersi riconoscere il diritto all'indennizzo di polizza ritenendo che la morte del congiunto dovesse considerarsi ai sensi di pèolizza
come derivante da infortunio, ritenendo che fosse pacifico ricomprendere negli infortuni anche le malattie.
Secondo la polizza, infatti, per infortunio doveva intendersi l'evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza diretta ed esclusiva la morte.
Ha evidenziato che la polizza prevedesse tra gli eventi garantiti le infezioni e gli avvelenamento dovuti a morsi di animali, punture di insetti e vegetali e la non presenza tra le esclusioni dalla garanzia delle malattie.
RGAC 28715 ANNO 2024 Pag. 2 di 7 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Si è costituita la società eccependo la mancata prova della qualità Controparte_1
della attrice che consentisse di qualificarla come erede del de cuius, prevedendo la polizza il pagamento nei confronti degli eredi tenuto conto che non risultava aver agito anche l'altro erede.
Nel merito ha evidenziato come fosse stata immediatamente contestato che la malattia che aveva condotto a morte l'assicurato rientrasse nell'ambito della garanzia della Polizza
infortuni sottoscritta.
Infatti la polizza prevedeva che per infortunio si dovesse intendere il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili all'assicurato e che l'infortunio fosse indennizzabile solo quando lo stesso fosse indennizzabile ai sensi di polizza.
Nel caso di specie la legionella era una patologia virale e quindi esclusa dal meccanismo operativo necessario per la configurazione dell'infortunio, tenuto conto che nelle assicurazioni private gli infortuni e le malattie costituiscono diversi rami assicurativi, salvo specifiche pattuizioni che nel caso di specie non prevedevano la indennizzabilità del decesso per legionella.
Inolte non potevano essere tratti argomenti a favore della indennizzabilità delle malattie al l'interno delle polizza infortuni, dalla normativa in materia di garanzie dei dipendenti
CP_ assicurate dall' che riconosceva anche le cd malattie professionali o comunque collegate al lavoro come causa di indennizzo in caso di morte, essendo tale disciplina del tutto estranea alle assicurazioni private.
Ha contestato, inoltre, la misura dell'indennizzo che era stato richiesto.
RGAC 28715 ANNO 2024 Pag. 3 di 7 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Ritenuta la causa decidibile sulla base degli atti avendo la stessa natura documentale, la causa, è stata trattenuta in decisione alla udienza del giorno 17 aprile 2025 sulle conclusioni delle parti come precisate in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' pacifica tra le parti la esistenza della polizza azionata e la sua validità al momento del verificarsi del decesso dell'assicurato.
La contrapposizione tra le parti verte in ordine alla estensione della garanzia assicurativa ed al fatto che il decesso dell'assicurato, prodotto da una infezione da Legionella -
un'infezione batterica provocata da varie specie di batteri del genere legionella che penetra nell'ospite attraverso le mucose delle prime vie respiratorie, in seguito ad inalazione di aerosol contaminati - possa essere considerata come conseguenza di un infortunio. Ai
sensi di polizza.
La polizza stipulata dal prevedeva la garanzia per il rischio morte e invalidità Per_2
permanente in caso di infortunio.
Il glossario presente all'interno delle condizioni generali di polizza indica come infortunio
“ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità
permanente o una invalidità temporanea”.
Per malattia, in generale si intende, invece, nel sistema assicurativo privato, ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
L'ambito di operatività della polizza è definita nel senso che l'assicurazione vale per gli infortuni che l'assicurato subisca nello svolgimento delle proprie attività professionali dichiarate in polizza ed in ogni altra normale attività che lo stesso compia senza carattere di professionalità.
RGAC 28715 ANNO 2024 Pag. 4 di 7 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
La polizza, quindi, contiene chiari elementi diretti a qualificare la stessa come una polizza infortuni, polizza che postula, per l'insorgenza del sinistro indennizzabile, che si sia verificato un infortunio dal quale sia scaturita una lesione che abbia avuto come conseguenza diretta, in questo caso, il decesso dell'assicurato.
