Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 23/12/2025, n. 2114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 2114 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02114/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02205/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2205 del 2025, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Marzio Vaccari, Filomena D’Amora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Siena, Questura di Siena, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
del provvedimento prot. -OMISSIS-datato -OMISSIS- Area 1 - Polizia Amministrativa - emesso dalla Prefettura di Siena con il quale veniva decretato il divieto a carico del signor -OMISSIS--OMISSIS- di detenere armi, munizioni e materie esplodenti in genere, possedute dallo stesso a qualsiasi titolo;
del provvedimento -OMISSIS-datato -OMISSIS- emesso dalla Questura di Siena con il quale veniva revocato al signor -OMISSIS--OMISSIS- il porto d'armi uso caccia nr-OMISSIS-, rilasciato dal Commissariato di P.S. di Chiusi Chianciano (SI) in data -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Siena e di Questura di Siena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. IG LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente era titolare di licenza di porto d’armi per uso caccia, da ultimo, rilasciata in data -OMISSIS- (n. -OMISSIS-).
A seguito di un intervento dei militari della Stazione dei Carabinieri di Montepulciano effettuato nella serata del -OMISSIS- ed originato da una lite familiare (che peraltro originava un procedimento penale, poi archiviato, nei confronti del ricorrente e della moglie per presunte violenze nei confronti della figlia in stato di alterazione originato dal consumo di alcool e sostanze stupefacenti), il Prefetto di Siena, con il decreto -OMISSIS-, n. -OMISSIS-(notificato all’interessato il successivo -OMISSIS-), faceva divieto al ricorrente, ai sensi dell’art. 39 del T.U.L.P.S., di detenere armi, munizioni e materiale esplodente, ritenendo ininfluente l’archiviazione del procedimento penale, risultando evidente come “l'interessato non sia in grado di assicurare il buon uso delle armi a causa del contesto familiare caratterizzato da un forte livello di conflittualità cagionato dalla presenza di un familiare con gravi problematiche riguardanti l’uso di sostanze alcoliche e stupefacenti” ed essendo altresì irrilevante l’ulteriore rilievo di parte ricorrente relativo “al fatto che l’interessato e la figlia non …(fossero) più conviventi…(trattandosi di circostanza) non ..in grado di elidere i rischi connessi alla grave situazione di disagio familiare”.
Con il successivo decreto -OMISSIS-, -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-(notificato all’interessato il -OMISSIS- successivo) anche il Questore di Siena disponeva poi, per motivazioni assolutamente analoghe, la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia rilasciata al ricorrente.
I due atti sopra richiamati erano impugnati dal ricorrente che articolava censure di: 1) violazione dell’art. 27 Cost., violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 10, 11 e 43 del r.d. n. 773 del 1931 (T.U.L.P.S.), difetto di motivazione in merito al rapporto tra le condotte contestate in sede penale ed il pericolo di abuso del titolo autorizzatorio, difetto assoluto di istruttoria, travisamento delle situazioni di fatto, contraddittorietà; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 10, 11 e 43 del r.d. n. 773 del 1931 (T.U.L.P.S.), difetto di istruttoria e di motivazione, omissione del giudizio prognostico, eccesso di potere per irragionevolezza ed ingiustizia manifeste in ragione dell’estraneità delle condotte contestate in sede penale rispetto ai requisiti del titolo autorizzatorio.
Si costituivano in giudizio le Amministrazioni resistenti, controdeducendo sul merito del ricorso.
Alla camera di consiglio del 4 settembre 2025, parte ricorrente rinunciava all’istanza cautelare proposta con il ricorso, in considerazione della pronta fissazione dell’udienza per la decisione del merito del gravame.
Alla pubblica udienza del 16 dicembre 2025, il ricorso era quindi trattenuto in decisione.
2. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.
A questo proposito, una giurisprudenza assolutamente incontroversa ha più volte rilevato come il “porto d'armi non costituisc(a) oggetto di un diritto assoluto, rappresentando un’eccezione al normale divieto di detenere armi e potendo essere riconosciuto soltanto a fronte della perfetta e completa sicurezza circa il loro buon uso, in modo da scongiurare dubbi o perplessità, sotto il profilo prognostico, per l'ordine pubblico e per la tranquilla convivenza della collettività; il giudizio che compie l'Autorità di pubblica sicurezza è espressione di una valutazione ampiamente discrezionale, che presuppone una analisi comparativa dell'interesse pubblico primario, degli interessi pubblici secondari, nonché degli interessi dei privati, oltre che un giudizio di completa affidabilità del soggetto istante basato su rigorosi parametri tecnici” (Cons. Stato, sez. III, 22 luglio 2024, n. 6565; 9 febbraio 2024, n. 1335; 5 febbraio 2024, n. 1141; T.A.R. Sardegna, sez. I, 2 dicembre 2023, n. 901; T.A.R. Toscana, sez. II, 11 ottobre 2021, n. 1297).