L'infortunio, come indicato sia nel glossario sia nella polizza è qualificato come ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili le quali abbuiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente o una invalidità temporanea.
La malattia, invece e normalmente qualificata come ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio è può essere riconosciuta nell'ambito della garanzia solo nel caso che la stessa sia conseguente ad un infortunio indennizzabile, rimanendo esclusa negli altri casi nei quali sia insorta non in conseguenza di una lesione conseguente ad infortunio, o quale conseguenza diretta della lesione subita per effetto dell'infortunio.
Di conseguenza la malattia rientra nella garanzia solo quale modalità attraverso la quale dall'infortunio si produce la morte, nel senso che, tenuto conto di esclusioni specifiche indicate in polizza, se dall'infortunio consegue una malattia dalla quale consegue la morte,
l'evento rientra in garanzia in quanto la malattia è innescata dall'infortunio – si pensi ad una malattia infettiva contratta dal soggetto ricoverato in ospedale a seguito di un investimento che, dopo essere stato operato, deceda per una infezione nosocomiale contratta nella regione oggetto di intervento durante la degenza.
In altre parole la malattia non è considerata dalla polizza equiparata all'infortunio,
rimanendo dallo stesso chiaramente distinta, ma è presa in considerazione dalla stessa solo nel caso che la malattia sia causalmente conseguente all'infortunio e determini la morte come conseguenza dello stesso.
RGAC 28715 ANNO 2024 Pag. 5 di 7 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Si deve, quindi, escludere che possa rientrare nel concetto di infortunio la malattia infettiva contratta causalmente o anche nel corso del servizio, difettando nel meccanismo infettivo il presupposto dell'infortunio, vale a dire la causazione di una lesione che deve avvenire per una causa contemporaneamente fortuita, violenta ed esterna, come ad esempio la contrazione dell'HIV per la puntura occasionale della cute con un ago infetto.
In altre parole ciò che contraddistingue l'infortunio è la causa violenta e traumatica che determini una lesione situazione che nel meccanismo operativo della infezione da virus non ricorre a meno che non sia provato che il contatto con il virus si sia verificato per effetto della causa violenta, circostanza che nel caso di specie non è stata neppure adombrata.
Nessun rilievo può essere attribuita alla normativa diretta a trovare applicazione nella
CP_ assicurazione obbligatoria per i danni conseguenti alla attività lavorativa essendo evidente che i criteri ed i parametri diretti alla definizione delle malattie professionali risarcibili dall'Assicurazione sociale è cosa diversa dalla disciplina prevista per le polizze infortuni private, destinate a determinare, sulla base dell'accordo delle parti, l'oggetto e la tipologia della garanzia.
D'altra parte la malattia professionale è normalmente estranea al contratto assicurativo diretto a garanti le conseguenze di infortuni aventi una modalità operativa del tutto diversa dalla malattia che non richiede la verificazione di una lesione causata da una causa violenta ed esterna, dalla quale conseguenza una invalidità o la morte, rientrando la malattia nella indennizzabilità solo nel caso della insorgenza della stessa per effetto della lesione subita, lesione conseguente ad un evento fortuito e violento che non può rinvenirsi,
nel caso di specie nel contatto con un virus infettivo o con una patologia batterica la cui etiopatogenesi prescinde da una azione violenta idonea a determinare una lesione.
RGAC 28715 ANNO 2024 Pag. 6 di 7 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Di conseguenza la valutazione della infezione per alcune categorie di dipendenti nella cui attività ordinaria sia presente il contatto con possibili germi patogeni anche malgrado le protezioni adottate, quali malattie professionali ai fini della operatività della assicurazione
CP_ sociale non trasforma in eventi indennizzabili quali infortuni nel quadro della assicurazione provata per gli infortuni, specie considerando la esistenza di polizze che garantiscono la invalidità o la morte conseguente da malattia.