In termini più decisamente sistematici, occorre pertanto concludere che “il rapporto giuridico che scaturisce dal rilascio di detta autorizzazione di polizia resta pur sempre subordinato, in tutto il suo svolgimento, alla coincidenza con l'interesse pubblico, rimesso appunto alla valutazione discrezionale della p.a., il cui giudizio non può essere sindacato se non sotto il profilo del rispetto dei canoni di ragionevolezza e della coerenza” (Cons. Stato, sez. VI, 20 luglio 2006, n. 4604).
Sotto il profilo applicativo, il carattere accentuatamente discrezionale del giudizio in ordine all’affidabilità nell’uso delle armi importa poi la legittimità del ricorso a valutazione prognostiche in cui “il pericolo di abuso delle armi viene valutato attraverso un ragionamento induttivo e probabilistico, che non esige un grado di certezza al di là di ogni ragionevole dubbio, come nella valutazione della responsabilità penale, ma richiede una previsione supportata da un grado attendibile di probabilità in modo da far ritenere "più probabile che non" l'eventualità di abuso delle armi” ( Cons. Stato, sez. III, 13 gennaio 2025, n. 194; 31 maggio 2024, n. 4914; T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 13 marzo 2024, n. 641).
Recependo l’orientamento giurisprudenziale ormai assolutamente consolidato (Cons. Stato, sez. III, 27 aprile 2022, n. 3331; T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 24 luglio 2024, n. 1575; T.A.R. Abruzzo, Pescara, 16 gennaio 2024, n. 14), la giurisprudenza di questo T.A.R., ha poi rilevato, con riferimento alle situazioni di conflittualità familiare, come “il giudizio in materia…prescind(a) da una valutazione di attribuibilità all’interessato dei fatti ritenuti ostativi e da un esame delle relative responsabilità in proposito. Ciò che rileva è unicamente una valutazione prognostica circa la probabilità che il rilascio, o il mantenimento, dei titoli autorizzativi in materia di armi in capo a un determinato soggetto possa cagionare fatti antigiuridici. In questo contesto è stato ripetutamente ritenuto, anche da questa Sezione, che una situazione di conflittualità familiare nella sua oggettività è valido motivo per l’emanazione di provvedimenti interdittivi in tema di armi (T.A.R. Toscana, II, 13 marzo 2019 n. 354), a prescindere dalla responsabilità della sua causazione” (T.A.R. Toscana, sez. II, 14 novembre 2022, n. 1305).
In questa prospettiva, le valutazioni compiute dalla Prefettura di Siena costituiscono appunto espressione di quella valutazione puramente probabilistica (e cautelativa) richiesta dalla giurisprudenza e non presentano certamente quegli aspetti di evidente illogicità o di travisamento dei fatti denunciati dal ricorrente con i due motivi di ricorso e che potrebbero legittimarne l’annullamento giurisdizionale.
Al di là dell’esito della vicenda penale e di ogni considerazione in ordine alla ricostruzione dell’episodio del -OMISSIS- (che i rapporti dei Carabinieri intervenuti sul posto ricostruiscono in maniera tale da evidenziare un possibile eccesso dei genitori nel tentare di costringere la figlia ad effettuare il test antidroga), risulta, infatti, ampiamente documentata una situazione di grave conflittualità familiare che certo legittima il ricorso ai provvedimenti che prevengono il possibile abuso delle armi ad opera del titolare dei relativi atti autorizzativi o di altri suoi familiari.
In questa prospettiva, del tutto corretta risulta poi la rilevazione finale contenuta nel decreto del Prefetto di Siena in ordine all’irrilevanza del trasferimento della residenza della figlia del ricorrente (trasferimento che, alla fine, non sembra essere contestato, nei suoi profili fattuali, dalla difesa delle resistenti, come desumibile dalle rilevazioni di cui alla pag. 3 della memoria conclusionale); con tutta evidenza, la possibilità che, al di là del trasferimento formale della residenza, possano ancora verificarsi situazioni di forte conflittualità familiare è testimoniata dallo stesso episodio del -OMISSIS- e dalle dichiarazioni rese dalla figlia del ricorrente ai Carabinieri di Montepulciano (in allegato al rapporto della Prefettura di Siena depositato in giudizio in data -OMISSIS-) che non evidenziano certo la volontà definitiva di recidere ogni legame con la famiglia di provenienza, risultando a suo dire, ancora rilevante la rilevazione relativa all’impossibilità di mantenersi autonomamente ed alla mancanza di un’effettiva volontà di recidere i legami e la frequentazione con la famiglia di provenienza.
A differenza di quanto prospettato da parte ricorrente, non risulta pertanto assorbente il rilievo formale relativo al trasferimento di residenza, risultando necessario il positivo accertamento in concreto del superamento di ogni pericolo di conflittualità, giustamente considerato necessario dalla Prefettura di Siena, con valutazione che non risulta certo illogica o immotivata alla luce dell’episodio del -OMISSIS-.
3. In definitiva, il ricorso deve pertanto essere rigettato; sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta, come da motivazione.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CA NI, Presidente
IG LA, Consigliere, Estensore
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IG LA | CA NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.