Le stesse estensioni di garanzia, previste in alcune polizze, in relazione a malattie quali HIV
e la epatite condizionano sempre la operatività della garanzia al fatto che la malattia sia conseguenza di un infortunio a conferma del fatto che la polizza non copre la malattia in quanto tale ma solo se la stessa sia conseguente alla verificazione di un infortunio che abbia causato una lesione, situazione che nella malattia infettiva non si è verificata.
Deve, pertanto, essere respinta la domanda attrice.
In conseguenza della esistenza di orientamenti difformi nella giurisprudenza di merito ritiene il giudice di confermare le spese del presente giudizio tra le parti.
P Q M
il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti della società Parte_1 Controparte_1
* respinge la domanda dell'attrice;
* compensa le spese del presente giudizio tra le parti.
Così deciso in Roma, il giorno 22 aprile 2025.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
RGAC 28715 ANNO 2024 Pag. 7 di 7 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 27815 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in decisione alla del 17 aprile 2024 sulle conclusioni precisate alla udienza del giorno gennaio 2025, e vertente
TRA
(cf nella qualità di erede di Parte_1 C.F._1 [...]
deceduto a Roma il 27 aprile 2022, elettivamente domiciliata in Roma, viale Per_1
delle Medaglie D'Oro n. 143 presso lo studio dell'avv. Angelo Chiriacò che la rappresenta e difende giusta procura alle liti su foglio allegato all'atto di citazione depositato telematicamente
ATTRICE
E
(cf ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Giuseppe Gioacchino Belli presso lo studio dell'avv. Giorgio Grassi, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita da procuratore speciale della società giusta delibera del Consiglio di CP_2
Amministrazione in data 5 dicembre 2023, conferita su foglio allegato alla comarsa di costituzione e risposta depositata telematicamente.
CONVENUTA
Oggetto: contratto di assicurazione infortuni TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 13 novembre 2024 le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato la attrice, nella qualità di erede di
[...]
deceduto in Roma in data 24 febbraio 2022, già contraente della polizza Per_2
infortuni denominata n. 80100207286, stipulate con la società Controparte_3 [...]
, ha richiesto l'indennizzo previsto in caso di morte dell'assicurato a seguito di un CP_1
infortunio, essendo deceduto il congiunto per una polmonite da legionella, richiesta che era stata respinta non avendo ritenuto la Assicurazione che il decesso conseguente a tale infezione potesse qualificarsi come morte a seguito di infortunio vertendosi in un caso di decesso a seguito di malattia ma a seguito di malattia.
Ritenendo che l'evento ,morte dovesse essere considerato rientrare nella garanzia offerta dalla polizza infortuni sottoscritta dal congiunto , dopo aver svolto la mediazione con esito negativo, ha introdotto il presente giudizio per vedersi riconoscere il diritto all'indennizzo di polizza ritenendo che la morte del congiunto dovesse considerarsi ai sensi di pèolizza
come derivante da infortunio, ritenendo che fosse pacifico ricomprendere negli infortuni anche le malattie.
Secondo la polizza, infatti, per infortunio doveva intendersi l'evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza diretta ed esclusiva la morte.
Ha evidenziato che la polizza prevedesse tra gli eventi garantiti le infezioni e gli avvelenamento dovuti a morsi di animali, punture di insetti e vegetali e la non presenza tra le esclusioni dalla garanzia delle malattie.
RGAC 28715 ANNO 2024 Pag. 2 di 7 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Si è costituita la società eccependo la mancata prova della qualità Controparte_1
della attrice che consentisse di qualificarla come erede del de cuius, prevedendo la polizza il pagamento nei confronti degli eredi tenuto conto che non risultava aver agito anche l'altro erede.
Nel merito ha evidenziato come fosse stata immediatamente contestato che la malattia che aveva condotto a morte l'assicurato rientrasse nell'ambito della garanzia della Polizza
infortuni sottoscritta.
Infatti la polizza prevedeva che per infortunio si dovesse intendere il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili all'assicurato e che l'infortunio fosse indennizzabile solo quando lo stesso fosse indennizzabile ai sensi di polizza.
Nel caso di specie la legionella era una patologia virale e quindi esclusa dal meccanismo operativo necessario per la configurazione dell'infortunio, tenuto conto che nelle assicurazioni private gli infortuni e le malattie costituiscono diversi rami assicurativi, salvo specifiche pattuizioni che nel caso di specie non prevedevano la indennizzabilità del decesso per legionella.
Inolte non potevano essere tratti argomenti a favore della indennizzabilità delle malattie al l'interno delle polizza infortuni, dalla normativa in materia di garanzie dei dipendenti
CP_ assicurate dall' che riconosceva anche le cd malattie professionali o comunque collegate al lavoro come causa di indennizzo in caso di morte, essendo tale disciplina del tutto estranea alle assicurazioni private.
Ha contestato, inoltre, la misura dell'indennizzo che era stato richiesto.
RGAC 28715 ANNO 2024 Pag. 3 di 7 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Ritenuta la causa decidibile sulla base degli atti avendo la stessa natura documentale, la causa, è stata trattenuta in decisione alla udienza del giorno 17 aprile 2025 sulle conclusioni delle parti come precisate in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' pacifica tra le parti la esistenza della polizza azionata e la sua validità al momento del verificarsi del decesso dell'assicurato.
La contrapposizione tra le parti verte in ordine alla estensione della garanzia assicurativa ed al fatto che il decesso dell'assicurato, prodotto da una infezione da Legionella -
un'infezione batterica provocata da varie specie di batteri del genere legionella che penetra nell'ospite attraverso le mucose delle prime vie respiratorie, in seguito ad inalazione di aerosol contaminati - possa essere considerata come conseguenza di un infortunio. Ai
sensi di polizza.
La polizza stipulata dal prevedeva la garanzia per il rischio morte e invalidità Per_2
permanente in caso di infortunio.
Il glossario presente all'interno delle condizioni generali di polizza indica come infortunio
“ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità
permanente o una invalidità temporanea”.
Per malattia, in generale si intende, invece, nel sistema assicurativo privato, ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
L'ambito di operatività della polizza è definita nel senso che l'assicurazione vale per gli infortuni che l'assicurato subisca nello svolgimento delle proprie attività professionali dichiarate in polizza ed in ogni altra normale attività che lo stesso compia senza carattere di professionalità.
RGAC 28715 ANNO 2024 Pag. 4 di 7 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
La polizza, quindi, contiene chiari elementi diretti a qualificare la stessa come una polizza infortuni, polizza che postula, per l'insorgenza del sinistro indennizzabile, che si sia verificato un infortunio dal quale sia scaturita una lesione che abbia avuto come conseguenza diretta, in questo caso, il decesso dell'assicurato.
L'infortunio, come indicato sia nel glossario sia nella polizza è qualificato come ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili le quali abbuiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente o una invalidità temporanea.
La malattia, invece e normalmente qualificata come ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio è può essere riconosciuta nell'ambito della garanzia solo nel caso che la stessa sia conseguente ad un infortunio indennizzabile, rimanendo esclusa negli altri casi nei quali sia insorta non in conseguenza di una lesione conseguente ad infortunio, o quale conseguenza diretta della lesione subita per effetto dell'infortunio.
Di conseguenza la malattia rientra nella garanzia solo quale modalità attraverso la quale dall'infortunio si produce la morte, nel senso che, tenuto conto di esclusioni specifiche indicate in polizza, se dall'infortunio consegue una malattia dalla quale consegue la morte,
l'evento rientra in garanzia in quanto la malattia è innescata dall'infortunio – si pensi ad una malattia infettiva contratta dal soggetto ricoverato in ospedale a seguito di un investimento che, dopo essere stato operato, deceda per una infezione nosocomiale contratta nella regione oggetto di intervento durante la degenza.
In altre parole la malattia non è considerata dalla polizza equiparata all'infortunio,
rimanendo dallo stesso chiaramente distinta, ma è presa in considerazione dalla stessa solo nel caso che la malattia sia causalmente conseguente all'infortunio e determini la morte come conseguenza dello stesso.
RGAC 28715 ANNO 2024 Pag. 5 di 7 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Si deve, quindi, escludere che possa rientrare nel concetto di infortunio la malattia infettiva contratta causalmente o anche nel corso del servizio, difettando nel meccanismo infettivo il presupposto dell'infortunio, vale a dire la causazione di una lesione che deve avvenire per una causa contemporaneamente fortuita, violenta ed esterna, come ad esempio la contrazione dell'HIV per la puntura occasionale della cute con un ago infetto.
In altre parole ciò che contraddistingue l'infortunio è la causa violenta e traumatica che determini una lesione situazione che nel meccanismo operativo della infezione da virus non ricorre a meno che non sia provato che il contatto con il virus si sia verificato per effetto della causa violenta, circostanza che nel caso di specie non è stata neppure adombrata.
Nessun rilievo può essere attribuita alla normativa diretta a trovare applicazione nella
CP_ assicurazione obbligatoria per i danni conseguenti alla attività lavorativa essendo evidente che i criteri ed i parametri diretti alla definizione delle malattie professionali risarcibili dall'Assicurazione sociale è cosa diversa dalla disciplina prevista per le polizze infortuni private, destinate a determinare, sulla base dell'accordo delle parti, l'oggetto e la tipologia della garanzia.
D'altra parte la malattia professionale è normalmente estranea al contratto assicurativo diretto a garanti le conseguenze di infortuni aventi una modalità operativa del tutto diversa dalla malattia che non richiede la verificazione di una lesione causata da una causa violenta ed esterna, dalla quale conseguenza una invalidità o la morte, rientrando la malattia nella indennizzabilità solo nel caso della insorgenza della stessa per effetto della lesione subita, lesione conseguente ad un evento fortuito e violento che non può rinvenirsi,
nel caso di specie nel contatto con un virus infettivo o con una patologia batterica la cui etiopatogenesi prescinde da una azione violenta idonea a determinare una lesione.
RGAC 28715 ANNO 2024 Pag. 6 di 7 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Di conseguenza la valutazione della infezione per alcune categorie di dipendenti nella cui attività ordinaria sia presente il contatto con possibili germi patogeni anche malgrado le protezioni adottate, quali malattie professionali ai fini della operatività della assicurazione
CP_ sociale non trasforma in eventi indennizzabili quali infortuni nel quadro della assicurazione provata per gli infortuni, specie considerando la esistenza di polizze che garantiscono la invalidità o la morte conseguente da malattia.
Le stesse estensioni di garanzia, previste in alcune polizze, in relazione a malattie quali HIV
e la epatite condizionano sempre la operatività della garanzia al fatto che la malattia sia conseguenza di un infortunio a conferma del fatto che la polizza non copre la malattia in quanto tale ma solo se la stessa sia conseguente alla verificazione di un infortunio che abbia causato una lesione, situazione che nella malattia infettiva non si è verificata.
Deve, pertanto, essere respinta la domanda attrice.
In conseguenza della esistenza di orientamenti difformi nella giurisprudenza di merito ritiene il giudice di confermare le spese del presente giudizio tra le parti.
P Q M
il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti della società Parte_1 Controparte_1
* respinge la domanda dell'attrice;
* compensa le spese del presente giudizio tra le parti.
Così deciso in Roma, il giorno 22 aprile 2025.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
RGAC 28715 ANNO 2024 Pag. 7 di 7 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale